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Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
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Polizze INAIL volontari e condannati a lavori pubblica utilità: le istruzioni
La Circolare n. 3 del 24 gennaio 2025, emanata dalla Direzione Generale dell’INAIL, aggiorna le disposizioni relative alla copertura assicurativa a carico del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (vedi i dettagli all'ultimo paragrafo)
In particolare, vengono integrate le categorie di soggetti tutelati, includendo i condannati al lavoro di pubblica utilità e quelli ammessi ad attività di volontariato o utilità sociale, in conformità agli articoli 56-bis della Legge 689/1981 e 47, comma 2-bis, della Legge 354/1975.
La circolare fornisce inoltre chiarimenti pratici per l'applicazione delle nuove disposizioni.
Polizza INAIL Destinatari e sintesi modifiche
La circolare si applica a tutti gli enti e organizzazioni che ospitano soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato non retribuito, con un’attenzione particolare alle nuove categorie introdotte:
- Condannati impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 56-bis, Legge 689/1981).
- Condannati ammessi a servizi di volontariato o attività non retribuite (art. 47, comma 2-bis, Legge 354/1975).
I destinatari principali dei chiarimenti sono amministrazioni pubbliche, enti locali, organizzazioni di volontariato e le autorità giudiziarie coinvolte nei provvedimenti.
Il documento sottolinea che la copertura assicurativa a carico del Fondo deve essere attivata per i soggetti beneficiari previa richiesta, rispettando le modalità e i tempi indicati, e che il Fondo stesso opera nei limiti delle risorse disponibili
Viene ribadita la responsabilità degli enti ospitanti per l’assicurazione obbligatoria, laddove il Fondo non sia sufficiente.
Polizza INAIL Adempimenti richiesti agli utilizzatori
Richiesta tramite servizio online
Gli enti, le amministrazioni o le organizzazioni che ospitano soggetti coinvolti in lavori di pubblica utilità o attività di volontariato devono utilizzare l'apposito servizio online denominato "Polizza volontari" per presentare la richiesta di copertura assicurativa.
Tempistiche di invio della richiesta
La richiesta deve essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività. Questo anticipo è necessario poiché, per i soggetti beneficiari del Fondo, non si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 67 del D.P.R. 1124/1965).
Informazioni da includere nella richiesta
Nella richiesta è necessario:
- Specificare la tipologia di attività che il soggetto svolgerà.
- Indicare il numero complessivo delle giornate in cui il soggetto sarà impegnato.
- Allegare la convenzione stipulata con le autorità competenti, nella quale deve essere chiaramente indicato il riferimento normativo applicabile (es. art. 56-bis o art. 47, comma 2-bis).
Aggiornamenti al servizio online
Per alcune categorie di beneficiari, il sistema è già stato aggiornato per includere le nuove disposizioni.
Per altre categorie, il servizio è ancora in fase di aggiornamento; l'INAIL comunicherà con una nota specifica il rilascio della versione aggiornata.
Validità della copertura assicurativa
La copertura decorre solo dopo che l’INAIL ha comunicato all’ente ospitante l’avvenuta attivazione della polizza.
In caso di mancata copertura da parte del Fondo (es. per incapienza), gli enti devono attivare una polizza ordinaria con l'INAIL, sostenendo gli oneri tramite il pagamento dei premi dovuti mediante modello F24.
Fondo INAIL volontari e lavori pubblica utilità
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) istituisce un Fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo Fondo è finalizzato a reintegrare l’INAIL dei costi derivanti dalla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali per specifiche categorie di soggetti impegnati in attività di volontariato o lavori di pubblica utilità.
A questo link le schede INAIL che illustrano i dettagli sul funzionamento del Fondo
Caratteristiche principali della norma:
Obiettivo del Fondo
Il Fondo serve a coprire le spese assicurative per soggetti che, pur non essendo lavoratori subordinati o autonomi, partecipano a attività di utilità sociale o pubblica. Questo include:
- Beneficiari di ammortizzatori sociali coinvolti in attività di volontariato.
- Detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della Legge 26 luglio 1975, n. 354.
- Stranieri richiedenti asilo in possesso di permesso di soggiorno, coinvolti in attività volontarie di pubblica utilità.
Dotazione finanziaria
La norma stabilisce un budget annuo per il Fondo, che rappresenta il limite massimo di risorse disponibili per coprire i costi assicurativi. Eventuali spese eccedenti devono essere sostenute dagli enti ospitanti.
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Licenziamento collettivo: quali regole per la chiusura di piu sedi?
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, è intervenuto in merito all'applicabilità della speciale procedura di informazione e consultazione preventiva introdotta dall'articolo 1, commi 224-237-bis della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) per le aziende oltre i 250 dipendenti che intendano chiudere sedi dei propri stabilimenti produttivi con licenziamento di più di 50 lavoratori.
Procedura licenziamenti collettivi L. 234 2021: obblighi e sanzioni
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 224-238, L. n. 234/2021) ha introdotto specifici obblighi per le aziende con più di 250 dipendenti che intendano chiudere reparti autonomi e licenziare almeno 50 lavoratori. Tali previsioni si aggiungono a quanto già previsto dalla Legge n. 223/1991 (comunicazione preventiva alle RSU e rispetto di precisi criteri di scelta dei dipendenti da licenziare)
In tali casi infatti l’azienda è obbligata a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 90 giorni, l’avvio della procedura:
- ai sindacati,
- alle Regioni interessate,
- al Ministero del Lavoro,
- al Ministero dello Sviluppo Economico
Entro 60 giorni dall’avvio, è necessario presentare un piano per ridurre l’impatto economico e occupazionale, con una durata massima di 12 mesi.
Sanzioni previste
- Mancata presentazione o incompletezza del piano: il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo di licenziamento in misura doppia.
- Inadempimenti sul piano approvato: se l’azienda non rispetta gli impegni, tempi o modalità di attuazione, si applica la stessa sanzione.
- Assenza di accordo sindacale: il contributo di licenziamento viene aumentato del 50%.
Se invece il piano viene concordato con i sindacati e sottoscritto, i licenziamenti collettivi previsti al termine del piano saranno soggetti al contributo di licenziamento ordinario, senza maggiorazioni.
Licenziamento collettivo in piu sedi: Il caso
La richiesta cui risponde l'interpello 1 2025 era stata presentata dalla organizzazione di datori di lavoro del commercio FEDERDISTRIBUZIONE, la quale chiedeva se il datore di lavoro che abbia occupato, nell'anno precedente, più di 250 dipendenti e decida di chiudere contemporaneamente due distinte unità produttive, di cui
- una con più di 50 dipendenti e
- l'altra con meno di 50 dipendenti,
per quest'ultima possa avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo (ai sensi della Legge n. 223/1991) invece della procedura speciale di cui alla Legge n. 234/2021.
La risposta del ministero è negativa: viene chiarito in particolare che il datore di lavoro che decide di chiudere diverse unità licenziando complessivamente piu di 50 dipendenti è comunque tenuto a rispettare la procedura speciale , anche quando solo in una sola di esse ci siano più di 50 lavoratori coinvolti.
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Mail dipendenti: illegittimi i controlli retroattivi
Nell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 807 del 13 gennaio scorso vengono chiariti ulteriormente i vincoli che la normativa del lavoro e il Regolamento sulla privacy pongono ai datori di lavoro in merito all'utilizzo dei dispositivi elettronici aziendali . La nuova pronuncia si occupa in particolare di un caso di licenziamento a seguito di indagini sul pc di un dipendente a causa di fondati sospetti di attività illecita , nel quale la Suprema corte conferma la decisione di merito sottolineando che il controllo sui periodi precedenti il sospetto, è vietato, per cui le eventuali informazioni acquisite non sono utilizzabili a fini di una contestazione disciplinare verso il dipendente.
Controllo posta elettronica : i limiti dello Statuto dei lavoratori e Jobs At
La Cassazione afferma ancora una volta come , i controlli tecnologici sugli strumenti digitali aziendali, sebbene ammessi dallo Statuto dei lavoratori modificato dal Jobs Act del 2015, devono rispettare specifici parametri di bilanciamento tra il rispetto della privacy del lavoratore e le esigenze di tutela degli interessi aziendali.
In particolare, le verifiche sono ammesse:
- solo in presenza di un fondato sospetto di attività illecite e
- devono limitarsi ai dati raccolti successivamente al suo insorgere .
Qualsiasi verifica retrospettiva, come quella effettuata nel caso analizzato, viola l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che consente controlli unicamente ex post.
Inoltre, viene precisato che l’informativa sulla privacy regolarmente visionata e accettata dal dipendente , non può sanare l’illegittimità di controlli eseguiti in violazione delle norme, poiché tale adempimento ha finalità diverse.
La sentenza sottolinea che l’azione disciplinare può basarsi solo su dati raccolti nel rispetto di questi limiti, impedendo al datore di lavoro di utilizzare prove raccolte in modo improprio o di cercare conferme di un sospetto esplorando dati archiviati precedentemente.
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Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, lavoratori in regime di somministrazione di lavoro , a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali, comunque valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.
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Gestione separata: la valorizzazione dei periodi esteri ante 1996
La circolare INPS n. 22 del 23 gennaio 2025 introduce importanti aggiornamenti relativi alla valorizzazione dei periodi contributivi esteri per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. In particolare, si concentra sulle modalità di riconoscimento dei periodi assicurativi collocati anteriormente al 1° gennaio 1996, chiarendo il loro impatto sul conseguimento della pensione in regime internazionale. L'obiettivo principale è coordinare le normative italiane con quelle europee e bilaterali, rispettando le caratteristiche nazionali di sicurezza sociale.
Una delle principali novità riguarda l'applicazione del principio di totalizzazione internazionale per i periodi esteri antecedenti al 1996. La circolare ribadisce che tali periodi possono essere utilizzati, purché sia rispettato il minimale contributivo richiesto in Italia (52 settimane o secondo le specifiche delle convenzioni bilaterali tra gli Stati).
Inoltre, chiarisce che per i lavoratori con anzianità contributiva precedente al 1996, non è necessario soddisfare il requisito dell'importo soglia per la pensione di vecchiaia e che alcune modalità di pensionamento anticipato non sono applicabili
Infine, la circolare fornisce indicazioni specifiche per i casi in cui il lavoratore sia iscritto anche ad altre gestioni previdenziali obbligatorie.
Vediamo maggiori dettagli nei paragrafi seguenti
Novità su contributi alla Gestione separata antecedenti il 1996
La circolare specifica che, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata e con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, alcune condizioni introdotte successivamente non si applicano. Si tratta in particolare di :
- Requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia: Non è necessario che il trattamento pensionistico raggiunga una determinata soglia minima per essere riconosciuto.
- Esclusione di alcune modalità di pensionamento anticipato: Non è possibile accedere alla pensione anticipata a 64 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva né alla pensione di vecchiaia a 71 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Periodi esteri e Gestione separata: casi di doppia iscrizione
Quando l’assicurato alla Gestione separata risulta iscritto anche ad altre forme di assicurazione obbligatoria in Italia, i periodi contributivi esteri precedenti al 1° gennaio 1996 possono essere valorizzati per ottenere un trattamento pensionistico in regime internazionale attraverso gli strumenti di cumulo previsti dalla normativa italiana. Questi strumenti includono:
- Computo (art. 3 del DM 2 maggio 1996, n. 282): Consente di trasferire i contributi versati presso un’altra gestione al fine di cumularli nella Gestione separata.
- Cumulo (art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184): Permette di unire i periodi contributivi di più gestioni senza necessità di trasferirli.
- Totalizzazione nazionale (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42): Consente di combinare i periodi assicurativi di diverse gestioni per maturare il diritto a una pensione unitaria, proporzionale ai contributi versati in ogni gestione.
- Cumulo agevolato (Legge 24 dicembre 2012, n. 228): Simile alla totalizzazione, ma con condizioni più favorevoli e un meccanismo semplificato.
La circolare ricorda infine che ove i periodi esteri siano collocati esclusivamente dal 1° gennaio 1996, la pensione in Gestione separata in regime internazionale è conseguita sulla base dei requisiti previsti nel regime contributivo.
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Contributi all’Ente Bilaterale EBIMO: istruzioni INPS
In data 30 luglio 2024 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale EBIMO ( "Ente Bilaterale per l'Innovazione del Mercato Occupazionale”), per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento e sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell’Ente.
Nella circolare 4 del 20 gennaio 2025 l'Istituto ha illustrato le principali norme della convenzione e le indicazioni per i datori di lavoro .
Modalità di riscossione. Codice tributo. Compilazione modello F24
La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “BIMO” attribuito dall’Agenzia delle Entrate
I datori di lavoro, ai fini del versamento devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “BIMO” nella sezione “INPS”,
- nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:
- – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;
- – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;
- – nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
L’Ente ha l'onere di comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dall’Ente
È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro
La clausola di salvaguardia specifica anche che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall'INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens e verifiche INPS
I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:
- in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “BIMO”;
- in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
- l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.
L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmens a cui il versamento è collegato.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.