• Pensioni

    Assegno sociale ordinario: nuova domanda INPS, cosa sapere

    Con il messaggio n. 1997 del 15 giugno 2026, l'INPS comunica il rilascio di un aggiornamento della procedura di presentazione della domanda di assegno sociale ordinario (categoria 078; resta escluso l'assegno sociale sostitutivo, categoria 044). L'intervento si inserisce nel progetto PNRR "Istruttoria assegno sociale" (avviato con il messaggio n. 2003 del 30 maggio 2023) e punta a semplificare l'esperienza dell'utente, rafforzare i canali digitali self-service e rendere l'Istituto più proattivo.

    L'obiettivo è aumentare il numero di cittadini in grado di compilare l'istanza in autonomia, riducendo errori e richieste di assistenza alle sedi territoriali, e raccogliere fin dalla presentazione il maggior numero di informazioni e documenti utili all'istruttoria, limitando le successive integrazioni documentali.

    L'aggiornamento della domanda si inserisce in un disegno più ampio. 

    L'INPS ha infatti  avviato dal 15 giugno  anche  una campagna proattiva cioè  contatta direttamente chi risulta potenzialmente titolare di un diritto inespresso all'assegno sociale, invitandolo a verificare i requisiti e a presentare la domanda. 

    Perché ciò avvenga, però, serve il consenso dell'interessato: per ragioni di privacy l'INPS può usare i dati personali per inviare avvisi su misura solo se l'utente lo ha autorizzato.  Per aderire ovvorre accedere all'area MyINPS sul sito www.inps.it, seguire il percorso "I tuoi dati" > "Contatti e consensi" e, nella sezione "Adesione ai servizi proattivi", spuntare la casella "Acconsento".

    Vediamo di seguito le novità sulla domanda e sulle guide scaricabili

    Le principali novità introdotte- scheda di presentazione

    • Dati anagrafici precompilati – il sistema recupera dagli archivi disponibili informazioni come stato civile e cittadinanza, lasciando comunque all'utente la possibilità di modificarle.
    • Tooltip esplicativi – messaggi contestuali a supporto della compilazione, che chiariscono requisiti, casistiche particolari e documentazione necessaria, con attenzione alla posizione del coniuge, ai dati su separazione/divorzio e agli obblighi dichiarativi sui redditi.
    • Separazione e divorzio – il richiedente può inserire manualmente gli estremi del provvedimento o allegare la documentazione; è stato eliminato il limite tecnico al numero di sentenze inseribili ed è stata rafforzata la raccolta dei dati reddituali, con indicazioni sulla corretta dichiarazione degli assegni di mantenimento.
    • Requisito di soggiorno (10 anni) – introdotti controlli bloccanti: la compilazione prosegue solo con una data di inizio soggiorno coerente con il requisito normativo. Nuove sezioni dedicate consentono di dichiarare eventuali periodi di assenza dall'Italia, indicandone le motivazioni e allegando documentazione utile.
    • Cittadini extracomunitari – sezione dedicata ai titoli di soggiorno validi ai fini della prestazione. La procedura dialoga con l'archivio PE.SO. di ArcaNet e, in presenza di un permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità, acquisisce automaticamente le informazioni precompilando i campi, senza ulteriori allegati (sempre modificabili dall'utente).
    • Dichiarazioni finali obbligatorie – nella sezione conclusiva il richiedente deve confermare la veridicità dei dati e prendere atto degli obblighi di comunicazione su variazioni reddituali, periodi di allontanamento dal territorio nazionale e ricoveri in strutture pubbliche.

    Come accedere alla domanda: dal portale www.inps.it, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per persone a basso reddito" > "Assegno sociale".

    Prossimi sviluppi: l'INPS anticipa che il passo successivo riguarderà la revisione della sezione sulle informazioni reddituali, per verificare il diritto alla prestazione già in fase di presentazione, grazie all'incrocio dei dati presenti nell'archivio unico dei redditi.

    In allegato INPS fornisce una scheda di riepilogo del servizio

    La video guida personalizzata sulle date di pagamento e la guida interattiva scaricabile

    Da marzo 2026 l’INPS ha introdotto  anche un nuovo servizio digitale pensato per i beneficiari dell’Assegno sociale. I cittadini che hanno presentato domanda e hanno aggiornato i propri contatti di cellulare ed e-mail riceveranno una comunicazione personalizzata con una video guida dedicata, attraverso la quale potranno conoscere in anticipo la data del primo pagamento della prestazione.

    Ogni anno sono circa 30.000 i nuovi beneficiari dell’Assegno sociale e il nuovo strumento è stato progettato per accompagnare le persone in modo semplice nella fase successiva all’accoglimento della domanda. Il servizio viene attivato automaticamente quando la richiesta viene accolta e resta disponibile per sei mesi nell’area riservata MyINPS.

     Gli utenti possono ricevere l’avviso tramite sms o e-mail e accedere al contenuto con le proprie credenziali digitali, come SPID, CIE o CNS.

    Per utilizzare la video guida è necessario entrare nella propria area personale MyINPS con SPID, CIE o CNS e consultare l’avviso presente nel Centro notifiche. 

    La video guida è personalizzata per ogni utente e utilizza i dati inseriti nella domanda, come nome, genere e data del primo pagamento. 

    Attraverso il video, accessibile anche dalle notifiche delle app INPS Mobile e IO o tramite QR code presente nel provvedimento di liquidazione, il beneficiario può ad esempio:

    1. sapere come scaricare il provvedimento di liquidazione (modello TE08) inviato per posta;
    2. consultare le informazioni principali come importo dell’assegno, quote di calcolo e eventuali trattenute;
    3. conoscere gli obblighi da rispettare per non perdere la prestazione, tra cui il soggiorno stabile e continuativo in Italia, la comunicazione di eventuali ricoveri in strutture pubbliche e l’invio della dichiarazione reddituale.

    Il servizio include anche una guida interattiva scaricabile, utile per continuare a consultare le informazioni anche dopo la scadenza della video guida

    La guida contiene anche indicazioni utili per il benessere e la sicurezza delle persone anziane, con consigli per mantenere uno stile di vita sano e informazioni su come evitare truffe e tentativi di frode legati al furto di dati personali.

  • Pensioni

    Pensioni vittime del dovere 2026: come si richiede l’esenzione fiscale

    Con la circolare INPS n. 51 del 30 aprile 2026, l’Istituto fornisce importanti chiarimenti in materia di benefici fiscali applicabili ai trattamenti pensionistici riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti. Il documento recepisce il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e supera le precedenti indicazioni operative fornite nel 2017.

    L’intervento  ridefinisce l’ambito di applicazione dell’esenzione IRPEF sulle pensioni riconosciute alle vittime del dovere, ampliandone la portata e incidendo sulle modalità di gestione.

    Con il messaggio 1943 del 10 giugno inoltre l'istituto illustra le modalità di domanda. 

    La disciplina e le nuova intepretazione della giurisprudenza

    Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che ha esteso ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 

    In origine, l’INPS aveva interpretato tale disposizione limitando l’esenzione IRPEF ai soli trattamenti pensionistici direttamente collegati all’evento che aveva determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Tale impostazione era stata formalizzata nei messaggi n. 1412/2017 e n. 3274/2017. 

    Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato questa interpretazione restrittiva. In particolare:

    Pronuncia Anno Principio espresso
    Cassazione n. 15121 2024 Estensione dei benefici fiscali a tutti i trattamenti pensionistici senza vincolo causale
    Cassazione n. 4873 2025 Esenzione IRPEF non limitata alle pensioni collegate all’evento

    A seguito di tale orientamento, anche l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/2025, ha adeguato la propria posizione, invitando gli uffici a riesaminare i procedimenti pendenti secondo il nuovo indirizzo interpretativo.

    Novità della circolare INPS n. 51/2026

     La principale novità introdotta dalla circolare consiste quindi  nell’estensione  dell’esenzione fiscale: a decorrere dal periodo d’imposta 2026, il beneficio non è più limitato alle pensioni correlate all’evento lesivo, ma si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti beneficiari. In particolare, l’esenzione riguarda:

    Ambito Descrizione
    Tipologia di reddito Tutti i trattamenti pensionistici derivanti da assicurazione obbligatoria
    Soggetti beneficiari Vittime del dovere, equiparati e familiari superstiti
    Imposte escluse IRPEF e addizionali regionali e comunali
    Collegamento con evento Non più richiesto

    La circolare chiarisce inoltre che l’esenzione si applica anche ai trattamenti liquidati mediante istituti quali: 

    • cumulo dei periodi assicurativi; 
    • totalizzazione; 
    • computo nella Gestione separata.

    Viene così definitivamente superata la precedente impostazione restrittiva dell’Istituto, con un allineamento alle indicazioni della giurisprudenza e dell’Amministrazione finanziaria.

    Istruzioni operative e adempimenti

    Sul piano operativo, la circolare definisce le modalità di applicazione del beneficio fiscale a partire dal 2026, con impatti diretti sull’attività dei sostituti d’imposta e dei consulenti.

    SI precisa che l’INPS applica l’esenzione direttamente in qualità di sostituto d’imposta:

    • sui trattamenti già in essere, l’esenzione viene riconosciuta a partire dal primo rateo utile successivo alla lavorazione, con successivo conguaglio a favore del pensionato per le somme trattenute dall’inizio dell’anno. 
    • Per i periodi d’imposta antecedenti al 2026, invece, i soggetti interessati devono attivarsi direttamente presentando apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate secondo le procedure ordinarie. 

    Infine, la circolare rinvia a un successivo messaggio INPS la definizione delle modalità operative di presentazione delle istanze di esenzione per i trattamenti pensionistici, sia di nuova liquidazione sia già liquidati.

    In sintesi:

    Decorrenza Modalità applicazione
    Anno 2026 Applicazione automatica dal primo rateo utile
    Ratei da gennaio 2026 Rimborso delle ritenute fiscali già operate
    Anni precedenti Richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate

    Come fare domanda di esenzione

    Il messaggio 1943 dell'10 giugno 2026  INPS precisa innanzitutto che:

    1. Per le Vittime del dovere ed equiparati  occorre  presentare apposita domanda di pensione o ricostituzione documentale, con dichiarazione dello status e indicazione degli estremi del decreto di riconoscimento.In caso di pensione di reversibilità, il beneficio si estende a tutti i trattamenti pensionistici del superstite, purché permangano i requisiti normativi previsti per il mantenimento della pensione ai superstiti riferita al dante causa.Si precisa che il beneficio fiscale viene meno nel momento in cui il superstite matura un autonomo diritto a trattamento pensionistico diretto.
    2. In caso di  Familiari superstiti:  Il beneficiario deve rendere dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) attestante lo status di familiare superstite di vittima del dovere o equiparato, indicando gli estremi del provvedimento di cui agli artt. 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 510/1999. L'INPS provvederà alle necessarie verifiche anche in collaborazione con gli enti competenti.

     Modalità di presentazione delle domande

    In attesa dell'aggiornamento della procedura per le prime liquidazioni, è possibile presentare la domanda di "Ricostituzione per motivi documentali – esenzione fiscale vittime del dovere" tramite:

    • Portale INPS (www.inps.it), con identità digitale (SPID liv. 2, CNS, CIE liv. 3 o eIDAS), seguendo il percorso: Pensione e Previdenza > Domanda di pensione > Aree tematiche > Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci > Variazione pensione > Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere
    • Patronato

     Gestione del contenzioso

    Le Strutture territoriali INPS definiranno in autotutela i ricorsi amministrativi pendenti, ove ricorrano i requisiti previsti. Il ricorso definito in autotutela vale come domanda di ricostituzione per l'anno 2026.

    Per la defiscalizzazione degli anni d'imposta precedenti al 2026, l'interessato dovrà presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 51/2026).

  • Pensioni

    Periodo di prova non superato: equivale al licenziamento?

    Il diritto alla pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori precoci — disciplinato dall'art. 1, comma 199, della legge n. 232/2016 — riconosce la possibilità di accedere al pensionamento con un requisito contributivo ridotto a 41 anni, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e si trovi in una delle condizioni tassativamente elencate dalla norma. 

    Tra queste, la lettera a) include lo stato di disoccupazione  involontaria conseguente a licenziamento — anche collettivo —, a dimissioni per giusta causa o a risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966,  e richiede che l'indennità di  disoccupazione  NASPI  sia stata integralmente fruita da almeno tre mesi.

    In questo quadro si inserisce una questione  di rilievo pratico: la cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, previsto dall'art. 2096 cod. civ., può essere qualificata come "licenziamento" che procura lo Stato di disoccupazione involontaria?

     La risposta affermativa è giunta con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17130 del 31 maggio 2026.

    Il caso: i requisiti del lavoratore precoce per la pensione anticipata

    La vicenda riguarda un lavoratore assunto con contratto che prevedeva un periodo di prova di tre mesi, poi cessato il 29 settembre 2017 per mancato superamento della prova. Il lavoratore aveva successivamente percepito la NASpI dal 6 ottobre al 2 novembre 2017 e aveva presentato domanda all'INPS per l'accesso alla pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci.

    L'INPS aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello di Bologna, riformando la pronuncia favorevole del Tribunale di Ravenna, aveva confermato il diniego. 

    Secondo i giudici di appello, il recesso datoriale esercitato durante il periodo di prova non sarebbe qualificabile come licenziamento, trattandosi di uno strumento contrattuale peculiare, caratterizzato da libera recedibilità senza obbligo di forma scritta né di motivazione, e assistito da tutele diverse rispetto al licenziamento ordinario. 

    I giudici avevano inoltre escluso che la disciplina della NASpI — che fa riferimento alla "perdita involontaria dell'occupazione" ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015 — potesse ampliare il perimetro del requisito soggettivo richiesto dalla legge n. 232/2016.

    Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il recesso datoriale per esito negativo della prova non sia  di fatto  diverso dalle altre forme di licenziamento individuale,  in quanto si tratta comunque di  un recesso unilaterale del datore di lavoro.

    La decisione della Corte: il recesso in prova equivale a licenziamento

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

    La decisione parte dalla ricostruzione della natura giuridica del patto di prova. L'art. 2096 cod. civ. configura tale patto come un elemento accidentale apposto a un contratto di lavoro già perfezionato nella sua struttura essenziale: il rapporto di lavoro è unico e unitario sin dall'origine, e le parti si limitano a subordinare alla prova la prosecuzione — non la costituzione — del vincolo contrattuale. Di conseguenza  si ha piena parificazione economica e normativa tra lavoratori in prova e non, come già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189/1980.

    La Cassazione ribadisce che il recesso datoriale durante il periodo di prova è, a tutti gli effetti, un licenziamento individuale: si tratta di un atto unilaterale con cui il datore di lavoro pone fine a un rapporto già in essere. La circostanza che tale licenziamento sia sottratto all'obbligo di motivazione e all'applicazione della legge n. 604/1966 — configurando una delle residue ipotesi di recesso ad nutum — non ne muta la natura giuridica, ma incide esclusivamente sul regime delle tutele applicabili in caso di illegittimità.

    La Corte distingue nettamente tra due piani: 

    • quello della qualificazione dell'atto (sempre un licenziamento) e 
    • quello delle conseguenze in caso di illegittimità (diverse a seconda che il vizio riguardi la genetica o la funzione del patto).

     La difformità del regime sanzionatorio  non incide sulla qualificazione sostanziale dell'atto ai fini previdenziali.

    In linea con questa impostazione, la Suprema Corte afferma che la possibilità di recedere ad nutum dal rapporto in prova — quando non siano in discussione la validità del patto né la legittimità del recesso — non impedisce di qualificare tale atto come licenziamento rilevante ai fini dell'art. 1, comma 199, lettera a), della legge n. 232/2016, in quanto causa dello stato di disoccupazione che costituisce presupposto per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci. 

    La Cassazione  tra l'altro ricorda che  lo stesso INPS nella circolare n. 62 del 2022 riguardante la norma analoga  per  chi accede all'APe sociale, aveva  affermato che il recesso in prova è un licenziamento individuale.

  • Pensioni

    Campagna RedEst 2026 al via le dichiarazioni dei pensionati all’estero

    Con il messaggio n. 1864 del 4 giugno 2026, l’INPS ha ufficialmente comunicato l’apertura della Campagna RedEst 2026, relativa ai redditi percepiti nel 2025 da parte dei pensionati residenti all’estero titolari di prestazioni collegate al reddito.

     La trasmissione dei dati è possibile a partire dal 25 maggio 2026, data in cui viene riaperta anche la Campagna RedEst 2025 (redditi 2024). 

    L’Istituto ricorda inoltre che la Campagna RedEst 2024, relativa ai redditi 2023, si è definitivamente chiusa il 31 marzo 2026. Eventuali dichiarazioni ancora pendenti devono ora essere gestite con una procedura di ricostituzione.

    Campagna RedEst come si comunicano i redditi

    La trasmissione telematica può essere effettuata:

    • dagli Istituti di patronato, 
    • dai Consolati e 
    • dalle Strutture territoriali INPS.

    Questi ultimi accedono tramite l’ambiente intranet istituzionale, mentre patronati e consolati utilizzano le apposite aree sul portale INPS. 

    Nella sezione “Statistiche ed elenchi redditi esteri” della piattaforma RedEst sono disponibili anche le segnalazioni di variazioni anagrafiche o di rientro in Italia, che richiedono l’intervento diretto delle sedi territoriali.

    Per facilitare il processo, nel mese di settembre 2026 l’INPS invierà i modelli cartacei RedEst ai soggetti coinvolti nella campagna. 

    Gli Istituti di patronato e i Consolati avranno il compito di:

    • ricevere la documentazione, 
    • verificare l’identità del dichiarante,
    •  controllare la correttezza dei dati e 
    • trasmetterli all’INPS attraverso il portale web, seguendo il manuale tecnico disponibile nella procedura..

     

    REDEST cos’è – rischio sospensione prestazioni

    L’obbligo di comunicare i redditi da parte dei pensionati esteri trova fondamento nell’articolo 49, comma 1, della legge 289/2002, attuato dal decreto interministeriale del 12 maggio 2003 ed è necessario per garantire il corretto calcolo delle prestazioni pensionistiche collegate al reddito, riducendo il rischio di percezioni  indebite e successive sospensioni delle prestazioni  

    La collaborazione tra INPS, strutture consolari e patronati è centrale  e la norma norma distingue i casi in cui è necessaria una certificazione degli organismi esteri e quelli in cui è sufficiente l’autocertificazione. 

  • Pensioni

    Pensione di reversibilità a coppie omosex: svolta della Corte Costituzionale

    Con la sentenza n. 91 del 2026, depositata il 28 maggio 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di una coppia omosessuale unita in matrimonio all'estero, quando il decesso dell'assicurato sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta legge Cirinnà). La pronuncia riguarda direttamente i datori di lavoro e i consulenti del lavoro chiamati a gestire le pratiche previdenziali dei superstiti, in quanto impone all'INPS di riconoscere tale prestazione anche in situazioni che fino ad oggi erano sistematicamente escluse dalla tutela pensionistica.

    Il caso concreto: matrimonio all’estero senza unione civile

    La vicenda trae origine da un procedimento in cui il partner superstite di una coppia maschile, unita in matrimonio negli Stati Uniti nel 2013, si era vista negare dall'INPS la pensione ai superstiti a seguito del decesso del coniuge assicurato, avvenuto nell'ottobre 2015. Il matrimonio contratto all'estero non aveva potuto produrre effetti giuridici in Italia in quella data, poiché mancava ancora la normativa che vi attribuisse gli effetti dell'unione civile: solo con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7, adottato in attuazione della legge n. 76 del 2016, l'art. 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, ha stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. La Corte d'Appello di Milano aveva in parziale riforma del primo grado riconosciuto il diritto alla prestazione mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente. La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 187 del 2025, ritenendo quell'approccio interpretativo oltre i limiti consentiti, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, rimettendo la decisione alla Consulta.

    La decisione della Consulta

    La Corte Costituzionale ha accolto la questione dichiarando l'incostituzionalità della norma per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo sussistente un'ingiustificata disparità di trattamento. Il ragionamento si articola su due assi principali.

    1. Il primo riguarda la natura della pensione di reversibilità. La Corte ribadisce che essa non ha funzione meramente assistenziale né è condizionata allo stato di bisogno del beneficiario, ma valorizza l'apporto economico che ciascun coniuge ha fornito alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altro, realizzando una forma di ultrattività della solidarietà familiare anche sul piano previdenziale. Proprio questa funzione rende irragionevole escludere da tale tutela chi, avendo formalizzato il vincolo all'estero, non ha potuto ottenerne il riconoscimento in Italia per un divieto di legge poi superato.
    2. Il secondo asse attiene al criterio dell'anacronismo normativo. La Corte ricorda che la ragionevolezza di una scelta legislativa può essere valutata anche alla luce dell'evoluzione successiva dell'ordinamento.  E dunque, poiché oggi il legislatore riconosce piena equiparazione, ai fini della reversibilità, tra coniuge e unito civilmente, risulta irragionevole che tale parificazione non operi nei confronti di chi non ha potuto rendere  efficace il proprio vincolo coniugale estero a causa del previgente divieto di legge, subendo poi l'evento morte prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina.

    La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della direttiva 2000/78/CE, precisando che l'art. 3, paragrafo 3, della stessa esclude espressamente i regimi statali di sicurezza sociale, e ha rigettato tutte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato, confermando la piena legittimità dell'intervento additivo richiesto. 

    Sono rimaste assorbite le censure relative agli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione.

    Inps dovrà dunque adeguare  in futuro  le proprie prassi alla decisione 

  • Pensioni

    Attività gravose: codici ISTAT aggiornati per le pensioni

    L’INPS, con il messaggio n. 1808 del 29 maggio 2026,  informa sull’applicazione della nuova classificazione delle professioni ISTAT 2021 (CP2021) ai fini dell’individuazione delle attività lavorative gravose che consentono l’accesso a specifiche misure previdenziali agevolate.

     Le indicazioni riguardano in particolare:

    •  l’APE Sociale,
    •  la pensione anticipata per i lavoratori precoci, 
    • la pensione di vecchiaia e 
    • la pensione anticipata con esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita.

    L’intervento si è reso necessario a seguito dell’adozione da parte dell’ISTAT della nuova classificazione delle professioni 2021, entrata in uso nelle procedure amministrative e recepita, a partire da aprile 2025, anche nelle comunicazioni obbligatorie UNILAV.

    Il messaggio chiarisce che in questo contesto  alcune categorie professionali rilevanti ai fini dell'APE Sociale e degli altri benefici previdenziali per attività gravose devono essere ricondotte ai nuovi codici professionali.

    Attività gravose: il quadro normativo e le novità sui codici ISTAT

    Il messaggio ricorda che la disciplina delle attività gravose trova origine nella legge n. 232/2016, che ha introdotto agevolazioni previdenziali per i lavoratori impegnati in mansioni caratterizzate da particolare difficoltà e rischio. Successivamente, la legge n. 205/2017 ha ampliato l’elenco delle professioni interessate e ha previsto ulteriori benefici, tra cui la possibilità di accedere alla pensione senza l’applicazione degli adeguamenti legati alla speranza di vita.

    L’INPS ricorda che attualmente le professioni gravose sono individuate attraverso due distinti elenchi normativi:

    1. l’allegato A al decreto interministeriale 5 febbraio 2018, rilevante per la pensione anticipata dei lavoratori precoci e per i benefici relativi alla pensione di vecchiaia e anticipata;
    2. l’allegato 3 della legge n. 234/2021, utilizzato ai fini dell’APE Sociale.

    Entrambi gli elenchi facevano riferimento ai codici della classificazione ISTAT 2011 (CP2011). Con il passaggio alla classificazione CP2021 è stato necessario individuare le corrispondenze tra i vecchi e i nuovi codici professionali per garantire continuità nell’applicazione delle agevolazioni previdenziali.

    Le principali corrispondenze  che potevano creare difficolta applicative individuate dall’INPS sono riportate nella seguente tabella:

    Professione Codice ISTAT CP2011 Codice ISTAT CP2021 Beneficio previdenziale
    Addetti all'assistenza personale 5.4.4.3 5.5.2.3.0 Pensione anticipata lavoratori precoci; pensione di vecchiaia e pensione anticipata senza adeguamento alla speranza di vita
    Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati 5.4.4 5.5.2 APE Sociale
    Operatori della cura estetica 5.4.3 5.5.1 APE Sociale

    Scarica la tabella completa di raffronto

    Tabella ISTAT corrispondenze tra i vecchi e i nuovi codici professionali cp 2022 cp 2021

  • Pensioni

    Pensioni all’estero: quando sono applicabili le addizionali IRPEF

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 106 del 2026, ha chiarito il trattamento fiscale delle addizionali regionale e comunale IRPEF applicabili alle pensioni erogate dall’INPS a contribuenti fiscalmente residenti all’estero. In particolare l'assegno pensionistico  del richiedente era assoggettato  a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo.

    Vedi in fondo la sintesi e la  Risposta integrale 

    Il caso

    ll caso riguarda un soggetto residente fiscalmente nel Granducato di Lussemburgo, percettore di una pensione INPS  derivante da attività svolta presso una pubblica amministrazione italiana. 

    La pensione risultava già assoggettata a IRPEF in Italia in forza della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo. Il dubbio interpretativo riguardava però la legittimità dell’applicazione anche delle addizionali regionale e comunale da parte dell’INPS, in qualità di sostituto d’imposta.

    Secondo il contribuente, le addizionali non sarebbero dovute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti all’estero, in quanto tributi collegati al territorio e finalizzati al finanziamento di servizi locali. Nell’istanza veniva evidenziato come il pensionato non risultasse iscritto nelle anagrafi comunali italiane e non avesse alcun collegamento territoriale con enti locali italiani. Veniva inoltre richiamato il principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione, sostenendo l’assenza di un rapporto tra imposizione locale e benefici ricevuti dal contribuente residente all’estero.

    Ulteriore argomento proposto riguardava la Convenzione internazionale Italia-Lussemburgo, che attribuisce all’Italia il potere impositivo sulle pensioni pubbliche ai fini dell’imposta sul reddito, senza però menzionare espressamente le addizionali regionali e comunali. Secondo l’interpretazione prospettata nell’istanza, tale silenzio avrebbe impedito di estendere automaticamente il prelievo anche ai tributi locali.

    La decisione dell’Agenzia: addizionali calcolate con l’Irpef ove dovuta

    Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato la disciplina delle addizionali IRPEF prevista dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997 e dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 360/1998. Le due addizionali, evidenzia il documento, sono calcolate sul reddito imponibile ai fini IRPEF e devono essere applicate ogniqualvolta l’imposta principale risulti dovuta, indipendentemente dalla residenza del contribuente in Italia o all’estero.

    La risposta chiarisce inoltre che, per i soggetti non residenti, il domicilio fiscale deve essere individuato secondo le regole previste dall’articolo 58 del DPR n. 600/1973. In particolare, le persone fisiche non residenti hanno domicilio fiscale nel Comune in cui producono il reddito oppure, in presenza di più redditi, nel Comune in cui viene prodotto il reddito prevalente. Nel caso specifico della pensione INPS, il Comune di riferimento coincide con quello in cui è situata la sede legale dell’ente previdenziale erogante.

    Di conseguenza,le addizionali regionale e comunale devono essere versate agli enti territoriali individuati secondo tali criteri, utilizzando le relative aliquote applicabili. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a effettuare le trattenute secondo le modalità ordinarie previste per la riscossione delle imposte sui redditi.

    L’Agenzia affronta anche il rapporto con la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni evidenziando  che l’elenco delle imposte italiane coperte dal Trattato, contenuto nell’articolo 2 della Convenzione, non comprende le addizionali regionale e comunale IRPEF. anche perche  le addizionali sono state introdotte successivamente alla stipula dell’accordo.

    Per questo motivo, conclude l’Agenzia, le addizionali restano escluse dall’ambito applicativo della Convenzione e la relativa potestà impositiva continua a essere disciplinata esclusivamente dalla normativa interna italiana. L’INPS deve pertanto continuare ad applicare le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale anche nei confronti di pensionati fiscalmente residenti all’estero che percepiscono pensioni imponibili in Italia.

    La risposta in sintesi

    Il principio chiarito dall’Agenzia delle Entrate  quindi è che le addizionali regionale e comunale seguono l’IRPEF: 

    • se la pensione pubblica è imponibile in Italia, 
    • le addizionali sono dovute anche dal contribuente residente all’estero.

    La residenza fuori dall’Italia non esclude il prelievo, perché le addizionali sono considerate parte del sistema di tassazione del reddito imponibile IRPEF e vengono applicate dal sostituto d’imposta secondo la normativa interna italiana.

    Scarica la risposta dell’Agenzia

    Interpello 106 2026