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Sugar e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027
La Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio ha differito l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027.
Ricordiamo che era stato il Dl Omnibus con Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali a prevedere la proroga al 2026 per la sugax tax per allinearla alla plastic tax.Sugar tax e plastic tax: differimento al 1° gennaio 2027
Il DL Omnibus ha previsto la proroga al 2026 della sugar tax con l'art 8 cdhe ha previsto che al'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026».
La proroga per la tassa sullo zucchero, vuole essere allineata all'entrata in vigore di quella sulla plastica (Leggi anche: Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza )
Ricordiamo che la tassa sullo zucchero è stata fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
La proroga ha rispostoa ad una richiesta di riduzione del carico impositivo per le imprese, ma anche a finalizzare i provvedimenti di attuazione e più in dettaglio a semplificare gli obblighi contabili e gestionali connessi.
Ora la legge di bilancio 2026 interviene sulla decorrenza dell’efficacia delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020:
- l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax;
- l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta sugar tax.
In particolare, l’intervento consiste nel differimento dell’entrata in vigore di sei mesi della plastic tax, spostandone la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027.
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Milleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati dal Governo
Il Decreto Milleproroghe 2026 con tanti termini legislativi rinviati viene pubblicato in GU n 302 del 31 dicembre 2025.
Ora il decreto, come di consueto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento, vediamo una sintesi dei rinvii.
Milleproroghe 2026 slittano anche le polize catastrofali per le imprese
In sintesi il decreto milleproroghe 2026 contiene 63 proroghe articolate in 72 commi complessivi.
Dovendo essere il testo convertito in legge nel 2026, potrà anche subire variazioni, ma intanto vediamo alcune attese proroghe:
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
- le imprese (di qualsiasi dimensione) della pesca e dell’acquacoltura;
- le micro e piccole imprese che esercitano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (di cui dall’ articolo 5 della legge n. 287/1991) e turistico-ricettive. L’obbligo di sottoscrizione della polizza catastrofale ha la seguente tempistica:
- grandi imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° aprile 2025;
- medie imprese: l’obbligo è entrato in vigore dal 1° ottobre 2025;
- micro e piccole imprese: l’obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2026;
- imprese della pesca e dell’acquacoltura (di qualsiasi dimensione) e micro e piccole imprese turistico–ricettive e della somministrazione: l’obbligo entra in vigore dal 1° aprile 2026.
- proroga al 31.12.2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
- proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore al 2027 dei seguenti Testi Unici fiscali:
- Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173);
- Testo Unico dei tributi erariali minori ( D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174);
- Testo Unico della giustizia tributaria ( D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175);
- Testo Unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33);
- Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti ( D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123).
Leggi anche: Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Milleproroghe 2026: cosa ha riassunto il comunicato stampa del Governo
Tra le altre proroghe vi sono:
- Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
- Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
- Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
- Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato al 31 marzo 2026 gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025 per:
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Referendum 2026: nuove regole e onorari
Il Consiglio dei Ministri del 22 dicembre ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.
Il provvedimento interviene per garantire l’ordinato svolgimento delle tornate elettorali previste per il prossimo anno, ottimizzando le procedure organizzative e i tempi delle operazioni di voto.
Il Decreto è stato pubblicato in GU n 299 del 27 dicembre ed è in vigore dal 28.12.
Leggi anche Referendum per la Riforma della Giustizia proposto per il prossimo 22 e 23 marzo 2026.
Referendum 2026: nuove regole e onorari
Le norme rispondono all’esigenza di assicurare la massima partecipazione dei cittadini e l’efficienza della macchina amministrativa in occasione delle scadenze elettorali e referendarie.
Il testo prevede il prolungamento delle operazioni di votazione, stabilendo che per le consultazioni dell’anno 2026 le urne rimangano aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Tale misura mira a facilitare l’esercizio del diritto di voto, riducendo il rischio di affollamenti presso i seggi e garantendo un tempo congruo per l’afflusso degli elettori.
Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di accorpamento di diverse tipologie di consultazioni (cosiddetto election day), al fine di generare risparmi per la finanza pubblica e limitare i disagi per l’attività scolastica nei plessi sede di seggio.
Vengono infine aggiornate le indennità spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e disciplinate le procedure per il riparto delle spese tra lo Stato e gli enti locali interessati.
In particoalre, in ragione del prolungamento delle operazioni di votazione ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di piu' consultazioni.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136.Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.
In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e di un turno di elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio delle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative.Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì
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Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Pubblicato in GU n 281 del 2 dicembre la Legge n 182/2025 con disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
Ricordiamo che i contenuti di tale provvedimento sono piuttosto eterogenei e tra questi vi sono modifiche al codice civile con le quali a partire dal 18 dicembre 2025 si prevede:
- la riduzionie dei termini per la dichiarazione di assenza e di morte presunta della persona;
- la possibilità di trascrivere, nei pubblici registri immobiliari, un atto notorio attestante l’accettazione tacita o presunta dell’eredità;
- la cancellazione del diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili che il donatario del de cuius ha alienato loro.
Vediamo una sintesi delle altre novità.
Ddl Semplificazioni: alcune delle novità
In tema di successioni e donazioni si evidenziano gli articoli 41 e 44
L’articolo 41 interviene sull’articolo 2648 del codice civile semplificando le modalità di trascrizione dell’accettazione di eredità nei registri immobiliari.
Con le novità sarà possibile procedere alla trascrizione sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata contenente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’erede o il suo successore a titolo universale attesti:
- di aver accettato tacitamente l’eredità,
- di aver acquisito la qualità di erede per mancato compimento dell’inventario o per mancata dichiarazione di accettazione o rinuncia nei termini
La norma ha lo scopo di ridurre i tempi di formalizzazione dei passaggi ereditari, garantendo al contempo maggiore certezza nelle vicende patrimoniali.
Per quanto riguarda l'entrata in vigore è bene specificare che le nuove disposizioni si applicheranno alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge
Il regime previgente continuerà a valere per le trascrizioni in corso soltanto se, entro sei mesi, saranno notificati o trascritti atti di opposizione o domande giudiziali di riduzione.
Relativamente all'articolo 44 si prevede che al fine di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Inoltre, per le farmacie si prevede che possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”.
Per il Turismo, le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo.
In ambito si istruzione, il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purché rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico.
Novità anche sulla morte presunta e in particolare, per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anziché due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online.
Per l'autotutela, si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.
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In arrivo nuove semplificazioni per le imprese: le misure fiscali
In un paese come l’Italia, in cui la pressione sulle imprese degli obblighi burocratici diviene spesso asfissiante, un intervento legislativo “recante misure di semplificazione per le imprese” non può che essere ben visto.
Il contenuto del Disegno di Legge appena approvato che, presumibilmente, in considerazione delle misure che presenta, non subirà la decretazione d’urgenza, ma seguirà gli ordinari tempi di promulgazione si propone di semplificare le procedure burocratiche per le imprese residenti sul territorio nazionale a costo zero per la collettività.
Vediamo nel seguito le singole misure fiscali presenti nel capo I della versione attualmente diffusa.
Crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0
All’articolo 1 è prevista una semplificazione per le fatture di acquisto di beni agevolabili con crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0: il fornitore che cede un bene per il quale l’acquirente vuole usufruire del credito d’imposta non dovrà più riportare in fattura l’espressa indicazione del riferimento normativo.
Al suo posto dovrà, però, essere inserito un codice identificativo dell’investimento che sarà stabilito successivamente con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazioni trasmesse nei termini e scartate
L’articolo 2 prevede un interessante scudo contro le sanzioni in caso di dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente nei termini e scartata: in questo caso, il contribuente che invia nuovamente la dichiarazione corretta entro un termine (che sarà successivamente stabilito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) a partire dalla data di restituzione della ricevuta su cui è presente il motivo dello scarto, non sarà soggetto a sanzioni.
Premi in beni e servizi
L’articolo 3 prevede il pagamento “entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura” dell’imposta sostitutiva del 20 per cento che si applica ai “premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale[…], gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse” ex articolo 19 della Legge 449/1997.
Imposta di registro, successioni e donazioni
Risulta ancora in corso di valutazione dal parte del MEF la riduzione, contenuta nell’articolo 4, a un terzo delle sanzioni previste per imposta di registro e imposta su successioni e donazioni nel caso in cui il contribuente rinunci a impugnare, anche parzialmente, l’avviso di accertamento o di liquidazione delle imposte liquidazione, e rinunci a formulare l’istanza di accertamento con adesione e aderisca alle richieste del fisco “provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”.
Altre misure in materia di attività economiche
Inserite nel capo IV troviamo una serie di misure non prettamente fiscali, ma che vanno segnalate per un certo livello di interesse dato che riferibili a una “semplificazione in materia di attività economiche”.
L’articolo 16 prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti per l’installazione di insegne d’esercizio visibili dalle strade.
L’installazione sarà subordinata alla trasmissione della richiesta da effettuarsi tramite SCIA asseverata da tecnico abilitato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune, il quale avrà 60 giorni per provvedere ai controlli previsti.
Se la strada non è di proprietà del comune, la procedura resta la medesima, in quanto sarà lo stesso SUAP a trasmettere la documentazione all’ufficio competente.
Da segnalare che l’intervento normativo prevede una unificazione della procedura per tutto il territorio nazionale, per la quale sarà prevista apposita modulistica unificata.
L’articolo 19 prevede l’introduzione di una nuova “procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese”, le quali potranno indicare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile fino a un massimo di 90 giorni.
La scelta del responsabile potrà ricadere anche su un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore con esperienza professionale nel campo maturata per un periodo non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui opererà il responsabile tecnico temporaneo andrà comunicato al SUAP del comune in cui ha sede l’impresa e alla CCIAA di riferimento.
Per ultimo l’articolo 23 prevede che per i primi 5 anni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di IAP, acronimo di Imprenditore Agricolo Professionale, non saranno richiesti i requisiti di reddito da attività agricola ordinariamente previsti dalla normativa di riferimento.
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Testo unico versamenti e riscossione: cosa contiene
Pubblicato in GU n 71 il Dlgs n 33/2025 con il Testo Unico sui versmenti e la riscossione. Ricordiamo che la prima approvazione del testo è avvenuta nel 2024 durante il CdM n 95.
In quella sede il Vice Ministro Leo esrpiemva soddisfazione dichiarando che: "Si tratta del quarto testo unico approvato dal Governo Meloni, a dimostrazione del nostro impegno costante per semplificare e razionalizzare le attuali norme in materia tributaria.
Il provvedimento, in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, intende razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
Testo Unico Versamenti e Riscossione: cosa contiene
Il Testo Unico sui versamenti e riscossione è suddiviso nei seguenti titoli:
- TITOLO I: Disposizioni in materia di riscossione spontanea
- TITOLO II: Riscossione delle imposte sul reddito
- TITOLO III: Rimborsi
- TITOLO IV: Riscossione mediante ruoli
- TITOLO V: Disposizioni generali sulla riscossione coattiva
- TITOLO VI: Disposizioni sulla riscossione coattiva a mezzo ruolo
- TITOLO VII: Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
- TITOLO VIII: Mutua assistenza per il recupero dei crediti
- TITOLO IX: Disposizioni transitorie e finali
- TITOLO X: Norme di coordinamento con altre disposizioni
- TITOLO XI: Disposizioni speciali in materia di riscossione per gli enti locali
- TITOLO XII: Sanzioni e procedure particolari
- TITOLO XIII: Disposizioni finali e di coordinamento.
Il Testo Unico riporta:
- la disciplina dei versamenti diretti, e relativi rimborsi;
- la disciplina della riscossione mediante ruoli e coattiva;
- le disposizioni concernenti il funzionamento del servizio nazionale della riscossione;
- le disposizioni che estendono la disciplina della riscossione mediante ruolo alle diverse entrate dello Stato, anche non tributarie;
- la disciplina di recepimento della direttiva 2010/24/UE, in materia di mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione Europea ai fini della riscossione dei crediti erariali;
- le disposizioni transitorie e finali, nell’ambito delle quali sono individuate quelle oggetto di abrogazione, nonché di coordinamento.
Vi sono, inoltre, tre allegati, che riguardano l’individuazione delle forme societarie dei soggetti residenti in UE e delle imposte sui redditi applicate negli Stati membri UE, ai fini dell’applicazione dell’esenzione dalle imposte sugli interessi; i canoni pagati a società non residenti o con stabile organizzazione in altro Stato membro; l’elencazione delle disposizioni di interpretazione autentica ricondotte all’interno del testo unico.
Si segnala sinteticamente che nel nuovo testo unico, vi è anche l'importante nuovo meccanismo scattato dal 2025 che consente di allungare i piani di dilazione arrivando in determinati casi fino a 120 rate, in particolare l'art 105 rubricato Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
L'art 105 del nuovo Testo Unico prevede che: su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
- a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresì individuati:
- a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; b) specifichemodalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10:
- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.
In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data dell’8 agosto 2024.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all’articolo 68, comma 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 13-decies, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 -
Decreto Omnibus 2024 diventa legge: il testo pubblicato in GU
Nella Gazzetta Ufficiale del 08.10.2024 n. 236 pubblicata la legge del 07.10.2024 n. 143 di conversione del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. decreto Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Scarica il testo del Decreto legge n. 113/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.
Come di consueto, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il testo, suddiviso in vari capi che trattano diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari, contiene diverse modifiche introdotte in sede di conversione, in particolare segnaliamo il cosidetto Bonus Natale e il Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel ddl approvato.
Decreto Omnibus 113/2024: le principali modifiche contenute in sede di conversione
Di seguito le principali modifiche apportate dal Senato rispetto al testo originale.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica – Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno
Sono stati modificati i riferimenti normativi e chiariti i termini e le modalità per la comunicazione degli investimenti, con particolare attenzione alla comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate e all'introduzione di termini specifici per la presentazione della documentazione. È stata cambiata la modalità di correzione della comunicazione, sostituendo "scarto" con "rigetto" e altre piccole correzioni stilistiche.
In particolare, viene disposto che, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno provvedere all'invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
La comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024,
Bonus Natale
È stato inserito l’articolo 2-bis, che prevede per il 2024 un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con determinate condizioni familiari.
Concordato preventivo biennale
Sono stati introdotti gli articoli 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente:
- il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
in particolare, vengono ridotte della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non
accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale di cui al nuovo articolo 2-quater ovvero che ne decadono e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili, - e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili;
l’articolo 2-quater, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Regime IVA per la chirurgia estetica
Viene introdotto l’articolo 7-sexies, che modifica il regime IVA per le prestazioni di chirurgia estetica.
In particolare, viene esteso sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione), ed escludendo, tuttavia, rimborsi dell’imposta già versata.
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD)
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni IVA fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021.
Tuttavia, nel testo di legge viene precisato che queste disposizioni entreranno in vigore solo con la loro "data di applicazione", il che significa che le ASD e SSD possono continuare ad applicare il vecchio regime IVA fino a quando non saranno formalmente applicate le nuove regole.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 chiarisce che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-quater, come previsto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.
Decreto Omnibus 113/2024: altre misure
Disposizioni Fiscali
- Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero: Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero è aumentata da 100.000 a 200.000 euro.
Misure economiche
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: È previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Proroghe di Termini Normativi
- Proroga dei termini di versamento delle imposte per adeguamento magazzino: Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute è differito al 30 settembre 2024.
Disposizioni in Materia di IVA
- Attività sportiva invernale: Viene introdotta una riduzione dell’IVA per i corsi di attività sportiva invernale impartiti da iscritti a specifici albi regionali o nazionali.
Misure Urgenti in Materia di Istruzione e Cultura
- Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico: Viene estesa la copertura assicurativa anche per l’anno scolastico e accademico 2024-2025.
- Finanziamenti per attività culturali: Viene stanziato un contributo per la realizzazione di eventi culturali, in particolare per celebrare il 2500° anniversario della fondazione di Napoli e per sostenere le iniziative culturali di Gorizia, capitale europea della cultura 2025.
Misure a Favore degli Investimenti Esteri
- Finanziamenti agevolati: Viene previsto l’esonero dalla prestazione di garanzia per alcune domande di finanziamento agevolato presentate da operatori che investono nel Continente africano.
Disposizioni Urgenti in Materia di Promozione della Ricerca
- Finanziamento delle Università: Le risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università statali vengono utilizzate per promuovere l’attività di ricerca delle università italiane.
Questo decreto rappresenta una serie di misure mirate a sostenere settori chiave come lo sport, l’istruzione, la cultura e gli investimenti, con un'attenzione particolare alle esigenze fiscali e finanziarie del Mezzogiorno e alla proroga di scadenze normative rilevanti.
Allegati: - il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;