-
Flussi 2026: click day per colf e badanti il 18 febbraio
Si avvicinano i termini dei prossimi click day per l'invio delle domande sulle di ingresso quote 2026-2028 . Le prossime scadenze specifiche per ogni categoria sono le seguenti
– 9 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato stagionale (turistico).
– 16 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).
– 18 Febbraio 2026 (ore 9:00): Assistenza familiare (modello A-bis).
Il Ministero spiega in una nota che sarà data priorità all’istruttoria delle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali.
Ricorda inoltre che i tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di
- 20 giorni per i lavoratori stagionali e di
- 60 giorni per i lavoratori subornanti non stagionali
Le quote d’ingresso 2026-2028
ll D.P.C.M. 2 ottobre 2025 ha disciplinato gli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, fissando le quote annuali per ciascun anno del triennio.
Questo il quadro generale delle quote
Anno Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoro stagionale Totale 2026 76.200 650 88.000 164.850 2027 76.200 650 89.000 165.850 2028 76.200 650 90.000 166.850 Le quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 D.P.C.M.) comprendono 25.000 posti riservati ai cittadini di 35 Paesi con accordi di cooperazione migratoria (tra cui Albania, Marocco, India, Filippine, Tunisia, Ucraina), oltre a 13.600 posti nel 2026 per l’assistenza familiare.
Sono inoltre previste 18.000 quote aggiuntive nel 2026 per Paesi con nuovi accordi, che saliranno a 34.000 nel 2028.
Per il lavoro autonomo le quote annuali sono 650, destinate a: imprenditori con investimenti minimi di 500.000 euro e almeno 3 posti di lavoro creati, professionisti e titolari di cariche societarie, cittadini italiani all’estero e rifugiati riconosciuti.
Per il lavoro stagionale, le quote raggiungono 90.000 nel 2028, con priorità come sempre ai settori agricolo e turistico e riserve specifiche per i lavoratori già impiegati in Italia nei cinque anni precedenti.
Si segnala che i modelli per le richieste di verifica e dichiarazione sostitutiva sono quelli allegati alla circolare 2025.
Istruzioni operative per i datori di lavoro
Per le assunzioni non stagionali, i datori di lavoro devono richiedere preventivamente al Centro per l’Impiego la verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. In assenza di riscontro entro otto giorni, la verifica si considera negativa e l’impresa può procedere con la richiesta di nulla osta.
È inoltre obbligatoria l’asseverazione da parte di un consulente del lavoro o di un’associazione datoriale, che certifichi la regolarità del rapporto e il rispetto dei contratti collettivi.
Il reddito minimo annuo richiesto è:
- 30.000 euro per imprese e lavoratori autonomi,
- 20.000 euro per datori di lavoro singoli e 27.000 euro per nuclei familiari con più componenti, nel settore domestico,
Sono previste esenzioni per i datori non autosufficienti, documentate da certificazione medica.
Presentazione delle domande: tabella scadenze
Le istanze vanno inoltrate tramite il Portale ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it), con autenticazione SPID o CIE.
Il calendario operativo dei click day è il seguente:
Data Procedura Modello 23 ottobre – 7 dicembre 2025 Precompilazione delle domande Tutti i modelli 12 gennaio 2026 Click day settore agricolo C-Stag agricolo 9 febbraio 2026 Click day settore turistico C-Stag turistico 16 febbraio 2026 Click day lavoro subordinato B2020 18 febbraio 2026 Click day assistenza familiare A-bis Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, nel limite delle quote disponibili.
È richiesto un indirizzo PEC registrato su INI-PEC o INAD, che costituirà il domicilio digitale per le comunicazioni.
Nella circolare del 30 ottobre 2025 viene precisato che nella lista delle associazioni autorizzate all'inoltre delle domande va considerata Confartigianato imprese.
Istruttoria, rilascio del nulla osta e contratto
Le quote vengono ripartite dal Ministero del Lavoro entro 10 giorni dai click day, sulla base delle domande ricevute.
Il nulla osta viene rilasciato:
- entro 20 giorni per il lavoro stagionale,
- entro 60 giorni per il lavoro non stagionale.
In assenza di pareri contrari entro i termini, il nulla osta è rilasciato automaticamente e inviato telematicamente al datore e alle autorità consolari.
Contratto di soggiorno e assunzione
Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, il datore e il lavoratore devono firmare digitalmente il contratto di soggiorno tramite il Portale ALI.
ATTENZIONE Il lavoratore può iniziare a lavorare immediatamente dopo l’ingresso, anche nelle more della firma e della richiesta del permesso di soggiorno.
Il contratto firmato genera automaticamente la comunicazione obbligatoria ai servizi competenti, salvo i casi in cui l’assunzione avvenga autonomamente nel settore domestico.
Le note di riparto territoriale: lavoro agricolo, stagionale, non stagionale
Per l’anno 2026 vengono attribuite 40.075 quote complessive per lavoro stagionale agricolo, così articolate
- 4.875 quote riservate a cittadini di Paesi con cui siano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
- 30.000 quote per domande presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro agricoli, firmatarie di specifici protocolli con il Ministero del Lavoro;
- 4.700 quote per istanze presentate da datori di lavoro privati;
- 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
Ripartizione territoriale
- Il decreto è accompagnato da tabelle dettagliate (Allegato 1) che indicano, provincia per provincia, quante quote sono assegnate per ciascuna tipologia. La ripartizione tiene conto:
- del fabbisogno di manodopera agricola;
- delle domande effettivamente presentate negli anni precedenti;
- delle caratteristiche produttive dei territori
Meccanismo di riallocazione
E' previsto che, trascorsi 50 giorni, se alcune quote risultano inutilizzate, il Ministero del Lavoro possa procedere a una nuova redistribuzione, senza superare il limite massimo complessivo fissato dal D.P.C.M.
Con la circolare congiunta del 16 ottobre 2025, i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno fornito le istruzioni applicative sul D.P.C.M. 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028.
Con una ulteriore circolare il 30 ottobre è stata comunicata una piccola rettifica in tema di associazioni datoriali autorizzate per il settore turistico stagionale
Il decreto flussi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, stabiliva criteri, quote e procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale con una pianificazione triennale unica.
Con la nota direttoriale 64 pubblicata il 12 gennaio 2026 ( data di apertura click day per le domande) il Ministero del lavoro ha definito il numero massimo di lavoratori stranieri non UE che possono entrare in Italia per svolgere lavoro stagionale in agricoltura nel 2026 e fornito il riparto territoriale delle quote assegnate, suddividendole per Regione e Provincia.
Il ministero ha fornito con la nota 423 del 9 febbraio 2026 la ripartizione delle quote per il lavoro stagionale nel settore turistico
Il ministero ha fornito con la nota 431 del 16 febbraio 2026 la ripartizione delle quote per il lavoro non stagionale a seguito del click day del 16 febbraio
-
Emersione lavoro irregolare: illegittimo il no automatico per segnalazione SIS
Con la sentenza n. 6 del 2026, depositata il 22 gennaio, la Corte costituzionale interviene sulla disciplina delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari introdotte durante l’emergenza pandemica, chiarendo i limiti dell’automatismo ostativo legato alle segnalazioni nel Sistema d’informazione Schengen (SIS).
La pronuncia riguarda l’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui escludeva in modo automatico l’accesso alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Il giudizio prende le mosse da un contenzioso amministrativo relativo al diniego di rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione, diniego fondato esclusivamente sulla presenza di una segnalazione Schengen.
La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità di tale previsione con i principi costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza, nonché con il quadro normativo europeo che disciplina l’uso del SIS.
Il caso all’attenzione della Corte Costituzionale
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un appello proposto contro una sentenza del TAR Campania. Il ricorrente, cittadino di Paese terzo, aveva presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro ai sensi della normativa del 2020, ma la Questura competente aveva respinto la domanda in quanto l’interessato risultava segnalato nel SIS.
La segnalazione, come emerso nel corso del giudizio, era stata inserita da un altro Stato membro per un motivo riconducibile all’ingresso irregolare nel territorio di quello Stato e non per ragioni di pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica. Il giudice amministrativo di primo grado aveva ritenuto vincolante la segnalazione, aderendo a un orientamento giurisprudenziale che attribuiva a tale elemento un effetto automaticamente preclusivo.
Il Consiglio di Stato ha invece sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, evidenziando come l’automatismo ostativo impedisse qualsiasi valutazione in concreto della posizione del lavoratore straniero e producesse un effetto contraddittorio rispetto alla finalità stessa della procedura di emersione, volta a regolarizzare rapporti di lavoro e posizioni di soggiorno irregolari già esistenti. La questione è stata quindi rimessa alla Corte costituzionale per verificare se la disciplina censurata fosse coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento
Accesso alla regolarizzazione anche con segnalazione Schengen
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non consente l’accesso alla regolarizzazione ai cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le regole sull’ingresso e sul soggiorno. Secondo i giudici, la norma introduceva un’irragionevole contraddizione interna: da un lato, la procedura di emersione era finalizzata a sanare situazioni di irregolarità; dall’altro, la stessa irregolarità, se formalizzata in una segnalazione Schengen, diventava un ostacolo insuperabile.
La Corte ha inoltre rilevato una violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina determinava un trattamento differenziato tra lavoratori stranieri in situazioni sostanzialmente analoghe. In particolare, risultavano penalizzati coloro che erano entrati in Italia transitando da un altro Paese dell’area Schengen rispetto a chi era entrato direttamente sul territorio nazionale, pur in assenza di profili di pericolosità.
Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato anche l’evoluzione del diritto europeo in materia di SIS, sottolineando che la segnalazione non ha natura automaticamente vincolante per lo Stato chiamato a decidere sul rilascio di un titolo di soggiorno. Il sistema europeo impone una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero, basata sull’effettiva sussistenza di una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La pronuncia elimina quindi dall’ordinamento una preclusione generalizzata, riaffermando la necessità di un esame sostanziale delle singole posizioni nell’ambito delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro. In questo modo, la Corte ricompone il rapporto tra disciplina nazionale e finalità della regolarizzazione, nel rispetto dei principi costituzionali e del quadro normativo europeo di riferimento.
-
Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge
Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno; - tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo; - gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio; - nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.
Decreto Flussi 2025: novità di rilievo
Le novità di rilievo sono:
- Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
- Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
- Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite:
- 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
- 47.000 per il lavoro stagionale
- e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
-
Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il decreto annunciato già molte settimane fa , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 ovvero
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari
- assegnazione di quote di lavoratori agricoli , con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
- incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori che abbiano completato tali attivita';
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
All'articolo 5 il DPCM prevede che gli ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di
- lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
- lavoro autonomo sono:
a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
c) 165.000 unita' per l'anno 2025.
Ingressi lavoro subordinato non stagionale
L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi :
per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico
1. Nell'ambito delle quote complessive i sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
Decreto flussi triennale decorrenza e scadenza domande 2023
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l'anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (2 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione (4 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;