• Stranieri in Italia

    Permesso unico di soggiorno e lavoro in UE: tutte le novità

    Con Comunicato stampa n. 156 del 20 gennaio 2026, il Consiglio dei Ministri (CdM) ha annunciato di aver  approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.

    La bozza è stata approvata definitivamente il 9 aprile scorso. Vedi sotto il testo  integrale 

    In particolare, il decreto semplifica radicalmente l’iter amministrativo per la richiesta del permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali. 

    Tra le principali novità, viene introdotto un obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta. 

    Inoltre, il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti.

    L'obiettivo è rafforzare le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorire l'integrazione regolare.

    Permesso unico più semplice e in tempi certi per il rilascio

    Uno degli obiettivi principali della riforma è la riduzione della complessità burocratica che oggi caratterizza la domanda di permesso unico.

     Il decreto rafforza innanzitutto l’obbligo di informazione nei confronti del lavoratore straniero, prevedendo che vengano fornite indicazioni complete sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro, 

    • sui documenti necessari e 
    • sulle garanzie procedurali previste, anche per i familiari.

    Anche sul fronte delle tempistiche, le novità sono  rilevanti.  Si prevede che :

    1.  da un lato i termini ordinari per il rinnovo del permesso di soggiorno vengono estesi da 60 a 90 giorni,
    2. dall’altro viene introdotta una disciplina speciale per il permesso unico di lavoro: una volta completata la domanda, il questore dovrà rilasciare il titolo entro 30 giorni.

    Si tratta di una deroga significativa rispetto ai tempi previsti per altri titoli di soggiorno, pensata per garantire maggiore certezza giuridica e operativa sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.

    Flessibilita e mobilità nel mercato del lavoro

    In un’ottica di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, viene riconosciuta la possibilità, per il titolare di permesso unico, di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa comunicazione alle autorità competenti.

    In caso di disoccupazione, poi, il permesso non sarà revocato automaticamente: il lavoratore potrà rimanere in Italia per almeno tre mesi per cercare una nuova occupazione. Questa misura mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo e a favorire percorsi di integrazione regolare.

    Infine, il decreto chiarisce che la gestione delle domande resta in capo al ministero dell’Interno e che l’attuazione delle nuove norme non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo prevista l’utilizzazione delle risorse già disponibili.

    Le novità del testo definitivo

    Rispetto alle prime ricostruzioni giornalistiche, il testo della bozza di decreto presenta alcuni elementi di maggiore dettaglio operativo rilevanti per datori di lavoro e consulenti. In particolare oltre al  termine complessivo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, viene chiarita

    • la scansione interna delle fasi (60 giorni per il rilascio del nulla osta e 30 giorni per il permesso di soggiorno), nonché
    •  l’estensione a 90 giorni anche del termine per il rinnovo dei permessi.

    Il provvedimento introduce inoltre specifici obblighi informativi, prevedendo che nel permesso unico siano riportate informazioni su condizioni di lavoro, diritti e garanzie procedurali, e rafforza il ruolo del datore di lavoro, tenuto a comunicare tempestivamente al lavoratore gli esiti dell’iter amministrativo. 

    Risulta poi più articolata la disciplina delle esclusioni, che individua puntualmente le  categorie non rientranti nel nuovo regime (tra cui lavoratori autonomi, studenti, distaccati e titolari di protezione).

    Infine, la bozza chiarisce l’applicazione anche ai lavoratori del settore domestico e assistenziale e individua nel Ministero dell’Interno l’autorità competente, confermando l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 22 maggio 2026.

    Allegati:
  • Stranieri in Italia

    Flussi 2026: click day per colf e badanti il 18 febbraio

    Si avvicinano i termini dei prossimi click day per l'invio delle domande sulle di ingresso  quote 2026-2028 . Le prossime scadenze  specifiche per ogni categoria  sono le seguenti 

    9 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato stagionale (turistico).

    – 16 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).

    – 18 Febbraio 2026 (ore 9:00): Assistenza familiare (modello A-bis).

    Il Ministero spiega  in una nota che sarà data priorità all’istruttoria delle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle  domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali. 

    Ricorda inoltre che i tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di 

    1. 20 giorni per i lavoratori stagionali e di 
    2. 60 giorni per i lavoratori subornanti non stagionali

    Le quote d’ingresso 2026-2028

    ll D.P.C.M. 2 ottobre 2025 ha  disciplinato gli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, fissando le quote annuali per ciascun anno del triennio. 

    Questo il quadro generale delle quote

    Anno Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoro stagionale Totale
    2026 76.200 650 88.000 164.850
    2027 76.200 650 89.000 165.850
    2028 76.200 650 90.000 166.850

    Le quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 D.P.C.M.) comprendono 25.000 posti riservati ai cittadini di 35 Paesi con accordi di cooperazione migratoria (tra cui Albania, Marocco, India, Filippine, Tunisia, Ucraina), oltre a 13.600 posti nel 2026 per l’assistenza familiare.

     Sono inoltre previste 18.000 quote aggiuntive nel 2026 per Paesi con nuovi accordi, che saliranno a 34.000 nel 2028. 

    Per il lavoro autonomo le quote annuali sono 650, destinate a: imprenditori con investimenti minimi di 500.000 euro e almeno 3 posti di lavoro creati, professionisti e titolari di cariche societarie, cittadini italiani all’estero e rifugiati riconosciuti. 

    Per il lavoro stagionale, le quote raggiungono 90.000 nel 2028, con priorità come sempre ai settori agricolo e turistico e riserve specifiche per i lavoratori già impiegati in Italia nei cinque anni precedenti.

    Si segnala che i modelli per le richieste di verifica e dichiarazione sostitutiva sono quelli allegati alla circolare 2025. 

    Istruzioni operative per i datori di lavoro

    Per le assunzioni non stagionali, i datori di lavoro devono richiedere preventivamente al Centro per l’Impiego la verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. In assenza di riscontro entro otto giorni, la verifica si considera negativa e l’impresa può procedere con la richiesta di nulla osta.

    È inoltre obbligatoria l’asseverazione da parte di un consulente del lavoro o di un’associazione datoriale, che certifichi la regolarità del rapporto e il rispetto dei contratti collettivi.

    Il reddito minimo annuo richiesto è:

    • 30.000 euro per imprese e lavoratori autonomi,
    • 20.000 euro per datori di lavoro singoli e 27.000 euro per nuclei familiari con più componenti, nel settore domestico,

    Sono previste esenzioni per i datori non autosufficienti, documentate da certificazione medica.

    Presentazione delle domande: tabella scadenze

    Le istanze vanno inoltrate tramite il Portale ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it), con autenticazione SPID o CIE.

    Il calendario operativo dei click day  è il seguente:

    Data Procedura Modello
    23 ottobre – 7 dicembre 2025 Precompilazione delle domande Tutti i modelli
    12 gennaio 2026 Click day settore agricolo C-Stag agricolo
    9 febbraio 2026 Click day settore turistico C-Stag turistico
    16 febbraio 2026 Click day lavoro subordinato B2020
    18 febbraio 2026 Click day assistenza familiare A-bis

    Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, nel limite delle quote disponibili. 

    È richiesto un indirizzo PEC registrato su INI-PEC o INAD, che costituirà il domicilio digitale per le comunicazioni.

    Nella circolare del 30 ottobre 2025 viene precisato che nella lista delle associazioni autorizzate all'inoltre delle domande va considerata Confartigianato imprese.

    Istruttoria, rilascio del nulla osta e contratto

    Le quote vengono ripartite dal Ministero del Lavoro entro 10 giorni dai click day, sulla base delle domande ricevute.

    Il nulla osta viene rilasciato:

    • entro 20 giorni per il lavoro stagionale,
    • entro 60 giorni per il lavoro non stagionale.

    In assenza di pareri contrari entro i termini, il nulla osta è rilasciato automaticamente e inviato telematicamente al datore e alle autorità consolari.

    Contratto di soggiorno e assunzione

    Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, il datore e il lavoratore devono firmare digitalmente il contratto di soggiorno tramite il Portale ALI.

    ATTENZIONE Il lavoratore può iniziare a lavorare immediatamente dopo l’ingresso, anche nelle more della firma e della richiesta del permesso di soggiorno.

    Il contratto firmato genera automaticamente la comunicazione obbligatoria ai servizi competenti, salvo i casi in cui l’assunzione avvenga autonomamente nel settore domestico.

    Le note di riparto territoriale: lavoro agricolo, stagionale, non stagionale

    Per l’anno 2026 vengono attribuite 40.075 quote complessive per lavoro stagionale agricolo, così articolate 

    • 4.875 quote riservate a cittadini di Paesi con cui siano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
    • 30.000 quote per domande presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro agricoli, firmatarie di specifici protocolli con il Ministero del Lavoro;
    • 4.700 quote per istanze presentate da datori di lavoro privati;
    • 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.

    Ripartizione territoriale

    • Il decreto è accompagnato da tabelle dettagliate (Allegato 1) che indicano, provincia per provincia, quante quote sono assegnate per ciascuna tipologia. La ripartizione tiene conto:
    • del fabbisogno di manodopera agricola;
    • delle domande effettivamente presentate negli anni precedenti;
    • delle caratteristiche produttive dei territori

    Meccanismo di riallocazione

    E' previsto che, trascorsi 50 giorni, se alcune quote risultano inutilizzate, il Ministero del Lavoro possa procedere a una nuova redistribuzione, senza superare il limite massimo complessivo fissato dal D.P.C.M.

    Con la circolare congiunta del 16 ottobre 2025, i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno fornito le istruzioni applicative sul D.P.C.M. 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028.

    Con una ulteriore circolare il 30 ottobre è stata comunicata una piccola rettifica  in tema di associazioni datoriali autorizzate per il settore turistico stagionale 

    Il decreto flussi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, stabiliva criteri, quote e procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale con una pianificazione triennale unica. 

    Con la nota direttoriale 64 pubblicata il 12 gennaio 2026 ( data di apertura click day per le domande) il Ministero del lavoro ha  definito il numero massimo di lavoratori stranieri non UE che possono entrare in Italia per svolgere lavoro stagionale in agricoltura nel 2026  e fornito il riparto territoriale delle quote assegnate, suddividendole per Regione e Provincia. 

    Il ministero ha fornito con la nota 423 del 9 febbraio 2026 la ripartizione delle quote per il lavoro stagionale nel settore turistico 

    Il ministero ha fornito con la nota 431 del 16 febbraio 2026 la ripartizione delle quote per il lavoro non stagionale a seguito del click day del 16 febbraio

  • Stranieri in Italia

    Decreto immigrazione 2025 convertito in legge: le novità

    E' stata pubblicata il 1 dicembre 2025 la legge di  conversione n. 179 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,(cd. Decreto Immigrazione)  pubblicato il 4 ottobre  scorso.

    Il provvedimento, composto da 12 articoli, intendeva intervenire in modo urgente  sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento all nuovo DPCM flussi di ingresso relativo al 2026 2028.  Riguarda in particolare  le procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi e si concentra su tre macro-aree:

    • semplificazione dei nulla osta al lavoro;
    • rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato;
    • ampliamento delle tutele per soggetti vulnerabili.

    Vedi qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione 

    Durante l’esame alla Camera sono stati presentati 127 emendamenti al testo iniziale , sempre con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre le criticità e rafforzare  il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, soprattutto nei settori agricolo, turistico e dell’assistenza familiare.

    Vediamo un riepilogo delle norme in vigore e delle novità.

    Quadro normativo: cosa prevede il decreto-legge già in vigore

     Nulla osta al lavoro e decorrenza dei termini

    Il decreto interviene sugli articoli 22 e 24 del T.U. immigrazione, stabilendo che:

    • il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non dalla data della domanda, ma dal momento in cui la richiesta rientra effettivamente nelle quote della programmazione dei flussi;
    • il nulla osta deve essere rilasciato anche in mancanza di risposte ostative della Questura entro i termini, che restano:
      • 60 giorni per lavoro subordinato;
      • 20 giorni per lavoro stagionale.

     Requisiti preliminari e procedura

    Il decreto conferma:

    • l’obbligo per il datore di lavoro di verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori in Italia (silenzio dopo 8 giorni = esito negativo);
    • la necessità, dopo il nulla osta, di confermare la richiesta per ottenere il visto, con termine passato da 7 a 15 giorni;
    • la stipula del contratto di soggiorno come condizione per il rilascio del permesso.

     Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

    Gli articoli da 1 a 2 prevedono che le amministrazioni effettuino controlli secondo l’art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione, su:

    • datori di lavoro;
    • enti promotori di volontariato;
    • istituti di ricerca;
    • soggetti ospitanti nell’ambito del lavoro altamente qualificato;
    • trasferimenti intra-societari.

    Precompilazione e limiti numerici alle richieste

    Il decreto inserisce in via stabile la precompilazione telematica delle domande sul portale del Ministero dell’interno, nonché il limite di tre richieste di nulla osta per datore per ciascun decreto flussi annuale.

    Il DL Immigrazione  include anche:

    • disciplina generale dei permessi per attesa di rinnovo o conversione;
    • incremento a 1 anno dei permessi per protezione sociale e vittime di caporalato;
    • proroga fino al 2028 degli ingressi extra-quote per 10.000 lavoratori nel settore dell’assistenza familiare;
    • introduzione della programmazione triennale del contingente per il volontariato internazionale;
    • estensione a 150 giorni del termine per il ricongiungimento familiare;
    • ampliamento dei soggetti ammessi al Fondo contro il reclutamento illegale;
    • possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di Lampedusa fino al 2027.

    Le modifiche legge 179 2025 al decreto Immigrazione n146 2025

    Articolo (L. 179/2025 – conv. D.L. 146/2025) Che cosa cambia (rispetto al decreto originario) Riferimenti normativi toccati Impatto operativo / note
    Art. 1 – Nulla osta al lavoro subordinato + controlli dichiarazioni
    • Decorrenza dei termini spostata alla data di imputazione alle quote d’ingresso (non più alla presentazione/ricezione), in più punti.
    • Allungati alcuni termini procedurali: 7→15, 8→15 giorni; e 90→150 giorni sul ricongiungimento (v. art. 7).
    • Nuove modalità di gestione documentale: conferma nulla osta/trasmissione documenti anche tramite soggetti abilitati L. 12/1979 e/o organizzazioni datoriali.
    • Introduzione/rafforzamento dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000 (più articoli).
    D.Lgs. 286/1998: art. 22 (cc. 5, 5-quinquies, 6), art. 24 (c. 2 e c. 11), art. 24-bis (c. 2-bis), art. 27 (c. 1.1), art. 27-bis/ter/quater, art. 27-quinquies (c. 7-bis), art. 27-sexies (c. 4-bis). Tempistiche e decorrenze legate alle quote; più canali “assistiti” (consulenti/associazioni); controlli formali più strutturati sulle autodichiarazioni.
    Art. 2 – Semplificazione/accelerazione procedure (lavoro subordinato)
    • Inseriti nuovi commi su precompilazione domande nei giorni del click day + controlli contestuali.
    • Possibilità per INL di verifiche anche anticipate con eventuale esclusione dalla procedura informatica.
    • Limite per utenti privati: max 3 richieste/anno (con deroghe in caso di invio tramite soggetti/strutture qualificate).
    • Ritocchi su domanda/formazione (art. 23) e richiamo applicativo anche al lavoro stagionale.
    • Inserita disciplina sperimentale fino al 31/12/2027 (estensione a 12 mesi di un termine specifico).
    D.Lgs. 286/1998: art. 22 (nuovi cc. 2-bis.1 e 2-bis.2), art. 23 (c. 2-bis), art. 24 (c. 1 + nuovo c. 1-bis). Gestione “a monte” delle richieste (precompilazione); più controlli INL; limite quantitativo per privati; finestra sperimentale fino al 2027.
    Art. 3 – Lavoro in attesa di rilascio/rinnovo/conversione
    • Riscritto il meccanismo: lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa dell’esito (anche oltre 60 giorni), fino a eventuale comunicazione di motivi ostativi.
    • Condizione: ricevuta della domanda e rispetto degli adempimenti previsti.
    D.Lgs. 286/1998: art. 5, c. 9-bis (sostituito). Maggiore continuità lavorativa e riduzione “buchi” amministrativi; attenzione alle comunicazioni di PS (anche al datore).
    Art. 4 – Permessi “casi speciali”: durata/termini + Assegno di inclusione
    • Durata permessi da 6 mesi → 1 anno per alcuni istituti; maggior raccordo con percorsi di inserimento socio-lavorativo.
    • Previsione espressa di accesso all’Assegno di inclusione in specifiche fattispecie.
    • Integrazioni su pareri/istruttoria (“trasmettendo ogni elemento ritenuto utile”).
    D.Lgs. 286/1998: art. 18 (c. 4 + nuovo c. 4-bis), art. 18-bis (c. 1-bis), art. 18-ter (cc. 2 e 3). Inoltre: D.L. 145/2024, art. 6, c. 5 (integrazione). Più durata e tutele; necessario coordinamento con misure sociali e con i percorsi di inclusione.
    Art. 5 – Ingressi fuori quota: lavoro domestico (grandi anziani/disabilità + 0-6 anni)
    • Esteso l’orizzonte temporale: non solo 2025, ma anche 2026–2028.
    • Chiarito che il numero massimo è annuo.
    • Ampliamento platea: inclusa assistenza anche per bambini 0–6 anni.
    D.L. 145/2024: art. 2, c. 2 (modificato). Possibilità di programmazione pluriennale e ampliamento casi; attenzione ai requisiti specifici dell’assistenza.
    Art. 6 – Volontariato: contingente e governance
    • Ridefinito l’ingresso per volontariato con contingente triennale definito da Decreto MLPS di concerto con Interno/Esteri, sentito il CNTS.
    D.Lgs. 286/1998: art. 27-bis, c. 1 (sostituito). Maggiore programmazione e coinvolgimento Terzo settore; potenziali effetti su quote/tempi di istruttoria.
    Art. 7 – Ricongiungimento familiare
    • Allungato il termine procedurale: 90 → 150 giorni.
    D.Lgs. 286/1998: art. 29, c. 8 (modificato). Tempistiche più ampie per definizione delle pratiche; impatto su pianificazione familiare e adempimenti collegati.
    Art. 8 – Tavolo contro caporalato/sfruttamento agricolo
    • Inclusi tra i partecipanti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
    • Abrogato un comma (c. 3) della disciplina previgente sul Tavolo.
    D.L. 119/2018: art. 25-quater (modifiche, abrogazione c. 3). Allargamento governance/partecipazione; verificare conseguenze operative dell’abrogazione sul funzionamento.
    Art. 9 – Fondo contro reclutamento illegale di manodopera straniera
    • Riscritti i soggetti destinatari/coinvolti: agenzie autorizzate (D.Lgs. 276/2003) e soggetti accreditati dalle Regioni ai servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015).
    L. 207/2024: art. 1, c. 889 (modificato). Focalizzazione su operatori “istituzionali”/accreditati; può cambiare la platea degli attuatori beneficiari.
    Art. 10 – Punto di crisi di Lampedusa
    • Proroga del termine finale: 31/12/2025 → 31/12/2027.
    D.L. 20/2023: art. 5-bis, c. 2 (modificato). Estensione temporale del presidio/assetto; impatto organizzativo e di copertura fino al 2027.

  • Stranieri in Italia

    Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge

    Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:

    • ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
      il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno;
    • tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
      viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo;
    • gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
      vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio;
    • nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.

    Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.

    Decreto Flussi 2025: novità di rilievo

    Le novità di rilievo sono:

    • Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
    • Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
    • Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite: 
      • 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
      • 47.000 per il lavoro stagionale 
      • e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
        Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria 

    Allegati:
  • Stranieri in Italia

    Permessi di soggiorno ai minori: competenza ai consulenti del lavoro

    Il decreto legge Immigrazione e sicurezza  DL133 2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno" pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha previsto   una importante novità per i consulenti del lavoro.

    L'articolo 6 infatti  modifica  l'articolo 32 del D.Lgs n. 286/1998, in tema di conversione dei permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per motivi di lavoro  per i minori stranieri dopo il periodo di affido, al compimento della maggiore età.

     Nello specifico la verifica dei requisiti  per la  conversione di tali permessi  viene affidata ai consulenti del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

    Nel caso di sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti richiesti il permesso di soggiorno  viene  revocato e ne va  data notizia al pubblico ministero competente.

    Il decreto -legge è stato convertito in legge 176 2023 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 dicembre 2023.

    Giova  forse  ricordare che il  permesso di soggiorno   puo'  essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di  studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o  autonomo  previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti  e  requisiti  previsti dalla normativa vigente, oltre che ai minori che raggiungono la maggiore età

    • a quelli  sottoposti  a  tutela,  previo parere positivo del Comitato per i  minori  stranieri  
    • ovvero ai minori  stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da  un ente pubblico o privato  iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del  Consiglio dei ministri

    al comma 1bis la norma la norma non prevede il possesso di requisiti specifici di formazione   di  cui  all'articolo 23 dello stesso decreto 286 1996.

    Già  dal 2022 con l'entrata in vigore del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali)  in tema di ingresso in Italia  di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro, era stato previsto  il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative,   riguardo ai  presupposti richiesti 

    •  sia dal D.Lgs. n. 286/1998 che  
    • dal D.P.R. n. 394/1999. 

    In merito l’Ispettorato del lavoro  ha emanato la nota n. 3820/2022 con i primi chiarimenti  sulle verifiche  a carico dei professionisti in tema di di congruità – capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa che appunto non spettano piu all'INL. 

  • Stranieri in Italia

    Stranieri: codice fiscale provvisorio on line

    Con una circolare del Ministero dell'interno diffusa dal Ministero del lavoro , n. 5467 del 9 ottobre 2023,   è stato comunicato che è stata implementata  in collaborazione con l'agenzia delle entrate la procedura per il  rilascio in via telematica del codice fiscale provvisorio al lavoratore extracomunitario   che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa anche prima della firma del contratto di soggiorno. Non è più necessario quindi per i lavoratori  e i datori di lavoro recarsi di persona presso gli uffici dell'Agenzia. 

    La generazione automatica  del codice  fiscale avviene tramite il sistema SPI 2.0  in relazione alle domande per le quali sia già stato emesso il visto di ingresso.

    Codice fiscale provvisorio stranieri: come fare

    Il ministero  precisa che la funzionalità di rilascio del codice fiscale provvisorio sarà online sul Portale ALI – Portale Servizi – Ali Sportello Unico (interno.it) e sarà visualizzabile dal datore di lavoro, che avrà cura di informare il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio e degli estremi del codice fiscale provvisorio".

    La circolare precisa che resta necessario per il datore di lavoro provvedere alla comunicazione obbligatoria all'INPS, con il codice fiscale ottenuto

    Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'immigrazione  per la registrazione dell'ingresso e la firma del contratto  il codice fiscale diventa definitivo.

    Il ministero comunica che per la richiesta di ulteriori informazioni sulla scheda tecnica della procedura è disponibile l'indirizzo mail [email protected]