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    Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28

    II  Consiglio di Amministrazione  di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria  per l’anno 2026

     nelle seguenti misure: 

    • € 2.790,00               contributo minimo soggettivo intero 
    • € 1.395,00               contributo minimo soggettivo ridotto
    • € 355,00            contributo minimo integrativo intero 
    • € 177,50           contributo minimo integrativo ridotto  

    Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale”  tramite codice meccanografico e Pin.

    Si ricorda che la prima rata  scade il  28 febbraio 2026

    La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità. 

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00 

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;

    b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un  nuovo innalzamento delle aliquote :

    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è  ancora da definie 

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Per gli iscritti  pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

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    Magistratura tributaria: novità del DL PNRR 2026

    Il DL 19 febbraio 2026, n. 19 (noto come DL PNRR 2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e parte del percorso attuativo della Riforma della giustizia tributaria prevista dal Pia­­­­no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce rilevanti novità in materia di giustizia tributaria. Le modifiche, contenute principalmente nell’articolo 16, mirano a rendere il sistema più efficiente, coerente e digitale, con impatti significativi su concorsi, competenze, accesso alla magistratura tributaria e gestione delle controversie fiscali e magistrati in pensione .

    Novità sui concorsi e tirocinio e nomina presidenti di commissione

    Per quanto riguarda il concorso pubblico, resta confermato che  il bando per l’assunzione di 146 magistrati tributari già pubblicato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevedrà:

    1. una prova preselettiva su materie giuridiche (diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale), svolta con strumenti informatizzati;
    2. due prove scritte con questioni sorteggiate tra diritto tributario e diritto civile/commerciale con profili tributari;
    3. una prova orale su materie specialistiche.

    Questa struttura, ha lo scopo di garantire una selezione ampia e approfondita dei candidati, con prova preselettiva per ridurre l’affollamento di aspiranti e prove successive per valutare la capacità teorico-pratica dei partecipanti

    Inoltre, la commissione del concorso può essere presieduta non solo dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma anche da quello di primo grado, ampliando la platea e favorendo flessibilità organizzativa.

    Viene modificata anche la disciplina del tirocinio per i magistrati tributari neoassunti: non è più previsto che il percorso formativo sia svolto esclusivamente presso “magistrati tributari affidatari”, ma può essere svolto presso magistrati e giudici tributari individuati secondo i criteri aggiornati nel testo.

    Nomine Corti e modifiche al processo tributario

    il DL PNRR 2026 aggiorna l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria intervenendo sui requisiti di nomina dei presidenti delle Corti di giustizia tributaria. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti non è più riferita genericamente al momento della nomina, ma alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello per la funzione di presidente.

    Il decreto interviene inoltre sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), con modifiche di coordinamento volte ad allineare la disciplina dei requisiti e delle procedure alla nuova formulazione introdotta per l’ordinamento. 

    Soglia liti del giudice monocratico

    Una delle novità che avrà maggiore impatto operativo riguarda la competenza del giudice tributario monocratico.

    Con l’aggiornamento dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la soglia di valore entro cui una lite tributaria può essere trattata dal giudice monocratico è aumentata da 5.000 a 10.000 euro.

    Questa modifica è pensata per deflazionare il contenzioso fiscale, spostando un maggior numero di cause di modico valore al giudice monocratico, con riduzione dei tempi di definizione e alleggerimento del lavoro collegiale.

    La nuova soglia si applica ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 in poi. 

    Magistrati in pensione: incarichi temporanei

    Il DL PNRR 2026 introduce anche una misura straordinaria di supporto al sistema giudiziario attraverso l’impiego di magistrati in pensione, con l’obiettivo di contribuire allo smaltimento dell’arretrato e al raggiungimento dei target europei di riduzione dei tempi dei giudizi. 

    È previsto il coinvolgimento di un massimo di 200 magistrati a riposo, di età compresa tra 70 e 75 anni, chiamati a integrare i collegi giudicanti. Il compenso è parametrato all’attività svolta: 

    • 200 euro per procedimento, 
    • fino a un massimo di 100 procedimenti per ciascun magistrato entro la fine dell’anno.

    La misura, finanziata entro un tetto di spesa definito, si inserisce nel più ampio pacchetto emergenziale volto a rafforzare la capacità decisionale degli uffici giudiziari e nello stesso quadro PNRR  obiettivi  di accelerazione e riduzione dei tempi della giustizia.

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    Pratica forense INPS: al via le domande

    Aperta la piattaforma per le domande di pratica forense presso l'Avvocatura Inps. L'istituto lo ha reso noto lo scorso 19 febbraio, ricordando le modalità e la scadenza fissata come di consueto al 31 luglio 2026.

    La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente online, utilizzando le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al servizio online (disponibile tramite la pagina “Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS”) 

    Di seguito i requisiti  le modalità e i link per la presentazione della domanda.

    Pratica forense INPS 2026: domanda e avvisi regionali

    La domanda di pratica forense presso INPS  deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale attraverso le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al percorso specifico entro il 31 luglio 2026. 

    CLICCA QUI PER PRESENTARE LA DOMANDA

    Nel momento in cui si libereranno dei posti utili allo svolgimento della pratica forense, una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano e la Direzione Generale, verificherà l’ammissibilità delle candidature e, sulla base dei criteri valutativi riportati nel bando, formerà la graduatoria.

    Le graduatorie saranno pubblicate sul sito INPS:

    Alla domanda va allegato il curriculum vitae in formato europeo e una dichiarazione sostitutiva con i dettagli degli esami sostenuti. 

    Pratica forense INPS i requisiti

    Per la presentazione della domanda di ammissione al praticantato è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, legge 247/2012;
    • essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica;
    • se già iscritto nel Registro dei praticanti avvocati, non avere un’anzianità di iscrizione superiore a sei mesi.

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    Compenso avvocati: serve sempre l’accordo scritto

    La determinazione del compenso professionale rappresenta un tema di rilievo anche per datori di lavoro e consulenti, soprattutto quando l’assistenza legale si inserisce nella gestione di rapporti societari o contenziosi complessi. 

    Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 803 di gennaio 2026, interviene nuovamente sul requisito della forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente, fornendo indicazioni operative utili anche per le imprese che conferiscono incarichi professionali.

    Il caso esaminato consente di chiarire quali siano le conseguenze dell’assenza di un valido patto scritto sul compenso e quali criteri debbano essere applicati per la sua liquidazione, nonché il regime degli interessi in caso di ritardato pagamento.

    Il caso : compenso concordato con preventivo

    La controversia nasce dalla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti di una società, per attività difensiva svolta in un procedimento giudiziario. Il legale sosteneva che il compenso fosse stato concordato sulla base di una nota informativa/preventivo trasmessa al momento del conferimento dell’incarico e successivamente via posta elettronica, ritenendo sufficiente il comportamento concludente del cliente e l’assenza di contestazioni. La società, dal canto suo, eccepiva l’inesistenza di un accordo scritto valido e riteneva che il compenso dovesse essere determinato secondo i parametri forensi, avendo già effettuato pagamenti nel corso del rapporto.

    Il giudice di merito aveva liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, riconoscendo solo gli interessi legali. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata considerazione dell’accordo sul compenso e la mancata applicazione degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria.

    Decisione della cassazione : orientamento riconfermato

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando un principio ormai consolidato: l’accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell’art. 2233 del codice civile. Tale prescrizione non risulta superata dalla disciplina sull’ordinamento forense di cui alla legge n. 247 del 2012, che regola il momento della pattuizione ma non elimina il requisito formale.

    Secondo la Corte, la forma scritta non richiede necessariamente un unico documento sottoscritto contestualmente da entrambe le parti, ma esige che proposta e accettazione siano entrambe redatte per iscritto. Non è sufficiente, pertanto, una nota informativa priva di sottoscrizione o un preventivo indicativo, né può assumere rilievo l’assenza di contestazioni o l’esecuzione del rapporto professionale. L’accettazione tacita o per comportamenti concludenti non è idonea a integrare il requisito formale richiesto dalla legge.

    In mancanza di un valido accordo scritto, il compenso deve essere determinato secondo i parametri previsti dalla normativa vigente, senza possibilità di applicare importi diversi sulla base di intese informali. Quanto agli accessori del credito, la Cassazione ha precisato che il compenso dell’avvocato costituisce un credito di valuta, soggetto al principio nominalistico. Ne consegue che, in caso di ritardo nel pagamento, spettano esclusivamente gli interessi nella misura legale, salvo prova specifica di un maggior danno, che nel caso di specie non risultava adeguatamente allegata.

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    Magistrati onorari con doppia iscrizione: tutele malattia e congedi

    Con la circolare 104 del 18 dicembre INPS  ha pubblicato le istruzioni aggiornate su Indennità di malattia, degenza ospedaliera e malattia legge n. 81/2017, maternità-paternità  per i  magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, che  esercitano le funzioni in via non esclusiva , mantenendo l’iscrizione  sia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense  che alla Gestione separata.  

    Viene sottolineato che le prestazioni possono essere richieste solo a uno dei due enti previdenziali.

     Si ricorda infatti che  il   decreto interministeriale 22 gennaio 2024, recante “Nuove disposizioni relative alla copertura previdenziale dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento”, in attuazione del comma 4 dell’articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112   al l comma 4 drticolo 2 stabilisce altresì che i suddetti magistrati  NON possono “ricevere, ove spettanti, prestazioni assistenziali allo stesso titolo sia dalla Gestione separata dell’INPS che dalla Cassa forense […]”.

     Anche il “Regolamento per l’erogazione dell’assistenza” della Cassa di assistenza e previdenza forense, sancisce che “le singole prestazioni di assistenza non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti”.

    Indennità di malattia, degenza ospedaliera: modalità di richiesta

     I magistrati onorari in argomento possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’INPS presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.

    Devono  presentare apposita domanda telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

    –    online sul sito istituzionale www.inps.it, attraverso il servizio “Domande di indennità di malattia e di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con SPID di almeno livello 2, CIE 3.0 o CNS;

    –    Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;

    –    Istituti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    ATTENZIONE:  Per gli eventi di malattia per gravi patologie (cfr. l’art. 8, comma 10, della legge n. 81/2017), la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 139 del 12 ottobre 2017,.

    In fase di richiesta, l’interessato deve allegare apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata e dichiarando di non avere richiesto e di non volere richiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

    Indennità di maternità/paternità e di congedo parentale

    Anche per le  tutele previdenziali di 

    • maternità o di paternità, nonché di 
    • congedo parentale, 

    in qualità di iscritti alla Gestione separata, gli interessati  devono presentare una domanda telematica  con le modalità sopra riportate, allegando alla stessa apposita dichiarazione attestando la volontà di volere fruire della prestazione esclusivamente a carico della Gestione separata, dichiarando altresì di non avere chiesto e di non volere chiedere la medesima prestazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

  • Professione Avvocato

    Magistrati onorari: novità previdenziali

    L’articolo 2  del DL 131 2024 convertito in legge introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento definito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017. 

    La norma  che  intende rispondere alla procedura di infrazione 2016 40 81 chiarisce che questi magistrati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, devono essere iscritti non solo al regime pensionistico generale dell’INPS per i lavoratori dipendenti privati, ma anche alle assicurazioni relative a disoccupazione involontaria, malattia e maternità.

     Questa precisazione normativa ha valore retroattivo e  risponde a una lacuna emersa nella precedente interpretazione dell’INPS, che limitava la tutela a una sola iscrizione al fondo pensionistico generale. 

    Questo intervento si configura come una misura transitoria in attesa della definizione di una nuova disciplina organica, approvata a giugno dal Governo e  in attesa di essere  discussa in Parlamento , volta a regolamentare in maniera definitiva lo status e le tutele dei magistrati onorari. 

    La norma, inoltre, è formulata in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, basandosi sulle aliquote contributive già previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

    Tutele magistratura onoraria:l’infrazione e la nuova norma

    La questione  come detto è stata oggetto di attenzione  da parte della Commissione Europea, la quale, nel contesto della procedura di infrazione 2016/4081, ha appunto  contestato l’assenza di tutele in ambiti fondamentali come la maternità, in contrasto con il diritto del lavoro dell’Unione Europea. 

    La procedura  sottolinea il mancato riconoscimento dello status di lavoratori ai magistrati onorari, considerati dalla legislazione nazionale come prestatori di servizi volontari.

     Tale impostazione ha comportato una carenza di diritti fondamentali come ferie retribuite, giusta retribuzione, protezione contro l’abuso di contratti a termine, oltre alla mancanza di copertura previdenziale per maternità e malattia. 

    Nel 2023, la Commissione ha emesso un parere motivato ribadendo le violazioni del diritto dell’UE. La norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 2 mira  dunque a colmare queste lacune, fornendo una base giuridica esplicita per l’iscrizione dei magistrati onorari alle assicurazioni obbligatorie dell’INPS, estendendo così le tutele previdenziali previste per i lavoratori dipendenti. 

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    Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024

    L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.

    La nuova disposizione legislativa  facilita per i professionisti   la notificazione di atti  grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.

    Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale

    Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico. 

    Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2. 

    È necessario  inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.

    L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.

    Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).