• Pensioni

    Quattordicesima pensioni 2021 revocata: recupero somme da agosto

    Con il messaggio n. 2514 del 29 luglio 2026, la Direzione Centrale Pensioni dell'INPS ha comunicato il completamento delle attività di revoca definitiva della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) e dell'importo aggiuntivo di 154,94 euro, erogati in via provvisoria sulle pensioni della Gestione privata integrata con riferimento all'anno reddito 2021.

    L'intervento si inserisce nel percorso già avviato con il messaggio operativo n. 1718 del 25 maggio 2026, con cui l'Istituto aveva comunicato la revoca definitiva delle prestazioni collegate all'anno reddito 2021 per le posizioni prive, entro il termine del 19 settembre 2025, della dichiarazione della situazione reddituale r(Modello Red).

     In assenza di tale dichiarazione, l'INPS non può verificare la permanenza dei requisiti reddituali previsti per le due prestazioni, disposte quindi in via provvisoria, e procede pertanto alla revoca e al recupero delle somme corrisposte.

    Le due prestazioni interessate sono

    • la somma aggiuntiva (quattordicesima), di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007 e modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016;
    • l'importo aggiuntivo di 154,94 euro, previsto dall'articolo 70, comma 7, della legge n. 388/2000.

    Per entrambe le prestazioni, la revoca riguarda le somme corrisposte nel 2021, in sede di prima erogazione, e quelle eventualmente corrisposte nel 2022 a seguito di successiva attribuzione del beneficio.

    Come avviene il recupero

    Gli importi revocati saranno recuperati mediante trattenuta diretta sulla pensione, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2026:

    • 24 rate mensili per la somma aggiuntiva (quattordicesima);
    • 12 rate mensili per l'importo aggiuntivo di 154,94 euro.

    Le due trattenute seguono quindi piani di rientro differenziati, calibrati sull'entità e sulla natura delle prestazioni oggetto di revoca.

    Comunicazioni e riesame

    Per tutte le posizioni coinvolte, l'INPS ha predisposto un'apposita comunicazione individuale, inviata tramite raccomandata ai pensionati interessati. La comunicazione ha valore di notifica sia del provvedimento di revoca, sia delle relative modalità di recupero, e costituisce quindi il documento di riferimento per verificare l'importo dovuto e il relativo piano di rateizzazione.

    Chi ritiene di essere stato erroneamente coinvolto nella procedura, ad esempio perché in possesso della dichiarazione reddituale richiesta entro i termini previsti, può rivolgersi alla sede INPS di competenza o ai patronati per un riesame della posizione, prima che le trattenute abbiano inizio sulla mensilità di agosto.

  • Pensioni

    Magistrati onorari: cumulabilità tra pensione e compensi, le regole

    Con la Circolare n. 79 del 24 luglio 2026, l'INPS – d'intesa con il Ministero del Lavoro – fa chiarezza  sulla cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e giudici onorari aggregati). 

    La disciplina cambia in base a due variabili: lo status del magistrato (confermato o non confermato) e, per i confermati, l'eventuale opzione per il regime di esclusività delle funzioni onorarie.

    Quali sono le norme in vigore

    La materia nasce dalla riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017), che ha abrogato le vecchie norme sulle indennità dei giudici di pace e dei magistrati onorari, sostituendole con l'art. 29, poi modificato dalla L. 51/2025.

    Quest'ultima ha introdotto anche gli articoli 31-bis e 31-ter, che disciplinano il compenso rispettivamente dei confermati "esclusivisti" e "non esclusivisti", qualificandolo come base imponibile previdenziale. 

    Va ricordato anche l'art. 15-bis del D.L. 75/2023, che ha introdotto una disciplina fiscale e previdenziale speciale per rispondere ai rilievi della Commissione Europea sul riconoscimento dello status di lavoratori a questa categoria.

    Le novità INPS sulla comulabilità

    Il punto centrale della circolare è la distinzione operativa tra categorie ai fini della cumulabilita tra previdenza e compensi, riassunta nella tabella seguente:

    Categoria Gestione previdenziale Natura del compenso Regime di cumulo con la pensione
    Magistrato confermato con opzione esclusività FPLD (AGO) Reddito da lavoro dipendente Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4)
    Magistrato confermato senza opzione esclusività Gestione separata o Cassa forense Reddito da lavoro autonomo Regime generale di cumulabilità (salvo le eccezioni del par. 4)
    Non confermato Indennità, non reddito da lavoro Sempre cumulabile: non rileva ai fini dell'incumulabilità
    In regime transitorio (pre-conferma) Indennità non retributiva (giurisprudenza costante) Cumulabilità generale fino alla conferma

    Per i magistrati confermati, quindi, il compenso costituisce reddito da lavoro a tutti gli effetti (dipendente per gli esclusivisti, autonomo per i non esclusivisti), con conseguente applicazione delle regole ordinarie di cumulo.

     Per i non confermati, invece, l'indennità resta estranea alla nozione di reddito da lavoro e non incide mai sul diritto a percepire la pensione per intero.

    Le istruzioni operative: obbligo di comunicazione

    Restano ferme, per tutte le categorie con compenso qualificato come reddito da lavoro, le ipotesi di incumulabilità già note: 

    • pensioni di invalidità (dipendenti, autonomi e Gestione pubblica)
    •  pensione di privilegio, pensione anticipata per lavoratori precoci, 
    • pensione quota 100, pensione anticipata a 64 anni con 38 di contributi, 
    • pensione anticipata flessibile e pensione di inabilità (incompatibile in assoluto con redditi da lavoro).

    Per il periodo transitorio, prima della conferma in servizio , vale invece il principio generale di cumulabilità, non essendo mai stato previsto un espresso divieto dalla normativa previgente; fa eccezione la pensione ai superstiti, per cui restano applicabili i limiti reddituali della Tabella F (L. 335/1995), calcolati sui redditi assoggettabili a IRPEF.

    Sul piano pratico, l'INPS impone ai magistrati onorari titolari di pensione un obbligo dichiarativo tempestivo verso le sedi territoriali: comunicare la conferma o meno dell'incarico, l'eventuale opzione per l'esclusività e le date di inizio e cessazione. 

    Su questa base le Strutture territoriali verificheranno la categoria e applicheranno il regime corretto.

    Scarica la circolare 79 2026 sulla previdenza dei magistrati onorari

    Circolare INPS 79 2026

    Soglie reddituali 2026 tabella F (Pensione ai superstiti)

    Fascia di reddito personale del superstite Soglia annua 2026 Riduzione della pensione ai superstiti
    Fino a 3 volte il trattamento minimo Fino a € 23.862,15 Nessuna riduzione (pensione intera)
    Da 3 a 4 volte il trattamento minimo Da € 23.862,16 a € 31.816,20 -25%
    Da 4 a 5 volte il trattamento minimo Da € 31.816,21 a € 39.770,25 -40%
    Oltre 5 volte il trattamento minimo Oltre € 39.770,25 -50%

    ATTENZIONE :

     Le riduzioni si applicano solo al coniuge superstite, mai ai figli/orfani, che percepiscono sempre la quota piena secondo le percentuali di legge (60% coniuge solo, 80% con un figlio, 100% con due o più figli; 70%-80%-100% per orfani)

    . Le riduzioni non si applicano mai se nel nucleo familiare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro: in questi casi la pensione ai superstiti resta piena a prescindere dal reddito. 

    La Corte Costituzionale (sentenza n. 162/2022) ha stabilito che la riduzione applicata non può in nessun caso superare l'importo del reddito aggiuntivo percepito (c.d. "clausola di salvaguardia"). 

    Ai fini del calcolo rilevano tutti i redditi assoggettabili a IRPEF (lavoro dipendente, autonomo, altre pensioni), esclusi TFR, casa di abitazione e arretrati a tassazione separata.

  • Pensioni

    Fondo pensione casalinghe: pagamento solo su PagoPA dal 1 ottobre

    Il “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (detto anche Fondo casalinghe).

     consente di accantonare contributi previdenziali alle persone che svolgono lavori di cura della casa e della famiglia  senza retribuzione.(si veda per maggiori dettagli  la circolare INPS 223 2001).

    Tra i requisiti necessari:

    • età tra 18 e 65 anni
    • non  essere titolari di pensione diretta (ok alla pensione di reversibilità)
    • Sono possibili i versamenti contributivi solo per periodi non coperti da altra contribuzione per lavoro dipendente o autonomo.

    La prestazione pensionistica del Fondo Casalinghe è calcolata con il sistema contributivo ( a norma della legge 335/1995) sulla base di specifiche tabelle emanate dal Ministero del lavoro 

    Come iscriversi  al Fondo INPS casalinghe

    Le domande di iscrizione come già previsto dal messaggio n. 21118/2013, vanno presentate esclusivamente in via telematica, previa identificazione con le proprie credenziali

    La nuova piattaforma per le domande è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Servizi” > “Fondo previdenza casalinghe – Iscrizione (Cittadino)”. Il servizio è disponibile anche per i Patronati.

    Per l’accesso al servizio è richiesta l’autenticazione tramite: 

    •  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di II livello, oppure
    • CIE (Carta d’Identità Elettronica), oppure
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    Il nuovo servizio consente di  compilare la domanda e sottoscrivere direttamente  le dichiarazioni sostitutive e l’informativa sul trattamento dei dati personali.e  rende disponibile la stampa della ricevuta  di riepilogo dei dati inseriti e con  il codice identificativo della domanda.

    L’iscrizione ha effetto dalla conclusione con esito positivo delle operazioni previste dal servizio online

    Pagamento contributi  Fondo per persone che svolgono lavori di cura 

    II cittadino appena iscritto potrà iniziare a effettuare i versamenti dopo avere ricevuto il provvedimento di accoglimento della richiesta.

    Le procedure informatiche consentono il pagamento attraverso la piattaforma “ PagoPA " nel Portale dei pagamenti è infatti presente una sezione dedicata al Fondo Casalinghe e Casalinghi.

    Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno e con importo libero, ( la soglia minima per l’accredito di un mese di contribuzione è di 25,82 euro) tramite bollettino postale o PagoPA.

    Per conoscere l’importo e il numero di contributi (in mesi) che l’INPS accrediterà ogni anno, quindi, è sufficiente dividere la cifra complessiva versata nell’anno di riferimento per 25,82 euro.

    Stop al pagamento con bollettino postale

    Con il messaggio n. 2482 del 24 luglio 2026, l'INPS ha comunicato la chiusura, a decorrere dal 1° ottobre 2026, del conto corrente postale finora utilizzato per il versamento dei contributi al Fondo Casalinghe e Casalinghi tramite bollettino postale. 

    Il canale, già marginale dopo l'introduzione del pagamento PagoPA nel 2022, viene definitivamente dismesso: da tale data i versamenti dovranno avvenire esclusivamente attraverso l'avviso di pagamento PagoPA, generabile dal Portale dei Pagamenti sul sito www.inps.it (percorso: "Portale dei pagamenti" > "Fondo Casalinghe e Casalinghi"), accedendo con Codice Fiscale e Codice Fondo oppure tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS).  Il versamento  resta possibile

      sia online con carta di credito, debito o prepagata, oppure addebito in conto corrente,  che

     presso banche, uffici postali e altri PSP aderenti al circuito PagoPA (anche tramite QR Code o dataMatrix), tramite CBILL (codice interbancario AAQV6) o mediante l'App IO.

    Modalità di pagamento Dettaglio operativo
    Online – Portale dei Pagamenti Carta di credito, carta di debito, carta prepagata o addebito in conto corrente
    Banche, uffici postali e altri PSP Aderenti al circuito pagoPA, tramite codice avviso, QR Code o dataMatrix
    CBILL Presso le banche abilitate, utilizzando il Codice Interbancario "AAQV6"
    App IO Pagamento diretto da smartphone
    Bollettino postale Non più disponibile dal 1° ottobre 2026 (conto corrente postale chiuso)

  • Pensioni

    Pensioni agosto 2026: date pagamento e novità nel cedolino

    Inps ha comunicato  le novità del cedolino pensione di agosto 2026 ecco una sintesi 

    Data pagamento

    1. Accredito in Poste Italiane avverrà  con valuta 1° agosto 2026
    2. Accredito nelle  banche vverrà con  valuta 3 agosto 2026

    Si ricorda che il pagamento in contanti è ammesso solo fino a 1.000 euro netti complessivi

    Cedolino pensione agosto 2026 le particolarità

    1. Conguagli 730/2026

    Da agosto l'INPS applica sulle pensioni i conguagli fiscali derivanti dal modello 730/2026, per chi ha indicato l'Istituto come sostituto d'imposta, limitatamente alle dichiarazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

    Nel cedolino possono comparire quindi, indicati separatamente:

    • rimborso, se la dichiarazione genera un credito;
    • trattenuta, se genera un debito d'imposta (in caso di rateizzazione, le trattenute devono terminare entro novembre; per dati trasmessi dopo giugno il numero di rate scelto potrebbe non essere rispettato).

    Da agosto le voci di dettaglio sono state semplificate.  Si puo verificare  tramite il servizio online "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino" (anche su app INPS Mobile).

    2. Trattenuta 5% per redditi 2022 non dichiarati

    ATTENZIONE Chi non dichiara integralmente i redditi rilevanti tramite 730/REDDITI PF infatti  deve trasmettere il Modello  RED con:

    SPID (liv. 2+), CNS, CIE o eIDAS → servizio "RED Precompilato" (area "Pensione e Previdenza" o MyINPS);

    oppure tramite CAF/intermediario abilitato.

    In caso di Mancato invio → sospensione (trattenuta 5% ad agosto/settembre) → mancata regolarizzazione → revoca definitiva e recupero somme.

    Nella pensione di agosto per chi non ha comunicato i redditi 2022 saranno presenti le trattenute 

    • Importo: 5% del lordo di luglio 2026
    • Applicazione: rate di agosto e settembre 2026
    • Prevista una scadenza per regolarizzare: 15 settembre 2026 (domanda di ricostituzione reddituale)
    • Se non si regolarizza: revoca definitiva della prestazione riferita al 2022 e recupero delle somme non dovute
    • Sono escluse dalla sospensione : invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale

    La Comunicazione è consultabile su MyINPS e, se presenti i riferimenti dell'utente, inviata via PEC/email.

    Cedolino pensione come consultarlo online

    Il cedolino di pensione che da tutte le informazioni sull'importo e sulle eventuali varaizioni si puo consultare in ogni momento  da pc o da dispositivi mobili  con un servizio guidato che fornisce i seguenti servizi: 

    • Cedolino pensione
    • Confronta cedolini
    • Visualizza elenco prospetti di liquidazione (Modelli TE08)
    • Gestione deleghe sindacali
    • Comunicazioni al pensionato
    • Variazione ufficio pagatore
    • Recupero e stampa Certificazione Unica
    • Riepilogo Dati Anagrafici e di Pagamento
    • Certificato di pensione: Modello Obis/M
    • Duplicato libretto di pensione
    • Conguagli IRPEF
    • Cessione del Quinto
    • Bonus quattordicesima e bonus 154 euro
    • Recupero Indebiti.

    E' necessario autenticarsi con SPID, CIE o CNS:

     

    FAQ

    Chi riceve la trattenuta del 5% ad agosto 2026? 

    I titolari di prestazioni collegate al reddito che non hanno comunicato i redditi 2022 né tramite dichiarazione fiscale né tramite RED/CAF.

    Entro quando bisogna regolarizzare? 

    Entro il 15 settembre 2026, presentando domanda di ricostituzione reddituale.

    La trattenuta si applica anche a settembre?

     Sì, la trattenuta del 5% è prevista sia sul rateo di agosto sia su quello di settembre 2026.

    Cosa succede se non si regolarizza entro il termine?

     La prestazione collegata al reddito relativa al 2022 viene revocata in via definitiva e l'INPS recupera le somme non dovute.

    Dove si vede il dettaglio dei conguagli 730?

     Nel servizio online "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", anche via app INPS Mobile.

    Quali sono le prestazioni  che vengono sospese?

    Iintegrazione al minimo, maggiorazione sociale, quattordicesima

  • Pensioni

    Verifica esistenza in vita pensionati estero 2026: proroga per il Venezuela

    Con il Messaggio INPS n. 3863 del 19 dicembre 2025, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative alla prima fase 2026 della verifica dell’esistenza in vita dei pensionati residenti all’estero, procedura indispensabile per garantire la regolarità dei pagamenti ed evitare indebite erogazioni dopo il decesso del beneficiario 

    La verifica, come di consueto, è affidata a Citibank N.A., soggetto incaricato del servizio di pagamento delle pensioni fuori dal territorio nazionale. Le prime lettere di richiesta saranno inviate a partire dal 20 marzo 2026.

    La circolare riveste particolare rilievo per  i pensionati interessati che, nei  casi di mancata risposta alle richieste   rischiano di vedersi sospese le pensioni. 

    AGGIORNAMENTO 14 LUGLIO 2026

    Con comunicato stampa del 13 lugio INPS proroga al 19 settembre 2026 il termine per la trasmissione della prova dell’esistenza in

    vita da parte dei pensionati che riscuotono il pagamento in Venezuela. La nuova scadenza del  termine inizialmente previsto del 18 luglio 2026, tiene conto

    delle gravi difficoltà causate dal recente sisma che ha colpito il Paese.

    Piu precisamente quindi : 

    • • i pensionati interessati potranno regolarizzare la propria posizione entro il 19 settembre 2026;
    • • entro tale data dovrà essere prodotta l’attestazione richiesta per il mantenimento dei pagamenti pensionistici;
    • • per chi non trasmetterà la documentazione nei termini, la sospensione dei pagamenti  decorrerà dalla rata di ottobre 2026.

    Restano confermate le modalità già previste per la trasmissione della prova dell’esistenza in vita, secondo le indicazioni contenute nel messaggio n. 3863/2025.(v. sotto)

    Quadro normativo verifiche esistenza in vita dei pensionati

    L’accertamento dell’esistenza in vita rientra negli obblighi contrattuali del fornitore del servizio di pagamento delle pensioni all’estero ed è finalizzato a ridurre il rischio di percezioni indebite.

    Il processo è strutturato, anche per il biennio 2026-2027, in due fasi distinte; il Messaggio n. 3863/2025 disciplina esclusivamente la prima fase 2026.

    Sono interessati  alla verifica i pensionati residenti in:

    • America;
    • Asia ed Estremo Oriente;
    • Paesi scandinavi;
    • Stati dell’Europa orientale e Paesi limitrofi.

    Restano invece esclusi dall’accertamento generalizzato alcuni gruppi di pensionati, tra cui:

    1. soggetti residenti in Paesi con cui l’INPS ha accordi di scambio telematico dei dati di decesso (es. Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Polonia, Australia, Paesi Bassi);
    2. pensionati che hanno riscosso personalmente una rata presso Western Union in prossimità dell’avvio della verifica;
    3. pensioni già sospese per precedenti mancate attestazioni.

    Tabella calendario scadenze: prima fase al via l 20 marzo

    la prima fase della verifica dell’esistenza in vita per l’anno 2026 segue un calendario preciso, come da tabella seguente: 

    Fase Scadenza / Periodo Effetti sul pagamento
    Invio richieste da parte di Citibank Dal 20 marzo 2026 Avvio formale della verifica
    Termine restituzione attestazione 18 luglio 2026 Pagamento ordinario regolare
    Mancata attestazione Agosto 2026 Pagamento localizzato presso Western Union
    Mancata riscossione o attestazione Entro 19 agosto 2026 Sospensione pensione da settembre 2026

    È importante evidenziare che, anche al di fuori delle aree geografiche indicate, alcuni pensionati possono essere comunque selezionati per la verifica, in un’ottica di prevenzione e controllo.

    Istruzioni operative e modalità di attestazione

    Modalità ordinarie  di risposta (cartacee)

    La modalità standard prevede l’invio a Citibank del modulo personalizzato di attestazione, compilato e firmato dal pensionato e controfirmato da un “testimone accettabile” (Autorità consolare italiana o Autorità locale abilitata), corredato da copia di un documento di identità valido.

    È obbligatorio utilizzare esclusivamente il modulo ricevuto, in quanto personalizzato: moduli in bianco non sono ammessi.

    In caso di smarrimento o mancata ricezione, il pensionato (o il patronato) deve richiederne il reinvio a Citibank.

    Procedure alternative

    Sono previste modalità semplificate per pensionati:

    • non autosufficienti o ricoverati;
    • impossibilitati a spostarsi;
    • sottoposti a tutela, procura o detenzione.

    In tali casi è utilizzabile un modulo alternativo, attestato da soggetti qualificati (medico, responsabile dell’ente, tutore o procuratore), con documentazione integrativa specifica.

    Modalità telematiche e ruolo dei patronati

    Per alcuni Paesi (Australia, Canada, Regno Unito, Stati Uniti) l’attestazione può avvenire online tramite il Portale agenti Citibank, da parte di patronati accreditati e funzionari delle rappresentanze diplomatiche.

    Il portale consente inoltre:

    • la trasmissione digitale dei moduli;
    • la consultazione dello stato dei pagamenti;
    • l’aggiornamento delle coordinate bancarie e dei dati di residenza (con effetto solo sui database della Banca).

    Riscossione presso Western Union

    La riscossione personale di una rata presso Western Union costituisce prova di esistenza in vita, entro i limiti previsti (importi massimi e Paesi abilitati).

    Attenzione: tale modalità non è valida per pensioni pagate a procuratori o legali rappresentanti e non è ammessa per importi superiori a 6.300 euro (o 6.800 dollari USA, con limiti più bassi in alcuni Paesi).

  • Pensioni

    Quattordicesima pensionati 2026: a chi spetta, chi deve richiederla

    Con il messaggio n.  2052 del 19 giugno 2026, l’INPS ha comunicato che anche quest’anno sarà erogata automaticamente la “quattordicesima” ai pensionati che ne hanno diritto. Si tratta di una somma aggiuntiva, prevista dalla legge, che viene corrisposta ogni anno nel mese di luglio a chi possiede determinati requisiti anagrafici e reddituali. L’importo varia in base agli anni di contribuzione e alla fascia di reddito.

    L’erogazione avviene in modo automatico per chi ha almeno 64 anni e rientra nei limiti previsti di reddito, sulla base delle informazioni già in possesso dell’INPS.

     In caso contrario, cioè se non si riceve e si ritiene di avere diritto , è possibile fare domanda. 

    A chi spetta e quanto spetta: limiti, requisiti e importi

    Gli aventi diritto alla somma aggiuntiva devono avere compiuto 64 anni di età entro il 31 dicembre 2026.

    Per l’anno 2026 sono interessati, dunque, tutti i soggetti nati entro il 31 dicembre 1962.

    Il beneficio può essere attribuito per un periodo inferiore all’anno, in proporzione ai mesi di spettanza, nel caso di:

    • pensione con decorrenza successiva al 31 gennaio 2026;
    • compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2026; in tale caso, il beneficio spetta anche nel mese di raggiungimento del requisito anagrafico.

    Oltre all’età, conta anche il reddito individuale annuo, che deve essere inferiore determinate sogli  misurate in rapporto al trattamento minimo INPS come da tabella eguente 

    Somma aggiuntiva 2026 – Trattamento Minimo (T.M.) mensile: € 611,85 — soglie reddituali: 1,5 T.M. = € 11.931,08; 2 T.M. = € 15.908,10
    Anni di contribuzione
    (lavoratori dipendenti)
    Anni di contribuzione
    (lavoratori autonomi)
    Importo con reddito fino a 1,5 T.M. Limite di salvaguardia (tab. A) Importo con reddito tra 1,5 e 2 T.M. Limite di salvaguardia (tab. B)
    ≤ 15 anni (≤ 780 contributi) ≤ 18 anni (≤ 936 contributi) € 437 € 12.368,08 € 336 € 16.244,10
    > 15 e ≤ 25 anni (781–1.300 contributi) > 18 e ≤ 28 anni (937–1.456 contributi) € 546 € 12.477,08 € 420 € 16.328,10
    > 25 anni (≥ 1.301 contributi) > 28 anni (≥ 1.457 contributi) € 655 € 12.586,08 € 504 € 16.412,10

    Gli autonomi, con gli stessi anni di contribuzione, ricevono importi leggermente inferiori.

    La somma è attribuita d’ufficio se l’INPS possiede già i dati reddituali aggiornati. 

    In caso di variazioni, come una  nuova pensione liquidata nel 2026 o un’età compiuta successivamente a luglio, la somma sarà erogata a dicembre.

    Come sapere se la ricevi e come fare domanda

    Chi ha diritto alla quattordicesima la vedrà accreditata nel cedolino della pensione di luglio 2025 con apposita voce, senza necessità di fare nulla. L’INPS informerà i beneficiari anche tramite:

    1. nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello “Obis/M”);
    2. con apposita comunicazione nella sezione “MY INPS” dell’interessato e con invio di una comunicazione e-mail al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
    3. con invio di una notifica sull’app “IO”.

    Chi ritiene di averne diritto ma non riceve l’importo, può presentare domanda online tramite il servizio “Ricostituzione reddituale per quattordicesima”, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa, ci si può rivolgere gratuitamente ai patronati.

    Attenzione: se si è irreperibili nei registri INPS, è prima necessario aggiornare i propri dati. Inoltre, se si è già ricevuta in passato la quattordicesima senza averne diritto, l’importo potrà essere recuperato da quello spettante nel 2025.

  • Pensioni

    Periodo di prova non superato: equivale al licenziamento?

    Il diritto alla pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori precoci — disciplinato dall'art. 1, comma 199, della legge n. 232/2016 — riconosce la possibilità di accedere al pensionamento con un requisito contributivo ridotto a 41 anni, a condizione che il lavoratore abbia maturato almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni e si trovi in una delle condizioni tassativamente elencate dalla norma. 

    Tra queste, la lettera a) include lo stato di disoccupazione  involontaria conseguente a licenziamento — anche collettivo —, a dimissioni per giusta causa o a risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604/1966,  e richiede che l'indennità di  disoccupazione  NASPI  sia stata integralmente fruita da almeno tre mesi.

    In questo quadro si inserisce una questione  di rilievo pratico: la cessazione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, previsto dall'art. 2096 cod. civ., può essere qualificata come "licenziamento" che procura lo Stato di disoccupazione involontaria?

     La risposta affermativa è giunta con la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 17130 del 31 maggio 2026.

    Il caso: i requisiti del lavoratore precoce per la pensione anticipata

    La vicenda riguarda un lavoratore assunto con contratto che prevedeva un periodo di prova di tre mesi, poi cessato il 29 settembre 2017 per mancato superamento della prova. Il lavoratore aveva successivamente percepito la NASpI dal 6 ottobre al 2 novembre 2017 e aveva presentato domanda all'INPS per l'accesso alla pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci.

    L'INPS aveva respinto la domanda e la Corte d'Appello di Bologna, riformando la pronuncia favorevole del Tribunale di Ravenna, aveva confermato il diniego. 

    Secondo i giudici di appello, il recesso datoriale esercitato durante il periodo di prova non sarebbe qualificabile come licenziamento, trattandosi di uno strumento contrattuale peculiare, caratterizzato da libera recedibilità senza obbligo di forma scritta né di motivazione, e assistito da tutele diverse rispetto al licenziamento ordinario. 

    I giudici avevano inoltre escluso che la disciplina della NASpI — che fa riferimento alla "perdita involontaria dell'occupazione" ai sensi del D.Lgs. n. 22/2015 — potesse ampliare il perimetro del requisito soggettivo richiesto dalla legge n. 232/2016.

    Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il recesso datoriale per esito negativo della prova non sia  di fatto  diverso dalle altre forme di licenziamento individuale,  in quanto si tratta comunque di  un recesso unilaterale del datore di lavoro.

    La decisione della Corte: il recesso in prova equivale a licenziamento

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.

    La decisione parte dalla ricostruzione della natura giuridica del patto di prova. L'art. 2096 cod. civ. configura tale patto come un elemento accidentale apposto a un contratto di lavoro già perfezionato nella sua struttura essenziale: il rapporto di lavoro è unico e unitario sin dall'origine, e le parti si limitano a subordinare alla prova la prosecuzione — non la costituzione — del vincolo contrattuale. Di conseguenza  si ha piena parificazione economica e normativa tra lavoratori in prova e non, come già affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 189/1980.

    La Cassazione ribadisce che il recesso datoriale durante il periodo di prova è, a tutti gli effetti, un licenziamento individuale: si tratta di un atto unilaterale con cui il datore di lavoro pone fine a un rapporto già in essere. La circostanza che tale licenziamento sia sottratto all'obbligo di motivazione e all'applicazione della legge n. 604/1966 — configurando una delle residue ipotesi di recesso ad nutum — non ne muta la natura giuridica, ma incide esclusivamente sul regime delle tutele applicabili in caso di illegittimità.

    La Corte distingue nettamente tra due piani: 

    • quello della qualificazione dell'atto (sempre un licenziamento) e 
    • quello delle conseguenze in caso di illegittimità (diverse a seconda che il vizio riguardi la genetica o la funzione del patto).

     La difformità del regime sanzionatorio  non incide sulla qualificazione sostanziale dell'atto ai fini previdenziali.

    In linea con questa impostazione, la Suprema Corte afferma che la possibilità di recedere ad nutum dal rapporto in prova — quando non siano in discussione la validità del patto né la legittimità del recesso — non impedisce di qualificare tale atto come licenziamento rilevante ai fini dell'art. 1, comma 199, lettera a), della legge n. 232/2016, in quanto causa dello stato di disoccupazione che costituisce presupposto per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci. 

    La Cassazione  tra l'altro ricorda che  lo stesso INPS nella circolare n. 62 del 2022 riguardante la norma analoga  per  chi accede all'APe sociale, aveva  affermato che il recesso in prova è un licenziamento individuale.