• Pensioni

    Pensioni 2023-2024: rivalutazione a blocchi legittima per la Consulta

    Con la sentenza n. 52 del 25 febbraio 2026 (depositata il 16 aprile 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Trento in merito al meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2023 e 2024. Sotto esame erano l'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) e l'art. 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024). 

    Entrambe le norme avevano stabilito le aliquote di rivalutazione pensionistica applicandole sull'importo complessivo del trattamento — il cosiddetto sistema "a blocchi" — in deroga al sistema ordinario "per fasce" o "a scaglioni" previsto a regime dall'art. 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

    Il caso: rivalutazione a blocchi o a scaglioni?

    Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione nel corso di una controversia promossa da un pensionato titolare di trattamento di vecchiaia di importo superiore a 10 volte il minimo INPS, il quale lamentava una perdita mensile di

    • € 170,30 nel 2023 e di
    •  € 316,80 nel 2024

    rispetto a quanto avrebbe ricevuto con il calcolo per fasce.

    Il nodo centrale è la differenza tecnica tra i due metodi:

    • Sistema "a blocchi": si applica un'unica aliquota percentuale sull'intero importo della pensione, in funzione della fascia reddituale complessiva di appartenenza.
    • Sistema "a scaglioni": l'importo è scomposto in fasce successive, ciascuna rivalutata con la propria aliquota (più favorevole per le fasce più basse).

    Il sistema a blocchi produce inevitabilmente una rivalutazione inferiore rispetto a quello a scaglioni, e può generare un effetto di allineamento: pensioni originariamente distinte finiscono per convergere sullo stesso importo rivalutato. Per evitare il più grave "effetto di sorpasso" — in cui una pensione inizialmente più bassa supera quella più alta — le norme censurate prevedono  una apposita clausola di salvaguardia, che allinea i trattamenti contigui entro margini differenziali contenuti (al massimo € 68,09).

    Il rimettente riteneva che questo meccanismo violasse gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, ledendo i principi di proporzionalità, adeguatezza e non contraddittorietà del sistema pensionistico.

    La decisione della Corte: perché il sistema a blocchi supera il vaglio

    La Corte ha respinto tutte le censure con argomentazioni precise.

    Sul piano degli artt. 36 e 38 Cost. (proporzionalità e adeguatezza), i giudici hanno rilevato che i differenziali d'importo entro cui si verifica l'allineamento sono numericamente esigui e non tali da compromettere il nesso, pur tendenziale e non rigido, tra pensione e lavoro prestato.

    Viene evidenziato che il legislatore dispone di ampia discrezionalità nel bilanciare la tutela dei pensionati con le esigenze di finanza pubblica — documentate nelle relazioni tecniche ai disegni di legge, che stimavano risparmi di circa 2,1 miliardi nel 2023 e 4,1 miliardi nel 2024.

     Inoltre occorre tenere presente che  il sistema a blocchi non "blocca" la rivalutazione: garantisce comunque un aumento a tutti i trattamenti, seppur in misura ridotta per le pensioni più alte.

    Sul piano dell'art. 3 Cost. (ragionevolezza e non contraddittorietà), la Corte ha chiarito che la critica al sistema a blocchi ricalca sostanzialmente quella già respinta in relazione agli artt. 36 e 38. Una volta escluso che l'allineamento tra classi reddituali contigue leda la proporzionalità — stante l'esiguità delle differenze che si realizzano — non può configurarsi alcuna irragionevole contraddizione con i criteri retributivi e contributivi di calcolo delle pensioni.

    La Corte ha infine ricordato che sistemi analoghi di  limitazione della perequazione erano già stati ritenuti conformi alla  Costituzione (sentenze n. 173/2016, n. 234/2020, n. 19/2025 e n. 167/2025), e che solo una misura tale da rendere manifestamente irragionevole la scelta legislativa potrebbe giustificare una dichiarazione di incostituzionalità.

    Scarica qui il testo della pronuncia

    Sentenza Corte Costituzionale n. 52 2026

  • Pensioni

    Assegno accompagnatore militare 2026 nuovi importi

    Il messaggio INPS n. 1269 del 14 aprile 2026  l'istituto ha comunicato i nuovi  importi dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare a seguito della legge di

    Bilancio 2026. che ha previsto un aumento  proporzionale alla gravità  dell’invalidità:

    I nuovi importi sono i seguenti 

    • 1.000 euro (precedentemente 878 euro): per le categorie di invalidità più elevate, individuate dalle lettere A (numeri 1, 2, 3 e 4) e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. n.915/1978.
    • 500 euro (precedentemente 439 euro): per le ulteriori categorie con infermità di cui alle lettere B (numero 1), C, D ed E (numero 1) della medesima tabella.

    Decorrenza e conguaglio da gennaio a maggio.

    Il messaggio precisa anche che gli assegni  verranno adeguati d'ufficio alle nuove misure a partire  dalla mensilità di giugno 2026.

    Inoltre con il rateo di giugno 2026 saranno corrisposti anche gli arretrati  relativi alle mensilità da gennaio 2026 a maggio 2026.

    Assegno per accompagnatore militare

    L'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare è una  prestazione  economica erogata dall'INPS ai grandi invalidi di guerra o di servizio, in aggiunta all'indennità di assistenza, per compensare l'assistenza di un accompagnatore

    Si rivolge a invalidi con gravi menomazioni indicate nella tabella E del DPR 915/1978, come cecità totale, perdita di arti multipli o gravi lesioni neurologiche (categorie A, A-bis, B1, C, D, E1). Spetta anche a insigniti di medaglia d'oro al valor militare con tali invalidità. È esentasse, non reversibile e corrisposta per 12 mensilità.

    Nuove domande vanno presentate all'Ufficio VII della Direzione Servizi del Tesoro (DST) via raccomandata A/R .

    L'erogazione  decorre dal mese successivo alla spedizione (data timbro postale). 

  • Pensioni

    Isopensione, contratti espansione e Assegni straordinari: proroghe dal 2027

    Con la circolare n. 41 del 3 aprile 2026, l’INPS interviene  chiarendo le novità per la disciplina delle prestazioni di accompagnamento alla pensione a seguito  dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, definito con la recente legge di bilancio 2026.

    . Le indicazioni riguardano in particolare l’isopensione, il contratto di espansione e gli assegni straordinari dei fondi di solidarietà.

    I chiarimenti si sono resi necessari per le criticità emerse negli ultimi mesi, legate allo slittamento in avanti dei requisiti pensionistici, che rischiavano di lasciare scoperti i lavoratori in uscita anticipata. La circolare introduce soluzioni operative per  garantire la continuità delle prestazioni fino al raggiungimento della pensione, incidendo direttamente sugli obblighi a carico dei datori di lavoro e sulle modalità di gestione delle domande.

    Le novità normative

    Il quadro normativo di riferimento è aggiornato alla luce delle disposizioni introdotte dalla legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e dal decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, che hanno previsto l’incremento dei requisiti pensionistici per il biennio 2027-2028. In particolare, l’adeguamento alla speranza di vita comporta un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi dal 2028.

    Tali incrementi incidono direttamente sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione disciplinate:

    1. dall’art. 4 della legge n. 92/2012 (isopensione);
    2. dall’art. 41, comma 5-bis, del d.lgs. n. 148/2015 (contratto di espansione);
    3.  assegni straordinari dei  fondi di solidarietà bilaterali.

    Un ulteriore elemento normativo rilevante riguarda la modifica della decorrenza della pensione anticipata (cd. “finestra”), introdotta dalla legge n. 213/2023, che prevede un differimento crescente fino a nove mesi dal 2028 per   gli iscritti alle casse pubbliche (CPDEL, CPS, CPI e CPUG).

    La circolare chiarisce che tali modifiche devono essere considerate non solo sulla base della normativa vigente al momento della domanda, ma anche in via prospettica, utilizzando le stime di medio-lungo periodo elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato

    Il prolungamento delle prestazioni di esodo

    In primo luogo, viene espressamente prevista la possibilità di prolungare la durata delle prestazioni di esodo anche oltre i limiti ordinari (attualmente fino a 7 anni per l’isopensione e 5 anni per il contratto di espansione), qualora necessario per raggiungere il diritto alla pensione. Tale estensione è subordinata al versamento, da parte del datore di lavoro, della relativa provvista e della contribuzione correlata.

    In secondo luogo, viene superata una rigidità applicativa che in precedenza impediva tale proroga per isopensione e contratto di espansione, allineando di fatto questi strumenti a quanto già previsto per alcuni fondi di solidarietà.

    Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la salvaguardia delle domande presentate prima dell’aggiornamento dei requisiti. In particolare:

    • le domande relative a lavoratori che hanno cessato il rapporto entro il 31 gennaio 2026 devono essere accolte anche se, con le nuove proiezioni, superano la durata massima;
    • le domande già respinte possono essere riesaminate su richiesta del datore di lavoro, previo coinvolgimento del lavoratore;
    • le domande in istruttoria devono essere definite positivamente.

    Infine, la circolare estende tali criteri anche agli effetti delle nuove finestre di decorrenza della pensione anticipata, evitando che i lavoratori restino privi di copertura reddituale nel periodo di attesa.

    Le modalità di proroga in dettglio

    Dal punto di vista operativo, le indicazioni dell’INPS impattano direttamente sulla gestione delle procedure di esodo e sulla pianificazione aziendale e sotttolineano in particolare i seguenti aspetti: 

    • Verifica prospettica dei requisiti pensionistici: le domande devono essere valutate considerando anche gli adeguamenti futuri, non solo quelli vigenti al momento della presentazione; 
    • Adeguamento delle coperture finanziarie: in caso di estensione della prestazione, l’azienda deve garantire il versamento integrale della provvista e della contribuzione correlata per tutto il periodo aggiuntivo;

     Di seguito una sintesi delle principali scadenze e riferimenti temporali:

    Ambito Decorrenza / Scadenza Indicazioni operative
    Adeguamento speranza di vita Dal 2027 +1 mese nel 2027, +3 mesi dal 2028
    Domande con cessazione rapporto Entro 31 gennaio 2026 Accoglimento anche se superano durata massima
    Riesame domande respinte Su richiesta Necessario coinvolgimento del lavoratore
    Finestra pensione anticipata Fino al 2028 Da 3 a 9 mesi di differimento
    Durata prestazioni Oltre limiti ordinari Possibile proroga con oneri a carico azienda

    Richieste di riesame

    Il riesame non è automatico, ma deve essere attivato dal datore di lavoro. In particolare:

    • la richiesta deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro che ha promosso la procedura di esodo;
    • è necessario che il lavoratore interessato sia informato e sentito ai fini della rivalutazione della posizione;

    Dal punto di vista procedurale, la richiesta deve essere inoltrata alla Struttura territoriale INPS competente, utilizzando i consueti canali amministrativi già impiegati per la gestione della pratica (portale istituzionale o interlocuzione diretta con la sede).

    In presenza di criticità tecniche nella gestione o definizione della domanda, la circolare prevede inoltre l’utilizzo della casella dedicata:

    [email protected]

  • Pensioni

    Pensione lavori usuranti: istruzioni per la domanda entro il 1 maggio

    Con il Messaggio  n.  1188 del 02-04-2026  l'Inps fornisce le indicazioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti  per i lavoratori che maturano i requisiti  per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

    La norma di riferimento è il D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'istituto richiama anche le  istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018..

    Va ricordato che la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata  nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e va  presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” .

    A seguito della domanda l'INPS verifica  la sussistenza dei requisiti e dopo la comunicazione positiva  il lavoratore deve presentare la domanda di pensionamento vera e propria.

    Utile sottolineare anche che:

    •  il diritto matura anche attraverso il cumulo della contribuzione versata nella gestione IVS per lavoro dipendente e nelle gestioni   speciali dei lavoratori autonomi 
    • i requisiti pensionistici  di età vigenti  sono stati confermati fino al 31 dicembre 2027  dall'ultima  legge di bilancio  n. 199 2025  e prevedono che non si applichino nuovi  adeguamenti alla speranza di vita.

    Pensione anticipata lavori usuranti: i requisiti

    Nel messaggio INPS ricorda che o lavoratori beneficiari sono i seguenti 

    1. lavoratori impiegati  in mansioni particolarmente usuranti,  addetti alla c.d. “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, e
    2. lavoratori notturni a turni  e  lavoratori notturni  per l’intero anno lavorativo.

    il requisito di anzianità contributiva è pari ad almeno 35 anni,  con età anagrafica variabile  61 anni e 7 mesi, se lavoratori dipendenti, o di 62 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi.

    Fanno eccezione i lavoratori

    • occupati  con turni di notte  per almeno 72 giorni annui  per i quali  l'età minima è di  l’età anagrafica minima deve essere pari a 62 anni e 7 mesi se dipendenti, ovvero 63 anni e 7 mesi se lavoratori autonomi. 
    • per gli occupati  in turni di notte da 62 a 71 giorni annui  , l’età richiesta  sale di un anno.

    Pensione anticipata lavori usuranti: la domanda

    Per chi raggiunge i requisiti nel corso del 2027 quindi la domanda di riconoscimento  va presentata in via telematica entro il prossimo 1° maggio 2026, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione indicata nella tabella “A” allegata al DM 20 settembre 2011.

    In esito alla domanda di accesso  il lavoratore può ricevere una delle seguenti comunicazioni 

    1. l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, qualora sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
    2. l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tale caso, la prima data utile per l'accesso  viene comunicata successivamente 
    3. il rigetto della domanda, qualora sia accertato il mancato possesso dei requisiti r

    Agli interessati, che presentano domanda entro il 1° maggio 2025 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva, in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2026.

    Si ricorda che i requisiti verificati in sede di domanda di riconoscimento del beneficio devono sussistere al momento del pensionamento.

    Se necessario il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta 

  • Pensioni

    Pensioni minime Friuli: i pagamenti INPS del sussidio 2026

    L’INPS ha fornito nel messaggio n. 831 del 10 marzo 2026, nuove indicazioni operative sull’erogazione del sussidio economico annuale destinato ai titolari di trattamenti pensionistici di importo basso residenti nella Regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito dell’adozione di un addendum alla convenzione stipulata tra l’Istituto e la Regione.

    La misura, introdotta nell’ambito della legislazione regionale per rafforzare il sostegno al reddito delle fasce più fragili della popolazione pensionata, riguarda i soggetti titolari di pensioni pari o inferiori al trattamento minimo, nonché percettori di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni di inabilità per invalidi civili.

    Con le più recenti modifiche normative regionali, la platea dei beneficiari è stata temporaneamente ampliata anche ai titolari di assegno mensile di assistenza e di assegno sociale sostitutivo. Tale ampliamento ha richiesto un adeguamento delle procedure di gestione del beneficio e dei flussi finanziari tra Regione e INPS.

    Vediamo  le modalità di pagamento e di rimborso delle spese sostenute dall’ente previdenziale.

    Il sussidio regionale per le pensioni minime in Friuli

    Si ricorda che il sussidio economico annuale è stato istituito dall’articolo 7, commi da 59 a 64, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2024 n. 7, che ha previsto un intervento di sostegno rivolto ai pensionati con trattamenti di importo limitato.

    Successivamente la legge regionale 6 agosto 2025 n. 12 ha introdotto un’ulteriore disposizione (comma 62-bis) che, limitamente agli anni 2025 e 2026, estende il beneficio anche ad altre categorie di soggetti con particolari condizioni di invalidità o disagio economico.

    In particolare, il sussidio è stato reso accessibile anche ai titolari:

    • dell’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo 13 della legge n. 118/1971;
    • dell’assegno sociale sostitutivo previsto dall’articolo 19 della medesima legge.

    Per rendere operativa tale estensione è stato necessario aggiornare la convenzione già in essere tra INPS e Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritta il 30 dicembre 2024.

    Il successivo Addendum alla convenzione  firmato il 23 dicembre 2025, disciplina l’adeguamento delle procedure di gestione del sussidio, inclusa l’individuazione della nuova platea dei beneficiari e la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.

    Le modalità di pagamento

    L’addendum stabilisce che il sussidio continui a essere erogato dall’INPS per conto della Regione Friuli-Venezia Giulia anche nei confronti dei nuovi beneficiari individuati dalla normativa regionale. Per l’anno 2025, l’Istituto ha provveduto al pagamento del beneficio alla nuova platea entro il 28 febbraio 2026, sulla base dei dati trasmessi dalla Regione e delle verifiche effettuate sulle posizioni pensionistiche. 

    Per l’anno 2026, invece, è previsto che tutti i beneficiari ricevano il sussidio nel mese di giugno, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

    Annualità Beneficiari interessati Tempistica di pagamento
    2025 Nuova platea di beneficiari (assegno mensile e assegno sociale sostitutivo) Pagamento effettuato entro il 28 febbraio 2026
    2026 Tutti i beneficiari del sussidio Erogazione prevista nel mese di giugno 2026

    Ai fini della copertura finanziaria della misura, l’INPS ha comunicato alla Regione il numero dei potenziali beneficiari per  consentire la determinazione della provvista finanziaria necessaria al pagamento .

     Sul piano contabile, il pagamento del beneficio non comporta nuovi costi informatici rispetto a quelli già previsti dalla convenzione originaria.

    Tipologia di costo Importo Note
    Costi di gestione informatica 16.000 € (2024) – 5.000 € (2025) – 5.000 € (2026) Previsti dalla convenzione originaria
    Servizio di pagamento su IBAN 0,03 € Per ciascun bonifico bancario
    Bonifico domiciliato Poste Italiane 3,84 € Pagamento senza IBAN
    Rimborso forfettario per beneficiario 5,26 € Copertura dei costi amministrativi

    Per l’erogazione del sussidio la Regione ha inoltre trasferito all’INPS una provvista finanziaria aggiuntiva

  • Pensioni

    Pensioni 2026 in legge di bilancio: le istruzioni INPS

     La legge di bilancio 2026 è stata pubblicata in GU  il 30 dicembre 2025 ( QUI il testo Legge 199 2025) 

    Dopo un iter piu che mai sofferto , ci sono  alcune novità importanti  sul tema delle pensioni ma non di impatto immediatamente rilevante per la maggioranza degli italiani. Si  riducono infatti le possibilità di anticipo pensionistico  speciale con lo stop alle misure speciali  Quota  103 e Opzione donna il cui utilizzo che comunque era in calo negli ultimi anni  mentre l'innalzamento dell'età pensionabile per adeguamento alla speranza di vita viene posticipato e rallentato . Passa a regime il piccolo aumento della maggiorazione per le pensioni sociali.

    Soppressi  invece:

    •  il discusso emendamento che riguardava la  riduzione del conteggio dei contributi riscattati per  studi universitari e 
    • l'ampliamento delle finestre di decorrenza  della pensione anticipata, ossia il momento in cui inizia il pagamento degli assegni rispetto al momento di maturazione dei requisiti. 
    • la norma sperimentale in vigore che  dava la possibilità di inserire le rendite della previdenza complementare nei calcoli  per la soglia di assegno necessario  per le uscite anticipate con il sistema contributivo (assegno che  deve essere almeno tre volte la pensione sociale).

    In sintesi  sono stati confermati: 

    • aumento delle pensioni minime di 20 euro che diventa misura stabile per i prossimi anni,
    • nuove regole sul  silenzio assenso sul Tfr  con 60 giorni di tempo per la scelta da parte dei lavoratori,
    •  allargamento della platea di imprese tenute a versare il TFR dei dipendenti all'INPS 
    •  dal 2027 si riducono i fondi di uscite anticipate dei lavoratori impegnati in attività usuranti, e dei «precoci», che hanno cominciato a lavorare prima dei 18 anni; 
    • nuova proroga per APE SOCIALE 
    • Si cancellano definitivamente le  uscite anticipate con Opzione Donna e Quota 103 (anche in versione ridotta) mancano infatti dal testo le consuete norme di proroga che erano presenti negli ultimi anni.
    • si conferma 'incentivo per chi resta al lavoro pur avendo i requisiti per la pensione

    Da segnalare infine che si aumenta a 5300 euro la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi di quanto versato ai fondi pensione.

    Con la circolare 19 2026 del 25 febbraio INPS ha fornito  il riepilogo ufficiale e alcune specificazioni 

    Riduzione del valore del riscatto della laurea: non confermata

    La norma che  penalizzava i lavoratori che hanno chiesto il riscatto della laurea con riduzione  il conteggio degli anni ai fini dei requisiti per i pensionamento è stata oggetto di polemiche forti in seno alla maggioranza.

    Ricordiamo per giusta informazione che doveva riguardare i soggetti che 

    • maturano i requisiti  per la pensione a partire dal 1° gennaio 2031, e
    • per il diritto alla pensione anticipata basata sull’anzianità contributiva ex art. 24, commi 10 e 11, del DL 201/2011 (riforma “Fornero”), 

    per i quali  veniva  previsto che una quota crescente dell’anzianità contributiva derivante da riscatto dei corsi legali di studio universitario  triennale (diplomi previsti dalla L. 341/1990 e successive modifiche, incluse le riforme L. 240/2010 e L. 99/2022) non concorresse  piu al raggiungimento del requisito anagrafico. 

    La “franchigia” di contribuzione riscattata che non vale ai fini del requisito aumentava gradualmente

    • 6 mesi per chi matura i requisiti nel 2031, 
    • 12 mesi nel 2032, 18 mesi nel 2033,
    •  24 mesi nel 2034 e 
    • 30 mesi dal 2035 in poi.

     La proposta  non si applicava alle categorie di lavoratori  che utilizzano gli strumenti di accompagnamento a pensione  come fondi di solidarietà/accordi collettivi o isopensione, secondo le fattispecie indicate).

    STOP a Opzione Donna e Quota 103 proroga per APE sociale

    Non è stata confermata nell'ultima versione della legge la norma sull'aumento dele  finestre di decorrenza dei trattamenti pensionistici e prevedeva per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2032, per le forme di pensionamento anticipato per cui oggi è previsto un posticipo di tre mesi della decorrenza, un aumento del “differimento” a 

    • 4 mesi per chi matura il diritto nel 2032-2033, 
    •  5 mesi nel 2034 e 
    •  6 mesi dal 2035.

    Anche nel 2026 i lavoratori in situazioni di svantaggio ( disabili , caregiver, ecc)   possono richiedere l'uscita anticipata a 63 anni con  l'indennità ponte detta APE SOCIALE per il periodo di tempo mancante all'età per la pensione di vecchiaia.

    Per approfondire vedi Ape sociale 2025 requisiti e modalità per fare domanda

    In legge di bilancio  2026 sono assenti invece le norme che da anni prorogavano di un anno le possibilità di anticipo con Opzione donna e Quota 103 i cui requisiti  erano progressivamente stati resi piu stringenti . Per entrambi valeva il calcolo delle pensione con metodo contributivo.

    Confermato l’obbligo TFR per le piccole imprese e silenzio assenso di 60 giorni

    Dal 1° gennaio 2026 torna in capo la riforma sulla previdenza complementare che amplia l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps. La platea delle imprese interessate si estende progressivamente ai datori di lavoro che raggiungono determinate soglie dimensionali,:

    • Nel biennio 2026-2027 l’obbligo scatta per le aziende con una media annua di almeno 60 dipendenti; successivamente la soglia si abbassa e, 
    • dal 1° gennaio 2032, coinvolgerà i datori di lavoro con almeno 40 addetti.

    Non fa piu fede quindi il numero di dipendenti presente al momento dell'entrata in vigore della legge in materia.

    Dal 1° luglio 2026:

    •   per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) si prevede l'adesione  automatica   al versamento del TFR nei fondi pensione contrattuali  fatta salva la possibilità per il lavoratore  di rinunciare chiedendo il mantenimento degli importi in azienda 
    • per chi è gia assunto e versa già alla previdenza complementare,  i 60 giorni sono il termine per cambiare eventualmente il fondo di destinazione

    La norma  richiede anche in questi casi che i  fondi garantiscano di investire le somme  in linee basate sul profilo di  rischio coerente con l'età anagrafica del lavoratore (sempre  meno rischioso con l'aumentare dell'età).

    Adeguamento requisiti pensionistici speranza di vita e proroga incentivo Maroni

    La legge di bilancio 2026  l'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento previsto per il 2027 in base all'adeguamento alla speranza di vita previsto dalla legge Fornero (3 mesi)  , si  applicherà  in modo graduale ed esclude determinate categorie di lavoratori. 

     La norma prevede che l'incremento 

    • per il 2027 si applichi  solo  per 1 mese (diventa di 67 anni e 1 mese)

    • dal 2028 si applica l'incremento completo di 3 mesi. (67 anni e 3 mesi

    L'incremento non si applica al requisito anagrafico per l'assegno sociale  ne a quello previsto per l'anticipo dei lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come  definite dall’ordinamento vigente. attualmente 20  anni) 

    Incentivo prosecuzione attività lavorativa (ex Bonus Maroni)

    Confermato anche per il 2026 l'incentivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che pur avendo maturato  il diritto alla pensione anticipata scelgono di continuare a lavorare. L'incentivo consiste nella corresponsione in busta paga al lavoratore della quota di contribuzione a INPS  che sarebbe normalmente a suo carico.  

    Il beneficio va richiesto al datore di lavoro e si riceve dal momento in cui scatta  la possibilità di pensionamento. 

    Leggi per i dettagli BONUS Maroni come si richiede

    Maggiorazioni sociali: aumento importi e soglie di accesso

    Come detto passa a  regime dal 2026 l'incremento delle maggiorazioni sociali destinati ai pensionati  in condizioni di disagio pari a  20 euro mensili.

     L’incremento spetta a  chi riceve:

    •   sia pensioni di vecchiaia, anzianità, anticipata 
    •  che pensioni e assegni sociali, pensioni di invalidità civile,

    purche l'assegno sia inferiore ai limiti reddituali stabiliti annualmente dal Ministero.

    Inoltre dal 2026 i limiti reddituali  per avere diritto vengono aumentati di 260 euro annui rispetto ai limiti vigenti per il 2025.

  • Pensioni

    Rivalutazione redditi e pensione di Cassa Forense: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con ordinanza 3459 2026  è intervenuta su un aspetto particolare in tema previdenziale: la corretta decorrenza della rivalutazione ISTAT dei redditi ai fini del calcolo della pensione e le conseguenze del versamento contributivo in misura inferiore rispetto a quella dovuta.

    La controversia riguardava un avvocato iscritto alla Cassa Forense che aveva richiesto la riliquidazione della pensione di vecchiaia e del relativo supplemento, sostenendo che i redditi professionali dovessero essere rivalutati a partire dal 1980 e non dal 1981.

    La pronuncia chiarisce l’interpretazione della legge 20 settembre 1980, n. 576, con particolare riferimento agli articoli 2, 10, 15, 16 e 27, e definisce i rapporti tra rivalutazione dei redditi, obbligazione contributiva e misura della prestazione pensionistica.

    Il caso: decorrenza rivalutazione del reddito ai fini previdenziali

    Un professionista esercente la professione di avvocato aveva ottenuto nei primi due gradi di giudizio la riliquidazione della pensione di vecchiaia con applicazione dell’indice medio annuo ISTAT del 1980 (relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980), anziché dell’indice del 1981, come applicato dalla Cassa Forense prima del suo ricorso.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che l’art. 27 della legge n. 576/1980 fosse applicabile anche alle pensioni maturate successivamente al 1980 e che la riliquidazione non potesse essere negata per il mancato pagamento della maggiore contribuzione derivante dalla diversa rivalutazione.

    La Cassa Forense aveva impugnato la decisione sostenendo:

    • da un lato, che la rivalutazione non dovesse decorrere dal 1980 e, 
    • dall’altro, che la pensione non potesse essere riliquidata in misura superiore in assenza del versamento dei maggiori contributi correlati alla più elevata rivalutazione, richiamando anche l’art. 2033 c.c. e le disposizioni regolamentari interne.

    La decisione della cassazione

    La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, confermando che, per le pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, i redditi da assumere a base di calcolo devono essere rivalutati a partire dall’entrata in vigore della legge n. 576/1980 e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione tra il 1979 e il 1980 

    La Corte ha chiarito che occorre distinguere tra rivalutazione dei redditi (artt. 15 e 27 della legge n. 576/1980) e rivalutazione delle pensioni già liquidate (art. 16 della stessa legge). Nel caso esaminato si trattava della prima ipotesi: la rivalutazione dei redditi antecedente alla maturazione del diritto a pensione. La prima tabella dei coefficienti, da redigere entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, non poteva che assumere a riferimento l’indice ISTAT del 1980 

    Diversa, invece, la conclusione sui restanti motivi. La Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 576/1980, i redditi rilevanti per il calcolo della pensione sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata” 

    Poiché la rivalutazione costituisce parte integrante del reddito, anche l’obbligo contributivo deve essere commisurato al reddito rivalutato. Ne consegue che, se è stato applicato un coefficiente inferiore e quindi versata una contribuzione minore, la pensione deve essere parametrata ai redditi rivalutati secondo il coefficiente effettivamente utilizzato, salvo integrazione contributiva.

    La Corte ha inoltre precisato che, accertato un inadempimento contributivo parziale, spetta al professionista fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c., dimostrando che l’errore – eventualmente indotto da una richiesta errata della Cassa – fosse non imputabile e non superabile con la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c. 

     Solo un errore non vincibile con l’ordinaria diligenza professionale può escludere la responsabilità per l’inadempimento.

    Infine, la Cassazione ha ribadito che il pagamento parziale della contribuzione non comporta l’azzeramento dell’annualità ai fini dell’anzianità contributiva, ma incide sulla misura della prestazione, in assenza di un principio di automaticità delle prestazioni.

     Anche in presenza di prescrizione del credito contributivo, non sorge automaticamente il diritto a una pensione maggiorata.

    La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, chiamata a riesaminare la posizione alla luce dei principi enunciati, verificando in concreto la sussistenza o meno della prova liberatoria e le conseguenze sull’importo della pensione.