• Enti no-profit

    8 x mille: novità 2026 per le Assemblee di Dio – i dati aggiornati

    La Legge 8 luglio 2026, n. 125, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2026, modifica la Legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo italiano e le Assemblee di Dio in Italia (ADI), stipulata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento recepisce l'intesa integrativa firmata il 17 dicembre 2024 e interviene sull'articolo 23 dell'intesa originaria del 29 dicembre 1986, disciplinando la ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF destinata alle ADI. 

    Le  novità principali riguardano :

    • il criterio con cui vengono ripartite le somme non attribuite tramite scelta esplicita del contribuente,  e 
    •  un ampliamento delle finalità di utilizzo dei fondi.

    Le modifiche si applicano già dal periodo d'imposta in corso.

    In Gazzetta ufficiale intanto sono stati pubblicati i dati aggiornati  delle erogazioni dell’otto per mille dell’IRPEF nell’anno 2026, sulla base delle scelte nelle dichiarazioni dei redditi 2023.

    Cosa cambia in pratica

    Le Finalità dei fondi attribuiti a questa confessione religiosa sono  ampliate: 

    da "interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo" a 

    "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero"

    Si aggiungono quindi ambito assistenziale e culturale, e si estende la possibilità di operare sia in Italia sia all'estero.

    Per quanto riguarda il riparto delle scelte non espresse: non c'è più la rinuncia automatica delle ADI a favore dello Stato. Le somme non attribuite da scelta esplicita vengono ora redistribuite in proporzione alle scelte effettivamente espresse dai contribuenti, come già avviene per altre confessioni con intesa.

    Per la gestione pratica non sono richiesti adempimenti aggiuntivi sui modelli CU, 730 o Redditi: la sezione dedicata all'otto per mille resta invariata nella forma. 

    Cambia però la sostanza dell'informativa da dare ai contribuenti: chi non esprime alcuna scelta non fa più "restare" la quota potenziale delle ADI allo Stato, ma contribuisce a una redistribuzione proporzionale tra i beneficiari già scelti da altri contribuenti. 

    Scarica il testo della legge

    Il testo integrale della legge

    I dati recenti sul riparto dell’ 8 x Mille

    Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze i dati relativi alle erogazioni dell’otto per mille dell’IRPEF nell’anno 2026, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2022.

    Disponibili anche i dati provvisori relativi alle scelte effettuate per gli anni d’imposta 2023 e 2024.

    I dati sono disponibili qui.

  • Enti no-profit

    Vendita immobile ETS prima dei 5 anni: cosa accade?

    Secondo la Risposta n. 134/2026 dell'Agenzia delle Entrate, un ente del Terzo settore che vende un immobile acquistato con i benefici fiscali dell'art. 82, comma 4, CTS non decade dall'agevolazione se la cessione avviene dopo che il bene è stato effettivamente destinato, anche solo per un periodo, all'attuazione diretta degli scopi istituzionali. Il termine di cinque anni previsto dalla norma non è un vincolo di possesso minimo, ma il limite massimo entro cui deve iniziare l'utilizzo diretto.

    Immobile di fondazione: quando si può perdere l’agevolazione fiscale ex CTS

    Le entrate con la risposta a interpello n 134/2026 hanno chiarito il termine entro il quale un immobile deve essere destinato all'utilizzo diretto, in attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale dell'ente: Articolo 82, comma 4, del CTS per l'agevolazione fiscale.

    Una fondazione ETS iscritta al RUNTS acquista nel 2022 un immobile a Genova, fruendo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) previste dall'art. 82, comma 4, CTS. 

    L'immobile viene subito adibito a ufficio per l'attività istituzionale. 

    Nel 2026, per esigenze organizzative, la Fondazione deve trasferire le proprie attività in un nuovo fabbricato e valuta due strade per l'immobile originario:

    1. venderlo a terzi prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto;
    2. mantenerne la proprietà e concederlo in locazione, destinando i canoni alle attività istituzionali.

    La Fondazione chiede all'Agenzia se, in entrambi gli scenari, conservi il diritto alle agevolazioni originariamente fruite.

    Perché la vendita entro il quinquennio non fa scattare la decadenza

    L'art. 82, comma 4, CTS individua solo due cause di decadenza dal beneficio:

    • la dichiarazione mendace resa in atto
    • il mancato utilizzo diretto del bene entro cinque anni dal trasferimento. 

    La norma non richiede che l'ente mantenga la proprietà per l'intero quinquennio: richiede solo che, entro quel termine, il bene sia stato effettivamente impiegato per gli scopi istituzionali.

    Nel caso della Fondazione ALFA, l'immobile è stato utilizzato direttamente fin dal giorno dell'acquisto e la destinazione è proseguita senza interruzioni fino alla vendita. 

    Questo basta a "cristallizzare" il beneficio: la cessione successiva, anche se avviene prima dei cinque anni, non fa venir meno l'agevolazione già maturata.

    In pratica: se avete già avviato l'utilizzo diretto e lo interrompete solo per vendere il bene in un momento successivo, l'agevolazione resta acquisita. Diverso sarebbe il caso di un immobile mai utilizzato per gli scopi istituzionali e ceduto prima di qualunque utilizzo diretto: qui la decadenza scatterebbe.

    L'Agenzia fonda la propria interpretazione richiamando la disciplina, ora abrogata, prevista per le ONLUS dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (ante riforma 2011), che imponeva l'utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. 

    Su quella norma, le circolari n. 168/1998 e n. 18/E/2013 avevano già chiarito che la decadenza si verificava solo per dichiarazione mendace o mancato utilizzo nel biennio, senza che la successiva alienazione del bene rilevasse. L'Agenzia estende oggi lo stesso principio interpretativo alla disciplina CTS, sostanzialmente analoga nella struttura.

    Attenzione però alla plusvalenza: la vendita entro 5 anni è comunque tassata

    Il mantenimento dell'agevolazione di registro non significa esenzione totale. 

    Ai fini delle imposte sui redditi, la vendita di un immobile posseduto da meno di cinque anni rientra tra i redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR. 

    La plusvalenza imponibile è calcolata, secondo l'art. 68 TUIR, come differenza tra il corrispettivo incassato e il prezzo di acquisto, maggiorato dei costi inerenti al bene. Questo aspetto va sempre verificato prima di procedere alla cessione, perché incide sul regime fiscale complessivo dell'operazione, anche quando l'immobile sia stato utilizzato per finalità non commerciali.

    Utilizzo indiretto (locazione a terzi): stessa soluzione

    Il secondo quesito riguarda l'ipotesi alternativa: mantenere la proprietà e locare l'immobile a terzi, destinando i canoni alle attività istituzionali. L'Agenzia applica gli stessi principi del primo quesito: poiché l'immobile era stato comunque destinato, sin dall'acquisto, all'utilizzo diretto per un periodo significativo, il successivo passaggio a un utilizzo indiretto (locazione con destinazione dei proventi agli scopi istituzionali) non compromette l'agevolazione già maturata.

    Agevolazione per ETS su immobili per scopi istituzionali

    Tabella di riepilogo

    Situazione Agevolazione registro/ipotecaria/catastale
    Utilizzo diretto avviato subito, poi vendita entro 5 anni Mantenuta
    Utilizzo diretto avviato subito, poi locazione a terzi con proventi a fini istituzionali Mantenuta
    Nessun utilizzo diretto entro 5 anni Decadenza (imposta ordinaria + sanzione 30% + interessi)
    Dichiarazione mendace in atto Decadenza

  • Enti no-profit

    Dati ETS al RUNTS: scadenza 30 giugno

    Con il Decreto Ministeriale del 13 gennaio sono cambiate alcune regole per gli ETS in merito agli adempimenti verso il RUNTS.

    In particolare, per quando riguarda i dati dei volantari, associati e dipendenti, entro il 30 giungo vanno comunicate tutte le variazioni. Vediamo maggiori dettagli in proposito.

    Dati ETS al RUNTS: scadenza 30 giugno

    Entro il 30 giugno 2026 gli ETS devono comunicare al Registro unico nazionale del terzo settore i dati aggiornati relativi al numero di associati, volontari e dipendenti dell’ente, se variati rispetto al precedente 31 dicembre.

    Tale adempimento ha cadenza annuale ed è stato esteso a tutti gli ETS proprio con il DM in oggetto.

    Ricordiamo anche che sempre il DM 13 gennaio ha previsto novità per il deposito del bilancio, leggi anche 

    Enti del terzo settore: bilanci e rendiconti 2025, deposito e regole RUNTS

    In particolare, per idati da comunicare, la novità prevede che tutti gli ETS, senza distinzione di qualifica e quindi non più solo Odv e Aps debbano indicare in fase di iscrizione:

    • il numero di soci persone fisiche e le informazioni fondamentali dei soci enti giuridici, 
    • il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, 
    • il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari e quello dei volontari degli enti aderenti di cui si avvale.

    Il decreto ha inoltre introdotto l’obbligo dell’aggiornamento annuale della base sociale e dei collaboratori solo qualora sia effettivamente variata rispetto all’anno precedente.

    Pertanto tali dati vanno comunicati entro il 30 giugno e qualora non vi siano state variazioni nei dati degli associati, volontari e lavoratori rispetto all’ultima comunicazione effettuata, l’ente non sarà tenuto ad effettuare l’aggiornamento.

    L'aggiornamento va effettuato al RUNTS territorialmente competente tramite il Portale Servizi Lavoro utilizzando l'identità digitale (SPID o CIE) del Legale rappresentante o di un soggetto delegato procedendo come segue:

    • Avviare una pratica di variazione cliccando su “Richiedi” > “Variazione”
    • Selezionare l’ente interessato tramite il codice fiscale.
    • Compilare i campi richiesti nella procedura guidata, verificando i dati precompilati relativi al dichiarante.
    • Salvare le modifiche, scaricare e firmare il modello di richiesta generato.
    • Ricaricare il modello firmato sulla piattaforma per completare la pratica.

    A conferma della corretta procedura l’ente riceverà una PEC di conferma che attesta l’avvenuto aggiornamento dei dati.

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: primi chiarimenti del Ministero

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti,  delle regole  per  la predisposizione, la tenuta, la conservazione  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.

    Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?

    La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
    L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. 

    La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.

    La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
    Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato

    Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente

    Allegati:
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    Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

    Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

    L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

    Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

    Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

    Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

    • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
    • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
    • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
    • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

    Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

    Accreditamento tardivo

    È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

    • remissione in bonis;
    • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

    ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

    Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

    • accedere al RUNTS;
    • compilare la pratica “Cinque per mille”;
    • inserire o aggiornare l’IBAN.

    Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

    Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

    Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

    In particolare:

    • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
    • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

    Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

    • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
    • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

    Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

    Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

    Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

    Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

    • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
    • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

    Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

    • sono accreditati automaticamente;
    • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

    Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

    Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

    In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

    Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

    Come ottenere il pagamento del cinque per mille

    Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

    Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

    Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

    Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

    Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.

  • Enti no-profit

    Donazioni deducibili: l’elenco degli enti beneficiari 2026

    Con decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato il 19 marzo 2026 in Gazzetta Ufficiale è stato aggiornato l'elenco delle  fondazioni e associazioni che svolgono attività di ricerca scientifica  in favore delle quali le donazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche o imprese   risultano  deducibili dal reddito complessivo. 

    La norma di riferimento è l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

    L’obiettivo è incentivare il finanziamento privato alla ricerca scientifica, favorendo il sostegno economico a organizzazioni qualificate operanti nel settore, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e del Terzo settore.

    Il provvedimento aggiorna annualmente l’elenco dei soggetti ammessi, includendo nuovi enti ritenuti idonei.

    L'elenco  2026 comprende 192 Associazioni e Fondazioni  nei piu disparati settori culturali e scientifici:  dall'Accademia della Crusca all'AIRC (Associazione per la ricerca sul cancro) alla Fondazione Umberto Veronesi  di Milano all'istituto Luigi Sturzo all ' Istituto sperimentale Lazzaro Spallanzani di Roma, Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS.

  • Enti no-profit

    Enti del Terzo settore e RUNTS: cosa cambia con il nuovo decreto del Ministero del Lavoro

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del 13 gennaio 2026, che introduce rilevanti modifiche al DM 15 settembre 2020, n. 106, recante la disciplina operativa del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Il decreto 2026 ha natura modificativa e integrativa del DM 106/2020, che disciplina: 

    • le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti; 
    • il deposito degli atti;
    • la gestione e conservazione del Registro;
    • le modalità di comunicazione con il Registro imprese. 

    Le modifiche si rendono necessarie per l’adeguamento alle novità normative introdotte tra il 2024 e il 2025, per il miglioramento dell’interoperabilità digitale e per una semplificazione delle procedure per gli enti del Terzo settore (ETS).

    Le principali novità riguardano:

    • digitalizzazione delle comunicazioni, con l’articolo 4 infatti viene modificato l’art. 6 del DM 106/2020, introducendo il principio secondo cui le comunicazioni degli uffici RUNTS agli enti del Terzo settore devono avvenire prioritariamente tramite il sistema informatico. Si tratta di una disposizione che rafforza la digitalizzazione dei procedimenti e la gestione telematica delle interlocuzioni.
    • semplificazione delle procedure di iscrizione (art. 5 e 7);
    • aggiornamento degli obblighi di deposito (art. 14);
    • nuova disciplina della cancellazione (artt. 17-19);
    • rafforzamento della pubblicità degli atti (art. 21).

    Viene previsto anche l’aggiornamento degli allegati tecnici al DM 106/2020 tramite successivi decreti direttoriali, per adeguarli alle nuove disposizioni e al sistema informatico del RUNTS.

    Vediamo brevemente alcune delle modifiche apportate.

    Nuove regole per l’iscrizione e la gestione delle variazioni e trasferimenti

    Le modifiche in materia di iscrizione sono contenute principalmente nell’articolo 5, che interviene sull’art. 8 del DM 106/2020. 

    Tra le novità più operative si segnala l’introduzione della possibilità di delegare la presentazione dell’istanza di iscrizione. In particolare:

    • i soggetti richiedenti possono conferire delega a un terzo;
    • la delega è gestita direttamente tramite il sistema informatico;
    • il documento di delega viene automaticamente allegato all’istanza.

    Viene inoltre chiarito che:

    • la domanda può essere presentata anche da un delegato del legale rappresentante;
    • sono aggiornati alcuni dati obbligatori (es. PEC, contatti, informazioni per uso interno dell’ufficio).

    Modifiche alla gestione delle variazioni e trasferimenti

    L’articolo 3 modifica l’art. 5 del DM 106/2020, disciplinando il caso di trasferimento della sede. È previsto che:

    • l’ufficio competente diventa quello della nuova sede;
    • il trasferimento è gestito tramite comunicazioni tra uffici RUNTS;
    • l’ente riceve comunicazione dell’avvenuto cambio di competenza.

    La modifica chiarisce e semplifica i passaggi amministrativi, evitando duplicazioni o incertezze operative.

    Aggiornamento degli obblighi di deposito e comunicazione

    L’articolo 14 interviene sull’art. 20 del DM 106/2020, introducendo importanti novità sugli obblighi di deposito. Tra le principali modifiche:

    • ampliamento dei documenti da depositare (inclusi bilanci sociali e relazioni degli organi di controllo);
    • introduzione di nuove informazioni (es. adesione ad enti associativi);
    • aggiornamento dei termini per il deposito e per le variazioni.

    In primo luogo, viene ampliato il contenuto dei documenti da depositare, includendo, accanto al bilancio sociale, anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    Viene inoltre previsto l’obbligo di comunicare nuove informazioni, come l’eventuale adesione sopravvenuta a enti associativi, e chiarito che anche il riacquisto della natura non commerciale deve essere oggetto di comunicazione. 

    Sul piano procedurale, si estende la possibilità di operare tramite delega anche per gli adempimenti successivi all’iscrizione e si coordinano le disposizioni con quelle del codice civile in materia di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni), il cui deposito deve avvenire secondo l’art. 42-bis c.c. 

    Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui, per gli enti dotati di personalità giuridica, taluni atti acquistano efficacia solo con l’iscrizione nel RUNTS. 

    Infine, vengono precisati i termini: 

    • i documenti di bilancio devono essere depositati annualmente nei termini del Codice del Terzo settore, 
    • mentre le altre variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.

    Restano inoltre obblighi di aggiornamento periodico per specifici dati (come quelli associativi), con ulteriori adempimenti in caso di perdita dei requisiti per la qualifica.

    Novità sulla cancellazione e devoluzione del patrimonio

    Le modifiche alla cancellazione dal RUNTS sono contenute negli:

    • articolo 17, che introduce nuove ipotesi di cancellazione (es. istanza con delibera di scioglimento);
    • articolo 18, che aggiorna il procedimento di cancellazione;
    • articolo 19, che riforma in modo dettagliato la disciplina della devoluzione del patrimonio.

    In particolare, vengono specificati:

    • i documenti da allegare;
    • gli obblighi informativi;
    • le modalità di richiesta del parere sulla devoluzione.

    Maggiore chiarezza su pubblicità e opponibilità degli atti

    L’articolo 21 sostituisce l’art. 26 del DM 106/2020, ridefinendo la disciplina della pubblicità nel RUNTS. Viene stabilito che:

    • atti e informazioni sono resi conoscibili ai terzi tramite pubblicazione;
    • l’opponibilità decorre dalla pubblicazione nel Registro.

    Adeguamenti per particolari categorie di enti

    Numerose modifiche riguardano specifiche tipologie di enti, tra cui:

    • fondazioni e comitati;
    • enti con personalità giuridica;
    • imprese sociali;
    • reti associative.

    Tra le innovazioni:

    • semplificazioni per la documentazione patrimoniale;
    • nuove regole per le migrazioni tra sezioni del RUNTS;
    • coordinamento con il Registro imprese.
    Allegati: