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Fringe benefit : regole e novità 2025
Nella legge di bilancio 2024, è stata prevista una nuova disciplina relativa ai fringe benefits ovvero i beni e servizi in natura erogati dal datore di lavoro al datore dipendente che restano esclusi dall'imponibile fiscale (art 51 comma 3 del TUIR) .
Come noto la soglia massima di valore esente , secondo la normativa ordinaria, è fissata a 258,23 euro ma negli ultimi anni ha subito molte variazioni, ad esempio nel 2023 la soglia era stata innalzata a 3000 euro annui per i lavoratori con figli a carico, e ricomprendeva rimborsi in denaro relativi alle utenze domestiche.
Vediamo le nuove regole per il 2024 e 2025.
Fringe Benefit 2024-2027: due soglie di non imponibilità
Nella legge di bilancio 2024 art 1 comma 16, si prevedeva di favorire le famiglie con figli, nell'ottica dichiarata del sostegno alla natalità, fissando ora quindi due diverse soglie di esenzione fiscale, ovvero
- per i dipendenti con figli a carico il limite esente da imposte e contributi previdenziali scende a 2000 euro
- per i dipendenti senza figli il limite ordinario di 252,23 sale a 1000 euro annui.
Resta fermo che in caso di sforamento del limite la norma prevede l'imposizione fiscale sul totale del valore dei beni e servizi erogati.
La nuova legge di bilancio per il 2025, n.207 2024, proroga questa misura fino al 2027 .
Fringe benefit 2025 per neoassunti che trasferiscono la residenza
La nuova legge di Bilancio 207/ 2025 solo per il 2025 aggiunge anche la previsione per cui:
- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati da
- dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito fino a 35mila euro nel 2024 e che si trasferiscano oltre un raggio di 100 km dalla precedente residenza
- non concorrano, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali,
- entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Tale esenzione fiscale non rileva ai fini contributivi.
Le somme erogate saranno rilevanti ai fini ISEE e per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Fringe benefit 2024-2025: nuove voci esenti
Come noto i fringe benefits in teoria consistono nell'utilizzo di beni e servizi erogati dal datore di lavoro. Tipici esempi sono :
- l’alloggio e il vitto in famiglia oppure buoni pasto o mensa aziendale
- alloggio in appartamenti o alberghi a spese dell'azienda
- l’uso di beni di proprietà dell’azienda “datore di lavoro”, quali: telefono aziendale; pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici , autovetture o altri mezzi di trasporto;
- servizi di trasporto collettivo
- asili aziendali
- polizze assicurative
- prestiti aziendali.
Di tali beni e servizi il lavoratore solitamente può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.
Anche nel 2025 come nel 2024 l'esenzione riguarda oltre a beni e servizi in natura:
- rimborsi delle utenze domestiche del servizio dell’acqua e dell’energia elettrica
- rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione.
Applicabilità dei fringe benefit: precisazioni da Telefisco 2024
Nella relazioni del convegno del Sole 24 ore Telefisco 2024 sono stati fornite alcune precisazioni sui fringe benefit 2024 . In particolare si sottolineava che:
- i compensi in natura regolamentati dall’articolo 51, comma 3, del Tuir possono essere corrisposti anche ad personam, cioè in maniera selettiva sulla base della situazione specifica del dipendente
- per i dipendenti con figli la circolare dell'Agenzia n 23 del 1° agosto 2023 ha chiarito che possono godere del beneficio entrambi i genitori lavoratori dipendenti , ma NON può usufruirne il coniuge con figli che , per reddito insufficiente, in precedenza fosse a carico dell’altro coniuge.
- L'obbligo per il datori di lavoro di comunicazione obbligatoria alle rappresentanze sindacali può essere assolto con una semplice informativa sulla applicazione della norma vigente e, come specificato dalla circolare ADE 23 2023 anche successivamente al riconoscimento dell'agevolazione, purché prima del termine del periodo di imposta.
Disciplina auto aziendali legge di bilancio 2025
Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo: dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La percentuale è ulteriormente ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
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Regime agevolato impatriati: allungamento periodo di pregressa permanenza all’estero
Il regime agevolato per lavoratori impatriati può essere applicato anche in situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro (da dipendente a autonomo), ossia nell'ipotesi in cui il lavoratore svolga in Italia l'attività lavorativa a favore dello stesso soggetto (datore/gruppo) per il quale lavorava all'estero, e senza obbligo di iscrizione all’AIRE, purché siano rispettati i requisiti minimi di residenza all’estero.
Nella predetta ipotesi la norma prevede l'allungamento del periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia prima del trasferimento all'estero.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 07.02.2025 n. 22.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere dettagliato, confermando che il regime agevolato è applicabile, a condizione che siano rispettati i requisiti temporali di residenza all’estero. In particolare, essendo stata all’estero per almeno sei anni, la contribuente può accedere all’agevolazione fiscale anche se fattura esclusivamente al suo ex datore di lavoro.
Inotre, ha chiarito che la mancata iscrizione all’AIRE non preclude automaticamente il diritto all’agevolazione, ma sarà necessario dimostrare la residenza fiscale all’estero tramite altri elementi documentali.
Questa interpretazione conferma che il regime agevolato per lavoratori impatriati rimane accessibile anche a chi si trasforma da lavoratore dipendente a libero professionista, con rapporti di lavoro continuativi con l’ex datore di lavoro estero.
Chi può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati?
Il nuovo regime fiscale si applica ai lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia a partire dal 2024 e prevede un’imposizione ridotta sul reddito da lavoro dipendente, assimilato o autonomo. In particolare:
- I redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% dell’ammontare, con un limite massimo di 600.000 euro annui.
- Se il lavoratore si trasferisce con un figlio minore o se il figlio nasce o viene adottato durante il periodo di fruizione, la base imponibile si riduce al 40%.
- Il lavoratore deve essere stato fiscalmente residente all’estero per almeno tre anni prima del rientro. Tuttavia, se al rientro il lavoratore presta attività per il medesimo datore di lavoro estero o per una società dello stesso gruppo, il periodo minimo all'estero si allunga a sei o sette anni.
Fatturazione a ex datore di lavoro estero: è un ostacolo?
Uno dei dubbi principali esposti dall’istante riguardava la possibilità di beneficiare dell’agevolazione nel caso in cui l’attività lavorativa in Italia fosse svolta come autonomo, ma con fatturazione esclusiva verso l’ex datore di lavoro estero.
L’Agenzia ha chiarito che la tipologia di contratto di lavoro non incide sull’accesso al regime agevolato. Anche chi passa da lavoro dipendente all'estero a lavoro autonomo in Italia può beneficiare delle agevolazioni, purché rispetti i requisiti richiesti, compreso il periodo minimo di permanenza all’estero (sei o sette anni a seconda dei casi).
Iscrizione AIRE e residenza fiscale: un requisito obbligatorio?
Il secondo quesito riguardava la mancata iscrizione all’AIRE e la sua eventuale incidenza sul riconoscimento del regime agevolato.
L’Agenzia ha ribadito che la verifica della residenza fiscale è una questione di fatto e non può essere oggetto di interpello. Tuttavia, ha precisato che la normativa richiede semplicemente che il contribuente non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre (o sei/sette) anni precedenti il rientro. L’iscrizione all’AIRE non è un requisito esplicito, ma il contribuente dovrà dimostrare la propria effettiva residenza all’estero tramite documentazione idonea.
Il Caso di specie: analisi della Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’istanza di interpello analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda una cittadina francese che ha lavorato in Italia dal gennaio 2015 a marzo 2018. Dal 2018 al 2024, ha vissuto e lavorato all’estero, precisamente:
- In Belgio dal 2018 al 2020
- In Svizzera dal 2020 al 2024, con un impiego come Account Manager presso un’azienda di Zurigo.
Nel luglio 2024, la contribuente ha concluso il rapporto di lavoro dipendente con l’azienda svizzera, stipulando con la stessa un contratto di consulenza per svolgere attività di lavoro autonomo.
Il 15 agosto 2024, si è trasferita in Italia con la famiglia (coniuge e figlio minore), richiedendo la residenza anagrafica il 23 agosto 2024. Tuttavia, non è mai stata iscritta all’AIRE.
Alla luce di questo scenario, la contribuente ha posto due domande principali:
- Può beneficiare del regime agevolativo per lavoratori impatriati dal 2024, considerando che il suo unico cliente è l’ex datore di lavoro estero?
- La mancata iscrizione all’AIRE influisce sulla possibilità di accedere alle agevolazioni fiscali?
Allegati:La risposta n. 22/2025 dell'Agenzia delle Entrate conferma che la contribuente può beneficiare del regime agevolato per lavoratori impatriati a partire dal 2024, nonostante due aspetti critici della sua situazione:
- Trasformazione del rapporto di lavoro da dipendente a autonomo con lo stesso soggetto estero. Questo non costituisce un ostacolo all'agevolazione, ma richiede un periodo minimo di residenza all'estero di almeno sei anni (invece dei tre ordinari).
- Mancata iscrizione all’AIRE, che non preclude automaticamente l’accesso al regime agevolato. Tuttavia, sarà necessario dimostrare con elementi concreti la residenza fiscale effettiva all’estero nei sei anni precedenti al rientro.
In sintesi, l'Agenzia ha riconosciuto il diritto alla tassazione agevolata al 50% (ridotta al 40% in presenza del figlio minore), purché la contribuente possa dimostrare la sua effettiva residenza fiscale all’estero nel periodo richiesto.
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Rimborsi indennità INAIL: novità 2025
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale INAIL comunica di aver aggiornato alcuni applicativi a seguito di modifiche sulle modalità di rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, se anticipate dai datori di lavoro. Ecco i dettagli .
Rimborsi indennità INAIL solo con codice IBAN
A decorrere dal 6 febbraio 2025 il rimborso dell’indennità per inabilità temporanea assoluta anticipata dal datore di lavoro con le modalità previste dall’articolo 70 d.P.R. 1124/1965 può essere effettuato esclusivamente con accredito su:
- conto corrente bancario o postale o
- altro strumento elettronico di pagamento dotato di codice Iban.
Sono, quindi, stati aggiornati gli applicativi delle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi e dei servizi dispositivi “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale)” e “Dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno)”.
I manuali utente e la documentazione tecnica aggiornata degli applicativi sopracitati sono disponibili nella sezione "Prestazioni", raggiungibile dal seguente percorso Home > Atti e documenti > Assicurazione.
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INAIL: nuove regole per le Cooperative Portuali
Nella Circolare INAIL n. 13 del 5 febbraio 2025 viene chiarita l' applicazione della retribuzione convenzionale giornaliera per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali (Legge 28 gennaio 1994, n. 84) nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ecco le principali indicazioni.
Regime assicurativo applicabile
Dal 1° gennaio 2023, il facchinaggio nelle aree portuali svolto da cooperative è passato dal premio speciale unitario (art. 42 DPR 1124/1965) al premio assicurativo ordinario (art. 41 DPR 1124/1965).
Questo cambiamento è stato introdotto con il decreto interministeriale del 6 settembre 2022, che ha abolito il premio speciale per le cooperative di facchinaggio.
Determinazione della retribuzione imponibile
Per i lavoratori delle società cooperative derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali, il premio assicurativo va calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera, che come noto , dopo essere stato stabilito dal decreto ministeriale del 12 gennaio 1996, è aggiornato annualmente.
Per il 2024, la retribuzione convenzionale giornaliera è stata fissata a 119,42 euro.
Prima della riforma del 2023, solo le cooperative portuali erano soggette al premio speciale unitario, mentre altre società nate dalla trasformazione usufruivano del premio ordinario.
Con l’abolizione del premio speciale, è stata richiesta uniformità di trattamento tra tutte le società derivate dalla trasformazione.
Pertanto, anche le cooperative devono ora applicare la retribuzione convenzionale giornaliera per il calcolo del premio assicurativo, come già previsto per le altre società.
La retribuzione convenzionale giornaliera di 119,42 euro deve essere usata anche per:
- Indennità per inabilità temporanea
- Calcolo della rendita per inabilità permanente.
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Restituzione parziale di Naspi anticipata: le istruzioni INPS
Pubblicata ieri dall'INPS la circolare 36 2025 con cui si recepisce l'indicazione dell sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024 con la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. La norm riguarda l'obbligo di restituzione dell'importo complessivo di NASPI erogato in forma anticipata quando il lavoratore si occupa con lavoro subordinato entro il periodo di spettanza dell'indennità.
Secondo i giudici delle leggi è da correggere la parte che non considera il caso in cui i lavoratori siano costretti a occuparsi nuovamente come dipendenti per cause di forza maggiore che rendono l'attività di impresa non remunerativa
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Istituto oltre che il caso oggetto di analisi da parte della Consulta.
La sentenza della Consulta su Naspi anticipata e chiusura per forza maggiore
Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ( riguardante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"), nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.
Il caso riguardava un lavoratore che a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, aveva domandato la liquidazione anticipata dell’indennità NA-SpI, a lui spettante fino al 28 maggio 2021, al fine di intraprendere l’attività imprenditoriale di esercizio commerciale (un bar). La domanda veniva accolta, in data 23 settembre 2019, e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli venivano versati in una unica soluzione.
Il giudice del lavoro chiariva che dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e per l’anno 2020 del lavoratore era risultata la mancanza di redditi conseguente alla chiusura del bar stabilita dalla decretazione d’urgenza a causa della pandemia da COVID-19 esplosa nell’anno 2020.
Per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l’attività di impresa e iniziato, in data 15 febbraio 2021, un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’azienda era stata ceduta in data 30 aprile 2021, per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla (quasi un decimo del prezzo di acquisto).
Avendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (il 15 febbraio 2021) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (28 maggio 2021), l’INPS gli chiedeva la restituzione dell’intero importo erogato a titolo di NASPI anticipata, pari a 19.796,90 euro.
Il lavoratore, pertanto, proponeva opposizione e l'Inps si costituiva affermando che la propria pretesa era fondata sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.
L'Avvocatura dello stato sottolineava che l'istituto non ha modo di valutare effettivamente le motivazioni della mancata prosecuzione dell'attività e di escludere eventuali casi di elusione
Nella motivazione della richiesta di pronuncia il giudice rimettente precisa che effettivamente la norma prevede che la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato durante il periodo al quale si riferisce la NASpI, percepita in forma anticipata comporta l’obbligo restitutorio dell’intera somma
Infatti, nel caso di specie l’inizio del rapporto di lavoro si colloca al 15 febbraio 2021, ovvero nel periodo coperto dall’indennità di disoccupazione, la cui spettanza si sarebbe protratta fino al 28 maggio 2021.
Viene anche ricordato che con la sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, la Consulta si era già espressa sulla non rilevanza della questione costituzionale in un caso in cui un lavoratore aveva ripreso un lavoro subordinato a causa dei risultati negativi dell'attività intrapresa
Si riconosce infatti che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell’indennità della NASpI, in un’unica soluzione e nell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell’erogazione periodica.
Obbligo di restituzione parziale della Naspi in caso di ripresa del lavoro subordinato
Nella considerazioni la consulta concorda con quanto illustrato dal giudice di Torino rispetto alla ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione dell’indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI.
Si evidenzia infatti che per un verso , qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si tratta di una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa» (come indicato nella sentenza n. 194 del 2021).
Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per una causa di forza maggiore , come nel caso delle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubbli-ci, solo alleviate da sostegni e provvidenze, . Ugualmente vengono citati anche eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell’uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell’incentivo.
In definitiva, afferma la Corte "senza la necessaria parametrazione dell’obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 Cost."
Non solo : la questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla violazione dell’art. 4, primo comma, Cost. che riguarda il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere – senza lavorare, appunto – la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
La consulta conclude dunque dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Suggerisce inoltre che il rimedio appropriato a tale violazione consiste nel prevedere, da parte del legislatore, dei criteri di flessibilità che permettano di adeguare la restituzione della somma al caso concreto.
Le istruzioni INPS: cause di forza maggiore ammesse ed escluse
Nella circolare 36 sottolinea che la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell’attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell’imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un’attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d’impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Su questa base precisa che sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.
La circolare elenca , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore:
- – terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- – guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- – incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- – provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.
Come anticipato l’INPS si adegua alle raccomandazioni della Corte costituzione e prevede che in caso di ripresa del lavoro dipendente invierà una comunicazione preventiva al lavoratore in cui chiedera di indicare entro 30 giorni gli eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova allegando eventuali documenti utili
In caso di valida dimostrazione dell’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
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Medici e docenti riammessi in servizio dopo la pensione: istruzioni INPS
La circolare INPS n. 30 del 30 gennaio 2025 illustra gli effetti contributivi e della sospensione delle pensioni per i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i dirigenti sanitari del Ministero della Salute e i docenti universitari di medicina e chirurgia, riammessi in servizio dopo il pensionamento per vecchiaia (non prima del 1° settembre 2023) fino al compimento del 72° anno di età.
Le novità derivano dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che ha modificato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 consentendo la riammissione in servizio dei professionisti sanitari già pensionati, su richiesta, fino al 72° anno di età, entro il 31 dicembre 2025.
Coloro che scelgono di riprendere servizio devono optare tra mantenere il trattamento pensionistico o ricevere lo stipendio per il nuovo incarico.
In caso di scelta dello stipendio, la pensione viene sospesa fino alla fine dell’incarico.
Vediamo le principali indicazioni in sintesi.
Medici e docenti riammessi in servizio : iscrizione e Contribuzione
I riammessi in servizio devono iscriversi alla Cassa che eroga la loro pensione (CPS o CTPS) e versare i contributi secondo le aliquote ordinarie:
- CPS: 32,65% (23,80% a carico del datore, 8,85% a carico del lavoratore).
- CTPS: 33,00% (24,20% a carico del datore, 8,80% a carico del lavoratore).
Gli obblighi contributivi per trattamento di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) variano a seconda del tipo di contratto.
Permanenza dell’iscrizione al Fondo Credito e obblighi per la NASpI: dopo il servizio, è possibile richiedere una quota aggiuntiva di pensione o un’indennità una tantum.
Medici e docenti riammessi in servizio : indicazioni per i Flussi Contributivi
I datori di lavoro devono trasmettere mensilmente i dati tramite il flusso Uniemens/ListaPosPA con specifici codici (vedi tabella).
Resta fermo l'obbligo di correzione delle denunce non conformi indicando l’elemento V1, Causale 5 per correggere i dati comunicati in modo errato.
Tabella Uniemens:Categoria di Lavoratori Codice <Tipo Impiego> Codice <Tipo Servizio> Note Dirigenti medici e sanitari del SSN, Dirigenti sanitari del Ministero della Salute 50 4 – Servizio Ordinario Riammissione ai sensi dell’Art. 4, comma 6-bis, D.L. 215/2023 (Legge 18/2024) Docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia 51 4 – Servizio Ordinario Stesse condizioni dei dirigenti medici -
Decreto Flussi 2025: regole e scadenze
E' stata pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, con Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni e i modelli di domanda per i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il 2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024.
Tra le principali novità :
- 10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani
- i datori di lavoro privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE sul Portale ALI del Ministero degli Interni e presentare fino 3 richieste di nulla osta
Si ricorda che le date dei click day sono le seguenti :
- 5, 7 e 12 febbraio 2025 con precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024
- 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.
Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Decreto flussi 2024: click day e settori coinvolti
La circolare stabiliva le precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.
Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.
Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o INAD (per persone fisiche).
Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia stagionale che non stagionale nei seguenti periodi:
- Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5,7,12 febbraio 2025.
- Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1 ottobre 2025.
I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:
Lavoro subordinato non stagionale (5 febbraio 2025):
- Autotrasporto merci per conto terzi
- Edilizia
- Settore turistico-alberghiero
- Meccanica
- Telecomunicazioni
- Alimentare
- Cantieristica navale
- Trasporto passeggeri con autobus
- Pesca
- Acconciatori
- Elettricisti
- Idraulici
Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):
Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):
- Lavoro stagionale per il settore agricolo.
- Lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero (70% delle quote complessive).
Decreto flussi: tabella click day 2025 e note 13 e 20 gennaio 2025
Settore Data Descrizione Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) 5 febbraio 2025 Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori. Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) 7 febbraio 2025 Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza. Settore agricolo e turistico-alberghiero 12 febbraio 2025 Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico. Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) 1 ottobre 2025 per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico. Il ministero dell'interno ha comunicato sul portale Servizi dello Sportello Immigrazione che:
"Dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025” sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto “Salva”) le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato “da completare”.
ATTENZIONE Non sarà possibile compilare nuove domande.
La nota ricorda che è fondamentale effettuare l’operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante il giorno di click day.
Solo le domande precompilate che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:
– 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);
– 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);
– 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).
Si rinvia alle ulteriori informazioni presenti nelle Linee Guida Tecniche in questo MANUALE
Per l’assistenza tecnica è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk, utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile in questa home page, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina. "
AVVISO A0 GENNAIO 2025
Il servizio immigrazione comunica che
"Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”.
Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata."
Flussi 2025 : le procedure di verifica dei CPI
Per la richiesta del nulla osta è obbligatoria per i datori di lavoro la preventiva verifica presso i CPI di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:
- Richiesta del Datore di Lavoro:
Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tempistica della Verifica:
Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.
- Esito della Verifica:
Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.
Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.
Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).
- Autocertificazione:
Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).
- Esenzioni dalla Verifica
Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.
- Conclusione della Verifica
Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.
Le novità del decreto 145 2024
La circolare ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, In particolare è prevista:
- – l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, dicui al d.lgs. n. 82/2005;
- – la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale,
- – irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. Uguamente per la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
- – obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti inoltrata alla pec del datore e visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
- Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
- – sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datoredi lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- – comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- – ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, il decreto legge n.145/2024 dispone che fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente