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Domande Fondo Garanzia TFR: servizio telematico anche per i cessionari
Con il messaggio n. 4429 del 23 dicembre 2024 Inps aveva comunicato il rilascio sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, di un nuovo servizio per l’invio della domanda di intervento del Fondo di Garanzia riservato ai cittadini.
Con il Messaggio INPS n. 3144 del 22 ottobre 2025, l’Istituto comunica l’estensione del servizio telematico per la presentazione delle domande anche agli Avvocati, per inoltrare le domande in rappresentanza dei propri assistiti. fino al 30 novembre 2025 era ancora possibile utilizzare la precedente procedura di invio.
Dal 1 dicembre 2025 nuovo servizio telematico rivolto ai cessionari del credito ( Messaggio INPS 3655 del 3.12.2025.
Ricordiamo nel paragrafi che seguono in sintesi cos'è il fondo di garanzia INPS e le nuove funzionalità per la richiesta tra cui:
- la possibilità di acquisire direttamente nella domanda telematica le informazioni per l'applicazione delle ritenute l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia. In questo modo non è più necessario allegare alla stessa i moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché i moduli “SR95” e “SR96”.
- di allegare file in formato .EML per cui non è necessario inviare l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
Cos’è il Fondo di garanzia INPS?
Il Fondo di garanzia INPS è uno strumento che tutela i lavoratori dipendenti nel caso in cui il loro datore di lavoro non sia in grado di pagare il trattamento di fine rapporto (TFR) e, in certi casi, anche le ultime tre mensilità di stipendio.
È stato istituito dalla legge n. 297 del 1982 e si attiva nei casi di insolvenza del datore di lavoro, ad esempio se l’azienda fallisce o è in crisi grave.
Il Fondo può intervenire quando:
- il rapporto di lavoro è cessato;
- il datore di lavoro è fallito o non ha beni sufficienti per pagare;
- il lavoratore ha provato, anche tramite decreto del giudice, che il credito (TFR o retribuzione) è dovuto;
- non è stato possibile recuperare le somme nemmeno con il pignoramento dei beni del datore di lavoro.
Chi può richiederlo?
Tutti i lavoratori dipendenti, inclusi apprendisti, dirigenti, giornalisti, lavoratori dello spettacolo e sportivi subordinati. Anche gli eredi o i soggetti che hanno diritto al TFR (es. chi ha ricevuto una cessione del credito) possono fare domanda.
Fondo di Garanzia INPS Come si richiede?
La richiesta si fa online tramite il sito INPS, un patronato o un avvocato, allegando i documenti che provano:
- il credito (TFR o retribuzioni non pagate)
- la cessazione del lavoro;
- l’insolvenza o la non assoggettabilità del datore a fallimento.
Quadro normativo e dettagli messaggio 4429 2024
Il 7 gennaio 2025 era stata rilasciata la nuova domanda telematica di intervento dei Fondi di garanzia del Trattamento di fine rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro e della posizione previdenziale complementare riservata ai cittadini, reperibile sul sito www.inps.it nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondi di garanzia”.
Il servizio consente di presentare contestualmente o disgiuntamente le domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297) e dei crediti di lavoro (artt. 1 e 2 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 80), nonché del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare (art. 5 del D.lgs n. 80/1992).
La nuova procedura supporta gli utenti evitando che siano fornite informazioni errate e riducendo la necessità di fornire ulteriore documentazione in fase di istruttoria.
Per una maggiore trasparenza, nella fase di compilazione della domanda è indicata la finalità per la quale i dati richiesti sono utilizzati.
In particolare, con riferimento al Trattamento di fine rapporto, è stata predisposta una specifica sezione per l’acquisizione delle informazioni utili alla corretta applicazione dell’IRPEF; con riferimento ai crediti di lavoro, sono indicati tutti i parametri per l’individuazione delle ultime tre mensilità di retribuzione coperte dalla garanzia del Fondo. Di conseguenza, non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”, nonché dei moduli “SR95” e “SR96”.
I responsabili delle procedure concorsuali hanno comunque la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.
Il nuovo servizio consente, inoltre, di allegare file in formato .EML. Pertanto, per gli utenti che alleghino un file .EML, integro e non modificato, il servizio consente la comunicazione della PEC del responsabile della procedura concorsuale non rendendo necessario allegare alla domanda l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
Istruzioni per gli avvocati
Come anticipato .: dal 23 ottobre 2025, gli Avvocati possono accedere al servizio tramite il portale www.inps.it , nella sezione: Lavoro → Fondi di garanzia → Domande di intervento del Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro / Fondo di garanzia previdenza complementare. In fase di primo accesso, il sistema richiede l’inserimento di alcune informazioni di contatto:
Dati richiesti Descrizione Indirizzo dello studio legale Come registrato presso l’Albo professionale di appartenenza PEC (Posta Elettronica Certificata) Utilizzata per le comunicazioni ufficiali relative alle domande Recapito telefonico Per eventuali contatti diretti con l’INPS Tali informazioni sono utilizzate per l’invio delle comunicazioni inerenti la domanda e possono essere successivamente modificate nella sezione “Gestione contatti” del portale.
Per le modalità tecniche di compilazione e trasmissione della domanda, l’INPS rinvia alle istruzioni già contenute nel Messaggio n. 4429/2024, applicabili anche ai nuovi utenti abilitati.
Servizio telematico Fondo di Garanzia per i cessionari
Dal 1° dicembre 2025, sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione “Lavoro”, opzione “Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro”, è stata pubblicata la nuova domanda telematica di intervento del Fondo di garanzia del TFR, destinata ai cessionari del credito.
Sino al 15 dicembre 2025, il nuovo servizio affiancherà quello attualmente disponibile.
La procedura è stata arricchita con il servizio “Invio documenti”, che consente di allegare ulteriore documentazione alle domande già protocollate e sono consultabili unitamente alla domanda. Anche in questo caso non è più necessaria l’allegazione dei moduli “SR52”, “SR53” e “SR54”.
Il messaggio precisa che le ritenute IRPEF sono calcolate con i dati disponibili o sulla base dei dati dichiarati nella corrispondente domanda del lavoratore cedente, se presente.
I responsabili delle procedure concorsuali che intendano collaborare con l’Istituto hanno, comunque, la possibilità di inviare i dati utilizzando il modulo “SR52” o trasmettendoli tramite file in formato .XML.
Il nuovo servizio, inoltre, consente di allegare file in formato .EML; pertanto, gli utenti che allegano, senza alterare alcun elemento, la comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) del responsabile della procedura concorsuale, non devono trasmettere l’estratto dello stato passivo e l’attestazione di conformità dello stesso.
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Cassa Forense: versamenti e denuncia entro il 30 settembre
Scade oggi 30 settembre il termine per l'invio della denuncia reddituale e il versamento dei contributi a Cassa forense da parte degli avvocati iscritti
Si ricorda che le prime tre rate sono state determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva ed integrativa fissata dal nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, in vigore dal 1° gennaio 2025, mentre la quarta rata del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità.
ll comunicato sottolinea che da quest'anno i pensionati che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo devono pagare il contributo minimo integrativo. E' in vigore infatti la riforma che ha previsto il passaggio al sistema contributivo per il calcolo degli assegni di pensione.
Leggi qui i dettagli Cassa forense pensioni con contributivo dal 2025
Ricordiamo di seguito gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.
Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.
I contributi previdenziali per gli avvocati 2025
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- aliquota del 16% per reddito sino a euro 130.000,00;
- aliquota del 3% per reddito eccedente euro 130.000,00.
I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) contributo minimo soggettivo per il 2025: euro 2.750;
b) contributo minimo integrativo per il 2025: euro 350.
Si segnala che il nuovo regolamento prevede un innalzamento delle aliquote :
- nella misura del 17% per l’anno 2026 e
- nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.
Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
Contributo di maternità è pari a euro 82,69
Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Cassa forense 2025: scadenze e codici tributo
Scadenze Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 30 settembre
- 31 dicembre
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2025:
- 30 settembre
Contributi volontari/facoltativi
- 31 dicembre
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.
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Avvocati: ecco il ddl di riforma dell’ordinamento forense
Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, ha approvato il 4 settembre 2025 tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma delle professioni tra cui la riforma dell’ordinamento forense per aggiornare e rafforzare la disciplina della professione di avvocato, in linea con i principi costituzionali e con l’evoluzione del contesto sociale e giuridico.
Tra le principali novita, la legge delega prevede interventi sugli ambiti di competenza esclusiva dell’avvocato e sulle modalità di associazione introducendo la possibilità di reti di avvocati.
La procedura legislativa
La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti.
E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.
QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL
Riforma forense: i principi direttivi
All’articolo 2 lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi
Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.
Si introducono inoltre:
- il ripristino del giuramento professionale,
- il rafforzamento del segreto professionale,
- l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
- la disciplina delle informazioni sull’attività legale.
Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità.
Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.
Aggiornamento e consigli disciplinari
Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:
- la sospensione immediata in caso di inadempimento,
- l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e
- la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.
Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale.
La novità delle reti tra avvocati
In particolare in tema di reti tra avvocati una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:
- il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
- i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)
- Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.
Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto
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Cassa Forense: 19 bandi assistenza 2025 per la professione e le famiglie
Con l’approvazione di 19 bandi di assistenza per l’anno 2025, Cassa Forense rinnova il proprio impegno nel garantire supporto economico a iscritti e famiglie, in un’ottica di continuità con le iniziative degli anni precedenti e di apertura a nuove misure di welfare mirato.
Nel dettaglio, 16 bandi ripropongono misure già consolidate, mentre 3 nuovi interventi sono stati deliberati per rispondere a esigenze emergenti:
- Sostegno alle avvocate e praticanti vittime di violenza;
- Contributi per la preparazione all’esame di abilitazione per praticanti avvocati;
- Sussidi per spese di alloggio in residenze universitarie dei figli degli iscritti.
Queste nuove iniziative si affiancano a un’offerta articolata di misure economiche, organizzate nei tre ambiti principali previsti dal Regolamento dell’Assistenza: professione, famiglia e salute. Ecco la lista completa con i fondi disponibili e le date di scadenza delle domande.
Il primo termine è fissato al 15 luglio 2025.
Bandi per la professione forense: prestiti, contributi per aggiornamento e studi
Prestiti under 35 per giovani professionisti – Domande: 15 aprile – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.500.000
Contributi per strumenti informatici per lo studio -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Organizzazione studi – persone fisiche – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Organizzazione studi – persone giuridiche Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Attrezzatura sala videoconferenze negli studi Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 300.000
Avvocate e praticanti vittime di violenza – Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 500.000
Preparazione esame abilitazione per praticanti -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 1.000.000
Contributi per professionisti con disabilità -Domande: 16 luglio – 30 settembre 2025
Stanziamento: € 150.000
Alta formazione professionale- Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 1.500.000
Borse per acquisizione del titolo di cassazionista – Domande: 4 novembre 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 400.000
Premio Marco Ubertini agli abilitati con voti alti Domande: (da definire)
Stanziamento: € 200.000
Cassa forense: i bandi per la famiglia, nascite, alloggi universitari , centri estivi
Contributi per figli nati, adottati o affidati nel 2024 -Domande: 15 aprile – 15 luglio 2025
Stanziamento: € 3.000.000
Borse di studio per orfani di iscritti Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 350.000
Borse di studio per figli universitari di iscritti -Domande: 10 giugno – 1 dicembre 2025
Stanziamento: € 700.000
Contributi per alloggi universitari dei figli – Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie numerose -Domande: 16 luglio – 15 ottobre 2025
Stanziamento: € 2.000.000
Contributi per famiglie monogenitoriali -Domande: 16 ottobre – 31 dicembre 2025
Stanziamento: € 800.000
Centri estivi per figli minori di iscritti – Domande: 1 – 31 ottobre 2025
Stanziamento: € 1.800.000
Spese per ospitalità in case di riposo o istituti -Domande: 10 giugno 2025 – 20 gennaio 2026
Stanziamento: € 200.000
Bandi assistenza: requisiti e come fare domanda
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
Bandi assistenza cassa forense: le condizioni
Per essere ammessi, è necessario essere in regola:
- con le comunicazioni reddituali (Mod. 5) per l’intero periodo di iscrizione;
- con il pagamento dei contributi previdenziali (a ruolo o in riscossione diretta).
Attenzione: la regolarità è verificata alla data di presentazione della domanda e non può essere sanata successivamente.
Ogni iscritto può ottenere un solo contributo per ciascun ambito (professione, famiglia, salute).
I bandi sono pubblicati in modo scaglionato sul sito di Cassa Forense, dove sono disponibili i bandi completi e una funzione per la verifica preventiva della posizione contributiva.
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Avvocati: notifica telematica degli atti con la conversione del DL 19/2024
L'articolo 25-bis, intitolato "Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati", è stato inserito durante l'iter di conversione in legge del decreto PNRR decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, (legge 56 2024) . Nello specifico, la legge modifica l'articolo 3 della legge n. 53 del 1994, che regola le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate tramite il servizio postale o per mezzo di posta elettronica certificata, integrando il nuovo comma 2-bis.
La nuova disposizione legislativa facilita per i professionisti la notificazione di atti grazie alll'utilizzo di mezzi telematici.
Procedimento notifiche degli Avvocati e ruolo dell’ufficiale postale
Il nuovo articolo permette agli avvocati di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali utilizzando un invio postale telematico.
Durante la notificazione, il notificante è tenuto a compilare una relazione che dettagli le modalità dell'invio, includendo le generalità e il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, il domicilio del notificante stesso, e il numero del registro cronologico secondo l'articolo 8, oltre ai dati previsti dal comma 2.
È necessario inoltre che l'atto sia firmato dal notificante in conformità con le normative vigenti sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione di documenti informatici.
L'ufficiale postale, nel suo ruolo di intermediario, è incaricato di apporre la firma digitale o il sigillo elettronico qualificato al documento telematico. Successivamente, provvede alla stampa della copia dell'atto da notificare e dell'avviso di ricevimento, quest'ultimo contenente i dettagli specificati nel comma 2 Inoltre, è responsabile del confezionamento del piego raccomandato, assicurandosi di riportare su ogni pagina il numero identificativo e di attestare la conformità della copia fornita.
Come detto queste modifiche legislative sono state introdotte per semplificare il processo di notificazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Atti processo civile: regole di redazione in vigore dal 1 settembre
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto 2023 il decreto del ministero della Giustizia 110 2023 sul "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".
Le disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023.
Vediamo di seguito le principali indicazioni.
Redazione atti processuali regole e limiti dimensionali
La redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero deve essere improntata alla massima chiarezza e sinteticita' per cui si prevede una specifica articolazione con :
a) intestazione, contenente l'indicazione dell'ufficio giudiziario e tipologia di atto;
b) parti,
c) parole chiave, nel numero massimo di venti, che individuano l'oggetto del giudizio;
d) nelle impugnazioni, estremi del provvedimento impugnato
e) esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto,
n) nella parte in fatto, puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo
g) con riguardo ai motivi di diritto, esposizione delle eventuali
questioni pregiudiziali e preliminari e di quelle di merito, c
h) conclusioni,
i) indicazione specifica dei mezzi di prova e indice dei documenti prodotti,
l) valore della controversia;
m) richiesta di distrazione delle spese;
n) eventuale indicazione del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sono indicati dal decreto inoltre
- i limiti dimensionali degli atti processuali per le cause di valore inferiore a 500mila euro e le relative deroghe,
- le tecniche redazionali (dimensioni di 12 punti; b) con interlinea di 1,5; c) con margini orizzontali e verticali di 2,5 centimetri
- Le note sono ammesse solo per riferimenti di giursprudenza o dottrina.
Anche i provvedimenti del giudice soggetti ad impugnazione sono redatti in forma chiara e piu concisa possibile, compatibilmente con la complessità della materia e con l'indicazione di capi separati e numerati.
Gli atti giudiziari devono rispettare inoltre le istruzioni per la redazione dettagliate dall'art. 11 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, e devono essere corredati dalla compilazione di schemi informatici conformi alle specifiche tecniche.
I criteri saranno inseriti nelle linee programmatiche proposte dal Ministero alla scuola superiore di magistratura .
E' prevista anche l'Istituzione di un osservatorio permanente sulla funzionalita' dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali.
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Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:
- per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.
Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:
- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
- prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).