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Quadro RR 2026 contributi INPS e CPB: come si compila
L'INPS, con la circolare n. 62 del 27 maggio 2026 , fornisce le istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF. Il documento si rivolge ai soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciale,
Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Di particolare interesse gli aspetti collegati al regime del concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal decreto legislativo n. 13/2024, le cui regole interagiscono direttamente con la base imponibile previdenziale.
Vediamo una sintesi delle principali indicazioni rimandando per ulteriori dettagli al testo ufficiale.
Il quadro normativo in vigore- focus forfettari
Il modello Redditi 2026-PF è stato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078.
Sul fronte del concordato preventivo biennale, si segnala che il decreto legislativo n. 81/2025 ha abrogato l'istituto per i contribuenti in regime forfettario a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitandone l'applicazione al solo periodo d'imposta 2024.
Ciò significa che per i forfettari la base imponibile previdenziale 2025 è sempre il reddito effettivamente prodotto, senza possibilità di applicare il reddito concordato.
Per tutti gli altri soggetti che abbiano aderito al CPB, la base concordata rileva ai fini contributivi, anche se resta salva la facoltà di optare per il reddito effettivo ove superiore, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 13/2024.
Le novità per il quadro RR
La principale novità di quest'anno riguarda il trattamento delle posizioni che intersecano il concordato preventivo biennale.
Il Quadro RR, sezione I, prevede ora campi distinti per chi abbia aderito al CPB:
- la colonna 3B per il reddito di impresa concordato intero,
- colonna 3C per la situazione mista (parte concordata e parte effettiva), e
- la colonna 3D da barrare qualora il contribuente abbia aderito al CPB ma scelga di versare i contributi sul reddito effettivo.
Analogo meccanismo è previsto nella sezione II per i liberi professionisti, con flag specifici alle colonne 19, 20 e 21 del rigo RR5.
Per i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione separata, la circolare richiama le disposizioni dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2021 e conferma le aliquote applicabili per il 2025 e il calcolo dell'acconto 2026.
Viene inoltre confermata la sospensione dei versamenti contributivi per malattia o infortunio grave di durata superiore a sessanta giorni, con l'obbligo di indicare il codice di sospensione (1, 2 o 3) e il relativo importo alla colonna 17 e 18 del rigo RR5, entro il limite del contributo dovuto nel medesimo modulo.
Infine, l'istituto ricorda che il massimale reddituale annuo 2025 è fissato a 120.607 euro e quello per il 2026 a 122.295 euro.
Istruzioni dettagliate Sezione I – Artigiani e commercianti
La base imponibile previdenziale è costituita dalla somma dei redditi di impresa dichiarati nei quadri RF, RG e RH, con le correzioni previste per le perdite pregresse.
I soci di s.r.l. iscritti alle Gestioni speciali devono includere la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili o alla quota attribuita in trasparenza, escludendo gli utili da partecipazione senza prestazione lavorativa.
Colonna Quadro RR2 Utilizzo Colonna 3 Reddito effettivo (soggetti senza CPB o con opzione reddito effettivo) Colonna 3B Reddito concordato intero (aderenti CPB, alternativa a 3 e 3C) Colonna 3C Reddito misto concordato/effettivo (alternativa a 3 e 3B) Colonna 3D Flag da barrare se aderente CPB che opta per contributi su reddito effettivo Colonna 4 (rigo RR1) Da barrare se partecipazioni in s.r.l. CPB con opzione reddito effettivo ex art. 19 co. 1 Sezioni II e III – Liberi professionisti e sportivi dilettanti – Gestione separata
La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari ( diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti)
ATTENZIONE nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III.
Professionisti
La base imponibile per i liberi professionisti è la totalità dei redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1, TUIR, che possono essere
- redditi in regime forfettario,
- redditi prodotti in forma associata e
- indennità ai giudici di pace.
I seguenti codici da indicare nella colonna 1 del rigo RR5 identificano la natura , l'obbligo di inclusione e la provenienza di ciascuna componente reddituale.
Codice RR5 col. 1 Tipo di reddito Note operative 1 Redditi da lavoro autonomo RE, RH, LM Sempre obbligatorio, anche se negativo o zero 2 Indennità amministratori locali (D.M. 25/05/2001) Contributi già versati dall'ente tramite Uniemens 3 Redditi assimilati ex art. 50 co. 1 lett. c-bis) TUIR e lavoro autonomo occasionale Concorrono al massimale annuo 4 Assegni di ricerca, dottorati, medici in formazione Concorrono al massimale annuo 5a Quota soggetta a contribuzione ad altra Cassa professionale autonoma Da escludere dalla base GS 5b Quota soggetta a contribuzione al Fondo Lavoratori Spettacolo (FPLS) Al netto delle spese di competenza 5c Redditi già assoggettati a contribuzione in Gestione artigiani/commercianti Attenzione ai redditi art. 53 TUIR con oggetto commerciale 5d Quota soggetta ad altre forme di previdenza obbligatoria Diverse da FPLS e Casse professionali Sportivi dilettanti
Come noto per questi lavoratori la base imponibile non coincide con il reddito fiscale, ma è costituita dai compensi al lordo delle esenzioni fiscali, al netto di una franchigia di 5.000 euro.
ATTENZIONE: Fino al 31 dicembre 2027, ai fini IVS la base è ulteriormente ridotta al 50% del netto franchigia.
L'aliquota aggiuntiva per prestazioni non pensionistiche (1,07%) si applica invece sull'intera eccedenza rispetto ai 5.000 euro.
Termini di versamento e rateizzazione – Le causali
Scadenza Soggetti interessati Tipologia versamento Maggiorazione 30 giugno 2026 Tutti Saldo 2025 e primo acconto 2026 Nessuna 20 luglio 2026 Soggetti ISA e contribuenti forfettari Saldo 2025 e primo acconto 2026 Nessuna (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026) 30 luglio 2026 Tutti Saldo 2025 e primo acconto 2026 0,40% 20 agosto 2026 Soggetti ISA e contribuenti forfettari Saldo 2025 e primo acconto 2026 0,80% (proroga ex art. 6 DL n. 89/2026) 30 novembre 2026 Tutti Secondo acconto 2026 Nessuna 16 dicembre 2026 Tutti Ultima rata in caso di pagamento rateale Interessi decorrenti dalla prima scadenza ordinaria Le causali per il versamento dell'interesse corrispettivo in caso di pagamento nel periodo 30 giugno – 30 luglio 2026 sono:
- API per gli artigiani,
- CPI per i commercianti,
- DPPI per i liberi professionisti e i lavoratori autonomi sportivi dilettantistici.
Le stesse causali si utilizzano per gli interessi da rateizzazione.
La compensazione tramite modello F24 è ammessa esclusivamente con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione dell'anno 2025 e, per i crediti dell'anno precedente, con periodo di riferimento 2024.
Non è mai ammessa la compensazione verticale con esposizione del solo saldo netto: il modello F24 deve sempre riportare separatamente la colonna a debito e la colonna a credito su righi distinti.
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Dilazioni INPS fino a 60 mesi: tutte le istruzioni sulle nuove regole
La circolare INPS n. 60 del 21 maggio 2026 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione del nuovo Regolamento sulla dilazione dei debiti contributivi, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 20 del 25 febbraio 2026.
La disciplina dà attuazione all’articolo 23 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, che consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili
Il quadro applicativo è stato poi definito dal decreto interministeriale 24 ottobre 2025, che ha individuato i casi in cui può essere concessa la rateazione estesa.
La nuova disciplina che vuole favorire la regolarizzazione dei contribuenti in temporanea difficoltà economico-finanziaria, rafforzando al tempo stesso la certezza dei pagamenti e la tutela del credito, si applica alle domande presentate dalla pubblicazione della circolare , 21 maggio 2026.
Si prevede anche la possibilità di prolungamento per le rateazioni in corso facendo richiesta entro il 20 giugno . Vedi ultimo paragrafo
Con un ulteriore messaggio, 1699 del 22.5.2026, l'istituto ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda di dilazione e dell’atto di impegno per il pagamento –
In particolare è disponibile nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” la funzionalità che permette la creazione di un nuovo Smart Task denominato “Domanda di dilazione”. Si accede tramite l’Area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), selezionando la voce “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Le nuove istruizoni sono dettagliate all'ultimo paragrafo
La nuova rateazione dei debiti INPS: come fare domanda
La novità principale è la possibilità di ottenere un piano di pagamento più lungo rispetto ai 24 mesi vigenti in precedenza. Si puo arrivare :
- fino a 36 rate mensili per debiti fino a 500.000 euro e
- fino a 60 rate mensili per importi superiori.
Per accedere alla dilazione, il contribuente deve presentare domanda esclusivamente in via telematica, tramite i servizi disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. L’istanza può essere trasmessa direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Vanno indicati l’importo e il numero di rate desiderato, ma è l'uffficio INPS a confermare questo aspetto. La valutazione tiene conto infatti della situazione individuale contribuente e del valore del debito.
La domanda deve riguardare l’intera esposizione debitoria del soggetto identificato dal codice fiscale, comprendendo i debiti verso tutte le Gestioni INPS interessate. Restano invece esclusi, se contestati, i crediti oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario.
Prima di inviare l’istanza è essenziale verificare con attenzione la propria posizione contributiva. La domanda deve infatti essere coerente con le evidenze presenti nelle banche dati INPS, anche tramite la procedura Ve.R.A. – Verifica Regolarità Aziendale. In questa fase è opportuno regolarizzare o chiarire eventuali anomalie, note di rettifica, eccedenze, diffide o versamenti non ancora contabilizzati, perché dopo la definizione della domanda non sarà possibile modificare l’estratto debitorio.
Nella richiesta il contribuente deve dichiarare che il mancato pagamento deriva da una situazione temporanea di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, oppure da circostanze contingenti ed eccezionali. Deve inoltre riconoscere il debito verso l’INPS e impegnarsi al pagamento sia delle rate concesse sia della contribuzione corrente. ATTENZIONE la dilazione non consente di sospendere i versamenti ordinari futuri. Per mantenere il beneficio, occorre pagare regolarmente le rate e continuare a versare i contributi mensili o periodici alle scadenze.
I tempi dell’Istruttoria , pagamenti , seconda dilazione
L’istruttoria della domanda si svolge in tempi definiti:
- L’INPS dispone di 10 giorni di calendario per la fase istruttoria e,
- una volta emesso, il contribuente ha altri 10 giorni per pagare la prima rata.
Il procedimento deve concludersi quindi complessivamente entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.
ATTENZIONE Il pagamento della prima rata ha valore di accettazione del piano; solo da quel momento la dilazione si considera attivata e può rilevare anche ai fini della regolarità contributiva.
Il mancato o parziale pagamento della prima rata comporta l’annullamento della dilazione. In tal caso, i debiti compresi nella domanda non potranno essere riproposti in una nuova istanza e potranno essere avviati al recupero tramite avviso di addebito. Anche per questo motivo è fondamentale presentare la domanda solo dopo avere valutato la reale sostenibilità del piano richiesto.
Le rate successive alla prima scadono mensilmente, all’ultimo giorno di ciascun mese successivo alla scadenza della prima rata.
Il pagamento non può essere effettuato tramite compensazione: il contribuente deve quindi provvedere con versamenti effettivi.
Eventuali ritardi comportano l’applicazione di ulteriori somme a titolo di sanzioni civili.
Seconda dilazione e motivi per la revoca
La circolare introduce anche la possibilità di una seconda dilazione. Questa può essere richiesta durante un piano già in corso per debiti conosciuti successivamente, oppure per contribuzione corrente maturata dopo la prima domanda. Tuttavia, la seconda dilazione è ammessa solo se nei sei mesi precedenti non vi sono state revoche di piani di rateazione riferibili al medesimo codice fiscale. Inoltre, non possono coesistere più di due dilazioni attive: per chiederne una ulteriore, occorre estinguerne anticipatamente una.
La revoca della dilazione scatta in caso di mancato o parziale pagamento di tre rate successive alla prima, anche non consecutive.
La revoca può intervenire anche quando non viene pagata la contribuzione corrente, salvo che il contribuente la regolarizzi mediante una seconda dilazione.
In caso di revoca, il debito residuo torna immediatamente esigibile e può essere affidato al recupero coattivo.
Modifica rateazioni in corso: scadenza richieste 20 giugno 2026
Infine, per le domande presentate dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data della circolare ( 21 maggio 2026), è possibile chiedere la rideterminazione del numero delle rate entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, utilizzando il Cassetto previdenziale e la funzione di comunicazione bidirezionale.
Il termine scade dunque il 20 giugno 2026.
Istruzioni per la domanda e allegati
All’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente” è possibile procedere con due modalità alternative:
– ricercare e selezionare la posizione contributiva interessata e, successivamente, accedere alla sezione “Contatti” > “Smart Task”.L’interfaccia presenta gli Smart Task disponibili, tra i quali è possibile ricercare e selezionare “Domanda di dilazione”;
– accedere alla sezione “Contatti” > “Smart Task”e selezionare “Domanda di dilazione”. In tale caso la selezione della posizione contributiva interessata viene richiesta nel momento in cui si accede allo Smart Task.
L’acquisizione dei dati necessari è guidata nell’ambito dello Smart Task e differenziata a seconda della Gestione contributiva della posizione selezionata.
In ogni caso è necessario compilare e allegare uno dei seguenti moduli in formato .pdf editabile:
– SC106 – “Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, da utilizzare per tutte le Gestioni contributive amministrate dall’Istituto, ad eccezione dei lavoratori domestici;
– SC80 – “Rapporto di lavoro domestico – Istanza e Atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa”, da utilizzare esclusivamente per i lavoratori domestici.
I moduli sono scaricabili nella sezione “Moduli” del portale dell’Istituto e all’interno dello Smart Task stesso, nella fase della procedura in cui è prevista l’allegazione.
L’esito dell’istruttoria della richiesta è disponibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Com. Bidirezionale”.
Per la specifica gestione degli Smart Task, si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 3429 del 29 settembre 2023.
In merito alla possibilità di richiedere la rideterminazione del numero di rate è possibile utilizzare il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, creando una nuova richiesta di “Com. Bidirezionale”, selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e compilando i campi richiesti, e in particolare:
- nell’oggetto deve essere selezionata l’opzione “Recupero del Credito” > “Dilazione Amministrativa”;
- nel testo, deve essere riportata la data della domanda di dilazione in corso, il nuovo numero di rate in cui si chiede di rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.
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Contributi veterinari 2026 in scadenza il 31 maggio
E' stata approvata con nota publicata in GU il 2 parile 2026, la delibera che fissa il contributo di maternità 2026 per i veterinari .
L'importo è pari a 100 euro
Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.
Contributi minimi ENPAV veterinari 2026
Contributo Soggettivo minimo: Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui
RIDUZIONI
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Contributo Integrativo minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età le agevolazioni sono:
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
- II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo
Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo
Contributo di Solidarietà minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF, ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav
Contributo di Maternità:
Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui , approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002982/VET-L-130 (delibera n. 35/IXCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 18 settembre 2025).
Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni
Tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale. Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .
La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.
Sanzioni
Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.
Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.
Contributi percentuali
Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1, il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti.
Contributo Soggettivo percentuale:
È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito per attività riguardanti la professione veterinaria.
È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):
- 17,50% fino a € 108.550,00
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)
ATTENZIONE I Medici Veterinari iscritti per tutto l'anno 2024 con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
Contributo Integrativo percentuale:
Incremento del 2% che tutti gli iscritti devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.
Il 2% deve essere applicato:
- sul volume annuale d'affari
- sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
- sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
- sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa
Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.
Contributo di Solidarietà percentuale:
È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.
È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Le scadenze di versamento
I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate:
- 31 maggio e
- 31 ottobre.
I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.
RATEIZZAZIONE
In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno
È possibile scegliere di pagare in:
- 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
- 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)
Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.
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Esonero agricoltura COVID 2021: ecco gli esiti dei controlli
Inps comunica con il messaggio 1618 del 14.5.2026 di aver completato i controlli ex post sulla sussistenza dei requisiti di legge per la concessione degli esoneri contributivi previsti dall’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito ini legge e dall’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito e di aver iiniziaro l'invio dei provvedimenti di annullamento per esito negativo .
Viene precisato che per verificare la propria posizione:
- i datori di lavoro agricoli con dipendenti possono accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, nella sezione relativa alla domanda di esonero dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con i relativi codici
- i lavoratori autonomi agricoli possono consultare l’esito accedendo al “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, alla voce “Telematizzazione” >“Lista Richieste Aut. Agr.”, selezionando la domanda di esonero contributivo interessata e cliccando su “Dettaglio”. Nella sezione “Note di comunicazione” sono riportate le indicazioni per la compilazione dei modelli F24 e gli importi da versare.
Pagamento e riduzione sanzioni
L’eventuale debito presente nell’estratto conto contributivo deve essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o presentando un’istanza di “Rateazione” , disponibili nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Si ricorda che se il pagamento dei contributi viene effettuato unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento o in forma rateale, presentando l’istanza entro il medesimo termine, la sanzione civile è ridotta nella misura del 50%,
Il messaggio precisa che la riduzione si applica esclusivamente alle sanzioni civili afferenti al debito mentre in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.
Come proporre istanza di riesame
In caso di contestazione del rigetto è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”, come già previsto anche per l’esonero di cui all’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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Contributi volontari INPS 2026: campagna rinnovi solo online
Con avviso sul proprio sito INPS ha comunicato che nell'ottica della dematerializzazione e l'efficienza economica delle procedure dell’Istituto a partire dall'anno 2026,
- la comunicazione recante l’importo annuale dei versamenti volontari, e
- i modelli di pagamento pagoPA aggiornati nell’importo del contributo dovuto,
non verranno più inviati a mezzo posta, e saranno consultabili esclusivamente in formato digitale. vedi ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo.
Nella circolare 27 del 12 marzo 2026 l'istituto aveva aggiornato le tabelle e le istruzioni per i versamenti minimi di contribuzione volontaria per il 2026 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e
- collaboratori e professionisti in Gestione separata,
sulla base del valore di variazione comunicato dall'ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo tra il 2024 e 2025, nella misura del + 1,4%.
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.
Nell'allegato le tabelle complete
Vediamo i principali valori comunicati dall'Istituto.
Contributi volontari dipendenti non agricoli – Giornalisti
Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2026:
– la retribuzione minima settimanale è pari a 244,74 euro;
– la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 56.224,00 euro;
– il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 122.295,00 euro.
Per l’anno 2026,
- l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
- L’aliquota del contributo (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata in misura pari al 27,87%
Anche per i giornalisti si conferma l’applicazione dell’aliquota IVS del 33%, corrispondente a quella della contribuzione obbligatoria.
Contributi volontari Gestione separata e Fondi speciali
Gestione separata – Importi minimi contributi volontari 2026 Categoria Importo minimo annuo Importo minimo mensile Aliquota IVS 2026 Professionisti 4.702,08 euro 391,84 euro 25% Altri iscritti (collaboratori e assimilati) 6.206,64 euro 517,22 euro 33% Fondi speciali – Aliquote contributi volontari 2026 Fondo / Gestione Aliquota 2026 Note Evidenza contabile separata FPLD 33% Comprende autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti ex Inpdai Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. 33% Aliquota invariata rispetto alla contribuzione obbligatoria Fondo speciale Istituto Postelegrafonici 32,65% Aliquota confermata per il 2026 Fondo Volo – Aliquote contributi volontari 2026 Categoria iscritti Aliquota 2026 Iscritti con oltre 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
oppure con anzianità inferiore senza adesione alla previdenza complementare40,82% Iscritti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e aderenti ai fondi complementari 37,70% Soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995, senza anzianità contributiva in altre gestioni 38% Contributi volontari Artigiani e Commercianti
Di seguito le aliquote , le classi di reddito e i contributi mensili per i prosecutori volontari artigiani e commercianti 2026
Gestioni degli artigiani e dei commercianti – Aliquote 2026 Gestione Aliquota 2026 Artigiani 24% Commercianti 24,48% Artigiani – Classi di reddito e contributi volontari 2026 (aliquota 24%) Classe Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile 1 Fino a € 18.808 € 18.808 € 376,16 2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 € 438,54 3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 € 563,26 4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 € 687,98 5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 € 812,70 6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 € 937,42 7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 € 1.062,12 8 oltre € 56.224 € 56.224 € 1.124,48 Commercianti – Classi di reddito e contributi volontari 2026 (aliquota 24,48%) Classe Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile 1 Fino a € 18.808 € 18.808 € 383,69 2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 € 447,32 3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 € 574,53 4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 € 701,74 5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 € 828,96 6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 € 956,17 7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 € 1.083,37 8 oltre € 56.224 € 56.224 € 1.146,97 Campana versamenti volontari 2026
L'avviso INPS del 6 maggio ricorda che è possibile visualizzare e stampare l’Avviso di pagamento pagoPA esclusivamente tramite il sito INPS, nella sezione del Portale dei Pagamenti, selezionando la voce di menu “Versamenti Volontari” e procedendo tramite il link “Entra nel servizio”: inserendo il Codice Fiscale ed il Codice Prosecutore, o le credenziali di accesso (SPID/CIE/CNS/eIDAS).
Allo stesso modo, tramite il Portale dei Pagamenti gli utenti possono eseguire il pagamento online pagoPA con carta di credito/debito, conto corrente o altri metodi di pagamento, tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24, nonché visualizzare/stampare le ricevute dei pagamenti effettuati.
Si possono utilizzare in alternativa il Contact Center telefonico a CAF e intermediari qualificati.
Per garantire un'adeguata transizione alla nuova modalità operativa, la Direzione centrale ha previsto un'apposita attività di supporto telefonico da parte di operatori che contatteranno puntualmente l'utenza fornendo specifica assistenza ed una guida nell'utilizzo dei servizi online. Durante il primo contatto, in caso di bisogno di ulteriore assistenza nelle procedure di visualizzazione della documentazione e di esecuzione dei pagamenti, gli operatori del Contact Center potranno fissare un successivo appuntamento telefonico con l’utente.
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Contributi Geometri quanto si paga nel 2026?
Tutti i Geometri che esercitano la libera professione devono iscriversi all'Ente Cassa Italiana Geometri – CIPAG . I contributi dovuti alla Cipag sono:
- il contributo soggettivo;
- il contributo integrativo;
- il contributo di maternità.
con riduzioni per neoiscritti praticanti e per maternità
Vediamo in dettaglio importi modalità e scadenze per il 2026
Contributi geometri 2026: soggettivo, integrativo, maternità
Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale al
- 20% fino ad un reddito di € 183.550,00;
- 3,5% su reddito eccedente € 183.550,00.
Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) ; Va esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa.
I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.
Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato – per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione – anche da un ulteriore quota così determinata:
a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;
b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
c) 0,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.
Dal 2024 la quota retrocessa è pari al 3% del volume d’affari dichiarato nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.
L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante)
Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno, per il 2026 è pari a 9 euro
E' possibile versare una quota volontaria aggiuntiva di contributo soggettivo – variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato , interamente deducibile dal reddito e che da luogo ad un supplemento di pensione aggiuntivo al trattamento di base.
Contributi Cipag geometri le agevolazioni
Sono previste riduzioni contributive per i nuovi iscritti a CIPAG , tirocinanti , per maternità.
NUOVI ISCRITTI
Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto
Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.
L'aliquota per l'integrativo resta fissata al 5%
l contributi integrativo minimo non è dovuto
PRATICANTI
Il contributo soggettivo minimo per il 2026 ridotto per i praticanti è pari a 1.060,00 euro.
MATERNITA
A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o ,dall’anno di ingresso in caso di adozioni
Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.
CIPAG geometri Modalità di pagamento e scadenze
A partire dall'11 luglio 2022 Cassa Geometri ha attivato sui propri sistemi la piattaforma di pagamento “pagoPA”, come previsto dalla sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti obbligati
Oltre agli strumenti messi a disposizione da pagoPA ( home banking, carte di credito ecc) sarà ancora possibile effettuare pagamenti con:
a) Modello F24 accise, per compensare eventuali crediti del fisco con la contribuzione dovuta;
b) addebito diretto su conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD).
CODICI PAGAMENTO F24 in caso di compensazione con crediti tributari
Contributo soggettivo minimo GE01 2026
Contributo integrativo minimo GE21 2026
Contributo di maternità GE51 2026
il professionista può versare con le seguenti modalità
- unica soluzione con scadenza del pagamento il
- pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 del mese, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno
La contribuzione minima può essere volontariamente versata, in anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quattro rate scadenti il
- 27 febbraio,
- 27 aprile,
- 27 giugno
- 28 agosto.
Cassa Geometri CIPAG : Le sanzioni
n caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, le sanzioni previste sono pari:
- al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
- al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
- al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).
La sanzione, per ciascuna violazione , non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
Per maggiori informazioni visita il sito www.cassageometri.it
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Contributi commercialisti: attiva la causale per F24
Con la Risoluzione n. 13 del 1 aprile 2026 le Entrate hanno pubblicato il codice tributo per versare i contributi alla Cassa dei Dottore Commercialisti .
Il codice è attivo da ieri 4 maggio. Questa nuova modalità si affianca agli strumenti già disponibili (SDD, PagoPA e MAV), ampliando finalmente le opzioni operative a disposizione dei professionisti , dopo l'approvazione da parte del Consiglio nel lontano .2022.
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Agenzia e le precisazioni della Cassa.
Compilazione dell’F24
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 10 gennaio 2014 aveva stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i., si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.
Solo con la convenzione del 15 ottobre 2025 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24 dei contributi e relative sanzioni e interessiL'agenzia istituisce quindi la seguente causale contributo:
- “E150” denominata “Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale va esposta
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”,
- in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0015”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, un codice univoco e personale, composto da caratteri numerici fino a 9 cifre, generato dalla Cassa, per ogni scadenza contributiva, e reso disponibile dalla stessa all’interno dei servizi online;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, il mese di gennaio (01) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”
- nel campo “periodo di riferimento: a mm/aaaa”, il mese di dicembre (12) e l’anno del versamento, nel formato “MM/AAAA”.
F24 dal 4 .5.2026: procedura e modifica opzione di pagamento
La Cassa Dottori commercialisti ha precisato che l’utilizzo del modello F24 è possibile solo a partire dai contributi relativi al 2026, tra cui:
- prima rata dei contributi minimi (1° giugno 2026);
- seconda rata (2 novembre 2026);
- eventuali eccedenze contributive relative al 2026 alla scadenza della dichiarazione dei redditi.
Non è invece possibile usare l’F24 per le eccedenze contributive 2025 (terza e quarta rata), che devono essere pagate con la modalità già scelta in precedenza (SDD, PagoPA o MAV).
Procedura operativa
Il pagamento tramite F24 avviene attraverso i servizi online della Cassa. Il sistema mette a disposizione un modello F24 già precompilato, disponibile in formato PDF nell’area riservata. L’utente deve solo scaricarlo e procedere al pagamento
Un aspetto importante riguarda l’incompatibilità tra il modello F24 (così come PagoPA e MAV) e la presenza della scelta di addebito diretto SDD. Chi utilizza l’SDD deve prima revocarlo tramite il servizio online dedicato (PCM).
Per pagare con f24 la prima rata dei contributi minimi 2026, la revoca dell'SDD doveva essere effettuata entro il 22 aprile 2026.
ATTENZIONE il pagamento non è considerato effettuato finché la Cassa non riceve il flusso telematico dall’Agenzia delle Entrate, di conseguenza :
- non vengono riconosciute prestazioni pensionistiche o assistenziali;
- non viene rilasciato il certificato di regolarità contributiva;
- l’estratto conto contributivo non viene aggiornato.
Viene anche sottolineato che eventuali ricevute o documenti prodotti dall’iscritto non hanno valore fino alla conferma ufficiale del flusso telematico.