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Contributi INPGI, ravvedimento e sanzioni 2026 per i giornalisti
Nella circolare 5 del 7 luglio 2026 INPGI chiarisce le nuove regole sulle sanzioni contributive per giornalisti freelance e committenti INPGI. Il nuovo Regolamento di attuazione delle attività di previdenza — approvato in via definitiva dai Ministeri vigilanti il 30 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2025 — introduce:
- il ravvedimento operoso,
- una riduzione del 50% in caso di accertamento ispettivo e
- nuovi scaglioni sanzionatori per la comunicazione dei redditi.
Ecco cosa cambia in concreto e quali scadenze verificare subito.
Cosa introduce davvero il nuovo Regolamento sanzionatorio INPGI – Promemoria scadenze
La riforma allinea il sistema sanzionatorio INPGI a quello generale INPS (art. 116, comma 8 e ss. della legge 388/2000, come modificato dal D.L. 19/2024, conv. legge 56/2024). Non è una semplice modifica di importi: cambia la logica stessa delle sanzioni, che ora premiano chi regolarizza spontaneamente e in tempi rapidi.
Per questo motivo conoscere le scadenze esatte — 120 giorni, 12 mesi, 30 giorni a seconda del caso — fa la differenza tra pagare il tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti o arrivare fino al 60% dell'importo dovuto.
Ricordiamo le scadenze per i versamenti contributivi
Scadenze operative INPGI 2026
Categoria Riferimento Scadenza Freelance / liberi professionisti
contributo minimo 2026Versamento del contributo minimo dovuto per l'anno 2026 31/07/2026 Freelance / liberi professionisti
saldo 2025Versamento del contributo a saldo relativo all'anno 2025 31/10/2026 Committenti
rapporti co.co.co.Versamento della contribuzione riferita a dicembre 2025 16/01/2026 Omissione contributiva: come funziona il ravvedimento operoso –
L'omissione contributiva riguarda il mancato o ritardato pagamento di contributi il cui importo è già noto dalle denunce obbligatorie presentate.
La sanzione ordinaria resta pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti annui, con un tetto massimo del 40% dell'importo dovuto.
La vera novità è questa: se il pagamento avviene spontaneamente, in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla scadenza — prima di qualsiasi contestazione dell'Istituto — la maggiorazione dei 5,5 punti non si applica.
Alcuni dettagli operativi da conoscere:
- il pagamento resta considerato "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi in date diverse, purché tutti entro i 120 giorni e per l'importo totale dovuto;
- l'agevolazione non vale per i pagamenti rateali;
- superato il tetto massimo di sanzione, sul debito residuo restano dovuti gli interessi di mora ex art. 30 D.P.R. 602/1973;
- oltre i 120 giorni, torna applicabile la sanzione ordinaria piena.
Evasione contributiva: quando la sanzione si “degrada” a omissione
L'evasione contributiva è un'ipotesi più grave: riguarda l'occultamento di rapporti di lavoro, retribuzioni o redditi tramite denunce omesse o non veritiere. La sanzione ordinaria qui è del 30% annuo, fino a un massimo del 60% dell'importo non versato.
Anche in questo caso è prevista una via di uscita agevolata, ma con una finestra temporale più ampia e regole più articolate:
- se la regolarizzazione avviene spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza, la sanzione da evasione viene "degradata" a quella da omissione;
- il tasso applicato dipende da quando si paga dopo la denuncia spontanea: +5,5 punti se il versamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia, +7,5 punti se avviene tra il 31° e il 90° giorno;
- resta comunque il tetto massimo del 40%;
- l'agevolazione si applica anche in caso di rateizzazione, a condizione che la domanda sia presentata entro i termini indicati e venga versata la prima rata — il mancato pagamento delle rate successive fa decadere il beneficio e ripristina la sanzione ordinaria.
Accertamento ispettivo: riduzione del 50% e condizioni per non perderla
Se è l'INPGI stesso ad accertare d'ufficio o tramite verifica ispettiva la situazione debitoria, il contribuente può comunque ottenere una riduzione del 50% delle sanzioni ordinarie (per omissione o evasione), a condizione di:
- pagare in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione, oppure
- presentare domanda di rateizzazione entro lo stesso termine e versare la prima rata.
Anche qui vale la stessa regola di continuità: il mancato rispetto del piano di rientro comporta il ripristino della sanzione piena.
ATTENZIONE Questa disciplina si applica agli accertamenti notificati dal 1° gennaio 2026, anche per periodi di competenza precedenti.
Un caso particolare: l' incertezza normativa
Esiste infine un'ipotesi in cui non si applicano sanzioni civili ma solo interessi legali: quando il mancato pagamento deriva da oggettive incertezze connesse a contrasti giurisprudenziali o amministrativi sull'esistenza stessa dell'obbligo contributivo, poi risolti in sede giudiziale o amministrativa
Attenzione si applica solo quando il contrasto riguarda l'interpretazione delle norme da parte della Cassazione con orientamenti consolidati e difformi — non nei casi di semplici sentenze difformi tra gradi di giudizio diversi o riferite a fattispecie concrete diverse.
Condizione necessaria: il versamento va comunque effettuato entro il termine fissato dall'Istituto.
Comunicazione dei redditi: le nuove sanzioni scaglionate – FAQ
Cambiano anche le sanzioni per chi non trasmette, trasmette in ritardo o in modo infedele la comunicazione obbligatoria dei redditi da attività giornalistica autonoma (scadenza: 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento).
Le nuove sanzioni sono calcolate sul contributo soggettivo minimo e crescono in base al ritardo:
- 5% se trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza;
- 10% se trasmessa tra il 31° e il 60° giorno;
- 15% se trasmessa tra il 61° e il 90° giorno;
- 20% se trasmessa oltre il 90° giorno.
Sono tenuti a questa comunicazione tutti i giornalisti iscritti che abbiano svolto attività giornalistica autonoma come liberi professionisti con Partita IVA, con ritenuta d'acconto, come partecipanti in società semplici o associazioni tra professionisti, o tramite cessione di diritto d'autore.
Domande frequenti
Il ravvedimento operoso vale anche se pago a rate?
Per l'omissione contributiva no: la misura agevolata dei 120 giorni si applica solo al pagamento in unica soluzione. Per l'evasione contributiva e per gli accertamenti ispettivi, invece, la rateizzazione è ammessa, a patto di rispettare domanda e scadenze indicate.
Cosa succede se salto una rata dopo aver ottenuto lo sconto?
Sia nel caso di evasione con regolarizzazione spontanea sia nel caso di accertamento ispettivo, il mancato pagamento (o il pagamento insufficiente o tardivo) delle rate successive alla prima comporta il ripristino della sanzione nella misura ordinaria.
Quali giornalisti devono inviare la comunicazione reddituale?
Tutti gli iscritti che hanno svolto attività giornalistica autonoma con Partita IVA, con ritenuta d'acconto, in società semplici o associazioni tra professionisti, o tramite cessione di diritti d'autore.
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La pensione dei commercialisti cambia volto: ecco la riforma allo studio
La Cassa dottori commercialisti si prepara a una riforma strutturale del proprio sistema previdenziale. Il progetto, messo a punto dal Consiglio di Amministrazione e discusso nell'Assemblea dei delegati a Olbia, in occasione del Forum Previdenza in Tour, interviene sul Regolamento Unitario con l'obiettivo di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, senza però compromettere la sostenibilità di lungo periodo del sistema.
Viene sottolineato che non si tratta di un intervento imposto da difficoltà finanziarie: l'ultimo bilancio tecnico a 50 anni stimava infatti un patrimonio superiore ai 36 miliardi di euro nel 2073, un dato che conferma la solidità dell'ente.
La riforma nasce piuttosto da considerazioni prospettiche che tengono conto dell'esigenza di rendere il sistema più equo tra generazioni e più sostenibile per chi si affaccia oggi alla professione, in una fase in cui l'ingresso nel mondo del lavoro autonomo risulta particolarmente complesso dal punto di vista reddituale.
Vediamo tutte le novità in cantiere, in attesa dell'approvazione definitiva sia del CDA che successivamente, da parte dei ministeri vigilanti.
Aliquote previdenziali
Il primo pilastro della riforma riguarda l'aumento graduale dell'aliquota minima di contribuzione. La bozza del nuovo Regolamento Unitario, ovviamente ancora soggetto a possibili modifiche prima dell'approvazione , prevede un incremento dell'1% l'anno per tre anni consecutivi, a partire dall'esercizio successivo alla delibera dei Ministeri vigilanti.
Ipotizzando che il via libera ministeriale arrivi entro la fine del 2027 il primo aumento scatterebbe dunque dal 2028.
Anno possibile nuova Aliquota minima obbligatoria 2026 (attuale) 12% 2028 13% 2029 14% Dal 2030 15% L'adeguamento avvicinerebbe la Cassa dottori commercialisti agli standard delle altre Casse di previdenza privatizzate e, di fatto, formalizzerebbe una tendenza già in atto: ad oggi l'aliquota media effettivamente versata dagli iscritti si attesta al 13,81%, superiore quindi al minimo attualmente vigente.
L'aumento dei minimali non è tuttavia una misura isolata, ma è condizionato al potenziamento della contribuzione integrativa destinata ai montanti individuali, che passerebbe dal 37,5% al 50%, con il contestuale riconoscimento senza limiti temporali di tale retrocessione (oggi vincolata fino al 2032).
In sostanza, verrà richiesto ai Ministeri vigilanti di elevare dall'1,5% al 2% la quota di contributo integrativo da destinare ai montanti individuali.
Per gli under 40 una promessa previdenziale
Un capitolo specifico è dedicato agli iscritti under 40, per i quali viene introdotta la cosiddetta "promessa previdenziale".
Nei primi due quinquenni di iscrizione, il professionista potrà prenotare, oltre al versamento obbligatorio dell'aliquota minima, aliquote superiori a quella effettivamente scelta. Gli importi relativi al primo quinquennio verrebbero versati in 5 rate annuali di pari importo, senza interessi, a partire dal sesto anno di iscrizione; quelli relativi al secondo quinquennio, dall'undicesimo anno. In caso di regolare versamento, la Cassa riconoscerebbe le somme sul montante individuale già dall'anno di competenza, unitamente alla maggiore aliquota di computo prevista dalla nuova premialità.
La prenotazione non comporta alcun vincolo: l'iscritto resta libero di non versare nulla o di interrompere i pagamenti in qualsiasi momento, con le somme eventualmente versate che verrebbero in tal caso imputate all'anno dell'effettivo versamento. Sempre a favore degli under 40, nei primi cinque anni di iscrizione la quota di contributo integrativo imputata al montante individuale salirebbe dal 2% al 3%.
Premialità per i versamenti volontari
Cambia anche il meccanismo di premialità per i versamenti volontari introdotto nel 2012.
Attualmente, chi versa oltre il minimo ottiene un'aliquota di computo maggiorata già a partire dall'importo del minimo , con un incremento progressivo che va dal +3% sul reddito netto professionale fino al +5% per chi versa il 22% o più; il beneficio viene poi riproporzionato dal coefficiente di equità intergenerazionale in base alle annualità maturate con il metodo retributivo.
Con la riforma, il plus sull'aliquota di computo non scatterebbe più dal minimo obbligatorio, ma dallo scaglione immediatamente successivo, con l'obiettivo di incentivare versamenti superiori al minimo.
A regime, con l'aliquota minima stabilizzata al 15%, la premialità aggiuntiva partirebbe dall'1% per chi versa il 16%, fino ad arrivare al 6% per chi versa almeno il 23%.
Le novità per i commercialisti in pensione – Rateizzazione
La riforma interviene sui pensionati attivi: per gli iscritti over 68 che proseguono l'attività professionale, si propone di dimezzare l'aliquota minima obbligatoria rispetto a quella pro tempore vigente, restando comunque possibile versare fino al 100% del reddito professionale su base volontaria.
Infine, a beneficio di tutti gli iscritti, la bozza prevede una maggiore flessibilità nel pagamento dei contributi minimi: le rate passerebbero dalle attuali due a quattro, consentendo una distribuzione più diluita dei versamenti nel corso dell'anno.
Come detto, il testo dovrà ora essere formalizzato e sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti prima di diventare definitivamente operativo: fino a quel momento, la riforma resta una proposta suscettibile di modifiche.
Scarica il regolamento CNPADC vigente e l’infografica sulla riforma
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Contributi colf e badanti 2026: versamento in scadenza il 10 luglio
Sono in scadenza i termini per il versamento della seconda rata dei contributi per colf, badanti baby sitter, inquadrate con contratto di lavoro domestico.
Con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici, in conseguenza della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al +1,4%.
Le nuove misure contributive si applicano ai rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby sitter) per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026 e interessano sia i rapporti a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, con specifiche differenze legate all’applicazione del contributo addizionale NASpI.
Di seguito le principali indicazioni e le tabelle aggiornate
Novità sui contributi lavoro domestico
La prima novità riguarda l’adeguamento delle fasce di retribuzione convenzionale, su cui vengono calcolati i contributi orari, in base alla rivalutazione ISTAT.
Restano confermati:
- gli esoneri CUAF previsti dalla normativa vigente;
- la minore aliquota ASpI per i datori soggetti a CUAF;
- l’esonero dal contributo addizionale per i rapporti a termine instaurati in sostituzione di lavoratori assenti.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, continua invece ad applicarsi il contributo addizionale dell’1,40%, interamente a carico del datore di lavoro.
Incentivo per chi posticipa la pensione
La circolare richiama inoltre la disciplina dell’incentivo al posticipo del pensionamento, ricordando che, per i lavoratori domestici con i requisiti per la pensione che però esercitano la rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a proprio carico, il datore di lavoro non è tenuto al relativo versamento, e deve invece corrispondere la quota in busta paga.
L'istituto annuncia comunque una prossima circolare in cui verrà illustrata in dettaglio la disciplina di questo incentivo.
Istruzioni operative e e tabelle importi
Contributi orari 2026 – Rapporti senza contributo addizionale
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,70 (0,43) € 1,71 (0,43) Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 1,92 (0,48) € 1,93 (0,48) Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,34 (0,59) € 2,35 (0,59) Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,24 (0,31) € 1,25 (0,31) Tra parentesi è indicata la quota a carico del lavoratore.
Contributi orari 2026 – Rapporti a tempo determinato (con contributo addizionale)
Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale Contributo orario con CUAF Contributo orario senza CUAF Fino a € 9,61 € 8,52 € 1,82 (0,43) € 1,83 (0,43) Oltre € 9,61 e fino a € 11,70 € 9,61 € 2,05 (0,48) € 2,06 (0,48) Oltre € 11,70 € 11,70 € 2,50 (0,59) € 2,51 (0,59) Orario superiore a 24 ore settimanali € 6,20 € 1,32 (0,31) € 1,33 (0,31) I contributi devono essere versati trimestralmente utilizzando gli importi aggiornati, con riferimento: alla retribuzione oraria effettiva; alla fascia convenzionale INPS; alla presenza o meno del contributo CUAF; alla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato).
È fondamentale verificare correttamente la durata settimanale dell’orario di lavoro, poiché il superamento delle 24 ore comporta l’applicazione di una contribuzione specifica più favorevole.
Le scadenze per i versamenti. Come fare
Nel 2026 le scadenze di versamento dei contributi sono previste con cadenza trimestrale, come per gli anni precedenti, e il versamento deve avvenire entro il 10 del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, come specificato nella tabella seguente
ATTENZIONE : se il giorno 10 cade in sabato, domenica o festività, la scadenza si sposta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.
1° trimestre (gen-mar) entro 10 aprile 2026 2° trimestre (apr-giu) entro 10 luglio 2026 3° trimestre (lug-set) entro 10 ottobre 2026 4° trimestre (ott-dic) entro 10 gennaio 2027 I versamenti contributivi devono essere effettuati tramite PagoPA o strumenti digitali messi a disposizione dall’INPS (portale pagamenti, App INPS Mobile, App IO), perché dal 2026 non vengono più inviati bollettini cartacei per la maggior parte dei datori di lavoro.
La comunicazione delle scadenze e degli importi è consultabile direttamente nell’area “Lavoratori domestici” del Portale dei Pagamenti INPS mediante accesso con SPID/CIE/CNS.
Nel caso di cessazione del rapporto
Se il rapporto di lavoro domestico termina prima della fine del trimestre, i contributi devono essere versati entro 10 giorni dalla data di cessazione, con riferimento alle ore effettivamente lavorate nel periodo.
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DURC e agevolazioni: non basta pagare i contributi
Il ritardo nell'invio dei flussi UNIEMENS è irregolarità sostanziale da parte del datore di lavoro. La regolarità contributiva non si esaurisce nel pagamento delle somme dovute: anche il rispetto degli obblighi dichiarativi è condizione necessaria per accedere ai benefici normativi e contributivi. Questa la pesante affermazione della Cassazione nell'ordinanza n. 21362 del 23 giugno 2026 che risponde alla domanda: la mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni obbligatorie UNIEMENS costituisce una irregolarità meramente formale, oppure è sufficiente a precludere il rilascio del DURC e la fruizione degli sgravi contributivi?
Il quadro normativo e il caso: UNIEMENS omesso e regolarizzazione disattesa
Va premesso che il quadro normativo di riferimento è quello dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296 del 2006, che subordina l'accesso ai benefici normativi e contributivi al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva e all'assenza di violazioni nelle materie di lavoro e sicurezza.
La disciplina di dettaglio è affidata al D.M. 30 gennaio 2015, il cui art. 3 definisce la verifica di regolarità in tempo reale, e il cui art. 4 prevede, in caso di irregolarità riscontrata, un invito alla regolarizzazione entro quindici giorni, decorso inutilmente il quale la posizione negativa si cristallizza.
La vicenda specifica traeva origine da un avviso di addebito notificato dall'INPS nel gennaio 2020 a una società, avente ad oggetto il recupero di benefici contributivi riferiti all'ottobre 2017, oltre sanzioni civili . La contestazione riguardava appunto la mancata trasmissione dei modelli UNIEMENS per più mesi del 2017 e del 2018.
La società aveva proposto opposizione, accolta sia in primo grado che in appello.
La Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto che, in assenza di effettive omissioni nel pagamento dei contributi, il semplice ritardo nella trasmissione delle comunicazioni UNIEMENS costituisse un inadempimento di carattere meramente formale, inidoneo a precludere il rilascio del DURC e a determinare la decadenza dai benefici contributivi.
L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle disposizioni normative sopra richiamate.
Dalla sentenza impugnata emergeva che le comunicazioni obbligatorie non erano state trasmesse nemmeno entro il termine di quindici giorni concesso con l'invito a regolarizzare. Non si rientrava , pertanto, in alcuna delle ipotesi eccettuative tassativamente previste dall'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 30 gennaio 2015 che avrebbero potuto giustificare un giudizio di regolarità nonostante l'inadempimento, che sono:
- rateizzazione concessa,
- sospensione per legge,
- scostamento non grave tra somme dovute e versate.
La decisione: la regolarità contributiva richiede la verifica dell’INPS
La Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione.
Il principio affermato è di portata generale e si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato, richiamando espressamente i precedenti Cass. nn. 2678, 8078 e 16198 del 2026, secondo cui la regolarità contributiva costituisce un concetto più ampio rispetto al solo regolare adempimento dell'obbligazione contributiva nel suo profilo patrimoniale.
La Corte chiarisce che l'invio corretto e tempestivo dei modelli UNIEMENS non è un adempimento accessorio in quanto rappresenta il presupposto indispensabile affinché l'INPS possa disporre di tutti i dati retributivi e contributivi per verificare la correttezza dei versamenti effettuati.
In mancanza di tali comunicazioni, l'Istituto è impossibilitato a esercitare il controllo dovuto per legge e questo — indipendentemente dalla circostanza che i contributi risultino poi effettivamente versati — integra una irregolarità sostanziale, non formale.
Ne discende che la decadenza dai benefici è conseguenza automatica dell'omessa regolarizzazione entro il termine assegnato, senza che una sanatoria successiva possa sanare la posizione ai fini del diritto agli sgravi già fruiti.
Dalla sentenza emerge dunque che il datore di lavoro che intende accedere ai benefici garantiti dalla regolarità del DURC , deve assicurare non solo il puntuale versamento delle somme dovute, ma anche il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi connessi, consentendo all'INPS di esercitare la propria funzione di verifica.
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Enti bilaterali e versamenti INPS: nuove causali 2026
A seguito di richieste pervenute dall’INPS sono state istituite co nla risoluzione 26 2026 dell'Agenzia delle Entrate le causali contributo per consentire il versamento, tramite il modello F24, dei contributi da destinare ad alcuni nuovi Enti Bilaterali.
• “EBOP” denominata “ENBITALIA OPN (ENBITALIA OPN)”;
• “SANL” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANILAV (SANILAV)”;
• “EBON” denominata “Ente Bilaterale (EBICON)”;
• “EIMP” denominata “Ente Bilaterale Imprese Private (EBIP)”;
• “CARE” denominata “Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa al SSN (INNOVACARE)”.
Nuove causali e istruzioni per F24 Risoluzione 5 2026
Con la Risoluzione n 5 del 4 febbraio 2026 le Entrate hanno istituito le causali contributo per il versamento dei contributi all’INPS relativamente ad alcuni Enti Bilaterali di nuova costituzione, e le istruzioni per la compilazione del modello F24. Si tratta in particolare dei seguenti:
- Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
- Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”; e
- Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.)”.
L'Agenzia istituisce le seguenti causali contributo:
- “ECON” denominata “Ente Bilaterale Confederale (EBICON)”;
- “EPOP” denominata “Ente Bilaterale Nazionale Plurisettore -Organismo Paritetico (EBIPS)”;
- “ESE6” denominata “Ente Bilaterale per i Servizi ai Lavoratori (E.SE.LAV.)”.
in vigore dal 9 marzo 2026
Causali soppresse
Con risoluzione 11 del 24.3.2026 l'Agenzia aveva comunicato la soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali come richiesto con nota n. 18831 del 24 febbraio 2026, dall'INPS
Sono soppresse in particolare le causali contributo di seguito indicate:
• “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
• “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
• “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.
Istruzioni di compilazione
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 10 caratteri che identifica la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di riscossione del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” nessun valore
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Contributi veterinari 2026 in scadenza il 31 maggio
E' stata approvata con nota publicata in GU il 2 parile 2026, la delibera che fissa il contributo di maternità 2026 per i veterinari .
L'importo è pari a 100 euro
Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.
Contributi minimi ENPAV veterinari 2026
Contributo Soggettivo minimo: Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui
RIDUZIONI
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Contributo Integrativo minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età le agevolazioni sono:
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
- II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo
Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo
Contributo di Solidarietà minimo:
Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF, ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav
Contributo di Maternità:
Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui , approvato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0002982/VET-L-130 (delibera n. 35/IXCDA adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAV in data 18 settembre 2025).
Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni
Tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale. Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .
La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.
Sanzioni
Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.
Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.
Contributi percentuali
Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1, il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti.
Contributo Soggettivo percentuale:
È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito per attività riguardanti la professione veterinaria.
È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):
- 17,50% fino a € 108.550,00
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)
ATTENZIONE I Medici Veterinari iscritti per tutto l'anno 2024 con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
Contributo Integrativo percentuale:
Incremento del 2% che tutti gli iscritti devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.
Il 2% deve essere applicato:
- sul volume annuale d'affari
- sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
- sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
- sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa
Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.
Contributo di Solidarietà percentuale:
È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.
È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Le scadenze di versamento
I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate:
- 31 maggio e
- 31 ottobre.
I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.
RATEIZZAZIONE
In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno
È possibile scegliere di pagare in:
- 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
- 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)
Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.
-
Contributi INPGI 2026: 31 maggio scadenza 1^ rata minimi
Con la circolare 3 del 3 .2.2026 INPGI ha comunicato che a seguito della definizione dell’indice di variazione dei prezzi nella misura del + 1,4%, si è proceduto all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) per l’anno 2026, come segue
Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto) Reddito minimo di riferimento 2.543,87 <td data-label="Ridotto (1.271,94
1.271,94 Contributo Soggettivo (12%) 305,26 <td data-label="Ridotto (152,63
152,63 Contributo Integrativo (4%) 101,75 <td data-label="Ridotto (50,88
101,75 Contributo di maternità 23,70 <td data-label="Ridotto (23,70
23,70 Totale contributo minimo 2026 430,71 <td data-label="Ridotto (227,21
278,08 Con la circolare 4 dell'8 maggio l'istituto ricorda la scadenza ultima del versamento fissata al 31 luglio e fornisce le istruzioni per l'eventuale pagamento anticipato in 3 rate con scadenza:
- 31 maggio
- 30 giugno e
- 31 luglio 2026
Modalità operative
Per il versamento dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale si indicherà:
- Ente P,
- codice identificativo 22222
- e nei campi mese/anno di riferimento 01/2025.
Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.
In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:
- “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure
- S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)
seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.
Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo – liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" .
I contributi minimi dei giornalisti: rateazione
Il contributi minimi ordinari ( soggetti possono essere versati in tre rate come segue:
- 1^ rata 31 maggio 2026 143,57
- 2^ rata 30 giugno 2026 143,57
- 3^ rata 31 luglio 2026 143,57
La scadenza per il versamento in unica rata è il 31 luglio.
Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.
Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 – non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica, sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi, se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.
Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.