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Decontribuzione Sud PMI 2025: nuove regole e istruzioni
Tra le novità aggiunta in extremis nella legge di bilancio 2025 si segnala il ritorno dello sgravio contributivo detto "Decontribuzione Sud", anche se con riduzione della percentuale di sgravio , e anche degli incentivi complessivi destinati alle imprese del Mezzogiorno per lo sviluppo industriale .
Vediamo in particolare la nuova formulazione della misura di sgravio contributivo per l'occupazione stabile nelle regioni del Sud, riservato ora a micro e PMI.
Con la circolare 32 del 30 gennaio l'INPS ha fornito tutte le indicazioni operative di dettaglio anche per l'esposizione in Uniemens dal flusso di competenza febbraio 2025.
Decontribuzione Sud mPMI 2025 e nuova agevolazione grandi imprese
La manovra 2025 conferma innanzitutto la decontribuzione Sud nella formula originale approvata dalla Commissione Europea richiedibile fino al 31.12 2024 solo per le assunzioni effettuate entro giugno.
Inoltre un emendamento presentato dai relatori e inserito con i commi 406 e seguenti dell'articolo 1 si introduce per il 2025 la decontribuzione per tutti i contratti a tempo indeterminato attivi per micro, piccole e medie imprese nelle regioni meridionali, nello specifico : Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
L’intensità, però, è inferiore rispetto alla versione originaria:
- dal 30% si scende al 25% per il 2025 e
- si riconferma la progressiva diminuzione, che ora arriva fino al 15% nel 2029.
Il beneficio è riservato prioritariamente ai datori di lavoro che impiegano lavoratori con contratti a tempo indeterminato in queste regioni. L'accesso è subordinato alla dimostrazione di un incremento occupazionale netto al 31 dicembre di ogni anno, rispetto all'anno precedente.
Al comma 407 si ricorda che si definiscono micro, piccole e medie imprese quelle realtà che occupano fino a un massimo di 250 dipendenti, in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunitario n. 651/2014.
Misura e condizioni di applicazione dello sgravio contributivo per il Mezzogiorno
Il comma 406 specifica che lo sgravio contributivo si applica esclusivamente ai datori di lavoro privati, escludendo i settori agricolo e domestico.
Lo sgravio non include i premi e i contributi dovuti all'INAIL.
Un ulteriore limite riguarda i contratti di apprendistato, già oggetto di una contribuzione agevolata, e diversi enti pubblici o assimilati trasformati in enti pubblici economici o società di capitali.
Come di consueto l’accesso all’agevolazione è subordinato al rispetto di precise condizioni normative, tra cui :
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
- rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza,
- applicazione di trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali .
- rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 68/1999 relativi all'assunzione di persone con disabilità.
Lo sgravio contributivo è modulato in base agli anni e alla data di assunzione del lavoratore.
- Per il 2025, lo sgravio ammonta al 25% dei contributi previdenziali, con un massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2024.
- Nel 2026, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025, lo sgravio scenderà al 20%, con un tetto mensile di 125 euro per i primi due anni e di 100 euro per il 2028.
- Infine, nel 2029, la percentuale dello sgravio sarà del 15%, con un limite mensile massimo di 75 euro per ciascun lavoratore assunto entro il 31 dicembre 2028.
Anche le agenzie per il lavoro potranno beneficiare di queste agevolazioni, a condizione che assumano lavoratori a tempo indeterminato e li somministrino ad aziende utilizzatrici richiedenti che ne beneficeranno per il periodo di utilizzo.
Decontribuzione Sud risorse , monitoraggio e altre misure per il Sud
Il comma 412 designa l’INPS come ente responsabile per la concessione del beneficio e deputato anche al monitoraggio e agli adempimenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato. Il Ministero del Lavoro, invece, si occupa degli obblighi correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
La copertura finanziaria di questa misura è di circa 7,1 miliardi di euro fino al 2030.
Da segnalare che questa misura assorbe praticamente le risorse del Fondo per il contrasto al divario occupazionale e allo sviluppo delle aree svantaggiate, il quale destinava risorse specifiche per l’acquisizione di beni strumentali da parte delle imprese del Sud con una dotazione di 9,1 miliardi di euro fino al 2029.
Sono previste comunque alcune misure di compensazione per le imprese meridionali.
Vengono infatti riconvertiti 600 milioni di euro per il 2025 destinati al credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) del Mezzogiorno.
Il Governo aveva previsto 3,2 miliardi di euro per il credito d’imposta ZES, ma le richieste effettive delle imprese si sono fermate a 2,55 miliardi e l'avanzo è stato quindi riallocato al 2025.
Va ricordato infine che in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Decontribuzione SUD : non cumulabilità con altri incentivi
Un limite significativo dello sgravio contributivo riguarda la non cumulabilità con altri incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del Decreto-Legge n. 60/2024 "Coesione", quali:
- ll “bonus giovani”, che fino al 31 dicembre 2025 offre un’agevolazione massima di 650 euro mensili per 24 mesi per l’assunzione di giovani sotto i 35 anni mai occupati a tempo indeterminato.
- Il “bonus donne”, con un limite massimo mensile di 650 euro, previsto per assunzioni a tempo indeterminato che generano un incremento occupazionale.
- Gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati over 35 nelle Zone Economiche Speciali (ZES), riservati alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Decontribuzione SUD PMI 2025 le istruzioni INPS
Inps nella circolare 32 2025 precisa che per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto a è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006,
Con riguardo al flusso Uniemens Inps precisa che si potrà esporre l’agevolazione contributiva dal mese di competenza febbraio a quello di aprile 2025 con codice causale "DPMI"
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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Gestione separata 2025 contributi in aumento
Con la Circolare n. 27 del 30/01/2025 INPS comunica le aliquote contributive per l'anno 2025 relative ai soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, in base all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Vengono definite le percentuali di contribuzione per diverse categorie, tra cui collaboratori coordinati e continuativi, magistrati onorari confermati, lavoratori sportivi dilettantistici e professionisti autonomi. Inoltre, si stabiliscono i criteri per il calcolo della contribuzione, specificando le aliquote aggiuntive per le tutele previdenziali, come maternità e malattia.
Vediamo di seguito le principali indicazioni
Gestione separata INPS 2025: istruzioni
L'istituto ricorda che la ripartizione del contributo tra committenti e lavoratori prevede il committente obbligato al versamento in misura di due terzi, mentre il collaboratore versa un terzo.
Per i professionisti, il versamento avviene in autonomia tramite F24.
Viene inoltre sottolineato che per i compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2025, vanno utilizzate le aliquote 2024 che rientrano nel periodo d’imposta precedente.
Infine, la circolare stabilisce il massimale e il minimale di reddito ai fini contributivi per il 2025, rispettivamente pari a 120.607,00 euro e 18.555,00 euro.
Gli importi minimi di contribuzione variano in base alle aliquote applicate, con differenze tra collaboratori, amministratori e professionisti.
Viene confermata l’aliquota del 24% per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali.
Gestione separata INPS 2025: tabella aliquote, minimali e massimali
Gestione separata 2025
Categoria IVS (%) Maternità/Malattia (%) DIS-COLL (%) Totale (%) Minimale Contributivo (€) Massimale Contributivo (€) Collaboratori e assimilati 33,00 0,72 1,31 35,03 6.499,82 120.607,00 Magistrati onorari (senza altra previdenza) 33,00 2,03 0,00 35,03 6.499,82 120.607,00 Magistrati onorari (con altra previdenza) 24,00 2,03 0,00 26,03 4.829,87 120.607,00 Professionisti autonomi 25,00 1,07 0,00 26,07 4.837,29 120.607,00 Lavoratori sportivi dilettanti 25,00 2,03 0,00 27,03 5.015,42 120.607,00 Pensionati o iscritti ad altra previdenza 24,00 0,00 0,00 24,00 4.453,20 120.607,00 -
Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
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Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.
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Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi con licenziamento di più di 50 lavoratori.
Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021) ha introdotto specifici obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)
In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:
- ai sindacati,
- alle Regioni interessate,
- al Ministero del Lavoro,
- al Ministero dello Sviluppo Economico
Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.
Sanzioni previste
- Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
- Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
- Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.
Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.
Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso
La richiesta cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro del commercio FEDERDISTRIBUZIONE, la quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e decida di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui
- una con più di 50 dipendenti e
- l'altra con meno di 50 dipendenti,
per quest'ultima possa avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura speciale di cui alla Legge n. 234/2021.
La risposta del ministero è negativa: viene chiarito in particolare che il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo in una sola di esse ci siano più di 50 lavoratori coinvolti.
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Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di licenziamento a seguito di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte conferma la decisione di merito sottolineando che il controllo sui periodi precedenti il sospetto, è vietato, per cui le eventuali informazioni acquisite non sono utilizzabili a fini di una contestazione disciplinare verso il dipendente.
Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At
La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.
In particolare, le verifiche sono ammesse:
- solo in presenza di un fondato sospetto di attività illecite e
- devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .
Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.
Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse.
La sentenza sottolinea che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.
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Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, lavoratori in regime di somministrazione di lavoro , a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali, comunque valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.