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Incentivo posticipo pensione 2025: come si richiede
Con il messaggio 799 del 5 marzo 2025 INPS chiarisce le modalità di richiesta dello sgravio contributivo previsto per i lavoratori che pur in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, scelgano di posticipare l'uscita dal lavoro .
La norma, introdotta con la legge di bilancio 2023 sperimentalmente per i beneficiari di Quota 103, è stata ampliata dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 161, legge 30 dicembre 2024, n. 207) garantendo questo incentivo anche ai lavoratori con i requisiti per la pensione anticipata secondo la legge Fornero ( senza requisito di età ma con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini o 41 anni e 10 mesi per le donne).
Vediamo in sintesi di cosa si tratta e come si ottiene.
Incentivo posticipo pensione: come si applica
La legge garantisce la facoltà ai lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima di rinunciare all’accredito nel montante contributivo della quota di contributi a loro carico, ottenendo invece l'accredito delle somme in busta paga.
L'importo del bonus corrisponde a circa il 10% della retribuzione imponibile.
Le somme da quest'anno non sono imponibili ne ai fini fiscali, ne ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. In sostanza chi continua a lavorare e sceglie di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.
Il bonus contributivo cessa
- al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, o
- al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ed è revocabile .
ATTENZIONE: In caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell'incentivo viene automaticamente applicata e l'INPS ne da' comunicazione al nuovo datore di lavoro.
Il decreto attuativo specificava anche che:
- l'importo dei contributi non versati all'INPS e riconosciuti al lavoratore riguarda esclusivamente i contributi pensionistici, sono esclusi quindi ad esempio i contributi Tfs dei pubblici dipendenti e al FIS fondo di integrazione salariale per alcuni settori del privato.
- per coloro che hanno i requisiti per gli esoneri contributivi della legge di bilancio 2022, pari al 3% per imponibili fino 1.923 euro e al 2% per imponibili superiori e fino a 2.692 euro, e del decreto lavoro 48/2023 (ulteriore taglio del 4% in vigore dal luglio 2023) l’incentivo sarà calcolato al netto ma gli importi saranno comunque conteggiati per la pensione di vecchiaia.
La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all 'esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l'esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga .
Incentivo posticipo pensione: la domanda telematica
Come anticipato, INPS ha comunicato che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione della domanda di incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
La domanda va inviata dal seguente percorso
- “Verifica del requisito per l’accesso all’incentivo al posticipo del pensionamento”
- Gruppo: Certificazione
- Prodotto: Verifica delle condizioni di accesso
- Tipo: Incentivo al posticipo del pensionamento
L’istanza può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- – direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o eIDAS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Aree tematiche” > “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci” > “Accedi all’area tematica” > “Certificati”;
- – utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti o
- – contattando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Regime impatriati: riduzione per figli minori a entrambi i genitori
L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 53 del 28 febbraio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al nuovo regime speciale dedicato ai lavoratori impatriati, di cui all'art. 5. D.Lgs n. 209/2023 e in particolare in tema di:
- periodo minimo di residenza all'estero nel caso in cui il richiedente abbia svolto attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo sia prima che dopo il trasferimento anche in forma di lavoro autonomo .
- sulle condizioni per la riduzione della base imponibile al 40% per la presenza di un figlio minore.
Impatriati i quesiti di un managing director
ll caso presentato nell'istanza riguarda un cittadino italiano che ha lavorato in Italia fino ad aprile 2019 per una società chiamata "Alfa" con la qualifica di Managing Director. Successivamente, a maggio 2019, si è trasferito all'estero, iscrivendosi all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) il 18 giugno 2019, e ha continuato a lavorare presso la sede estera della stessa società italiana fino al 30 giugno 2024.
Dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con la società estera, ha iniziato a lavorare come autonomo nello stesso Paese estero, offrendo consulenza come "sale trader".
A partire da gennaio 2025, il contribuente desidera lavorare presso la sede italiana della società per cui aveva già lavorato all'estero, beneficiando del regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023.
Il contribuente pone due quesiti principali:
- il primo riguarda il periodo minimo di residenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolato, nel caso in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto di lavoro con il datore di lavoro estero e non vi sia continuità tra il lavoro svolto all'estero e quello successivamente svolto in Italia.
- Il secondo quesito riguarda la possibilità per entrambi i genitori di beneficiare della maggiore esenzione fiscale prevista dal comma 4, lettera a), dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, nel caso in cui entrambi i genitori siano intenzionati a richiederla.
Impatriati la durata della permanenza all’estero
L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere ai quesiti posti dal contribuente, chiarisce che il regime agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2023, prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, a condizione che i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Tuttavia, se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia per lo stesso datore di lavoro o per un soggetto appartenente allo stesso gruppo per cui ha lavorato all'estero, il periodo minimo di permanenza all'estero richiesto è di sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o gruppo, o di sette periodi d'imposta, se il lavoratore è stato precedentemente impiegato in Italia per lo stesso datore di lavoro o gruppo.
Nel caso specifico del contribuente, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il periodo minimo di residenza all'estero richiesto per accedere al regime agevolato sia di sette periodi d'imposta, poiché il contribuente ha lavorato all'estero per la stessa società per cui intende lavorare in Italia dopo il trasferimento, nonostante abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente con la società estera per svolgere un'attività di lavoro autonomo.
L'Agenzia sottolinea che la norma non specifica la tipologia di rapporto contrattuale che deve intercorrere tra i soggetti, pertanto il periodo minimo di permanenza all'estero è aumentato a sei o sette anni in tutte le ipotesi in cui il contribuente, al rientro in Italia, presti l'attività lavorativa per lo stesso datore di lavoro o gruppo per cui ha lavorato all'estero.
Impatriati: condizioni per la riduzione fiscale per figli minori
In merito al secondo quesito, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione al 40% della base imponibile, prevista dal comma 4 dell'articolo 5 in presenza di un figlio minore, è subordinata alla sola condizione che il figlio minore sia residente nel territorio dello Stato durante il periodo di fruizione del regime agevolato.
Pertanto, in assenza di ulteriori limiti specifici riguardo alla spettanza della riduzione a uno solo dei genitori, la stessa può essere applicata ad entrambi i genitori, nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma.
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Puc: la copertura INAIL per il lavoro nei Comuni
E' stato pubblicato il 18 gennaio 2024 in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del lavoro n. 156/ 2023 con le disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro (decreto-legge n. 48 del 2023.)
I percorsi personalizzati previsti dalle due misure di sostegno economico per i meno abbienti possono infatti includere l’impegno del beneficiario a partecipare a Progetti Utili alla Collettività (PUC), predisposti dai Comuni o da altri enti con essi convenzionati in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
Il Decreto e relativo allegato specificano le forme e le caratteristiche dei PUC, le modalità di attuazione, gli obblighi in materia di salute e sicurezza .
In particolare nell'allegato sono forniti esempi di ambiti di intervento con i PUC e lo schema per la predisposizione dei progetti .
Con la circolare 19 del 27 febbraio 2025 INAIL ha fornito le istruzioni per la copertura assicurativa contro gli infortuni di questi lavoratori
Vediamo qualche dettaglio ulteriore.
Partecipazione ai Progetti utili alla collettività PUC
Nell'ambito del percorso personalizzato definito con i nuclei familiari beneficiari dell’AdI, può essere prevista la partecipazione ai progetti utili alla collettività, da svolgere:
- a titolo gratuito,
- presso il Comune di residenza, ovvero, previo accordo, presso i Comuni dell'Ambito Territoriale o
- presso enti del Terzo settore d'intesa con il Comune.
La mancata partecipazione ai PUC da parte dei beneficiari dell’AdI, tenuti agli obblighi, (se previsti nel Patto di inclusione sociale ovvero nel Patto di servizio) comporta la decadenza dal beneficio.
La partecipazione è facoltativa per i componenti il nucleo beneficiario non tenuti agli obblighi.
Lo svolgimento delle attività è a titolo gratuito ma per i percettori di Supporto alla formazione e al lavoro la partecipazione al PUC determina l’accesso al beneficio economico,art. 12, comma 7 del decreto-legge n. 48 del 2023.
Il Comune o altra amministrazione pubblica titolare del PUC deve istituire preventivamente per ogni progetto un apposito registro cartaceo o elettronico per la registrazione della presenze dei percettori di ADI o SFL.
Le assenze per malattia o per motivi personali devono essere giustificate e documentate. Le assenze non giustificate sono oggetto di richiamo nelle modalità di cui all’Allegato 1, salvo l’eventuale recupero delle ore in accordo con l'ente ospitante.
Il soggetto attuatore ha la facoltà di sostituire il partecipante in caso di criticità.
Le attività escluse per percettori di ADI e SFL
I soggetti obbligati non possono:
- svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall’ente pubblico
- ricoprire ruoli o posizioni dell’organizzazione
- essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico
- partecipare a lavori o opere pubbliche già oggetto di appalto.
Il catalogo dei PUC va comunicato dal Comune al SIUSL Piattaforma GEPI, ai CPI territorialmente competenti e alle Agenzie di servizi per il lavoro e vanno inoltre comunicati gli abbinamenti tra i percettori e i progetti.
La copertura INAIL: calcolo del premio
La circolare Inail 19 2025 disciplina il premio speciale unitario giornaliero per l'assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per i partecipanti ai Progetti Utili alla Collettività (PUC), stabilendo le modalità di applicazione e gli obblighi relativi.
1. Premio Speciale Unitario Giornaliero
Con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2024, n. 68, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recepito la determina dell'INAIL del 26 marzo 2024, n. 73, stabilendo per l'anno 2024 un premio speciale unitario di 1,04 euro per ogni giornata di attività prestata. A tale importo si aggiunge l’addizionale ANMIL pari all’1% come previsto dall’art. 181 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il calcolo del premio si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera minima, fissata per il 2024 a 46,87 euro, e sulle attività svolte nei PUC. Tale premio viene aggiornato automaticamente in relazione a eventuali variazioni della retribuzione giornaliera minima.
Poiché non vi sono modifiche nelle caratteristiche dei PUC rispetto a quanto stabilito nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il premio speciale unitario è stato calcolato seguendo i medesimi criteri adottati con il decreto del 14 gennaio 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2023.
Soggetti Assicurati INAIL per progetti utili alla collettività
Sono assicurati contro infortuni sul lavoro e malattie professionali i seguenti soggetti:
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione obbligati a partecipare ai PUC;
- Beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità, di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti in percorsi di protezione per violenza di genere, che partecipano volontariamente ai PUC;
- Beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
- Soggetti in condizione di povertà individuati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che partecipano volontariamente ai PUC.
L’attività viene svolta presso il Comune di residenza o, previa sottoscrizione di un accordo, in altri Comuni dello stesso ambito territoriale. L’impegno richiesto è compatibile con altre attività del partecipante, con un minimo di otto ore settimanali, incrementabili fino a sedici ore settimanali previo consenso delle autorità competenti.
Prestazioni in Caso di Infortunio o Malattia Professionale
I partecipanti ai PUC hanno diritto alle medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori, incluse:
Indennità per inabilità temporanea assoluta; Prestazioni per danno permanente (in capitale o rendita);Prestazioni per i superstiti; Cure sanitarie, protesiche e riabilitative.
Sono coperti anche gli infortuni avvenuti in itinere . Il calcolo delle prestazioni si basa sulla retribuzione convenzionale giornaliera rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.
Obblighi dell’Assicurato
L’assicurato è tenuto a comunicare qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, e a denunciare eventuali malattie professionali, fornendo al Comune o all’Amministrazione titolare del PUC i dettagli del certificato medico trasmesso all’INAIL per via telematica.
Soggetti Assicuranti
I titolari dei PUC sono considerati datori di lavoro ai fini assicurativi, in conformità all’art. 9 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, e sono soggetti alle relative disposizioni.. Possono essere titolari dei PUC:
Comuni, singoli o associati;
Amministrazioni pubbliche convenzionate con i Comuni;
Società partecipate dai Comuni, nel rispetto di specifici criteri normativi.
I Comuni e le amministrazioni convenzionate sono responsabili della gestione assicurativa nei confronti dell’INAIL, inclusa l’attivazione della copertura e la trasmissione periodica delle giornate lavorate.
Attivazione della Copertura Assicurativa
I Comuni e le amministrazioni pubbliche devono attivare la copertura assicurativa secondo l’art. 4 del DM 15 dicembre 2023, n. 156, e trasmettere trimestralmente all’INAIL il numero delle giornate lavorate tramite la piattaforma GePI, interoperabile con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Se il PUC è gestito da un’amministrazione pubblica convenzionata, l’obbligo di assicurazione resta in capo a essa, mentre il Comune si fa carico degli adempimenti verso l’INAIL. Le modalità operative sono disciplinate dalla circolare INAIL 27 marzo 2020, n. 10.
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CCNL Edili 2025 aumenti e nuovo modello contributivo
In data 21 febbraio, le associazioni datoriali Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 3 marzo 2022, applicabile ai lavoratori dipendenti delle imprese edili, affini e delle cooperative-
La vigenza parte dal 1° febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028 .
Tra le principali novità da segnalare un nuovo strumento il Modello "Due", per la regolarità contributiva volto a garantire maggiore trasparenza e legalità nel settore, riducendo gli effetti negativi derivanti da evasione ed elusione contributiva, nonché dal fenomeno del dumping contrattuale.
Il modello 2 entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025. (ulteriori dettagli al paragrafo 4)
Per quanto concerne il trattamento economico, è stato concordato un incremento retributivo complessivo di 180,00 euro per il primo livello del settore industria e cooperative a corrispondere in tre tranche con decorrenza
- al 1° febbraio 2025 (80,00 euro),
- 1° marzo 2026 (50,00 euro) e
- 1° marzo 2027 (50,00 euro).
Vediamo altri dettagli e le tabelle retributive complete nei paragrafi che seguono .
CCNL Edilizia 2025 : le principali novità contrattuali
Il testo dell'accordo comprende anche :
- disposizioni riguardanti il fondo di previdenza complementare Prevedi, per il quale le parti firmatarie si impegnano a definire una disciplina specifica entro il 31 marzo 2025, con particolare attenzione alle nuove assunzioni di operai.
- È stata inoltre istituita una commissione paritetica con il compito di armonizzare le disposizioni relative alla classificazione del personale tra industria e cooperazione, con conclusione dei lavori prevista entro il 31 marzo 2025.
- E stato definito, con il supporto tecnico del Formedil, il Catalogo Formativo Nazionale (di seguito anche "CFN"); – il catalogo formativo nazionale è suddiviso in tre sezioni: • sezione "corsi professionalizzanti"; • sezione "corsi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro"; • sezione "altro";- in corrispondenza di ciascun corso, il CFN indica la gratuità dello stesso o l'eventuale previsione di un contributo economico, fermo restando che i corsi indicati come gratuiti sono tali per le imprese che applicano i C.C.N.L. di settore per cui è previsto il contributo dello 0,20% al Fondo territoriale per la Qualificazione del settore;
- Per quanto attiene alla disciplina del lavoro straordinario, è stato modificato il secondo comma dell’articolo 19 del CCNL industria e dell’articolo 59 del CCNL cooperazione, stabilendo un limite massimo annuale di 250 ore, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 66/2003.
- Infine, dal 1° ottobre 2025 entrerà in vigore la nuova regolamentazione in materia di trasferta nazionale, applicabile esclusivamente ai cantieri avviati successivamente a tale data; questa disciplina sostituirà gli accordi territoriali relativi alla trasferta regionale, garantendo una maggiore uniformità e semplificazione degli adempimenti per le imprese e le casse edili, grazie all’integrazione con il sistema Cnce Edilconnect.
CCNL EDILIZIA 2025 Tabelle retributive
INDUSTRIA
Liv.
Par.
Aumenti – Importi mensili
Nuovi minimi – Importi mensili
Complessivi
1.2.2025 mensile
1.3.2026 mensile
1.3.2027 mensile
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
VII
200
360,00
160,00
100,00
100,00
2.134,71
2.234,71
2.334,71
VI
180
324,00
144,00
90,00
90,00
1.921,23
2.011,23
2.101,23
V
150
270,00
120,00
75,00
75,00
1.601,02
1.676,02
1.751,02
IV
140
252,00
112,00
70,00
70,00
1.494,31
1.564,31
1.634,31
III
130
234,00
104,00
65,00
65,00
1.387,56
1.452,56
1.517,56
II
117
210,60
93,60
58,50
58,50
1.248,81
1.307,31
1.365,81
I
100
180,00
80,00
50,00
50,00
1.067,36
1.117,36
1.167,36
COOPERATIVE
Liv.
Par.
Aumenti – Importi mensili
Nuovi minimi – Importi mensili
Complessivi
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
1.2.2025
1.3.2026
1.3.2027
VIII (*)
250
450,00
200,00
125,00
125,00
2.712,99
2.837,99
2.962,99
VII
210
378,00
168,00
105,00
105,00
2.274,90
2.379,90
2.484,90
VI
180
324,00
144,00
90,00
90,00
1.953,34
2.043,34
2.133,34
V
153
275,40
122,40
76,50
76,50
1.659,16
1.735,66
1.812,16
IV
136,5
245,70
109,20
68,25
68,25
1.485,49
1.553,74
1.621,99
III
127
228,60
101,60
63,50
63,50
1.381,81
1.445,31
1.508,81
II
114
205,20
91,20
57,00
57,00
1.240,72
1.297,72
1.354,72
I
100
180,00
80,00
50,00
50,00
1.085,21
1.135,21
1.185,21
(*) Al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dalla sottoscrizione del C.C.N.L. 18.7.2018 il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
CCNL edili industria e cooperative: il periodo di applicabilità
Nel testo viene specificato che il contratto si applica dall’1.2.2025 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30.6.2028.
Qualora non sia disdetto da una delle Parti, con lettera raccomandata A./R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato.
Inoltre le Parti ribadiscono la non sovrapponibilità nell'anno dei cicli negoziali e delle relative erogazioni iniziali. Pertanto, i Contratti integrativi territoriali da rinnovare negli anni 2024 e 2025 avranno efficacia non anteriore all’1.2.2026.
CCNL EDILIZIA 2025 Modello DUE per la regolarità contributiva
il nuovo modello di denuncia unica D.U.E. presenterà, al fine di rendere effettivamente uniformi procedure e comportamenti di tutte le Casse Edili, i seguenti elementi obbligatori e bloccanti:
a) Ore ordinarie: verifica su ore lavorabili nel mese, decurtate da ore assenza correttamente imputate e verificate;
b) Permessi non retribuiti: esimente bloccante limite 40 h annue;
c) Permessi retribuiti: fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del C.C.N.L. Industria e dagli artt. 46 e 46 bis del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione degli stessi, esimente bloccante limiti 88 h;
d) Ferie: fermo restando quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 55 del C.C.N.L. Cooperazione con riguardo alla tempistica della fruizione delle stesse, esimente bloccante limite 160 h;
e) E.V.R.: ferma restando la non incidenza dell'EVR sui singoli istituti, ivi compreso il TFR, introduzione di un campo ("flag") relativo alla dichiarazione aziendale circa il pagamento dello stesso, se spettante in base alla normativa applicabile;
f) C.C.N.L. applicato;
g) C.I.P.L. applicato bloccante;
h) Ore malatia – bloccante con obbligo di verifica codice certificato;
i) Trasferta: secondo la nuova formulazione dell'art. 21 del C.C.N.L. Industria e dall'art. 61 del C.C.N.L. Cooperazione. Tutte le esimenti si intendono riferite ad anno solare/civile.
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Infortuni: responsabilità penale del committente privato
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante la responsabilità penale del committente in caso di infortuni sul lavoro, specificamente nel contesto di appalti e subappalti.
La sentenza, depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2025, affronta un caso complesso che ha visto coinvolti due imputati, A.A. e G.G., accusati di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589, commi 1 e 2, del codice penale, in seguito alla morte di un lavoratore, H.H., avvenuta durante i lavori di ristrutturazione di un rudere.
Responsabilità penale committente privato: il caso
Il caso ha origine nel 2004, quando A.A., proprietario di un complesso rurale in disuso, decide di avviare lavori di ristrutturazione affidando l'incarico al geometra G.G., nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione.
Nel corso dei lavori, avvenuti in diverse fasi e con modifiche sostanziali al progetto iniziale, si verifica un tragico incidente: un operaio impegnato nella demolizione manuale di una muratura portante, viene travolto dal crollo del secondo solaio dell'edificio, riportando gravi lesioni che ne causano il decesso immediato.
La Corte di Appello di Bologna, confermando in parte la sentenza del Tribunale di Parma, aveva ritenuto entrambi gli imputati colpevoli, condannandoli anche al risarcimento dei danni alle parti civili.
La Cassazione ha invece ribaltato il giudizio accogliendo il ricorso di A.A. con annullamento della sentenza nei suoi confronti , mentre ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.G.
Responsabilità del Committente e del Coordinatore: Analisi Giurisprudenziale
La sentenza della Cassazione si concentra sulla distinzione tra la responsabilità del committente privato e quella del coordinatore dei lavori, evidenziando l'evoluzione giurisprudenziale in materia di sicurezza sul lavoro.
Secondo la Corte, il committente privato, come A.A., non può essere ritenuto responsabile delle inadempienze prevenzionistiche se non ha interferito nell'esecuzione dei lavori o se non era in grado di percepire immediatamente situazioni di pericolo.
La giurisprudenza ha infatti stabilito che il committente privato deve scegliere un appaltatore competente e affidabile, ma non è tenuto a conoscere le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale.
Nel caso specifico, il committente aveva affidato l'incarico di demolizione dell'ex casa colonica alla ditta "J.J. e K.K.", la quale aveva a sua volta subappaltato i lavori alla ditta "F.F.".
La Cassazione ha riconosciuto che A.A. aveva nominato G.G. come responsabile dei lavori, conferendogli un mandato omnicomprensivo.
G.G., in qualità di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione, avrebbe dovuto adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in seguito alle modifiche sostanziali del progetto, cosa che non è avvenuta.
La Corte ha sottolineato che il coordinatore essendo un professionista con esperienza trentennale, era in grado di percepire i rischi connessi ai lavori e avrebbe dovuto intervenire per garantire la sicurezza del cantiere.
Responsabilità committente privato per infortunio: le conclusioni
La sentenza della Cassazione rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza in materia di responsabilità penale per infortuni sul lavoro.
La Corte ha ribadito che la responsabilità del committente privato non può essere automatica e deve essere valutata in base all'effettiva incidenza della sua condotta nel causare l'evento.
Inoltre, ha evidenziato l'importanza del ruolo del coordinatore per la sicurezza, il quale deve garantire che il PSC sia adeguato alle modifiche del progetto e che tutte le misure di prevenzione siano correttamente implementate.
Si segnala peraltro il precedente della sentenza 11603 2024 nella quale la Cassazione ha emesso la seguente massima : "L'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di informare sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro e di cooperare nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, nonché di predisporre un piano di sicurezza. L'inadempimento di questi obblighi configura una responsabilità colposa del committente
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Autoliquidazione INAIL 2025 dichiarazione in scadenza
Inail ha pubblicato il 23 dicembre 2024 la circolare 46 di istruzioni per l'autoliquidazione per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.
Si ricorda che con l'istruzione operativa del 4 dicembre 2024 era stato comunicato che i servizi online relativi alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per procedere all’autoliquidazione 2024/2025 sono disponibili in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 3 dicembre 2024
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
Dal 10 dicembre 2024 è disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
Autoliquidazione INAIL 2024-25
L'istituto precisa che in presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.
Si ricorda che dal 2022 il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione .json.
Autoliquidazione INAIL ditte cessate: servizi online dedicati
Per quanto riguarda le ditte cessate nel corso del 2023 l'istruzione ricorda che se hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” , avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili.
A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.
Autoliquidazione del premio: le scadenze
La circolare 46 2024 ricorda che :
- Fermo restando il termine del 17 febbraio 2025, per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale,
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024 è il 28 febbraio 2025 e
- i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025.
Riduzione di presunto
- I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2025 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte ( con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.
- entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.
Autoliquidazione INAIL 2025: coefficienti calcolo rate
Con istruzione operativa 370 del 14 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.
Su questa base vengono definiti anche i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto :
- del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e
- della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficienti interessi
1°
16 febbraio 2025
17 febbraio
0
2°
16 maggio 2025
16 maggio
0,00822137
3°
16 agosto 2025
20 agosto
0,01681644
4°
16 novembre 2025
17 novembre
0,02541151
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Content creator: indicazioni INPS sulla previdenza
L’INPS, con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha fornito indicazioni dettagliate riguardo alla disciplina previdenziale applicabile ai content creator, ossia coloro che realizzano contenuti digitali diffusi tramite piattaforme online.
La circolare chiarisce i criteri per l’inquadramento contributivo e previdenziale di tali figure professionali, stabilendo le modalità di assoggettamento ai diversi regimi esistenti.
Definizione e caratteristiche dell’attività di creazione di contenuti digitali
L’attività di creazione di contenuti digitali comprende la produzione di materiali testuali, immagini, video e audio destinati alla diffusione online.
I content creator possono svolgere questa attività sia in forma amatoriale, come hobby, sia con finalità professionali, generando reddito attraverso inserzioni pubblicitarie, sponsorizzazioni o vendite dirette di prodotti e servizi.
Un elemento caratterizzante è la diversificazione delle modalità di monetizzazione: il compenso può derivare direttamente dalle piattaforme attraverso la condivisione dei ricavi pubblicitari, da accordi diretti con aziende (brand partnership), da donazioni dei follower o dalla commercializzazione di propri prodotti.
Inoltre, nel settore operano spesso agenzie di intermediazione che gestiscono i rapporti tra content creator e aziende, configurando scenari contrattuali complessi, anche dal punto di vista fiscale.
Da segnalare che INPS fa riferimento anche alla figura degli influencer che vengono distinti dai content creator per il seguito rilevante di follower
Viene anche ricordato che è stato già istituito dal 1 gennaio 2025 il codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.
Inquadramento giuridico e disciplina previdenziale
L’INPS ha identificato due principali regimi previdenziali applicabili ai content creator:
- Lavoratori autonomi: quando l’attività viene svolta in modo professionale e abituale, con prevalenza degli elementi organizzativi rispetto a quelli personali, l’attività rientra nel regime imprenditoriale. In tal caso, il content creator deve iscriversi alla gestione speciale per commercianti presso la Camera di Commercio e versare i contributi corrispondenti.
- Lavoratori dello spettacolo: quando l’attività presenta caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento e si configura come una prestazione remunerata per la creazione di contenuti audiovisivi destinati alla promozione di prodotti o marchi, il content creator deve essere iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). Questo vale anche per le collaborazioni con brand o agenzie di marketing per la realizzazione di spot pubblicitari.
L’INPS precisa che il reddito prodotto dai content creator può essere classificato come reddito di lavoro autonomo occasionale, se esercitato sporadicamente, oppure come reddito professionale se l’attività è abituale, con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata in quest’ultimo caso.
L’obbligo di iscrizione e versamento a FPLS: esempi
Riportiamo per completezza i criteri esemplificativi dell'INPS in tema di obbligo di iscrizione al Fondo lavoratori dello spettacolo
E' necessaria l'iscrizione:
- se i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (brand o agenzia di intermediazione), indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro …., qualora nei fatti il content creator assurga al ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc., ossia che l’attività posta in essere e le mansioni esercitate siano riconducibili a quelle tabellate ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/1947 (come aggiornate dal D.M. 15 marzo 2005).
- se vengono veicolati messaggi promozionali a pagamento per " spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale o di attività educative collegate allo spettacolo” poste in essere da soggetti già iscritti al FPLS
L'obbligo NON sussiste invece:
- nell'ipotesi in cui il content creator, al fine esclusivo di ampliare la propria visibilità sui social, crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, postando foto o video personali sui propri profili social,
- per le attività di endorsement, con abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto e/o servizio, ossia il semplice uso dei prodotti, o i casi in cui nell’ambito dei contenuti pdei propri profili social vengano introdotte mere inserzioni pubblicitarie, senza perciò porre in essere alcuna attività da parte dell’artista. In tali casi resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ove ricorrano, al riguardo, i requisiti illustrati al precedente paragrafo 3.1.