• Enti no-profit

    Modello E ETS: alternativo a quello ordinario

    Con la Circolare n /2026 il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulle novità per il rendiconto aggregato o Modello E per gli ETS.

    Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il decreto del 18 febbraio 2026 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stato adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate annue non superiori a 60.000 euro.
    Il Ministero replica a dubbi inerenti vediamo il commento.

    Modello E enti del terzo settore: alternativo a quello ordinario

    Il Ministero riepiloga che sotto il profilo contenutistico il nuovo modello per cassa Modello E in forma aggregata costituisca una sintesi del modello di rendiconto per cassa “ordinario” identificato come modello “D” adottato con il D.M. del 5 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.102 del 18 aprile 2020, senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione.

    Esso interviene infatti esclusivamente sull’esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l’ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest’ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario. 

    In ragione del carattere derivato del modello di rendiconto per cassa aggregato rispetto al rendiconto per cassa ordinario, il provvedimento in oggetto ha denominato modello “E” lo schema di rendiconto per cassa aggregato, a conferma della continuità con la modulistica adottata con il D.M. 5 marzo 2020, già citato in precedenza.
    Sotto il profilo soggettivo, detto modello, secondo quanto già anticipato nella circolare n.6/2024 di questo Ministero, può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso le imprese sociali e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica l’articolo 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione alla base della novella introdotta con la legge n. 104/2024.
    Il ricorso al modello adottato con il D.M. del 18 febbraio 2026 costituisce una facoltà per l’ETS legittimato al suo impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 2-bis del Codice (“il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata”): infatti, l’ETS,
    versando nella condizione dimensionale prevista, può optare per la scelta del rendiconto per cassa ordinario 
    o, stante la facoltatività del ricorso anche a tale opzione, del bilancio di esercizio economico- patrimoniale. 

    Se il ricorso all’opzione di cui all’articolo 13, comma 2-bis è rimessa alla scelta dell’ETS, per altro verso, una volta operata detta opzione, l’utilizzo della relativa modulistica è vincolante per l’ETS che non può pertanto discostarsi da essa.

    Rendiconto per cassa ETS: da quando si applica?

    L’articolo 3 del D.M. in oggetto prevede, in coerenza con l’esposta assenza di novità dei contenuti del modello “E”, rispetto al rendiconto per cassa ordinario, prevede che esso sia utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto medesimo in Gazzetta Ufficiale. 

    Il D.M. rende quindi agibile la facoltà prevista dall’articolo 13, comma 2-bis del CTS, pertanto:

    • per gli ETS che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, il modello ” E” sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31/12/2026; 
    • per gli ETS, il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all’esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno.

    Attenzione al fatto che, specifica il Ministero, un caso particolare concerne gli enti dotati di personalità giuridica ed entrate annue inferiori ai 60mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l’esercizio finanziario.

    Si deve ritenere che questi enti possono avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo a tale esercizio nella forma del rendiconto per cassa integrale sancita nel modello “D” allegato al sopra menzionato D.M. 5 marzo 2020, dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all’utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all’adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l’obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Codice. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Progetto Futurae per imprenditoria migranti al via

     E' stato pubblicato il 3 aprile sul sito del ministero del lavoro il Decreto Direttoriale "Futurae 3" che avvia la terza edizione del programma di sostegno all'imprenditoria migrante , in collaborazione con UnionCamere

    Con il decreto  il Ministero invita Unioncamere a presentare una proposta progettuale  con budget complessivo che sale a  2 milioni di euro (fondi FSE+, PN Inclusione 2021-2027) per promuovere l'integrazione lavorativa e imprenditoriale dei cittadini stranieri extra-UE in Italia, attraverso orientamento, formazione, accesso al credito e supporto all'avvio di impresa. 

    La scadenza per la presentazione della proposta è il 31 maggio 2026.

    Successivamente  Unioncamere inizierà la selezione dei progetti da parte di enti locali  istituti universitari e di formazione professionale, enti del terzo settore  che potranno partecipare come partner operativi dell'iniziativa 

    Il settore dell'imprenditoria di migranti extracomunitari conta oggi quasi 700 mila imprese operanti in Italia.

    Le linee di intervento del progetto Futurae

    Il progetto Futurae 3 prevede quattro grandi linee di intervento rivolte a cittadini migranti extra-UE.

    1. La prima riguarda l'accesso alle Camere di Commercio, tramite sportelli informativi dedicati, attività di sensibilizzazione e mediazione, anche in collaborazione con associazioni di migranti.
    2. La seconda punta alla promozione dell'imprenditoria migrante attraverso percorsi di orientamento, formazione, affiancamento allo start-up, mentoring e follow-up post-avvio. È prevista particolare attenzione alla partecipazione femminile.
    3. La terza linea riguarda il supporto all'accesso al credito, con accompagnamento verso opportunità di finanziamento nazionali, regionali e locali, sensibilizzazione degli istituti bancari e assistenza burocratica per bandi e avvisi.
    4. La quarta prevede la produzione e aggiornamento di strumenti di conoscenza sull'imprenditoria migrante, come rapporti, dashboard e report periodici, già avviati nelle edizioni precedenti.

    Requisiti e modalità di attuazione

    Il soggetto capofila è esclusivamente Unioncamere. Possono partecipare come partner una vasta gamma di soggetti: enti locali, enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, associazioni di immigrati, università, centri di formazione professionale, istituti di ricerca, operatori accreditati per i servizi al lavoro, Camere di Commercio, organizzazioni sindacali e datoriali, patronati, organismi internazionali e altri enti pubblici.

    In caso di partner privati, Unioncamere deve dimostrare di averli selezionati con procedure competitive trasparenti, allegando apposita attestazione (Allegato 4).

    La proposta deve superare una soglia minima di 60 punti su 100 nei criteri di valutazione, che comprendono chiarezza progettuale, coerenza con il PN Inclusione, metodologia, qualità del partenariato, capacità di rispondere ai bisogni della popolazione target con attenzione di genere, e sinergia con altri programmi regionali e nazionali.

    Unioncamere deve trasmettere la proposta via PEC all'indirizzo [email protected], allegando il formulario di progetto, il piano finanziario, il cronoprogramma e, se pertinente, l'attestazione di selezione dei partner privati.

    Le attività devono essere realizzate su tutto il territorio nazionale. I costi indiretti sono ammessi in misura forfettaria fino al 15% dei costi diretti del personale. La rendicontazione avverrà tramite la Piattaforma Multifondo del PN Inclusione.

    SCADENZE

    La proposta progettuale deve essere inviata entro il 31 maggio 2026. La durata massima del progetto è di 24 mesi dall'avvio delle attività, con possibilità di proroga, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2029, che è il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento europeo.trova info sulle edizioni precedenti

    Le edizioni precedenti di Futurae

    PRIMA EDIZIONE (2019–2022)

    La prima edizione è nata dall'Accordo di programma ex art. 15 L. 241/1990 tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere, con l'obiettivo condiviso di sostenere la creazione, lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria migrante. Unioncamere.  Era finanziata con 3,2 milioni di euro a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

    Le Camere di commercio aderenti erano quelle di Bari, Biella e Vercelli, Caserta, Como-Lecco, Cosenza, Milano, Modena, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Roma, Torino, Venezia-Rovigo e Verona — 15 sedi in totale. 

    Tra le attività principali figurava la realizzazione di un Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria delle imprese gestite da migranti. Unioncamere Il Rapporto dell'Osservatorio, affidato al Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI) e a Deloitte Consulting, analizzava l'imprenditoria migrante in chiave territoriale e settoriale, i rapporti con i distretti industriali e il processo di inclusione finanziaria.

    In termini di risultati, come riportato nel decreto: 

    •  1.600 migranti hanno partecipato ad attività di orientamento, 
    • oltre 600 hanno seguito corsi di formazione, oltre 400 sono stati accompagnati nella stesura del business plan e 
    • 66 imprese di migranti sono state costituite, principalmente nei settori del commercio, dei servizi e della ristorazione.  

    A causa della pandemia COVID  purtroppo la maggior parte delle imprese costitute   hanno poi dovuto chiudere .

    SECONDA EDIZIONE (2022–2025)

    Con la Convenzione di Sovvenzione ex art. 12 L. 241/1990 entrata in vigore il 13 dicembre 2022, i due enti hanno dato continuità alle azioni della prima fase, ampliandole con nuove iniziative per favorire l'avvio di attività di autoimpiego, lavoro autonomo e libera professione. Unioncamere Il finanziamento è stato di 1,5 milioni di euro.

    Le CCIAA coinvolte erano quelle di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia, con la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

    È stata introdotta una nuova linea dedicata al monitoraggio e supporto strutturato ai neo-imprenditori migranti nel primo periodo di attività, agevolando la conoscenza dei servizi camerali. Unioncamere Come riportato nel decreto, i risultati hanno incluso: 

    • 1.190 migranti raggiunti tramite eventi e sportelli informativi, 
    • circa 420 partecipanti a percorsi di orientamento, 
    • 325 che hanno completato corsi di formazione, 
    • 8 business plan valutati sostenibili, 
    • 56 nuove imprese e 4 associazioni avviate, e
    •  878 imprenditori migranti seguiti con un servizio di monitoraggio post-avvio.

    STRUMENTI DI CONOSCENZA PRODOTTI

    Nell'ambito di Futurae sono stati realizzati un rapporto dell'Osservatorio sull'inclusione socio-economica e finanziaria, una dashboard interattiva e report semestrali sulle imprese dei migranti, messi a disposizione sul Portale Integrazione Migranti. 

     I dati più recenti del report semestrale sulla situazione generale  raccontano un comparto dinamico e resiliente, con circa 678mila imprese straniere in Italia, trainate soprattutto da costruzioni e agricoltura.

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: primi chiarimenti del Ministero

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti,  delle regole  per  la predisposizione, la tenuta, la conservazione  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.

    Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?

    La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
    L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. 

    La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.

    La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
    Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato

    Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Enti del Terzo settore e 5 per mille 2026: entro il 10 aprile invio istanza

    Il 10 aprile 2026 è la scadenza ordinaria per l’accreditamento degli enti al cinque per mille 2026, come previsto dal D.P.C.M. 23 luglio 2020.

    L’adempimento riguarda principalmente gli enti che intendono accedere per la prima volta al beneficio o che devono completare le procedure tramite il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

    Enti del Terzo Settore: come accreditarsi entro il 10 aprile

    Per gli Enti del Terzo Settore, l’accesso al cinque per mille è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), divenuto operativo dal 23 novembre 2021. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 111/2017, a partire dall’anno successivo all’operatività del RUNTS, il contributo è riservato esclusivamente agli enti iscritti nel Registro.

    Per il 2026, gli enti che intendono accreditarsi devono:

    • presentare domanda di iscrizione al RUNTS in modalità telematica;
    • compilare, in sede di iscrizione, l’apposito campo dedicato al “Cinque per mille”;
    • selezionare la voce “Accreditamento del 5/1000”;
    • indicare il proprio IBAN per l’accredito del contributo.

    Gli enti accreditati entro il 10 aprile saranno inseriti nell’elenco pubblicato entro il 20 aprile 2026 dal Ministero del Lavoro.

    Accreditamento tardivo

    È possibile accreditarsi entro il 30 settembre 2026 tramite:

    • remissione in bonis;
    • versamento di 250,00 euro (F24 ELIDE, codice tributo 8115).

    ETS già iscritti (ex ODV e APS): cosa fare

    Gli enti già trasmigrati al RUNTS e presenti nell’elenco permanente risultano automaticamente accreditati anche per il 2026. Tuttavia devono:

    • accedere al RUNTS;
    • compilare la pratica “Cinque per mille”;
    • inserire o aggiornare l’IBAN.

    Senza IBAN, il contributo non può essere erogato.

    Onlus: obbligo di iscrizione al RUNTS entro marzo 2026

    Dal 1° gennaio 2026, è stata soppressa l’Anagrafe unica delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, le organizzazioni che intendono continuare a operare nel perimetro del Terzo Settore devono completare la transizione al RUNTS.

    In particolare:

    • le Onlus devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
    • in alternativa, possono optare per l’iscrizione come impresa sociale presso il Registro delle imprese.

    Solo dopo l’iscrizione al RUNTS, l’ente potrà:

    • comunicare i dati necessari per il pagamento del cinque per mille;
    • inserire le coordinate bancarie tramite il sistema RUNTS.

    Anche in questo caso, l’indicazione dell’IBAN è condizione indispensabile per la percezione del contributo.

    Le Onlus che non intendono iscriversi al RUNTS devono invece procedere alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997, previa autorizzazione ministeriale.

    Cooperative sociali e imprese sociali: regole e scadenze

    Possono accedere al cinque per mille le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma societaria. Sono escluse le imprese sociali in forma di società. Le modalità di accreditamento sono le stesse degli ETS:

    • entro il 10 aprile 2026 (termine ordinario);
    • oppure entro il 30 settembre 2026 con sanzione.

    Gli enti già presenti nell’elenco permanente:

    • sono accreditati automaticamente;
    • devono comunque inserire l’IBAN nel RUNTS.

    Elenchi e verifica dei requisiti: le date da ricordare

    Per il cinque per mille 2026 è fondamentale tenere a mente alcune scadenze chiave e adempiere correttamente agli obblighi previsti.

    In primo luogo, il 20 aprile 2026 verrà pubblicato l’elenco degli enti che hanno presentato la domanda nei termini, mentre il 31 dicembre 2026 sarà disponibile l’elenco definitivo degli ammessi ed esclusi.

    Solo in un momento successivo l’Agenzia delle Entrate renderà noti gli importi spettanti e le preferenze espresse dai contribuenti. 

    Come ottenere il pagamento del cinque per mille

    Per poter effettivamente ricevere il contributo, gli enti devono comunicare i dati necessari tramite il RUNTS, indicando obbligatoriamente l’IBAN per importi pari o superiori a 1.000 euro, oppure, per somme inferiori, l’ufficio postale presso cui riscuotere.

    Tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre 2029, in mancanza, si perde definitivamente il diritto al beneficio. 

    Verifica dei requisiti: attenzione alla data del 31 dicembre 2026

    Particolare attenzione va inoltre posta alla verifica dei requisiti, che il Ministero effettua con riferimento alla data del 31 dicembre 2026: per essere ammessi è indispensabile aver richiesto l’accreditamento nei termini e risultare iscritti al RUNTS entro la fine dell’anno.

    Un eventuale accreditamento tardivo, infatti, non garantisce l’accesso al contributo se l’iscrizione al Registro non si perfeziona entro il 2026.

  • Enti no-profit

    Terzo settore: come iscriversi al RUNTS

    La Circolare n 1 delle Entrate con anche tutte le osservazioni giunte nel periodo di consultazione, conclusasi il 23 gennaio scorso, contiene numerosi chiarimenti sulle novità normative per il terzo settore.

    Vediamo il dettaglio sulle regole di iscrizione al RYNTS

    Terzo settore: il RUNTS, le Entrate ricordano cosa contiene

    Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, “RUNTS”) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
    Il RUNTS è suddiviso in sezioni, in ognuna delle quali gli enti sono iscritti a seconda del possesso dei requisiti specifici, normativamente stabiliti; l’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV, APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali, siano essi riservati agli iscritti in determinate sezioni o previsti per tutti gli ETS.
    A seconda della sezione19 di iscrizione gli ETS si dividono in:

    • organizzazioni di volontariato;
    • associazioni di promozione sociale;
    •  enti filantropici;
    •  imprese sociali, incluse le cooperative sociali20;
    •  reti associative;
    •  società di mutuo soccorso.

    A una settima sezione, sono iscritti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società (associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni ecc.) comunque costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale

    Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Codice del Terzo settore, le norme del Codice trovano applicazione esclusivamente con riferimento allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse previste dall’articolo 6.
    A tal fine, tali enti sono tenuti ad adottare un apposito regolamento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della loro peculiare struttura e finalità e salvo quanto diversamente stabilito, recepisca le disposizioni del Codice. Il regolamento deve essere depositato nel RUNTS.
    Per l’esercizio delle suddette attività deve, inoltre, essere costituito uno specifico patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 13 del Codice. I beni che compongono il patrimonio destinato devono essere indicati all’interno del regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
    Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie rispondono delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 esclusivamente nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente non possono avanzare alcuna pretesa sui beni ricompresi nel patrimonio destinato allo svolgimento delle attività sopra richiamate.
    Sono esclusi dalla possibilità di acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono essere iscritti al RUNTS:

    • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    • le formazioni e le associazioni politiche;
    • I sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
    • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

    Non rientrano tra i soggetti esclusi dalla qualifica di ETS e, quindi, possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS:

    • i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta;
    • le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

    Il Codice ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per i profili attuativi concernenti, fra l’altro:

    • la definizione della procedura per l’iscrizione nel RUNTS;
    • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il RUNTS con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
    • la trasmigrazione dei registri esistenti, vale a dire, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

    Al riguardo, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n. 261.
    Con l’avvio dell’operatività del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre del 2021, sono cessati di esistere i registri del volontariato gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché i registri delle associazioni di promozione sociale gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni competenti.
    Il Ministero dell’Interno ha mantenuto tra le proprie competenze il riconoscimento delle finalità assistenziali degli enti a carattere nazionale valevole a escludere gli spacci annessi ai relativi circoli affiliati dalla programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
    Per quanto concerne l’Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la stessa cessa di esistere al 31 dicembre 2025.
    A tale ultimo riguardo, il citato d.m. 15 settembre 2020 ha previsto specifiche disposizioni attuative in merito al percorso di ingresso nel RUNTS degli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS.

    ONLUS: iscrizione al runts entro marzo

    Il Ministero con un avviso, leggi qui, alla luce della cessazione dell'anagrafe delle ONLUS, informa del fatto che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

  • Enti no-profit

    Enti Terzo Settore 2026: tutte le novità commentate dall’Agenzia

    Le Entrate pubblicano la Circolare n 1/2026 con le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). 

    Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

    Come evidenzia la stessa circolare, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
    In seguito, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge delega3, il Governo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, ha adottato, fra l’altro, disposizioni integrative e correttive del codice del Terzo Settore con il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.
    Interventi correttivi e di interpretazione autentica, nonché ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Terzo settore, sono stati previsti anche da successive disposizioni normative che, laddove di interesse ai fini dei chiarimenti che si forniscono, saranno richiamate nei paragrafi seguenti.
    Nell’ambito della circolare (v. paragrafo 2) le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate con specifico riferimento:

    • alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.2);
    • alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.3);
    • ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (v. paragrafi 3.1 e 3.2).

    L’esame di detti aspetti è preceduto, per esigenze sistematiche e di inquadramento delle previsioni fiscali sopra richiamate, da una sintetica esposizione della struttura del CTS (v. paragrafo 1), con particolare riferimento: 

    • agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore (paragrafo 1.1);
    • alle finalità non lucrative (paragrafo 1.2);
    • al Registro unico nazionale del Terzo settore (paragrafo 1.3);
    • all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS (paragrafo 1.4);
    • alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS (paragrafo 1.5);
    • alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio (paragrafo 1.6).

    Vediamo una sintesi di alcuni dei chiarimenti in essa contenuti

    Terzo settore 2026: modalità d’iscrizione al Runts

    Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. 

    Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.

    Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

    Terzo settore 2026: test di non commercialità

    Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires. 

    Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. 

    È comunque previsto un margine di tolleranza: l'attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi.

    Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.

    Nuovi regimi forfettari con soglia a 85.000 euro

    La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata.

    In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).

    Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro. 

    Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

    l regime fiscale applicabile all’impresa sociale

    Il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) viene affrontato dalla Circolare n 1.

    Alla impresa sociale, si applicano le disposizioni del Cts Dlgs n. 117/2017) e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili.

    Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 

    L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi. 

    Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.

    A differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).

    Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires.

    Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa.

    Ai fini Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.

    Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento.

    Non si considerano imponibili gli utili/avanzi destinati a riserve indivisibili per lo svolgimento delle attività statutarie o utilizzati per coprire perdite (purché le riserve siano poi reintegrate). 

    La deduzione è proporzionale alla quota di utili o avanzi non tassati.

    Non sono inoltre deducibili, fino al 3% degli utili netti e previa autorizzazione della Commissione europea, le somme destinate al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. 

    Infine, le imprese sociali sono escluse da alcuni regimi punitivi (disciplina delle società di comodo e applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).

    Le agevolazioni previste dal Cis mirano a evitare la doppia imposizione sugli importi che l’impresa sociale destina al patrimonio o alle attività istituzionali, neutralizzando l’effetto “imposta su imposta”.

    La neutralizzazione fiscale non opera nei seguenti casi:

    •   sulla quota Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale
    • sulla costituzione di riserve divisibili
    • aumento gratuito del capitale sociale.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Codice del Terzo settore: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella circolare 1/E

    Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti organici sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal periodo d’imposta 2026. 

    Il documento di prassi, articolato in oltre 100 pagine, affronta in modo sistematico:

    • i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale, 
    • la qualificazione fiscale degli Enti del Terzo settore (ETS),
    • le modalità di iscrizione al RUNTS 
    • e i nuovi regimi forfettari per Organizzazioni di volontariato (OdV) e Associazioni di promozione sociale (APS).

    Si tratta di una circolare attesa, che tiene conto anche dei contributi pervenuti nella consultazione pubblica conclusasi il 23 gennaio 2026, e che segna un passaggio decisivo verso la piena operatività del nuovo impianto fiscale del Terzo settore.

    La circolare 1/E del 19 febbraio 2026 rappresenta il primo documento interpretativo organico sul nuovo regime fiscale del Terzo settore.

    In breve sintesi vediamo alcuni chiarimenti chiave forniti dall'Agenzia delle Entrate.

    Iscrizione al RUNTS e fine dell’Anagrafe ONLUS: le scadenze

    Uno dei punti centrali riguarda il passaggio definitivo dalle ONLUS al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La circolare ricorda che:

    • l’Anagrafe delle ONLUS è cessata al 31 dicembre 2025;
    • gli enti già iscritti all’Anagrafe al 31 dicembre 2025 che intendono acquisire la qualifica di ETS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026;
    • alla domanda devono essere allegati:
      • atto costitutivo;
      • statuto adeguato al Codice del Terzo settore;
      • ultimi due bilanci approvati.

    Se l’iscrizione viene accolta, l’ente acquisisce la qualifica di ETS senza soluzione di continuità, con effetto dall’inizio del periodo d’imposta (per gli enti “solari”, dal 1° gennaio 2026).

    La circolare ribadisce inoltre un principio fondamentale: l’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo, ed è condizione necessaria per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Codice.

    Il “test di non commercialità”: come funziona davvero

    Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il nuovo criterio di distinzione tra attività commerciale e non commerciale ai fini IRES.

    Il principio base

    Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) si considerano non commerciali quando:

    • sono svolte gratuitamente; oppure
    • i corrispettivi non superano i costi effettivi.

    Per “costi effettivi” si intendono:

    • costi diretti;
    • costi indiretti e generali;
    • costi finanziari e tributari;
    • esclusi i costi figurativi.

    La tolleranza del 6%

    La circolare chiarisce il meccanismo della cosiddetta “clausola di tolleranza”.

    L’attività resta non commerciale anche se:

    • i ricavi superano i costi,
    • ma non oltre il 6%,
    • e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.

    Se lo scostamento supera il 6%, oppure si verifica un avanzo anche nel quarto anno consecutivo, l’attività assume natura commerciale.

    Il documento fornisce esempi numerici dettagliati (tabelle esemplificative a pag. 41 della circolare) che aiutano a comprendere quando scatta la riqualificazione.

    ETS sotto i 300.000 euro

    Importante semplificazione per gli enti di minori dimensioni:

    Gli ETS con ricavi inferiori a 300.000 euro possono valutare la non commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività di interesse generale svolte, evitando una segmentazione troppo analitica.

    Attività diverse e raccolte fondi: quando scatta la commercialità

    La circolare distingue con chiarezza:

    • attività di interesse generale (art. 5 CTS),
    • attività diverse (art. 6),
    • raccolte fondi (art. 7).

    Le attività diverse devono essere:

    • previste dallo statuto,
    • secondarie e strumentali,
    • nei limiti del 30% delle entrate complessive oppure del 66% dei costi complessivi.

    Le raccolte fondi occasionali:

    • non concorrono alla formazione del reddito,
    • se effettuate in concomitanza con celebrazioni o campagne di sensibilizzazione,
    • con obbligo di rendiconto specifico.

    Diversamente, le raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi possono assumere natura commerciale secondo i criteri del TUIR.

    Contributi pubblici: quando non sono imponibili

    Altro chiarimento di rilievo riguarda i contributi pubblici. Il Codice del Terzo settore (art. 79, comma 4, lett. b) prevede una regola di favore molto importante: i contributi e gli apporti economici erogati da amministrazioni pubbliche non concorrono alla formazione del reddito IRES degli ETS, a condizione che siano rispettati determinati requisiti. Non concorrono alla formazione del reddito:

    • contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche,
    • per attività di interesse generale, svolte anche in convenzione o accreditamento,
    • purché l’ente sia qualificato come ETS non commerciale. Il beneficio spetta solo se l’ente si qualifica come ETS non commerciale, secondo il test previsto dall’art. 79, comma 5 CTS.
      Quindi l’ordine corretto è:

      • prima si verifica la natura delle attività (test di non commercialità);
      • poi si verifica se l’ente è soggettivamente “non commerciale”;
      • solo dopo si applica l’esenzione sui contributi pubblici.

    La circolare precisa un aspetto molto importante, non si fa distinzione tra:

    • contributi a fondo perduto
    • contributi aventi natura di corrispettivo (cioè pagamenti per servizi resi)

    Anche se il contributo ha natura “corrispettiva”, resta non imponibile, purché l’ente sia ETS non commerciale.

    Il nuovo regime forfetario per APS e OdV: chi può accedere e come funziona

    La circolare dedica ampio spazio al regime forfetario previsto dall’articolo 86 del Codice del Terzo settore, riservato esclusivamente alle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e alle Organizzazioni di Volontariato (OdV). A differenza del regime di cui all’articolo 80, applicabile a tutti gli ETS non commerciali, questo regime speciale è accessibile solo alle APS e OdV iscritte nella specifica sezione del RUNTS, anche qualora abbiano natura commerciale.

    Il requisito fondamentale è che, nel periodo d’imposta precedente, l’ente abbia conseguito ricavi commerciali non superiori a 85.000 euro (soglia fissata dal d.lgs. 186/2025), rapportati ad anno.

    Per il primo anno di applicazione (2026) e per gli enti di nuova costituzione, l’accesso è consentito se si prevede di non superare tale limite; in caso di attività iniziata in corso d’anno, la soglia va proporzionata ai giorni effettivi di attività.

    Nel calcolo del limite rientrano tutti i ricavi derivanti da attività di interesse generale svolte con modalità commerciali, dalle attività diverse esercitate in forma d’impresa e dalle raccolte fondi continuative con cessione di beni o servizi. Restano invece esclusi i proventi occasionali qualificati come “redditi diversi” e le componenti straordinarie (plusvalenze, sopravvenienze, dividendi, interessi, proventi immobiliari), che non concorrono al plafond e sono tassate con le regole ordinarie.

    Il regime è opzionale e deve essere comunicato in dichiarazione; il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi un coefficiente di redditività particolarmente ridotto: 1% per le OdV e 3% per le APS. In caso di superamento della soglia o perdita dei requisiti, l’uscita dal regime avviene dall’anno successivo. Sono inoltre previste regole specifiche per evitare salti o duplicazioni d’imposta nel passaggio da un regime all’altro, nonché criteri particolari per il calcolo delle plusvalenze sui beni strumentali.

    Sotto il profilo degli adempimenti, il regime comporta significative semplificazioni: esonero dalla tenuta delle scritture contabili fiscali, esclusione dagli ISA, niente obbligo di operare ritenute (salvo scelta volontaria), esonero dalla certificazione dei corrispettivi e, in generale, dall’emissione di fattura, salvo specifiche eccezioni. In ambito IVA, le APS e OdV in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa, non esercitano il diritto alla detrazione e sono esonerate da versamenti, dichiarazione annuale e comunicazioni periodiche, con limitati obblighi di numerazione e conservazione dei documenti. Rimangono tuttavia tenute a versare l’imposta nelle operazioni in cui risultano debitrici per legge (ad esempio reverse charge), e a rispettare le regole ordinarie in caso di superamento delle soglie per acquisti intracomunitari o operazioni con l’estero.

    Nel complesso, il regime dell’articolo 86 si configura come una misura fortemente agevolativa e semplificata, pensata per gli enti di minori dimensioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale in modo limitato e accessorio rispetto alla loro missione istituzionale.

    Allegati: