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Enpam contributi 2026: in scadenza il 30.4
I contributi dovuti da medici e odontoiatri all'ENPAM sono suddivisi in quota A e quota B progressivi sul reddito dell'anno precedente con aliquote differenziate.
Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo (140 mila euro nel 2025).
Superata questa soglia si deve compilare il modello D disponibile nell'aea reiservata e pagare i contributi di Quota B.
Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per il 2026.
Per ulteriori informazioni vedi www.enpam.itContributi ENPAM quota A 2026
I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro o otto rate senza interessi. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam.
E' possibile anche pagare a rate attivando gratuitamente la carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però,va disattivato l’addebito diretto con l’Enpam
Gli importi aggiornati al 2026 sono:
- € 152,37 all’anno per gli studenti;
- € 304,73 all’anno fino a 30 anni di età;
- € 591,47 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
- € 1.109,92 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
- € 2.049,83 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A.
A queste somme va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 84,26 euro all’anno.
I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione o al mese di cancellazione dall’Albo.
Contributi ENPAM aliquote e scadenze
In base al tipo di attività svolta, prima della compilazione del modello D si può scegliere l’aliquota con la quale versare i contributi (intera, dimezzata, ridotta).
Gli iscritti in pensione anticipata di Quota B (anche in cumulo/totalizzazione) devono versare i contributi con l’aliquota intera fino al compimento dei 68 anni (articolo 4, comma 5, Regolamento del Fondo di previdenza generale).
Quota A –
Il pagamento dei contributi minimi è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero
- in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
- in otto rate con scadenza 30 aprile, 31 maggio, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre.
In prossimità della scadenza del pagamento, l’Enpam invia per email il riepilogo dei contributi dovuti, insieme al piano di ammortamento scelto al momento dell’attivazione dell’addebito diretto.
I contributi sono addebitati sul conto corrente alla data esatta della scadenza (oppure, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno utile successivo).
Quota B –
- I' Aliquota intera sul reddito prodotto nel 2025 è pari al 19,50% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 150.000,00 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, si versa l’1%.
- l'Aliquota dimezzata è del 9,5%
- Aliquota ridotta 2% ( riservata a tirocinanti corso di formazione in Medicina generale, iscritti Inps per attività intramoenia)
ll contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre
È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:
- unica soluzione (31 ottobre );
- due rate (31 ottobre e 31 dicembre );
- cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre e 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno dell'anno successivo ).
La scadenza della dichiarazione previdenziale dei redditi per la quota B è fissata al 31 luglio dell'anno successivo
Medici formati all’estero obbligo di versamento senza iscrizione
A seguito dell’emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina, i medici e i dentisti che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero possono esercitare in Italia senza doversi obbligatoriamente iscrivere all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Questi professionisti devono comunque versare i contributi previdenziali alla Quota A dell’Enpam e alle altre gestioni della Fondazione in base all’attività professionale che svolgono in Italia e al tipo di rapporto instaurato con le strutture sanitarie.
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Sospensione contributi INPS per meteo 2026: istruzioni ed elenco Comuni
Con la circolare INPS n. 49 del 22 aprile 2026 , l’Istituto fornisce , con molto ritardo, le istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi prevista dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026 (cd.Ciclone Harry).
La misura riguarda un ampio perimetro di contribuenti – datori di lavoro, lavoratori autonomi e professionisti – e incide sia sugli obblighi informativi sia sui versamenti contributivi in scadenza nel periodo emergenziale, in un totale di
- 178 Comuni in Calabria,
- 171 in Sardegna e
- 259 in Sicilia.
Vedi gli elenchi completi all'ultimo paragrafo .
La circolare chiarisce inoltre modalità di accesso al beneficio, soggetti interessati e regole per la successiva ripresa dei pagamenti, prevista con scadenza unica il 10 ottobre 2026.
Quadro normativo e elenco territori interessati
l riferimento normativo è l’articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, adottato per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi. Tale disposizione prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i premi assicurativi obbligatori .
La sospensione si applica ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati ubicati nei territori individuati dalle ordinanze della Protezione civile.(vedi gli elenchi all'ultimo paragrafo)
Sono inclusi:
- datori di lavoro privati (anche domestici);
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata.
La norma stabilisce inoltre che:
- la sospensione riguarda anche contributi derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito;
- non è previsto il rimborso dei contributi già versati;
- la misura si estende anche alle quote di TFR da versare al Fondo di tesoreria.
La sospensione degli adempimenti: come e per chi
La principale novità riguarda l’estensione della sospensione a un ampio spettro di adempimenti contributivi, compresi quelli rateali e derivanti da accertamenti.
Di seguito i principali elementi operativi:
Elemento Previsione Periodo di sospensione Dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 Versamenti sospesi Contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi Inclusioni Rateazioni, note di rettifica, avvisi di addebito, cartelle Recupero Unica soluzione entro il 10 ottobre 2026 Sanzioni/interessi Non applicati È espressamente previsto che la sospensione riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori, che dovrà essere versata dal datore alla ripresa dei pagamenti, senza sanzioni né interessi .
Ulteriore novità è l’estensione della sospensione anche agli adempimenti informativi, come l’invio dei flussi Uniemens, con modalità differenziate in base alla tipologia di contribuente.
Istruzioni operative dettagliate
Datori di lavoro con dipendenti
Per accedere alla sospensione è necessario presentare richiesta tramite il “Cassetto previdenziale aziende”, chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “6M” .
Nel flusso Uniemens devono essere utilizzati:
- codice causale “N983” per indicare i contributi sospesi;
- valorizzazione delle somme a credito corrispondenti.
In presenza di più sedi operative, la sospensione si applica solo ai lavoratori impiegati nelle unità ubicate nei territori colpiti.
Ripresa dei versamenti
I contributi sospesi devono essere versati:
- entro il 10 ottobre 2026;
- in unica soluzione;
- tramite modello F24 con causale “DSOS” .
Artigiani e commercianti
La sospensione riguarda anche i contributi sul minimale, inclusa la rata del quarto trimestre 2025. Il pagamento dovrà avvenire utilizzando i modelli F24 già predisposti nel cassetto previdenziale.
Gestione separata
I committenti devono indicare nel flusso Uniemens il codice calamità “42” per dichiarare il diritto alla sospensione. Eventuali flussi già trasmessi devono essere rettificati entro il termine del 10 ottobre 2026.
Settore agricolo
Per i datori di lavoro agricoli, la sospensione include, tra l’altro, la contribuzione del terzo trimestre 2025 con scadenza 16 marzo 2026. Gli adempimenti sospesi devono essere regolarizzati entro il 10 ottobre 2026.
Lavoro domestico
La sospensione riguarda i contributi del primo trimestre 2026, con scadenza ordinaria 10 aprile 2026. È sospeso anche il termine di 10 giorni per il versamento in caso di cessazione del rapporto nel periodo interessato.
Riscossione e DURC
Sono sospesi anche i termini dei versamenti derivanti da cartelle e avvisi di addebito. La sospensione opera automaticamente, senza necessità di istanza .
Ai fini del DURC, restano esigibili le posizioni debitorie antecedenti al 18 gennaio 2026, mentre quelle oggetto di sospensione non incidono sulla regolarità contributiva.
Scarica l’elenco dei territori interessati dalla sospensione
L’individuazione dei territori interessati non è contenuta nella circolare INPS, ma nelle ordinanze della Protezione civile n. 1180/2026 e n. 1181/2026, i cui allegati riportano l’elenco puntuale dei Comuni colpiti, successivamente aggiornato su proposta delle Regioni interessate.
SCARICA QUI L'ELENCO ORDINANZA 1180 2026
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Contributi Biologi 2026 in scadenza il 30 aprile: quali sono i minimi?
La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB è parametrata all'anzianità di iscrizione.
La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare.
Per il 2026 :
- il contributo soggettivo a conguaglio è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%.
- Il contributo integrativo sul volume di affari è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).
Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.
Biologi contributi minimi ENPAB 2026 – Pagamenti
Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi dovuti a ENPAB nel 2026
Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €1.309,00 € 106,00 € 136,00 € 1.551,00 Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €654,00 € 106,00 € 136,00 € 896,50 In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .
L'approvazione da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB del 28.11.2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 136 pro-capite è stata pubblicata in GU il 7 aprile 2026 .
Come fare il pagamento
È disponibile nella Area riservata il bollettino PagoPA per il pagamento della prima delle due rate dei contributi minimi Enpab dovuti per il 2026 seguendo i percorso:
Homepage → Servizi in evidenza → Servizi di pagamento → PagoPA → Visualizza avvisi PagoPA → Contributi Minimi 2026 – I rata
Scadenze:
• 1ª rata: 30 aprile
• 2ª rata: 30 giugno (il secondo bollettino sarà disponibile in prossimità della scadenza)
Biologi comunicazione reddituale
La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".
L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software
Scadenze contributi Biologi
scadenza
Tipo di Versamento
30 aprile
1ª rata contributo minimo anno in corso
30 giugno
2ª rata contributo minimo anno in corso
15 ottobre
presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente
31 ottobre
Unica soluzione oppure
1ª rata conguaglio * dovuta a saldo30 novembre
2ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 dicembre
3ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 gennaio
4ª rata conguaglio dovuta a saldo
Modalità di versamento dei contributi e sanzioni
Per il 2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze indicate dalla procedura software.
I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.
I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.
ATTENZIONE Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente
Allegati: -
Contributi Eppi 2025, secondo acconto in scadenza il 15.4
l 15 aprile 2026 scade il secondo acconto dei contributi previdenziali per l’anno 2025 dei periti industriali liberi professionisti.
Ciascun iscritto puo trovare nell'’Area Riservata EppiLife le indicazioni per poter effettuare il versamento e verificare il proprio estratto conto contributivo.
Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sugli obblighi contributivi EPPI riferiti al 2025 in scadenza nel 2026.
Le tre tipologie di contributi aliquote e deducibilità
Il sistema contributivo di Eppi per i periti industriali liberi professionisti si fonda su tre pilastri.
Il contributo soggettivo è obbligatorio e rappresenta il cuore della previdenza: calcolato sul reddito professionale netto, finanzia il montante individuale che determinerà la pensione futura.
L'aliquota base è del 18%, ma può essere aumentata volontariamente fino al 35% — scelta conveniente sia per costruire una pensione più solida sia per beneficiare di una maggiore deduzione fiscale. Le soglie minime e massimali sono aggiornati ogni anno (Vedi tabella sottostante), e gli under 35 nei primi cinque anni di attività possono dimezzare il contributo se il reddito è inferiore alla soglia ISTAT. Chi è già pensionato versa un'aliquota ridotta al 9%.
Il contributo integrativo, pari al 5% del volume d'affari indicato nei documenti fiscali, ha una funzione diversa: sostiene le spese operative di Eppi, finanzia il supporto agli iscritti in difficoltà e — in parte — integra i montanti previdenziali di tutti gli iscritti. Non è deducibile fiscalmente (salvo eccezioni) ed è dovuto anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni dal 2019.
Il contributo di maternità, infine, è fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e finanzia le indennità per neomamme e neopapà (questi ultimi solo in caso di adozione o rinuncia della moglie), la gravidanza a rischio e un'integrazione di tre mensilità per chi rispetta determinati requisiti reddituali.
Il conributo soggettivo e quello di maternità godono di piena deducibilità fiscale.
Importi Contributi sul 2025
Contributi Eppi 2025
Contributo soggettivo — parametri 2025
Parametro Valore Aliquota ordinaria 18% del reddito professionale netto Aliquota massima (volontaria) 35% Aliquota per pensionati Eppi o altro ente 9% (con facoltà di optare per il 18% o più) Contributo minimo 2025 € 2.359,00 Contributo minimo 2025 (pensionati) € 1.179,50 Reddito soglia per il minimo ≤ € 13.104,00 Massimale di reddito imponibile € 120.607,00 Soglia riduzione under 35 (primi 5 anni) 50%, se reddito < € 26.208,00 Deducibilità fiscale Sì I valori minimi e il massimale sono adeguati annualmente in base all'indice ISTAT–FOI.
Contributo integrativo — parametri 2025
Parametro Valore Aliquota 5% da applicare nel documento fiscale Massimale Nessun limite massimo Contributo minimo 2025 € 655,00 Volume d'affari soglia per il minimo ≤ € 13.104,00 Riduzione under 35 (primi 5 anni) 50% del minimo, se vol. d'affari < metà della soglia Applicazione a Pubbliche Amministrazioni Sì, dal 25 febbraio 2019 Deducibilità fiscale Parziale Contributo di maternità
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002991/PIND-L-142 del 17 marzo 2026 e' stata approvata, la delibera n. 461/2025 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 30 ottobre 2025, concernente la determinazione del
contributo di maternita' per l'anno 2025, in misura pari a euro 4,00 pro capite.
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Quali sono i contributi e le scadenze 2026 per i veterinari?
E' stata approvata con nota publicata in GU il 2 parile 2026, la delibera che fissa il contributo di maternità 2026 per i veterinari .
L'importo è pari a 100 euro
Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.
Contributi minimi ENPAV veterinari 2026
Contributo Soggettivo minimo: Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui
RIDUZIONI
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Contributo Integrativo minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età le agevolazioni sono:
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
- II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo
Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo
Contributo di Solidarietà minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF, ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav
Contributo di Maternità:
Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui , approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002982/VET-L-130 (delibera n. 35/IXCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 18 settembre 2025).
Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni
Tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale. Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .
La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.
Sanzioni
Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.
Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.
Contributi percentuali
Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1, il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti.
Contributo Soggettivo percentuale:
È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito per attività riguardanti la professione veterinaria.
È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):
- 17,50% fino a € 108.550,00
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)
ATTENZIONE I Medici Veterinari iscritti per tutto l'anno 2024 con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
Contributo Integrativo percentuale:
Incremento del 2% che tutti gli iscritti devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.
Il 2% deve essere applicato:
- sul volume annuale d'affari
- sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
- sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
- sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa
Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.
Contributo di Solidarietà percentuale:
È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.
È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Le scadenze di versamento
I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate:
- 31 maggio e
- 31 ottobre.
I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.
RATEIZZAZIONE
In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno
È possibile scegliere di pagare in:
- 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
- 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)
Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.
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Cassa commercialisti: ecco la causale per i contributi con F24
Con la Risoluzione n. 13 del 1 aprile 2026 le Entrate pubblicano il codice tributo per versare i contributi alla Cassa dei Dottore Commercialisti a partire dal prossimo 4 maggio. Questa nuova modalità si affianca agli strumenti già disponibili (SDD, PagoPA e MAV), ampliando finalmente le opzioni operative a disposizione dei professionisti , dopo l'approvazione da parte del Consiglio nel lontano .2022.
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Agenzia e le precisazioni della Cassa per l'eventuale nuova opzione di pagamento, con scadenza 22 aprile .
Compilazione dell’F24
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 10 gennaio 2014 aveva stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.
Solo con la convenzione del 15 ottobre 2025 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24 dei contributi e relative sanzioni e interessiL'agenzia istituisce quindi la seguente causale contributo:
- “E150” denominata “Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”,
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0015”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, un codice univoco e personale, composto da caratteri numerici fino a 9 cifre, generato dalla Cassa, per ogni scadenza contributiva, e reso disponibile dalla stessa all’interno dei servizi online;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, il mese di gennaio (01) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”
- nel campo “periodo di riferimento: a mm/aaaa”, il mese di dicembre (12) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”.
F24 dal 4 .5.2026: procedura e modifica opzione di pagamento
La Cassa Dottori commercialisti ha precisato che l’utilizzo del modello F24 è possibile solo a partire dai contributi relativi al 2026, tra cui:
- prima rata dei contributi minimi (1° giugno 2026);
- seconda rata (2 novembre 2026);
- eventuali eccedenze contributive relative al 2026 alla scadenza della dichiarazione dei redditi.
Non è invece possibile usare l’F24 per le eccedenze contributive 2025 (terza e quarta rata), che devono essere pagate con la modalità già scelta in precedenza (SDD, PagoPA o MAV).
Procedura operativa
Il pagamento tramite F24 avviene attraverso i servizi online della Cassa. Il sistema mette a disposizione un modello F24 già precompilato, disponibile in formato PDF nell’area riservata. L’utente deve solo scaricarlo e procedere al pagamento
Un aspetto importante riguarda l’incompatibilità tra il modello F24 (così come PagoPA e MAV) e la presenza della scelta di addebito diretto SDD. Chi utilizza l’SDD deve prima revocarlo tramite il servizio online dedicato (PCM).
Per pagare con f24 la prima rata dei contributi minimi 2026, la revoca dell'SDD deve essere effettuata entro il 22 aprile 2026.
ATTENZIONE il pagamento non è considerato effettuato finché la Cassa non riceve il flusso telematico dall’Agenzia delle Entrate, di conseguenza :
- non vengono riconosciute prestazioni pensionistiche o assistenziali;
- non viene rilasciato il certificato di regolarità contributiva;
- l’estratto conto contributivo non viene aggiornato.
Viene anche sottolineato che eventuali ricevute o documenti prodotti dall’iscritto non hanno valore fino alla conferma ufficiale del flusso telematico.
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Dimissioni: se il datore non versa i contributi c’è giusta causa
La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul possibile collegamento tra omissione contributiva del datore di lavoro e dimissioni per giusta causa, L’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026 affronta infatti la questione della legittimità delle dimissioni rassegnate da un lavoratore a fronte del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore e delle conseguenze in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.
Si ricorda indatti che la normativa stabilisce che l’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015.
Nel sistema giuslavoristico italiano, la giusta causa rappresenta una situazione di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Tale nozione deriva dall’art. 2119 del codice civile, norma che configura una clausola generale la cui applicazione concreta è rimessa alla valutazione del giudice di merito. In questo contesto, assumono rilievo anche i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro e il rispetto degli obblighi contributivi che il datore deve adempiere nei confronti degli enti previdenziali.
Vediamo il caso concreto .
Il caso: contributi omessi per sedici mesi
La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro per un periodo prolungato: l’omissione contributiva si era infatti protratta per sedici mesi consecutivi, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro..
Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda relativa al riconoscimento dell’indennità NASpI. In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente una giusta causa di dimissioni e condannando l’ INPS al pagamento dell’indennità.
L’ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il mancato versamento della contribuzione non sarebbe, di per sé, sufficiente a integrare una giusta causa di dimissioni. Secondo tale impostazione, l’obbligazione contributiva intercorre tra datore di lavoro ed ente previdenziale e non direttamente con il lavoratore. Inoltre, il sistema previdenziale prevede specifici meccanismi di tutela del lavoratore, tra cui il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e la possibilità di costituire una rendita vitalizia nel caso di omissione contributiva.
INPS ha inoltre contestato la sussistenza di un ulteriore elemento tipico della giusta causa, ossia l’immediatezza del recesso rispetto all’inadempimento datoriale. Nel caso concreto, infatti, la condotta omissiva era iniziata fin dall’inizio del rapporto di lavoro e si era protratta per lungo tempo prima che il lavoratore decidesse di dimettersi.
Per la Cassazione l’omissione contributiva integra giusta causa
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello e riconoscendo la legittimità delle dimissioni per giusta causa nel caso esaminato.
Secondo i giudici di legittimità, il mancato versamento dei contributi previdenziali per un periodo prolungato costituisce un inadempimento particolarmente grave degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Tale comportamento incide infatti sul rapporto fiduciario tra datore e lavoratore e integra una violazione significativa dei principi di correttezza e buona fede che devono governare l’esecuzione del rapporto contrattuale.
La Corte ha osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri giuridici che regolano la nozione di giusta causa. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando che l’omissione contributiva si era protratta per sedici mesi e che tale condotta non poteva essere considerata episodica o accidentale.
Particolare rilievo assume inoltre il tema dell’immediatezza delle dimissioni. La Cassazione ha chiarito che questo requisito non deve essere interpretato in senso meramente cronologico, come coincidenza temporale tra l’inadempimento e il recesso. L’immediatezza va piuttosto intesa come esistenza di un ragionevole collegamento causale tra il comportamento datoriale e la decisione del lavoratore di interrompere il rapporto.
Nel caso esaminato, l’inadempimento contributivo era continuativo e perdurava al momento delle dimissioni, circostanza che rendeva evidente la connessione tra la condotta del datore e la scelta del lavoratore di recedere dal rapporto.
La Corte ha inoltre precisato che gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento previdenziale a favore del lavoratore non eliminano la gravità dell’inadempimento datoriale. Tali rimedi sono finalizzati a garantire le prestazioni previdenziali, ma non incidono sul piano del rapporto contrattuale tra datore e lavoratore, né possono neutralizzare la lesione del rapporto fiduciario derivante dal mancato adempimento degli obblighi contributivi.
Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito e ha confermato che una omissione contributiva reiterata e protratta nel tempo può integrare una giusta causa di dimissioni idonea a consentire l’accesso all’indennità