• Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Detrazioni 2026: l’Ade chiarisce le spese che non entrano nel tetto

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026", una serie di vademecum pratici su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta. 

    Tra i temi coperti: spese sanitarie, interessi sui mutui, spese di istruzione, erogazioni liberali, premi assicurativi, contributi previdenziali e assistenziali.

    Non mancano le guide dedicate ai bonus edilizi (recupero, sismabonus, bonus barriere architettoniche, verde, mobili, ecobonus, superbonus) e ai crediti d'imposta.

    La guida "Aspetti generali" è quest'anno particolarmente rilevante perché illustra il nuovo meccanismo introdotto dall'art. 16-ter del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2025, che cambia il modo in cui vengono calcolate le detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    Il nuovo tetto alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro

    A partire dal periodo d'imposta 2025, chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro non può più detrarre liberamente tutti gli oneri e le spese agevolabili: l'insieme delle detrazioni spettanti è soggetto a un limite massimo, determinato in funzione di due variabili:

    • il reddito complessivo
    • il numero di figli fiscalmente a carico nel nucleo familiare.

    La logica è quella del "tetto mobil": al crescere del reddito, la soglia oltre la quale le detrazioni non sono più computabili si abbassa; la presenza di figli a carico nello stesso nucleo familiare ha invece un effetto espansivo.

    I chiarimenti applicativi di questo sistema sono stati forniti dalla circolare n. 6 del 29 maggio 2025 dell'Agenzia delle Entrate.

    Attenzione, la riforma non riguarda i contribuenti con reddito complessivo fino a 75.000 euro, che continuano ad applicare le detrazioni secondo le regole ordinarie.

    Cosa resta fuori dal riordino: le esclusioni esplicite dall’art. 16-ter TUIR

    Non tutte le spese detraibili rientrano nel nuovo meccanismo di calcolo. 

    Il comma 4 dell'art. 16-ter TUIR individua una serie di categorie completamente escluse, che restano detraibili per il loro intero importo anche per i redditi sopra soglia:

    • spese sanitarie agevolate ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR: la detrazione del 19% sulle spese mediche non subisce alcun taglio legato al reddito.
    • investimenti in start-up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012.
    • investimenti in PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte, e comma 9-ter, del DL 3/2015.
    • detrazioni forfetarie: le spese che danno diritto a importi fissi predeterminati non entrano nel computo del tetto. Esempio: la detrazione forfetaria di 1.100 euro per il mantenimento di cani guida per non vedenti (art. 15, comma 1-quater TUIR).

    Sono inoltre escluse dal riordino, a prescindere dal livello di reddito del contribuente, alcune categorie di oneri legati a contratti o spese anteriori al 1° gennaio 2025:

    • oneri detraibili da prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024.
    • premi assicurativi da contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
    • rate di spese edilizie (ai sensi dell'art. 16-bis TUIR o di altre norme) relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

    In pratica, chi sta ancora detraendo le rate di una ristrutturazione avviata nel 2022 o di un ecobonus 2023 non vede quelle rate conteggiare ai fini del nuovo tetto. 

    L'esclusione vale per l'intero residuo di detrazioni spalmato negli anni successivi.

    Spese edilizie dal 2025: nel tetto conta solo la rata annuale, non la spesa totale

    Il punto più rilevante sul piano operativo riguarda le spese per interventi edilizi sostenute dal 1° gennaio 2025, la cui detrazione è ripartita in più annualità. 

    Il comma 5 dell'art. 16-ter TUIR stabilisce che, ai fini del computo del plafond complessivo di detrazioni, rileva la rata di spesa riferita a ciascun anno, non l'importo totale dell'intervento.

    Esempio pratico. Un contribuente con reddito superiore a 75.000 euro sostiene nel 2025 una spesa di 90.000 euro per una ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF del 36% ai sensi dell'art. 16-bis TUIR, da ripartire in dieci rate annuali. 

    Nel calcolo del tetto complessivo alle detrazioni per l'anno 2025 si considera soltanto 9.000 euro (la decima parte della spesa complessiva), non i 90.000 euro. 

    Lo stesso importo, 9.000 euro, sarà computato nei nove anni successivi in cui il contribuente utilizzerà le rate residue.

    Questo criterio è rilevante per il confronto tra la somma delle detrazioni spettanti e il tetto individuale: chi ha sostenuto una spesa edilizia elevata nel 2025 non deve temere di "bruciare" in un solo anno l'intera capienza delle proprie detrazioni.

    Cosa fare in pratica per la dichiarazione 2026

    Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la compilazione del modello 2026 richiede un passaggio aggiuntivo:

    • il confronto tra la somma delle detrazioni teoricamente spettanti (al netto delle esclusioni sopra elencate) 
    • e il tetto individuale calcolato in base a reddito e numero di figli a carico. 

    Solo le detrazioni che rientrano entro questo tetto saranno effettivamente fruibili.

    Chi si trova in questa fascia di reddito e ha sostenuto nel 2025 spese per interventi edilizi, premi assicurativi su nuovi contratti o altre detrazioni aggiuntive rispetto alle spese sanitarie, dovrà verificare con attenzione l'ordine di priorità nel computo, tenendo conto che le spese sanitarie, per la loro esclusione esplicita,  non competono con le altre voci ai fini del tetto. 

    Le guide dell'Agenzia delle Entrate e la circolare n. 6/2025 restano i riferimenti ufficiali per i casi dubbi.

  • Identità digitale

    Carte d’identità cartacee: salta l’addio dal 3.08, valide fino a scadenza

    Pubblicato in GU n 146 del 26 giugno il Decreto Legge n 108 in vigore dalla stessa data con l'art 11 che riorganizza la validità dell C.I. cartacee il cui addio era inizialmente previsto dal 3 agosto 2026.

    Il sovraffolamento nei Comuni per le richieste di CIE ha attivato il Governo per una nuova fare transitoria. 

    Leggi anche: Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agosto

    Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale, tutti i casi

    L'articolo 11 del DL 108/2026 prevede che in ogni rapporto contrattuale,  pubblico  o  privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di  identità in  formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione  delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto  dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
    Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identita' elettronica, il  documento  cartaceo  non  scaduto puo', altresi', essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di  diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali  e assicurative nonche' nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro  o  il  deposito  di  denaro  presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. 

    La disposizione di cui al  presente  comma  si  applica  fino  al  31 gennaio 2027.
    Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more  del  rilascio  della  carta  di  identita'  elettronica,   puo' rilasciare un documento  d'identita'  provvisorio  di  validita'  non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identita' elettronica, il documento provvisorio e' restituito al Comune.
    Il  documento  d'identita'  provvisorio  rilasciato su supporto cartaceo, e' considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559,  e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto  del  Presidente  della Repubblica  6  agosto  1974,  n.  649.  

    Si   applicano,  in   quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento  per  l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 

    All'atto del rilascio, il cittadino e' avvertito che il documento di identita' provvisorio puo'  non  essere accettato da alcuni Stati esteri ai  fini  dell'ammissione  nel  loro territorio.
    Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2016, la societa' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalita' strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.
    Restano salve  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7-vicies quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
    Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita' previste dal presente  articolo  mediante  l'utilizzo  delle  risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione  vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico della  finanza pubblica.

    Se vuoi comunque richiedere la CIE, scarica qui la Check list richiesta CIE, con tutti i passaggi e i documenti da procurarti per averla.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Irpef 2026: saldo e acconto entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno occorre versare il saldo iperf 2025 e il primo acconto 2026.

    Dopo i conteggi eseguiti con la Dichiarazione dei Redditi 2026 anno di imposta 2025 si procede al pagamento.

    Il calendario dei pagamenti varia a seconda che si tratti di: dipendenti, pensionati e partite IVA, alla luce della consueta proroga dei versamenti.

    Sulla proroga per le PIVA leggi anche Proroga PIVA al 20 luglio ed elenco degli esclusi

    Saldo e acconto Irpef: conto alla rovescia per il 30 giugno

    L’appuntamento del 30 giugno interesserà quindi, i lavoratori dipendenti e i pensionati.

    Il saldo e il primo acconto 2026 dell’IRPEF,  e le altre imposte emerse dalla dichiarazione dei redditi, possono essere versati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione.

    Per la rateizzazione la data ultima è a dicembre inquanto, per il versamento del saldo e della prima rata di acconto IRPEF è ammessa la rateizzazione fino a un massimo di sette rate.

    Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi.

    Attenzione invece al fatto che l’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi.

    Come sempre in caso di rate, all'importo dovuto, va aggiunta una maggiorazione del 4% per interessi.

    Il saldo e l'acconto in scadenza il 30 giugno, può essere differito a luglio con la maggiorazione dello 0,40% e data ultima di versamento il 30 luglio.

    TABELLA di riepilogo dei versamenti Irpef

    FONTE ADEFONTE ADE

    Irpef 2026: regole genarali per pagare

    L'irpef 2026 anno di imposta 2025 è dovuta sulla base di quanto indicato nella Dichiarazione dei Redditi 2026 qualora l'importo dell'imposta sia superiore a 51,65 euro, al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze.

    L’acconto Irpef è pari al 100% dell’imposta dovuta, e si paga secondo le seguenti scadenze:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima è pari al 40 per cento e va versata insieme al saldo dell’anno precedente, 
      • la seconda è pari al restante 60 per cento e va versata entro il 30 novembre. 

    I soggetti che applicano gli ISA, compresi i forfettari, pagano due rate uguali pari al 50 per cento dell’importo dell'acconto dovuto che può essere calcolato con il metodo storico o previsionale.

    L'Irepf viene versata con il modello F24, per i contribuenti con sostituto d’imposta l’IRPEF è addebitata sullo stipendio o sulla pensione.

    In tutti gli altri casi, così come per i titolari di partita IVA, saldo e primo acconto 2026 dovranno essere versati utilizzando il modello F24, e coi i seguenti codici tributo IRPEF:

    • 4001: IRPEF – Saldo
    • 4033: IRPEF – Acconto prima rata
    • 4034: IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione
    • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario

  • Crisi d'impresa

    Crisi d’impresa: Circolare Ade n 2 in consultazione

    Fino al prossimo 24 luglio in consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia delle entrate la Parte II della bozza di circolare sugli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dl n. 14/2019) che presentano profili d’interesse per l’Agenzia.

    La Parte II del documento di prassi esamina il sovraindebitamento e l’esdebitazione, con particolare riguardo a:

    • disposizioni di carattere generale (artt. 65-66), 
    • ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73), 
    • concordato minore (artt. 74-83), 
    • liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277) 
    • esdebitazione (artt. 278-283).

    Ricordiamo che il 15 aprile scorso era stata messa a disposizione la Circolare sulla Crisi d'impresa Parte I (avente ad oggetto I nuovi istituti del Codice della crisi e dell’insolvenza).

    Attenzione al fatto che il percorso continuerà con la pubblicazione in consultazione delle Parti III e IV dedicate rispettivamente: agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo; alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.

    Crisi d’impresa: circolare ADE prima parte chiusa la consultazione il 20.05

    Nella Circoalre sulla crisi di impresa parte I si offrono i primi chiarimenti interpretativi sui principi generali e sulle disposizioni inerenti:

    • alla Composizione negoziata della crisi (Titolo II – Capo I), 
    • al Concordato semplificato (articolo 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis
    • e ai Gruppi di imprese (Titolo VI).

    Nei contenuti della Circolare un aspetto che merita rilievo è l'IVA sull'accordo per debiti tributari

    Le Entrate in merito evidenzaiano aspetti importanti ossia: 

    • l’accordo transattivo relativo ai debiti tributari di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) ha ad oggetto l'IVA e tutte le imposte con relativi accessori;
    • la proposta di accordo transattivo deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla conclusione della Cnc, per dare la possibilità alle Entrate di pronunciarsi nel rispetto di tale data, poiché è entro questo termine che deve intervenire la determinazione di approvazione o rigetto dell’accordo, pur potendo esso essere perfezionato e sottoscritto successivamente. L’articolo 23 del CCII non indica a quale ufficio dell’Agenzia la proposta deve essere presentata, si può fare riferimento all'articolo 63 dello stesso codice, che nel disciplinare la transazione fiscale nell’ADR rinvia all’articolo 88, comma 5, ai sensi del quale la competenza territoriale deve essere determinata in base all’ultimo domicilio fiscale del contribuente.
    • relativamente alla data di maturazione alla quale devono essere riferiti i debiti oggetto dell’accordo è ugualmente determinata da quanto stabilisce l’articolo 63 relativamente all’ADR quella di presentazione della proposta. 

    Crisi d’impresa: circolare ADE prima seconda: aperta consultaizione fino al 24.07

    L’Agenzia delle entrate precisa che scopo della consultazione è valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.

    I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 26 giugno 2026, fino al 24 luglio 2026 all’indirizzo e-mail: [email protected]

     Per favorire un’efficace analisi dei contributi, è richiesto l’utilizzo del seguente schema: Tematica/Paragrafi della circolare interessati/Osservazioni/Contributi. Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

    Allegati:
  • Locazione immobili

    Riduzione canone locazione: come si dimostra al Fisco

    Ridurre il canone di locazione con una semplice scrittura privata è legittimo, ma non basta a opporla al Fisco se l'accordo non ha data certa anteriore all'anno d'imposta accertato. 

    Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sezione Quinta tributaria, con la sentenza resa all'udienza del 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.), rigettando il ricorso di una contribuente siciliana e confermando la ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate sul reddito fondiario 2014.

    Riduzione canone locazione: come si dimostra

    La vicenda parte da un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, ai fini IRPEF e delle relative addizionali, il reddito fondiario della contribuente per il periodo d'imposta 2014.

    L'ufficio non aveva riconosciuto rilevanza fiscale alla riduzione del canone di locazione pattuita dalle parti con scrittura privata datata 2 dicembre 2013, ma registrata soltanto il 27 ottobre 2014.

    La posizione del Fisco era netta: per i primi dieci mesi del 2014 la riduzione non poteva spiegare effetti retroattivi, in quanto la scrittura privata non aveva ancora acquisito data certa opponibile all'Amministrazione. Ne derivava una maggiore base imponibile per gran parte dell'anno.

    In primo grado, la Corte di giustizia tributaria aveva dato ragione alla contribuente. In appello, però, la CGT di secondo grado della Sicilia ha ribaltato la decisione, accogliendo la tesi dell'Agenzia: in assenza di data certa anteriore alla registrazione, l'accordo modificativo non era opponibile al Fisco per il periodo precedente al 27 ottobre 2014.

    Riduczione canone, nessun obbligo di registrazione, ma serve la data certa

    Il fulcro del ricorso per cassazione ruotava attorno a un'apparente contraddizione. 

    La contribuente sosteneva che l'accordo di riduzione del canone non è soggetto ad obbligo fiscale di registrazione — circostanza, questa, pacifica in giurisprudenza — e che la propria data poteva essere provata anche mediante comportamenti concludenti o documentazione bancaria attestante il pagamento dei canoni nella misura ridotta.

    La Cassazione ha confermato che questo assunto è corretto, ma ha chiarito che non era il punto in discussione. La sentenza impugnata, infatti, non aveva mai affermato l'obbligo di registrare la riduzione del canone. 

    La questione era diversa e più specifica: quella dell'opponibilità dell'atto all'Amministrazione finanziaria, ossia della prova della sua data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

    Su questo piano la Corte ha ribadito un principio consolidato nella propria giurisprudenza: «ai fini tributari, l'Amministrazione finanziaria rientra a pieno titolo nel concetto di terzo di cui all'art. 2704 c.c.»

    In quanto terzo, il Fisco non è vincolato dalla data apparente di una scrittura privata non autenticata. La data di tale documento non gli è opponibile se non dal giorno della registrazione, salvo che la parte fornisca la prova della sua anteriorità attraverso fatti obiettivi e sottratti alla disponibilità delle parti.

    La sentenza non chiude la porta alla prova alternativa alla registrazione, ma ne definisce con precisione i confini. 

    Sul punto, la Corte richiama l'orientamento espresso in plurime pronunce (tra le altre, Cass. n. 7644/2022, n. 20813/2021, n. 7753/2024, n. 21446/2023) e sintetizza il principio applicabile nei seguenti termini: «la data certa dell'accordo può essere dimostrata anche mediante fatti diversi dalla registrazione, purché idonei, per il loro carattere obiettivo e per la loro estraneità alla disponibilità delle parti, a provare con certezza l'anteriorità della formazione del documento, secondo una valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito»

    Questo passaggio è fondamentale per chi si trova a gestire contenziosi analoghi. La prova alternativa è ammessa, ma deve soddisfare due requisiti cumulativi: 

    • oggettività, il fatto probatorio non deve essere nella disponibilità delle parti, altrimenti potrebbe essere stato creato ad hoc
    • certezza, nel senso che deve consentire di stabilire con sicurezza che il documento esisteva prima di una certa data.

    Nel caso concreto, la contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la certezza della data anteriore alla registrazione. 

    Si era limitata a invocare l'esistenza della scrittura privata, senza allegare elementi di carattere obiettivo, estratti conto bancari, quietanze, corrispondenza con data certa, da cui risultasse che i canoni ridotti erano effettivamente versati già dai primi mesi del 2014.

    In questo contesto, la CGT di secondo grado aveva correttamente ritenuto che la riduzione del canone potesse operare fiscalmente solo a partire dal 27 ottobre 2014, data di registrazione dell'accordo.

    La Cassazione ha confermato che tale valutazione è immune da censure in sede di legittimità: la contribuente non stava contestando un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 2704 c.c., ma sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, operazione preclusa al giudice di legittimità.

    Prove per riduzione del canone: cosa devono sapere locatori e consulenti

    La Cassazione n 22 maggio 2026 (ricorso n. 21378/2024 R.G.) offre indicazioni operative precise per chi gestisce rapporti di locazione soggetti a rinegoziazione del canone:

    • la riduzione del canone con scrittura privata non autenticata è pienamente valida ed efficace tra le parti.
    • la mancata registrazione non determina inefficacia dell'accordo, ma impedisce di opporlo al Fisco per il periodo antecedente alla registrazione stessa.
    • per rendere retroattivamente opponibile la riduzione è necessario disporre di prove oggettive della data di formazione del documento: estratti conto bancari che attestino pagamenti nella misura ridotta, corrispondenza documentata, o altri elementi esterni alla disponibilità delle parti.
    • in assenza di tali elementi, il reddito fondiario da dichiarare sarà calcolato sul canone originario per il periodo precedente alla registrazione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: le regole per i residenti all’estero

    Il Modello redditi PF 2026 riporta nel fascicolo I e II le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti ovvero coloro i quali sono stati residenti all'estero nel 2025.

    La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

    I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2026 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. 

    Redditi PF 2026 non residenti: tutte le regole per identificarsi

    La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione. 

    Esistono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo.

    Per i casi di esonero previsti, invece, in via generale, sia che si tratti di persone residenti o non residenti, si dovrà fare riferimento al FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”. 

    Anche nel caso in cui non si è tenuti, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2025 o da acconti versati nello stesso anno.

    Una volta verificato che vi è l’obbligo di presentare la dichiarazione (oppure si è interessati a farlo) occorre controllare se avete la possibilità o meno di qualificarvi come soggetti “non residenti”.

    A questo scopo bisogna stabilire se nel 2025 si poteva essere considerati NON RESIDENTI in Italia ai fini delle imposte dirette.
    ‘Domicilio’ è il luogo in cui le persone hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e familiari.
    Per essere considerati “non residenti”, dovete esservi trovati nel 2025 nelle seguenti condizioni:

    • non si deve essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
    • non si deve avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
    • non si deve aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

    Si è inoltre considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, elencati in un tabella posta in Appendice. 

    Quindi, chi ha trasferito la residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui si è effettivamente ivi residenti, occorre essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all’estero.

    Per fornire questa prova potrete utilizzare qualsiasi mezzo di natura documentale o dimostrativa, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità, ecc. (per maggiori chiarimenti può essere utile consultare sui siti Internet dell’Amministrazione Finanziaria già citati le circolari n. 304 del 2 dicembre 1997 e 140 del 24 giugno 1999).

    Sono attualmente in vigore convenzioni bilaterali tra l’Italia ed altri Stati per evitare le doppie imposizioni sui redditi; in tali accordi è in genere previsto che ciascuno Stato individui i propri residenti fiscali in base alle proprie leggi.

    Nei casi in cui entrambi gli Stati considerino la persona come loro residente si ricorre ad accordi fra le Amministrazioni fiscali dei due Paesi

    In aderenza agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (articolo 7, della legge

    30 ottobre 2014, n. 161, decreto del 21 settembre 2015 e comma 954 della legge di stabilità 2016), ai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche, l’Irpef si applica secondo le regole generali, senza cioè le limitazioni, generalmente previste dalla norma per i non residenti, riguardanti la fruizione di deduzioni e detrazioni (in particolare le detrazioni per carichi di famiglia).

    A tal fine, la casella “non residenti Schumacher” nel frontespizio va barrata dai soggetti non residenti in Italia che si trovino nelle seguenti condizioni:

    • che il reddito prodotto in Italia sia pari almeno al 75 per cento del reddito dagli stessi complessivamente prodotto;
    • che non fruiscano nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe.

    Il decreto del 21 settembre 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione al comma 3-bis dell’articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto disciplina, tra l’altro, la determinazione del reddito e dell’imposta dei soggetti “Schumacker”, il riconoscimento delle deduzioni e delle detrazioni dall’imposta lorda, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR da parte del sostituto d’imposta. I soggetti sono tenuti alla conservazione e all’esibizione dei documenti all’amministrazione finanziaria qualora ne faccia richiesta.

    Redditi PF 2026: compilazione della casella Residenti all’estero

    I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello Redditi PF fascicolo I la casella denominata “Residente all’estero”.

    Nel frontespizio i soggetti non residenti devono compilare la parte denominata “Residente all’estero”. Residente all’estero
    Scrivere nel settore, per esteso, in quest’ordine:

    • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
    • il nome dello Stato estero;
    • il codice dello Stato estero nel quale avete la residenza. Potete individuare il codice dello Stato che vi interessa consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1;
    • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
    • la località di residenza e il vostro indirizzo completo. Nazionalità

    Barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:

    • la casella 1 se possedete la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se godete dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
    • la casella 2 se possedete la nazionalità italiana.

    Barrare tutte e due le caselle se avete la doppia nazionalità.

    Non barrare le caselle se non avete né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza. Domicilio fiscale in Italia

    Nella sezione “Residenza anagrafica” del frontespizio i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia. 

    Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia.

    In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

    I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.

    L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.

    Per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

    Modello redditi PF 2026: invio e pagamenti dei non residenti

    I contribuenti non residenti, che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall’Italia, possono avvalersi delle modalità indicate nel FASCICOLO 1, capitolo 5, della PARTE I “Modalità e termini di presentazione della dichiarazione”.
    Dichiarazione spedita dall’estero
    I contribuenti non residenti che, invece, al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

    • dell’invio entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
    • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2026 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
      Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it, nella sezione “Se non sei ancora registrato ai servizi”.

    I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

    I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti presso l’Anagrafe Consolare, per consentire la verifica della propria identità devono recarsi personalmente al Consolato dove esibiranno un valido documento di riconoscimento.

    Il Consolato effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del codice Pin e la relativa password.

    Il contribuente che ha ricevuto tale comunicazione può ottenere le restanti sei cifre accedendo al sito http://telematici.agenziaentrate.gov.it

    Oltre alle modalità di pagamento indicate in via generale per tutti i contribuenti nel FASCICOLO 1, capitolo 6, PARTE I “Modalità e termini di versamento”, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

    • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate, il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it, o presso le Poste Italiane S.p.A.;
    •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
      • codice BIC: BITAITRRENT
      • causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
      •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare;
    • indicare come beneficiario “Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

    Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

    In caso di utilizzo del bonifico bancario, a titolo esemplificativo si riportano di seguito codici IBAN corrispondenti ai capitoli/articoli del
    Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

    • IRPEF saldo (capitolo 1023 – articolo 13) codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F
    • IRPEF 1° e 2° acconto (capitolo 1023 – articolo 14) codice IBAN IT47D0100003245BE000000003N
    • IRES saldo (capitolo 1024 – articolo 02) codice IBAN IT73O0100003245BE000000004W
    • IRES 1° e 2° acconto (capitolo 1024 – articolo 08) codice IBAN IT14W0100003245BE000000007W
    • Ritenute su interessi e altri redditi di capitale – non residenti (capitolo 1026 – articolo 06) codice IBAN IT29C0100003245BE00000000EK
    • Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero (capitolo 1027 – articolo 01) codice IBAN IT15W0100003245BE00000000GY

    Ad esempio, il bonifico per il versamento del saldo IRPEF riferito all’anno d’imposta 2025 dovrà essere effettuato utilizzando:

    • il codice BIC: BITAITRRENT
    • il codice IBAN IT95V0100003245BE000000003F e indicando nel campo causale “codice fiscale … codice tributo 4001 – anno 2025”.

    Redditi PF 2026: i redditi da non dichiarare per i non residenti

    Oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

    • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
    • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2026: dove indicare il canone RAI imprese

    Il Modello redditi Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 ottobre 2026 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Vediamo chi compila la casella Canone Rai Imprese.

    Canone Rai imprese: istruzione per il Modello Redditi PF 2026

    La casella Canone RAI deve essere compilata dai contribuenti che esercitano attività di impresa e che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. 

    Invece va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.

    Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS.

    Il Prospetto RAI imprese deve essere compilato dalle società o imprese che abbiano detenuto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o che detengano per la prima volta nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
    Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse.
    A tal fine indicare nei righi da RS41 a RS42:

    • nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
    • nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
    • nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
    • nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, avendo cura di indicare una delle seguenti lettere:
      • “A” – CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
      • “B” – CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
      • CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
      • “D” – CATEGORIAD (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici); 
      • “E” – CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;
    • nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno successivo a quello oggetto della presente dichiarazione