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Dichiarazione fruito da FIS e Fondi: aggiornato il modello
Il Messaggio INPS n. 872 dell'11 marzo 2025 fornisce aggiornamenti sulle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Riprendendo le indicazioni fornite nei Messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 e n. 583 del 7 febbraio 2023, il documento mette a disposizione un modello di file allegato al messaggio stesso, che consente la dichiarazione dei periodi fruiti relativi alle autorizzazioni concesse.
Il modello aggiornato integra il calendario dell’anno 2025 e presenta un layout strutturato per facilitare la compilazione, con celle editabili evidenziate in verde e controlli automatici per la verifica della correttezza dei dati.
Compilazione dichiarazione fruito 2025
Nel file .csv sono presenti anche box testuali informativi per guidare gli utenti nella compilazione, oltre alla possibilità di filtrare il periodo di interesse tramite le colonne “data” e “giorno” per l’inserimento delle giornate fruite.
Il messaggio specifica inoltre che::
- per ulteriori dettagli sulla compilazione e trasmissione del file si deve fare riferimento al manuale aggiornato, allegato al Messaggio n. 1351 dell’11 aprile 2023, e
- si raccomanda di non alterare in alcun modo il formato fornito.
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Malattia e pensione: chiarimenti INPS sui diritti dei lavoratori
Con la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, l'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia per i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
In generale, questi lavoratori non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che rimane un onere del datore di lavoro, se previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica del lavoratore.
Tuttavia, la percezione dell’indennità di malattia non è compatibile con alcune tipologie di trattamento pensionistico, come la pensione di inabilità.
Ecco le indicazioni.
Tutela malattia per i pensionati. incumulabilità
Come detto la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025 ribadisce e chiarisce alcuni aspetti già presenti in precedenti disposizioni, fornendo interpretazioni più dettagliate e aggiornate:
Ribadita l'obbligatorietà della contribuzione – È stato chiarito che i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che resta a carico del datore di lavoro se previsto dal settore di appartenenza.
Specificazione sull’incumulabilità dell’indennità di malattia con la pensione di inabilità – La circolare ribadisce che chi percepisce una pensione di inabilità non può cumularla con l’indennità di malattia, poiché entrambe hanno natura sostitutiva della retribuzione. Questo principio era già contenuto nella circolare n. 95 bis/2006.
Tutela malattia lavoratori titolari di pensione: OTD e Gestione separata
Ancora, INPS chiarisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) anche se inseriti negli elenchi anagrafici sulla base di un’attività lavorativa precedente, perdono il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non hanno un rapporto di lavoro attivo. Questa interpretazione era meno esplicita nelle norme precedenti.
Infine viene ribadito che i pensionati iscritti alla Gestione separata non possono accedere alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, né devono versare la contribuzione aggiuntiva per tali prestazioni. Questa indicazione era già presente in circolari precedenti (es. n. 147/2001 e n. 76/2007), ma la nuova circolare ne conferma l’applicazione.
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Regime impatriati 2025 anche per il consulente straniero
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 70/2025, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. La questione riguarda un cittadino straniero intenzionato a trasferirsi in Italia per la prima volta, per svolgere un'attività di consulenza aziendale come lavoratore autonomo.
Regime impatriati il caso del nuovo residente
L'istante, cittadino estero, ha dichiarato:
- di voler stabilire la propria residenza in Italia a partire da gennaio 2025;
- che intende aprire una partita IVA per esercitare l'attività di consulente aziendale;
- di impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno sei periodi d'imposta;
- di svolgere la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano;
- di non essere mai stato residente in Italia;
- di possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Il contribuente ha chiesto quindi se potesse beneficiare della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia nel 2025, ai sensi del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati.
Regime impatriati 2025 la risposta dell’Agenzia al cittadino straniero
L'Agenzia delle Entrate ha ribadito in primo luogo le principali caratteristiche del regime agevolativo introdotto dal d.lgs. n. 209/2023 si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d'imposta 2024 in poi, ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR, DPR 917/1986).
- Il comma 1 dell'articolo 5 del d.lgs. n. 209/2023 prevede che:
- i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare;
- tale beneficio si applica entro il limite annuo di 600.000 euro;
- il contribuente deve impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo definito;
- non deve essere stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti al trasferimento;
- l'attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente in Italia;
- il lavoratore deve possedere i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalla norma .
Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il regime agevolativo sia applicabile all'istante, poiché soddisfa tutti i requisiti richiesti.
In particolare, ha sottolineato che la normativa non subordina l'applicazione del beneficio alla condizione che il contribuente sia stato residente in Italia prima del trasferimento all'estero.
Pertanto, il cittadino straniero che trasferisce la residenza fiscale in Italia nel 2025 e che possiede i requisiti previsti dalla normativa potrà beneficiare della detassazione del 50% del reddito prodotto in Italia, indipendentemente dal fatto che non sia mai stato residente nel Paese in precedenza.
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Sicurezza manifestazioni sport equestri: nuovo DPCM
Il recente Decreto del dipartimento per lo sport dell'8 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2025, introduce nuove normative riguardanti la sicurezza, la salute e il benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico nelle manifestazioni equestri che si svolgono al di fuori degli impianti autorizzati. Il provvedimento nasce dalla necessità di regolamentare eventi pubblici e popolari con equidi, garantendo standard elevati di tutela della salute per tutti i soggetti coinvolti.
Ecco una breve sintesi delle misure previste con una tabella sulle scadenze previste per alcuni aspetti. Il decreto è già in vigore e si applica alle
istanze presentate a partire dal 11 marzo 2025
Qui il testo integrale con gli allegati tecnici di dettagliio.
Sicurezza e tutela animali atleti e pubblico
Il decreto prevede nello specifico in tema di salute degli animali:
- Vietato l'uso di cavalli sotto i 4 anni.
- Divieto di impiego di cavalli purosangue inglese nelle corse di velocità.
- Obbligo di visite veterinarie prima dell'evento.
- Presenza obbligatoria di un medico veterinario ippiatra, garantita dagli organizzatori, e di un veterinario della ASL.
- Il medico veterinario dell'ASL deve compilare una scheda tecnica dopo ogni manifestazione e trasmetterla entro 7 giorni all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale. Successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, l'Istituto deve inviare una relazione alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute, basata sui dati raccolti nelle schede tecniche.
Per la protezione di atleti e pubblico:
- Fantini obbligati a indossare caschi e protezioni conformi.
- Divieto di partecipazione per fantini con precedenti per maltrattamento animale.
- Istituzione di un elenco nazionale di tecnici esperti incaricati di valutare e certificare la sicurezza del terreno su cui si svolgono le manifestazioni equestri. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste deve pubblicare entro 30 giorni l’elenco ufficiale dei tecnici attualmente autorizzati La formazione di nuovi tecnici sarà regolamentata da un decreto specifico e dovrà concludersi entro 90 giorni. I tecnici già operativi prima dell’entrata in vigore del decreto verranno automaticamente inseriti nell’elenco.
- Obbligo di delimitazione sicura del tracciato con barriere e materiali ammortizzanti. ( dettagli negli allegati al decreto)
Si ribadiscono inoltre:
- Divieto assoluto di sostanze dopanti per cavalli e fantini.
- Obbligo di controlli a campione prima e dopo le gare.
Procedure di autorizzazione e segnalazione
Le manifestazioni devono essere autorizzate dall'autorità competente.
Segnalazione semplificata per eventi già approvati: Se un evento è stato autorizzato almeno una volta negli ultimi quattro anni, l'ente organizzatore può evitare una nuova richiesta di autorizzazione e presentare una segnalazione all'autorità competente. Questa segnalazione deve includere:
- Dichiarazioni sostitutive attestanti il rispetto delle condizioni di sicurezza.
- Relazione tecnica asseverata con elaborati tecnici aggiornati.
L'autorità competente ha 60 giorni per esprimersi: se non interviene, l'evento si considera autorizzato.
Se vengono riscontrate carenze, l'ente organizzatore ha 30 giorni per adeguarsi.
Una relazione annuale sulle manifestazioni equestri deve essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna – Centro di Referenza per il Benessere Animale, alla Direzione Generale della Salute Animale del Ministero della Salute.
Questa relazione si basa sulle schede tecniche che i medici veterinari delle ASL devono trasmettere entro 7 giorni dalla fine di ogni manifestazione.
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Regime ricercatori: il reddito rilevante per essere fiscalmente a carico
La Risposta n. 67/2025 dell'Agenzia delle Entrate, affronta un quesito relativo agli incentivi fiscali per il rientro in Italia di ricercatori che hanno svolto attività all'estero.
La questione riguarda specificamente la possibilità per un ricercatore, che ha beneficiato del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, di essere considerato fiscalmente a carico del coniuge.
Si ricorda che questo regime fiscale prevede l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e ricercatori che, dopo aver svolto attività di ricerca o docenza all'estero per almeno due anni, rientrano in Italia e acquisiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
Regime agevolato ricercatori il caso
Nell'interpello l'Istante, una ricercatrice rientrata in Italia nel 2022, ha chiesto chiarimenti sull'applicabilità delle detrazioni fiscali per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La ricercatrice ha precisato che il suo reddito soggetto a tassazione è inferiore a 2.840,51 euro, e ha chiesto se tale reddito possa essere considerato ai fini della detrazione per coniuge a carico, nonostante la quota esente prevista dal regime agevolato.
La questione è particolarmente complessa perché riguarda l'interpretazione delle norme fiscali relative al calcolo del reddito complessivo ai fini delle detrazioni per familiari a carico da coordinare con l'agevolazione cd "rientro dei cervelli".
Regime agevolato ricercatori : la risposta dell’Ade
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ha chiarito che il reddito escluso dall'IRPEF in applicazione dell'articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010 non deve essere computato ai fini della determinazione del limite di reddito per essere considerati a carico di un familiare, ai sensi dell'articolo 12 del TUIR.
Questo perché la norma non prevede espressamente che la quota esente debba essere aggiunta al reddito complessivo per la verifica del limite reddituale.
Pertanto, la quota di reddito esente non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.
L'Agenzia ha dunque confermato che, nel caso specifico, qualora il reddito complessivo dell'Istante, determinato al netto della quota esente, non superi i 2.840,51 euro, la ricercatrice potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge, con conseguente riconoscimento delle detrazioni fiscali previste.
Come di consueto l'Agenzia precisa che il parere è stato reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati dall'Istante, assumendo la veridicità e la concreta attuazione delle informazioni fornite.
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Impatriati: niente piu vincolo tra rientro e attività lavorativa
Con la risposta a interpello 66 del 6 marzo 2025 l'Agenzia chiarisce un importante aspetto del nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023.
In particolare specifica che si può beneficiare del regime agevolato anche in assenza di nesso funzionale tra rientro e inizio attività di lavoro a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro.
Ecco i dettagli del caso e i chiarimenti dell'AdE.
Nuovo regime impatriati: Il caso
Un soggetto ha presentato un interpello all'Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023.
Il contribuente, residente all'estero da diversi anni e regolarmente iscritto all'AIRE, specificava di aver maturato esperienza lavorativa in un paese straniero e di aver conseguito titoli di studio in management e finanza, sia in Italia che all'estero.
Con un'offerta di lavoro per un impiego a tempo indeterminato in Italia a partire da aprile 2025, ha chiesto chiarimenti circa l'applicabilità del regime agevolato per i redditi generati da questa nuova occupazione, considerando anche il fatto che nei primi tre mesi del 2025 lavorerà ancora in smart working o come frontaliere per il suo attuale datore di lavoro estero.
Nuovo regime impatriati: nesso causale e decorrenza agevolazione
L'Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo i nuovi requisiti per accedere al regime agevolato, evidenziando che il soggetto deve trasferire la residenza fiscale in Italia e possedere un titolo di elevata qualificazione o specializzazione, come definito dalla normativa vigente. Inoltre, è richiesto un periodo minimo di permanenza all'estero di tre anni, che si estende a sei o sette anni qualora l'attività lavorativa in Italia venga svolta per lo stesso datore di lavoro o per una società dello stesso gruppo di quello presso cui si era impiegati all'estero.
Nel caso specifico, il contribuente soddisfa i requisiti di permanenza all'estero, ma i redditi derivanti dall'attività svolta nei primi tre mesi del 2025 non potranno beneficiare dell'agevolazione, poiché in tale periodo continuerà a lavorare per il datore di lavoro estero.
Tuttavia, a partire da aprile 2025, una volta assunto da un nuovo datore di lavoro italiano, il reddito generato potrà essere soggetto al regime agevolato.
L'Agenzia ha quindi chiaramente precisato che non è più necessario dimostrare un collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza fiscale e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia.
Di conseguenza, il contribuente potrà beneficiare del regime agevolato a partire dal momento in cui maturano i requisiti richiesti, anche successivamente al rientro.
Infine, è stato chiarito che, per il riconoscimento del regime agevolativo, la valutazione dei titoli di elevata qualificazione o specializzazione non può essere oggetto di interpello, ma spetta all'amministrazione finanziaria verificarne la sussistenza in sede di eventuale accertamento fiscale.
La risposta dell'Agenzia, quindi, conferma che il soggetto potrà beneficiare dell'agevolazione a partire dal nuovo impiego in Italia, rispettando le condizioni stabilite dalla normativa vigente.
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Bonus assunzione giovani under 35: i CDL chiedono la modifica
E' stato firmato il 5 marzo il decreto ministeriale di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo indeterminato.
A sorpresa , nel testo del decreto già bollinato, è presente una restrizione al testo normativo per cui, alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio 2025, il beneficio verrebbe riservato alle assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025.
Il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro oggi da notizia di aver indirizzato al Capo di Gabinetto del Ministero del lavoro Nori la richiesta di di intervenire presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia della autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva ( decreto Coesione) ovvero i 1° settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.
In attesa degli sviluppi e della pubblicazione del decreto in Gazzetta rivediamo di seguito con maggiore dettaglio la misura e la novità.
Bonus assunzioni under 35 a chi spetta , le sanzioni
Il Decreto Coesione 60/2024 convertito dalla legge 95/2024, all’articolo 22 “Esonero contributivo per le assunzioni di soggetti giovani e disoccupati”, prevedeva
- un esonero contributivo transitorio
- in favore dei datori di lavoro privati
- per le assunzioni effettuate nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
- applicabile per 24 mesi
Come detto il decreto attuativo modifica questo periodo con nuova decorrenza 1 gennaio 2025, inalterato il termine , e si introduce un altra condizione (vedi ultimo paragrafo )
Il decreto ministeriale del 27 febbraio , in attesa di pubblicazione, conferma che i contratti devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma
- non devono riguardare personale dirigenziale,
- rapporti di lavoro domestico
- rapporti di lavoro di apprendistato (mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio).
Sono compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Ci sono tuttavia ulteriori requisiti per i lavoratori assunti.
- Alla data dell’assunzione non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età (fino a 34 anni e 364 giorni sono ammessi); n
- non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato
- a meno che non siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito solo parzialmente del beneficio medesimo.
Nel decreto interministeriale si specifica che l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta ferma la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Misura dell’esonero contributivo
L’esonero è riconosciuto in misura integrale (esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali), con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo
- di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero
- di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL)
Tuttavia si fa presente che il beneficio è in ogni caso riconosciuto esclusivamente nel limite delle risorse stabilite dal comma 7 e poste da quest’ultimo a carico del Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027.
Limite di spesa e cumulabilità
Ai sensi del comma 7 dell'art 22 del DL Coesione, il riconoscimento del beneficio è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a
- 34,4 milioni di euro per l’anno 2024,
- 458,3 milioni per l’anno 2025,
- 682,5 milioni per l’anno 2026 e
- 254,1 milioni per l’anno 2027.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del suddetto Programma nazionale Giovani donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità (dell’impiego delle risorse) del medesimo Programma.
La norma preedeva lìemanazione di un decreto attuativo entro 60 giorni (atteso per settembre 2024) e incarica l’INPS di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati del medesimo monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze ; qualora dall’attività di monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso ai benefici.
L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è integralmente compatibile con la maggiorazione, stabilita al fine della deduzione dalle imposte sui redditi per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, del costo del personale dipendente di nuova assunzione a tempo indeterminato – maggiorazione prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216..
Il dl Coesione prevede infine che per i datori di lavoro che beneficiano dell’esonero in oggetto, gli acconti sulle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 si determinano assumendo quale imposta del periodo precedente quella che sarebbe stata dovuta in mancanza dell’applicazione del beneficio in oggetto; gli acconti sono dunque determinati in misura inferiore rispetto a quella derivante dall’applicazione del criterio ordinario, in quanto non si tiene conto dell’incremento transitorio della misura dell’imposta, relativo al periodo precedente e derivante dalla minore deduzione fiscale della contribuzione previdenziale versata.
Decreto attuativo: assunzioni nel 2025 , dopo l’invio della domanda. Richiesta dei CDL
Il decreto interministeriale attuativo del "Bonus Giovani" definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 60/2024 con alcune novità che contrastano con la norma di legge .
In particolare afferma che l’esonero è valido per assunzioni effettuate tra la data di autorizzazione della Commissione Europea (31 gennaio 2025) e il 31 dicembre 2025. Inoltre introduce una condizione stringente: le imprese devono presentare la domanda all'INPS prima dell'assunzione, pena l’esclusione dal beneficio. Dato che il decreto è stato approvato dopo alcuni mesi da quanto previsto e ancora non sono disponibili le modalità telematiche per la domanda di fatto le assunzioni agevolate potranno essere solo quelle effettuate nei prossimi mesi.
Tale disposizione rappresenterebbe tra l'altro un cambio di prassi rispetto ad agevolazioni precedenti, che spesso consentivano l’accesso anche retroattivamente.
La novità se confermata con la pubblicazione rischia di incertezze per le imprese che già avevano già effettuato assunzioni contando su un incentivo con criteri meno restrittivi.
Come detto sopra il CNO dei consulenti del lavoro si è fatto interprete della perplessita dei datori di lavoro richiedendo la modifica
Diventa essenziale quindi attendere chiarimenti dal ministero oltre che la circolare INPS per i dettagli operativi