• Banche e Assicurazioni

    Arbitro bancario: come risolvere rapidamente problemi con la banca

    L’ABF arbitro bancario e finanziario si occupa delle controversie tra clienti (consumatori e non consumatori, come imprenditori, microimprese e piccole imprese) e banche o intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
    Riguarda operazioni bancarie, finanziarie e servizi di pagamento.
    In particolare,  come spiegato anche dal Ministero delle Imprese (MIMIT) ,  si può ricorrere all'ABF per: 

    • problemi con un conto corrente,
    • contestazioni su mutui o prestiti,
    • addebiti non autorizzati su carte di credito, bancomat e altri strumenti di pagamento,
    • segnalazioni errate alla Centrale dei Rischi.

    Sono escluse le controversie tra imprese o tra privati senza che sia coinvolta una banca o intermediario.

    ABF arbitro bancario e finanziario: chi è

    L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione stragiudiziale a carattere decisorio, supportato dalla Banca d’Italia che decide sulla base della documentazione presentata dalle parti e senza udienze

    Consente di risolvere le controversie senza bisogno di rivolgersi al giudice.

    Farvi ricorso è:

    • Facile: il ricorso si presenta online con una procedura guidata,
    • Conveniente: il costo è di 20 euro, rimborsati se il ricorso viene accolto (anche parzialmente),
    • Rapido: i ricorrenti ottengono una decisione in tempi brevi (all’incirca 4 mesi),
    • Accessibile: non serve un avvocato, ma è possibile farsi aiutare da un rappresentante, come un professionista o un’associazione dei consumatori.

    ABF artbitro bancario e finanziario. condizioni per interpellarlo

    Dopo aver inviato un reclamo all’intermediario e:

    • non hai ricevuto risposta entro 60 giorni (15 giorni lavorativi per questioni relative a servizi di pagamento), oppure
    • la risposta ricevuta non ti soddisfa.

    Il reclamo è obbligatorio per poter presentare ricorso all’ABF.

    In linea generale per attivare la procedure serve:

    • una registrazione: sul sito arbitrobancariofinanziario.it,
    • una presentazione del ricorso: tramite area riservata, seguendo la guida pdf e il video tutorial. In via straordinaria e solo nei casi espressamente previsti, in forma cartacea (via posta ordinaria o via PEC) presso una Filiale della Banca d’Italia
    • uno scambio di documentazione: l’intermediario presenta le sue controdeduzioni, il cliente può replicare e l’intermediario controreplicare,
    • una decisione: basata sulla documentazione, senza udienze.

    Entro 90 giorni dal completamento del fascicolo (prorogabile solo per casi complessi) arriva la decisione e se l’intermediario non la rispetta l’inadempimento viene pubblicato per 5 anni sul sito internet dell’Arbitro e l’intermediario deve segnalarlo sul proprio sito web per 6 mesi.

    Arbitro bancario e finanziario: chi può farvi ricorso – i dubbi frequenti

    Serve un avvocato? No, ma puoi farti assistere se lo desideri

    Quanto dura? Circa 4 mesi in media

    Quanto costa? 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento, anche parziale

    Qual è il valore massimo della controversia?

    • Fino a 200.000 euro se si chiede una somma
    • Nessun limite se si chiede solo l’accertamento di un diritto (es. cancellazione ipoteca, richiesta di documentazione)

    L’esito è vincolante? No, ma se l’intermediario non rispetta la decisione:

    • è segnalato per 6 mesi sul proprio sito
    • e per 5 anni sul sito dell’ABF.

    Attenzione a queste ulteriori regole: 

    • si possono presentare solo ricorsi su fatti avvenuti negli ultimi 6 anni antecedenti al ricorso
    • le decisioni sono consultabili sul sito dell’ABF, insieme alla Relazione annuale con i casi più frequenti.

  • Riforma fiscale

    Decreto Omnibus, ok definitivo: le novità per il concordato

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 agosto, ha approvato in via definitiva un tris di decreti attuativi della delega fiscale:

    • il decreto Omnibus correttivo della delega fiscale dopo aver acquisito l'intesa in sede di Conferenza unificata e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti,
    • il decreto sull'ordinamento della giurisdizione tributaria,
    • e quello sul federalismo fiscale. 

    Con questa tripla approvazione il Governo esaurisce il mandato ricevuto dal Parlamento con la legge 9 agosto 2023, n. 111. 

    Vediamo in particolare le novità introdotte dal decreto Omnibus correttivo.

    Per un primo commento allo schema preliminare (Atto del Governo n. 430), si veda il nostro articolo Decreto Omnibus: modifiche attese su utili occulti, costi pluriennali e valore normale. Aggiorneremo il presente articolo con il link al testo definitivo non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    Ravvedimento speciale per chi rinnova il concordato

    Cambia la platea di chi potrà accedere al ravvedimento speciale abbinato al concordato preventivo biennale (CPB).

    Quest'anno la sanatoria non sarà aperta a tutti gli aderenti al concordato, ma riservata a chi ha già scelto il CPB per il primo biennio 2024-2025 e decide ora di confermarlo anche per il biennio successivo, il 2026-2027. Chi ha aderito solo al primo biennio senza rinnovare resta escluso dal beneficio. Restano escluse le partite IVA in regime forfetario e chi supera 5.164.569 euro di ricavi o compensi.

    Il perimetro temporale della regolarizzazione riguarda le annualità pregresse 2020-2023, precedenti quindi all'introduzione stessa del concordato. in pratica, chi rinnova "chiude" con il Fisco eventuali situazioni non regolarizzate di quegli anni, versando un'imposta sostitutiva invece di esporsi al rischio di un accertamento ordinario.

    Il meccanismo (artt. 28 e 29 dello schema di decreto approvato ma ancora in bozza e a differenza di quanto sembrava dallo schema preliminare), si articola su due passaggi distinti, entrambi calibrati sul punteggio ISA del contribuente per la singola annualità:

    Punteggio ISA Maggiorazione del reddito dichiarato
    10 5%
    Da 8 a meno di 10 10%
    Da 6 a meno di 8 20%
    Da 4 a meno di 6 30%
    Da 3 a meno di 4 40%
    Sotto 3 50%

    Sull'importo così ottenuto (la maggiorazione, non l'intero reddito) si applica poi l'imposta sostitutiva:

    Punteggio ISA Aliquota sostitutiva IRPEF/IRES
    8 o superiore 10%
    Da 6 a meno di 8 12%
    Sotto 6 15%

    Per l'IRAP sostitutiva l'aliquota è fissa al 3,9%. Per le annualità 2020 e 2021, penalizzate dall'emergenza Covid, tutte queste imposte sostitutive sono ridotte del 30%. In ogni caso il versamento complessivo (imposte sui redditi e addizionali) non può scendere sotto i 1.000 euro per annualità.

    Esempio pratico. Un contribuente con punteggio ISA 7 per il 2022, che ha dichiarato un reddito d'impresa di 60.000 euro, calcola prima la maggiorazione (fascia ISA 6-8): 60.000 × 20% = 12.000 euro di base imponibile. Su questa somma si applica l'aliquota sostitutiva della stessa fascia, il 12%: l'imposta dovuta è 1.440 euro. Se la stessa situazione riguardasse il 2021, l'importo scenderebbe a 1.008 euro per effetto dello sconto Covid del 30%.

    Per chi ha dichiarato specifiche cause di esclusione ISA legate alla pandemia, a una condizione di non normale svolgimento dell'attività o all'esercizio di più attività non riconducibili al medesimo ISA, si applica in alternativa un meccanismo semplificato: maggiorazione fissa del 25% e aliquota sostitutiva del 12,5% (ridotta del 30% per il solo primo caso).

    Il versamento va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in forma rateale fino a un massimo di dieci rate mensili con interessi legali dal 16 marzo 2027. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento arriva dopo la notifica di un processo verbale di constatazione o di uno schema di atto di accertamento.

    Chi conferma il concordato ottiene inoltre tre vantaggi accessori: 

    • può dilazionare senza interessi le somme dovute per il concordato del biennio 2026-2027; 
    • vede anticipati di due anni i termini di decadenza dall'accertamento; 
    • accede all'esonero dal visto di conformità per compensazioni (fino a 100.000 euro IVA e 70.000 euro imposte dirette/IRAP) e per i rimborsi IVA fino a 100.000 euro.

    Attenzione però al rovescio della medaglia: per le annualità 2020-2023 effettivamente oggetto di ravvedimento, i termini di decadenza dall'accertamento sono prorogati al 31 dicembre 2029 (mentre, più in generale, per chi rinnova il concordato, i termini in scadenza al 31 dicembre 2026 slittano al 31 dicembre 2027). 

    Il Fisco mantiene quindi margini di controllo più ampi sulle annualità sanate, azionabili nei casi tassativamente previsti — ad esempio decadenza dal concordato, misure cautelari o rinvio a giudizio per reati tributari, dichiarazione infedele delle cause di esclusione.

    Per tutti gli aderenti, a prescindere dal rinnovo, diventa possibile presentare un'integrativa per correggere ricavi, compensi o altri dati comunicati per il concordato, ottenendo un nuovo calcolo del reddito concordato; le sanzioni collegate possono essere definite con ravvedimento operoso.

    Tolleranza del 5% su Pos e scontrini

    Cambia anche il regime sanzionatorio legato all'incrocio, obbligatorio dal 2026, tra corrispettivi trasmessi dai registratori telematici e incassi rilevati dai terminali Pos.

    Uno scarto fino al 5% tra le due rilevazioni non farà più scattare sanzioni, un correttivo pensato per assorbire scostamenti fisiologici o errori di lieve entità senza penalizzare i contribuenti.

    Proroga per il tax control framework

    Guadagna tempo anche chi ha chiesto di entrare nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) nel biennio 2024-2025, slitta infatti al 31 dicembre 2026 il termine per la certificazione del tax control framework.

    Novità in tema di accertamento

    Sul fronte dei controlli, il decreto alza l'asticella probatoria su due terreni classici del contenzioso, ma con un'eccezione importante su ciascuno.

    Per le società a ristretta base partecipativa (art. 23) non basterà più un ragionamento presuntivo generico: la distribuzione "in nero" degli utili ai soci si presume solo se sono accertati, con elementi certi e precisi anche di natura presuntiva, ricavi non contabilizzati oppure costi indeducibili perché inesistenti.

    Per le contestazioni di antieconomicità (art. 24), il solo scostamento tra corrispettivo pattuito e valore di mercato non basta a fondare un rilievo: servono ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Resta però fermo che lo scostamento, da solo, può comunque giustificare il rilievo quando risulta manifesto e rilevante — un'eccezione che ridimensiona la portata della tutela per il contribuente rispetto a una lettura assoluta della norma.

    Cambia infine il punto di partenza per calcolare i termini di accertamento su ammortamenti e spese pluriennali (art. 22, che introduce i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 43 del d.P.R. 600/1973): conterà l'annualità in cui quella specifica voce di costo è stata dedotta la prima volta, non le dichiarazioni successive in cui viene semplicemente riportata (fanno eccezione le operazioni oggettivamente inesistenti, per le quali restano le regole ordinarie). 

    La novità, tuttavia, non è retroattiva, si applica solo ai beni e ai servizi acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (art. 22, comma 3).

  • Dichiarazione 730

    Rimborsi da modello 730: il monte ritenute si amplia anche alle imposte sostitutive

    Nella FAQ pubblicata il 31 luglio 2026 l’Amministrazione finanziaria è intervenuta sulle modalità di recupero dei crediti d’imposta derivanti dal 730, fornendo un chiarimento destinato ad avere rilevanti effetti operativi. Ciò in quanto la gestione dei conguagli per le eccedenze a favore del lavoratore, derivanti dall’assistenza fiscale, è da sempre un aspetto tra i più delicati per i sostituti d’imposta, visto che il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il rimborso direttamente in busta paga – recuperando successivamente le somme erogate attraverso il modello F24. 

    La precisazione delle Entrate amplia la platea delle somme che possono concorrere al “monte ritenute”, cioè l’insieme degli importi che il sostituto può utilizzare per compensare i crediti derivanti dai rimborsi effettuati ai dipendenti nell’ambito dell’assistenza fiscale

    Il meccanismo dei rimborsi ai dipendenti

    È noto che, quando il modello 730 evidenzia un credito d’imposta, il contribuente non riceve normalmente il rimborso direttamente dall’Amministrazione finanziaria bensì dal proprio sostituto d’imposta, che provvede ad accreditarlo nella retribuzione utile. L’anticipazione finanziaria sostenuta dal datore di lavoro non rimane però definitivamente a suo carico: la normativa consente infatti di recuperare tali importi mediante compensazione nel modello F24, utilizzando le somme che il sostituto è tenuto a versare all’Erario in relazione ai propri obblighi fiscali.

    È proprio sull’individuazione di queste somme compensabili che si concentra il recente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

    Le imposte sostitutive interessate

    Tradizionalmente il recupero dei rimborsi veniva ricondotto principalmente alle ritenute IRPEF operate sui redditi di lavoro dipendente, oltre che alle addizionali regionale e comunale e agli importi trattenuti ai lavoratori nell’ambito dei conguagli derivanti dai modelli 730.

    La citata FAQ estende però questa impostazione, precisando che nel monte ritenute possono essere ricomprese anche diverse imposte sostitutive applicate a particolari componenti della retribuzione, come ad esempio quelle:

    • sui premi di risultato e gli importi collegati alla partecipazione agli utili dell’impresa (tra cui il codice tributo 1053)
    • per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali nel settore privato, quando assoggettati al particolare regime sostitutivo previsto dalla normativa (ad esempio il codice tributo 1075);
    • per le maggiorazioni/indennità riconosciute per prestazioni di lavoro notturno, festivo, a turni o nei giorni destinati al riposo (che includono il codice tributo 1076);
    • per le mance percepite dai lavoratori e assoggettate allo specifico regime fiscale introdotto negli ultimi anni (in cui rientra il codice tributo 1067);
    • per i compensi per il lavoro straordinario svolto dal personale infermieristico nei casi disciplinati dalle disposizioni agevolative (ad esempio codice tributo 1069).

    L’Agenzia precisando tuttavia che l’elenco dei codici non deve essere interpretato in senso tassativo: il principio può infatti estendersi anche ad altri codici istituiti successivamente, purché riferiti a imposte sostitutive riconducibili alle medesime finalità. 

    L’effetto pratico è in ogni caso quello di incrementare le disponibilità utilizzabili dal sostituto d’imposta per recuperare le somme anticipate ai dipendenti, rendendo più agevole la gestione finanziaria dei conguagli fiscali.

    Una lettura più ampia del monte ritenute

    L’aspetto di maggiore interesse della FAQ non risiede comunque tanto nell’individuazione delle singole imposte sostitutive, quanto nel principio generale che ne emerge. L’Amministrazione finanziaria riconosce infatti che tali versamenti possono essere assimilati, ai fini del recupero dei crediti da assistenza fiscale, alle ordinarie ritenute operate dal sostituto d’imposta; ne consegue che il datore di lavoro dispone di una base più ampia di importi compensabili attraverso il modello F24.

    Dal punto di vista operativo ciò può contribuire a ridurre le situazioni nelle quali il sostituto si trova temporaneamente esposto sotto il profilo finanziario per effetto dei rimborsi anticipati ai dipendenti.

    Le ricadute per i sostituti d’imposta

    Il chiarimento assume particolare rilievo per quei datori di lavoro che applicano frequentemente regimi fiscali sostitutivi alle diverse componenti della retribuzione. Nei periodi caratterizzati dall’erogazione dei rimborsi derivanti dai modelli 730, tali soggetti potranno infatti considerare anche queste imposte tra le somme disponibili per effettuare le compensazioni, ampliando significativamente il plafond utilizzabile.

    La FAQ – pur non modificando la disciplina sostanziale dell’assistenza fiscale – offre quindi un’importante precisazione interpretativa destinata a semplificare la gestione dei conguagli e a rendere più efficiente il recupero dei crediti anticipati ai lavoratori, confermando un’interpretazione estensiva del concetto di monte ritenute coerente con le esigenze operative dei sostituti d’imposta.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Servizio Pronto Ordini CNDCEC: come si usa e a chi indirizzarlo

    Con l’Informativa n. 96 del 10 luglio 2026, il CNDCEC, nella persona del Presidente Elbano de Nuccio, richiama i Presidenti degli Ordini territoriali alle corrette modalità di utilizzo del servizio “Pronto Ordini”, lo sportello di consulenza giuridica che il Consiglio Nazionale mette a disposizione per supportare l’interpretazione delle norme ordinamentali.

    Il documento è un richiamo organizzativo che mira a delimitare con precisione perimetro e modalità d’uso di uno strumento consultivo, per evitare sovrapposizioni con le prerogative decisionali degli Ordini e con le funzioni disciplinari del Consiglio Nazionale

    Pronto Ordini del CNDCEC: chiarite le regole di utilizzo

    Il Presidente ricorda innanzitutto che gli Ordini territoriali mantengono, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 139/2005, una competenza esclusiva e autonoma nella valutazione dei casi concreti, i pareri del “Pronto Ordini” hanno quindi natura puramente consultiva e non possono mai riguardare fattispecie specifiche già individuate, tanto meno situazioni su cui il Consiglio Nazionale stesso o il Consiglio Nazionale di Disciplina potrebbero in futuro essere chiamati a decidere in sede disciplinare,— evitando così che un parere preventivo interferisca con le proprie funzioni giudicanti.

    In secondo luogo, viene precisato che il servizio non è pensato per ricostruzioni organiche o trattazioni generali di interi istituti giuridici, ma serve esclusivamente a fornire orientamenti interpretativi puntuali su specifiche disposizioni normative, chiaramente individuate nel quesito posto.

    Pronto Ordini: dove inviarli

    Le richieste di pronto ordini vanno

    • sottoscritte personalmente dal Presidente dell’Ordine o dal Presidente del Consiglio di Disciplina. 
    • inviate a [email protected]

    Attenzione al fatto che non sono ammesse istanze a firma generica della segreteria.

    Infine, si segnala che i pareri di maggiore interesse generale vengono pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione dedicata al Pronto Ordini, con periodica diffusione anche tramite le INFO alle Segreterie.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Rimborso TARI: i cinque anni decorrono dalla sentenza

    Il termine di cinque anni per chiedere il rimborso della TARI e degli altri tributi comunali non decorre necessariamente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento.

    Quando il diritto alla restituzione dipende dall’esito di un contenzioso, il termine può iniziare dal momento in cui tale diritto è stato accertato definitivamente con una sentenza passata in giudicato.

    È il principio attribuito all’ordinanza della Corte di cassazione n. 20433/2026, originata da una controversia relativa alla tassa sui rifiuti, ma potenzialmente applicabile anche ad altri tributi locali, compresa l’IMU.

    La decisione assume particolare rilievo per i contribuenti che, durante un giudizio, continuano a versare un tributo contestato. In questi casi, il diritto al rimborso potrebbe riguardare anche pagamenti effettuati molti anni prima della conclusione del contenzioso.

    TARI pagata durante il contenzioso

    La controversia riguardava la debenza della tassa rifiuti per alcune aree che, secondo il contribuente, erano destinate alla produzione di rifiuti speciali e non avrebbero quindi dovuto essere assoggettate al prelievo comunale secondo le modalità contestate.

    Il contribuente aveva impugnato la pretesa, ma nel frattempo aveva continuato a pagare il tributo. 

    Una volta ottenuta una sentenza definitiva favorevole, aveva presentato al Comune una richiesta di restituzione delle somme versate.

    L’ente locale aveva respinto l’istanza ritenendo decorso il termine previsto per il rimborso.

    Secondo questa impostazione, il quinquennio avrebbe dovuto essere calcolato separatamente dalla data di ciascun pagamento.

    La Cassazione avrebbe invece riconosciuto che, nel caso esaminato, il termine non poteva decorrere prima dell’accertamento definitivo dell’insussistenza del debito tributario.

    Quando decorre il termine per il rimborso dei tributi locali

    La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    La disposizione prevede che il contribuente possa chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni:

    • dal giorno del versamento;
    • oppure dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

    La seconda decorrenza assume rilievo quando il carattere indebito del pagamento non è immediatamente riconoscibile, ma dipende da un fatto o da una decisione successiva.

    È il caso, ad esempio, di una sentenza che accerta definitivamente:

    • l’esenzione di determinate superfici dalla TARI;
    • l’illegittimità del presupposto impositivo;
    • l’errata classificazione di un immobile;
    • la riduzione della rendita catastale utilizzata per calcolare l’IMU.

    In tali ipotesi, il contribuente non dispone ancora di un diritto certo e definitivamente accertato finché il giudizio non si conclude.

    La sentenza definitiva fa partire il quinquennio

    Il principio espresso può essere riassunto in questi termini: quando il diritto al rimborso dipende direttamente dall’esito del processo, il quinquennio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

    Non è quindi sufficiente considerare la data materiale del pagamento.

    Il collegamento tra il processo e il diritto alla restituzione deve però essere effettivo. La sentenza deve rappresentare il presupposto necessario per qualificare come indebite le somme versate.

    Se, invece, il contribuente era già in grado di conoscere e far valere autonomamente l’errore al momento del pagamento, potrebbe continuare a operare la decorrenza ordinaria dal versamento.

    Il principio può valere anche per l’IMU

    La regola non riguarda soltanto la tassa sui rifiuti. L’articolo 1, comma 164, della legge 296/2006 disciplina infatti in termini generali il rimborso dei tributi di competenza degli enti locali.

    Un’applicazione significativa riguarda l’IMU calcolata su una rendita catastale successivamente ridotta dal giudice.

    Il contribuente può trovarsi a versare l’imposta sulla base della rendita iscritta in catasto, pur avendola contestata. Se il giudizio si conclude con una riduzione del valore catastale, i pagamenti effettuati nel frattempo possono risultare superiori a quanto effettivamente dovuto.

    In questa situazione il diritto al rimborso dipende dalla decisione sulla rendita, poiché la base imponibile dell’IMU è collegata alle risultanze catastali. La giurisprudenza ha già valorizzato il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio catastale e quello relativo all’imposta, riconoscendo il diritto alla restituzione degli importi pagati in eccesso durante il processo.

    Rimborsi anche per pagamenti molto risalenti

    L’effetto pratico del principio può essere rilevante.

    Un giudizio tributario o catastale può durare diversi anni. Se il termine per il rimborso iniziasse sempre dalla data del pagamento, alcune annualità potrebbero risultare già decadute al momento della sentenza definitiva.

    Facendo decorrere il quinquennio dal passaggio in giudicato, il contribuente può invece chiedere la restituzione anche di somme versate molto tempo prima, purché:

    1. i pagamenti siano collegati alla questione decisa dal giudice;
    2. la sentenza abbia accertato definitivamente l’insussistenza, totale o parziale, del tributo;
    3. l’istanza sia presentata entro cinque anni dalla formazione del giudicato;
    4. siano conservate le ricevute e la documentazione relativa ai versamenti.

    Il passaggio in giudicato non riapre automaticamente i termini per qualsiasi pagamento.

    Il contribuente deve dimostrare che il diritto alla restituzione è nato, o è diventato definitivamente accertabile, proprio in conseguenza della decisione giudiziale, occorre quindi verificare con attenzione:

    • l’oggetto del giudizio;
    • le annualità interessate;
    • le superfici o gli immobili considerati;
    • il contenuto del dispositivo;
    • la corrispondenza tra quanto deciso e quanto richiesto a rimborso.

    Una sentenza relativa a una specifica annualità o a determinate superfici non può essere estesa automaticamente a versamenti diversi, salvo che dalla motivazione emerga un principio applicabile anche agli altri periodi.

    In sintesi

    Situazione Decorrenza possibile del quinquennio
    Pagamento indebito immediatamente riconoscibile Dalla data del versamento
    Diritto subordinato a una sentenza definitiva Dal passaggio in giudicato
    TARI contestata per aree produttive di rifiuti speciali Dalla sentenza, se decisiva per il rimborso
    IMU pagata su rendita successivamente ridotta Dall’accertamento definitivo della nuova rendita
    Sentenza non collegata direttamente ai pagamenti Resta da verificare la decorrenza dal versamento

    FAQ

    Quanto tempo c’è per chiedere il rimborso della TARI?

    Il termine è generalmente di cinque anni. Può decorrere dal pagamento oppure dal momento in cui il diritto alla restituzione viene definitivamente accertato.

    Il contenzioso sospende sempre il termine per il rimborso?

    Non automaticamente. Occorre che l’esito del giudizio sia determinante per accertare l’insussistenza del tributo e il conseguente diritto alla restituzione.

    La stessa regola vale per l’IMU?

    Può trovare applicazione anche all’IMU, in particolare quando il rimborso dipende dalla riduzione definitiva della rendita catastale utilizzata per calcolare l’imposta.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: chiarimenti

    Un Ordine dei Commercialisti domanda se un iscritto, dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (insegnante precario), possa essere trasferito nell'Elenco Speciale e quale sia il regime applicabile nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto e la stipula di quello successivo, durante i quali vengono meno i presupposti di incompatibilità.

    Insegnante precario e iscrizione Albo Commercialisti: l’incopatibilità

    Con il Pronto Ordini n 37 del 14 luglio viene ricordato che il servizio risponde ad una necessità di fornire orientamento generale e non a dettare norme risolutive per i casi concreti.

    Ciò premesso viene ricordato che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione costituisce, di conseguenza, causa di incompatibilità con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

    Infatti, ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego, fatta salva l'ipotesi espressamente prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che consente l'esercizio della libera professione ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%

    Pertanto il dipendente del Ministero dell'Istruzione assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, salvo che ricorra la predetta ipotesi di compatibilità, versa, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    In tale ipotesi, ricorrendone i presupposti, l'iscritto può essere trasferito nell'Elenco Speciale, ai sensi dell'art. 34, comma 8, del D.lgs. n. 139/2005, disposizione che riserva tale iscrizione ai soggetti per i quali sussista una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione.
    La permanenza nell'Elenco Speciale è, tuttavia, strettamente collegata alla persistenza della causa di incompatibilità. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcun'altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione nell'Elenco Speciale.

  • Bollo e concessioni governative

    Bollo su concessioni: niente forfait per contratti e atti privati

    Con la Risposta n. 153/2026, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta su un dubbio applicativo che riguarda da vicino le amministrazioni concedenti e i soggetti privati coinvolti nei procedimenti di assegnazione di concessioni: come si calcola l'imposta di bollo quando gli atti relativi alla procedura vengono formati e rilasciati in via telematica?

    Il caso riguarda in particolare due tipologie di documenti che, nell'ambito dello stesso procedimento concessorio, hanno natura giuridica diversa:

    • gli atti e provvedimenti amministrativi con cui l'ente pubblico assegna la concessione;
    • i contratti e gli atti di obbligazione con cui si formalizza il rapporto tra le parti.

    Il dubbio nasce dal fatto che, per gli atti amministrativi rilasciati in via telematica, la normativa prevede una misura di bollo forfettaria e fissa, indipendentemente dalla lunghezza del documento. L'istante chiedeva se lo stesso criterio potesse estendersi anche ai contratti, quando anch'essi abbiano formato elettronico.

    Il chiarimento dell’Agenzia: due regimi distinti e non sovrapponibili

    L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli articoli 2 e 4 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificati dall'articolo 1, commi 593 e 594, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

    In via generale, entrambe le categorie di atti sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio (quattro facciate).

    Tuttavia, per i soli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione, la legge di stabilità 2014 ha introdotto una deroga specifica: quando questi atti sono rilasciati per via telematica (anche in estratto o copia conforme), l'imposta è dovuta in misura forfettaria di 16 euro complessivi, a prescindere dalle dimensioni del documento.

    Questa deroga, sottolinea l'Agenzia richiamando anche i lavori parlamentari della legge n. 147/2013, è una scelta puntuale del legislatore, pensata per gli atti amministrativi trasmessi o rilasciati attraverso i canali telematici. Nessuna disposizione equivalente è stata prevista per i contratti e le scritture private, che restano quindi assoggettati alla regola generale dell'articolo 2 della Tariffa: 16 euro per ogni foglio, senza alcuna riduzione forfettaria legata al formato elettronico.

    Tipologia di atto Norma di riferimento Bollo su supporto telematico
    Atti e provvedimenti della PA (es. atto di assegnazione della concessione) Art. 4 Tariffa, comma 1-quater e nota 5 Forfait di 16 euro a prescindere dalle dimensioni del documento
    Contratti e atti di obbligazione (es. contratto tra le parti) Art. 2 Tariffa 16 euro per ogni foglio (quattro facciate), nessun forfait

    Conseguenze pratiche per enti concedenti e operatori

    La distinzione ha effetti concreti su chi gestisce procedimenti concessori e su chi predispone la relativa documentazione contrattuale.

    In presenza di un procedimento che genera sia un provvedimento amministrativo di assegnazione sia un contratto o atto di obbligazione collegato, occorre applicare due criteri di calcolo differenti anche quando entrambi i documenti sono formati e rilasciati elettronicamente:

    • per il provvedimento amministrativo, l'imposta di bollo resta fissa a 16 euro, qualunque sia l'estensione del documento;
    • per il contratto o l'atto di obbligazione, l'imposta va invece calcolata per ogni foglio di quattro facciate, moltiplicando 16 euro per il numero di fogli effettivamente utilizzati.

    Questo significa che, a parità di formato telematico, un contratto articolato su più fogli comporta un'imposta di bollo complessiva superiore a quella dell'atto amministrativo collegato, proprio perché il legislatore non ha esteso ai contratti la stessa agevolazione forfettaria pensata per gli atti della pubblica amministrazione.

    È quindi opportuno che chi predispone questi documenti tenga distinti, ai fini del calcolo del bollo, il provvedimento concessorio dal contratto che ne consegue, evitando di applicare per estensione il regime forfettario a documenti che non rientrano nel perimetro dell'articolo 4 della Tariffa.

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