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Decreto carburanti bis: sconti sui prezzi prorogati di altri 21 gg
Il consiglio dei Ministri riunitosi il 30 aprile, in vista della scadenza della riduzione del prezzo dei carburanti approvata con il Decreto Legge n 42/2026 con modifiche al precedente Decreto Legge n 38/2026.
ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali.
Il provvedimento mira a contenere l’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso una riduzione temporanea delle aliquote di accisa per ulteriori 21 giorni rispetto ai provvedimenti già adottati.Si conferma a 20 centesimi al litro la riduzione per il gasolio, mentre passa a 5 centesimi al litro quella per la benzina.
Decreto carburanti bis: cosa contiene
La proroga appena approvata fa slittare la scedenza degli sconti al 22 maggio.
Ri cordiamo che con il D.L. n. 42/2026 in vigore il 4 aprile 2026, ovvero il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Governo era anche intervenuto in maniera sostanziale sull'articolo 8 del precedente D.L. 38/2026, modificandone i fondi e inserendo l'8-bis l'8-quater per ampliare notevolmente le misure di sostegno economico a cittadini e imprese.
Crediti d'imposta per gli investimenti e la transizione energetica
- Il decreto originale DL n 38/2026 riconosceva un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuavano determinati investimenti (relativi agli allegati A e B della Legge 232/2016), ma limitava la spesa totale a soli 537 milioni di euro per l'anno 2026.
- Il D.L. n. 42/2026:
- innalza il limite di spesa da 537 a 1.302,3 milioni di euro per il 2026, specificando che alle imprese spetta l'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto.
- Introduce un nuovo incentivo (comma 3-bis) per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, stanziando 57,7 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028. Le agevolazioni spettano alle imprese che hanno rispettato il principio DNSH (non arrecare danno significativo all'ambiente), valevoli primariamente per l'anno 2026 (con risorse estese al 2027 e 2028 per le rinnovabili).
Sconti sui carburanti
- i precedenti sconti sulle accise erano stati infatti adottati con il D.L. 18 marzo 2026, n. 33 successivamente con il D.L. 42/2026 che è intervenuto appositamente per dare continuità a quel taglio, inserendo ex novo nel D.L. 38 un nuovo articolo (l'Art. 8-bis) dedicato all'emergenza carburanti. La riduzione temporanea delle accise per contrastare l'eccezionale rincaro dei prezzi e in particolare, la benzina e il gasolio a 472,90 euro per 1.000 litri, il GPL a 167,77 euro per 1.000 kg, e l'accisa sul gas naturale usato come carburante viene completamente azzerata, ora viene prorogata per altri 21 giorni con il DL del 30 aprile.
Carburanti bis: le altre misure
Credito d'imposta per l'agricoltura
- Il D.L. 42/2026 aggiunge per le imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta (al netto dell'IVA) per acquistare la benzina e il gasolio necessari all'alimentazione dei mezzi agricoli. Questo credito è cumulabile con altre agevolazioni e non concorre alla formazione del reddito. Si applica esclusivamente agli acquisti di carburante effettuati nel mese di marzo 2026. Il credito maturato può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Sostegno all'internazionalizzazione
- Si prevede un incremento del cofinanziamento a fondo perduto fino al 20% dei finanziamenti concessi, quota che sale al 30% per le Piccole e Medie Imprese (PMI). Il supporto è rivolto alle imprese che sostengono iniziative di transizione digitale o ecologica e che, contemporaneamente, hanno subito un impatto negativo (calo di fatturato o rincari energetici) legato al conflitto nell'area del Golfo Persico. Essa si applica alle domande presentate entro il 31 dicembre 2026.
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TUF Testo Unico Finanze: in vigore dal 29 aprile
Entra in vigore il 29 aprile il contenuto del Decreto legislativo n 47/2026 pubblicato in GU n 86 del 14 aprile scorso.
Il decreto reca la riforma del TUF testo unico delle finanze con diverse importanti novità.
Nuovo TUF in vigore dal 29 aprile, sintesi delle novità
Il nuovo TUF in vigore dal 29 aprile contine una riforma organica e alcune norme del codice civile in materia di società di capitali.
Si vuole allineare il TUF al quadro europeo dell’Unione bancaria, riducendo sovrapposizioni e rendendo più efficiente il processo di autorizzazione e vigilanza.
In particolare si tratta della conclusione del percorso avviato con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. Legge Capitali).
Ora si tratterà di attendere i regolamenti attuativi che Consob e Banca d'Italia sono chiamate ad adottare, interpretando le norme.
In sintesi la riforma si muove su quattro direttrici principali:
- competitività dei mercati e l'accesso delle PMI alla quotazione;
- governance delle società quotate;
- riassetto della vigilanza tra Consob e Banca d'Italia;
- introduzione di nuovi istituti, tra cui la società di partenariato.
Dando alcuni dettagli la riforma contiene la razionalizzazione delle categorie di OICR, ridefinendo Sicav e Sicaf secondo la distinzione tra gestione interna/esterna e tra gestori autorizzati e sotto soglia.
Inotrle introduce la società di partenariato, OICR chiuso in forma di S.a.p.A., destinato a convogliare capitali verso private equity e venture capital.
Viene rafforzato il sistema dei controlli, con maggiore coinvolgimento di Banca d’Italia e BCE.
Più in dettaglio la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo n 58/2026 relativamente ai controlli prevede un rafforzamento del ruolo della Banca d’Italia e della BCE in diversi procedimenti autorizzativi.
Occorre dire che la riforma ha ottenuto il benestare di Banca d'Italia che all'ANSA tramite il capo dipartimento vigilanzia bancaria e finanziaria Siani in audizione alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze di Camera e Senato sul decreto legislativo in attuazione della delega della Legge Capitali ha dchiarato "un passaggio importante per favorire l'espansione del mercato dei capitali in Italia".
sottolinenando il livello "molto basso" di capitalizzazione di Borsa delle società italiane negoziate rispetto al Pil.
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Nuovo decreto fiscale: tutte le novità del DL 38/2026 in sintesi
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il provvedimento interviene su numerosi ambiti del sistema tributario con modifiche puntuali ma rilevanti, spesso correttive rispetto alla legge di bilancio 2026.
Il decreto si compone di due parti principali:
- Capo I (artt. 1–12): misure fiscali
- Capo II (artt. 13–19): ulteriori interventi economici e organizzativi.
Il decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2026 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Tra le misure previste segnaliamo:
- L'eliminazione del requisito di produzione in UE/SEE per beneficiare della maggiorazione dell’ammortamento, comportando maggiore libertà negli investimenti e apertura ai mercati extra UE,
- Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art. 11)
- Conti correnti: aumenta l’imposta di bollo (art. 12)
Di seguito una breve sintesi delle altre novità previste dal decreto.
Credito Transizione 5.0 ridotto: misura per le imprese rimaste escluse dal bonus pieno
L’articolo 8 del DL 38/2026, come modificato dal recente decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, ridefinisce in modo significativo la misura compensativa destinata alle imprese che avevano già avviato l’iter per accedere agli incentivi della Transizione 5.0, mediante l’invio delle comunicazioni previste e il conseguimento della conferma di ammissibilità tecnica da parte del GSE.
In base alla nuova formulazione, per tali imprese è riconosciuto, per il 2026, un contributo sotto forma di credito d’imposta notevolmente più elevato, pari all’89,77% dell’importo del credito originariamente richiesto, e non più limitato al 35%.
Il beneficio continua a riguardare gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati inclusi negli allegati A e B della legge n. 232/2016, ma viene esplicitamente esteso anche alle spese per la formazione del personale, oltre che alle certificazioni necessarie.
Contestualmente, il limite complessivo di spesa per il 2026 viene incrementato in modo rilevante, passando da 537 milioni a 1.302,3 milioni di euro.
Sul piano operativo, restano ferme le modalità di fruizione già previste: il GSE comunica alle imprese l’importo del credito utilizzabile, il beneficio è fruibile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal quinto giorno successivo alla comunicazione, ed entro il termine del 31 dicembre 2026.
Transizione 5.0: cosa cambia con il DL 42/2026 (confronto prima/dopo)
ProfiloPrima
(DL 38/2026)Dopo
(DL 42/2026)Aliquota credito 35% del credito richiesto 89,77% del credito richiesto Base agevolabile Investimenti beni 4.0 (allegati A e B) + certificazioni Estesa anche alla formazione del personale Spese FER (rinnovabili) Escluse Nuovo contributo dedicato (comma 3-bis) Limite di spesa 2026 537 milioni € 1.302,3 milioni € Impostazione della misura Intervento limitato e selettivo Rafforzamento strutturale della misura compensativa Per una panoramica completa delle misure (accise, crediti d’imposta e nuovi aiuti alle imprese), vedi l’articolo: Decreto caro Carburanti 2026: accise, crediti d’imposta e aiuti alle imprese
Premi sportivi dilettantistici: esenzione dalla ritenuta fino a 300 euro
L’articolo 9 introduce una semplificazione fiscale per i compensi erogati agli atleti dilettanti che partecipano a manifestazioni sportive.
In particolare, per le somme corrisposte dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, è prevista una esenzione dalla ritenuta alla fonte (attualmente disciplinata dal DPR n. 600/1973) a condizione che l’importo complessivo percepito dallo stesso atleta non superi 300 euro nel periodo considerato.
Attenzione però al meccanismo
- se il totale dei premi percepiti è fino a 300 euro → nessuna ritenuta;
- se si supera anche di poco tale soglia → la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.
Si applica agli atleti che partecipano ad attività sportive dilettantistiche relativamente ai compensi previsti dall’art. 36, comma 6 -quater, del D.Lgs. n. 36/2021.
La misura semplifica gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche, soprattutto per premi di modesto importo, ma richiede attenzione nel monitoraggio delle soglie: il superamento del limite comporta infatti la tassazione integrale delle somme.
Avviamento negativo: tassazione rateizzata nelle cessioni d’azienda
L’articolo 3 introduce una novità importante per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, in particolare nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile dell’attività (il cosiddetto avviamento negativo).
In queste situazioni, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la differenza negativa tra corrispettivo incassato e valore dell’azienda non deve più essere tassata interamente in un solo anno. La norma prevede infatti che tale importo, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, possa essere ripartito in cinque anni, cioè:
- una quota nell’esercizio in cui avviene la cessione;
- le restanti quote nei quattro anni successivi.
La stessa regola viene estesa anche ai fini IRAP, con effetto sulla determinazione del valore della produzione netta.
A chi si applica
- alle imprese che adottano i principi contabili internazionali (i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002),
- alle operazioni di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento dell’occupazione.
La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
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Decreto Fiscale: tra correttivi e sorprese
Viene pubblicato in GU n 72 del 27 marzo il Decreto Fiscale, Decreto n 38/2026 approvato ieri dal Governo.
Il Decreto contine tante misure anticipate negli scorsi giorni dall'Esecutivo e ora confermate.
Non è una sorpresa che arrivi la cancellazione dalla Legge di bilancio 2026 della clausola di provenienza territoriale dei beni agevolbili con l'iperammortamento.
Vediamo una sintesi delle principali misure come evidenziate dal comunicato stampa rilasciato ieri dopo il Cdm.
Decreto Fiscale: cosa contiene
In GU n 72 del 27 marzo le norme del Decreto Fiscale riguardanti in sintesi le seguenti misure:
- Credito d'imposta per le imprese: il decreto introduce una misura di sostegno rivolta alle imprese che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti. In merito a tale misura, il Governo ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un tavolo di confronto con le categorie produttive interessate. L’obiettivo è quello di valutare, in sede di conversione del decreto, eventuali risorse aggiuntive che si rendano disponibili, anche alla stregua delle osservazioni che saranno ricevute sull’ordine di priorità per il loro utilizzo.
- Operazioni permutative: si modifica la decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative, prevedendone l’applicazione ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza e non si dà luogo a rimborsi d'imposta.
- Lavoratori impatriati: si aggiornano i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
- Avviamento negativo: per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d'azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
- Sistemi di garanzia dei depositanti: fino al 31 dicembre 2028, gli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti sono esenti dall'imposta sostitutiva.
- Rinvio contributo spedizioni: l'applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-UE, con valore dichiarato inferiore a 150€, è differita al 1° luglio 2026. Si tratta di un rinvio tecnico volto a consentire il completamento dell'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Ritenuta sulle provvigioni: l'efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni è differita dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026.
- Investimenti in beni strumentali: viene soppresso il vincolo che limitava la maggiorazione dell'ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo.
- Atleti dilettanti: per i premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, viene fissata una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte pari a 300 euro complessivi.
- Riscossione: sono introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
- Regime dividendi e PEX: viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026.
- Imposta di bollo: per i soggetti diversi dalle persone fisiche, l'imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti aumenta da 100 a 118 euro.
- Educazione finanziaria: il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria viene integrato con un membro del Corpo della guardia di finanza. Sono definiti nuovi standard qualitativi e la possibilità di avvalersi di esperti e consulenti esterni.
- Carta europea della disabilità: al fine di garantire la continuità del servizio di emissione della carta per l'anno 2026, è autorizzata una spesa di 1,6 milioni di euro.
- Avvocatura dello Stato: è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2026 per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall'Avvocatura dello Stato.
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Referendum costituzionale 2026: ha vinto il no
I prossimi 22 e 23 marzo gli italiani sono stati chiamati alle urne per il referendum costituzionone sulla riforma della Giustizia.
I seggi saranno aperti come segue:
- nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23,
- nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15."
Il Ministero dell'Interno, in data 24 febbraio, ha pubblicato il fac simile della scheda elettorale con il quesito.
Per indire il referendum è stato pubblicato sulla GU n 10 del 14 gennaio il DPR 13 gennaio 2026.
In particolare, è indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 ?».
Attenzione al fatto che con Decreto 7 febbraio 2026 il quesito è stato come di seguito modificato: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?»
Il testo definitivo del quesito referendario è stato appunto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026 "Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare»
In sintesi gi elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l'istituzione di un'Alta corte disciplinare per i magistrati.
Si evidenzia che il referendum è confermativo o costituzionale, strumento di democrazia diretta permette ai cittadini di esprimersi sull'approvazione di una legge costituzionale o di revisione costituzionale, come previsto dall'articolo 138 della Costituzione.
La legge non entra in vigore poichè ha vinto il NO degli italiani.
A tema referendum è in vigore dal 28 dicembre il DL pubblicato sulla GU n 299/2025 con le nuove regole per votare.
Referendum 2026 per la Riforma della Giustizia vince il no
La Legge n 157/2025 “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata in data 30 ottobre 2025 sulla Gazzetta ufficiale n. 253 viene sottoposta al popolo.
Ricordiamo in generale che l’articolo 15 della legge n. 352 del 25 maggio 1970 stabilisce che il referendum va indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, che ha ammesso le richieste referendarie il 18 novembre.La stessa norma prevede che il referendum si svolga in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.
Per evitare il referendum ed approvare la Legge Costituzionale sulla Giustizia direttamente in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere, nelle seconde deliberazioni.
Ricordiamo invece che il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 sì su 400, quindi al di sotto della soglia dei due terzi.
Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, anche qui al di sotto della soglia dei due terzi.
Ne è quindi scaturita la richiesta del referendum confermativo (o costituzionale) ed ora il Governo ha proposto al Presidente della repubblica le date del 22 e 23 marzo prossimi per votare.
Il referendum confermativo (o costituzionale) non richiede un quorum di partecipazione per la sua validità ma è sufficiente la maggioranza dei voti espressi.
A tal proposito il ministero ha pubblicato in data 24 febbraio la scheda elettorale di colore verde per espletare il voto, scarica qui il fac simile.
Leggi anche Referendum 2026: nuove regole e onorari
All'esito delle votazioni il popolo ha votato no alla riforma costituzionale proposta.
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Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo e tra le altre proroghe contiene quella al 1° gennaio 2027 dei Testi Unici già approvati.
Ricordiamo che l’art. 21 comma 1 della legge delega n 111/2023 ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.
Vediamo un riepilogo dei testi unici approvati la cui entrata in vigore slitta praticamente di un anno.
Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Ricordiamo che nel 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici:
- giustizia tributaria,
- imposta di registro e altri tributi indiretti,
- sanzioni tributarie amministrative e penali,
- tributi erariali minori,
- versamenti e riscossione,
- imposte sui redditi,
- IVA ( Testo Unico sull'IVA viene pubblicato sulla GU n 24 del 30 gennanio e in vigore dal 2027)
- adempimenti e accertamento,
- agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori
- dogane.
La Legge n 122/2024 e la successiva Legge n. 120/2025 hanno posticipato il termine, inizialmente fissato al 29 agosto 2024, rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.
I Testi Unici approvati e approdati in GU sono i seguenti:
- Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- Testo unico dei tributi erariali minori;
- Testo unico della giustizia tributaria;
- Testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Con l'entrata in vigore della Legge di conversione del Milleproroghe 2026 è confermato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’operatività dei testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione e in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.
Considerato lo stato di avanzata definizione dei decreti correttivi e integrativi dei provvedimenti attuativi della riforma fiscale, si è ritenuto opportuno che l’emanazione dei testi unici, prevista dall’articolo 21 della legge delega n. 111/2023, tenesse conto anche delle nuove disposizioni in via di approvazione mediante i decreti legislativi ancora in corso di adozione, così da garantire il massimo grado di sistematicità e completezza del quadro normativo nei diversi ambiti interessati. -
Milleproroghe 2026: i principali rinvii approvati
Il Decreto Milleproroghe 2026 viene convertito in Legge n 26/2026 in vigore dal 1° marzo.
Tra le novità approvate in sede di conversione vi è :
- la proroga delle delibere TARI,
- lo slittamento dell'abrogazione dell'IVA per masse,
- la definitività della ricetta elettronica.
Vediamo una sintesi delle proroghe che non hanno subito modifiche e quindi che restano confermate.
Milleproroghe 2026: fase finale della conversione in legge
In sintesi la Legge di conversione del Decreto Milliproroghe contiene tra le altre le seguenti proroghe:
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
- grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
- medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
- proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
- proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:
- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).
Per il lavoro leggi anche: Bonus assunzioni giovani, donne e Zes: proroghe confermate..