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Sconto IMU 2026 con comodato d’uso ai parenti
Il 16 giugno scade l'acconto IMU 2026, se l'immobile è concesso in comodato d'uso gratuito a genitori e figli spetta una riduzione del 50% della base imponibile, ma la norma prevede tre vincoli incrociati sulla proprietà e sulla residenza del proprietario che rischiano di far decadere l'agevolazione a seguito dei controlli dei Comuni.
Prima dei dettagli ricordiamo che cos'è il comodato di comodato d'uso.
Il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Per sua natura, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, esso può essere redatto in forma verbale o scritta: se stipulato in forma scritta, sussiste l'obbligo di registrazione entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
Il proprietario dell'immobile, soggetto tenuto al pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Propria), ha diritto a dimezzare l'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2026, ma solo se rispetta alla lettera i requisiti imposti dalla norma di riferimento.
Comodato d’uso gratuito ai parenti: le condizioni per lo sconto IMU 2026
Il contratto di comodato d'uso gratuito ai parenti può essere utile per ottenere uno sconto IMU.
In particolare, tra le agevolazioni previste per l'IMU 2026 vi è la riduzione della base imponibile del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.
L’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
Viene specificato che la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari si applica esclusivamente alle seguenti e tassative condizioni: scarica qui la tua check list per vedere se rispetti tutte le condizioni previste dalla norma per l'agevolazione IMU.
Un aspetto critico riguarda la gestione dell'agevolazione nelle situazioni di emergenza familiare.
La norma stabilisce che la riduzione della base imponibile del 50% continua ad applicarsi anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resti destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo, ma solo ed esclusivamente in presenza di figli minori.
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TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
La Cassazione con la Ordinanza n 9133/2026 sancise che in caso di immobile locato, la TARI pagata dal proprietario libera l'inquilino, vediamo maggiori dettagli della pronuncia.
TARI: l’imposta pagata dal proprietario libera l’inquilino
L'inquilino, secondo la recente Ordinanza n 9133/2026 è responsabile della omessa dichiarazione per la TARI, ma non deve versare il tributo se già versato dal proprietario di casa.
Nella disciplina della Tari l’obbligo tributario è in capo a colui che occupa o detiene l’unità immobiliare, in base a tale norma se viene accertata una condizione di occupazione, la tassa non fa più capo al detentore ossia il proprietario ma al soggetto che utilizza materialmente il bene, vista condizione di maggiore "vicinanza" rispetto alla potenzialità di produzione di rifiuti. Non si verifica una coobbligazione tra proprietario e utilizzatore, ma è solo l'inquilino che deve ottemperare agli obblighi di denuncia e pagamento della tassa sui rifiuti.
Nel caso di specie pur essendoci un contratto registrato di locazione, il proprietario aveva continuato a versare la tassa sui rifiuti e l'inquilino non aveva presentato denuncia di occupazione e quindi produzione dei rifiuti.
Il comun aveva richiesto il pagamento ex novo della tassa in capo al locatario, oltre alla sanzione per l’omessa dichiarazione, preuspponendo che il proprietario avrebbe dovuto a sua volta chiedere il rimborso, entro cinque anni dal pagamento.
La Cassazione ha rigettato questa impostazione imponendo una sorta di compensazione di fatto tra quanto versato dal proprietario e quanto dovuto dall’inquilino, sulla base delle sue condizioni soggettive.
Secondo la suprema corte è rimasta ferma l’irrogazione della sanzione per omessa denuncia unicamente nei riguardi dell’inquilino.
La soluzione applicata dai giudici è senz'altro atipica ma risolve problemi di equità sostanziale, qualora il proprietario non fosse più in tempo per chiedere il rimborso della tassa e si verifichi così una duplicazione di tassazione.
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Delibere TARI: valide quelle pubblicate entro il 6 marzo
L’articolo 4, comma 12-sexies, inserito nel corso dell’esame in sede referente del DDL di conversione del Milleproroghe 2026 prevede che, limitatamente all’anno 2025, si considerano tempestive le delibere concernenti i regolamenti e l’approvazione delle tariffe della TARI, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 6 marzo 2026.
Le delibere, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 16 marzo 2026.
TARI: che cos’è, le delibere che la determinano
La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivoLa TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:
- approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento;
- pubblicate sul sito delle Fianzie entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
La norma contenuta nel Milleproroghe 2026 prevede una deroga espressa all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Si ricorda che nel 2025 con il decreto-legge n. 25 del 2025 (art. 10-ter) il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è stato differito al 30 giugno 2025 (rispetto al termine del 30 aprile 2025, stabilito dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021).La legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 677, della legge n. 199 del 2025) ha spostato al 31 luglio il termine previsto dal citato art. 3, comma 5-quinquies.
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Comodato d’uso gratuito ai parenti: quando spetta lo sconto IMU?
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta, se redatto in forma scritta va registrato entro 30 giorni dalla data dell’atto.
Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
E' bene sapere che, il soggetto tenuto al pagamento dell'IMU imposta municipale propria, proprietario di immobile, nel caso conceda il proprio immobile in comodato d'uso gratuito, ha diritto ad una riduzione dell'imposta a certe condizioni, vediamo quali.
Leggi anche IMU 2025: guida completa al saldo da pagare entro il 16 dicembre
Comodato d’uso gratuito: condizioni per lo sconto IMU 2025
Tra le agevolazioni previste per l'IMU 2025 vi è la riduzione dell'aliquota del 50% in specifici casi indicati dalla norma di riferimento.
In particolare, l’art. 1, comma 747 della legge 160/2019 stabilisce che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50 %, per le abitazioni concesse in concesse in comodato d'uso ai parenti in linea retta.
Viene specificato che, la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, si applica a condizione che:- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
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Valore IMU aree fabbricabili: valutazione per quelle acquistate all’asta
Per le aree edificabili, la base imponibile IMU è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o alla data di approvazione degli strumenti urbanistici (art. 1, comma 746, L. 160/2019).
Questo valore venale deve essere determinato tenendo conto di fattori oggettivi, come:
- la zona territoriale;
- l’indice di edificabilità;
- la destinazione d’uso consentita;
- gli eventuali oneri per l’urbanizzazione;
- i prezzi di mercato per aree simili.
Una delle questioni più dibattute riguarda le aree acquistate tramite asta giudiziaria.
In questi casi, ci si chiede: il prezzo di aggiudicazione può coincidere con il valore venale da dichiarare ai fini IMU.
Valore IMU aree fabbricabili: il caso di quelle acquistate all’asta
La normativa non contempla esplicitamente il prezzo d’asta come parametro di riferimento, di conseguenza, la sua validità ai fini IMU è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.
La giurisprudenza di legittimità e tributaria ha offerto nel tempo letture divergenti.
In alcune sentenze, la Cassazione ha escluso il prezzo di aggiudicazione tra i parametri validi per determinare la base imponibile IMU.
Secondo questa visione, il prezzo d’asta può risultare distorto da ribassi rilevanti dovuti alla necessità di vendere rapidamente, e non rispecchiare il reale valore di mercato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12273).
Al contrario, altre pronunce (Cass. 24 settembre 2003, n. 14148; CGT Reggio Emilia, sent. 155/2/25) riconoscono valenza oggettiva al prezzo di aggiudicazione, in quanto:
- fissato in una procedura pubblica;
- basato su perizia del CTU;
- validato da organi giudiziari.
In queste sentenze si sottolinea come la procedura d’asta garantisca trasparenza, rendendo il prezzo un possibile riferimento attendibile.
Ciò premesso non è possibile dunque individuare una regola valida in assoluto, ma si ritiene che vada invece adottata una valutazione caso per caso.
In conclusone, se nell’asta giudiziaria in cui è stato acquistata l’area fabbricabile, non si sono verificate circostanze da rendere il prezzo difforme dal valore di mercato si dovrebbe potere fare riferimento al predetto prezzo per determinare la base imponibile IMU.
Il prezzo d'asta potrebbe ad esempio essere ritenuto idoneo nel caso in cui, ad esmepio, sia conforme alla perizia del CTU nell’ambito del pignoramento immobiliare, oppure similare a prezzi di aree edificabili con analoghe caratteristiche
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Bonus TARI: per chi scatta in automatico
Con Delibera ARERA n 355/2025 vengono stabilite le regole per il bonus TARI 2025.
La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013].Vediamo in dettaglio quando fare domanda PER IL BONUS tari 2025 e quando scatta in automatico.
Bonus TARI: per chi scatta in automatico
Secondo quanto stabilito dalla delibera ARERA, il bonus è pari al 25% della TARI/tariffa corrispettiva dovuta dal cittadino e spetterà automaticamente senza esplicita domanda da parte degli utenti, a tutti i nuclei familiari che hanno presentato all’INPS una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e ottenuto un livello di attestazione ISEE sotto la soglia stabilita.
In particolari le soglie ISEE ammontano a:
- euro 9.530,
- euro 20.000 per famiglie numerose ossia con più di quattro figli a carico.
Lo sconto per il 2025 partirà da febbraio 2026 e sarà applicato ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sotto soglia nel 2025.
Il provvedimento detta tutte le regole che consentono l’identificazione degli aventi diritto e la corresponsione automatica del beneficio.
Il provvedimento definisce anche gli obblighi informativi di tutti i soggetti coinvolti nel processo di erogazione anche ai fini del monitoraggio delle somme erogate.
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TARI luoghi di culto: quando spetta esenzione
Con Risoluzione n 1 del 15 settembre, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF ha fornito chiarimenti circa l'applicabilità della TARI ai luoghi destinati esclusivamente al culto, mancando una normativa specifica che preveda espressamente un'esenzione a favore degli stessi.
Considerata l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte di alcuni enti locali ai luoghi destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e in mancanza di una normativa nazionale che preveda espressamente l’esenzione a favore degli stessi, è stato chiesto «un chiarimento sull’idoneità alla produzione dei rifiuti da parte dei luoghi in questione alla luce dei principi di proporzionalità e congruità rispetto all’effettiva produzione di rifiuti nonché quantità dei rifiuti prodotti come stabilito dal criterio comunitario ”chi inquina paga” » .
Il MEF conferma appunto che non c'è nella normativa della TARI attualmente vigente un’espressa disposizione di esenzione per i luoghi destinati al culto. e viene ricordato che a norma dell’art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune, con proprio regolamento, può stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
Dalla lettura della norma si evince chiaramente che i luoghi di culto non rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista espressamente la facoltà per il comune di stabilire riduzioni o esenzioni, vediamo pertanto le conclusioni del Ministero.
TARI luoghi di culto: quando spetta l’esenzione
Il Minsitero chiarisce che il successivo comma 660 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, prevede che il Comune può deliberare, sempre con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal citato comma 659 e che la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
Inoltre, nell’Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, concernente il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, le Tabelle relative ai coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche, tra le varie categorie di attività, recano la specifica previsione di “Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto”.
La Risoluzione n 1/2025, prima di giungere alla risposta al quesito specifica che la costante giurisprudenza di merito ha un orintamento consolidato sulla materia e ad esempio secondo l'Ordinanza n 38984/2021 viene evidenziato che: “va data quindi continuità all’indirizzo di questa Corte, secondo cui le norme regolamentari che escludono gli edifici di culto dal calcolo delle superfici per la determinazione della T.A.R.S.U., lo fanno sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti», non in quanto la destinazione al culto, in assenza di specifica previsione normativa, possa di per sé giustificare l’esenzione dalla tassa.
Pertanto tutto ciò premesso, il Ministero chiarisce che i luoghi di culto possono essere esclusi dal tributo perché ritenuti "incapaci", per loro natura e per l'uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti; pertanto, nel caso in cui il Comune non preveda con regolamento una specifica agevolazione a favore dei luoghi di culto, questi ultimi sono assoggettabili alla TARI.
L'Ente impositore, ai fini della determinazione della tariffa, dovrà tenere conto del fatto che si tratta di superfici che non comportano una elevata produzione di rifiuti, applicando pertanto i principi di proporzionalità e ragionevolezza.