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OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Con comunicato stampa del 20 maggio l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) informa di aver posto in consultazione le modifiche al principio contabile OIC 10 Rendiconto Finanziario.
OIC 10 Rendiconto finanziario: consultazione fino al 31 luglio
Viene precisato che le modifiche si basano su un’attività di Post Implementation Review (PIR), effettuata assieme a studiosi accademici e supportata da un’analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1030 rendiconti finanziari.
Sono emerse incoerenze classificatorie, comportamenti non omogenei tra gli operatori ed un eccessivo utilizzo delle voci residuali, e tali criticità hanno reso necessario un intervento dell’OIC.Le modifiche proposte non si limitano infatti a introdurre nuove regole classificatorie, ma accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
L'OIC evidenzia che sono state disciplinate numerose casistiche finora non trattate esplicitamente.
In questa prospettiva, sarebbe auspicabile che il tema ricevesse ampia attenzione sia da parte delle componenti professionali sia del mondo accademico, soprattutto nell’ambito delle attività formative e di aggiornamento.La qualità del rendiconto finanziario rappresenta infatti un elemento centrale della trasparenza informativa e richiede competenze tecniche sempre più solide e condivise.
Alcune delle principali proposte contenute nel documento messo in consultazione riguardano la classificazione dei flussi finanziari relativi a interessi incassati e pagati e dividendi incassati, la rappresentazione dei flussi finanziari derivati da operazioni di factoring e reverse factoring e l’informativa aggiuntiva sulla composizione delle voci residuali, ove rilevanti.Leggi qui l'approfondimento: OIC 10: la proposta di un nuovo schema di rendiconto finanziario.
La fase di consultazione si concluderà il prossimo 31 luglio.
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Documento interpretativo n 12 OIC: testo definitivo
L'OIC in data 5 maggio 2026 ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, sugli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.
Ricordiamo che la consultazione era stata aperta il 12 marzo scorso ed ora, conclusasi ha portato alla pubblciazione del testo definitivo del documento n 12.
Vediamo maggiori dettagli.
Valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci: criteri oggettivi e soggettivi dall’OIC
In particolare, il documento attua dal punto vista tecnico-contabile, la disciplina introdotta dalla Legge n 199/2025 ossia la novità che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di realizzo desumibile dal mercato.
La misura ha lo scopo di evitare che oscillazioni negative dei mercati incidano automaticamente sul risultato d’esercizio, imponendo svalutazioni su titoli destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.
Il testo definitivo del documento interpretativo n 12/2026 si applica:
- a società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile
- che non adottano gli IAS/IFRS,
- non si applica alle imprese assicurative soggette alla disciplina specifica dell’IVASS.
Dal punto di vista del perimetro oggettivo riguarda:
- titoli di debito iscritti nell’attivo circolante;
- titoli di capitale non immobilizzati;
- titoli valutati, in via ordinaria, al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
L' OIC 20 per i titoli di debito e l' OIC 21 per le partecipazioni sono i principi contabili di riferimento.
La novità in deroga può riguardare:
- titoli già presenti nell’ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2024,
- titoli acquistati nell’esercizio 2025 o nell'esercizio 2026.
Attenzione al fatto che il documento in oggetto ha evidenziato che è possibile applicare la deroga solo a certi titoli.
La società può quindi scegliere la deroga:
- per tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
- solo per determinate categorie;
- per singoli titoli, anche riferibili allo stesso emittente ma di specie diversa.
Si rimanda al testo intergrale pubblicato dall'OIC per ulteriori approfondimenti.
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OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio
Al via la revisione dell’OIC 32 sui derivati degli strumenti finanziari.
Vediamo una sintesi del contenuto della bozza pubblicata in consultazione fino al 31 maggio.
OIC 32 strumenti finanziari derivati: consultazione fino al 31 maggio
L’OIC, il 1° aprile, ha pubblicato in consultazione una bozza di emendamenti all’OIC 32 – Strumenti finanziari Derivati.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 2426, comma 3, del codice civile rientrano nell’ambito di applicazione del presente principio anche quei contratti di acquisto e vendita di merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o di utilizzo merci;
b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) si preveda che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.L’OIC con gli emendamenti in oggetto propone di:
- classificare il FV dei derivati utilizzati gestionalmente per coprire il rischio prezzo in un’apposita voce della sezione operativa;
- chiarire che un contratto che prevede l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata;
- chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.
L'invio dei commenti è previsto entro il 31 maggio 2026 al seguente indirizzo:
- [email protected]
- o via fax al numero 06.67766830.
Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.
La bozza potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione.La versione definitiva degli emendamenti sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.