• Pensioni

    Ape sociale 2026: al via le domande

    Con il messaggio  n. 128 del 14 gennaio 2026  INPS ricorda che la legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) ha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026. La misura continua quindi ad applicarsi ai soggetti che, al compimento di 63 anni e 5 mesi, entro il 31 dicembre 2026 si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 179, lettere da a) a d), della legge n. 232/2016 (disoccupati, caregiver, invalidi e addetti a mansioni gravose). La proroga è accompagnata da un incremento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni dal 2026 al 2031.

    In conseguenza della proroga, l’INPS comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, da presentare tramite l’istanza “Verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale”. Le domande possono essere inoltrate online sul sito INPS con credenziali SPID, CNS, CIE o eIDAS, tramite i patronati oppure attraverso il Contact Center. vedi sotto 

    Questa agevolazione, attiva già dal 2017 consente a chi desidera lasciare il lavoro prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia,  di accedere a un sostegno finanziario fino al momento della pensione.

    Di seguito  rivediamo  in dettaglio chi può accedere all’Ape Sociale, quali sono i requisiti e la procedura da seguire per presentare la domanda entro i termini.

    Ape sociale, di cosa si tratta

    L’Ape Sociale è un’indennità economica parametrata alla pensione maturata, entro un limite massimo di 1500 euro,   riservata a specifiche categorie di lavoratori che  a causa di particolari condizioni personali o lavorative, desiderano accedere a un anticipo pensionistico rispetto alla normale età pensionabile. Si rivolge a lavoratori con difficoltà socio-economiche che si trovano in condizioni di 

    • disoccupazione,
    •  caregiving,
    •  riduzione di capacità lavorativa  del 74% o  
    • che hanno svolto lavori particolarmente gravosi

    Ape sociale 2026 : tutti i requisiti e le categorie di beneficiari

    L’Ape Sociale è riservata a lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata.

    Per beneficiare dell’Ape Sociale, il lavoratore deve soddisfare specifici requisiti di età, anzianità contributiva e condizione lavorativa:

    • Età: Almeno 63 anni e 5 mesi.
    • Anzianità Contributiva: Almeno 30 anni di contributi versati; per i lavori gravosi, il requisito contributivo sale a 36 anni o a 32 anni in alcune categorie particolari. (vedi sotto)
    • Cessazione dell’Attività Lavorativa: Al momento della domanda, il lavoratore non deve essere titolare di alcuna pensione diretta e deve avere cessato ogni attività lavorativa, sia dipendente sia autonoma.

    Le donne possono inoltre beneficiare di una riduzione del requisito contributivo di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.

    Le categorie specifiche ammissibili sono:

    • Disoccupati: Lavoratori che hanno perso il lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale,  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Caregiver: Lavoratori  con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva, che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente convivente di primo grado con disabilità grave (Legge 104, art. 3 comma 3). Sono ammissibili anche i caregiver di parenti o affini di secondo grado se i genitori della persona con disabilità sono deceduti, mancanti o affetti da patologie invalidanti.
    • Invalidità: Lavoratori con una capacità lavorativa ridotta almeno del 74% e con un minimo di 30 anni di anzianità contributiva.
    • Lavoratori con  Mansioni Gravose: Dipendenti con almeno 36 anni di contributi che abbiano svolto lavori gravosi per almeno sette anni negli ultimi dieci anni o sei anni negli ultimi sette anni. L'anzianità  richiesta è di 32 anni per gli operai edili.

    APE sociale: gli step e i documenti per la domanda

    Per ottenere l'APE SOCIALE è necessario richiedere all'INPS la verifica dei requisiti e successivamente  inviare domanda di pensione telematica Se  è già avvenuta la cessazione dell'attività lavorativa  i due passaggi possono essere effettuati contemporaneamente 

    La verifica dei requisiti può essere effettuata tramite il portale INPS, nella sezione dedicata all’“APE Sociale – Anticipo pensionistico – Verifica requisiti”. 

    Qui, il lavoratore può consultare le informazioni necessarie per capire se rientra tra i beneficiari dell’Ape Sociale e utilizzare il servizio telematico.

    La domanda può essere inviata direttamente  o appoggiandosi a un Patronato.

    I passaggi  sono i seguenti 

    1. Accedere al Portale INPS: Collegarsi al sito dell’INPS e accedere con le proprie credenziali digitali SPID o CIE o CNS
    2. Inviare la Domanda di Verifica: Compilare la richiesta online e inviarla per avviare la verifica dei requisiti.
    3. Attendere la Risposta INPS:  l’INPS comunicherà l’esito della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione.
    4.  Domanda di Accesso alla Prestazione: Dopo aver ottenuto la conferma del possesso dei requisiti, il lavoratore deve presentare la domanda di accesso alla prestazione vera e propria. Tale domanda va inoltrata all’INPS  per non perdere alcuna mensilità del trattamento, subito dopo la cessazione dell’attività lavorativa.

    I requisiti  che  devono essere  perfezionati prima del 31 dicembre, sono:

    -lo stato di disoccupato e la cessazione da almeno 3 mesi dei relativi trattamenti;

    -il requisito di assistenza del portatore di handicap da almeno 6 mesi continuativi;

    -lo stato invalidante uguale o superiore al 74%.

    Invece  il requisito temporale per i lavori gravosi deve sussistere alla data di presentazione della domanda di accesso.

    Sono richiesti i seguenti documenti : 

    • -lettera di licenziamento o dimissioni per giusta causa, oppure verbale di risoluzione consensuale;
    • -un'attestazione del o dei datore/datori di lavoro redatta sul modello predisposto dall'INPS, nel quale indicare i periodi di lavoro prestato , il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito, nonché, con riferimento alle attività lavorative svolte;
    • -nel caso dell'edilizia, gli operai edili possono sostituire le attestazioni  del datore di lavoro, con una dichiarazione,  firmata dai responsabili delle Casse edili, dalla quale risultino i periodi durante i quali sono stati iscritti alle Casse.

    Per ulteriori informazioni:

    APE Sociale : quali sono le scadenze

     Si ricorda infine che le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’indennità di APE Sociale  possono  essere presentate entro

    •  la data del 31 marzo 2026.
    • del 15 luglio  
    • comunque  non oltre il 30 novembre 2025,   per le  eventuali residue  risorse finanziarie.

    Le risposte dell'INPS giungeranno quindi :

    entro il 30 giugno 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2025;

    entro il 15 ottobre 2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2025;

    entro il 31 dicembre  2026 per le domande di verifica delle condizioni presentate  entro il 30 novembre del medesimo anno.

    ATTENZIONE: se sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti può essere  inviata contestualmente  anche la domanda  di accesso alla prestazione.

  • Pensioni

    Pensioni polizia, forze armate e vigili: si alzano i requisiti di età

    Con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), il legislatore interviene in modo mirato sul pensionamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia (civili e militari) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, introducendo un incremento “aggiuntivo” dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2028. 

    Gazzetta Ufficiale

    Il comma 180 stabilisce che, per il personale militare delle Forze armate (inclusa l’Arma dei Carabinieri), Guardia di finanza, Forze di polizia a ordinamento civile e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene introdotto un incremento dei requisiti pari a:

    + 1 mese per l’anno 2028

    + 1 ulteriore mese per l’anno 2029

    + 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030

    In sostanza, l’inasprimento si costruisce “a scalini” e arriva a regime con tre mesi complessivi dal 2030. La norma precisa anche che l’incremento opera con riferimento ai “requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria”, segnalando la volontà di allineare gradualmente (almeno in parte) le condizioni di uscita del comparto a quelle del regime generale.

    Un passaggio tecnico importante riguarda la clausola secondo cui le eventuali eccedenze che dovessero determinarsi in applicazione della norma non comportano l’attivazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri: è una precisazione che mira a evitare automatismi organizzativi “a cascata” nel caso in cui il nuovo calendario di uscita produca temporanee sovrapposizioni negli organici. 

    Il “filtro” del DPCM: esclusioni o applicazione parziale per specifiche professionalità (comma 181)

    La stessa legge, però, apre a correttivi. Il comma 181 demanda infatti a un DPCM – proposto dai Ministri competenti (Difesa, Interno e Giustizia) e concertato con il MEF – il compito di individuare specifiche professionalità per le quali, “in ragione della specificità del peculiare impiego”, l’incremento possa non applicarsi oppure applicarsi solo parzialmente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. 

    Il legislatore riconosce che all’interno del comparto esistono profili e funzioni con vincoli operativi e requisiti psico-fisici che potrebbero rendere non sostenibile un irrigidimento uniforme dei requisiti. Tuttavia, fino all’adozione del DPCM, la platea delle eventuali deroghe resta solo potenziale.

    Polizze assicurative per RC verso terzi a carico dello Stato

    Nei commi immediatamente successivi, la manovra affianca misure di supporto: ad esempio, il comma 182 incrementa un fondo con stanziamenti progressivi fino al 2030  per  miglioramenti retributivi 

    mentre i commi 183-184 autorizzano risorse per la stipula di  polizze assicurative (tutela legale e RC verso terzi) a favore del personale del comparto e disciplinano la possibilità di trasferimento delle risorse.

  • Pensioni

    Pensioni 2026: le novità in legge di bilancio

     La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU  il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025) 

    Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono  alcune novità importanti  sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si  riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico  speciale con lo stop alle misure speciali  Quota  103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni  mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato . 

    Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.

    Soppressi  invece:

    •  il discusso emendamento che riguardava la  riduzione del conteggio dei contributi riscattati per  studi universitari e 
    • l'ampliamento delle finestre di decorrenza  della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti. 
    • la norma sperimentale in vigore che  dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli  per la soglia di assegno necessario  per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che  deve essere almeno tre volte la pensione sociale).

    In sintesi  sono stati confermati: 

    • aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
    • nuove regole sul  silenzio assenso sul Tfr  con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
    •  allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS 
    •  dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni; 
    • nuova proroga per APE SOCIALE 
    • Si cancellano definitivamente le  uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
    • si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione

    Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.

    Vediamo qualche dettaglio in più

    Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata

    La norma che  penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione  il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.

    Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che 

    • maturano i requisiti  per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
    • per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”), 

    per i quali  veniva  previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario  triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse  piu al raggiungimento del requisito anagrafico. 

    La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente

    • 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031, 
    • 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
    •  24 mesi nel 2034 e 
    • 30 mesi dal 2035 in poi.

     La proposta  non si applicava alle categorie di lavoratori  che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione  come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).

    STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale

    Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele  finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a 

    • 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033, 
    •  5 mesi nel 2034 e 
    •  6 mesi dal 2035.

    Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc)   possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con  l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.

    Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda

    In legge di bilancio  2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti  erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.

    Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni

    Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:

    • Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e, 
    • dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.

    Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.

    Dal 1° luglio 2026:

    •   per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione  automatica   al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali  fatta salva la possibilità per il lavoratore  di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda 
    • per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare,  i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione

    La norma  richiede anche in questi casi che i  fondi garantiscano di investire le somme  in linee basate sul profilo di  rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre  meno rischioso con l'aumentare dell'età).

    Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni

    La legge di bilancio 2026  l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza,  previsto dalla legge Fornero (3 mesi)  , si  applicherà  in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori. 

     La norma prevede che l'incremento 

    • per il 2027 si applichi  solo  per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)

    • dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi

    L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale  ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come  definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20  anni) 

    Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)

    Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato  il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS  che sarebbe normalmente a suo carico.  

    Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta  la possibilità di pensionamento. 

    Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede

    Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso

    Come detto passa a  regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati  in condizioni di disagio pari a  20 euro mensili.

     L’incremento spetta a  chi riceve:

    •   sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata 
    •  che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,

    purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.

    Inoltre dal 2026 i limiti reddituali vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.( leggi in merito Pensioni 2025 importi e maggiorazioni)

  • Pensioni

    Pensione e lavoro all’estero: le indicazioni INPS per i giovani

    Con il messaggio n. 3990 del 30 dicembre 2025, l’INPS ha annunciato la realizzazione di un vademecum digitale rivolto ai giovani neo occupati che svolgono, o intendono svolgere, attività di lavoro dipendente all’estero 

     L’iniziativa si inserisce nel progetto istituzionale “INPS per i Giovani” e si rivolge a una platea ampia che comprende lavoratori, famiglie, datori di lavoro e consulenti, chiamati sempre più spesso a confrontarsi con carriere professionali caratterizzate da mobilità internazionale e frammentazione contributiva.

    Il vademecum nasce come strumento informativo finalizzato a fornire indicazioni operative sulla tutela previdenziale in caso di lavoro all’estero, con particolare attenzione ai primi anni di attività lavorativa. In questa fase, infatti, le scelte previdenziali possono incidere in modo significativo sulla costruzione della posizione assicurativa futura. L’INPS individua quindi nei giovani un destinatario prioritario di iniziative di informazione previdenziale, anche al fine di rendere più consapevoli i percorsi professionali che si sviluppano fuori dai confini nazionali

    .La diffusione del vademecum attraverso

    amplia ulteriormente le possibilità di accesso alle informazioni, rafforzando il ruolo dell’ente come punto di riferimento per l’orientamento previdenziale delle nuove generazioni.

    Il quadro normativo

    Il messaggio si colloca nell’ambito della Linea Guida Gestionale 2025_22, dedicata alle iniziative sulla cultura previdenziale indirizzate alle nuove generazioni, e dà attuazione al progetto  chiamato PESDCP MI.70 30 

    L’azione è stata sviluppata congiuntamente dalle Direzioni centrali Pensioni, Formazione e Accademia INPS e Comunicazione, a conferma della rilevanza strategica attribuita alla diffusione di informazioni previdenziali corrette e accessibili.

    Il contesto di riferimento è quello di un mercato del lavoro caratterizzato da una crescente mobilità transnazionale, sia all’interno dell’Unione europea sia verso Paesi extra UE. In tale scenario assumono particolare rilievo i meccanismi di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, previsti dai Regolamenti europei e dalle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con Stati terzi. Il vademecum richiama questi strumenti normativi per chiarire che i periodi di lavoro svolti all’estero non vengono persi, ma possono essere valorizzati ai fini pensionistici attraverso istituti come la totalizzazione internazionale.

    L’iniziativa si collega inoltre al Protocollo di Intesa INPS–MAECI del 27 maggio 2025, che mira a rafforzare l’informazione previdenziale a favore dei cittadini italiani residenti all’estero, ampliando la platea dei destinatari delle attività di divulgazione istituzionale.

    Il vademecum digitale

    L’elemento di maggiore novità del messaggio n. 3990/2025 è rappresentato dalla realizzazione di un vademecum digitale in formato video, pensato per una fruizione semplice e immediata attraverso canali istituzionali online 

     Il contenuto è focalizzato su aspetti operativi di particolare interesse per i giovani lavoratori: tra questi, la possibilità di visualizzare nell’estratto conto contributivo anche i periodi di lavoro maturati all’estero, mediante la presentazione della domanda di estratto contributivo internazionale.

    Il vademecum fornisce inoltre indicazioni sui presupposti e sulle modalità della totalizzazione dei periodi assicurativi, sia nei rapporti con i Paesi che applicano i Regolamenti UE sia con gli Stati extra UE convenzionati. Si tratta di informazioni rilevanti non solo per i lavoratori, ma anche per i consulenti del lavoro e i datori che assistono personale con esperienze professionali internazionali.

    Dal punto di vista previdenziale, l’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta di informazione per i giovani, chiamati sempre più spesso a iniziare la propria carriera fuori dall’Italia. Il messaggio chiarisce che l’attività lavorativa svolta all’estero non comporta la rinuncia ai contributi versati, purché siano attivati correttamente gli strumenti previsti dall’ordinamento.

  • Pensioni

    Interessi legali 2026 al 1,60%: effetti su contributi e pensioni INPS

    Con la circolare INPS n. 157 del 30 dicembre 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni applicative conseguenti alla determinazione del nuovo saggio di interesse legale, fissato all’1,60% annuo a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Come noto, il tasso legale incide direttamente sul calcolo delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi riconosciuti sulle prestazioni pensionistiche e di fine servizio.

    L’INPS chiarisce inoltre la gestione delle esposizioni debitorie pregresse, confermando il criterio di applicazione dei tassi legali pro tempore vigenti. (Allegato 2)

    Il quadro normativo e i riflessi operativi

    Il presupposto normativo dell’intervento è rappresentato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025, che ha aggiornato la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile.

    In ambito previdenziale, il tasso legale assume rilievo in particolare:

    • nell’applicazione dell’art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, che consente la riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali in caso di integrale pagamento dei contributi dovuti;
    • nell’ipotesi disciplinata dall’art. 116, comma 10, della medesima legge, come modificato dall’art. 30, comma 2, del DL n. 19/2024, che riguarda il mancato o ritardato versamento derivante da incertezze normative o giurisprudenziali sull’obbligo contributivo;
    • nel riconoscimento degli interessi sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali poste in pagamento dall’Istituto.

    Ambito di applicazione Tasso applicabile dal 1° gennaio 2026
    Interessi legali ex art. 1284 c.c. 1,60% annuo
    Somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento contributi (art. 116, c. 15, L. 388/2000) 1,60% annuo
    Interessi per incertezze normative o giurisprudenziali (art. 116, c. 10) 1,60% annuo
    Interessi su pensioni, TFS e TFR 1,60% annuo

    Il tasso del 1,60% si applica ai contributi con scadenza di pagamento dal 1° gennaio 2026, mentre per i periodi precedenti restano validi i tassi legali vigenti alle rispettive decorrenze.

    le istruzioni operative

    Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

    Contributi correnti e futuri

    Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

    Esposizioni debitorie pregresse

    Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

    • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
    • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate nell'allegato 2 alla circolare.

    Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

    Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

    Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

    Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

    Sotto il profilo operativo, la circolare INPS fornisce indicazioni puntuali che datori di lavoro e consulenti sono chiamati a considerare nei conteggi contributivi.

    Contributi correnti e futuri

    Per i contributi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2026, in caso di pagamento tardivo con accesso alle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, il calcolo delle somme aggiuntive deve avvenire applicando il tasso legale dell’1,60% annuo.

    Esposizioni debitorie pregresse

    Per le posizioni debitorie pendenti al 1° gennaio 2026, l’INPS conferma il criterio del calcolo pro rata temporis, applicando:

    • il tasso legale vigente in ciascun periodo di riferimento;
    • le variazioni intervenute nel tempo, secondo le decorrenze indicate negli allegati alla circolare.

    Incertezze interpretative sull’obbligo contributivo

    Nei casi in cui il mancato o ritardato versamento derivi da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente risolti in senso sfavorevole al contribuente, restano dovuti esclusivamente gli interessi legali, a condizione che il versamento avvenga entro il termine fissato dall’INPS. Dal 2026, tali interessi sono calcolati al 1,60%.

    Prestazioni pensionistiche e di fine servizio

    Il nuovo tasso si applica anche agli interessi sulle pensioni, nonché sulle prestazioni di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) poste in pagamento dall’Istituto dal 1° gennaio 2026, con effetti diretti sulle liquidazioni tardive.

  • Pensioni

    Pensioni dicembre 2025: bonus 154,94 euro e quattordicesima: guida INPS

    Con il Messaggio INPS n. 3781 del 15 dicembre 2025 l’Istituto comunica di avere completato le lavorazioni sulla rata di pensione di dicembre 2025, includendo – se spettanti –  le due somme aggiuntive:

    1. importo aggiuntivo di 154,94 euro riferito all’anno 2025 e
    2.  somma aggiuntiva “quattordicesima” per i pensionati che maturano i requisiti di pensionamento nel secondo semestre 2025.

    Secondo i dati forniti dall’INPS, l’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 pensionati, mentre la quattordicesima di dicembre 2025 riguarda 149.580 beneficiari

    Nella maggior parte dei casi il pagamento avviene d’ufficio, mentre per alcune posizioni sono necessarie verifiche da parte delle Strutture territoriali.

    Misura Pagamento Dati INPS
    Importo aggiuntivo 2025 Fino a 154,94 € Oltre 400.000 beneficiari
    Quattordicesima 2025 Nel cedolino di dicembre 149.580 beneficiari

    Pensione dicembre 2025 e importo aggiuntivo e quattordicesima cosa sono

    L’importo aggiuntivo di 154,94 euro trova fondamento nell’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Si tratta di una somma riconosciuta ai pensionati con redditi contenuti, secondo criteri già definiti dalla circolare INPS n. 68 del 2001. Per l’anno 2025 l’INPS precisa che, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, in attesa delle verifiche reddituali definitive.

    La quattordicesima è invece disciplinata dall’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificata successivamente dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

    Per le istruzioni operative riferite al 2025, il Messaggio INPS richiama anche il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.

    Per entrambe le prestazioni, nelle elaborazioni di dicembre 2025 sono stati applicati i valori aggiornati tenendo conto dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%.

    Pensione dicembre 2025: calcolo importo aggiuntivo

    L’importo aggiuntivo può spettare ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nonché delle altre forme di previdenza obbligatoria, incluse le pensioni erogate dagli enti trasformati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.

    L’INPS segnala tuttavia diverse ipotesi di esclusione

    L’importo non è riconosciuto, tra l’altro, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva finché la prestazione non risulta completa, né su alcune prestazioni assistenziali o su pensioni supplementari, detassate per convenzioni contro la doppia imposizione o con pagamento localizzato. 

    Restano inoltre escluse le pensioni con importo pari a zero nel mese di dicembre 2025.

    Per le pensioni dei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, sulla base dell’importo pensionistico e dell’ultimo reddito disponibile in banca dati, purché non antecedente al 2021. In presenza di decorrenza infrannuale, l’importo è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di pensione.

    Parametro 2025 Valore Utilizzo
    Importo aggiuntivo massimo 154,94 € Accreditato a dicembre se spettante
    Trattamento minimo annuo 7.844,20 € Parametro per i limiti di reddito
    Limite reddito individuale 11.766,30 € Trattamento minimo × 1,5
    Limite reddito familiare 23.532,60 € Trattamento minimo × 3

    Nel cedolino di dicembre 2025 l’importo è indicato con la dicitura “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito anno 2025”. In caso di mancato accredito, è necessario verificare i dati reddituali ed eventualmente presentare una ricostituzione pensionistica.

    Pensione dicembre 2025: istruzioni dettagliate quattordicesima II semestre

    La quattordicesima viene riconosciuta con la rata di dicembre 2025 ai pensionati che compiono 64 anni nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, nonché a coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2025, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.

    Per la Gestione pubblica, il pagamento riguarda chi perfeziona il requisito anagrafico tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025

    L’INPS segnala che sono state lavorate le domande pervenute fino al 6 ottobre 2025 e che eventuali posizioni scartate devono essere verificate dalle Strutture territoriali, soprattutto in presenza di più trattamenti pensionistici.

    Quattordicesima dicembre 2025 Numero beneficiari
    Totale beneficiari 149.580
    Gestione integrata 148.291
    Gestione pubblica 1.289

    L’INPS precisa che, qualora emerga successivamente la perdita dei requisiti, le somme indebitamente percepite saranno recuperate in 12 rate a partire dalla prima rata utile, previa comunicazione al pensionato.

    Nel cedolino di dicembre 2025 la somma è indicata come “Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127) – Credito anno 2025”. Anche per questa prestazione sono previste comunicazioni tramite e-mail, App IO e area personale MyINPS.

    Pensione dicembre 2025 come verificare e richiedere gli importi

    Per consultare il cedolino della pensione di dicembre 2025, inclusi i dettagli su importi aggiuntivi e quattordicesima mensilità, è necessario accedere al servizio online dell'INPS dedicato ai pensionati accedendo al sito  www.inps.it e procedendo all'autenticazione  come segue:

    1 – Clicca su "Accedi" in alto a destra.

    Effettua l'accesso utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
    • CIE (Carta d'Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    2 – Una volta autenticato, nella sezione "Servizi",   utilizza la barra di ricerca digitando "Cedolino della pensione".

    3 – Seleziona il servizio "Cedolino della pensione" dai risultati.

    Consultazione del Cedolino:

    All'interno del servizio, potrai visualizzare e scaricare il cedolino relativo al mese di dicembre 2024, che includerà dettagli su:

    • Importo della pensione mensile
    • Eventuali importi aggiuntivi
    • Quattordicesima mensilità
    • Altre voci pertinenti

    In caso di difficoltà nell'accesso o nella consultazione, è consigliabile contattare il Contact Center dell'INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio operatore).

    INPS ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.

  • Pensioni

    Riscatto del fondo pensione residenti all’estero: l’Agenzia chiarisce

    Con la Risposta n. 296/2025, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare in caso di riscatto totale anticipato, quando il percettore risulta residente all’estero.

    Il documento affronta un caso di particolare rilevanza per datori di lavoro, consulenti e lavoratori italiani espatriati, poiché chiarisce l’applicazione delle regole interne e convenzionali in presenza di una posizione maturata in Italia ma liquidata a un soggetto fiscalmente residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

    Il quesito riguarda, infatti, l’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore (legge 26 luglio 1978, n. 575) e la possibile qualificazione del riscatto come reddito di pensione ai sensi dell’articolo 17 del Trattato.

    L’Agenzia, dopo un approfondito esame della normativa interna e convenzionale, offre un orientamento di interesse operativo, utile per la gestione di casi analoghi da parte di professionisti e aziende.

    Il caso: riscatto pensione integrativa residente a Singapore

    L’istanza riguarda un cittadino italiano iscritto all’AIRE, residente fiscalmente a Singapore, già dipendente di società italiane e iscritto a un fondo pensione negoziale (Fondo Alfa). Dopo il trasferimento all’estero e la cessazione del rapporto di lavoro, il contribuente non ha più versato contribuzione, ma mantiene una posizione individuale maturata in Italia.

    Pur non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile prevista dagli ordinamenti italiani, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato della posizione. L’istante chiede quindi di poter ottenere la liquidazione in un’unica soluzione e domanda se tale somma rientri tra le “pensioni” disciplinate dall’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore, e quindi imponibile esclusivamente nello Stato di residenza Singapore).

    L’Agenzia ricorda preliminarmente che Singapore è incluso tra i Paesi a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999, con conseguente applicazione della presunzione relativa di residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2-bis, del TUIR. Tuttavia, l’accertamento effettivo della residenza non è oggetto dell’istituto dell’interpello, per cui il parere viene fornito assumendo validamente la residenza a Singapore come dichiarata dal contribuente.

    Dal punto di vista della normativa interna, l’Agenzia ribadisce che:

    • le prestazioni dei fondi pensione costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera h-bis, TUIR);
    • tali redditi si considerano prodotti in Italia quando corrisposti da soggetto residente (articolo 23, comma 2, lettera b), TUIR);
    • la prestazione è quindi soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi dell’articolo 24, comma 1-quater, del d.P.R. 600/1973 e dell’articolo 14 del d.lgs. 252/2005.

    A questo punto si rende necessario verificare l’eventuale prevalenza delle norme convenzionali, come previsto dagli articoli 169 del TUIR e 75 del d.P.R. 600/1973.

    La Risposta: non è reddito da pensione se manca il requisito anagrafico

    Nel valutare la corretta qualificazione del reddito, l’Agenzia osserva che la Convenzione non disciplina espressamente il riscatto delle posizioni di previdenza complementare. È quindi necessario stabilire se l’erogazione debba essere trattata come:

    • reddito di lavoro dipendente, disciplinato dall’articolo 14 (“Servizi personali”), oppure
    • reddito di pensione, disciplinato dall’articolo 17 (“Pensioni”).

    Richiamando il Commentario OCSE all’articolo 18, l’Agenzia sottolinea che una prestazione può essere considerata “altra remunerazione analoga alla pensione” solo quando rappresenta la commutazione di un diritto pensionistico già maturato.

    Nel caso analizzato:

    • il contribuente non ha ancora maturato i requisiti per accedere alla prestazione pensionistica complementare;
    • il riscatto anticipato riguarda esclusivamente la somma maturata fino al momento del disinvestimento;
    • non si configura quindi alcuna sostituzione di un trattamento pensionistico già maturato.

    Per tali motivi, l’Agenzia conclude che il reddito non può essere qualificato come “pensione” ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.

    La somma erogata costituisce invece una remaunerazione analoga ai redditi da lavoro dipendente, poiché l’articolo 50 del TUIR ricomprende espressamente le prestazioni pensionistiche complementari tra i redditi assimilati al lavoro subordinato.

    Pertanto, ai fini convenzionali il riscatto deve essere attratto nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione.

    Poiché tutta la posizione previdenziale è maturata per attività lavorativa svolta in Italia, lo Stato della fonte (Italia) mantiene la potestà impositiva concorrente.

    La prestazione è quindi imponibile in Italia, con applicazione della ritenuta prevista dalla normativa interna.

    Eventuali casi di doppia imposizione devono essere risolti dallo Stato di residenza (Singapore) ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione.