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Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?
Il MEF Ministero delle Finanze ha fornito alcune risposte a dubbi sui rimborsi fiscali, in particolare, vengono fornite alcune informazioni riguardanti i rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle entrate e sulle modalità di pagamento dei rimborsi e di riscossione degli assegni emessi in favore dei contribuenti.
Un contribuente domandava come ottenere il rimborso da parte delle Entrate, se non si possiede un conto corrente bancario nè postale e il MEF ha replicato quanto segue.Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?
Qualora il contribuente non sia titolare di un conto corrente e per qualsiasi motivo non possa incassare l’assegno, trascorsi 60 gg. dalla data della sua emissione (stampata sullo stesso assegno), termine oltre il quale non può essere più riscosso, il rimborso sarà automaticamente assegnato all’ufficio territoriale dell’Agenzia affinché siano appurate le cause della mancata riscossione e venga effettuata la nuova erogazione. Quindi, l’interessato non deve presentare alcuna istanza.
Nel caso in cui anche il secondo tentativo di pagamento non vada a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia.
Analogamente, è necessario segnalare all’ufficio territoriale dell’Agenzia qualunque anomalia che venisse riscontrata, come, ad esempio, inesattezze dell’intestazione dell’assegno o dell’indirizzo in cui è avvenuto il recapito.
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Fisco e AppIO: messaggi su rimborsi e scadenze
L'Agenzia delle entrate informa con un comunicato stampa del 10 aprile che, tramite l'App IO, gestita da PagoPa, comunicherà con i contribuenti informazioni su:
- rimborsi in arrivo,
- scadenze,
- avvisi prsonalizzati.
I messaggi del Fisco arrivano su “IO”
Viene precisatp che chi ha un rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione che sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate avviserà con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA.
Viene ricordato che IO consente infatti di ricevere, in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.
I messaggi del Fisco che arrivano su “IO” sono:
- Rimborsi in arrivo,
- scadenze di contratti,
- adempimenti e rate,
- comunicazioni non recapitati e altri.
Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.
Viene ricordato che l’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android.
Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid.
L’uso dell’app come canale di comunicazione permette di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono prestarsi con più facilità a campagne di phishing.
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Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024
In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile i datori di lavoro possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore dipendente secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).
Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.
Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)
Linee guida rimborso per volontari Protezione Civile
La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disciplinato le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:
- delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
- nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.
Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .
A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso.
Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari
Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] allegando:
- l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
- l’attivazione per l’attività in questione
- la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.
Inoltre, la richiesta dovrà:
- essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
- specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
- specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
- contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.
Si ricorda infine che:
- il rimborso può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
- la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.
Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024
A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale dell'indice dei prezzi del 16,7% per il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023, il dipartimento per la protezione civile ha emanato il decreto 22.9. 2023, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 , che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno a 120,55 euro giornalieri.
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Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi
Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.
Nel dettaglio, si specificano le indicazioni
- per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
- per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.
La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2.
Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate.
Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie
- Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2.
- Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus.
- Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.
- Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.
Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie:
Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura.
Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale
Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:
- i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture;
- gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
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Congedi COVID e smart working: proroga per la quarantena dei figli
E' stato approvato e pubblicato a tempo di record ieri in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto legge (n. 111/2020) intitolato "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
Il provvedimento si occupa delle norme per il trasporto pubblico e per Lampedusa ma prevede anche alcune misure per aiutare le famiglie a fronteggiare ancora l'emergenza Coronavirus in vista dell'inizio della scuola, che potrebbe portare ulteriori necessità di assistenza dei figli nel caso siano contagiati o semplicemente obbligati alla quarantena per contatti con il covid 19 .
Vediamo le previsioni dell'art 5 che si occupa appunto di "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici":
- Diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
- In alternativa possibilità di congedo "Covid": nel caso il lavoro non possa essere svolto in smart working , uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con indennizzo Inps pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
- L'agevolazione avra termine il 31 dicembre 2020 .
Come detto, l'agevolazione riguarda espressamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato . Da notare che il testo non fa riferimento a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'inps che invece erano destinatari del Congedo Covid previsto dal Decreti Cura Italia e Rilancio (per approfondire vedi " Covid 19: congedi e permessi legge 104 ").
La spesa prevista per questa proroga è pari a 50 milioni di euro. Le domande saranno gestite e monitorate dall'INPS che probabilmente fornirà a breve indicazioni per le modalità di richiesta dei benefici descritti.
Vedi i contenuti della circolare pubblicata il 2.10 nell'articolo "Quarantena scolastica le istruzioni INPS"
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Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni
Voucher 3I è un’iniziativa rivolta alle start-up innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza specialistica nei percorsi di brevettabilità delle loro invenzioni.
Tale incentivo è stato introdotto con il Decreto Crescita (art 32, comma 7, D.L. 34/2019) convertito con modificazioni dalla L. 58/2019. È una misura agevolativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia valida per il triennio 2019-2021.
Le domande sono presentabili tramite piattaforma on-line a partire dal 15 giugno con apposito fac-simile
e accompagnato dalla seguente documentazione:
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
- l'accordo di consulenza tra la startup innovativa e il fornitore del servizio compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della start up innovativa. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento.
Sarà inoltre necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, codice fiscale / partita IVA ecc.) indicati nell'accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione.
In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.
Vediamo come si svolge l’iter delle domande in caso di esito positivo o negativo:
la start-up innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta e indicando la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare nonché il fornitore dello stesso (sarà necessario allegare accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo)
Entro 30 giorni dalla domanda INVITALIA verifica i requisiti di richiedente e fornitore. Appena avviata la procedura di verifica avvisa quest’ultimo. In caso di esito positivo della stessa, rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al fornitore prescelto. Il fornitore provvede entro 120 giorni ad erogare il servizio richiesto che sarà pagato con il voucher. Successivamente il fornitore dovrà inviare ad INVITALIA apposita documentazione attestante una relazione conclusiva dell’erogazione del servizio controfirmata dalla start-up, il voucher 3l ricevuto dall’impresa, la fattura per il servizio intestata a INVITALIA che verificato il tutto provvederà al pagamento (in caso di diniego non pagherà il voucher)
in caso di esito negativo della domanda INVITALIA procede a darne con istanza ad entrambi apposita comunicazione.
Il Voucher 3I finanzia l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per:
- verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (importo consentito euro 2.000 + IVA)
- stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (importo consentito euro 4.000 + IVA)
- deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (importo consentito euro 6.000 + IVA).
Attenzione va prestata al fatto che una impresa può richiedere nell’anno, conteggiato a partire dalla prima richiesta, un massimo di 3 voucher per singola tipologia per cui massimo 9 totali.
Soggetti fornitori abilitati:
I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.
Allegati: