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    Avvocati: primo ok per la riforma forense

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, aveva  approvato il 4 settembre 2025  tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma delle professioni  tra cui la riforma dell’ordinamento forense per aggiornare e rafforzare la disciplina della professione di avvocato, in linea con i principi costituzionali e con l’evoluzione del contesto sociale e giuridico. 

     Dopo molti mesi, il testo del DDL  ha passato la scorsa settimana il vaglio della Commissione Giustizia alla Camera e approda in questi giorni in Aula  Tra le principali novita,  la legge delega prevede interventi sugli ambiti di  competenza esclusiva   dell’avvocato e sulle modalità di associazione introducendo la possibilità di  reti di avvocati. Vediamo in sintesi di cosa si tratta

    La procedura legislativa

    La delega affida al Governo l'incarico di emanare entro 6 mesi uno o più decreti legislativi, predisposti su proposta del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF), che saranno  trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti. 

    E' prevista inoltre una fase correttiva: entro dodici mesi dall’adozione degli ultimi decreti delegati, il Governo potrà emanare disposizioni integrative e correttive.

    QUI IL TESTO DELLA BOZZA DI DDL

    Riforma forense: i principi direttivi

    All’articolo 2  lo schema della legge definisce un ampio ventaglio di principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi 

    Essi riguardano, in primo luogo, la riaffermazione dell’indipendenza e della dignità della professione, la delimitazione delle attività riservate all’avvocato e la previsione di nullità per atti compiuti senza assistenza legale in ambiti in cui essa è obbligatoria.

     Si introducono  inoltre:

    1. il ripristino del giuramento professionale,
    2.  il rafforzamento del segreto professionale,
    3.  l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e
    4.  la disciplina delle informazioni sull’attività legale.

    Ampio spazio è riservato alla regolamentazione delle forme collettive di esercizio della professione (associazioni, reti e società tra avvocati), garantendo l’autonomia intellettuale e prevedendo criteri specifici sulla composizione societaria e sulle incompatibilità. 

    Viene poi ribadita la necessità di assicurare l’equo compenso e la proporzionalità dei corrispettivi, con la possibilità di parametrare il compenso anche al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

    Sul piano ordinamentale, il ddl prevede l’istituzione di un albo unico e di elenchi e registri specialistici, la riorganizzazione delle incompatibilità con la professione, la disciplina dell'avvocatura e il riconoscimento del CNF e degli ordini circondariali quali enti pubblici non economici, con poteri regolamentari e di rappresentanza istituzionale.

    Aggiornamento e consigli disciplinari

    Riguardo la formazione e all’aggiornamento professionale obbligatorio si prevedono:

    • la sospensione immediata in caso di inadempimento, 
    • l’istituzione delle scuole forensi per i praticanti e 
    • la riforma dell’esame di Stato, articolato in prove scritte e orali con criteri di valutazione uniformi a livello nazionale.

    Infine, il testo riorganizza la materia disciplinare, attribuendo i procedimenti ai consigli distrettuali di disciplina, e rafforza la rappresentanza politica dell’avvocatura attraverso il Congresso nazionale forense e l’Organismo congressuale. 

    La novità delle reti tra avvocati

    In particolare in tema di reti tra avvocati una forma ibrida tra la struttura individuale e quella societaria, che permette  agli avvocati di unirsi a colleghi o altri professionisti per offrire servizi integrati, viene specificato che:

    • il contratto di rete può coinvolgere più avvocati oppure, nel caso di reti multidisciplinari, anche altri professionisti, ma devono partecipare almeno due avvocati iscritti all’albo; solo in questo caso il contratto di rete può avere ad oggetto l’esercizio di attività proprie della professione forense;
    • i redditi derivanti dalla partecipazione a reti tra avvocati restano sempre qualificati come redditi da lavoro autonomo, con accesso ai regimi fiscali agevolati (incluso il regime forfettario ex legge n. 190/2014)
    • Il ddl evidenzia che le reti devono essere strutturate in modo da salvaguardare autonomia, libertà e indipendenza intellettuale dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico, sancendo anche la nullità di ogni patto contrario.

    Da ricordare che il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 14 del 19 aprile 2024, ha segnalato possibili criticità nel caso in cui una società tra avvocati (STA) partecipi a un'associazione tra avvocati, perché l’incarico verrebbe conferito alla società anziché al professionista in forma personale, in contrasto con l’art. 4, comma 1, della legge n. 247/2012 . Il CNF ritiene questa possibilità incompatibile con il principio che l’incarico debba essere conferito personalmente all’avvocato incaricato, pena la nullità del patto

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    Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28

    II  Consiglio di Amministrazione  di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria  per l’anno 2026

     nelle seguenti misure: 

    • € 2.790,00               contributo minimo soggettivo intero 
    • € 1.395,00               contributo minimo soggettivo ridotto
    • € 355,00            contributo minimo integrativo intero 
    • € 177,50           contributo minimo integrativo ridotto  

    Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale”  tramite codice meccanografico e Pin.

    Si ricorda che la prima rata  scade il  28 febbraio 2026

    La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità. 

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00 

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;

    b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un  nuovo innalzamento delle aliquote :

    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è  ancora da definie 

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Per gli iscritti  pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

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    Magistratura tributaria: novità del DL PNRR 2026

    Il DL 19 febbraio 2026, n. 19 (noto come DL PNRR 2026), pubblicato in Gazzetta Ufficiale e parte del percorso attuativo della Riforma della giustizia tributaria prevista dal Pia­­­­no nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), introduce rilevanti novità in materia di giustizia tributaria. Le modifiche, contenute principalmente nell’articolo 16, mirano a rendere il sistema più efficiente, coerente e digitale, con impatti significativi su concorsi, competenze, accesso alla magistratura tributaria e gestione delle controversie fiscali e magistrati in pensione .

    Novità sui concorsi e tirocinio e nomina presidenti di commissione

    Per quanto riguarda il concorso pubblico, resta confermato che  il bando per l’assunzione di 146 magistrati tributari già pubblicato dal Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevedrà:

    1. una prova preselettiva su materie giuridiche (diritto civile, processuale civile, tributario, processuale tributario e commerciale), svolta con strumenti informatizzati;
    2. due prove scritte con questioni sorteggiate tra diritto tributario e diritto civile/commerciale con profili tributari;
    3. una prova orale su materie specialistiche.

    Questa struttura, ha lo scopo di garantire una selezione ampia e approfondita dei candidati, con prova preselettiva per ridurre l’affollamento di aspiranti e prove successive per valutare la capacità teorico-pratica dei partecipanti

    Inoltre, la commissione del concorso può essere presieduta non solo dal presidente di una Corte di giustizia tributaria di secondo grado, ma anche da quello di primo grado, ampliando la platea e favorendo flessibilità organizzativa.

    Viene modificata anche la disciplina del tirocinio per i magistrati tributari neoassunti: non è più previsto che il percorso formativo sia svolto esclusivamente presso “magistrati tributari affidatari”, ma può essere svolto presso magistrati e giudici tributari individuati secondo i criteri aggiornati nel testo.

    Nomine Corti e modifiche al processo tributario

    il DL PNRR 2026 aggiorna l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria intervenendo sui requisiti di nomina dei presidenti delle Corti di giustizia tributaria. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti non è più riferita genericamente al momento della nomina, ma alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di interpello per la funzione di presidente.

    Il decreto interviene inoltre sul Testo Unico della giustizia tributaria (D.Lgs. n. 175/2024), con modifiche di coordinamento volte ad allineare la disciplina dei requisiti e delle procedure alla nuova formulazione introdotta per l’ordinamento. 

    Soglia liti del giudice monocratico

    Una delle novità che avrà maggiore impatto operativo riguarda la competenza del giudice tributario monocratico.

    Con l’aggiornamento dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la soglia di valore entro cui una lite tributaria può essere trattata dal giudice monocratico è aumentata da 5.000 a 10.000 euro.

    Questa modifica è pensata per deflazionare il contenzioso fiscale, spostando un maggior numero di cause di modico valore al giudice monocratico, con riduzione dei tempi di definizione e alleggerimento del lavoro collegiale.

    La nuova soglia si applica ai ricorsi notificati dal 2 maggio 2026 in poi. 

    Magistrati in pensione: incarichi temporanei

    Il DL PNRR 2026 introduce anche una misura straordinaria di supporto al sistema giudiziario attraverso l’impiego di magistrati in pensione, con l’obiettivo di contribuire allo smaltimento dell’arretrato e al raggiungimento dei target europei di riduzione dei tempi dei giudizi. 

    È previsto il coinvolgimento di un massimo di 200 magistrati a riposo, di età compresa tra 70 e 75 anni, chiamati a integrare i collegi giudicanti. Il compenso è parametrato all’attività svolta: 

    • 200 euro per procedimento, 
    • fino a un massimo di 100 procedimenti per ciascun magistrato entro la fine dell’anno.

    La misura, finanziata entro un tetto di spesa definito, si inserisce nel più ampio pacchetto emergenziale volto a rafforzare la capacità decisionale degli uffici giudiziari e nello stesso quadro PNRR  obiettivi  di accelerazione e riduzione dei tempi della giustizia.

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    Pratica forense INPS: al via le domande

    Aperta la piattaforma per le domande di pratica forense presso l'Avvocatura Inps. L'istituto lo ha reso noto lo scorso 19 febbraio, ricordando le modalità e la scadenza fissata come di consueto al 31 luglio 2026.

    La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente online, utilizzando le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al servizio online (disponibile tramite la pagina “Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS”) 

    Di seguito i requisiti  le modalità e i link per la presentazione della domanda.

    Pratica forense INPS 2026: domanda e avvisi regionali

    La domanda di pratica forense presso INPS  deve essere inoltrata esclusivamente in formato digitale attraverso le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, accedendo al percorso specifico entro il 31 luglio 2026. 

    CLICCA QUI PER PRESENTARE LA DOMANDA

    Nel momento in cui si libereranno dei posti utili allo svolgimento della pratica forense, una commissione, appositamente costituita presso ciascuna Direzione regionale e di Coordinamento metropolitano e la Direzione Generale, verificherà l’ammissibilità delle candidature e, sulla base dei criteri valutativi riportati nel bando, formerà la graduatoria.

    Le graduatorie saranno pubblicate sul sito INPS:

    Alla domanda va allegato il curriculum vitae in formato europeo e una dichiarazione sostitutiva con i dettagli degli esami sostenuti. 

    Pratica forense INPS i requisiti

    Per la presentazione della domanda di ammissione al praticantato è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'UE in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17, comma 2, legge 247/2012;
    • essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica;
    • se già iscritto nel Registro dei praticanti avvocati, non avere un’anzianità di iscrizione superiore a sei mesi.

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    Tirocini e pratica forense nelle Corti tributarie: via libera dal Consiglio

    Nuove opportunità in arrivo per studenti universitari, laureandi, laureati e praticanti avvocati: il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la Delibera n. 567/2025, che riapre ufficialmente le porte delle Corti tributarie italiane ai tirocini formativi e alla pratica forense.

    Il documento, deliberato il 27 maggio 2025, nasce in risposta alle numerose richieste pervenute dalle Corti stesse e mira a rafforzare la collaborazione tra mondo accademico e giustizia tributaria, valorizzando il ruolo formativo delle istituzioni giudiziarie.

    L’iniziativa si propone di favorire l’acquisizione di competenze professionali richieste nel mercato del lavoro e di migliorare il funzionamento degli uffici tributari attraverso il contributo di giovani in formazione. La decisione si inserisce in un percorso di lungo periodo intrapreso dal Consiglio, che ha già stipulato diverse convenzioni con enti universitari e ordini professionali. I modelli di convenzione approvati – allegati alla delibera – saranno utilizzati come linee guida per garantire omogeneità a livello nazionale, pur lasciando margini di adattamento.

    La novità: tirocini anche per studenti e non solo per laureati

    Una delle principali novità contenute nella delibera riguarda l’ampliamento della platea dei soggetti ammessi ai tirocini: oltre ai laureati, potranno partecipare anche i laureandi in discipline giuridiche ed economiche e persino gli studenti delle scuole secondarie superiori.

    I tirocini potranno includere attività di ricerca e supporto ai giudici tributari, partecipazione allo studio delle controversie e redazione di provvedimenti. 

    Per gli  avvocati, la delibera conferma la possibilità di svolgere un anno di pratica forense presso gli uffici giudiziari tributari, ai sensi dell’articolo 37 del DL 98/2011.

    La delibera chiarisce inoltre che non è possibile ricorrere allo strumento dell’Ufficio del processo, riservato per legge ad altri uffici giudiziari e agli organi della giustizia amministrativa. 

    Tuttavia, le Corti potranno autonomamente proporre e incentivare tirocini, previa approvazione del Consiglio di Presidenza.

     È anche prevista la possibilità di coinvolgere soggetti terzi (non in conflitto di interessi) come sponsor, per l’erogazione di rimborsi spese ai tirocinanti.

    Requisiti, gestione e modalità di accesso

    Le convenzioni dovranno essere sottoscritte tra le Corti e gli enti promotori, che possono essere università, istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli legali e ordini professionali. 

    Gli enti promotori saranno responsabili della selezione dei tirocinanti, nonché degli oneri assicurativi contro infortuni e responsabilità civile. 

    Le Corti ospitanti, invece, non sosterranno alcun onere economico.

    L’accesso sarà libero anche per coloro che, già laureati, svolgono contemporaneamente il praticantato forense, purché non esercitino attività professionale presso le Corti interessate durante il tirocinio. Ogni Corte potrà personalizzare i modelli convenzionali proposti dal Consiglio, rispettando i principi di uniformità e trasparenza.

     La delibera sostituisce la precedente n. 669/2021 ed è pubblicata sul sito del Consiglio per la massima diffusione tra le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, comprese Bolzano e Trento.

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    Avvocati: al via le domande per le liste INPS

    Pubblicato ieri sul sito  istituzionale INPS l'avviso riguardante la procedura per la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per il  contenzioso, valide  per il periodo  2025-2027

    Come di consueto  INPS  richiede la disponibilità di professionisti avvocati a svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario di alcuni Tribunali

    La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il format di candidatura raggiungibile all'indirizzo:

    https://serviziweb2.inps.it/AS0207/AvvDomInter/

    La compilazione e l'invio on line della domanda e del relativo allegato è consentita esclusivamente :

    • dalle ore 14.00 del giorno 28 novembre 2024 
    • fino alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2024.

    Con la formazione delle nuove liste  non saranno più valide le liste formate con la precedente procedura del 2021 . I professionisti già iscritti devono quindi eventualmente ripresentare la domanda come da nuovo avviso.

    Vediamo in sintesi i requisiti  le attivita i compensi e le modalità di domanda, ricordando che la procedura di formazione degli elenchi è regionale  per cui si rimanda anche ai singoli avvisi  locali pubblicati all'indirizzo https://www.inps.it/it/it/avvisi-bandi-e-fatturazione.

    Qui il testo integrale dell'avviso nazionale .

    Avvocato domiciliatario /sostituto Oggetto dell’attivita e compensi

    L'avviso precisa che  all'avvocato   inserito nella Lista Circondariale possono essere  affidate:

    1. Attività professionale di domiciliazione legale che comprende anche quella di  sostituzione degli avvocati dell’INPS nelle udienze di causa. Il compenso è determinato  nella misura del 20% dell’importo previsto  dai parametri forensi approvati con D.M. 55/2014 , rapportato alle prestazioniconcretamente svolte (art. 8, comma 2, del DM 55/2014). comprensivo  di ogni spesa  sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico.  La quantità massima di affari conferibili annualmente a ciascun domiciliatario è stabilita in 200.
    2. Attività di sola sostituzione in udienza degli avvocati INPS,  il cui corrispettivo  onnicomprensivo per tutte le spese è concordato, al conferimento dell’incarico, in base ai seguenti  criteri
      • – per ogni singola udienza un compenso non inferiore al 5% dell’importo previsto per la fase di studio ,  con un minimo per la partecipazione all’udienza di euro 25,00 per le controversie  dinanzi al Giudice di Pace, di euro 50,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di primo grado ed  euro 100,00 dinanzi alle autorità giudiziarie di secondo grado o dinanzi alle magistrature superiori; per le cause seriali di fronte allo stesso giudice, per lo stesso assistito, nelle quali sono trattate le medesime questioni giuridiche, il compenso è nella misura di euro 25,00, per ogni periodo di quindici minuti, o frazione di quindici minuti, fermo restando che il compenso corrisposto per la partecipazione ad una udienza non può comunque essere inferiore ad euro 100,00 nel suo complesso;
      • – in caso di trattazione nella medesima udienza di cause seriali  per lo stesso assistito, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, il compenso è fissato nella misura di euro 25,00 per ogni periodo di venti minuti, o frazione di venti minuti, fermo restando che il compenso totale per la partecipazione alla giornata d’udienza non può essere inferiore ad euro 100,00 né superiore ad euro 250,00 nel suo complesso.  Ogni avvocato può effettuare attività di sola sostituzione in udienza per un  massimo annuale di 80 giornate/udienza.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: i requisiti e i criteri per le graduatorie

    I requisiti sono i seguenti 

    • a) iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
    • b) inesistenza di giudizi in corso contro l’Istituto ed organismi da esso partecipati, sia in proprio sia in qualità di difensore di terzi;
    • c) assenza di situzioni di reale conflitto di interessi personale con l’Istituto, avuto riguardo anche all’associazione professionale, società di professionisti e/o studio legale di cui eventualmente si faccia parte;
    • d) non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
    • e) non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

    Qui i criteri generali di formazione delle liste per tutti i bandi.

    Avvocato domiciliatario /sostituto INPS: mmodalità per la domanda

    La domanda di inserimento nella Lista dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), accedendo al servizio online (secondo il percorso Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi –procedure per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza – invia la domanda) dalle ore 14,00 del 28/11/2024

    fino alle ore 14,00 del 09/12/2024 (il servizio è attivo per l’intero  arco delle 24 ore) 

    Saranno escluse le domande presentate secondo altre modalità quali, ad esempio, invio con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano presso le sedi dell’Istituto.

     La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’istante è iscritto al momento della domanda. 

     Nel form della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)  comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto.

     Nella domanda il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà fornire i seguenti elementi:

    • – dati anagrafici;
    • – dati relativi all’iscrizione all’albo professionale e all’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di attuale appartenenza;
    • – residenza;
    • – recapiti;
    • – votazioni riportate in sede di laurea (correttamente rapportate alla frazione, in centodecimi) e quelle relative alle materie del Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Penale, Diritto del Lavoroe Diritto Processuale Civile;
    • – curriculum professionale.

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    Magistrati onorari: novità previdenziali

    L’articolo 2  del DL 131 2024 convertito in legge introduce una norma di interpretazione autentica che riguarda le forme previdenziali obbligatorie per i magistrati onorari confermati e appartenenti al contingente ad esaurimento definito dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 116/2017. 

    La norma  che  intende rispondere alla procedura di infrazione 2016 40 81 chiarisce che questi magistrati, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, devono essere iscritti non solo al regime pensionistico generale dell’INPS per i lavoratori dipendenti privati, ma anche alle assicurazioni relative a disoccupazione involontaria, malattia e maternità.

     Questa precisazione normativa ha valore retroattivo e  risponde a una lacuna emersa nella precedente interpretazione dell’INPS, che limitava la tutela a una sola iscrizione al fondo pensionistico generale. 

    Questo intervento si configura come una misura transitoria in attesa della definizione di una nuova disciplina organica, approvata a giugno dal Governo e  in attesa di essere  discussa in Parlamento , volta a regolamentare in maniera definitiva lo status e le tutele dei magistrati onorari. 

    La norma, inoltre, è formulata in modo da non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, basandosi sulle aliquote contributive già previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

    Tutele magistratura onoraria:l’infrazione e la nuova norma

    La questione  come detto è stata oggetto di attenzione  da parte della Commissione Europea, la quale, nel contesto della procedura di infrazione 2016/4081, ha appunto  contestato l’assenza di tutele in ambiti fondamentali come la maternità, in contrasto con il diritto del lavoro dell’Unione Europea. 

    La procedura  sottolinea il mancato riconoscimento dello status di lavoratori ai magistrati onorari, considerati dalla legislazione nazionale come prestatori di servizi volontari.

     Tale impostazione ha comportato una carenza di diritti fondamentali come ferie retribuite, giusta retribuzione, protezione contro l’abuso di contratti a termine, oltre alla mancanza di copertura previdenziale per maternità e malattia. 

    Nel 2023, la Commissione ha emesso un parere motivato ribadendo le violazioni del diritto dell’UE. La norma di interpretazione autentica introdotta dall’articolo 2 mira  dunque a colmare queste lacune, fornendo una base giuridica esplicita per l’iscrizione dei magistrati onorari alle assicurazioni obbligatorie dell’INPS, estendendo così le tutele previdenziali previste per i lavoratori dipendenti.