• Enti no-profit

    SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i collaboratori

    La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:

    • l’iscrizione al Coni,
    • il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,

    non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell’esercizio di un’effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.

    SSD: non basta l’iscrizione CONI per l’agevolazione per i colloboratori

    La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le ssd, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale.
    Inoltre è esclusa l’applicabilità della disciplina prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021, che presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività non commerciale.

    In particolare nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell’Enpals, l’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata un avviso di accertamento e un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a sedici collaboratori autonomi.

    La lettera m) dell’articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […] erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche”. 

    L’articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.

    Si contestava l’inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.

    La CTP riteneva l’attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.

    Pertanto la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo e i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell’occasionalità e marginalità delle prestazioni.

    L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell’attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.

    Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Coni e al registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.

    La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:

    • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell’attività 
    • violazione dell’articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell’articolo 2697 cc quanto alla non abitualità delle prestazioni dei collaboratori
    • violazione dell’articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.

    Inoltre, la contribuente invocava lla novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal Dlgs n. 163/2022.

    La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell’ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.

    In sintesi le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:

    • il giudice d’appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell’attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell’arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
    • la violazione dell’articolo 2697 cc si configura solo quando il giudice di merito attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.

    La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall’ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell’articolo 2697 cc.

    Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l’esenzione fino a 7.500 euro prevista dall’articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch’essa che i compensi siano erogati nell’ambito di un’effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.

    La Corte ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l’esenzione prevista dall’articolo 35, comma 8-quater, del Dlgs n. 36/2021 presuppone anch’essa lo svolgimento di un’attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.

    Le istanze dell’Agenzia delle entrate vengono accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono respinte.

  • Enti no-profit

    Iscrizione tardiva al RUNTS delle ONLUS: chiarimenti ministeriali

    Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la nota n 6665 del 28 aprile 2026  con le regole per l'iscrizione delle ONLUS al RUNTS Registro del terzo settore, post 31 marzo.

    Si tratta di chiarimenti per quelle ONLUS che hanno presentato l'iscrizione tardivamente e quindi dal 1° aprile.

    Ricordiamo che il 31 marzo era la data ultima per le ONLUS per l'iscrizone al RUNTS nei termini, dopo l'abolizione del registro nazionale.

    Vediamo i dettagli.

    Iscrizione al RUNTS delle ONLUS dal 1° aprile

    La nota ministeriale ricorda che le Onlus iscritte nella Anagrafe, al fine di continuare a operare come enti del Terzo settore avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione nel RUNTS entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106). Leggi anche: Iscrizione ONLUS al RUNTS entro il 31 marzo 

    Entro il medesimo termine, le Onlus intenzionate ad acquisire la qualifica di impresa sociale avrebbero dovuto avanzare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 112/2017).
    Tanto premesso, si evidenzia che gli enti che:

    • non avendo rispettato la scadenza del 31 marzo 2026, hanno perso la qualifica di Onlus, 
    • e che hanno presentato o intendano ugualmente presentare istanza di iscrizione nel RUNTS a partire dal 1° aprile 2026,

    sono tenuti, in ragione della perdita della predetta qualifica, a devolvere l’eventuale patrimonio incrementale ad altro ente con finalità analoghe ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. f) del D.lgs. 460/1997, previa richiesta obbligatoria di parere al Ministero, secondo quanto ricordato anche dall’Agenzia delle Entrate nella recente circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.

    In proposito, deve evidenziarsi che per tali enti l’adempimento dell’obbligo devolutivo non è prescritto dalle norme, né di fonte primaria né di fonte subordinata, quale requisito necessario ai fini dell’iscrizione dell’ente nel RUNTS, né gli Uffici in indirizzo sono onerati della relativa verifica.

    Pertanto, le istanze presentate tardivamente ai sensi dell’art. 47 del Codice del Terzo Settore provenienti da enti ex Onlus privi di personalità giuridica o che non intendano acquisirla mediante l’iscrizione
    al RUNTS potranno essere istruite analogamente a quanto avviene per le ordinarie istanze
    da parte di enti privi di tale qualifica, trovando applicazione la procedura prevista dagli articoli 8 e 9 del già citato D.M. n. 106/2020.

    Per le istanze presentate, sempre tardivamente, ai sensi dell’articolo 22 del Codice, da enti ex Onlus già in possesso di personalità giuridica o che intendano acquisirla con l’iscrizione al RUNTS, ferma restando l’inconfigurabilità dell’avvenuta devoluzione quale condizione di procedibilità, deve considerarsi la potenziale incidenza che la devoluzione del patrimonio incrementale può assumere sulla quantificazione del patrimonio minimo, normativamente prescritto e da attestare ai fini dell’iscrizione al RUNTS. 

    Per tale motivo:

    • da un lato sarà cura del notaio incaricato della presentazione di un’istanza di iscrizione riguardante un’ex Onlus constatare preliminarmente che la sussistenza di un patrimonio minimo, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, CTS, quale requisito di legge ai fini dell’iscrizione nel RUNTS non sia compromessa dalla presenza di una quota destinata alla devoluzione;
    • dall’altro, l’attività istruttoria degli Uffici RUNTS, nei limiti propri di tale peculiare procedimento porrà attenzione nel verificare la regolarità formale, sotto il profilo della completezza dell’istanza e della documentazione ad essa allegata, appurando se l’attestazione notarile di sussistenza del patrimonio minimo, presentata unitamente alla documentazione contabile di supporto, sia stata rilasciata tenuto conto di quanto sopra espresso.

    Ne deriva, specifica la nota che, qualora dall’attestazione notarile non emerga con chiarezza tale profilo, gli Uffici RUNTS avranno cura di rivolgere al notaio una richiesta di chiarimenti e di eventuale integrazione documentale, ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 106/2020.

    Iscrizione ONLUS al RUNTS: il perimetro delle tardive

    La nota chiarisce anche che, con riferimento alle istanze presentate ex articolo 22 del Codice successivamente al 31 marzo 2026, si ricorda che le stesse sono da considerarsi tardive anche qualora il notaio abbia ricevuto la delibera ai fini dell’iscrizione prima del 31 marzo 2026 e abbia provveduto a depositarla entro i venti giorni successivi. 

    In tal senso, fermi restando i termini assegnati al professionista dall’articolo 22, comma 2 del
    Codice del Terzo settore per concludere le operazioni finalizzate al deposito degli atti nel RUNTS, la scadenza del 31 marzo 2026 è da considerarsi termine ultimo di avvio del procedimento di iscrizione al RUNTS previsto per tutte le domande di iscrizione di ex Onlus, incluse quelle degli enti già dotati di personalità giuridica, di cui al comma 7 del citato articolo 34 del D.M. n. 106/2020, a carico dei quali resta in ogni caso l’onere di tener conto di tutte le tempistiche necessarie ai fini del rispetto dei predetti termini indicati nel medesimo articolo 34.
    Al fine di verificare il rispetto dell’adempimento devolutivo del patrimonio incrementale da parte
    degli enti ex Onlus che non abbiano conseguito l’iscrizione nel RUNTS o che, pur risultando iscritti, abbiano presentato tardivamente la relativa istanza, gli elenchi prodotti dal gestore informatico del RUNTS e integrati periodicamente da questo Ministero con le richieste di parere devolutivo al medesimo formulate saranno resi disponibili periodicamente all’Agenzia delle Entrate.

    Indebita spendita della qualifica di ONLUS: vigilanza del Ministero

    Infine si pone l'attenzione sul caso in cui gli enti già in possesso della qualifica di Onlus, sia in occasione dell’attuale fase di iscrizione al RUNTS come nell’ipotesi in cui gli stessi si siano iscritti prima dell’intervenuta abrogazione del d.lgs. n. 460/1997, abbiano conservato l’acronimo Onlus nella propria
    denominazione.
    Pur rappresentando che l’indebita spendita dell'acronimo non è più soggetta al divieto di illegittimo utilizzo e alle sanzioni connesse, specifica il Ministero, appare opportuno tutelare, in linea di principio,
    l’affidamento della generalità dei cittadini rispetto ad una qualifica – e ad un correlato regime – non più
    esistenti.
    Pertanto se gli Uffici, riscontrassero sia in sede di iscrizione come nell’ambito delle ordinarie attività di verifica, il perdurare dell’acronimo Onlus nella denominazione degli enti, avranno cura di rivolgere ai soggetti interessati l’espresso invito ad apportare alla prima occasione utile le opportune modifiche alla denominazione, senza che tale verifica abbia implicazioni ulteriori ai fini dell’iscrizione e/o permanenza di tali enti nel RUNTS.

  • Enti no-profit

    Modello E ETS: alternativo a quello ordinario

    Con la Circolare n /2026 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulle novità per il rendiconto aggregato o Modello E per gli ETS.

    Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del 18 febbraio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate annue non superiori a 60.000 euro.
    Il Ministero replica a dubbi inerenti vediamo il commento.

    Modello E enti del terzo settore: alternativo a quello ordinario

    Il Ministero riepiloga che sotto il profilo contenutistico il nuovo modello per cassa Modello E in forma aggregata costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” identificato come modello “D” adottato con il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.102 del 18 aprile 2020, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione.

    Esso interviene infatti esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. 

    In ragione del carattere derivato del modello di rendiconto per cassa aggregato rispetto al rendiconto per cassa ordinario, il provvedimento in oggetto ha denominato modello “E” lo schema di rendiconto per cassa aggregato, a conferma della continuità con la modulistica adottata con il D.M. 5 marzo 2020, già citato in precedenza.
    Sotto il profilo soggettivo, detto modello, secondo quanto già anticipato nella circolare n.6/2024 di questo Ministero, può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso le imprese sociali e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica l’articolo 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione alla base della novella introdotta con la legge n. 104/2024.
    Il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-bis del Codice (“il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”): infatti, l’ETS,
    versando nella condizione dimensionale prevista, può optare per la scelta del rendiconto per cassa ordinario 
    o, stante la facoltatività del ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico- patrimoniale. 

    Se il ricorso all’opzione di cui all’articolo 13, comma 2-bis è rimessa alla scelta dell’ETS, per altro verso, una volta operata detta opzione, l’utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l’ETS che non può pertanto discostarsi da essa.

    Rendiconto per cassa ETS: da quando si applica?

    L’articolo 3 del D.M. in oggetto prevede, in coerenza con l’esposta assenza di novità dei contenuti del modello “E”, rispetto al rendiconto per cassa ordinario, prevede che esso sia utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale. 

    Il D.M. rende quindi agibile la facoltà prevista dall’articolo 13, comma 2-bis del CTS, pertanto:

    • per gli ETS che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il modello ” E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2026; 
    • per gli ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

    Attenzione al fatto che, specifica il Ministero, un caso particolare concerne gli enti dotati di personalità giuridica ed entrate annue inferiori ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario.

    Si deve ritenere che questi enti possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale sancita nel modello “D” allegato al sopra menzionato D.M. 5 marzo 2020, dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Progetto Futurae per imprenditoria migranti al via

     E' stato pubblicato il 3 aprile sul sito del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale "Futurae 3" che avvia la terza edizione del programma di sostegno all'imprenditoria migrante , in collaborazione con UnionCamere

    Con il decreto  il Ministero invita Unioncamere a presentare una proposta progettuale  con budget complessivo che sale a  2 milioni di euro (fondi FSE+, PN Inclusione 2021-2027) per promuovere l'integrazione lavorativa e imprenditoriale dei cittadini stranieri extra-UE in Italia, attraverso orientamento, formazione, accesso al credito e supporto all'avvio di impresa. 

    La scadenza per la presentazione della proposta è il 31 maggio 2026.

    Successivamente  Unioncamere inizierà la selezione dei progetti da parte di enti locali  istituti universitari e di formazione professionale, enti del terzo settore  che potranno partecipare come partner operativi dell'iniziativa 

    Il settore dell'imprenditoria di migranti extracomunitari conta oggi quasi 700 mila imprese operanti in Italia.

    Le linee di intervento del progetto Futurae

    Il progetto Futurae 3 prevede quattro grandi linee di intervento rivolte a cittadini migranti extra-UE.

    1. La prima riguarda l'accesso alle Camere di Commercio, tramite sportelli informativi dedicati, attività di sensibilizzazione e mediazione, anche in collaborazione con associazioni di migranti.
    2. La seconda punta alla promozione dell'imprenditoria migrante attraverso percorsi di orientamento, formazione, affiancamento allo start-up, mentoring e follow-up post-avvio. È prevista particolare attenzione alla partecipazione femminile.
    3. La terza linea riguarda il supporto all'accesso al credito, con accompagnamento verso opportunità di finanziamento nazionali, regionali e locali, sensibilizzazione degli istituti bancari e assistenza burocratica per bandi e avvisi.
    4. La quarta prevede la produzione e aggiornamento di strumenti di conoscenza sull'imprenditoria migrante, come rapporti, dashboard e report periodici, già avviati nelle edizioni precedenti.

    Requisiti e modalità di attuazione

    Il soggetto capofila è esclusivamente Unioncamere. Possono partecipare come partner una vasta gamma di soggetti: enti locali, enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, associazioni di immigrati, università, centri di formazione professionale, istituti di ricerca, operatori accreditati per i servizi al lavoro, Camere di Commercio, organizzazioni sindacali e datoriali, patronati, organismi internazionali e altri enti pubblici.

    In caso di partner privati, Unioncamere deve dimostrare di averli selezionati con procedure competitive trasparenti, allegando apposita attestazione (Allegato 4).

    La proposta deve superare una soglia minima di 60 punti su 100 nei criteri di valutazione, che comprendono chiarezza progettuale, coerenza con il PN Inclusione, metodologia, qualità del partenariato, capacità di rispondere ai bisogni della popolazione target con attenzione di genere, e sinergia con altri programmi regionali e nazionali.

    Unioncamere deve trasmettere la proposta via PEC all'indirizzo [email protected], allegando il formulario di progetto, il piano finanziario, il cronoprogramma e, se pertinente, l'attestazione di selezione dei partner privati.

    Le attività devono essere realizzate su tutto il territorio nazionale. I costi indiretti sono ammessi in misura forfettaria fino al 15% dei costi diretti del personale. La rendicontazione avverrà tramite la Piattaforma Multifondo del PN Inclusione.

    SCADENZE

    La proposta progettuale deve essere inviata entro il 31 maggio 2026. La durata massima del progetto è di 24 mesi dall'avvio delle attività, con possibilità di proroga, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2029, che è il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento europeo.trova info sulle edizioni precedenti

    Le edizioni precedenti di Futurae

    PRIMA EDIZIONE (2019–2022)

    La prima edizione è nata dall'Accordo di programma ex art. 15 L. 241/1990 tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere, con l'obiettivo condiviso di sostenere la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria migrante. Unioncamere.  Era finanziata con 3,2 milioni di euro a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

    Le Camere di commercio aderenti erano quelle di Bari, Biella e Vercelli, Caserta, Como-Lecco, Cosenza, Milano, Modena, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Venezia-Rovigo e Verona — 15 sedi in totale. 

    Tra le attività principali figurava la realizzazione di un Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti. Unioncamere Il Rapporto dell'Osservatorio, affidato al Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e a Deloitte Consulting, analizzava l'imprenditoria migrante in chiave territoriale e settoriale, i rapporti con i distretti industriali e il processo di inclusione finanziaria.

    In termini di risultati, come riportato nel decreto: 

    •  1.600 migranti hanno partecipato ad attività di orientamento, 
    • oltre 600 hanno seguito corsi di formazione, oltre 400 sono stati accompagnati nella stesura del business plan e 
    • 66 imprese di migranti sono state costituite, principalmente nei settori del commercio, dei servizi e della ristorazione.  

    A causa della pandemia COVID  purtroppo la maggior parte delle imprese costitute   hanno poi dovuto chiudere .

    SECONDA EDIZIONE (2022–2025)

    Con la Convenzione di Sovvenzione ex art. 12 L. 241/1990 entrata in vigore il 13 dicembre 2022, i due enti hanno dato continuità alle azioni della prima fase, ampliandole con nuove iniziative per favorire l'avvio di attività di autoimpiego, lavoro autonomo e libera professione. Unioncamere Il finanziamento è stato di 1,5 milioni di euro.

    Le CCIAA coinvolte erano quelle di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia, con la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    È stata introdotta una nuova linea dedicata al monitoraggio e supporto strutturato ai neo-imprenditori migranti nel primo periodo di attività, agevolando la conoscenza dei servizi camerali. Unioncamere Come riportato nel decreto, i risultati hanno incluso: 

    • 1.190 migranti raggiunti tramite eventi e sportelli informativi, 
    • circa 420 partecipanti a percorsi di orientamento, 
    • 325 che hanno completato corsi di formazione, 
    • 8 business plan valutati sostenibili, 
    • 56 nuove imprese e 4 associazioni avviate, e
    •  878 imprenditori migranti seguiti con un servizio di monitoraggio post-avvio.

    STRUMENTI DI CONOSCENZA PRODOTTI

    Nell'ambito di Futurae sono stati realizzati un rapporto dell'Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria, una dashboard interattiva e report semestrali sulle imprese dei migranti, messi a disposizione sul Portale Integrazione Migranti. 

     I dati più recenti del report semestrale sulla situazione generale  raccontano un comparto dinamico e resiliente, con circa 678mila imprese straniere in Italia, trainate soprattutto da costruzioni e agricoltura.

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: primi chiarimenti del Ministero

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti,  delle regole  per  la predisposizione, la tenuta, la conservazione  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.

    Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?

    La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
    L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. 

    La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.

    La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
    Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato

    Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Iscrizione ONLUS al RUNTS entro il 31 marzo

    A seguito della sopprossione dell’Anagrafe unica delle Onlusle Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. 
    Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

    Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026

    L’ente interessato alla qualifica di terzo settore può presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

    Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.

    Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • Enti no-profit

    Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

    Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

    L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

    Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

    Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

    Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

    • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
    • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
    • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
    • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

    Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

    Accreditamento tardivo

    È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

    • remissione in bonis;
    • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

    ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

    Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

    • accedere al RUNTS;
    • compilare la pratica “Cinque per mille”;
    • inserire o aggiornare l’IBAN.

    Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

    Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

    Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

    In particolare:

    • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
    • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

    Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

    • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
    • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

    Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

    Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

    Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

    Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

    • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
    • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

    Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

    • sono accreditati automaticamente;
    • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

    Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

    Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

    In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

    Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

    Come ottenere il pagamento del cinque per mille

    Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

    Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

    Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

    Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

    Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.