-
Rapporto parità 2026 in scadenza oggi – Modello e istruzioni
Ultimi giorni per completare il rapporto rapporto biennale sulle pari opportunità nelle aziende con oltre 50 dipendenti la scadenza è fissata al 30 aprile 2026 e riguarda i dati 2024-2025.
Il modello aggiornato da compilare online è disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it, previa autenticazione con SPID, o CIE o CNS o EIDAS
Il ministero precisa che fino alla scadenza del termine le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.
Invece per le aziende che non avevano terminato il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023 che il termine ultimo per provvedere era il 15 marzo 2026.
Rivediamo nei prossimi paragrafi in dettaglio di cosa si tratta e come procedere, come previsto dal decreto ministeriale del 29.3.2022.
Rapporto biennale parità di genere: norme e sanzioni
Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal ministro del Lavoro e dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti.
L'obbligo era stato previsto dal Codice per le pari opportunità (decreto legislativo 198/2006), da ultimo modificato dalla legge 162/2021.
Si ricorda che la redazione del rapporto di parità è obbligatoria per accedere alle gare relative agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR (decreto legge Semplificazioni n. 77/2021).
In merito è stato pubblicato sul sito ministeriale il Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro che ha prorogato per il 2022 la prima scadenza.
ATTENZIONE : in caso di mancato invio o dati falsi/incompleti, sanzione da 1.000 a 5.000 euro irrogata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 46, comma 5-bis, D.Lgs. 198/2006).
Rapporto parità di genere: chi è obbligato, come fare
Per rendere effettivo il principio di parità nei luoghi di lavoro, prescritto dalle norme europee, è stato previsto che il rapporto biennale sia obbligatorio per tutte le aziende sopra i 50 dipendenti. Per le aziende di dimensioni inferiori il rapporto è facoltativo.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, Qui il facsimile allegato al decreto. Si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID.
Al termine della procedura informatica, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale sul tema della parità di genere nei luoghi di lavoro.
La scadenza
Per il rapporto relativo al biennio 2020-2021 andava fatto riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019 e l'invio era stato prorogato al 14.102022.
A regime invece è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio, quindi per 2024-2025 la scadenza è il 30.4.2026.
Rapporto di parità, a cosa serve?
Sulla base dei dati contenuti nel rapporto , se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità, un attestato del fatto che la situazione aziendale soddisfa alcuni requisiti minimi prescritti dalla prassi UNI pdr 125-2022 .
Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono
- punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021)
- meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici
- agevolazioni contributive
ATTENZIONE il D. Lgs 105 2022 di recepimento della direttiva UE 1592 2022 sulla conciliazione vita lavoro prevede che la violazione delle norme a tutela della genitorialità prevista dal decreto , nei due anni che precedono la richiesta della certificazione, comporta l’impossibilità di conseguirla.
Rapporto parità di genere: cosa contiene
I dati che devono essere inseriti comprendono:
- numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato.
- l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, dei bonus
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali
- informazioni sui processi di selezione
- le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro
Come previsto dal decreto legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli :
- alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro,
- alla consigliera o al consigliere nazionale di parità,
- al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a
- al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- all’ISTAT e al CNEL.
-
Decreto Sicurezza 2026 in Gu e correttivo sui rimpatri
.
Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24.02.2026 il decreto-legge 23 2026 in materia di pubblica sicurezza e immigrazione approvato dal Governo poche settimane fa, dopo numerose polemiche sulle ultime manifestazioni e gli episodi di violenza giovanile.
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 24 aprile depurato della norma su bonus agli avvocati, perche rifiutata dal Consiglio Nazionale Forense e attenzionata poi anche dal Quirinale .
Ecco le norme del decreto e le modifiche sulla norma contestata.
Le norme del decreto legge 23 2026 su sicurezza pubblica
Il d.l. 23/2026 si articola in quattro Capi e 32 articoli e interviene su un’ampia gamma di materie.
1. Coltelli e armi improprie
Tra le misure più discusse c’è la stretta sugli strumenti da punta e taglio. Il decreto introduce il divieto di porto fuori dall’abitazione di lame superiori a 8 cm, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Vietati in assoluto i coltelli a scatto, a farfalla e quelli occultabili. La vendita ai minori di 18 anni è ora severamente proibita, anche online, con sanzioni fino a 12.000 euro e revoca della licenza commerciale. Se un minore commette reati legati al porto di armi, i genitori rischiano una sanzione da 200 a 1.000 euro.
2. Manifestazioni e ordine pubblico
Il decreto depenalizza la mancata comunicazione della manifestazione, trasformandola in illecito amministrativo (da 1.000 a 10.000 euro, fino a 12.000 se la manifestazione era stata espressamente vietata). Introduce invece il fermo preventivo fino a 12 ore per soggetti ritenuti pericolosi prima dello svolgimento di un corteo, misura che ha sollevato le riserve del CSM e perplessità del Quirinale. Previsto anche il divieto penale di partecipazione a pubbliche riunioni da uno a tre anni (fino a dieci nei casi più gravi).
3. Zone rosse e reati predatori
I Prefetti potranno individuare “zone a vigilanza rafforzata” nelle aree urbane a più alto rischio. Il furto con destrezza torna procedibile d’ufficio in presenza di circostanze aggravanti specifiche. È introdotta anche una nuova fattispecie di rapina aggravata commessa da gruppi armati organizzati, con pene che possono arrivare fino a 25 anni di reclusione.
4. Immigrazione
Il Capo IV disciplina il rafforzamento dei programmi di rimpatrio, l’obbligo di cooperazione dello straniero ai fini dell’identificazione (la mancata collaborazione viene valutata come indice di pericolosità sociale), modifiche alle procedure di espulsione e il potenziamento dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).
Le modifiche del Parlamento nell’iter di conversione
Il testo uscito dal Senato non era identico a quello varato dal Governo. Le principali novità introdotte in sede di conversione sono le seguenti :
• Coltelli: la formulazione originaria era così ampia da colpire cacciatori, pescatori e cercatori di funghi. Il Senato ha introdotto una definizione più precisa del “giustificato motivo”.
• Fermo preventivo: confermato nella sostanza, con l’unico ritocco dell’obbligo di avviso ai genitori nel caso in cui il fermato sia minorenne.
• DASPO e manifestazioni: esteso il divieto di partecipazione ai cortei anche per chi abbia riportato condanne con aggravanti per violenza o resistenza a pubblico ufficiale.
• Social media e minori: introdotto il sequestro preventivo e l’oscuramento del profilo social per i minori imputati o condannati per gravi reati.
• Rimpatri: inserito il controverso art. 30-bis, che prevede un compenso per gli avvocati che assistono i migranti nelle pratiche di rimpatrio volontario.
Il caso dell’art. 30-bis: il “bonus rimpatri” per le partenze effettive
Il punto più caldo del decreto riguardava l’articolo 30-bis, introdotto con un emendamento firmato da tutti i partiti di maggioranza durante l’esame al Senato.
La norma modificava il Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. 286/1998) prevedendo che l’avvocato munito di mandato, il quale abbia fornito assistenza a un cittadino straniero nella fase di presentazione della domanda di rimpatrio volontario assistito, riceva un compenso di 615 euro — ma esclusivamente ad esito della partenza effettiva del migrante.
Fondi stanziati dall’art. 30-bis
- Anno 2026 246.000 euro
- Anno 2027 e 2028 492.000 euro/anno
Fondi di riserva del Ministero dell’Economia • Compenso per avvocato: €615 ad esito della partenza
La norma attribuiva inoltre al Consiglio Nazionale Forense il ruolo di soggetto intermediario per l’erogazione dei compensi e lo inseriva tra le organizzazioni con cui il Viminale può stipulare accordi per i programmi di rimpatrio — ruolo che il CNF non aveva richiesto né accettato.
La reazione del CNF e dell’avvocatura e lo stop del Quirinale
“In merito alla norma del decreto sicurezza che attribuisce al Consiglio nazionale forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisava di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione.”Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal CNF e ribadito dal presidente Francesco Greco in una intervista .
Il CNF ha quindi chiesto formalmente l’intervento del Parlamento per eliminare ogni riferimento all’istituzione dal testo, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali.
Le altre reazioni dell’avvocatura sono state altrettanto nette:
- Per l'Unione delle Camere Penali: la norma è “incompatibile con la Costituzione e con i principi elementari della deontologia forense”, perché la retribuzione legata al risultato contraddice l’obbligo di indipendenza del difensore.
- Secondo l'ANM (Associazione Nazionale Magistrati) la norma rischia di mettere in pericolo “l’effettività della tutela giurisdizionale”, poiché “collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva”.
- L'Organismo Congressuale Forense ha proclamato lo stato di agitazione, denunciando la lesione dei diritti dei migranti.
L'emendamento è giunto a uno stop definitivo con le perplessita evidenziate dalla Presidenza della Repubblica sulla costituzionalità della norma , confermata nella serata del 20 aprile in un colloquio con il Sottosegretario del Governo, Mantovano. I lavori delle Commissioni alla Camera si sono bloccati in attesa di una riformulazione della norma contestata. In Aula il testo è stato blindato con il voto di fiducia.
Il 24 aprile il consiglio dei ministri ha predisposto un nuvvo decreto correttivo sulla norma per i rimpatri volontari, che a sua volta dovrà essere convertito in legge
Le novità il testo convertito e il nuovo decreto
La legge di conversione del dl 23 come detto è stata pubblicata in GU il 24 aprile 2026 (Legge 54 2026). Qui il testo coordinato del decreto con la legge di conversione.
Nuove disposizioni in tema di rimpatri volontari degli immigrati irregolari sono state previste dal nuovo DL 55 2026 e ampliano i soggetti abilitati a fornire supporto: non sarà più necessario che l'assistenza sia svolta esclusivamente da avvocati.
Il contributo economico è riconosciuto non solo ai rappresentanti legali (avvocati) dei migranti, ma anche ad altri soggetti muniti di mandato.
In particolare, al rappresentante munito di mandato che abbia seguito il migrante nella presentazione della richiesta e nel procedimento amministrativo sarà riconosciuto, a conclusione della procedura, un compenso pari a 615 euro per ogni pratica.
Il pagamento non sarà più subordinato all'effettiva partenza del migrante, un cambiamento significativo rispetto alla versione originaria.
Il governo prevede oneri complessivi pari a 1.404.045 euro nel triennio 2026-2028: 281.055 euro per il 2026 e 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. La stima si basa su una media annua di circa 830 adesioni ai programmi, aumentata del 10% per tenere conto del possibile effetto incentivante.
La definizione dei criteri per individuare i soggetti autorizzati all'assistenza e per l'erogazione dei compensi è demandata a un decreto del Ministro dell'interno.
-
Reddito di libertà vittime di violenza: le istruzioni 2026
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 il decreto 17 settembre 202e emanato dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, at per il rifinanziamento del Reddito di liberta previsto dall’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).
Il fondo dedicato al Reddito di libertà dispone di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, destinati a coprire l’erogazione del contributo su tutto il territorio nazionale.
Le somme vengono attribuite alle Regioni, che partecipano all’attuazione della misura coordinandosi con i Comuni, i servizi sociali territoriali e i centri antiviolenza riconosciuti.
Tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto vi è l’aumento dell’importo del sostegno economico.da 500 a 530 euro mensili.
Resta invariata la durata massima di 12 mesi.
Si ricorda che il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza e pevede un contributo economico mensile erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno. Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto, oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e per la scuola dei figli eventualmente presenti.
Le piu indicazioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025 e il 7 maggio nel messaggio 1429 2025.. Con la circolare 44 del 9 aprile 2026 le istruzioni sono aggiornate per quest'anno. vedi i dettagli all'ultimo paragrafo.
Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità
Come detto il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali .
L'importo è pari a euro 530 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche di fuori dei centri di protezione.
Il Reddito di libertà è destinato in particolare al
- riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo, per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e
- spese per il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.
Va sottolineato che:
- il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione , NASPI e altre misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
- l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .
Attenzione il DPCM 2024 specificava la richiesta puo essere effettuata una sola volta da ogni donna interessata.
Le risorse del fondo sono ripartite tra le Regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Reddito di libertà: requisiti , come si ottiene
Sono destinatarie del reddito di liberta le
- donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
- residenti in Italia
- con cittadinanza italiana, comunitaria o
- extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio sociale
Reddito di liberta: sportelli straordinari e graduatorie
Dal 5 marzo 2025 era stata aperta UNA finestra temporale straordinaria, fino al 18 aprile 2025 e poi , dal 12 maggio e fino al 31 dicembre 2025
si è aperta una seconda fase dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi.. Infatti il decreto ha previsto che le domande presentate all'INPS in precedenza e non accolte conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti. Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.
Nel messaggio del 7 maggio 2025 INPS comunica che è stAta definita la graduatoria delle domande ripresentate nella fase transitoria perche inizialmente non accolte per incapienza dei fondi
I Comuni possono consultare l’esito delle domande ripresentate nell’anno 2025 accedendo alla sezione “Reddito di Libertà” del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l’IBAN delle domande nello stato “Accolta in attesa IBAN” per le quali il controllo dell’IBAN ha dato esito negativo.
L’esito delle domande ripresentate è comunicato dall’INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune dovrà informare l’interessata sull’esito della domanda.
ATTENZIONE : DIVERSAMENTE da quanto riportato nella circolare 54 le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali NON decadono ma restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell’anno 2026.
Reddito di libertà: la procedura di domanda
Rivediamo la procedura di domanda per il Reddito di Libertà:
- va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, a proprio Comune, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.
- I Comuni provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale
- I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo “N. domanda” il numero d indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo INPS
COME SI INVIA LA DOMANDA
Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.
Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
Reddito 2026: aumento in automatico per le domande 2025
Come anticipato la circolare INPS 44 del 9 aprile 2026 s aggiorna la disciplina alla luce delle novità introdotte dal decreto interministeriale 17 settembre 2025 e delle leggi di Bilancio 2025 e 2026.
Dal punto di vista operativo, la principale novità riguarda l’aumento del contributo mensile, che passa da 500 a 530 euro, riconosciuto per un massimo di 12 mensilità. Tale incremento si applica anche alle domande accolte nel 2025, che vengono integrate fino al nuovo importo massimo complessivo, compatibilmente con le risorse disponibili.
L’INPS provvede all’integrazione automaticamente, seguendo l’ordine cronologico delle domande accolte. Se le risorse 2025 (statali o regionali) risultano insufficienti, l’adeguamento viene effettuato utilizzando i fondi del 2026. I pagamenti sono gestiti centralmente dall’Istituto.
Per quanto riguarda le domande, viene confermato che:
- quelle presentate entro il 31 dicembre e non accolte per carenza di fondi decadono;
- tuttavia, possono essere ripresentate l’anno successivo.
A partire dal 2026, le domande possono essere presentate durante tutto l’anno (1° gennaio – 31 dicembre) utilizzando il modulo SR208, tramite i Comuni, che operano accedendo ai servizi INPS con identità digitale.
Per le domande già respinte nel 2025 per insufficienza di budget, i Comuni possono riutilizzare la documentazione già presentata, previa verifica dell’attualità dei requisiti (stato di bisogno e percorso con centri antiviolenza).
Le domande sono accolte fino a esaurimento delle risorse disponibili a livello regionale. Una volta raggiunto il limite, non è possibile accogliere nuove istanze, salvo rifinanziamenti.
Sul piano finanziario, la misura è ormai strutturale. Le risorse derivano da:
- 10 milioni annui (legge di Bilancio 2024);
- +1 milione annuo dal 2025;
- ulteriori incrementi previsti dalla legge di Bilancio.
Per il 2026, le risorse complessive ammontano a 16,5 milioni di euro.
Infine, l’INPS precisa che svolge attività di monitoraggio trimestrale della misura trasmettendo dati a Ministeri, Dipartimento Pari Opportunità e Regioni.
-
Assenze dal lavoro per ambiente nocivo: no al licenziamento
Con l’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna ad affrontare un tema di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti: la tutela del lavoratore in presenza di condizioni ambientali nocive e il corretto riparto dell’onere della prova in caso di contestazione disciplinare culminata nel licenziamento.
La decisione si colloca nell’alveo della responsabilità contrattuale del datore di lavoro in materia di sicurezza e dignità della persona, offrendo chiarimenti rilevanti sull’applicazione dell’art. 2087 c.c. e sui rapporti tra inadempimento datoriale, eccezione di inadempimento del lavoratore e natura ritorsiva del recesso.
Il caso: lavoro in condizioni non idonee
La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice, cui era stata contestata un’assenza ritenuta ingiustificata dal posto di lavoro. In precedenza, la stessa dipendente era già stata destinataria di un licenziamento annullato in sede giudiziale perché qualificato come ritorsivo, con conseguente reintegrazione.
Dopo il rientro in servizio, la lavoratrice aveva denunciato condizioni ambientali non idonee sotto il profilo climatico e igienico-sanitario, lamentando in particolare temperature eccessivamente rigide nei locali di lavoro e servizi igienici privi di adeguata riservatezza.
A fronte di tali condizioni, aveva interrotto la prestazione, ritenendo legittimo il proprio comportamento in quanto reazione a un inadempimento datoriale.
Il datore di lavoro, ritenendo ingiustificata l’assenza, aveva avviato il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, ravvisando sia l’inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza, sia il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015.
La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e la qualificazione del licenziamento come ritorsivo.
La decisione della Suprema corte: licenziamento illegittimo
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito sotto un duplice profilo:
- la responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di sicurezza e
- la corretta distribuzione dell’onere probatorio.
In primo luogo, la Cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, in quanto l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore integra per legge il contenuto del contratto di lavoro. Ne consegue che trova applicazione la disciplina generale dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c.
Sotto il profilo probatorio, il lavoratore è tenuto ad allegare l’esistenza del rapporto di lavoro e la situazione di pericolo o di inadempimento datoriale, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o il rischio. In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte, l’assenza di una condizione di nocività o lesività dell’ambiente di lavoro, tale da escludere un concreto pericolo per l’integrità fisica o la dignità personale, deve essere provata dal datore.
La Corte precisa che tale riparto opera non solo nei casi di danno già verificatosi (infortunio o malattia professionale), ma anche quando il lavoratore deduca una situazione di pericolo o un mero inadempimento in materia di sicurezza, prima ancora del verificarsi di un evento lesivo.
Quanto al comportamento della lavoratrice, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione dell’assenza come legittima reazione a un inadempimento datoriale, richiamando il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. La valutazione circa la proporzionalità tra gli opposti inadempimenti è stata considerata tipicamente rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, sorretta da motivazione adeguata.
Infine, con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse raggiunto tale convinzione sia per l’assenza di una valida giustificazione disciplinare, sia per il contesto complessivo dei rapporti tra le parti, inclusa la precedente declaratoria di nullità di un primo licenziamento.
La reiterazione di condotte datoriali inadempienti, seguite dall’immediata reazione espulsiva a fronte dell’assenza della lavoratrice, è stata ritenuta sintomatica di un intento ritorsivo.
-
Retribuzioni arretrate: possibile stop al riconoscimento in giudizio
Uno degli articoli presenti nella bozza del DL PNRR approvato dal Consiglio dei ministri è una misura molto discussa che riguarda "Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell’applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro"
L'articolo prevede che con il provvedimento con cui il giudice accerta la non conformità costituzionale dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento delle differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio.
Giova forse ricordare che per la costituzione «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro» e «sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa»
Come detto anche se viene accertata la violazione di questo principio si prevede il blocco degli arretrati nei casi in cui le retribuzioni erogate fossero:
- previste da un contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali piu rappresentative a livello nazionale ( a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81), oppur
- dai contratti che garantiscono tutele equivalenti (secondo il codice dei contratti pubblici dlgs 36/2023, n. 36)
per il settore e la zona di svolgimento della prestazione e in relazione alla produttività del lavoro e al costo della vita rilevato dall’Istat.
In sostanza, cioè, in questi casi si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a versare differenze retributive o contributive maturate prima del deposito del ricorso, anche se il giudice accerta che la retribuzione non fosse rispettosa del parametro costituzionale .
Pur riconoscendo la non conformità della paga, il giudice dunque non puo imporre al datore di lavoro il pagamento degli arretrati anteriori alla causa.
Norma controversa – le motivazioni di imprese e sindacati
La misura era già stata proposta dalla maggioranza in precedenti provvedimenti (legge di Bilancio, Milleproroghe ed emendamenti parlamentari) e poi eliminata per rilievi formali del Quirinale. Non è certo quindi che anche se inserit del decreto legge poi venga confermata dal Parlamento durante la conversione in legge nei successivi 60 giorni.
Le imprese giudicano il provvedimento necessario per garantire certezza del diritto e prevedibilità del costo del lavoro, evitando oneri insopportabili per le imprese
Forti invece le critiche di sindacati e opposizione: secondo il Partito democratico e la Cgil l’intervento è improprio e penalizzante per i lavoratori, perché porterebbe al paradosso di una causa vinta senza ristoro per il periodo di pagamento sotto la soglia costituzionale, che richiede
Anche Cisl e Uil chiedono lo stralcio della norma, ritenuta sbagliata sul piano sociale e giuridico.
-
Contributi vigilanza per criptoattività a CONSOB: importi e scadenze
Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività per l’esercizio 2026. Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento del sistema di supervisione dei mercati finanziari digitali, in linea con l’evoluzione del quadro normativo europeo e nazionale e con l’estensione delle competenze di vigilanza della Consob ai nuovi operatori del settore crypto.
La disciplina definisce i soggetti obbligati, l’ammontare del contributo, le modalità di calcolo e i termini di versamento, introducendo regole operative uniformi anche per gli operatori esteri che intendono operare sul mercato italiano delle cripto-attività .
Di seguito il quadro normativo e una sintesi delle indicazioni su importi, modalità di calcolo , scadenze (primo termine 15 aprile 2026)
Il quadro normativo vigilanza CONSOB sulle criptoattività
La delibera trae fondamento dall’articolo 40 della legge n. 724/1994, che attribuisce alla Consob il potere di determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, quale forma di autofinanziamento dell’Autorità. A tale base normativa si affiancano la legge istitutiva della Consob (legge n. 216/1974) e le precedenti delibere in materia contributiva.
Il provvedimento estende espressamente il contributo di vigilanza ai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività, coerentemente con l’evoluzione del diritto europeo e con l’entrata in vigore del regolamento MiCA, che ha ampliato il perimetro dei soggetti regolamentati nel settore degli asset digitali.
Nel quadro delineato dalla delibera, la contribuzione assume natura obbligatoria, è distinta per categorie di operatori e si affianca alle altre forme di contribuzione già previste per emittenti, intermediari, gestori di mercati e soggetti iscritti in registri vigilati. Il contributo è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle funzioni istituzionali di vigilanza, autorizzazione e controllo esercitate dalla Consob.
Contributo modalità di pagamento e sanzioni
Il provvedimento elenca i soggetti tenuti al versamento del contributo di vigilanza per il 2026, tra cui rientrano espressamente
- i prestatori di servizi per le cripto-attività e
- gli altri operatori autorizzati o registrati che svolgono attività rilevanti sui mercati digitali sotto la supervisione Consob.
Per ciascuna categoria di soggetti è prevista una misura del contributo definita in apposite tabelle allegate alla delibera, che tengono conto della tipologia di attività svolta e della rilevanza operativa del soggetto vigilato.(vedi una sintesi al paragrafo seguente)
In via ordinaria, il pagamento avviene tramite avviso PagoPA, che viene inviato ai soggetti obbligati nei quindici giorni antecedenti la scadenza.
Per i soggetti esteri è prevista, in alternativa, la possibilità di effettuare il versamento tramite bonifico bancario, qualora non sia tecnicamente possibile utilizzare la piattaforma PagoPA, nel rispetto di specifiche regole sulla causale e sull’identificazione del soggetto pagante.
La delibera disciplina inoltre i casi in cui il contributo deve essere corrisposto al momento della presentazione dell’istanza di autorizzazione o riconoscimento, prevedendo che l’esame della domanda da parte della Consob sia subordinato all’effettivo pagamento dell’importo dovuto.
Particolare attenzione è riservata agli obblighi informativi: in alcune ipotesi, i soggetti vigilati sono tenuti a trasmettere alla Consob tabelle esplicative del computo del contributo, corredate da una dichiarazione di conformità, entro termini prestabiliti.
Infine, il provvedimento chiarisce che il mancato versamento entro i termini comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente, con applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
Tabelle di riepilogo
Contributi per istanze e documentazione (una tantum)
Causale Soggetti Importo Quando si paga Art. 3, lett. aa) CASP e SIM (diverse da classe 1) che presentano istanza di autorizzazione nel 2026 € 20.000 per istanza Al momento della presentazione dell’istanza Art. 3, lett. ab) Notifica o modifica di white paper per cripto-attività “other than” € 3.000 (notifica)
€ 1.000 (modifica)Al momento della presentazione Art. 3, lett. ac) Autorizzazione o approvazione del white paper per ART € 3.000 (approvazione)
€ 1.000 (modifica)Dopo l’autorizzazione/approvazione Contributi annuali – gestori di piattaforme di negoziazione
Cripto-attività trattate Importo annuo Scadenza Fino a 100 € 47.130 15 luglio 2026 Fino a 1.000 € 100.990 15 luglio 2026 Fino a 3.000 € 154.840 15 luglio 2026 Fino a 5.000 € 208.700 15 luglio 2026 Oltre 5.000 € 262.550 15 luglio 2026 Contributi annuali – emittenti e prestatori di servizi
Causale Soggetti Importo Scadenza Art. 3, lett. ae) Emittenti ART e cripto-attività “other than” vigilati al 2 gennaio 2026 € 5.000 15 aprile 2026 Art. 3, lett. af) CASP (esclusi gestori di piattaforme e depositari centrali) € 10.000 per ciascun servizio autorizzato 15 luglio 2026 Registro per la circolazione digitale
Fattispecie Importo Quando si paga Istanza di iscrizione – caso a) € 20.000 Alla presentazione Istanza di iscrizione – caso b) € 15.000 Alla presentazione Istanza di iscrizione – caso c) € 10.000 Alla presentazione Soggetti già iscritti – casi d), e), f) € 10.000 / € 7.500 / € 5.000 15 aprile 2026 -
Visite fiscali: nuovi servizi INPS online per i datori
Con il messaggio n. 3979 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di un nuovo servizio digitale dedicato ai datori di lavoro pubblici e privati, nonché ai loro intermediari, per la gestione delle Visite Mediche di Controllo (VMC) sui lavoratori assenti per malattia. L’iniziativa si inserisce nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del progetto n. 143/2025, volto al potenziamento e alla semplificazione dei servizi digitali in materia di accertamenti medico-legali domiciliari.
L’obiettivo dell’Istituto è rafforzare la collaborazione con il sistema delle imprese e degli enti, offrendo un ulteriore canale tecnologicamente avanzato che si affianca alle modalità di richiesta già disponibili. Il nuovo servizio consente un colloquio automatizzato e sicuro con l’INPS, migliorando l’efficienza operativa, la tempestività delle verifiche e la trasparenza nella consultazione degli esiti delle visite mediche di controllo.
Implementata la piattaforma digitale nazionale dati
Come detto il nuovo servizio INPS trova fondamento nel percorso di digitalizzazione e interoperabilità della Pubblica Amministrazione delineato dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). In particolare, il riferimento normativo principale è l’articolo 50-ter del CAD, che ha istituito la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), infrastruttura centrale per lo scambio sicuro di dati tra enti e soggetti accreditati. La PDND è pienamente operativa dall’ottobre 2022 e rappresenta uno degli strumenti cardine per l’attuazione delle misure PNRR in ambito digitale.
Il servizio è conforme alle linee guida AgID sul nuovo modello di interoperabilità, definite con la Determinazione n. 547 del 2021, che disciplinano le modalità tecniche e organizzative di esposizione e fruizione delle API tra amministrazioni e soggetti esterni. In questo contesto, l’INPS si pone come erogatore di servizi interoperabili, consentendo a datori di lavoro e intermediari istituzionali di accedere in modo standardizzato alle funzionalità relative alle VMC, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati personali.
Le nuove funzioni nella PDND e le specifiche tecniche
La novità riguarda la disponibilità, tramite la PDND, di un set strutturato di funzioni dedicate alla gestione completa delle visite mediche di controllo. In particolare, il servizio espone quattro azioni fondamentali:
- l’invio della richiesta di VMC all’INPS,
- la consultazione delle richieste precedentemente inoltrate,
- la consultazione degli esiti delle visite effettuate e
- l’annullamento delle richieste non ancora eseguite.
Dal punto di vista operativo, il nuovo canale è pensato per aziende ed enti dotati di sistemi informativi in grado di dialogare in modalità applicativa con la piattaforma nazionale. La fruizione del servizio avviene infatti attraverso l’adesione tecnica alla PDND e l’utilizzo delle API messe a disposizione dall’Istituto. Tutta la documentazione necessaria è resa disponibile direttamente all’interno della piattaforma, nella sezione dedicata alle “Specifiche tecniche e service”.
I datori di lavoro e gli intermediari interessati devono fare riferimento, in primo luogo,
- l documento di linee guida per i fruitori esterni, che descrive le regole di interoperabilità e le modalità di integrazione.
- È inoltre prevista la compilazione di una specifica scheda di adesione, da trasmettere all’INPS tramite i canali indicati, al fine di attivare correttamente il servizio.
- Completano il quadro operativo le specifiche tecniche del servizio applicativo VMC e il relativo descrittore OpenAPI, strumenti indispensabili per l’implementazione informatica.
In un’ottica pratica, l’introduzione di questo servizio consente ai datori di lavoro di automatizzare e monitorare l’intero ciclo delle visite mediche di controllo, riducendo i tempi di gestione.