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IMU 2026: acconto entro il 16 giugno
Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:
- fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.
Per l'IMU 2026:
- il pagamento dell'acconto scade il 16 giugno 2026;
- il pagamento del saldo scade il 16 dicembre 2026.
Leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso ai parenti
Ricordiamo che dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU.
I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno.
In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.
Vediamo di seguito tutti gli sconti possibili per l'IMU 2026
leggi anche Sconto IMU 2026 con comodato d'uso a iparenti
IMU 2026
Scadenza
Aliquote da Applicare
Acconto
16 giugno 2026
Aliquote 2025 (anno precedente)
SaldO
16 dicembre 2026
Aliquote 2026 deliberate dal Comune
Unica soluzione
16 giugno 2026
Aliquote 2025 (anno precedente)
Dichiarazione IMU
30 giugno 2026
Solo in casi particolari
Esenzioni IMU 2026
I contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU possono considerare che, per l'anno 2026, per le seguenti catergoria di immobili/terreni spetta una esenzione:
- immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
- immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
- immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
- terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
- terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
- terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
- immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…); immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
- gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
- fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.
Leggi anche
Riduzioni IMU 2026
Inoltre, sempre per l'anno 2026 ai fini IMU, valgono le seguenti riduzioni:
- riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
- riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
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Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni
A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%).
Per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso anche per l'IMU è applicata nelle seguenti misure:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
IMU e novità 2026
Il Decreto MEF del 6 novembre 2025 ha introdotto una importante novità per il prospetto delle aliquote, semplificando il sistema.
Le fattispecie applicabili negli anni scorsi sono state ridotte a un sistema uniforme e strutturato, con un numero limitato di categorie standard tra cui i Comuni possono scegliere.
La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre introdotto la possibilità per i Comuni di ridurre o azzerare l’IMU sugli immobili inagibili colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, lasciando ai sindaci maggiore flessibilità nella gestione delle emergenze territoriali.
Il DM MEF 6 novembre 2025 ha ampliato le condizioni per ottenere la riduzione IMU sugli immobili inagibili.
Fino al 2025 l’agevolazione era prevista solo per le unità rese inutilizzabili da calamità naturali, con riduzione della base imponibile al 50%.
Dal 2026 i Comuni possono estendere lo sconto anche a immobili inagibili per cause edilizie diverse, tra cui:
- Fabbricati inagibili per crollo strutturale dovuto a cedimenti del terreno o difetti costruttivi,
- Immobili danneggiati da incendi,
- Fabbricati dichiarati inagibili per gravi problemi di staticità o condizioni igienico-sanitarie pericolose
- Strutture danneggiate da eventi atmosferici non qualificabili come calamità naturali
Attenzione al fatto che ogni Comune deve deliberarla espressamente nel proprio prospetto aliquote e pubblicarla entro il 14 ottobre di ogni anno sul portale del Federalismo Fiscale MEF.
Per accedere al beneficio è necessario presentare documentazione tecnica che attesti lo stato di inagibilità, perizia di un tecnico abilitato o certificazione degli uffici comunali competenti.
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Detrazione IVA: il Correttivo allinea le norme al diritto UE
Il Cdm ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo con norma che intervengono sulla Riforma Fiscale.
Si tratta del 4° correttivo alla Riforma e le novità sono diverse e attese.
In tema di detrazione IVA il legislatore prevede di allungare di due anni il termine entro il quale può essere esercitata la detrazione dell’imposta.
Si risolverebbe inoltre il "problema" delle fatture a cavallo d'anno allineandosi alla pronincia UE del 2026, leggi ancheFatture a cavallo d'anno: decisione UE ammette la retroattività.
Detrazione IVA: risolto il problema delle fatture a cavallo
Il Decreto al Titolo V reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e in particolare l'articolo 12 tratta della detrazione.
Come recita la relazione illustrativ, l’articolo 12, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lett. d), numero 1) della legge n. 111 del 2023, intende allineare la disciplina nazionale alla recente pronuncia della Corte di Giustizia europea (sentenza n. T689/24 del 11 febbraio 2026), con cui è stato chiarito che un soggetto passivo ha facoltà di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione relativa al periodo in cui il diritto alla detrazione è sorto, qualora, pur non avendo ricevuto nel corso di detto periodo la fattura corrispondente, l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione medesima.
Si ammette, altresì, l’esercizio del predetto diritto entro un più ampio arco temporale, al fine di consentire alle imprese che ricevono le fatture di acquisto di eseguire tutti i controlli di rito prima di registrare le fatture e far confluire l’imposta a credito nelle liquidazioni periodiche e annuali.
Come è noto, l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare:
- oltre al presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione,
- anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l’effettività dell’esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell’imposta per il soggetto passivo cessionario/committente.
In altre parole, conformemente alla norma unionale, il diritto alla detrazione sorge al verificarsi delle condizioni sostanziali (non potendo la sua esistenza essere subordinata alle condizioni formali), ma può essere esercitato quando si verificano anche le condizioni formali (possesso della fattura).
Al verificarsi dei predetti presupposti, il diritto deve essere esercitato, previa annotazione della fattura di acquisto nel registro degli acquisti, per consentire all’IVA di confluire nella liquidazione dell’imposta entro i termini stabiliti dal combinato disposto degli articoli 19 e 25 del decreto IVA.
Per effetto delle modifiche recate dal comma 1 e, in particolare, l’ampliamento del termine per esercitare il diritto a detrazione e per registrare le fatture ricevute (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento), nonché l’eliminazione, nell’articolo 25, delle parole “in riferimento al medesimo anno”, i soggetti passivi avranno, non solo, più tempo a disposizione per eseguire tutti i necessari controlli di conformità senza correre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per decorrenza dei termini di annotazione, ma, laddove la fattura riferita a una operazione eseguita in una annualità (ad esempio 2026), sia ricevuta l’anno successivo (2027) e, comunque, prima del termine di presentazione della dichiarazione, avranno altresì il diritto a esercitare la detrazione – previa registrazione del documento in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti [relativo a tutte le fatture ricevute in un anno (2027) e per le quali in diritto a detrazione è sorto nell’anno precedente (2026)] – con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto (2026).
Il comma 2 opera, per esigenze di allineamento delle norme, le modifiche ai corrispondenti articoli del Testo unico dell’imposta sul valore aggiunto.
La relazione illustrativa mostra che la modifica normativa dovrebbe avere effetti anche rispetto alla retroattività della detrazione IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”.
Vediamo se la norma verrà confermata nella attuale formulazione.
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Pronunce Giustizia Tributaria: nuovo motore di ricerca con AI
Il dipartimento della Giustizia tributaria attiva un nuovo servizio relativo alla sintesi delle pronunce e una ricerca mirata per conoscere i precedenti
Bisognerà però attendere che il motore di ricerca di AI sia a regime per sapere se davvero stia snellendo il contenzioso tributario.
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.
Pronunce della Giustizia Tributaria: motore di ricerca con AI
Dentro il Sigit, il Sistema informativo della giustizia tributaria, è in progress una banca dati di 900.000 sentenze dei gradi di merito.
Presto non sarà più soltanto una banca dati da interrogare con parole chiave e filtri, ma diventerà uno strumento di ricerca sperimentale basato sulla conversazione.
Il dipartimento della giustizia annuncia appunto un motore di ricerca potenziato con AI della giurisprudenza tributaria.
Si potrà porre domande in linguaggio naturale per ottenere orientamenti generali, ma anche risposte più mirate.
Il Ministero ha presentato la novità al ForumPa in un evento moderato dal direttore del dipartimento Giustizia tributaria del Mef Fiorenzo Sirianni .
Si è parlato di come modernizzare la nuova giurisdizione tributaria, ridisegnata dalla legge 130 del 2022, e rendere più leggibili i suoi orientamenti, si vorrebbe spostare la trasparenza dal terreno dei principi a quello dell’uso quotidiano.
In questa ottica la banca dati annunciata, con motore di ricerca AI, non sarà solo un semplice servizio ma diverterà un equilibratore nel processo tributario.
Poterle consultare le sentenza circa un milione di pronunce, aiuta gli addetti ai lavori ad avere una visione più nitida dell’andamento della giurisprudenza tributaria.
Sarà di fatto possibile con la banca dati a regime grazia anche all'AI può essere un punto di volta perché consente di conoscere e di capire qual è l’orientamento precedente su una determinata “materia del contendere”.
Il sistema è gestito appunto con l’intelligenza artificiale e il ministero dell’Economia sta lavorando alla svolta:
- si passerà da consultazioni rigide, costruite su parole chiave,
- ad un’interazione in linguaggio naturale.
Il sistema prevederà la logica di una "semplice" una chat con dei possaggi da seguire:
- si formula una domanda,
- si restringe il perimetro,
- si esplora un orientamento,
- si passa da un concetto all’altro.
Inoltre si tratterà di "sommazione delle sentenze" ossia l’intelligenza artificiale generativa viene applicata alla costruzione di brevi sommari, utili a concentrare in poche righe i passaggi essenziali della singola decisione.
La digitalizzazione della giustizia tributaria dovrebbe quindi procedere a passo svelto.
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Diritto su casa familiare per ex coniuge superstite: quando spetta
La Cassazione con la Sentenza 18000/2026 si esprime a favore della spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Vediamo il caso di specie e la motivazioni della pronuncia.
Diritti casa familiare per ex coniuge superstite: quando spettano
La Cassazione, con la Sentenza n 18000/2026 va a confermare quanto già in precedenza statuito con la sentenza n 22566/2023 che ha avuto il dichiarato scopo di superare un contropposto orientamento in tema di diritti sulla casa familiare all'ex coniuge.
Con la recente sentenza viene confermata la spettanza dei diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano anche al coniuge superstite separato senza addebito (ex articolo 540 comma 2 codice civile).
L'indirizzo giurisprudenziale prevalente proponeva di interpretare il concetto di “casa adibita a residenza familiare” di cui all’art. 540 comma 2 c.c. quale sinonimo di “residenza comune al momento dell’apertura della successione”, ritenendo quindi che il conseguimento dei diritti di abitazione e di uso presupponesse necessariamente che il coniuge superstite fosse ancora convivente con il coniuge deceduto nella casa familiare alla aprtura della successione.
Secondo questo orietamento la mancanza del requisito oggettivo della convivenza nei casi di pregressa separazione avrebbe escluso la possibilità di estendere i diritti ex art. 540 comma 2 c.c. anche al coniuge superstite separato senza addebito.
Nella sentenza in oggetto, l’ex moglie era deceduta istituendo proprie eredi universali per testamento le tre figlie, le quali, però, avevano prontamente rinunciato all’eredità.
Secondo il Tribunale, all'ex coniuge si era accresciuta la quota delle figlie rinuncianti.
Pperaltro, l’ex coniuge si trovava nel possesso dei beni ereditari e in particolare dell’immobile già adibito a casa coniugale, aveva pure acquistato la qualità di erede (unico) della de cuius ai sensi dell’art. 485 c.c., per non avere provveduto al compimento dell’inventario nei termini prescritti.
Nel giudizio di primo grado, confermato in appello, era stata respinta l’eccezione dell’ex coniuge circa la non riferibilità del suo rapporto con l’immobile alla situazione di “possesso dei beni ereditari” cui allude l'art. 485 c.c., posto che lo stesso si trovava nel possesso di tale immobile in parte nella veste di comproprietario e in parte come titolare del legato ex lege accordato al coniuge superstite dall’art. 540 comma 2 c.c.
La Cassazione ha rilevato la contrarietà della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza d’appello al principio di diritto, meritevole di conferma, per la prima volta specificato dalla sentenza n. 22566/2023 con la quale, i giudici di legittimità hanno affermato che i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, ex art. 540 comma 2 c.c., competono anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il solo caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento con l’originaria destinazione familiare.
I giudici di legittimità avevano invocato a sostegno della descritta soluzione due considerazioni:
- l’art. 540 comma 2 c.c. non annovera la convivenza tra i coniugi fra i presupposti per l’attribuzione dei diritti ivi contemplati;
- l'art 548 c.c. parifica i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato, senza esclusioni di sorta.
Pertanto la Sentenza n. 18000/2026, facendo proprio il principio suesposto, ha dato un’importante spinta all’inaugurato percorso di superamento dell’orientamento difforme.
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Bonus decoder 2026: regole per averlo
Il Decreto 19 maggio del MIMIT viene pubblicato in GU n 131 del 9 giugno, e disciplina i criteri e le modalità per la concessione ai richiedenti del contributo economico per l'acquisto di decoder digitali televisivi terrestri e satellitari conformi agli standard tecnologici DVB-T2/S2 e HEVC Main 10.
Il contributo economico è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a:
- 30 euro per i decoder digitali terrestri standard
- 70 euro per i decoder satellitari.
Le risorse finanziarie a copertura della misura sono complessivamente pari a 30 milioni di euro a valere sul Piano Sviluppo e Coesione del Ministero.
Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché possono essere adottate eventuali Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del Voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori/Importatori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso del decoder.
La chiusura anticipata della misura può essere disposta in caso di esaurimento, ovvero imminente esaurimento, della dotazione finanziaria o in relazione ad un andamento della misura difforme dalle previsioni, con particolare riferimento
al numero di richieste Voucher presentate dagli Utenti finali.Contributo decoder 2026: che cos’è e come funziona
Il decreto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributo riconosciuto all’Utente finale in forma di Voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del Venditore al momento dell’acquisto del decoder.
Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l’ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Il contributo, sotto forma di Voucher, è concesso all’Utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il Venditore per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall’Utente finale, fermo restando che nessun componente della famiglia anagrafica abbia precedentemente usufruito di
contributi per l’acquisto di decoder digitale televisivo terrestre standard o satellitari di cui alle iniziative citate in premessa.Il contributo è riconosciuto all’Utente finale maggiorenne la cui famiglia anagrafica risulti in regola con il pagamento del canone RAI.
Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 70% del costo di acquisto del decoder e comunque per un importo non superiore a 30 euro per i decoder digitali terrestri standard e 70 euro per i decoder satellitari.Voucher decoder 2026: come fare domanda
Attraverso la Piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli Utenti finali che manifestano l’interesse a partecipare e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti.
A tal fine, la Piattaforma informatica interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy:
a. l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, per il tramite della piattaforma PDND, ai fini della verifica della composizione della Famiglia Anagrafica;
b. la banca dati dell’Agenzia delle Entrate ai fini della verifica della regolarità del pagamento del canone RAI;
c. altre banche dati pubbliche nazionali o comunitarie utili ai fini della gestione dell’iniziativa.
All’esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la Piattaforma informatica conferma all’Utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l’importo attraverso il rilascio di un Voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell’emissione, associato al codice fiscale dell’Utente finale richiedente.L’emissione del Voucher comporta il vincolo delle somme a valere sulla dotazione finanziaria per la durata di validità del Voucher stesso, per un valore pari all’importo indicato nella Piattaforma informatica ai sensi del primo periodo.
La quantificazione dell’importo del contributo definitivamente spettante all’Utente finale è effettuata dalla Piattaforma informatica al momento dell’utilizzo del Voucher presso il Venditore, in relazione al prezzo di vendita del decoder scelto dall’Utente finale.
Il Venditore applica al cliente una riduzione del prezzo di acquisto del decoder di pari importo del contributo riconosciuto.
La fattura di vendita riferita esclusivamente al decoder oggetto della cessione riporta il prezzo originario della vendita nonché l’importo del contributo effettivamente maturato, indicato come riduzione di prezzo.
Qualora l’importo del Voucher eccedesse la riduzione del prezzo di acquisto del decoder, l’importo residuo è ripristinato nell’ambito della dotazione finanziaria della misura.
Qualora il Voucher non sia utilizzato presso un Venditore entro il limite temporale di validità, gli importi di cui al Voucher sono ripristinati nell’ambito della dotazione finanziaria disponibile e l’Utente finale può rinnovare la richiesta del contributo secondo le modalità indicate nei decreti direttoriali di cui al successivo comma 10.
A seguito dell’accettazione del Voucher e a fronte della riduzione del prezzo una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’Utente finale, il Venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del Venditore nella Piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione e di un IBAN valido identificativo di un conto corrente intestato al Venditore stesso, anche ai fini dell’effettuazione dei controlli.A tali fini, il Venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato dagli Utenti finali mediante l’utilizzo del Voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso.
Allegati: -
Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: nuovi servizi su App IO
Il Dipartimento della Giustizia Tributaria informa che a partire dal 3 giugno 2026, il servizio APP IO relativo agli “Avvisi comunicazioni delle Corti di giustizia tributaria”, è ampliato con due nuovi messaggi riferiti alle comunicazioni processuali del Processo Tributario Telematico (PTT) inviate via PEC dagli uffici di segreteria delle medesime Corti.
Comunicazioni Corti di Giustizia Tributaria: novità dal 3 giugno su App IO
Il Dipartimento riepologa i servizi che transitano sull'App IO. Ricorda in partiocolare che il messaggio relativo all’”Avviso di trattazione in udienza” risulta disponibile dal 3 dicembre 2025.
Il nuovo servizio consente di ricevere dall’ APP IO, ulteriori due messaggi relativi alla Comunicazione
- del deposito del dispositivo
- del provvedimento giurisdizionale.
Attenzione al fatto che l’accesso al servizio è rivolto ai difensori e ai contribuenti associati alla casella PEC indicata nel ricorso, che risultino registrati sulla App IO e abbiano attivato la funzione di ricezione dei messaggi dall’app stessa.
L’attivazione può avvenire, automaticamente, tramite configurazione rapida in fase di prima installazione dell’app, oppure successivamente dalla relativa scheda del servizio, selezionando l’opzione “Contattarti in app” nella sezione “Questo servizio può”.
Scarica qui l'infografica con tutte le regole dell'APP IO che ti consente di dialogare con la PA.
Inoltre di seguito le domande frequenti per conoscere meglio l'APP IO.
Domande frequenti su App IO
Accesso
Chi può usare l'app IO? Per usare l'app IO devi essere maggiorenne e disporre di un'identità digitale riconosciuta: lo SPID oppure la Carta d'Identità Elettronica (CIE). L'app è gratuita e disponibile per dispositivi iOS e Android.
L'app IO costa qualcosa? No, l'app IO è completamente gratuita. È un servizio pubblico digitale italiano che non prevede alcun costo di download né di utilizzo.
Documenti
Quali documenti posso trovare nel Portafoglio?
Nel Portafoglio puoi aggiungere la versione digitale della Patente di guida, della Tessera Sanitaria – Tessera europea di assicurazione malattia (TEAM) e della Carta Europea della Disabilità. Tutti sempre disponibili sul tuo dispositivo.
Pagamenti
Cosa posso pagare tramite IO? Grazie all'integrazione con pagoPA puoi pagare direttamente in app la TARI, le tasse universitarie, le multe e altri tributi verso la Pubblica Amministrazione, scegliendo il metodo di pagamento che preferisci.
Notifiche
Che cosa sono le notifiche SEND? Sono comunicazioni a valore legale — come le raccomandate — che ricevi direttamente sul dispositivo al posto della posta tradizionale. Puoi salvare i documenti notificati e, se previste, pagare le eventuali spese direttamente in app.
Firma
Come funziona la firma digitale su IO? Gli enti ti inviano un messaggio con i documenti o contratti da firmare. Leggi il documento in app e lo firmi digitalmente in pochi secondi, senza stamparlo né scansionarlo.
Carta Giovani
Cos'è la Carta Giovani Nazionale e chi può richiederla? È un'agevolazione dedicata ai cittadini tra i 18 e i 35 anni. Una volta attivata su IO, dà accesso a sconti su viaggi, cultura, sport e benessere, oltre a opportunità di studio, formazione e lavoro.
Sicurezza
I miei dati personali sono al sicuro sull'app IO? Sì. IO è un servizio pubblico che tutela la privacy degli utenti nel rispetto della normativa vigente. L'accesso tramite SPID o CIE garantisce che solo il legittimo titolare possa accedere ai propri dati e documenti.
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Adempimento spontaneo IVA 2026: come regolarizzare
Con il Provvedimento n 172588 del 9 giugno le Entrate pubblicano le regole per l'adempimento spontaneo della omessa dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025.
Omessa dichiarazione IVA 2026: regole ade per adempimento spontaneo
L’Agenzia delle entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una comunicazione, contenente le informazionial domicilio digitale dei singoli contribuenti .
A tal fine, l’Agenzia utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA per verificare, per l’anno d’imposta 2025, l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare fino a 1.000 euro, minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo periodo d’imposta.
Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo del rigo VE40).
Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato.
Adempimento spontaneo IVA: come regolarizzare
L’Agenzia delle entrate rende disponibili le seguenti informazioni, per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo d’imposta 2025;
d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate al punto 1.2 lettera e) della comunicazione.
Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte perché la stessa non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.
I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2026, con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Allegati:
I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2025 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come previsto dall’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di ravvedimento, le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche