• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione commercialisti: esonero per gli over 65

    Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre il nuovo Regolamento per la formazione dei Commercialisti.

    Già annunciato all'atto dell'approvazione dal CNDCEC e poi inviato al Ministero per parere vincolante, esso contiene diverse importanti novità, prima tra tutte l'esonero formativo per i professionisti over 65 e la riduzione del monte ore per i genitori di bambini piccoli.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65

    Le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate il 30 luglio, secondo il Presidente De Nuccio “puntano a semplificare, alleggerire e avvicinare le regole alle reali esigenze degli iscritti”. 

    Tra le novità più significative spicca l’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento.

    Come evidenziato dal CNDCEC la misura riguarda l’intero ammontare dei crediti richiesti, 90 nel triennio, e rappresenta un “riconoscimento concreto al valore di un’intera carriera spesa con dedizione nella professione”.

    Il testo, trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante, è stato approvato il 25 settembre e poi pubblicato sul Bollettino ufficiale il 15 ottobre.

    Attenzione al fatto che, le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.

    Secondo De Nuccio si tratta di:  “Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana”.

    Il regolamento aggiornato inserisce inoltre la materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di aggiornamento, in linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria “oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche”.

    Rivisti infine anche i criteri per l’autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.

    Secondo Liliana Smargiassi consigliera del Consiglio per materia: “Con queste modifiche rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità. L’introduzione della materia “pari opportunità” rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria”.

    Vediamo la novità per i genitori di bambini piccoli.

    Formazione professionale commercialisti: riduzione per i genitori di bambini piccoli

    Dal 1° gennaio 2026 inizio del nuovo triennio formativo per i commercialisti con figli in età compresa tra 1 e 6 anni ci sarà una riduzione delle ore.

    In particolare, potranno godere di una riduzione del 50% del monte crediti da raggiungere, che passerà da 90 a 45. 

    La misura è stata pensata per facilitare la conciliazione vita-lavoro e per sostenere la genitorialità.

    Essa può essere fruita in tutto o in parte, da uno solo dei genitori, qualora entrambi siano iscritti all’Albo, oppure può essere ripartita tra i due, fermo restando il numero massimo di crediti riducibili, che complessivamente non può superare i 45.

    Tra le altre novità, l’inserimento tra i crediti formativi obbligatori della materia delle “pari opportunità”, coerentemente con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento.

    Inoltre prevista la riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative. 

    Infine si è previsto di rafforzare il potere di vigilanza del Consiglio nazionale, che avrà la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi.

    Allegati:
  • La casa

    Fabbricato pertinenziale a terzi: quando si perde l’agevolazione montana

    Con la Risposta a interpello n 262 del 13 ottobre le Entrate chiariscono la Decadenza dall'agevolazione ''legge montana'', prevista dall'articolo 9, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso di concessione in comodato gratuito (o di affitto) di una pertinenza del maso chiuso.

    Decadenza agevolazione montana: maso chiuso

    Il Dpr n. 601/1973, all’articolo 9, riconosce agevolazioni fiscali per l’acquisto di fondi rustici in territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)

    L’incentivo consiste in:

    • registro e ipotecaria in misura fissa;
    • esenzione da imposta catastale e di bollo.

    La misura pensata per favorire la permanenza e la valorizzazione dell’attività agricola in montagna, si applica anche a soggetti non iscritti alla previdenza agricola, purché si impegnino a coltivare o condurre il fondo per almeno cinque anni.

    Il regime agevolato si applica solo se il soggetto acquirente:

    • è coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola;
    • oppure si impegna a coltivare personalmente il fondo per 5 anni, tramite dichiarazione inserita nell’atto.

    In caso di inadempimento, come cessazione della coltivazione, alienazione del fondo o uso difforme dei beni, prima del quinquennio, il beneficiario decade dalle agevolazioni e deve versare le imposte ordinarie con sanzioni e interessi.

    La Risposta n. 262 del 13 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso concreto che riguarda proprio la decadenza dall’agevolazione in caso di concessione in godimento di una pertinenza.

    Nel 2024, un contribuente ha acquistato un maso chiuso, una particolare forma di compendio agricolo, beneficiando delle agevolazioni previste dalla legge montana, dichiarando nell’atto l’impegno a coltivare i terreni per cinque anni. Inoltre, ha qualificato i fabbricati del maso come pertinenze dei fondi agricoli.

    Successivamente, ha manifestato l’intenzione di concedere in comodato gratuito uno degli appartamenti alla propria partner. Riteneva che ciò non compromettesse il beneficio fiscale, poiché:

    • il maso comprendeva un altro alloggio destinato al conduttore;
    • la partner avrebbe partecipato all’attività agricola.

    L'agenzia ricorda che ai sensi dell’art. 817 del codice civile, un bene è pertinenza quando:

    • è destinato in modo durevole al servizio di un altro bene (bene principale);
    • esiste un rapporto funzionale effettivo e continuativo.

    La pertinenza non è una mera dichiarazione, ma un giudizio di fatto, che va valutato caso per caso, anche in base alla destinazione concreta dell’immobile.

    Secondo la Cassazione (sent. n. 15739/2007), per essere considerati pertinenze, i fabbricati devono avere utilità funzionale all’attività agricola, ad esempio come:

    • abitazione del conduttore;
    • sede operativa dell’azienda;
    • locali agrituristici o magazzini agricoli.

    L’Agenzia ha rilevato che la concessione a terzi, anche se gratuita, interrompe il vincolo funzionale tra fabbricato e fondo, rendendo il fabbricato non più strumentale all’attività agricola. Di conseguenza, si verifica la decadenza dall’agevolazione.

    Concessione a terzi e conseguenze fiscali

    Anche se l’intenzione era familiare e il fondo agricolo continua ad essere coltivato:

    • l’uso del fabbricato non è più al servizio diretto dell’attività agricola;
    • la partner è un soggetto terzo, quindi l’utilizzo non è conforme alla finalità agricola.

    Questo comportamento, pur non essendo un’alienazione formale, altera la destinazione funzionale del bene agevolato, in contrasto con l’impegno quinquennale richiesto dalla norma.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari 1° finestra

    Il Dipartimento dello sport ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, individuati mediante il numero seriale assegnato, nell’ambito della procedura Sport Bonus 2025 – 1° finestra, come stabilito dalla legge 30/12/2024, n. 207, art. 1, comma 246.

    Attenzinoe al datto che, l’elenco differisce dall’elenco precedentemente pubblicato degli ammessi ad effettuare l’erogazione liberale, in quanto per alcuni soggetti non è stato possibile perfezionare l’iter amministrativo previsto, a causa del mancato rispetto dei requisiti o a causa della mancata certificazione dell’erogazione liberale prevista.

    Inoltre attenzione al fatto che, la seconda finestra è in apertura dal 15 ottobre, in proposito leggi:  Soprt bonus 2° finestra dal 15 ottobre      

    Sport bonus 2025: elenco definitivo beneficiari

    La prima finestra de bonus si è chiusa il 30 giugno e il Dipartimento dello sport ha pubblicato l’elenco provvisorio dei soggetti ammessi alla procedura del beneficio fiscale che, entro il 10 settembre 2025, hanno effettuato le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2025 – 1^ finestra).

    In particolare, i soggetti beneficiari entro il 10 settembre 2025 hanno:

    • effettuato le erogazioni liberali (tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
    • inserito in formato pdf ed in un unico file all’interno della piattaforma (sezione messaggi”, icona “allegati”): 
      • 1) la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2025 – 1^ finestra – ……… (inserire il numero seriale assegnato)”, da cui risultino visibili il CRO o il TRN; 
      • 2) la dichiarazione dell’Ente beneficiario dell’erogazione liberale.

    Con avviso del 13 ottobre il Dipartimento ha reso noto l'elenco definitivo dei beneficiari, diverso dal precedente elenco, in quanto alcuni soggetti non hanno completato la procedura

    Qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, sarà possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 

    • [email protected]
    • specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

    Alle imprese inserite in elenco spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

    A tutti i soggetti destinatari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1, comma 626, della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di fornire adeguata pubblicità delle somme ricevute e della loro destinazione, attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

    Infine, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti destinatari delle erogazioni liberali devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata tramite e-mail con oggetto “Sport bonus 2025 – 1° finestra – numero seriale – rendicontazione”, all’indirizzo [email protected]  

  • Adempimenti Iva

    Permessi retribuiti dipendente: quando i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    Con la risposta n. 261 del 2025l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento ai fini IVA dei rimborsi corrisposti dagli enti locali ai datori di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse ai propri dipendenti che ricoprono cariche elettive o amministrative.
    La pronuncia nasce da un quesito presentato da un Comune, e tocca un tema centrale per la gestione fiscale degli enti pubblici: se tali somme, dopo l’abrogazione della storica norma di esenzione, debbano o meno essere considerate prestazioni imponibili IVA.

    Permessi retribuiti al dipendente: i rimborsi al datore non sono soggetti a IVA

    L’istanza di interpello è stata presentata da un Comune che chiede di conoscere la corretta disciplina IVA da applicare ai rimborsi erogati ai datori di lavoro privati o enti pubblici economici per i permessi concessi ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni amministrative nell’ente, ai sensi degli articoli 79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

    In particolare, l’art. 80 TUEL dispone che: “Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

    Tuttavia, il D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 (il cosiddetto “Decreto Salva-infrazioni”), ha introdotto all’art. 16-ter l’abrogazione del comma 35 dell’art. 8 della L. 67/1988, che sanciva proprio l’esenzione IVA per i prestiti o distacchi di personale quando era corrisposto soltanto il rimborso dei costi.

    Da qui il dubbio dell'istante i permessi retribuiti concessi ai lavoratori eletti in organi comunali devono ora essere considerati, ai fini IVA, “prestiti o distacchi di personale”?

    E se sì, il nuovo regime si applica anche ai mandati iniziati nel 2024, prima del 1° gennaio 2025, data di efficacia della nuova norma?

    Il TUEL (artt. 77–80) garantisce ai lavoratori eletti in enti locali il diritto di assentarsi dal lavoro per partecipare alle riunioni degli organi amministrativi, mantenendo la retribuzione ordinaria, che viene poi rimborsata al datore di lavoro dall’ente pubblico presso il quale il dipendente esercita la funzione.

    Fino al 2024, tali rimborsi erano esenti da IVA in base al citato art. 8, comma 35, L. 67/1988, disposizione che escludeva la rilevanza IVA dei distacchi di personale “a fronte del solo rimborso del relativo costo”.

    Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020, causa C-94/19, tale regime è stato ritenuto incompatibile con la direttiva 2006/112/CE, in quanto anche il rimborso di costi può configurare una prestazione a titolo oneroso se esiste un nesso diretto tra le parti.
    Per adeguarsi a tale pronuncia, il legislatore italiano ha introdotto nel 2024 l’art. 16-ter del D.L. 131/2024, che abroga l’esenzione e stabilisce la rilevanza IVA dei prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

    Il Comune, quindi, chiede se i rimborsi per permessi amministrativi rientrino in questa nuova categoria e se debbano essere assoggettati a IVA.

    L’Agenzia ricostruisce il quadro normativo e conclude che i rimborsi in questione non sono soggetti a IVA.

    Secondo l’art. 3 del DPR 633/1972, costituiscono prestazioni di servizi imponibili IVA solo quelle che avvengono “verso corrispettivo”, ossia in presenza di un rapporto sinallagmatico in cui il compenso rappresenta il controvalore effettivo del servizio reso.

    L’Agenzia richiama la giurisprudenza UE (sentenze C-283/12, C-11/15, C-544/16) e la Circolare 20/E del 2015, secondo cui l’operazione è imponibile solo se tra le parti esiste una reciprocità di prestazioni: in caso contrario, l’erogazione di denaro è una mera movimentazione finanziaria, esclusa dal campo IVA.

    Nella Circolare 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia ha chiarito che per configurare un distacco o prestito di personale ai fini IVA devono sussistere tre elementi:

    • un datore di lavoro distaccante, che mette temporaneamente a disposizione un lavoratore;
    • un distaccatario, che ne utilizza l’attività lavorativa;
    • la sussistenza di un interesse economico del distaccante.

    Nel caso dei permessi per mandato elettivo, manca del tutto l’elemento dell’interesse del datore di lavoro: il rimborso erogato dall’ente pubblico non è il corrispettivo di un servizio, ma una forma di compensazione economica per garantire al cittadino la possibilità di esercitare il proprio mandato pubblico.

    Non vi è nesso di reciprocità tra Comune e datore di lavoro: l’ente non riceve alcuna prestazione da parte del datore, ma rimborsa un costo che quest’ultimo ha sostenuto nell’interesse generale della collettività.
    Di conseguenza, manca la condizione essenziale per configurare un’operazione a titolo oneroso e l'agenzia conclude che: 

    “Le somme rimborsate dall’Ente al datore di lavoro non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA e non si rilevano le condizioni affinché l’operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso”.

    Allegati:
  • Reverse Charge

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    Coon la Risoluzione n 53 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo  “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione
    contabile IVA logistica”.

    Riepiloghiamo la norma di riferimento prima delle istruzioni per il modello F24.

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA per il settore della logistica.

    E' stato stabilito che per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta”.
    Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
    Con la risoluzione n 53 del 7 ottobre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, si istituisce il seguente codice identificativo:

    • “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.

    Pertanto, in sede di compilazione del modello F24 nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente

    o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con la Risoluzione n 54 del 7 ottobre viene istituito il codice tributo per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Per tutte le regole del bonus leggi anche: Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100% ma ricordiamo sinteticamente che si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore
    a quarantuno anni compiuti, 
    che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con il Provvedimento n 364506/2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese di formazione.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
      comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Reverse Charge

    Reverse charge logistica: chiarimenti ADE per la fattura

    Le Entrate con una faq hanno replicato a dubbi sulla fatturazione elettronica per l'opzione del reverse charge del settore logistica.

    In relazione alle prestazioni per le quali sia stata effettuata l'opzione per il reverse charge nel settore della logistica, veniva domandato come debba essere compilata la fattura elettronica, al fine di evidenziare che l’IVA non viene versata dal prestatore, bensì dal committente, e come debba essere registrata tale fattura nei registri IVA di prestatore e committente.

    Prima del dettaglio della risposta delle Entrate con FAQ del mese di settembre ricordiamo che con la Risoluzione n 47 del 28 luglio, le Entrate hanno istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore (a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Reverse charge logistica: chiarimenti ADE per la fattura elettronica

    Le Entrate hanno replicato che in attesa dell’autorizzazione unionale all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, introdotto dalla nuova formulazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633 del 1972, il prestatore e il committente possono optare per il regime transitorio disciplinato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale, il pagamento dell’IVA sulle anzidette prestazioni è «effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. (…). Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».

    Da tale formulazione normativa discende che l’obbligo di fatturazione permane in capo al prestatore – debitore d’imposta – che è tenuto a emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicando, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto precisato, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, in materia di split payment). 

    È traslato, in capo al committente, esclusivamente l’onere del versamento dell’IVA, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

     Qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3 ”, compilando i seguenti campi: 

    • il campo “2.1.3.2 ” (con il valore predefinito “RCLogistica”),
    • il campo “2.1.3.5 ” (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), 
    • il campo “2.1.3.3 ” (con la data corrispondente).

    Il prestatore deve poi annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro “IVA vendite” ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 633 del 1972, riportando dunque separatamente l’IVA che – non essendo incassata e versata – non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo.

    In capo al committente tenuto al versamento, resta l’obbligo di registrare le fatture nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.

    L’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura, utilizzando il codice tributo “6045”, secondo le modalità indicate nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025.

    Si precisa infine che le modalità di compilazione della fattura elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata – ai sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 207 del 2024 – dalla data di trasmissione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025.

    Opzione IVA dal committente settore logistica: codice tributo per versare

    L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
    Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del
    Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
    2006.
    Nelle more della autorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo
    ch
    e “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.  La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.  Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore”.
    Con il Provvedimento n 309107 delle Entrate del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni
    di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica
    di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.
    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica –regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”.

    In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle

    somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”