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Documento interpretativo n 12 OIC: testo definitivo
L'OIC in data 5 maggio 2026 ha pubblicato il testo definitivo del Documento Interpretativo n. 12, sugli aspetti contabili della valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci relativi agli esercizi 2025 e 2026.
Ricordiamo che la consultazione era stata aperta il 12 marzo scorso ed ora, conclusasi ha portato alla pubblciazione del testo definitivo del documento n 12.
Vediamo maggiori dettagli.
Valutazione dei titoli non immobilizzati nei bilanci: criteri oggettivi e soggettivi dall’OIC
In particolare, il documento attua dal punto vista tecnico-contabile, la disciplina introdotta dalla Legge n 199/2025 ossia la novità che consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al valore di iscrizione risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di realizzo desumibile dal mercato.
La misura ha lo scopo di evitare che oscillazioni negative dei mercati incidano automaticamente sul risultato d’esercizio, imponendo svalutazioni su titoli destinati a non permanere durevolmente nel patrimonio aziendale.
Il testo definitivo del documento interpretativo n 12/2026 si applica:
- a società che redigono il bilancio d’esercizio secondo le disposizioni del codice civile
- che non adottano gli IAS/IFRS,
- non si applica alle imprese assicurative soggette alla disciplina specifica dell’IVASS.
Dal punto di vista del perimetro oggettivo riguarda:
- titoli di debito iscritti nell’attivo circolante;
- titoli di capitale non immobilizzati;
- titoli valutati, in via ordinaria, al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
L' OIC 20 per i titoli di debito e l' OIC 21 per le partecipazioni sono i principi contabili di riferimento.
La novità in deroga può riguardare:
- titoli già presenti nell’ultimo bilancio approvato chiuso al 31 dicembre 2024,
- titoli acquistati nell’esercizio 2025 o nell'esercizio 2026.
Attenzione al fatto che il documento in oggetto ha evidenziato che è possibile applicare la deroga solo a certi titoli.
La società può quindi scegliere la deroga:
- per tutti i titoli iscritti nell’attivo circolante;
- solo per determinate categorie;
- per singoli titoli, anche riferibili allo stesso emittente ma di specie diversa.
Si rimanda al testo intergrale pubblicato dall'OIC per ulteriori approfondimenti.
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OIC 31 in consultazione fino al 7 aprile
Sul sito dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) è disponibile in consultazione una bozza di risposta alle richieste di chiarimento ricevute sul trattamento contabile del fondo smantellamento e ripristino, disciplinato dall’Oic 31 – Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.
Si possono inviare osservazioni fino al prossimo 7 aprile all’indirizzo mail [email protected].
OIC 31 in consultazione fino al 7 aprile
Il quesito riguarda una società che gestisce stazioni di servizio carburanti e in base alla normativa è obbligata, al termine dell’utilizzo degli impianti, alla rimozione di tutte le attrezzature, in superficie e interrate, e al ripristino del terreno.
Sono stati posti seguenti quesiti tecnici:
- se sia possibile valorizzare il fondo sulla base della spesa che si sosterebbe se l’intervento di smantellamento e ripristino avvenisse alla data di bilancio, senza procedere alla stima della passività al momento dell’esborso e alla successiva attualizzazione (quesito 1)
- se sia possibile, in assenza di perizie specifiche sull’impianto, fare riferimento a parametri esterni pertinenti (ad esempio costi medi sostenuti da società simili in passato) per valorizzare il fondo per smantellamento o rispristino (quesito 2)
- se sia possibile imputare l’onere a incremento del valore del cespite, se di proprietà dell’impresa, o alle immobilizzazioni immateriali, nel caso di affitto, usufrutto etc. della stazione di servizio, in contropartita del Fondo per smantellamento e ripristino (quesito 3)
- come determinare la residua vita utile del cespite, ove di proprietà, considerando che l’attività è subordinata a una concessione rinnovabile (quesito 4)
- come rilevare il fondo per smantellamento o rispristino qualora non sia stato contabilizzato negli esercizi pregressi alcun accantonamento, stante la difficoltà di effettuare una stima attendibile dell’esborso finale (quesito 5).
L'Organismo di contabilità evidenzia nella bozza e in attesa del documento definitivo ha effettuato:
- la distinzione tra il fondo di smantellamento e/o ripristino e il fondo per recupero ambientale, con le rispettive differenze di trattamento contabile;
- indicazioni in merito a ciascuno dei cinque quesiti tecnici posti alla sua attenzione (attualizzazione, elementi di stima, immobilizzazioni immateriali, stima vita utile cespiti di proprietà, rilevazioni di fondi non attendibilmente stimabili in esercizi precedenti).
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OIC 34: questionario entro il 30 settembre
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 21 luglio aveva ha pubblicato un questionario allo scopo di raccogliere l’opinione degli operatori sugli aspetti applicativi che hanno generato maggiori difficoltà nell’applicazione dell’OIC 34 (“ricavi”) emesso nel 2023 ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 2024, ricordiamo tutti i dettagli in vista della scadenza del 30 settembre prossimo.
OIC 34: questionario entro il 30 settembre
In particoalre, l’iniziativa di OIC trae origine da alcune richieste di chiarimento che hanno determinato l’avvio della post-implementation review (PIR) del principio e di semplificazione, anche al fine di favorire la sua applicazione e ridurre i rischi di contenzioso con le Autorità fiscali.
L’OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
Con il questionario l’Organismo Italiano di Contabilità si propone di sondare gli operatori:- sui dubbi interpretativi riguardanti l’ambito di applicazione di OIC 34,
- la rilevazione dei ricavi,
- nonché il modo di contabilizzare alcune fattispecie specifiche come, ad esempio, le vendite con garanzia, le cessioni di licenze, le vendite con obbligo di ri-acquisto,
- di raccogliere suggerimenti su possibili aree di semplificazione.
Gli elementi raccolti con le risposte al questionario, da inviare entro il 30 settembre, verranno analizzati dall’OIC al fine di valutare eventuali modifiche da apportare all’OIC 34.
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Nuovo OIC 34: chiarimenti sull’applicazione
La Fondazione OIC ha pubblicato il 28 novembre una risposta in bozza ad uno specifico quesito sul nuovo documento OIC 34 sui ricavi. Si sottolinea che la risposta è in pubblica consultazione fino al giorno 11.12.2023 ed è possibile inviare commenti al seguente indirizzo: [email protected]
Vediamo quesito e la risposta della Fondazione OIC.
Nuovo OIC 34: chiarimenti sull'applicazione
Nel dettaglio, l’OIC, organismo italiano di contabilità, ha ricevuto una richiesta di chiarimento in merito ai criteri previsti dai paragrafi A.5 – A.7 dall’OIC 34 Ricavi per distinguere se una società agisce per conto proprio o per conto di terzi.
In particolare è stato chiesto di chiarire se tali paragrafi dell’OIC 34 siano compatibili con l'attuale quadro normativo e quindi possano essere applicati prima dell'adozione dell'intero OIC 34 che avverrà a partire dal 2024.
La bozza di documento chiarisce che, in generale nell’OIC 34 non è prevista l’adozione anticipata al 2023, inoltre, il tema della rilevazione dei ricavi da parte di soggetti che operano in qualità di intermediari è stato già affrontato dall’OIC nella Newsletter di settembre 2017.
Da tale Newsletter si evince che il principio del trasferimento dei rischi e benefici era già presente sia nell’OIC 15 per la rilevazione dei ricavi e sia nell’OIC 13 per la rilevazione delle rimanenze di magazzino e pertanto si concludeva che:
“laddove la società non assuma alcun rischio e beneficio rilevante (ponendo in essere nei fatti un’attività di intermediazione) non iscrive in bilancio né il ricavo della vendita né il costo d’acquisto della materia prima. Iscrive, invece, le commissioni ad essa spettanti e i ricavi derivanti da eventuali servizi prestati”.
Pertanto, dato che l’OIC 34 non prevede la possibile applicazione anticipata, applicando i principi contabili attualmente vigenti una società che non assume alcun rischio e beneficio rilevante non iscrive in bilancio né il ricavo derivante dalla vendita del bene, né il costo d’acquisto del bene.
Tale società, come chiarito dall’OIC 34, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi e quindi iscrivere il valore della commissione ad essa spettante rappresentato da il ricavo derivante dalla vendita del bene al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene stesso
Concludendo, la risposta dell'OIC, in consultazione fino all'11.12, ha confermato che, anche se non è prevista adozione anticipata per i principio suddetto, le disposizioni contenute nell’OIC 34 possono essere applicate già per i bilanci 2023, se confermati da principi generali preesistenti.
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Linee guida revisori Comuni: le regole della Corte dei Conti
Con Delibera n 8 la Corte dei Conti approva i documenti, che costituiscono parte integrante della deliberazione, riguardanti le “Linee guida e il questionario”, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2022.
Il documento, composto di 12 punti, contiene le linee guida e il questionario che i revisori degli enti locali dovranno inviare alle Sezioni regionali di controllo nei prossimi mesi.
Viene specificato che le “Linee guida” intervengono in un quadro di finanza pubblica fortemente caratterizzato da due aspetti:
- da un lato, per la parte corrente, il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale;
- dall’altro, l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), programma, come noto, di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali
I revisori dovranno verificare gli effetti connessi all’emergenza sanitaria, al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive “non ordinarie” annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di “mascheramento” di potenziali criticità strutturali di bilancio
Inoltre si sottolinea che il questionario, nell’ambito dell’analisi della gestione finanziaria, si fa carico di monitorare, in continuità con la precedente versione, la corretta applicazione, da parte degli enti locali, delle nuove modalità di contabilizzazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL).
In particolare, è indagata la corretta applicazione, da parte degli enti locali delle previsioni di cui all’art. 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (conv. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), attraverso l’aggiornamento dei vecchi quesiti, incentrati sui seguenti quattro profili:
- ricostituzione del FAL in sede di rendiconto 2019 ed eventuale emersione del disavanzo da ripianare secondo le nuove modalità previste dall’art. 52, comma 1-bis (ripiano in quote costanti entro il termine massimo decennale);
- nuove modalità di contabilizzazione del FAL, come previste dall’art. 52, comma 1-ter; indicazione nella nota integrativa allegata al bilancio e nelle relazione sulla gestione allegata al rendiconto, delle modalità di copertura delle spese per il rimborso della quota di capitale dell’anticipazione;
- accesso al Fondo istituito, nell’anno 2021, dall’art. 52, comma 1, nonché facoltà di rimodulazione del ripiano del disavanzo da FAL prevista dal successivo comma 1-quater.
Sono confermate specifiche domande tese a verificare, come di consueto, la regolarità del calcolo, a rendiconto, dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Come per i precedenti questionari una particolare attenzione è stata riservata al monitoraggio dei flussi di cassa con specifico approfondimento sulla cassa vincolata, sull’utilizzo per cassa di somme a specifica destinazione ex art. 195 del TUEL e sull’anticipazione di tesoreria
Resta monitorata la verifica sulla tempestività dei pagamenti e sulla corretta esposizione e determinazione, nel risultato di amministrazione al 31/12/2022, dell’accantonamento al fondo di garanzia dei debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018, e secondo le modalità ivi indicate.
L’analisi dei suddetti aspetti consente di disporre di elementi informativi di rilievo che accompagnano l’osservazione dell’evoluzione del risultato d'amministrazione e il correlato utilizzo delle risorse, che non può prescindere, nell’ipotesi di “disavanzo da ripianare”, dalla verifica della composizione dello stesso e delle connesse modalità di copertura.
In tale contesto, l’organo di revisione è chiamato a verificare la correttezza delle operazioni di annullamento automatico dei debiti, tributari e patrimoniali (c.d. stralcio delle mini-cartelle) e delle correlate movimentazioni in occasione della predisposizione delle scritture di contabilità finanziaria ed economico-patrimoniali.