-
Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica
Con l’Ordinanza n. 2431 del 5 febbraio 2026 la Cassazione ha stabilito che gli interessi di mora disposti in un decreto ingiuntivo con il quale una società viene condannata al pagamento di una somma di denaro nei confronti di altra società scontano l’imposta di registro con l’aliquota del 3% anche se la prestazione principale rientra in ambito Iva.
Decreto ingiuntivo per interessi di mora: quale registro si applica
Nel caso di specie una società possedeva due conti correnti garantiti da una fidejussione di altre società.
La banca, a causa di un debito prolungato, ha richiesto il decreto ingiuntivo per effetto del quale la società e i suoi garanti sono stati condannati a pagare la somma oltre interessi.
All'atto della registrazione del decreto, l'Agenzia delle entrata ha applicato imposta di registro al 3% ai sensi dell’articolo 9 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (Tuir), Dpr n. 131/1986.
Questa disposizione ha natura residuale e si riferisce agli atti, diversi da quelli contemplati da altre norme del testo unico, aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
La società impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, ritenendo che gli interessi dovessero scontare l’imposta di registro in misura fissa in considerazione del fatto che la prestazione principale alla quale gli interessi erano connessi, era assoggettata a Iva.
Di conseguenza, secondo la società ricorrente, doveva applicarsi il principio di alternatività tra l’Iva e l’imposta di registro, di cui all’articolo 40 del citato Dpr n.131/1986.
In base a questo principio, le operazioni che rientrano in ambito Iva beneficiano del pagamento dell’imposta di registro in misura fissa, salvo alcune eccezionei.
Nei primi gradi di giudizio sono state respinte le motivazioni della società ricorrrente che si è appunto rivolta alla Cassazinoe.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza in oggetto, ha richiamato la nota II riportata in calce all’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, in base alla quale gli atti dell’autorità giudiziaria scontano l’imposta fissa di registro per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette ad Iva.
Sulla base di ciò si è confermata l’applicazione dell’imposta fissa relativamente alla condanna finalizzata al recupero della quota capitale spettante alla banca.
Relativamente ai soli interessi, che nel caso di specie avevano natura moratoria, si è affermato che essi dovevano scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, in quanto non fanno parte della base imponibile ai fini Iva.
La Suprema Corte ha sancito quanto segue: “…le somme dovute a titolo di interessi moratori, in forza del disposto di cui all’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’IVA, con la conseguenza che esse – ove formino oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale – sono assoggettate all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA.” In senso conforme la Corte di cassazione si era già espressa con l’ordinanza n. 33535 del 15 novembre 2022.
-
Ricognizione debito: quando sconta l’imposta fissa di registro
Con la Risposta a interpello n 52 del 25 febbraio le Entrate chiariscono come applicare l'imposta di registro alla scrittura privata sulla ricognizione del debito.
Vediamo il caso di specie e il chiarimento.
Ricognizione debito: quando sconta l’imposta fissa di registro
La ricognizione di debito formalizzata con una scrittura privata non autenticata, a conferma di un’obbligazione già esistente senza modificarla, costituisce una semplice dichiarazione di scienza, priva di contenuto patrimoniale, pertanto soggetta a imposta fissa di registro.
In tal caso deve essere assoggettata all’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro, e soltanto in caso d’uso.
Questa è la sintesi del chiarimento.
Nel caso di specie il contribuente ha chiesto all’Agenzia chiarimenti su una scrittura privata non autenticata, atto unilaterale di riconoscimento di un debito pari a 75mila euro, che intende formalizzare per la somma che gli è stata anticipata da un altro soggetto per l’acquisto di un immobile.
Nel documento si indicano in modo esplicito:
- causa del debito,
- soggetti coinvolti,
- oggetto del rapporto obbligatorio
- piano di restituzione rateale, che avverrà mediante bonifico bancario.
L’atto di vendita dell’immobile è già stato registrato.
Poiché il riconoscimento del debito non ha causa onerosa e non è collegato a un precedente atto soggetto a registrazione obbligatoria, il contribuente chiede quale sia il corretto trattamento ai fini dell’imposta di registro.
L'istante suggerisce che sio tratti di una registrazione solo in caso d’uso (articolo 6, Dpr n. 131/1986, il Tur) e con imposta fissa (articolo 4 della Tariffa, Parte II, Tur), come confermato anche da alcune pronunce della Cassazione e l'agezia è d'accordo.
Nella risposta l'ADE rcorda innanzitutto che la ricognizione di debito, disciplinata dall’articolo 1988 del codice civile, consiste in una dichiarazione con cui il debitore riconosce l’esistenza del proprio debito, con l’effetto di sollevare il creditore dall’onere di provare il rapporto obbligatorio originario.
La ricognizione non crea una nuova obbligazione, ma conferma un debito già esistente, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione che ribadisce la funzione meramente confermativa dell’atto.
L'Agenzia sottolinea che il Testo unico dell’imposta di registro non contiene una disciplina specifica della ricognizione di debito, motivo per cui occorre fare riferimento alle norme generali sulla registrazione degli atti.
Il Tur distingue tra atti da registrare in termine fisso e atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso: le scritture private non autenticate, come quella in argomento, rientrano in questa seconda categoria, salvo che contengano operazioni soggette a Iva.
L'Agenzia richiama la differenza tra atti pubblici o scritture autenticate prive di contenuto patrimoniale, che devono essere registrati in termine fisso con imposta fissa, e scritture private non autenticate prive di contenuto patrimoniale, come la ricognizione in esame, per le quali la registrazione avviene solo in caso d’uso e con applicazione dell’imposta fissa prevista dall’articolo 4 della Tariffa, Parte II, del Tur.
Allegati: -
Imposta di registro 2025: cosa cambia con il nuovo Testo Unico
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.08.2025 n.186, il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111.
Scarica il testo del dlgs del 01.08.2025 n. 123
Il provvedimento sostituisce e riordina le precedenti disposizioni del DPR 131/1986 e di altri atti normativi, includendo ora in un corpo unico e coerente anche le imposte ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni.
Le principali finalità del nuovo TU sono:
- uniformare i procedimenti di registrazione in una logica “one-stop”;
- favorire l’uso delle procedure telematiche in tutti gli adempimenti;
- semplificare gli obblighi a carico dei contribuenti e degli intermediari professionali;
- rafforzare la certezza del diritto per le operazioni immobiliari e societarie.
L’entrata in vigore fissata nel testo originario del decreto è il 1° gennaio 2026, tuttavia il recente Decreto Milleproroghe (DL 200/2025) ha rinviato al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali Testi Unici tributari già adottati (articolo 4, commi 1-5), trai quali anche il TU in materia di imposta di registro.
Le principali novità in tema di imposta di registro
Il TU chiarisce in modo puntuale l’ambito di applicazione dell’imposta di registro:
- gli atti formati all’estero rilevano se riguardano beni o diritti esistenti in Italia;
- sono inclusi anche i contratti verbali relativi a immobili e aziende (locazione, affitto, cessione, proroga).
Registrazione obbligatoria e volontaria
Restano confermati i due regimi di registrazione:
- in termine fisso per gli atti espressamente previsti dalla tariffa allegata al TU;
- in caso d’uso per le scritture private non autenticate relative ad operazioni IVA (salvo eccezioni).
È ribadita la possibilità per chiunque vi abbia interesse di richiedere volontariamente la registrazione, pagando l’imposta in misura fissa.
Procedure digitali e autoliquidazione: verso una piena dematerializzazione
Uno dei fulcri della riforma è la spinta verso l’adozione del modello unico informatico per gli atti soggetti a registrazione, trascrizione e voltura. Il nuovo TU prevede:
- invio telematico del modello unico e della documentazione allegata;
- pagamento in autoliquidazione dei tributi dovuti;
- controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte entro 60 giorni.
Il sistema è già attivo per notai, pubblici ufficiali e intermediari abilitati, ma potrà essere esteso ad altre categorie con successivi provvedimenti.
Riduzione degli oneri per le imprese
L’art. 15 del TU prevede misure specifiche per ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, imponendo agli intermediari di trasmettere digitalmente gli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie.
Imposte ipotecarie, catastali e di successione: disciplina unificata e innovazioni
Il TU ingloba in modo sistematico anche:
- l’imposta ipotecaria (trascrizioni, iscrizioni, annotazioni);
- l’imposta catastale (volture, atti urbanistici);
- l’imposta sulle successioni e donazioni, con ampliamento della disciplina applicabile ai trust e altri vincoli di destinazione patrimoniale.
In particolare:
- viene confermata la base imponibile presunta per gioielli, mobili e denaro in assenza di inventario;
- sono disciplinati i regimi agevolativi per trasferimenti a favore di ONLUS, Stato, enti pubblici e soggetti con disabilità;
- è formalizzata la presunzione di liberalità per i trasferimenti a titolo oneroso tra parenti in linea retta superiori a 180.759,91 euro, se l’imposta di registro è inferiore a quella sulle donazioni.
Atti soggetti a registrazione e relativi termini
Ecco una tabella riepilogativa che sintetizza gli atti soggetti a registrazione e i relativi termini di registrazione secondo il nuovo Testo Unico sull’imposta di registro.
Tipologia di atto Obbligo di registrazione Termine di registrazione Riferimento normativo Atti scritti indicati nella Tariffa – Parte I (es. compravendite, locazioni, atti societari) Sì Entro 30 giorni dalla data dell’atto se formato in Italia; entro 60 giorni se formato all’estero Art. 13, comma 1, DPR 131/1986 Contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili in Italia Sì Entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto Art. 13, comma 2, DPR 131/1986 Contratti verbali di trasferimento o affitto di azienda o di diritti reali su azienda in Italia Sì Entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto Art. 13, comma 2, DPR 131/1986 Operazioni di società ed enti esteri (es. trasferimento sede in Italia, apertura sede secondaria) Sì Entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese; comunque entro 60 giorni dall’operazione Art. 13, comma 4, DPR 131/1986 Atti formati all’estero che trasferiscono proprietà o diritti reali su beni/aziende in Italia Sì Entro 60 giorni dalla data dell’atto Art. 13, comma 1, DPR 131/1986 Atti soggetti a registrazione in caso d’uso (es. scritture private non autenticate relative a operazioni IVA) Solo in caso d’uso Al momento dell’utilizzo dell’atto presso uffici pubblici o per l’esplicazione di attività amministrative Art. 5, DPR 131/1986 Atti soggetti a registrazione d’ufficio (es. atti pubblici, scritture private autenticate, atti giudiziari) Sì Entro 30 giorni dalla data dell’atto Art. 11, DPR 131/1986 Note operative
- Registrazione in termine fisso: obbligatoria entro i termini indicati; il mancato rispetto comporta sanzioni.
- Registrazione in caso d’uso: necessaria solo quando l’atto è utilizzato presso uffici pubblici o per attività amministrative.
- Registrazione d’ufficio: effettuata dall’ufficio competente in caso di mancata registrazione da parte dei soggetti obbligati.
-
Cittadinanza: Imposta di registro unica per la sentenza su più persone
Con la Risposta n. 196/2025, del 30 luglio l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla corretta determinazione dell'imposta di registro per le sentenze che riconoscono la cittadinanza italiana a più soggetti appartenenti a un medesimo nucleo familiare.
Il dubbio, sollevato tramite interpello da un contribuente, nasceva dalla volontà di registrare, presso l’Agenzia, un provvedimento giudiziario che riconosceva la cittadinanza non solo al ricorrente principale, ma anche a sua figlia e a due nipoti, tutti nati all’estero.
Il quesito chiedeva, cioè, se l' imposta di registro dovesse essere corrisposta una sola volta per l’intero atto, o se fosse dovuta separatamente per ciascuna persona menzionata nella sentenza.
Secondo l’istante, sulla base del combinato disposto dell’articolo 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR) e dell’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata allo stesso decreto, l’imposta dovuta per gli atti giudiziari dovrebbe essere sempre in misura fissa, indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti nel provvedimento.
Riconoscimento cittadinanza: imposta sull’atto non sulle persone
Nel suo parere, l’Amministrazione finanziaria ha ribadito che ai fini dell’imposta di registro rileva non il documento in sé, bensì il contenuto negoziale dell’atto, cioè la sua “intrinseca natura” e gli “effetti giuridici” prodotti. Ciò vale anche per gli atti giudiziari, come la sentenza in oggetto. L’articolo 20 del TUR prevede, infatti, che l’imposta si applichi in base alla sostanza giuridica dell’atto e non alla sua forma apparente.
In merito alla possibilità che più disposizioni contenute in un atto diano luogo a tassazioni autonome, l’articolo 21 del TUR distingue due ipotesi:
- se le disposizioni sono autonome e non strettamente collegate tra loro, ciascuna è soggetta ad imposta separata;
- se invece esiste un legame necessario e inscindibile tra le varie disposizioni, l’imposta è unica e si applica solo alla disposizione più onerosa.
La giurisprudenza di legittimità ha confermato che questa seconda ipotesi è di stretta interpretazione e si applica solo quando la connessione tra le disposizioni è imposta dalla legge o deriva dalla loro intrinseca natura.
Viene sottolineato che nel caso in esame non si tratta di disposizioni patrimoniali ma di accertamenti privi di contenuto economico. Per questo motivo, l’Agenzia esclude l’applicazione dell’articolo 21 e ritiene che si debba fare riferimento esclusivo al regime ordinario previsto per gli atti giudiziari non patrimoniali.
Imposta di registro e atti giudiziari: chiarimenti normativi
Secondo l’articolo 37 del TUR, sono soggetti a registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria che definiscono controversie civili, anche in via parziale. L’articolo 8 della Tariffa, Parte I, stabilisce che gli atti giudiziari “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” sono soggetti a imposta fissa. In particolare, la lettera d) del comma 1 dello stesso articolo prevede che l’imposta sia pari a 200 euro per atti come quelli di riconoscimento della cittadinanza, che non implicano alcuna statuzione patrimoniale.
Ne consegue che una sentenza di riconoscimento della cittadinanza che riguarda più persone, ma che non contiene elementi economico-patrimoniali, costituisce un unico atto giudiziario da assoggettare a un’imposta di registro in misura fissa. Non vi è, dunque, alcuna frammentazione dell’atto ai fini fiscali in relazione al numero di soggetti coinvolti.
Il principio espresso con questa risposta può essere esteso, in linea generale, a tutti quegli atti giudiziari che non comportano trasferimenti di ricchezza o riconoscimenti economici, pur coinvolgendo più destinatari.
-
Imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie: i chiarimenti dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, che fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024 in materia di imposte indirette.
In particolare, le novità riguardano l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale, oltre ad aggiornamenti sulle modalità di accesso alle banche dati catastali e ipotecarie.
Le modifiche introdotte puntano alla semplificazione degli adempimenti, all’ottimizzazione del sistema fiscale e all’uso di strumenti telematici per ridurre gli oneri a carico dei contribuenti. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Imposte registro, bollo, catastali e ipotecarie: le principali novità
Brevemente le principali novità:
- Autoliquidazione dell’imposta di registro
La registrazione di atti, salvo eccezioni, seguirà un nuovo sistema in cui il contribuente è responsabile della liquidazione dell’imposta, riducendo il ruolo dell’Agenzia. - Modifiche alla tassazione delle cessioni d’azienda
L’imposta sarà calcolata in base alla composizione dell’azienda ceduta, con aliquote distinte per ogni tipologia di bene. - Riscossione dell’imposta per atti giudiziari
L’imposta di registro sarà richiesta prioritariamente alla parte soccombente nei procedimenti giudiziari, semplificando il processo di riscossione. - Tasse ipotecarie e catastali
Introdotta una nuova tabella che riduce alcuni tributi e rende gratuite le consultazioni telematiche catastali. - Semplificazioni per l’imposta di bollo
Sarà possibile versare l’imposta in fase di registrazione dell’atto, anziché al momento della sua formazione. - Aggiornamenti catastali d’ufficio
In caso di decesso di un usufruttuario, l’Agenzia delle Entrate aggiornerà automaticamente le intestazioni catastali senza necessità di presentare volture. - Revisione del sistema sanzionatorio
Le sanzioni per omessa registrazione, dichiarazione insufficiente o occultamento di corrispettivi sono state ridotte.
- Autoliquidazione dell’imposta di registro
-
Registro, catasto e bollo: istruzioni ADE per le novità
Il 14 marzo le Entrate hanno pubblicato la Circolare n 2/2025 sull'imposta di registro, catasto e bollo a seguiro della Riforma Fiscale che ha introdotto diverse novità e semplificazioni.
Si tratta di un commento ai Decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024 che hanno lo scopo di:
- introdurre, come criterio generale e salvo specifiche fattispecie, il sistema dell’autoliquidazione in materia di imposta di registro;
- ottimizzare la coerenza della disciplina dei tributi investiti dalla novella, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura
dell’imposta applicabile; - semplificare la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- rivedere, in un’ottica di semplificazione, le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, introducendo il principio della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, qualora sia agevolmente identificabile.
Autoliquidazione imposta di registro: novità
In via generale, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.
In attuazione dei principi sanciti dall’articolo 10, lettera b), della legge delega per la riforma fiscale, la nuova versione del comma 16 del citato articolo 41 prevede che la liquidazione dell’imposta di registro, anziché essere
effettuata dall’Ufficio, così come disposto dalla precedente formulazione, competa direttamente al soggetto obbligato al relativo versamento, salvo che si tratti di atti giudiziari di cui all’articolo 37 del TUR e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito di cui all’articolo 59 e seguenti del TUR.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in merito all’autoliquidazione dell’imposta dovuta nei casi in cui è prevista la presentazione per via telematica del modello unico informatico.
Nell’articolo 41 del TUR è, inoltre, introdotto il comma 2-bis che, coerentemente con il nuovo sistema di autoliquidazione dell’imposta, disciplina le modalità con le quali gli Uffici controllano la regolarità della predetta liquidazione, autonomamente effettuata dal contribuente.Secondo quanto previsto dal nuovo comma, gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili dall’atto (in conformità a quanto stabilito dall’articolo 20 del TUR), anche avvalendosi di procedure automatizzate.
Qualora, in esito ai predetti controlli, emerga la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio notifica a quest’ultimo un avviso di liquidazione recante l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione di cui all’articolo 1310 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
Attenzione al fatto che il pagamento effettuato entro il termine di sessanta giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
Al fine di evitare dubbi interpretativi, il citato comma 2-bis, inoltre, esclude dalla predetta procedura di controllo gli atti per i quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3-ter12 del d.lgs. n. 463 del 1997 – ossia gli atti in relazione ai quali si procede con la presentazione per via telematica del modello unico informatico e l’autoliquidazione dei relativi tributi – che restano pertanto assoggettati alle procedure di controllo ivi previste.
La lettera p) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto delegato modifica l’articolo 42, comma 1, del TUR, con la finalità di allineare la nozione di imposta principale rispetto al neo introdotto sistema di autoliquidazione del tributo.In particolare, è definita principale «l’imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione».
Cessione d’azienda: come si paga l’impoosta di registro
Con la lettera i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto delegato è stato riformulato il comma 416 dell’articolo 2317 del TUR, prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa «si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1».
Come si evince dalla relazione illustrativa, la finalità del suddetto intervento normativo è quella di stabilire espressamente le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di un’azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica (i.e., quella più elevata tra le diverse aliquote previste per i singoli beni e diritti inclusi nel compendio aziendale)La novella in commento conferma che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
È stato, inoltre, stabilito che, qualora la cessione per la quale sia prevista la suddetta ripartizione del corrispettivo abbia a oggetto anche crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo agli stessi imputabile è soggetta all’aliquota stabilita per le cessioni di crediti
In merito alla valorizzazione delle passività, con il medesimo comma 4 dell’articolo 23 in commento si conferma che, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell’attivo aziendale.La novella dispone, inoltre, che l’Ufficio controlli la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui al comma 4 dell’articolo 23 del TUR.
L’ultimo periodo della previsione in commento stabilisce, inoltre, che, in assenza di una espressa ripartizione del corrispettivo, trova applicazione il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell’articolo 23, con la conseguenza che il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.
L’articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto delegato interviene modificando l’articolo 51, commi 2 e 4, del TUR. In ragione di tale intervento normativo, pertanto, ai sensi del comma 2, la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei
beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’articolo 724 della parte prima della Tariffa e nell’articolo 11-bis della Tabella.
Dall’ammontare così determinato devono essere sottratte le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.
Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 51, comma 4, del TUR, si rileva che l’Ufficio controlla il valore di cui al comma 126, tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e «procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto».
Imposta di bollo: come si paga
Viene razionalizzata anche la disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali, tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.
In particolare, vengono semplificate le modalità di pagamento: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.
Per tutte le altre novità si rimanda alla consultazione della Circolare n 2/2025.
-
Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024 ha statuito che nel caso in cui un notaio, in sede di registrazione di un atto da lui ricevuto, NON versi le imposte dovute, l’Agenzia delle entrate, al fine del soddisfacimento del proprio credito, può rivolgersi anche alle parti contraenti, nonostante queste ultime abbiano già consegnato la relativa provvista al notaio intervenuto in atto.
Notaio che non versa le tasse: rispondono anche i contraenti
Una SRL a socio unico, propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale la quale aveva respinto l'appello che rigettava l'impugnazione dell'l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle entrate aveva richiesto alla contribuente, ai sensi dell'art. 57
D.P.R. n. 131 del 1986, il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare nonostante essa avesse già versato, per intero, la somma dovuta nelle mani del notaio rogante il quale, tuttavia, se ne era indebitamente appropriato senza versarle all'Erario.
Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 , comma 1, D.P.R. n. 131 del 1986 , in combinato disposto con l'art. 3 bis, comma 3, D.Lgs. n. 463 del 1987 e degli artt. 3 e 53 Cost.
Si assume che erroneamente il giudice d'appello aveva affermato la responsabilità solidale della società contribuente nonostante il comportamento penalmente illecito del notaio che si era indebitamente appropriato delle somme al medesimo consegnate per il versamento delle imposte indirette, non considerando che, a seguito della introduzione della procedura di registrazione telematica degli atti immobiliari, l'unico soggetto tenuto all'assolvimento del tributo è il notaio al quale le parti contraenti forniscono la necessaria provvista.
Tale consegna di denaro, si evidenzia, risulta avere efficacia solutoria ex art. 1188 cod. civ., sicché il contribuente che ha versato al notaio l'importo dovuto in relazione all'atto stipulato si libera dell'obbligo tributario mentre, in tale sistema, il notaio è più un mero corresponsabile dell'imposta, ma l'unico referente dell'Erario.
Si lamenta che la tesi dei giudici di appello finisce per determinare, inoltre, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto il contribuente sarebbe obbligato a versare somme al notaio rimanendo esposto al rischio di dover nuovamente pagare l'imposta, mentre il notaio godrebbe di una garanzia preventiva, potendo subordinare il rogito al previo deposito della provvista, e di una garanzia successiva in forza del privilegio speciale sugli immobili e della tutela monitoria speciale ex art. 633 , n. 3 cod. proc. civ. Infine, l'applicazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 comporterebbe una violazione dell'art. 53 Cost. imponendo un rilevante pregiudizio economico a carico del contribuente non addebitabile ad alcuna condotta colpevole, in assenza di manifestazioni di capacità contributiva;
La Cassazione ha rigettato il ricorso per le ragioni specificate:
- la questione prospettata dalla società ricorrente ha costituito oggetto di specifica disamina da parte della Corte la quale ha affermato che "il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica ai sensi del D.Lgs. n. 463 del 1997, è responsabile d'imposta, benché, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , restino obbligate al pagamento del tributo le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione"
A fondamento di tale conclusione la Cassazione ha osservato che la modalità di registrazione telematica dell'atto e di versamento dei tributi su autoliquidazione del notaio, mediante il modello unico informatico (M.U.I.) prevista dalla legge, costituisce un'applicazione meramente strumentale della fase di registrazione dell'atto e della riscossione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con obiettivi di velocizzazione e semplificazione, la quale tuttavia non modifica la natura della responsabilità giuridica del notaio per il pagamento delle imposte, non essendo stato modificato l'art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 il quale stabilisce che il notaio obbligato, in via solidale, al pagamento dell'imposta di registro unitamente alle parti contraenti.
Si tratta di una responsabilità che trova fondamento nel ruolo di garanzia assegnato al notaio rigante dalla legge al fine di assicurare il soddisfacimento della pretesa impositiva ma che non esclude che egli rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo che costituisce espressione di capacità contributiva.
Pertanto, in mancanza di una norma derogatrice che in modo espresso sancisca l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dai contribuenti/contraenti nelle mani del notaio, questi continua a configurarsi come responsabile d'imposta con un ruolo di garanzia assegnatogli dalla legge per rafforzare la pretesa dell'amministrazione finanziaria, fermo restando che il presupposto impositivo riguarda unicamente le parti del rapporto contrattuale, in capo alle quali soltanto l'ordinamento riconduce un'espressione di capacità contributiva a nulla rilevando l'eventuale illecito penale posto in essere dall'ufficiale rogante.
La cassazione ha inoltre affermato che in tema di imposta di registro, è manifestamente infondata, in riferimento agliartt. 3e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 , primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento.
Nell'effettuazione di tale pagamento, infatti, il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'Amministrazione ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio, e non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva. (Sez. 5, Sentenza n. 13653 del 12/06/2009, Rv. 608751 – 01);
Non sussistono per la Cassazione ragioni per discostarsi dalle indicazioni su indicate sicché in ragione della conformità a diritto della pronunzia impugnata il ricorso deve essere rigettato