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INAIL: le regole su ricerca e collaborazioni con Imprese ed Enti
L’Inail ha recentemente molto ampliato il proprio ruolo nella ricerca su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e anche a seguito delle novità normative introdotte dalla legge 102 2023. In quest'ottiica con la delibera del 6 marzo 2025 ha emanato un regolamento aggiornato e linee operative che vengono rese note in allegato alla circolare 25 del 24 marzo 2025.un importante aggiornamento nella gestione dei risultati della ricerca Inail, in linea con le nuove normative italiane ed europee.
L’obiettivo è rafforzare la valorizzazione della ricerca, garantendo una migliore protezione della proprietà intellettuale e favorendo il trasferimento tecnologico a beneficio del sistema produttivo nazionale.
In particolare la delibera ha tenuto conto dei seguenti elementi:
- Superamento del “Professor’s Privilege”, previsto nella legge 1022023 che ora assegna i diritti patrimoniali delle invenzioni agli enti di appartenenza dei ricercatori.
- Maggiore attenzione alla terza missione, ossia la valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico verso il mondo produttivo.
- Allineamento con le migliori pratiche nazionali e internazionali per la tutela della proprietà intellettuale.
Ricerca INAIL la normativa vigente
La circolare interviene in particolare tenendo conto delle norme che regolano la proprietà industriale e la ricerca pubblica in Italia, tra cui:
- Il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), modificato nel 2023, che disciplina le invenzioni dei dipendenti di università ed enti pubblici di ricerca.
- Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, che ha semplificato le attività degli enti pubblici di ricerca.
- Le Linee guida ministeriali del 26 settembre 2023, che regolano i rapporti tra strutture di ricerca e finanziatori.
- Il Regolamento brevetti Inail (Determina 21 gennaio 2015, n. 14).
- Delibere interne dell’Inail che aggiornano le strategie di ricerca e valorizzazione dei risultati.
Regolamento sulla tutela dei risultati della ricerca: diritti e premi
La Delibera del Consiglio di amministrazione Inail del 6 marzo 2025 ha approvato il nuovo regolamento, con i seguenti punti chiave:
- Ampliamento della protezione della proprietà intellettuale: non si tutela solo tramite brevetti, ma anche con segreti industriali, modelli di utilità, copyright e marchi.
- Ridefinizione del concetto di Inventore: include non solo dipendenti, ma anche dottorandi, borsisti e stagisti che partecipano alla ricerca.
- Regolamentazione della titolarità dei diritti:
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- Se la ricerca è finanziata internamente da Inail, i diritti appartengono all’Istituto.
- Se la ricerca è finanziata da soggetti esterni, la titolarità viene stabilita nei contratti di collaborazione.
Premi per i ricercatori: chi realizza un’invenzione riceve il 50% dei proventi ottenuti dallo sfruttamento economico dell’innovazione, al netto delle spese di brevetto.
Linee Operative per la Valorizzazione della Ricerca (LOVR) e le collaborazioni
Parallelamente al Regolamento, è stato introdotto un documento di Linee Operative che mirano a:
- Favorire la circolazione delle conoscenze e l’innovazione responsabile.
- Coinvolgere il territorio, migliorando il legame tra ricerca Inail e mondo produttivo.
- Rafforzare il ruolo di Inail come attore centrale nella ricerca pubblica in Italia.
In particolare Viene fornito un quadro strutturato per la gestione e la valorizzazione dei risultati della ricerca Inail, con particolare attenzione al trasferimento tecnologico e alle collaborazioni con partner privati e enti di ricerca. Il documento evidenzia strumenti operativi e modelli contrattuali per proteggere e valorizzare le invenzioni, semplificando il dialogo con imprese e investitori.
Per i partner privati, le LOVR stabiliscono modalità chiare di collaborazione, prevedendo:
- Accordi di riservatezza e gestione congiunta per garantire la tutela delle informazioni e la corretta distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale.(con facsimili)
- Possibilità di licenze d’uso e cessione dei diritti sulle invenzioni sviluppate, con criteri trasparenti per la selezione dei soggetti interessati.
- Meccanismi di valorizzazione commerciale, incluso il supporto allo sviluppo industriale di soluzioni innovative attraverso startup e spin-off.
Per gli enti di ricerca, le LOVR delineano processi di co-sviluppo tecnologico e condivisione delle conoscenze, favorendo la massima diffusione della ricerca scientifica, con un approccio che incentiva il trasferimento dei risultati verso il mondo produttivo, in particolare a beneficio delle PMI.
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Decreto Marchi: via dal 2 dicembre ai progetti di cessione marchi di interesse nazionale
Pubblicato in GU n 260 del 6 novembre il Decreto MIMIT del 28.10 con Disposizioni operative relative alle procedure di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.
In particolare viene pubblicato il format per il progetto di cessione dell'attività (previsto dall'art 2 del Decreto MIMIT 3 luglio 2024 con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale).
Ai sensi dell'art 2 del Decreto 28.10.2024 del MIMIT l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o rasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata a utilizzare uno o più marchi pubblicati, può presentare apposita richiesta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, utilizzando il format di cui all'Allegato 2 al presente decreto.
Vediamo i dettagli.
Decreto Marchi di interesse nazionale. il forma per il progetto di cessione
L'art 1 del Decreto 28 ottobre 2024 specifica che il progetto di cessazione dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, del decreto MIMIT del 3 luglio 2024 deve essere redatto utilizzando il format di cui all'allegato 1 al presente decreto.
Il progetto deve essere trasmesso, nei termini fissati dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, via PEC al seguente indirizzo: [email protected]
La predetta DGIND, entro tre mesi dalla ricezione del progetto comunica all'impresa gli esiti dell'attività istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, all'indirizzo PEC indicato nel predetto format.
Come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024, il mancato riscontro da parte della DGIND entro il predetto termine di tre mesi, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarita' del marchio.
Nel caso in cui la DGIND comunichi l'interesse del Ministero a subentrare nella titolarità del marchio, procederà immediatamente all'avvio dei lavori con l'impresa per la predisposizione dell'atto di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La DGIND cura gli adempimenti relativi alla pubblicazione, previsti dall'art. 2, comma 6, e dall'art. 4 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 3 luglio 2024.
La procedura si applica a partire dal 2 dicembre 2024.Leggi anche: Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale
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Decreto marchi: regole MIMIT per rilevare quelli di interesse nazionale
Con un comunicato di oggi 17 settembre il MIMIT specifica che il Decreto 3 luglio con Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale pubblicato in GU n 200 del 27 agosto, ha il fine di garantire la tutela dei marchi di particolare interesse nazionale e prevenire la loro estinzione, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023).
Con il decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro, da parte del Ministero, nella titolarità dei marchi di imprese che cessano definitivamente la propria attività, per non disperdere il patrimonio rappresentato dai marchi del Made in Italy, registrati o per i quali sia dimostrabile l’uso continuativo da almeno 50 anni, che godono di una rilevante notorietà e sono utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale.
Il MIMIT sinteticamente ha specificato che il decreto prevede due linee di intervento:
- la prima, che riguarda i marchi collegati a imprese che intendono cessare l’attività;
- la seconda, rivolta ai marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno cinque anni.
In relazione alla prima linea di intervento sarà emanato, entro 60 giorni, un successivo decreto ministeriale, con il quale sarà definita la modulistica, la data di avvio della procedura e le eventuali ulteriori indicazioni di carattere operativo che le imprese dovranno seguire.
Nel caso in cui la Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il Made in Italy manifesti l’interesse a subentrare nella titolarità, l’impresa concederà gratuitamente il marchio con apposito atto.
Per la seconda linea di intervento, il MIMIT, in caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo da almeno cinque anni, potrà depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome e autorizzarne la titolarità alle imprese nazionali ed estere che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni.
Cessazione del marchio d’impresa: regole
Ai sensi dell'art 2 l'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla direzione generale, il progetto di cessazione dell'attività almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione.
Il progetto di cessazione è redatto secondo il format che sara' definito con successivo decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto ossia dal 27 agosto.
Il progetto deve contenere, in particolare, l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonché i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non e' o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività
Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.
La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui sopra, comunica all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l'intenzione o meno di subentrare nella titolarita' del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sara' oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attivita'.
Nel corso del suddetto termine, l'impresa titolare non puo' disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.
Il mancato riscontro formale da parte della direzione generale entro il termine di cui sopra si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarita' del marchio.
Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l'interesse a subentrare nella titolarita' del marchio, l'impresa
giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione.
La direzione generale, a seguito del subentro nelle ipotesi previste dal presente articolo, presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi la domanda di trascrizione ai sensi degli articoli 138 e 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per comunicare la variazione di titolarita' del marchio.
I relativi oneri, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, sono a carico del fondo di cui all'art. 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91.
Deposito di domanda marchio inutilizzato
Con l'art 3 si prevede che la direzione generale, in relazione ai marchi per i quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.Marchio cessato di titolarità del Ministero: come rilevarlo
L'art 5 prevede che l'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attivita' produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o piu' marchi di titolarita' del Ministero compresi nell'elenco di cu all'art. 4, puo' formulare richiesta all'Unita' di missione, indicando gli elementi informativib inerenti il progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.
A seguito di ricezione della richiesta 'Unita' di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto
dell'istanza.
Eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attivita' produttive ubicate all'estero,
interessate ad utilizzare un marchio per il quale sia stata gia' inoltrata all'Unita' di missione richiesta di utilizzo, presentano analoga richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse di cui al citato comma 2.
Nei casi di cui sopra l'Unita' di missione procede, ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una valutazione
comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entita' dell'investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso.
L'Unita' di missione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa di cui al comma 4 sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio.
Nel caso in cui entro il termine non vengano presentate ulteriori richieste, l'Unita' di missione comunica il
riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta entro trenta giorni dal termine
Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile.
In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della
scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa cessi l'attivita' o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.
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Bando Marchi+: risorse esaurite al 22.11
Dal 21.11 sono partite le domande, fino ad esaurimento risorse, per il bando marchi+.
In data 22 novembre il MIMIT informa che a causa del consistente numero di progetti è stata chiusa la procedura telematica per la presentazione delle domande di contributo per l’annualità 2023.
Ricordiamo che con Avviso n 359 di agosto 2023 il MIMT pubblicava le regole per la misura agevolativa nota come Marchi + per supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
Le risorse disponibili per l’attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a euro 2 milioni.
Bando Marchi+: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ammissibilità:
- a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
- b. avere sede legale e operativa in Italia;
- c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- g. essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
- h. per la misura A:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
nonché - aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
- i. per la Misura B:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, almeno una delle seguenti attività:
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
nonché - aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI(Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione delladomanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione
Bando Marchi+: presenta la domanda
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 21 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Attenzione al fatto che si tratta di una procedura a sportello.
La domanda di partecipazione è così articolata:
- Liberatoria privacy;
- Sezione anagrafica impresa richiedente;
- Oggetto dell’agevolazione;
- Titolari;
- Servizi specialistici;
- Importo dell’agevolazione;
- Allegati.
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Codice della proprietà industriale: le linee guida del MIMIT
Con un comunicato datato 30 settembre il MIMIT informa della firma del decreto interministeriale riguardante l'adozione delle linee guida previste dall'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale.
Si tratta, sottolinea il Ministero, dell'ultimo atto necessario per il conseguimento della milestone MIMIT del Piano nazionale di ripresa e di resilienza.
Viene precisato inoltre che, la riforma della proprietà industriale è stata raggiunta sia:
- con l'approvazione della legge di modifica al Codice della Proprietà Industriale (legge n.102 del 24 luglio 2023)
- con l'emanazione dei conseguenti strumenti attuativi: 4 circolari e le linee guida appena firmate.
Si riepiloga che, le novità introdotte permetteranno:
- alle imprese,
- alle Università,
- agli Enti di ricerca
- ed agli IRCSS
di collaborare in modo sempre più sinergico all’interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale.
Inoltre, è stato abolito il cosiddetto “professor’s privilege”, ribaltando l’approccio della precedente versione dell’articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate.La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore.
Il ricercatore può autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia da parte della struttura di appartenenza.
Le strutture di ricerca potranno così innestare virtuosi processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, anche a vantaggio della competitività del Sistema Paese.
Viene specificato che, questo ha un doppio intento:
- da un lato allineare l’Italia al resto dei principali Paesi occidentali,
- dall’altro rendere concreto l’obiettivo del dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con ricadute sulla valorizzazione delle nuove tecnologie.
La riforma valorizza, quindi, la collaborazione tra Università, Enti pubblici di ricerca e IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) con le imprese .
Si specifica che il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Leggi: Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull'imposta di bollo con altri approfondimenti
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Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005).
Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.
Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:
- il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;
- la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.
Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:
- la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi;
- la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere;
- la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.
Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.
Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.
Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.
Variazione Imposta di bollo
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.
L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:
- aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
- diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
- lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
- diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
- aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).
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Diritti d’autore: la legge per reprimere la diffusione illecita di contenuti su internet
Pubblicata in GU del 24.07.2023 la Legge del 14.07.2023 n. 93 contenente disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.
Tra le varie disposizioni introdotte, si segnala che l'articolo 3 introduce nell'articolo 171-ter comma 1, della legge n. 633 del 1941, la lettera h-bis), con la quale si prevede che chiunque, a scopo di lucro, abusivamente, anche con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, dRicordiamo cel TULPS – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931):
- esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale
- ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita,
è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.
La legge composta da 7 articoli:
- Art. 1 – Principi
- Art. 2 – Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente
- Art. 3 – Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale
- Art. 4 – Campagne di comunicazione e sensibilizzazione
- Art. 5 – Sanzioni amministrative
- Art. 6 – Regolamento
- Art. 7 – Norme in materia di personale dell'Autorita' e disposizioni finanziarie
ha l'obiettivo di prevenire e reprimere il fenomeno della pirateria audiovisiva, riconoscendo all'Agcom nuovi strumenti per contrastare il fenomeno, in particolare l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.
Più poteri all'AGCOM
L'AGCOM può così ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.
In sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (c.d. top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi o a contenuti della stessa natura.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), deve essere emanata una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.
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