• La busta paga

    Premi produttività 2026: il tetto di 5.000 euro anche per i benefit

    Con la Risoluzione n 22 del 9 giugno le Entrate replicano ai dubbi sollevati da contribuenti sui premi di produttivita 2026.

    In dettaglio si risponde a dubbi sulla tassazione sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dei premi di produttività e delle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

    Le Entrate in sintesi hanno specificato il nuovo limite massimo imponibile di 5.000 euro previsto per il 2026 e il 2027 per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili si applica anche ai benefit aziendali.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Premi produttività 2026: aliquota 1% e tetto 5.000 euro

    Con la risoluzione n. 22 di ieri, 9 giugno 2026 sono forniti chiarimenti ai quesiti pervenuti in ordine alle novità apportate dall’art. 1 comma 9 della L. 199/2025 alla detassazione dei premi di risultato.

    Ricordiamo che tale disciplina è contenuta nell’art. 1 commi 182 ss. della L. 208/2015, la quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale del 10%, ed entro il limite di 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o partecipazione agli utili ai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, che nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolabili, siano titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

    Per la detassazione, le somme devono essere erogate in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA o RSU. 

    Qualore manchi RSA/RSU, l’azienda, in base a quanto chiarito dalla prassi delle Entrate, può:

    • recepire il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà
    • applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato corrisposti in virtù di contratti collettivi aziendali stipulati con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, seppur esterne all’azienda.

    Inoltre, icontratti devono essere depositati telematicamente presso l'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

    L'art. 1 commi 8 e 9 della L. 199/2025 ha apportato novità prevedendo che:

    • per gli anni 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva venga ridotta all’1% e che il limite massimo agevolabile venga incrementato a 5.000 euro; 
    • limitato al solo 2025 la riduzione al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva.

    Il premio può su scelta del lavoratore essere corrisposto in denaro o in natura.

    I dubbi giunti alle Entrate, e su cui ha appunto replicato con la risoluzione in oggetto, riguardano proprio la possibilità di consentire al lavoratore di optare per la sostituzione del premio in una delle forme di benefit aziendale, entro il nuovo limite di 5.000 euro.

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito appunto che il comma 184 della legge n 208/2015, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e seguenti.

     Pertanto, si ritiene che, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale, trovi applicazione il nuovo limite di imponibile di 5.000 euro previsto dalla L. 199/2025

    Allegati:
  • Ipotecaria e catastali

    Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio

    Con la Risoluzione n 21 del 5 giugno le Entrate hanno pubblicato chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione delle tipologie di interventi edilizi che assumono rilevanza catastale e per le quali, quindi sorge l’obbligo di aggiornamento catastale, con particolare riferimento alla rideterminazione del classamento e della rendita delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.

    La risoluzione contiene inoltre le indicazioni operative sulle modalità di redazione delle dichiarazioni di aggiornamento relative agli interventi, da effettuare tramite procedura informatica Docfa.

    Aggiornamento catastale: per quali interventi edilizi è obbligatorio

    La Risoluzione n 21 risponde a richieste connesse all’invio delle comunicazioni di cui al citato comma 87 ossia le lettere di compliance, trasmesse dall’Agenzia in caso di mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, degli atti di aggiornamento catastale per gli immobili interessati da interventi agevolati con Superbonus.
    In tema di sussistenza dell’obbligo di aggiornamento delle unità immobiliari censite in Catasto, non appaiono emergere dubbi nei casi in cui queste siano state oggetto, ad esempio, di variazione della destinazione, della consistenza e delle caratteristiche tipologiche o distributive, nonché nella conformazione e nella sagoma.
    Ciò posto, le richieste di chiarimenti pervenute riguardano le variazioni catastali, non comprese tra quelle sopra richiamate, derivanti da interventi che modificano le caratteristiche costruttive ed impiantistiche delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e/o dei fabbricati e delle aree, in cui esse sono ubicate, a seguito dei quali le unità immobiliari sono suscettibili di un incremento di redditività.

    Le Entrate in merito agli adempimenti di natura catastale, ricordano che ai sensi degli articoli 173 e 204 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sussiste l’obbligo di dichiarare al Catasto tutte le variazioni nello stato degli immobili che incidono sugli elementi e le caratteristiche rilevanti ai fini della valutazione della categoria, della classe e della consistenza; come anticipato questo si verifica, in via esemplificativa, in presenza di variazioni della destinazione d’uso, della consistenza, della conformazione e della sagoma dell’unità immobiliare, nonché delle caratteristiche costruttive, impiantistiche, tipologiche o distributive.
    In relazione all’attribuzione della categoria e della classe, a cui fa riferimento il citato articolo 17, si ritiene utile richiamare i principi generali di cui:

    • all’articolo 85, comma 1, del medesimo r.d.l. n. 652 del 1939, laddove, in relazione alle unità a destinazione ordinaria, è stabilito che «Per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.».
    • all’articolo 61, primo comma, del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, secondo cui il classamento consiste nel riscontrare «per ogni singola unità immobiliare la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell’art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, present destinazione e caratteristiche conformi od analoghe.».

    Viene evidenziato che l’eventuale incremento di redditività dell’unità immobiliare, derivante dagli interventi edilizi effettuati – quali, ad esempio, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico sull’involucro edilizio e l’inserimento di ascensori – qualora ne ricorrano le condizioni, trova espressione nell’attribuzione del classamento che, per comparazione, corrisponde a quello di altre unità immobiliari già censite, aventi caratteristiche simili, ubicate nel contesto territoriale di riferimento.
    Va evidenziato, inoltre, che l’obbligo di aggiornamento è conseguente a qualsiasi mutazione dello stato dell’unità immobiliare che implichi un riesame della categoria catastale, della classe o della consistenza.

    I maggiori dubbi interpretativi, oggetto delle richieste pervenute, hanno riguardato la rilevanza catastale degli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, anche tramite impianti tecnologici a servizio comune di più unità
    immobiliari.

    A tale riguardo, le Entrate hanno evidenziato un possibile criterio operativo di ausilio per l’eventuale aggiornamento catastale conseguente ad interventi sulla dotazione impiantistica può essere rinvenuto nell’iter logico esplicitato dalla Circolare n.36/E del 19/12/2013 avente ad oggetto “Impianti fotovoltaici – Profili catastali ed aspetti fiscali”

    In particolare, rileva infatti la configurazione del sistema delle tariffe d’estimo vigenti, nell’ambito del quale le classi catastali costituiscono una scala di graduazione della redditività ordinaria all’interno della medesima categoria e
    zona censuaria,
    definita attraverso livelli progressivi correlati alle caratteristiche edilizie, alle caratteristiche costruttive, alla dotazione impiantistica e alle condizioni di contesto urbano. 

    L’incremento della redditività relativo a due classi contigue è valorizzato tramite la differenza percentuale tra le rispettive tariffe.
    In relazione al mero ampliamento della dotazione impiantistica ed in assenza di altre fattispecie di interventi edilizi, si può ritenere non necessaria una rideterminazione del classamento e della rendita catastale per gli interventi non suscettibili di comportare un incremento della redditività apprezzabile nell’ambito dell’attuale sistema estimativo catastale, ossia inidonei ad incrementare la redditività ordinaria dell’unità immobiliare in misura pari o superiore a differenze percentuali significative, in relazione al quadro di tariffa di riferimento.
    In prima approssimazione, per una valutazione dell’incremento derivante dagli interventi di ampliamento della dotazione impiantistica, si può procedere in analogia con le modalità di calcolo delineate per gli immobili a destinazione speciale e particolare, confrontando per l’unità immobiliare il valore catastale ante intervento (pari al prodotto della rendita catastale per il pertinente moltiplicatore di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14 dicembre 1991, n. 5646), con il valore catastale che l’unità immobiliare assumerebbe dopo l’intervento.
    Quest’ultimo è ottenuto sommando al valore ante intervento il valore medio infracensuario degli impianti che hanno incrementato la dotazione dell’unità immobiliare, riportato all’epoca censuaria di riferimento (biennio 1988-1989).
    In termini operativi:

    • RC è la rendita catastale dell’unità immobiliare in atti (prima dell’intervento);
    • M è il moltiplicatore previsto dal decreto ministeriale n. 5646 del 1991 per la categoria catastale dell’unità immobiliare;
    • V impianti è il valore medio infracensuario degli impianti dell’intervento,
      riferito al biennio economico di riferimento 1988-89

    Si rimanda alla Risoluzione n 21/2026 per ulteriori chiarimenti.

  • Fatturazione elettronica

    Server energia Colonnine di ricarica: l’Ade fissa il calendario

    Le Entrate con un comunicato stampa del 3 giugno hanno pubblicato il calendario per dare il via alla comunicazione dei dati delle vendite delle colonnine di ricarica.

    In particolare, i soggetti che gestiscono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono registrare direttamente online sul sito dell’Agenzia delle entrate i loro “Server energia”, cioè i dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite. 

    È disponibile il nuovo servizio web che consente di “censire” gli strumenti attivi.

    Le regole su questo adempimento sono state fissate da un provvedimento delle stesse entrate del mese di dicembre 2025, in proposito leggi: Corrispettivi ricarica veicoli elettrici: regole per memorizzazione e trasmissione 

    Colonnine di ricarica: dal 3 giugno i dati delle vendite

    Le Entrate specificano anche che a partire dal prossimo 23 giugno, data in cui sarà aperto il canale di trasmissione, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per inviare i dati delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026.

    A regime, i dati andranno invece comunicati entro la fine del mese successivo.

    Si precisa anche che per completare l’adempimento, il gestore delle colonnine, anche tramite un intermediario, deve accreditarsi e censire i propri “Server energia” all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”. 

    Le informazioni da inviare e le regole tecniche sono state definite con un il Provvedimento n 570041 del 12 dicembre 2025.

    A partire dalla data di apertura del canale, fissata al 23 giugno 2026, è previsto un termine di 45 giorni per trasmettere i dati dei corrispettivi registrati dal 1° gennaio al 31 maggio di quest’anno: ci sarà tempo, quindi fino al 6 agosto 2026.

    I dati dei corrispettivi registrati da giugno in poi dovranno invece essere trasmessi entro la fine del mese successivo.

  • La casa

    Prima casa: solo se l’immobile preposseduto è rivenduto entro 2 anni

    Con la Risposta a interpello n 117 del 4 giugno l'Agenzia delle Entrate ha ulterioremente chiarito un caso di agevolazione prima casa.

    In particolare, un il contribuente possieda un immobile, acquistato con le agevolazioni prima casa, può acquisire una seconda abitazione nel medesimo comune e con le stesse agevolazioni soltanto se rivende la prima entro due anni. 

    Prima casa: solo se l’immobile preposseduto è rivenduto entro 2 anni

    I contribuenti acquistavano nel 1986 un immobile a uso abitativo tra loro adiacenti usufruendo delle agevolazioni cosiddette “prima casa” per poi acquisire, nel 2004, anche l’immobile adiacente, al fine di ampliare l’abitazione principale. 

    Il secondo cquisto non ha bensficiato dell’agevolazione “prima casa” in quanto non era ancora stata emanata la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/2005 che estendeva l’agevolazione a quanti avessero acquisito una ulteriore “prima casa” al fine di ampliare i propri spazi abitativi. 

    I contribuenti successivamente univano le due unità immobiliari procedendo all’unificazione catastale.

    Gli istanti intendono acquistare, nel comune in cui risiedono e fruendo dell’agevolazione, un’altra casa con relativa pertinenza da adibire ad abitazione principale.

    Essi hanno chiesto all’Agenzia se potranno godere dell’agevolazione “prima casa” sul secondo acquisto, impegnandosi a vendere, entro due anni, l’abitazione già posseduta nello stesso comune. 

    Inoltre si domanda la possibilità di accedere al credito di imposta relativo al secondo acquisto previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998.

    L'agenzia delle Entrate ha replicato ricordando innanzitutto le norme della agevolazione.

    L’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del Tur (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con Dpr n. 131/1986) prevede l’applicazione dell’aliquota nella misura del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, al ricorrere delle condizioni previste nella Nota IIbis.

    L'agevolazione può essere goduta alle seguenti condizioni:

    a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività […];

    b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;

    c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo […]».

    Il successivo comma 4bis, introdotto dall’articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015 e modificato dall’articolo 1, comma 116, della legge n. 207/2024 prevede, inoltre, che «L’aliquota del 2% si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro due anni dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».

    Pertanto, i contribuenti possono fruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di un’altra abitazione, nonostante siano titolari su tutto il territorio nazionale di un altro immobile precedentemente acquistato con l’agevolazione “prima casa”, a condizione che l’immobile già posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal nuovo acquisto agevolato.

    Per quanto riguarda il quesito relativo al diritto al credito d’imposta, l’articolo 7 della legge n. 448/1998 attribuisce un credito d’imposta ai contribuenti che provvedono ad acquisire, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione, sempreché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.

    In seguito, grazie all’introduzione del comma 4bis nella Nota IIbis citata, il credito d’imposta spetta anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto, con l’agevolazione in esame, della nuova abitazione, ancor prima di rivendere la casa agevolata preposseduta (circolare n. 12/2016, paragrafo 2.1; risposte nn. 197 e 238/2005).

    Tuttavia, il credito d’imposta non spetta a quanti abbiano alienato un immobile acquistato con l’aliquota ordinaria, senza fruire dell’agevolazione “prima casa”.

    L’avvenuta fruizione dell’aliquota ridotta prevista dall’agevolazione “prima casa” al momento dell’acquisto precedentemente effettuato, costituisce il presupposto per l’attribuzione del credito d’imposta previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 448 del 1998.

    Pertanto, l’Agenzia ritiene applicabile al caso di specie l’agevolazione “prima casa” per il nuovo acquisto, nello stesso comune, a condizione vendere entro il termine di due anni, l’unica abitazione già posseduta, risultante dalla fusione della porzione di abitazione acquistata con l’agevolazione (nel 1986), con la porzione di abitazione (quella contigua) acquistata senza agevolazione (nel 2004).

    Il credito di imposta correlato all’agevolazione, maturerà con il futuro acquisto agevolato ma dovrà essere calcolato facendo riferimento all’imposta effettivamente versata con l’aliquota agevolata relativa alla porzione di immobile acquistato con l’agevolazione nel 1986 e non all’imposta versata in misura ordinaria per l’acquisto, senza agevolazione, della porzione corrispondente all’abitazione adiacente, acquistata nel 2004. 

    Quindi l'imposta di registro assolta in misura ordinaria, senza applicazione dell’agevolazione prima casa, non può concorrere alla determinazione del credito d’imposta.   

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

    Il CdM del 4 giugno tra gli altri ha approvato il Decreto Legislativo definitivo che, in base a quanto previsto dalla legge di delegazione europea del 2024, recepisce le norme della Direttiva 2024/1640/UE sull'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

    Titolare effettivo: regole definitive per l’accesso alle informazioni

    Vengono recepiti gli articoli 11,12,13,15 della Direttiva 2024/1640/UE per l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.
    La disciplina è attualmente regolata dal DLgs. n 231/2007 e dal DM n 55/2022 e sospesa in attesa che, dopo la recente decisione della Corte di Giustizia Ue sulle cause riunite C 684/24 e C 685/24 riprendano i giudizi pendenti in Consiglio di Stato.

    Per differenziare i regimi di accesso ai dati sulla titolarità effettiva in relazione alla natura del soggetto richiedente, sono inseriti nuovi articoli nel DLgs. 231/2007 e si modifica l’art. 2 e si abroga la Sezione II del DM 55/2022, relativa alla disciplina dell’accesso al Registro dei titolari effettivi.

    In sintesi:

    • il nuovo art. 21-bis del DLgs. 231/2007, rubricato “Accesso da parte delle autorità” individua un elenco tassativo di autorità legittimate all’accesso, 
    • il nuovo art. 21-ter rubricato “Accesso da parte dei soggetti obbligati” definisce la disciplina di accesso da parte dei soggetti obbligati 
    • il nuovo art. 21-quater rubricato “Accesso da parte dei soggetti aventi un interesse legittimo” definisce la disciplina di accesso alle informazioni sul titolare effettivo da parte di soggetti diversi dalle autorità e dai soggetti obbligati, fondandola sul criterio di un legittimo interesse.

    Nell'ultimo ambito, si collocano anche i soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, che dimostrino, caso per caso, un interesse legittimo all’accesso in relazione alla finalità di prevenire e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo.

    In particolare si mira a fornire flessibilità al sistema, consentendo l’accesso anche a soggetti, compresi quelli portatori di interessi diffusi, non espressamente previsti dalla legge, che diano adeguatamente motivazione della connessione tra il proprio interesse ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva e le finalità di prevenzione del riciclaggio.

    Si attende di poter visonare il testo difinitivo approvato.

  • Reverse Charge

    Reverse charge: la dicitura da indicare in fattura nella triangolazione

    Con la Risposta a interpello n. 111/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime IVA applicabile a un'operazione a catena che coinvolge tre soggetti stabiliti in tre diversi Stati membri dell'Unione europea.
    L'istante è una società residente ai fini IVA in Germania, attiva nel commercio e nella distribuzione di mobili e accessori, priva di registrazione o stabile organizzazione in Italia. 

    Nel 2023, la struttura delle cessioni era la seguente:

    • un cedente polacco vendeva i beni alla società tedesca (istante);
    • la società tedesca li rivendeva a un acquirente italiano;
    • il trasporto dei beni avveniva direttamente dalla Polonia all'Italia, curato dall'istante stessa.

    La società tedesca aveva dichiarato in Germania:

    •  l'acquisto dal cedente polacco come acquisto intracomunitario di beni;
    • la rivendita verso il cessionario italiano come cessione intracomunitaria di beni.

    La fattura emessa nei confronti del cessionario italiano non conteneva alcun riferimento all'art. 141 della Direttiva IVA, né l'indicazione "reverse charge", né la designazione dell'acquirente italiano quale debitore d'imposta.

    Vediamo se l'operazione è considerabile come in reverse charge.

    Reverse charge: cosa indicare in fattura nella triangolazione

    L'Agenzia tratta il tema delle operazioni a catena tra soggetti stabiliti in diversi Stati europei, disciplinata dall’articolo 36-bis della direttiva Iva, introdotta nel 2018 dalla cosiddetta “direttiva quick fixes”. 

    La norma, recepita nell’ordinamento italiano nell’articolo 41ter del Dl n. 331/1993, stabilisce il trattamento Iva delle ipotesi di cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.

    Gli elementi che configurano l’applicazione della norma:   

    • i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell'operazione a catena                    
    • devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro                   
    • devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente della catena.

    La spedizione o il trasporto dei beni vengono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. 

    Qualora 'operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione Iva dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. 

    Di conseguenza la successiva cessione dall’operatore intermedio all’acquirente destinatario sarà un’operazione interna, con conseguente necessità di identificazione Iva nel suo Stato membro.

    Nel caso di specie una società, con sede in Germania e non registrata ai fini Iva in Italia, vende mobili acquistandoli da fornitori in Polonia e rivendendoli a clienti europei. I beni in questione sono stati rivenduti a un’azienda italiana. Il trasporto è avvenuto direttamente dalla Polonia all’Italia ed è stato organizzato dalla società tedesca. 

    Quest’ultima considera l’operazione come una triangolazione intracomunitaria. Il fornitore polacco ha fatturato alla partita Iva tedesca, e la compagine tedesca ha fatturato al cliente italiano, dichiarando in Germania sia l’acquisto che la vendita come operazioni intracomunitarie. 

    Tuttavia, nella fattura verso il cliente italiano non ha indicato né il riferimento normativo della triangolazione né l’inversione contabile. 

    Nonostante ciò, il cliente italiano ha già versato l’Iva con il meccanismo del reverse charge. La società chiede quindi se può applicare il regime delle triangolazioni e, in caso contrario, quali sanzioni potrebbero esserci.

    In particolare, consapevole di non aver indicato in fattura il reverse charge né il riferimento alla triangolazione, la società sostiene che tale omissione potrebbe essere sanata a posteriori, emettendo una nota di credito al cliente italiano e una nuova fattura corretta. A sostegno della propria tesi, richiama anche la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, che distingue tra rettifica di fattura ed emissione tardiva della fattura corretta, ipotizzando che gli effetti del regime potessero operare dal momento della regolarizzazione.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle entrate non entra nel merito di questa ricostruzione perché affronta la questione da un punto di vista diverso. 

    Il fulcro della questione non è infatti la mancanza delle diciture in fattura, ma la qualificazione stessa dell’operazione. 

    Nel dettaglio, individua la disciplina di riferimento proprio dell’articolo 36-bis della Direttiva Iva sulle operazioni a catena, precisando inoltre che occorre individuare con precisione a quale cessione deve essere attribuito il trasporto intracomunitario.

    Nel caso concreto, la società tedesca ha organizzato il trasporto dei beni dalla Polonia all’Italia. 

    Questo elemento la qualifica come “operatore intermedio”.

    Inoltre, la stessa ha comunicato al fornitore polacco una partita Iva tedesca, quindi diversa da quella dello Stato di partenza dei beni.

    Applicando la regola generale prevista dal richiamato articolo 36-bis, il trasporto viene imputato alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, cioè alla vendita tra il fornitore polacco e la società tedesca. 

    Questa diventa quindi l’unica cessione intracomunitaria non imponibile.

    Di conseguenza, il passaggio successivo, ossia la rivendita al cliente italiano, perde la natura di cessione intracomunitaria e diventa un’operazione interna in Italia. 

    Ciò comporta la necessità, per la società tedesca, di identificarsi in Italia.

    Infine, l’Agenzia dichiara inammissibile la parte dell’interpello relativa alle sanzioni: lo strumento dell’interpello serve a chiarire l’interpretazione delle norme, ma non a ottenere una quantificazione preventiva delle possibili violazioni, che resta demandata all’attività di controllo.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese centri estivi: quando sono detraibili nel 730

    Dal 30 aprile è possibile inviare il Modello 730/2026, la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati.

    Tra le spese detraibili ci si domanda se si possa indicare anche quelle per la frequenza dei centri estivi.

    Vediamo quali sono le condizioni.

    Centri estivi: quando è possibile detrarre le spese dal 730

    Le spese per i centri estivi non sarebbero detraibili autonomamente nel 730, come altre spese legate ai figli.

    Tuttavia, occorre evidenziare che esiste un caso in cui anche tali spese rientrano tra le detrazioni al 19% e con un limite massimo spettante per figlio.

    In particolare, qualora il centro estivo sia gestito da una ASD o SSD che eroga appunto corsi sportivi nell'ambito dell'attività di intrattenimento per i bambini e ragazzi, le spese di frequenza sono identiche a quelle da indicare nel Quadro E ai righi E8-E10 con il codice "16" e quindi detraibili.

    Dettagliatamente, esse rientrerebbero tra le spese sostenute per la partecipazione a corsi di attività sportiva gestito da società o associazione sportiva dilettantistica.

    Tali spese possono essere detratte al 19% su un massimo di 210 euro, con un rimborso massimo di 40 euro per ciascun figlio.

    Ricordiamo che si tratta in generale delle spese per attività sportive sostenute da genitori con figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché le attività siano praticate in impianti o strutture riconosciute e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

    Al fine di verificare se è possibile beneficiare della detrazione occorre appunto che il centro estivo rispetti alcuni requisiti essenziali:

    • deve essere gestito da una società o associazione sportiva dilettantistica, iscritta e riconosciuta dal CONI, che specifichi nella sua denominazione la finalità sportiva e dilettantistica;
    • l’attività offerta deve essere sportiva e svolgersi in impianti idonei e registrati, come palestre, piscine o impianti sportivi non professionistici.

    Ai fini del riconoscimento della detrazione serve inoltre idonea documentazione quindi:

    • fattura o ricevuta rilasciata dall’associazione o società sportiva con i dati della struttura
    • la causale del pagamento, l’attività sportiva praticata, l’importo corrisposto e i dati anagrafici del figlio;
    • il pagamento effettuato tramite metodi tracciabili, come bonifico bancario, carta o bancomat, per evitare qualsiasi problema durante la dichiarazione fiscale.

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