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Professione avvocato: cosa prevede la riforma dell’ordinamento forense
Il 22 luglio 2026 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante la delega al Governo per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense, già licenziato dalla Camera dei deputati (A.S. n. 1917).
Il testo, collegato alla manovra di finanza pubblica, incarica l'esecutivo di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che riscrivano la disciplina attualmente contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247.
La proposta dei decreti spetterà al Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, con successivo passaggio parlamentare per il parere delle Commissioni competenti. Si tratta della riforma più ampia della professione legale degli ultimi anni, pensata per adeguare regole risalenti alle esigenze di un mercato dei servizi legali profondamente cambiato, sia per i professionisti che per i cittadini che ad essi si rivolgono.
Principi generali e compensi
Il cuore della delega è il rafforzamento della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, riconosciuto come figura essenziale per lo Stato di diritto.
Viene ripristinato il giuramento professionale e rafforzato il segreto professionale, dichiarato inviolabile e indisponibile.
La legge definisce con maggiore precisione le attività riservate agli iscritti all'albo: oltre ad assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, rientrano nella competenza esclusiva dell'avvocato anche la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, quando svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato e collegate all'attività giurisdizionale.
Sul fronte economico, resta fermo il principio dell'equo compenso: i parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale, in assenza di accordo scritto, saranno aggiornati ogni due anni, e viene introdotta la responsabilità solidale nel pagamento dei compensi tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali.
I contenuti concreti della riforma prenderanno forma con i decreti legislativi attuativi, che seguiremo con appositi approfondimenti non appena pubblicati.
Società tra avvocati e accesso alla professione
Ampio spazio è dedicato all'esercizio collettivo della professione, tramite associazioni, reti professionali e società tra avvocati (STP). Per tutelare l'autonomia intellettuale del legale, nelle società di capitali la maggioranza dell'organo di gestione dovrà essere composta da avvocati, che dovranno detenere almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto.
Cambia anche il percorso di accesso alla professione:
- il tirocinio avrà una durata di 18 mesi,
- di cui 12 con frequenza obbligatoria di scuole forensi,
- e l'esame di Stato sarà riorganizzato in due prove scritte (un parere motivato e un atto giudiziario) e una prova orale incentrata sulla soluzione di casi pratici e sulla deontologia.
La formazione continua diventa obbligatoria su base annuale, pena la sospensione amministrativa per chi non recupera i crediti formativi.
Governance e sistema disciplinare
La riforma incide infine sulla governance dell'avvocatura. Gli ordini circondariali e il Consiglio nazionale forense (CNF) sono confermati come enti pubblici non economici a carattere associativo, con nuove regole su equilibrio di genere nelle elezioni e limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri; il CNF sarà eletto con un sistema di voto ponderato che tiene conto del numero di iscritti per ciascun ordine.
Cambia anche il sistema disciplinare: il potere sanzionatorio resta ai Consigli distrettuali di disciplina, ma viene introdotta la prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni e, per la prima volta, l'istituto della riabilitazione per l'avvocato condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione. Una clausola di invarianza finanziaria assicura che l'attuazione della riforma non comporti nuovi oneri per la finanza pubblica.
Allegati: -
Riforma professione forense approvata anche al Senato: le novità
Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, aveva approvato il 4 settembre 2025 tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma delle professioni tra cui la riforma dell’ordinamento forense per aggiornare e rafforzare la disciplina della professione di avvocato, in linea con i principi costituzionali e con l’evoluzione del contesto sociale e giuridico.
Dopo molti mesi, il testo del DDL ha passato il vaglio della Camera a maggio 2026 mentre il Senato ha approvato il testo definitivamente ieri 22 luglio 2026 Vediamo tutte le novità .
La procedura legislativa
La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.
E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.
QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL
Riforma forense: i principi direttivi
All’articolo 2 lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi
Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.
Si introducono inoltre:
- il ripristino del giuramento professionale,
- il rafforzamento del segreto professionale,
- l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
- la disciplina delle informazioni sull’attività legale.
Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità.
Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.
Aggiornamento e consigli disciplinari
Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:
- la sospensione immediata in caso di inadempimento,
- l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e
- la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.
Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale.
La novità delle reti tra avvocati
In particolare in tema di reti tra avvocati una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:
- il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
- i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)
- Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.
Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto
Le novità dopo l’approvazione del Senato
Con il via libera del Senato — 114 sì, 19 astenuti e nessun voto contrario — il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense ha concluso il proprio iter parlamentare. Il presidente del CNF Francesco Greco ha parlato di un "passaggio storico", ringraziando l'avvocatura per aver mantenuto una linea unitaria, oltre al governo e al Parlamento per il lavoro svolto. Ora sono previsti sei mesi di tempo dall'entrata in vigore della legge per adottare i decreti legislativi attuativi, su proposta del ministro della Giustizia e sentito il CNF, con successivo parere delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.
Tra i contenuti che emergono con maggiore chiarezza in questa fase finale, rispetto alla versione approvata alla Camera, si segnalano in particolare:
- il ripristino del giuramento dell'avvocato, abolito nel 2012;
- il rafforzamento del segreto professionale, definito "inviolabile e indisponibile";
- una definizione più puntuale delle attività riservate agli iscritti all'albo, che comprendono ora anche la negoziazione assistita, la mediazione demandata dal giudice e, se svolta in modo continuativo e organizzato, la consulenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, con nullità dei compensi pattuiti a favore di non iscritti;
- la conferma dell'equo compenso, accompagnata dall'introduzione della solidarietà nel pagamento degli onorari tra tutti i soggetti coinvolti in accordi giudiziali o arbitrali;
- per le società tra avvocati costituite in forma di società di capitali, l'obbligo che la maggioranza dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati, titolari di almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto;
- l'introduzione di una disciplina organica della monocommittenza, con contratti in regime di esclusività e compenso "congruo e proporzionato", pensata per favorire l'accesso al mercato dei professionisti più giovani;
- sul fronte della governance degli ordini, il limite di tre mandati consecutivi per i consiglieri e un nuovo sistema elettorale attento all'equilibrio di genere;
- la revisione del sistema disciplinare, con prescrizione fissata a sei anni e l'introduzione della riabilitazione per gli iscritti condannati in via definitiva.
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Avvocati: il patto sul compenso per una pratica non vincola il collega
Chi affida un incarico a un professionista e crede di aver "blindato" i costi sottoscrivendo una convenzione tariffaria può trovarsi davanti a una sorpresa: quell'accordo vincola soltanto chi lo ha firmato .
È il principio operativo che emerge dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19125/2026 e riguarda il compenso dei professionisti, oggi spesso organizzati in studi associati o legati da rapporti di collaborazione.
La Corte muove dalla regola ordinaria secondo cui l'accordo sul compenso tra professionista e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, c.c. (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006), requisito non abrogato dalla riforma dell'ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012.
Da questa premessa la pronuncia trae però una conseguenza meno scontata : una convenzione sottoscritta da un singolo professionista non può essere estesa a un collega rimasto estraneo all'accordo, neppure quando i due lavorino sulla stessa pratica e siano legati da un rapporto personale o professionale.
Il caso: compenso per un arbitrato seguito da diverso professionista
Il caso trae origine dalla richiesta, avanzata da un professionista nei confronti di un istituto di credito, dei compensi maturati per l'attività svolta nell'ambito di un arbitrato, di giudizi di primo e secondo grado e delle conseguenti attività esecutive. L'istituto bancario aveva chiesto di quantificare ogni compenso sulla base di una "Convenzione operativa e tariffaria con i legali fiduciari" stipulata nel 2013, con il relativo allegato contenente la tabella dei parametri economici di riferimento.
Quella convenzione, però, era stata firmata da un diverso professionista, collega e convivente di chi aveva poi materialmente seguito il contenzioso.
Il Tribunale aveva accolto solo in parte le pretese, escludendo che la convenzione vincolasse il professionista non firmatario.
Entrambe le parti hanno quindi proposto ricorso: l'istituto insistendo sull'efficacia della convenzione anche nei confronti del collaboratore e contestando, fra l'altro, l'abusivo frazionamento del credito e l'applicazione dei parametri del D.M. n. 55 del 2014; il professionista, in via incidentale, lamentando la mancata considerazione della domanda relativa alla "somma maggiore o minore" accertata in corso di causa.
La decisione della Cassazione
Nel decidere, la Corte ha confermato che la convenzione tariffaria obbliga unicamente i soggetti che l'hanno sottoscritta.
Il fatto che il professionista che ha curato la lite fosse collega di studio e convivente del firmatario è stato giudicato del tutto irrilevante: Il vincolo tariffario non si trasmette per via del rapporto personale.
L'emissione, da parte del professionista non firmatario, di fatture di acconto di importo pari alla tariffa convenzionale, non ha rilevanza poiché quella tariffa obbligava i soli sottoscrittori.
La Cassazione specifica anche che la prova dell'accordo, peraltro, non può essere fornita con presunzioni semplici o per testimoni, salvo i casi di perdita incolpevole del documento previsti dagli artt. 2724 e 2725 c.c. Su questa base, l'inopponibilità della convenzione al collaboratore è stata ritenuta ormai definitiva.
La Corte ha poi affrontato gli altri profili:
- ha escluso l'abusivo frazionamento del credito quando i diversi crediti, pur riconducibili a un rapporto unitario, riguardino prestazioni rese davanti a giudici diversi e quindi dotati di distinta competenza ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011;
- ha chiarito che la formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" non è una clausola di mero stile quando permane una ragionevole incertezza sull'importo dovuto, sicché il giudice deve tenere conto della reale portata della richiesta;
- ha infine ribadito che il rimborso delle spese generali nella misura di legge spetta al professionista in via automatica, anche se non indicato nella nota spese. Sulla base di questi principi i ricorsi sono stati accolti in parte, con rinvio per la rideterminazione del compenso.
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Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28
II Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria per l’anno 2026
nelle seguenti misure:
- € 2.790,00 contributo minimo soggettivo intero
- € 1.395,00 contributo minimo soggettivo ridotto
- € 355,00 contributo minimo integrativo intero
- € 177,50 contributo minimo integrativo ridotto
Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale” tramite codice meccanografico e Pin.
Si ricorda che la prima rata scade il 28 febbraio 2026
La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.
Ricordiamo di seguito gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.
Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.
I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
- aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00
I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;
b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.
Si segnala che il nuovo regolamento prevede un nuovo innalzamento delle aliquote :
- nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
Contributo di maternità è ancora da definie
Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo
Scadenze Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 30 settembre
- 31 dicembre
Per gli iscritti pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:
- 30 settembre
Contributi volontari/facoltativi
- 31 dicembre
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.
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Magistratura tributaria: novità del DL PNRR 2026
Il DL 19 febbraio 2026, n. 19 (noto come DL PNRR 2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e parte del percorso attuativo della Riforma della giustizia tributaria prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce rilevanti novità in materia di giustizia tributaria. Le modifiche, contenute principalmente nell’articolo 16, mirano a rendere il sistema più efficiente, coerente e digitale, con impatti significativi su concorsi, competenze, accesso alla magistratura tributaria e gestione delle controversie fiscali e magistrati in pensione .
Novità sui concorsi e tirocinio e nomina presidenti di commissione
Per quanto riguarda il concorso pubblico, resta confermato che il bando per l’assunzione di 146 magistrati tributari già pubblicato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevedrà:
- una prova preselettiva su materie giuridiche (diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale), svolta con strumenti informatizzati;
- due prove scritte con questioni sorteggiate tra diritto tributario e diritto civile/commerciale con profili tributari;
- una prova orale su materie specialistiche.
Questa struttura, ha lo scopo di garantire una selezione ampia e approfondita dei candidati, con prova preselettiva per ridurre l’affollamento di aspiranti e prove successive per valutare la capacità teorico-pratica dei partecipanti
Inoltre, la commissione del concorso può essere presieduta non solo dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma anche da quello di primo grado, ampliando la platea e favorendo flessibilità organizzativa.
Viene modificata anche la disciplina del tirocinio per i magistrati tributari neoassunti: non è più previsto che il percorso formativo sia svolto esclusivamente presso “magistrati tributari affidatari”, ma può essere svolto presso magistrati e giudici tributari individuati secondo i criteri aggiornati nel testo.
Nomine Corti e modifiche al processo tributario
il DL PNRR 2026 aggiorna l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria intervenendo sui requisiti di nomina dei presidenti delle Corti di giustizia tributaria. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti non è più riferita genericamente al momento della nomina, ma alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello per la funzione di presidente.
Il decreto interviene inoltre sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), con modifiche di coordinamento volte ad allineare la disciplina dei requisiti e delle procedure alla nuova formulazione introdotta per l’ordinamento.
Soglia liti del giudice monocratico
Una delle novità che avrà maggiore impatto operativo riguarda la competenza del giudice tributario monocratico.
Con l’aggiornamento dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la soglia di valore entro cui una lite tributaria può essere trattata dal giudice monocratico è aumentata da 5.000 a 10.000 euro.
Questa modifica è pensata per deflazionare il contenzioso fiscale, spostando un maggior numero di cause di modico valore al giudice monocratico, con riduzione dei tempi di definizione e alleggerimento del lavoro collegiale.
La nuova soglia si applica ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 in poi.
Magistrati in pensione: incarichi temporanei
Il DL PNRR 2026 introduce anche una misura straordinaria di supporto al sistema giudiziario attraverso l’impiego di magistrati in pensione, con l’obiettivo di contribuire allo smaltimento dell’arretrato e al raggiungimento dei target europei di riduzione dei tempi dei giudizi.
È previsto il coinvolgimento di un massimo di 200 magistrati a riposo, di età compresa tra 70 e 75 anni, chiamati a integrare i collegi giudicanti. Il compenso è parametrato all’attività svolta:
- 200 euro per procedimento,
- fino a un massimo di 100 procedimenti per ciascun magistrato entro la fine dell’anno.
La misura, finanziata entro un tetto di spesa definito, si inserisce nel più ampio pacchetto emergenziale volto a rafforzare la capacità decisionale degli uffici giudiziari e nello stesso quadro PNRR obiettivi di accelerazione e riduzione dei tempi della giustizia.
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Bandi Cassa forense: pubblicata la graduatoria per gli strumenti informatici
Cassa forense comunica che è stata definita la graduatoria del bando n. 2/2025 per l'assegnazione di contributi per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale
Gli elenchi delle domande accolte e respinte sono disponibili a questo link.
Il mese era apparsa invece quella relativa al BANDO 14 2025 : Contributi per figli nati o adottati nel corso del 2024. Qui i documenti integrali delle :
Si ricorda che nel 2025 16 bandi riproponevano misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Di seguito la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
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Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi
Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità per i magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che alla Gestione separata.
Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.
Si ricorda infatti che il decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.
Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.
Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta
I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.
Devono presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;
– Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
– Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
ATTENZIONE: Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.
In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale
Anche per le tutele previdenziali di
- maternità o di paternità, nonché di
- congedo parentale,
in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati devono presentare una domanda telematica con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.