-
Legge sulla Montagna: le agevolazioni per l’agricoltura
La Legge n 131/2025 che ha tra gli altri come obiettivo quello di ripopolare le montagne italiane, tra le agevolazioni ne prevede una per l'agricoltura.
In particolare, con l'articolo 19 si istituisce un credito d'imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna.
Vediamo i beneficiari e come funziona la misura agevolativa.
Credito d’imposta per investimenti e attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna
Agli imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, anche partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno.
Pertanto, non si applicano i limiti annuali di 250mila euro, per ciascun avente diritto, stabilito, per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, dall'art 1 comma 53 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), e di 2 milioni di euro, complessivi, fissato dall'art 34 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388/2000).
Attenzione al fatto che per poter beneficiare dell’incentivo, gli imprenditori interessati devono:
- avere la sede ed esercitare prevalentemente la propria attività nei comuni montani individuati dalla legge in esame
- effettuare determinati investimenti volti all’ottenimento dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, anche attraverso interventi di manutenzione del territorio.
Le tipologie di servizi agevolabili saranno messe a punto con un successivo decreto ministeriale.
Si prevede che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti).
L’incentivo, alle stesse condizioni e limiti, è più sostanzioso e diventa pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei territori dei comuni montani individuati dalla legge, con popolazione non superiore a 5mila abitanti, nei quali sia presente una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n 482/1999 quali ad esempio:
- albanesi,
- catalane,
- germaniche,
- greche,
- slovene e croate, ecc
i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.
I criteri e le modalità di concessione di entrambe le tipologie di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa stabilito, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito, saranno definiti con un apposito decreto ministeriale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
-
Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Il MEF con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa della possibilità di partecipare al Comitato didattico in materia di formazione continua per i revisori legali dei conti, previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n 39/2010 .
In vista del rinnovo del Comitato, composto da un massimo di quindici esperti, che svolge un ruolo centrale nell’elaborazione del programma annuale di aggiornamento professionale dei revisori legali, si pubblicano le regole per partecipare alla call.
Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Ricordiamo che il Comitato didattico è un organismo tecnico-consultivo istituito dal Ragioniere Generale dello Stato, che si rinnova ogni tre anni con apposita determina.
Funzioni principali dello stesso sono inerenti le seguenti attività:
- analisi e studio delle disposizioni normative sulla formazione dei revisori legali;
- proposte operative per l’attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010;
- elaborazione del programma annuale di formazione continua
per garantire il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali dei revisori iscritti al Registro della revisione legale.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno con partecipazione a titolo gratuito.
Come candidarsi
Possono presentare domanda di partecipazione, firmata digitalmente o in maniera autografa, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale in discipline giuridico-economiche o contabili;
- competenze specialistiche comprovate in materia di revisione legale, tecnica e deontologia professionale, principi contabili nazionali e internazionali, normativa societaria e commerciale, nonché nella rendicontazione di sostenibilità;
- esperienza professionale consolidata, in particolare come:
- responsabile o componente di team di revisione presso società dotate di strutture formative interne;
- docente universitario o relatore in istituti di ricerca nelle materie pertinenti;
- membro di ordini professionali con ruoli attivi in ambito formativo.
L’incarico ha una durata di tre anni e non comporta compensi.
Nella domanda occerre allegare un proprio cv in forma sintetica all’indirizzo:[email protected]
-
Bonus TARI: per chi scatta in automatico
Con Delibera ARERA n 355/2025 vengono stabilite le regole per il bonus TARI 2025.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013].Vediamo in dettaglio quando fare domanda PER IL BONUS tari 2025 e quando scatta in automatico.
Bonus TARI: per chi scatta in automatico
Secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA, il bonus è pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino e spetterà automaticamente senza esplicita domanda da parte degli utenti, a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all’INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia stabilita.
In particolari le soglie ISEE ammontano a:
- euro 9.530,
- euro 20.000 per famiglie numerose ossia con più di quattro figli a carico.
Lo sconto per il 2025 partirà da febbraio 2026 e sarà applicato ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sotto soglia nel 2025.
Il provvedimento detta tutte le regole che consentono l’identificazione degli aventi diritto e la corresponsione automatica del beneficio.
Il provvedimento definisce anche gli obblighi informativi di tutti i soggetti coinvolti nel processo di erogazione anche ai fini del monitoraggio delle somme erogate.
-
Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Con il Decreto MASE del 4 agosto 2025, il legislatore ha aggiornato la disciplina del Conto Termico 3.0, lo strumento che sostiene interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’obiettivo dichiarato (art. 1) è rendere più semplice e mirata l’agevolazione, favorendo decarbonizzazione, innovazione tecnologica e riqualificazione del patrimonio edilizio.Rispetto alla versione del 2016, il nuovo decreto amplia il perimetro dei soggetti ammessi e rafforza il ruolo delle reti energetiche, oggi centrali nella transizione ecologica.
Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Il decreto prevede incentivi dedicati agli interventi su reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c) e d) riconosce contributi per:
- sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa ad alta efficienza, anche in combinazione con pompe di calore;installazione di impianti solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling,
- destinati a processi produttivi o all’immissione in reti di teleriscaldamento/raffrescamento.
Per impianti sopra i 200 kW o campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore, così da garantire trasparenza e monitoraggio dei consumi.
La norma intende rafforzare la sostenibilità delle reti, premiando gli investimenti che riducono l’uso di combustibili fossili e favoriscono l’autoproduzione da rinnovabili.
Per i professionisti, la sfida è integrare correttamente i requisiti tecnici con le pratiche amministrative, spesso complesse in presenza di più soggetti coinvolti.
Le disposizioni valide per tutte le agevolazioni del decreto, comprese quelle per le reti, fissano i criteri di accesso:
- soggetti ammessi (artt. 4 e 7): amministrazioni pubbliche, soggetti privati in ambito terziario e residenziale, enti del Terzo Settore. Sono ammesse anche forme aggregate come consorzi e reti di imprese.
- condizioni di ammissibilità (art. 10): gli interventi devono riguardare edifici dotati di impianto di climatizzazione preesistente e devono utilizzare apparecchi nuovi o ricondizionati certificati.
- intensità dell’incentivo (art. 11): fino al 65% delle spese ammissibili. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti è prevista la copertura fino al 100%.
- durata e rateizzazione: gli incentivi vengono erogati in rate costanti di 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento (Tabella 1).
- accesso alla misura (art. 14): tramite Portaltermicodel GSE, con due modalità:
- accesso diretto, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
- prenotazione preventiva, utile per PA e soggetti che si avvalgono di ESCo.
- adempimenti documentali (artt. 15 e 18): in alcuni casi è richiesta la diagnosi energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica. Il Soggetto Responsabile deve conservare fatture, ricevute e documentazione per tutta la durata dell’incentivo e i cinque anni successivi.
Si rimanda al decreto con tutte le altre norme che regolamentano il Conto Termico 3.0, leggi qui, per tutti i dettagli.
-
Desktop telematico: che cos’è e come gestirlo
L'agenzia delle Entrate mette a disposizione tra i servizi del proprio sito istituzionale, il Desktop Telematico.
Il software “Desktop Telematico” è un «contenitore» il cui scopo è quello di accogliere al suo interno le varie applicazioni “stand alone” utilizzate nell’ambito dei servizi telematici per la predisposizione e la gestione dei file telematici.
Come evidenziato dalle istruzioni messe a disposizione dall'ADE, per scaricare il software è necessario collegarsi al sito dei “Servizi Telematici” ed
accedere alla sezione “Software” dell’area autenticata.
Attenzione al fatto che sarà cura dell’utente verificare che la connessione ad Internet sia sempre attiva durante le fasi di installazione del software “Desktop Telematico” e/o dei relativi aggiornamenti successivi.
Una volta effettuata l’installazione di una o più applicazioni di interesse all’interno del “Desktop Telematico”, le attivazioni successive dell’applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni in esso installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.In caso di presenza di variazioni software, pertanto, verrà effettuato il «download» degli eventuali aggiornamenti e l’installazione degli stessi solo in presenza di una connessione funzionante.
Desktop telematico: come installarlo
In dettaglio i passi da seguire per l'installazione del servizio Desktop Telematico sono i seguenti:
- scaricare il software relativo all’applicazione “Desktop Telematico” in base al sistema operativo presente sulla postazione di lavoro da utilizzare;
- effettuare l’installazione dell’applicazione “Desktop Telematico”;
- installare le ulteriori applicazioni di interesse;
- configurare l’applicazione “Desktop Telematico.
Attenzione al fatto che, una volta effettuata l'installazione iniziale dell'applicazione e di tutte le componenti software in essa integrate, le attivazioni successive dell'applicazione provvederanno a verificare, relativamente alle applicazioni installate, la presenza di eventuali aggiornamenti.
La funzione di auto-aggiornamento prevede che sia stata precedentemente attivata la connessione ad internet.In caso di presenza di variazioni software verrà effettuato il "download" degli eventuali aggiornamenti e l'installazione degli stessi.
Al termine sarà effettuato il riavvio dell'applicazione. Per ulteriori dettagli relativi alle funzionalità delle applicazioni in esso installate si rimanda alle funzioni di consultazione presenti all'interno del menù "Help" del Desktop Telematico.
La prima installazione comporta la necessità di scaricare dal sito web dei Servizi Telematici l'eseguibile dell'applicazione e di salvarlo sulla postazione di lavoro dedicata.
L'eseguibile viene reso disponibile per i seguenti ambienti operativi compatibili con la Java Virtual Machine versione 1.7 e superiori:- windows
- macintosh
- linux
A seguito dell'installazione viene creata un'icona per l’avvio dell'applicazione
Desktop telematico: multi utenza
La gestione "Multi-utenza" del Deskpot telematico consente di creare aree di lavoro distinte per ciascun utente.
Ogni applicazione installata all'interno del "Desktop Telematico" può usufruire di tale opzione.
L'accesso ad un'area di lavoro specifica viene gestito mediante l'inserimento di un "identificativo utente" e di una "password" liberamente scelti dall'utente in fase di primo accesso.L'applicazione consente all'utente di effettuare in maniera opportuna la configurazione della propria area di lavoro offrendo la possibilità di definire attraverso le funzioni "Impostazioni" e "Preferenze" del menù "File" alcune variabili specifiche dell'applicazione.
-
PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.
Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n 43836 del 12 marzo con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.
Il 25 giungo, a seguto di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n 654 di chiarimenti, tutte le regole per il nuovo adempimento.
PEC Amministratori di società: come procedere
Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.
In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:
- In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.
Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero.
La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:
- l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
- le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
- l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
- l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.
Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?
A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d'Italia, il termine del 30 giugno, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono lteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.
PEC amministratori società: come orientarsi con le istruzioni della nota MIMIT
La nota del 25 giugno evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
Allegati:
Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.
Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'arti8colo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favor per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
In merito, anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.
Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s..
Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese." - In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
-
Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole
In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il decreto ha ad oggetto:
- a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- b) la definizione delle modalita' di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo da parte delle reti associative nazionali, e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'attivita' di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attivita' di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Sono altresi' fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
I controlli sugli ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi.
Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all'esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'Ufficio del RUNTS competente puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, che ne facciano richiesta, all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalita' previste la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.
Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:
- in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- alle societa' di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.
Controlli ETS: gli enti interessati
Secondo il decreto sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Controlli ETS: le tipologie
Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:
- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:
- sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
- sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
Le risultanze delle attivita' di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1.