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Permesso unico UE per gli stranieri in Gazzetta: cosa cambia
E' stato pubblicato il 20 maggio 2026 in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 83 del 16.4.2026 per l' attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro.
L'obiettivo è rafforzare le tutele contro lo sfruttamento lavorativo e favorire l'integrazione regolare.
La bozza era stata approvata definitivamente il 9 aprile scorso. Vedi sotto il testo integrale
In particolare, il decreto semplifica radicalmente l’iter amministrativo per la richiesta del permesso unico, riducendo a 90 giorni il termine massimo per la conclusione della procedura di rilascio, salvo casi eccezionali.
Viene anche introdotto l'obbligo di trasparenza per il datore di lavoro, che dovrà informare tempestivamente il lavoratore straniero su ogni comunicazione relativa al nulla osta.
Infine il provvedimento garantisce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro: lo straniero titolare di permesso unico potrà cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa notifica alle autorità competenti.
Qui il testo del D. LGS 83 2026.
Vediamo piu in dettaglio i contenuti del decreto.
Permesso unico più semplice e in tempi certi
Uno degli obiettivi principali della riforma è la riduzione della complessità burocratica che oggi caratterizza la domanda di permesso unico.
Il decreto rafforza innanzitutto l’obbligo di informazione nei confronti del lavoratore straniero, prevedendo che vengano fornite indicazioni complete sulle condizioni di ingresso e soggiorno per motivi di lavoro,
- sui documenti necessari e
- sulle garanzie procedurali previste, anche per i familiari.
Anche sul fronte delle tempistiche della procedura , le novità sono rilevanti. Si prevede che :
- da un lato i termini ordinari per il rinnovo del permesso di soggiorno vengono estesi da 60 a 90 giorni,
- dall’altro viene introdotta una disciplina speciale per il permesso unico di lavoro: una volta completata la domanda, il questore dovrà rilasciare il titolo entro 30 giorni.
Si tratta di una deroga significativa rispetto ai tempi previsti per altri titoli di soggiorno, pensata per garantire maggiore certezza giuridica e operativa sia ai lavoratori sia ai datori di lavoro.
Flessibilita e mobilità nel mercato del lavoro
In un’ottica di maggiore flessibilità del mercato del lavoro, viene riconosciuta la possibilità, per il titolare di permesso unico, di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del titolo, previa comunicazione alle autorità competenti.
In caso di disoccupazione, poi, il permesso non sarà revocato automaticamente: il lavoratore potrà rimanere in Italia per almeno tre mesi per cercare una nuova occupazione. Questa misura mira a contrastare lo sfruttamento lavorativo e a favorire percorsi di integrazione regolare.
Infine, il decreto chiarisce che la gestione delle domande resta in capo al ministero dell’Interno e che l’attuazione delle nuove norme non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Le novità del testo definitivo: obblighi di informazione del lavoratore
Rispetto alle prime ricostruzioni giornalistiche, il testo finale del decreto presenta alcuni elementi di maggiore dettaglio operativo rilevanti per datori di lavoro e consulenti.
In particolare oltre al termine complessivo di 90 giorni per la conclusione del procedimento, viene chiarita
- la scansione interna delle fasi (60 giorni per il rilascio del nulla osta e 30 giorni per il permesso di soggiorno), nonché
- l’estensione a 90 giorni anche del termine per il rinnovo dei permessi.
Il provvedimento introduce inoltre specifici obblighi informativi, prevedendo che nel permesso unico siano riportate informazioni su condizioni di lavoro, diritti e garanzie procedurali, e rafforza il ruolo del datore di lavoro, tenuto a comunicare tempestivamente al lavoratore gli esiti dell’iter amministrativo.
Risulta poi più articolata la disciplina delle esclusioni, che individua puntualmente le categorie non rientranti nel nuovo regime (tra cui lavoratori autonomi, studenti, distaccati e titolari di protezione).
Infine, si chiarisce l’applicazione anche ai lavoratori del settore domestico e assistenziale.
Come sarà applicato
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è fissata al 22 maggio 2026. Il testo di legge non prevede l'emanazione di provvedimenti ministeriali attuativi ma sono più che probabili circolari ministeriali e/0 istruzioni tecniche per uniformare le procedure amministrative e digitali delle Questure e dello Sportello Unico perche gli obblighi possano essere effettivamente rispettati .
Allegati: -
Flussi 2026: click day per colf e badanti il 18 febbraio
Si avvicinano i termini dei prossimi click day per l'invio delle domande sulle di ingresso quote 2026-2028 . Le prossime scadenze specifiche per ogni categoria sono le seguenti
– 9 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato stagionale (turistico).
– 16 Febbraio 2026 (ore 9:00): Lavoro subordinato non stagionale (modello B2020).
– 18 Febbraio 2026 (ore 9:00): Assistenza familiare (modello A-bis).
Il Ministero spiega in una nota che sarà data priorità all’istruttoria delle domande di nulla osta relative all’ingresso di lavoratori stagionali e, successivamente, all’istruttoria delle domande relative al nulla osta per i lavoratori subordinati non stagionali.
Ricorda inoltre che i tempi di rilascio dei nulla osta previsti sono di
- 20 giorni per i lavoratori stagionali e di
- 60 giorni per i lavoratori subornanti non stagionali
Le quote d’ingresso 2026-2028
ll D.P.C.M. 2 ottobre 2025 ha disciplinato gli ingressi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale, fissando le quote annuali per ciascun anno del triennio.
Questo il quadro generale delle quote
Anno Lavoro subordinato Lavoro autonomo Lavoro stagionale Totale 2026 76.200 650 88.000 164.850 2027 76.200 650 89.000 165.850 2028 76.200 650 90.000 166.850 Le quote per lavoro subordinato non stagionale (art. 6 D.P.C.M.) comprendono 25.000 posti riservati ai cittadini di 35 Paesi con accordi di cooperazione migratoria (tra cui Albania, Marocco, India, Filippine, Tunisia, Ucraina), oltre a 13.600 posti nel 2026 per l’assistenza familiare.
Sono inoltre previste 18.000 quote aggiuntive nel 2026 per Paesi con nuovi accordi, che saliranno a 34.000 nel 2028.
Per il lavoro autonomo le quote annuali sono 650, destinate a: imprenditori con investimenti minimi di 500.000 euro e almeno 3 posti di lavoro creati, professionisti e titolari di cariche societarie, cittadini italiani all’estero e rifugiati riconosciuti.
Per il lavoro stagionale, le quote raggiungono 90.000 nel 2028, con priorità come sempre ai settori agricolo e turistico e riserve specifiche per i lavoratori già impiegati in Italia nei cinque anni precedenti.
Si segnala che i modelli per le richieste di verifica e dichiarazione sostitutiva sono quelli allegati alla circolare 2025.
Istruzioni operative per i datori di lavoro
Per le assunzioni non stagionali, i datori di lavoro devono richiedere preventivamente al Centro per l’Impiego la verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. In assenza di riscontro entro otto giorni, la verifica si considera negativa e l’impresa può procedere con la richiesta di nulla osta.
È inoltre obbligatoria l’asseverazione da parte di un consulente del lavoro o di un’associazione datoriale, che certifichi la regolarità del rapporto e il rispetto dei contratti collettivi.
Il reddito minimo annuo richiesto è:
- 30.000 euro per imprese e lavoratori autonomi,
- 20.000 euro per datori di lavoro singoli e 27.000 euro per nuclei familiari con più componenti, nel settore domestico,
Sono previste esenzioni per i datori non autosufficienti, documentate da certificazione medica.
Presentazione delle domande: tabella scadenze
Le istanze vanno inoltrate tramite il Portale ALI (https://portaleservizi.dlci.interno.it), con autenticazione SPID o CIE.
Il calendario operativo dei click day è il seguente:
Data Procedura Modello 23 ottobre – 7 dicembre 2025 Precompilazione delle domande Tutti i modelli 12 gennaio 2026 Click day settore agricolo C-Stag agricolo 9 febbraio 2026 Click day settore turistico C-Stag turistico 16 febbraio 2026 Click day lavoro subordinato B2020 18 febbraio 2026 Click day assistenza familiare A-bis Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, nel limite delle quote disponibili.
È richiesto un indirizzo PEC registrato su INI-PEC o INAD, che costituirà il domicilio digitale per le comunicazioni.
Nella circolare del 30 ottobre 2025 viene precisato che nella lista delle associazioni autorizzate all'inoltre delle domande va considerata Confartigianato imprese.
Istruttoria, rilascio del nulla osta e contratto
Le quote vengono ripartite dal Ministero del Lavoro entro 10 giorni dai click day, sulla base delle domande ricevute.
Il nulla osta viene rilasciato:
- entro 20 giorni per il lavoro stagionale,
- entro 60 giorni per il lavoro non stagionale.
In assenza di pareri contrari entro i termini, il nulla osta è rilasciato automaticamente e inviato telematicamente al datore e alle autorità consolari.
Contratto di soggiorno e assunzione
Entro otto giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, il datore e il lavoratore devono firmare digitalmente il contratto di soggiorno tramite il Portale ALI.
ATTENZIONE Il lavoratore può iniziare a lavorare immediatamente dopo l’ingresso, anche nelle more della firma e della richiesta del permesso di soggiorno.
Il contratto firmato genera automaticamente la comunicazione obbligatoria ai servizi competenti, salvo i casi in cui l’assunzione avvenga autonomamente nel settore domestico.
Le note di riparto territoriale: lavoro agricolo, stagionale, non stagionale
Per l’anno 2026 vengono attribuite 40.075 quote complessive per lavoro stagionale agricolo, così articolate
- 4.875 quote riservate a cittadini di Paesi con cui siano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
- 30.000 quote per domande presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro agricoli, firmatarie di specifici protocolli con il Ministero del Lavoro;
- 4.700 quote per istanze presentate da datori di lavoro privati;
- 500 quote per richieste di nulla osta pluriennale per lavoro stagionale.
Ripartizione territoriale
- Il decreto è accompagnato da tabelle dettagliate (Allegato 1) che indicano, provincia per provincia, quante quote sono assegnate per ciascuna tipologia. La ripartizione tiene conto:
- del fabbisogno di manodopera agricola;
- delle domande effettivamente presentate negli anni precedenti;
- delle caratteristiche produttive dei territori
Meccanismo di riallocazione
E' previsto che, trascorsi 50 giorni, se alcune quote risultano inutilizzate, il Ministero del Lavoro possa procedere a una nuova redistribuzione, senza superare il limite massimo complessivo fissato dal D.P.C.M.
Con la circolare congiunta del 16 ottobre 2025, i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, dell’Agricoltura e del Turismo hanno fornito le istruzioni applicative sul D.P.C.M. 2 ottobre 2025 relativo alla programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per il triennio 2026-2028.
Con una ulteriore circolare il 30 ottobre è stata comunicata una piccola rettifica in tema di associazioni datoriali autorizzate per il settore turistico stagionale
Il decreto flussi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025, stabiliva criteri, quote e procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi per lavoro subordinato, autonomo e stagionale con una pianificazione triennale unica.
Con la nota direttoriale 64 pubblicata il 12 gennaio 2026 ( data di apertura click day per le domande) il Ministero del lavoro ha definito il numero massimo di lavoratori stranieri non UE che possono entrare in Italia per svolgere lavoro stagionale in agricoltura nel 2026 e fornito il riparto territoriale delle quote assegnate, suddividendole per Regione e Provincia.
Il ministero ha fornito con la nota 423 del 9 febbraio 2026 la ripartizione delle quote per il lavoro stagionale nel settore turistico
Il ministero ha fornito con la nota 431 del 16 febbraio 2026 la ripartizione delle quote per il lavoro non stagionale a seguito del click day del 16 febbraio
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Emersione lavoro irregolare: illegittimo il no automatico per segnalazione SIS
Con la sentenza n. 6 del 2026, depositata il 22 gennaio, la Corte costituzionale interviene sulla disciplina delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro irregolari introdotte durante l’emergenza pandemica, chiarendo i limiti dell’automatismo ostativo legato alle segnalazioni nel Sistema d’informazione Schengen (SIS).
La pronuncia riguarda l’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui escludeva in modo automatico l’accesso alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.
Il giudizio prende le mosse da un contenzioso amministrativo relativo al diniego di rilascio del permesso di soggiorno nell’ambito della procedura di emersione, diniego fondato esclusivamente sulla presenza di una segnalazione Schengen.
La Corte è stata chiamata a valutare la compatibilità di tale previsione con i principi costituzionali di ragionevolezza ed eguaglianza, nonché con il quadro normativo europeo che disciplina l’uso del SIS.
Il caso all’attenzione della Corte Costituzionale
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Consiglio di Stato nell’ambito di un appello proposto contro una sentenza del TAR Campania. Il ricorrente, cittadino di Paese terzo, aveva presentato istanza di emersione di un rapporto di lavoro ai sensi della normativa del 2020, ma la Questura competente aveva respinto la domanda in quanto l’interessato risultava segnalato nel SIS.
La segnalazione, come emerso nel corso del giudizio, era stata inserita da un altro Stato membro per un motivo riconducibile all’ingresso irregolare nel territorio di quello Stato e non per ragioni di pericolosità per l’ordine o la sicurezza pubblica. Il giudice amministrativo di primo grado aveva ritenuto vincolante la segnalazione, aderendo a un orientamento giurisprudenziale che attribuiva a tale elemento un effetto automaticamente preclusivo.
Il Consiglio di Stato ha invece sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della norma, evidenziando come l’automatismo ostativo impedisse qualsiasi valutazione in concreto della posizione del lavoratore straniero e producesse un effetto contraddittorio rispetto alla finalità stessa della procedura di emersione, volta a regolarizzare rapporti di lavoro e posizioni di soggiorno irregolari già esistenti. La questione è stata quindi rimessa alla Corte costituzionale per verificare se la disciplina censurata fosse coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento
Accesso alla regolarizzazione anche con segnalazione Schengen
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non consente l’accesso alla regolarizzazione ai cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le regole sull’ingresso e sul soggiorno. Secondo i giudici, la norma introduceva un’irragionevole contraddizione interna: da un lato, la procedura di emersione era finalizzata a sanare situazioni di irregolarità; dall’altro, la stessa irregolarità, se formalizzata in una segnalazione Schengen, diventava un ostacolo insuperabile.
La Corte ha inoltre rilevato una violazione del principio di eguaglianza, poiché la disciplina determinava un trattamento differenziato tra lavoratori stranieri in situazioni sostanzialmente analoghe. In particolare, risultavano penalizzati coloro che erano entrati in Italia transitando da un altro Paese dell’area Schengen rispetto a chi era entrato direttamente sul territorio nazionale, pur in assenza di profili di pericolosità.
Nel motivare la decisione, la Corte ha richiamato anche l’evoluzione del diritto europeo in materia di SIS, sottolineando che la segnalazione non ha natura automaticamente vincolante per lo Stato chiamato a decidere sul rilascio di un titolo di soggiorno. Il sistema europeo impone una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero, basata sull’effettiva sussistenza di una minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
La pronuncia elimina quindi dall’ordinamento una preclusione generalizzata, riaffermando la necessità di un esame sostanziale delle singole posizioni nell’ambito delle procedure di emersione dei rapporti di lavoro. In questo modo, la Corte ricompone il rapporto tra disciplina nazionale e finalità della regolarizzazione, nel rispetto dei principi costituzionali e del quadro normativo europeo di riferimento.
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Decreto immigrazione 2025 convertito in legge: le novità
E' stata pubblicata il 1 dicembre 2025 la legge di conversione n. 179 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,(cd. Decreto Immigrazione) pubblicato il 4 ottobre scorso.
Il provvedimento, composto da 12 articoli, intendeva intervenire in modo urgente sulla disciplina dell’ingresso regolare dei lavoratori stranieri e sulla gestione del fenomeno migratorio, in affiancamento all nuovo DPCM flussi di ingresso relativo al 2026 2028. Riguarda in particolare le procedure per l’assunzione di cittadini di Paesi terzi e si concentra su tre macro-aree:
- semplificazione dei nulla osta al lavoro;
- rafforzamento dei controlli e del contrasto al caporalato;
- ampliamento delle tutele per soggetti vulnerabili.
Vedi qui il testo coordinato del decreto e della legge di conversione
Durante l’esame alla Camera sono stati presentati 127 emendamenti al testo iniziale , sempre con l’obiettivo di semplificare le procedure, ridurre le criticità e rafforzare il contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, soprattutto nei settori agricolo, turistico e dell’assistenza familiare.
Vediamo un riepilogo delle norme in vigore e delle novità.
Quadro normativo: cosa prevede il decreto-legge già in vigore
Nulla osta al lavoro e decorrenza dei termini
Il decreto interviene sugli articoli 22 e 24 del T.U. immigrazione, stabilendo che:
- il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato decorre non dalla data della domanda, ma dal momento in cui la richiesta rientra effettivamente nelle quote della programmazione dei flussi;
- il nulla osta deve essere rilasciato anche in mancanza di risposte ostative della Questura entro i termini, che restano:
- 60 giorni per lavoro subordinato;
- 20 giorni per lavoro stagionale.
Requisiti preliminari e procedura
Il decreto conferma:
- l’obbligo per il datore di lavoro di verificare presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di lavoratori in Italia (silenzio dopo 8 giorni = esito negativo);
- la necessità, dopo il nulla osta, di confermare la richiesta per ottenere il visto, con termine passato da 7 a 15 giorni;
- la stipula del contratto di soggiorno come condizione per il rilascio del permesso.
Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
Gli articoli da 1 a 2 prevedono che le amministrazioni effettuino controlli secondo l’art. 71 del d.P.R. 445/2000, anche a campione, su:
- datori di lavoro;
- enti promotori di volontariato;
- istituti di ricerca;
- soggetti ospitanti nell’ambito del lavoro altamente qualificato;
- trasferimenti intra-societari.
Precompilazione e limiti numerici alle richieste
Il decreto inserisce in via stabile la precompilazione telematica delle domande sul portale del Ministero dell’interno, nonché il limite di tre richieste di nulla osta per datore per ciascun decreto flussi annuale.
Il DL Immigrazione include anche:
- disciplina generale dei permessi per attesa di rinnovo o conversione;
- incremento a 1 anno dei permessi per protezione sociale e vittime di caporalato;
- proroga fino al 2028 degli ingressi extra-quote per 10.000 lavoratori nel settore dell’assistenza familiare;
- introduzione della programmazione triennale del contingente per il volontariato internazionale;
- estensione a 150 giorni del termine per il ricongiungimento familiare;
- ampliamento dei soggetti ammessi al Fondo contro il reclutamento illegale;
- possibilità per il Ministero dell’interno di avvalersi della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di Lampedusa fino al 2027.
Le modifiche legge 179 2025 al decreto Immigrazione n146 2025
Articolo (L. 179/2025 – conv. D.L. 146/2025) Che cosa cambia (rispetto al decreto originario) Riferimenti normativi toccati Impatto operativo / note Art. 1 – Nulla osta al lavoro subordinato + controlli dichiarazioni - Decorrenza dei termini spostata alla data di imputazione alle quote d’ingresso (non più alla presentazione/ricezione), in più punti.
- Allungati alcuni termini procedurali: 7→15, 8→15 giorni; e 90→150 giorni sul ricongiungimento (v. art. 7).
- Nuove modalità di gestione documentale: conferma nulla osta/trasmissione documenti anche tramite soggetti abilitati L. 12/1979 e/o organizzazioni datoriali.
- Introduzione/rafforzamento dei controlli di veridicità delle dichiarazioni ex art. 71 DPR 445/2000 (più articoli).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (cc. 5, 5-quinquies, 6), art. 24 (c. 2 e c. 11), art. 24-bis (c. 2-bis), art. 27 (c. 1.1), art. 27-bis/ter/quater, art. 27-quinquies (c. 7-bis), art. 27-sexies (c. 4-bis). Tempistiche e decorrenze legate alle quote; più canali “assistiti” (consulenti/associazioni); controlli formali più strutturati sulle autodichiarazioni. Art. 2 – Semplificazione/accelerazione procedure (lavoro subordinato) - Inseriti nuovi commi su precompilazione domande nei giorni del click day + controlli contestuali.
- Possibilità per INL di verifiche anche anticipate con eventuale esclusione dalla procedura informatica.
- Limite per utenti privati: max 3 richieste/anno (con deroghe in caso di invio tramite soggetti/strutture qualificate).
- Ritocchi su domanda/formazione (art. 23) e richiamo applicativo anche al lavoro stagionale.
- Inserita disciplina sperimentale fino al 31/12/2027 (estensione a 12 mesi di un termine specifico).
D.Lgs. 286/1998: art. 22 (nuovi cc. 2-bis.1 e 2-bis.2), art. 23 (c. 2-bis), art. 24 (c. 1 + nuovo c. 1-bis). Gestione “a monte” delle richieste (precompilazione); più controlli INL; limite quantitativo per privati; finestra sperimentale fino al 2027. Art. 3 – Lavoro in attesa di rilascio/rinnovo/conversione - Riscritto il meccanismo: lo straniero può soggiornare e lavorare temporaneamente in attesa dell’esito (anche oltre 60 giorni), fino a eventuale comunicazione di motivi ostativi.
- Condizione: ricevuta della domanda e rispetto degli adempimenti previsti.
D.Lgs. 286/1998: art. 5, c. 9-bis (sostituito). Maggiore continuità lavorativa e riduzione “buchi” amministrativi; attenzione alle comunicazioni di PS (anche al datore). Art. 4 – Permessi “casi speciali”: durata/termini + Assegno di inclusione - Durata permessi da 6 mesi → 1 anno per alcuni istituti; maggior raccordo con percorsi di inserimento socio-lavorativo.
- Previsione espressa di accesso all’Assegno di inclusione in specifiche fattispecie.
- Integrazioni su pareri/istruttoria (“trasmettendo ogni elemento ritenuto utile”).
D.Lgs. 286/1998: art. 18 (c. 4 + nuovo c. 4-bis), art. 18-bis (c. 1-bis), art. 18-ter (cc. 2 e 3). Inoltre: D.L. 145/2024, art. 6, c. 5 (integrazione). Più durata e tutele; necessario coordinamento con misure sociali e con i percorsi di inclusione. Art. 5 – Ingressi fuori quota: lavoro domestico (grandi anziani/disabilità + 0-6 anni) - Esteso l’orizzonte temporale: non solo 2025, ma anche 2026–2028.
- Chiarito che il numero massimo è annuo.
- Ampliamento platea: inclusa assistenza anche per bambini 0–6 anni.
D.L. 145/2024: art. 2, c. 2 (modificato). Possibilità di programmazione pluriennale e ampliamento casi; attenzione ai requisiti specifici dell’assistenza. Art. 6 – Volontariato: contingente e governance - Ridefinito l’ingresso per volontariato con contingente triennale definito da Decreto MLPS di concerto con Interno/Esteri, sentito il CNTS.
D.Lgs. 286/1998: art. 27-bis, c. 1 (sostituito). Maggiore programmazione e coinvolgimento Terzo settore; potenziali effetti su quote/tempi di istruttoria. Art. 7 – Ricongiungimento familiare - Allungato il termine procedurale: 90 → 150 giorni.
D.Lgs. 286/1998: art. 29, c. 8 (modificato). Tempistiche più ampie per definizione delle pratiche; impatto su pianificazione familiare e adempimenti collegati. Art. 8 – Tavolo contro caporalato/sfruttamento agricolo - Inclusi tra i partecipanti anche gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- Abrogato un comma (c. 3) della disciplina previgente sul Tavolo.
D.L. 119/2018: art. 25-quater (modifiche, abrogazione c. 3). Allargamento governance/partecipazione; verificare conseguenze operative dell’abrogazione sul funzionamento. Art. 9 – Fondo contro reclutamento illegale di manodopera straniera - Riscritti i soggetti destinatari/coinvolti: agenzie autorizzate (D.Lgs. 276/2003) e soggetti accreditati dalle Regioni ai servizi per il lavoro (D.Lgs. 150/2015).
L. 207/2024: art. 1, c. 889 (modificato). Focalizzazione su operatori “istituzionali”/accreditati; può cambiare la platea degli attuatori beneficiari. Art. 10 – Punto di crisi di Lampedusa - Proroga del termine finale: 31/12/2025 → 31/12/2027.
D.L. 20/2023: art. 5-bis, c. 2 (modificato). Estensione temporale del presidio/assetto; impatto organizzativo e di copertura fino al 2027. -
Carta Blu 2024 lavoro qualificato: nuovo modulo di domanda
Il 19 giugno 2024, il portale integrazionemigranti.gov.it ha annunciato l'aggiornamento del modulo per richiedere la Carta Blu UE, a seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 18 ottobre 2023 n. 152.
Il modulo deve essere presentato dal datore di lavoro attraverso il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, sezione Sportello Unico Immigrazione
Si ricorda che il 28 marzo 2024 era stata pubblicata la circolare interministeriale di chiarimenti sul decreto . Veniva sottolineato in particolare che il titolare di Carta blu UE, pur beneficiando di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani, per i primi dodici mesi di soggiorno sul territorio nazionale può esercitare esclusivamente l’attività lavorativa altamente qualificata per la quale è stato autorizzato.
Scarica qui il testo integrale della circolare
I requisiti per il lavoro altamente qualificato degli stranieri in Italia
Il decreto 152 attua la Direttiva UE 2021/1883, introducendo nuove condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati in Europa. Questi cambiamenti mirano a rendere più attraente ed efficace il regime di ingresso per tali lavoratori, favorendo una maggiore mobilità all'interno dell'Unione Europea.
In merito ai requisiti di ingresso si specifica che i lavoratori stranieri devono essere in possesso in via alternativa:
- a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario o di una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;
- b) dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 206/2007 limitatamente all’ esercizio di professioni regolamentate;
- c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
- d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente, acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
La normativa relativa alla Carta blu UE si applica agli stranieri:
– residenti in uno Stato terzo;
– regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, compresi i lavoratori stagionali, i beneficiari di protezione internazionale, i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT nell'ambito di trasferimenti intra-societari
– soggiornanti in altro Stato membro;
– titolari della Carta blu UE rilasciata in un altro Stato membro.
Restano esclusi gli stranieri:
– che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o con permessi di soggiorno per protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile o hanno fatto richiesta.
– che soggiornano in quanto richiedenti la protezione internazionale, e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
– che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori, ai sensi dell'articolo
27-ter del T.U.I.;
– che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
– che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiornotemporaneo di determinate categorie di persone
– che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lett. a), g), e i) del T.U.I.,
– che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
– destinatari di un provvedimento di espulsione, anche se sospeso
Carta BLU 2024 domanda e allegati
La domanda (Modulo BC) del datore di lavoro, va presentata al competente Sportello Unico per l’Immigrazione con i seguenti allegati:
- documento di verifica di non disponibilità di figure nel territorio nazionale
- documento di identità
- proposta di lavoro vincolante di durata almeno pari a sei mesi
- documenti circa la sistemazione alloggiativa,
- proposta di contratto di soggiorno, mpegno a comunicare variazioni,
- asseverazione di cui all'articolo 24-bis comma 2 1 del T.U.I. e
- dettaglio retribuzione prevista non inferiore a quella prevista dai ccnl
La documentazione relativa a titoli di studio e esperienze professionali conseguite nel paese di origine deve essere tradotta e asseverata come conforme all'originale nelle forme previste per legge.
Le domande saranno presentate al competente Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo sul sito
https://portaleservizi.dlci.interno.it/ autenticandosi con identità SPID o CIE.
Eseguito l’accesso nell’area di Richiesta Moduli va selezionato il modulo di richiesta Nullaosta al lavoro per il rilascio della Carta Blu Ue (Modulo BC).
ATTENZIONE Per le domande di Carta blu Ue è ammessa anche la trasmissione da parte delle Agenzie di somministrazione .
Carta BLU UE tempi di risposta e procedura
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro, non oltre novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero comunica
al datore di lavoro il rigetto della stessa.
Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore dovrà recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione con il datore di lavoro per la firma del contratto di soggiorno e successivamente presentare domanda di permesso di soggiorno alla Questura competente.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore straniero altamente qualificato, che ha fatto ingresso sul territorio nazionale dopo il rilascio del nulla osta al lavoro e del visto di ingresso, può svolgere immediatamente attività lavorativa, previa comunicazione obbligatoria (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro
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Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso
L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha chiarito ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di ricevere le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito e gestiti dall'istituto, anche se non risultino ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.
E' necessario però che questi cittadini dimostrino il possesso della documentazione che certifica l'avvenuta richiesta di rinnovo, rilasciata da parte degli uffici competenti.
Si ricorda anche che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pagamento con riserva di ripetizione
L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento viene effettuato con riserva di ripetizione , potrà cioè essere oggetto di richiesta di restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.) nel caso in cui successivamente vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.
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Decreto flussi triennale 2023-2025: testo in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 231 del 3 ottobre 2023 il decreto per presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 riguardante la Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025.
Il decreto annunciato già molte settimane fa , prevede Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote stabilite dal testo unico e dal decreto-legge n. 20 del 2023 ovvero
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche contro i traffici migratori irregolari
- assegnazione di quote di lavoratori agricoli , con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, ai datori di lavoro che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera richiesta;
- riattivazione di una quota specifica per gli addetti ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.
- incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione, di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento, delle attivita' di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori che abbiano completato tali attivita';
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.
All'articolo 5 il DPCM prevede che gli ingressi complessivi nell'ambito delle quote per motivi di
- lavoro subordinato stagionale e non stagionale e
- lavoro autonomo sono:
a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
c) 165.000 unita' per l'anno 2025.
Ingressi lavoro subordinato non stagionale
L'art. 6 specifica che nell'ambito dele quote complessive sopracitate sono previsti ingressi :
per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e
degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 53.450 unita' per l'anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 61.950 unita' per l'anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 71.450 unita' per l'anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale agricolo e turistico
1. Nell'ambito delle quote complessive i sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:
a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
Decreto flussi triennale decorrenza e scadenza domande 2023
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l'anno 2023:
a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a), dalle ore 9,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione (2 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e commi 4, e 5 dalle ore 9,00 del sessantaduesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione (4 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
c) per gli ingressi di cui all'art. 7 dalle ore 9,00 del settantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre) fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;