• Contributi Previdenziali

    Aspettativa sindacale: nuovi chiarimenti INPS

    Sul tema dell’accreditamento della contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in
    aspettativa sindacale o politica
    , previsto dall’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 l'inps con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, fornisce ulteriori chiarimenti per le gestioni private, con l’obiettivo di uniformare le prassi e ridurre il contenzioso. In particolare si specifica la necessità dei verifica della dichiarazione del datore di lavoro e dell'incarico attribuito al lavoratore dall'organizzazione.

     Si ricorda che pochi mesi fa  in un altro messaggio erano state modificate le istruzioni in relazione alla doppia contribuzione per  lavoro part time durante il periodo di aspettativa.

    Quadro normativo

    Resta fermo che l’aspettativa sindacale o politica:

    • è non retribuita;
    • comporta la sospensione del rapporto di lavoro subordinato assoggettato all’assicurazione IVS;
    • richiede, ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, un atto scritto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data antecedente all’inizio dell’aspettativa, come previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.

    Il Messaggio INPS n. 3505 del 21 novembre 2025 ribadisce che, in assenza di tale atto scritto, l’accredito della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, anche se sussistono gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.

    Aspettativa per incarichi politici o sindacali e lavoro part time

    Con il Messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha modificato un orientamento consolidato in materia di aspettativa sindacale o politica e accredito della contribuzione figurativa. 

    In particolare, il nuovo indirizzo riguarda i lavoratori subordinati con
    contratto di lavoro part-time
    collocati in aspettativa, che instaurano, durante il mandato, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato part-time, anche alle dipendenze di partiti politici o organizzazioni sindacali.

    In tali ipotesi, l’Istituto ammette:

    • l’accredito della contribuzione figurativa relativa al rapporto di lavoro sospeso per effetto dell’aspettativa;
    • il contestuale accredito della contribuzione obbligatoria per il rapporto part-time instaurato durante l’aspettativa.

    Il riconoscimento è subordinato all’assenza di sovrapposizione delle coperture
    assicurative
    e al rispetto dei limiti orari previsti, mentre per i lavoratori a tempo pieno resta fermo l’orientamento più restrittivo delineato dal Messaggio n. 55/2008, che esclude il figurativo in presenza di attività lavorativa contestuale.

    Messaggio INPS n. 3505/2025: documentazione, irreperibilità dell’atto e casi particolari

    Il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025 interviene nell’ambito del processo di armonizzazione delle prassi tra gestioni previdenziali private e pubbliche, concentrandosi sui presupposti documentali per il riconoscimento dell’accredito figurativo in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.

    L’INPS chiarisce che, ai fini dell’accredito figurativo:

    • è necessaria la verifica dell’atto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data anteriore al periodo di aspettativa;
    • nel caso in cui tale atto sia già agli atti perché allegato a una precedente domanda, il lavoratore che si trovi in aspettativa a tempo indeterminato deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione originariamente definita;
    • qualora l’atto originario sia divenuto irreperibile per cause oggettive, il datore di lavoro può presentare una propria dichiarazione che ne attesti l’irreperibilità e produrre documentazione idonea a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (ad esempio prospetti paga, estratti del Libro unico del lavoro).

    La sola documentazione sostitutiva non è tuttavia sufficiente in assenza di una dichiarazione formale del datore di lavoro che spieghi le ragioni dell’irreperibilità e confermi la sussistenza del provvedimento di aspettativa.

    Specifiche indicazioni sono fornite per i casi di trasferimento d’azienda, fusioni e operazioni similari, in cui il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con un nuovo datore: in tali ipotesi è ammessa documentazione sostitutiva, mentre non lo è nei casi di successione di rapporti con interruzione del precedente e nuova assunzione.

    Il Messaggio n. 3505/2025 richiama il contenuto dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 564/1996, secondo cui le cariche sindacali rilevanti ai fini dell’accredito figurativo sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio.

    Ne consegue che le funzioni sindacali riconosciute non sono limitate alle posizioni apicali, ma si estendono anche a delegati, segretari, membri di organismi direttivi e collegiali, purché l’incarico:

    • sia conferito con atto scritto e investitura formale;
    • risulti conforme allo statuto dell’organizzazione sindacale;
    • sia documentabile in modo chiaro e certo.

    L’Istituto richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ricondotto la legittimità dell’accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della sua conformità statutaria, ritenendo irrilevante, ai fini del diritto al figurativo, la verifica dell’attività concretamente svolta dal titolare della carica.

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione contributi INPS e compensi professionali: chiarimenti dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30478 del 19 novembre 2025, ha nuovamente affrontato due profili di particolare interesse per datori di lavoro, consulenti del lavoro e professionisti impegnati nel contenzioso previdenziale: 

    1. da un lato, i requisiti di validità della notifica degli avvisi di addebito emessi dall’INPS ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, e 
    2. dall’altro, i criteri di liquidazione dei compensi professionali nella determinazione delle spese di lite con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche).

    Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento sulla prescrizione dei crediti contributivi, disciplinata dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ribadendo la necessità che l’ente previdenziale provi in modo puntuale e completo l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo. Parallelamente, l’ordinanza richiama alla corretta applicazione dei parametri ministeriali nella liquidazione delle spese di giudizio, soprattutto nei procedimenti previdenziali, dove opera un regime specifico di scaglioni e minimi tariffari.

    Il caso: l’opposizione all’avviso e le decisioni delle Corti

    La vicenda origina dall’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito relativo a contributi risalenti al 2009. La Corte d’Appello di Roma, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l’opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo. 

    Secondo i giudici di merito, l’INPS non aveva dimostrato l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo, in quanto:

    • l’avviso di ricevimento risultava privo di timbro postale;
    • non era indicata la data di notifica;
    • non era presente il riferimento univoco all’avviso di addebito oggetto dell’impugnazione.

    La Corte territoriale aveva inoltre condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidando gli importi per i due gradi di giudizio sulla base dei parametri applicati, ma al di sotto dei minimi previsti dalla tariffazione ministeriale.

    Contro tale decisione entrambe le parti proponevano ricorso per Cassazione: il contribuente contestava la liquidazione delle spese, mentre l’INPS – con ricorso incidentale – lamentava l’erroneità della valutazione sulla prova della notifica.

    L’inammissibilità del ricorso incidentale dell’INPS

    La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale presentato dall’INPS, dichiarandolo inammissibile. Secondo la Suprema Corte, la censura dell’ente risultava:

    • generica, poiché nulla contestava sull’elemento ritenuto decisivo dalla Corte d’Appello, ossia l’assenza del timbro postale sull’avviso di ricevimento;
    • non riconducibile a un vizio di legittimità, ma a un diverso apprezzamento del fatto, non ammissibile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;
    • priva di adeguata deduzione sulla decisività dell’errore denunciato.

    La Cassazione ha quindi confermato la valutazione dei giudici di merito sulla mancata prova dell’avvenuta notifica, con conseguente maturazione della prescrizione del credito contributivo ai sensi della L. n. 335/1995.

    Il ricorso sulla liquidazione delle spese

    Diverso esito ha avuto il ricorso principale del contribuente. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse liquidato compensi inferiori ai minimi previsti dai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.

    La Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che:

    • per il primo grado, considerato lo scaglione di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000 euro, i minimi tariffari ammontavano a una somma superiore ai 3.000 euro liquidati;
    • per il secondo grado, in relazione allo scaglione tra 1.100,01 e 5.200 euro, i minimi erano anch’essi superiori ai 950 euro riconosciuti.

    La Superiore Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché provveda a rideterminare correttamente le spese dei giudizi di merito e quelle del processo di legittimità.

    Infine, la Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato in relazione all’inammissibilità del ricorso incidentale.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni

    Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

    La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di: 

    • Pozzuoli,
    •  Bacoli, 
    • Bagnoli e 
    • nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.

    La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.

    I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.

    Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo

    Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:

    • Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

    ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.

    Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.

    L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

    Le istruzioni e scadenze per i versamenti

    Artigiani e commercianti 

    Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”. 

    Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.

     Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.

    Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza
    Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025

  • Contributi Previdenziali

    Causali contributive INPS nuove cancellazioni

    Con la risoluzione 60 del 17 ottobre 2025  l'Agenzia delle Entrate annuncia la soppressione di alcuni codici causali per il  Modello F24 (sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi) .

    Soppressione causali contributive da ottobre 2025

    Questo il testo del documento:

    "Con nota n. 87274 del 02 ottobre 2025, l’INPS ha chiesto la soppressione delle  causali contributo, in uso nella sezione “Altri Enti Previdenziali e Assicurativi” del modello   F24, di seguito indicate:

    • “RCLS” denominata “Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo”;

    • “RTLS” denominata “Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateazione e versamento rate provvisorie e definitive”.

    Si dispone, pertanto, la soppressione delle suddette causali contributo con effetto immediato."

  • Contributi Previdenziali

    DURC: stop anche per omesse sanzioni o interessi, dice il Ministero

    Con l’Interpello n. 3 del 2025, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione della disciplina sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    L’intervento riguarda la nozione di “scostamento non grave” prevista dall’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015, ossia la soglia entro la quale una posizione contributiva può considerarsi regolare nonostante lievi differenze tra

    • le somme dovute e 
    • quelle effettivamente versate

    agli enti previdenziali.

    L’interpello, presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), mirava a chiarire se, in presenza di debiti limitati alle sole sanzioni civili o agli interessi di legge, ma con i contributi ormai interamente pagati, l’ente previdenziale fosse comunque tenuto a rilasciare un DURC positivo.

    Il quesito nasce da situazioni pratiche frequenti in cui le imprese, pur avendo saldato il dovuto principale, restano debitrici di importi residuali legati a sanzioni o accessori, chiedendo se tali somme possano essere considerate irrilevanti ai fini della regolarità contributiva.

    Il caso sottoposto al Ministero

    L’ANPIT ha chiesto al Ministero se sia possibile interpretare la norma nel senso che le situazioni debitorie costituite esclusivamente da accessori di legge — quindi sanzioni civili e interessi — non configurino una vera e propria irregolarità contributiva, potendo l’ente previdenziale rilasciare comunque un DURC regolare.

    Secondo l’associazione, in assenza di un’effettiva omissione contributiva, il mancato versamento degli accessori non dovrebbe incidere sul giudizio complessivo di regolarità. In tal modo, l’ente previdenziale potrebbe procedere autonomamente al recupero coattivo di tali somme, senza impedire all’impresa di ottenere l’attestazione DURC necessaria per appalti pubblici, agevolazioni o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

    Dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il Ministero ha fornito una risposta univoca e rigorosa.

    Richiamando l’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, l’amministrazione ha sottolineato che la disposizione individua come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge. Tale formulazione letterale non consente interpretazioni estensive o derogatorie, poiché la norma include esplicitamente nel calcolo anche sanzioni e interessi.

    Le sanzioni civili, infatti, rappresentano un accessorio dell’obbligazione contributiva e ne presuppongono l’esistenza: sono destinate a compensare il danno derivante dal mancato o ritardato pagamento dei contributi e si applicano automaticamente in tali casi.

    Pertanto, anche se la contribuzione principale è stata successivamente versata, la persistenza di un debito per sanzioni civili comporta il venir meno della piena regolarità contributiva, salvo che l’importo complessivo (contributi, sanzioni e interessi) non superi la soglia di 150 euro.

    La risposta del Ministero: limiti e conseguenze operative

    Il Ministero ha chiarito che l’importo di 150 euro costituisce il limite massimo di scostamento tollerabile, oltre il quale la posizione contributiva non può essere considerata regolare. Tale importo, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, rappresenta la soglia oltre la quale il sistema informatico “Durc On Line” non può attestare automaticamente la regolarità.

    L’ente previdenziale è quindi tenuto a rilasciare l’attestazione positiva solo se la posizione debitoria complessiva rientra entro questo margine minimo.

    La finalità del limite dei 150 euro è quella di evitare che differenze minime, dovute a errori materiali o ritardi di modesta entità, compromettano la possibilità per l’impresa di ottenere il DURC.

    Allo stesso tempo , la ratio della norma non consente di escludere dal calcolo le somme derivanti da sanzioni civili o interessi, poiché tali importi sono strettamente collegati all’obbligazione contributiva originaria.

    Ne deriva che un debito, anche se limitato alle sole sanzioni, rileva comunque ai fini della verifica di regolarità, e può impedire il rilascio del DURC qualora superi la soglia stabilita. In questo modo, il Ministero riafferma un principio di coerenza e uniformità nell’applicazione della disciplina, garantendo parità di trattamento tra i diversi contribuenti e certezza giuridica nella gestione delle verifiche contributive.

    In conclusione, la risposta ministeriale (Interpello n. 3/2025) conferma che:

    1. le sanzioni civili non possono essere escluse dal calcolo della soglia di “scostamento non grave”;
    2. la regolarità contributiva è attestabile solo se il debito complessivo, comprensivo di accessori, non supera 150 euro;
    3. la procedura Durc On Line è calibrata su tale limite, che consente l’attestazione in tempo reale delle posizioni regolari.

  • Contributi Previdenziali

    Magistrati onorari in regime esclusivo e NASPI

    La Circolare INPS n. 101 del 29 novembre 2024 fornisce chiarimenti sul regime contributivo per i magistrati onorari del contingente a esaurimento che hanno optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie, in base alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.Queste disposizioni mirano a garantire una copertura previdenziale e assistenziale completa ai magistrati onorari che hanno scelto il regime di esclusività, equiparandoli sotto il profilo contributivo alla generalità dei lavoratori dipendenti.

    Con la circolare 69 del 25 marzo 2025 l'istituto aggiunge specifiche istruzioni riguardanti l'indennità di disoccupazione NASPI.( V ultimo paragrafo)

     Di seguito i principali punti trattati dall'istituto , con particolare riguardo alle istruzioni operative per i datori di lavoro. 

    Magistrati onorari: l’estensione delle assicurazioni obbligatorie

    I magistrati onorari confermati e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) devono essere assoggettati a contribuzioni obbligatorie per:

    • Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
    • Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI);
    • Assicurazione contro le malattie;
    • Assicurazione di maternità.

    Le aliquote contributive sono uniformate a quelle dei lavoratori dipendenti, come segue: 

    Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

    E' soggetta all'aliquota contributiva totale del 33% della retribuzione imponibile, suddivisa in 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.

    È previsto un contributo aggiuntivo dell'1% sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

    Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI):

    Contributo dell'1,31% della retribuzione imponibile.

    Contributo integrativo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

    Non si applica il contributo addizionale previsto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato.

    Assicurazione contro le malattie:

    Aliquota contributiva del 2,44% della retribuzione imponibile.

    Assicurazione di maternità:

    Aliquota contributiva dello 0,24% della retribuzione imponibile.

    ATTENZIONE:    La norma è di interpretazione autentica e ha efficacia retroattiva, rispondendo anche ai rilievi della Commissione Europea (procedura di infrazione n. 2016/4081).

    Magistrati onorari: le istruzioni INPS per Uniemens

    I datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive dei magistrati onorari entro il 16 marzo 2025 attraverso flussi UniEmens.  Viene introdotto il codice causale “M141” per il versamento degli arretrati relativi alle contribuzioni minori (malattia, maternità, NASpI).

    Più in dettaglio INPS   fornisce e seguenti istruzioni 

    • Per i periodi a partire dalla data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo a esaurimento, i datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive tramite l'invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG),  entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 marzo 2025.

    I datori di lavoro già in possesso di una matricola DM devono utilizzarla per denunciare i magistrati onorari in regime di esclusività.

    Se il datore di lavoro non possiede una matricola DM, è necessario richiederne l'apertura seguendo le indicazioni della circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 e del "Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet" (Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014).

    Valorizzazione degli elementi nel flusso UniEmens:

    Nell'elemento <DenunciaIndividuale>, devono essere valorizzati i seguenti campi:

    • <Qualifica1>: "2" (impiegato)
    • <Qualifica2>: "F" (Tempo pieno)
    • <Qualifica3>: "I" (Tempo indeterminato)
    • <TipoContribuzione>: "00" (Nessuna particolarità)
    • <TipoLavoratore>: "MA" (Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo)

    Versamento delle contribuzioni minori per periodi pregressi:

    Per i contributi relativi a malattia, maternità e NASpI dei periodi tra la conferma nel ruolo a esaurimento e la data di pubblicazione della circolare, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "M141" nel flusso UniEmens.

    Questo adempimento deve essere effettuato nelle denunce relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024.

    Le regolarizzazioni effettuate entro questi termini non comportano l'addebito di somme aggiuntive.

    Magistrati onorari esclusivisti: Istruzioni su NASPI

    La circolare 69 2025  ribadisce  che questi magistrati, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, sono soggetti al versamento delle contribuzioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la malattia, la maternità e la disoccupazione involontaria. 

    L’obbligo contributivo per la NASpI è fissato all’1,31% della retribuzione imponibile, con un ulteriore contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

    I magistrati onorari esclusivisti possono accedere alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto, purché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero:

    • devono essere in stato di disoccupazione involontaria e 
    • aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione.

     Per le cessazioni avvenute tra l’insorgere dell’obbligo contributivo e la pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per presentare domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

     In seguito, si applicano le regole ordinarie, con decorrenza della prestazione dal giorno successivo alla domanda. 

    L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile fino a una soglia stabilita per il 2025 di 1.436,61 euro, con una riduzione progressiva del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione.

    La circolare specifica inoltre che la durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, escludendo i periodi già utilizzati per precedenti prestazioni di disoccupazione. 

    Durante il periodo di fruizione, sono riconosciuti contributi figurativi rapportati alla retribuzione imponibile. Infine, la circolare rinvia alle disposizioni normative e alle precedenti comunicazioni dell’INPS per ulteriori dettagli, fornendo anche istruzioni contabili per la gestione amministrativa della misura.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025

    Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2025 di 

    • lavoratori dipendenti non agricoli,
    • lavoratori autonomi e
    •  collaboratori e professionisti in Gestione separata,

    sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT  nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo  2023 e  2024, nella misura del + 0,8%.

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata.

    Vediamo le tabelle e istruzioni principali .

    Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli

    INPS ricorda che per l’anno 2025:

     l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria  con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. 

    L’aliquota  relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (

    Nella tabella che segue  i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.

    Anno

    Retr. minima

    settimanale

    Prima fascia

    retribuzione annua

    Massimale art. 2

    co.18, L. 335/95

    Aliquota

    IVS

    2025

     €   241,36

     €      55.448,00

     €    120.607,00

    33%

    2024

     €   239,44

     €      55.008,00

     €    119.650,00

    33%

    2023

     €   227,18

     €      52.190,00

     €    113.520,00

    33%

    2022

     €   210,15

     €      48.279,00

     €    105.014,00

    33%

    2021

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2020

     €   206,23

     €      47.379,00

     €    103.055,00

    33%

    2019

     €   205,20

     €      47.143,00

     €    102.543,00

    33%

    2018

     €   202,97

     €      46.630,00

     €    101.427,00

    33%

    2017

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    33%

    2016

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2015

     €   200,76

     €      46.123,00

     €    100.324,00

    32,87%

    2014

     €   200,35

     €      46.031,00

     €    100.123,00

    32,37%

    2013

     €   198,17

     €      45.530,00

     €      99.034,00

    32,37%

    2012

     €   192,40

     €      44.204,00

     €      96.149,00

    31,87%

    2011

     €   187,34

     €      43.042,00

     €      93.622,00

    31,87%

    2010

     €   184,39

     €      42.364,00

     €      92.147,00

    31,37%

    2009

     €   183,10

     €      42.069,00

     €      91.507,00

    31,37%

    2008

     €   177,42

     €      40.765,00

     €      88.669,00

    30,87%

    2007

     €   174,46

     €      40.083,00

     €      87.187,00

    30,87%

    2006

     €   171,03

     €      39.297,00

     €      85.478,00

    30,07%

    2005

     €   168,17

     €      38.641,00

     €      84.049,00

    30,07%

    2004

     €   164,87

     €      37.883,00

     €      82.401,00

    29,57%

    2003

     €   160,85

     €      36.959,00

     €      80.391,00

    29,57%

    2002

     €   157,08

     €      36.093,00

     €      78.507,00

    29,07%

    2001

     £ 296.140

     £     68.048.000

     £   148.014.000

    29,07%

    2000

     £ 288.640

     £     66.324.000

     £   144.263.000

    28,57%

    Versamenti volontari artigiani e dei commercianti

    Artigiani Commercianti

    Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Collaboratori di età non superiore ai 21 anni

    24%

    24,48%

    Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.

    Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :

    MINIMALI  ARTIGIANI –  DEC DAL 1995

    classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 371,10

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 432,60

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 555,58

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 678,56

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 801,54

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 924,52

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.047,48

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.108,96

    MINIMALI COMMERCIANTI 

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24,48%

     1

    Fino a € 18.555

    € 18.555

    € 378,53

     2

    da € 18.556 a € 24.704

    € 21.630

    € 441,26

     3

    da € 24.705 a € 30.853

    € 27.779

    € 566,70

     4

    da € 30.854 a € 37.002

    € 33.928

    € 692,14

     5

    da € 37.003 a € 43.151

    € 40.077

    € 817,58

     6

    da € 43.152 a € 49.300

    € 46.226

    € 943,02

     7

    da € 49.301 a € 55.447

    € 52.374

    € 1.068,43

     8

    da € 55.448

    € 55.448

    € 1.131,14

    Versamenti volontari gestione separata 2025

    Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025, 

    • al 25% per i professionisti e 
    • al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro,  l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari  non può essere inferiore a 

    • 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.