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    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
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    Congedi COVID e smart working: proroga per la quarantena dei figli

    E' stato approvato e pubblicato a tempo di record ieri in Gazzetta Ufficiale  un nuovo decreto legge (n. 111/2020) intitolato "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze  finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

     Il provvedimento si occupa delle norme per il trasporto pubblico e per Lampedusa ma prevede anche alcune misure per aiutare le famiglie a fronteggiare ancora l'emergenza Coronavirus  in vista  dell'inizio della scuola, che potrebbe portare ulteriori necessità di assistenza dei figli nel caso siano contagiati o semplicemente obbligati alla quarantena per contatti con il covid 19 .

    Vediamo le previsioni dell'art 5  che si occupa appunto di "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per  contatti scolastici":

    • Diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti per tutto o parte del periodo  corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione  della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
    • In alternativa   possibilità di congedo "Covid": nel caso il lavoro non possa essere svolto in smart working ,   uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo  corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con indennizzo Inps  pari al 50 per cento della retribuzione stessa.  I  suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
    •  Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
    • L'agevolazione avra termine il 31 dicembre 2020 .

    Come detto, l'agevolazione riguarda espressamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato . Da notare che il testo non fa riferimento a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'inps che invece erano destinatari del Congedo Covid previsto dal Decreti Cura Italia e Rilancio (per approfondire vedi " Covid 19: congedi e permessi legge 104 ").

    La spesa prevista per questa proroga è pari a 50 milioni di euro. Le domande saranno gestite e monitorate dall'INPS che probabilmente fornirà a breve indicazioni per le modalità di  richiesta dei benefici descritti.

    Vedi i contenuti della circolare pubblicata il 2.10 nell'articolo "Quarantena scolastica le istruzioni INPS"

    Allegati:
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    Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni

    Voucher 3I è un’iniziativa rivolta alle start-up innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza specialistica nei percorsi di brevettabilità delle loro invenzioni.

    Tale incentivo è stato introdotto con il Decreto Crescita (art 32, comma 7, D.L. 34/2019) convertito con modificazioni dalla L. 58/2019. È una misura agevolativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia valida per il triennio 2019-2021.

    Le domande sono presentabili tramite piattaforma on-line a partire dal 15 giugno con apposito fac-simile

    SCARICABILE QUI

    e accompagnato dalla seguente documentazione:

    • una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
    • l'accordo di consulenza tra la startup innovativa e il fornitore del servizio compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della start up innovativa. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento. 

    Sarà inoltre necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, codice fiscale / partita IVA ecc.) indicati nell'accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione.

    In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.

    Vediamo come si svolge l’iter delle domande in caso di esito positivo o negativo:

    la start-up innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta e indicando la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare nonché il fornitore dello stesso (sarà necessario allegare accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo)

    Entro 30 giorni dalla domanda INVITALIA verifica i requisiti di richiedente e fornitore. Appena avviata la procedura di verifica avvisa quest’ultimo. In caso di esito positivo della stessa, rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al fornitore prescelto. Il fornitore provvede entro 120 giorni ad erogare il servizio richiesto che sarà pagato con il voucher. Successivamente il fornitore dovrà inviare ad INVITALIA apposita documentazione attestante una relazione conclusiva dell’erogazione del servizio controfirmata dalla start-up, il voucher 3l ricevuto dall’impresa, la fattura per il servizio intestata a INVITALIA che verificato il tutto provvederà al pagamento (in caso di diniego non pagherà il voucher)

    in caso di esito negativo della domanda INVITALIA procede a darne con istanza ad entrambi apposita comunicazione.

    Il Voucher 3I finanzia l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per:

    • verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (importo consentito euro 2.000 + IVA)
    • stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (importo consentito euro 4.000 + IVA)
    • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (importo consentito euro 6.000 + IVA).

    Attenzione va prestata al fatto che una impresa può richiedere nell’anno, conteggiato a partire dalla prima richiesta, un massimo di 3 voucher per singola tipologia per cui massimo 9 totali.

    Soggetti fornitori abilitati:

    I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.

    Allegati:
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    Parrucchieri e estetiste: le regole antiCOVID

    Dopo il documento  tecnico INAIL , ecco le linee guida preparate dalle Regioni  e approvate dal Governo con le indicazioni  da rispettare da parte degli operatori dei servizi di cura alla persona, parrucchieri , estetisti  SPA per il contenimento della diffusione del Coronavirus.

    (A questo link il documento  completo aggiornato il 9 giugno 2020  per tutte le attivita economiche, produttive e ricreative)

    Il  presidente dell’Inail, Franco Bettoni aveva infatti precisato che il documento tecnico non rappresentava un testo normativo ma un: "contributo di carattere scientifico,  con una analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento già note. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere  tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la  revisione del quadro delle raccomandazioni”. 

    Nel  DPCM sulle misure di contenimento del virus pubblicato  anche per queste attività  si consentiva la riapertura dal 18 maggio "a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e cheindividuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio".

    Va sottolineato che queste linee guida hanno assunto il ruolo di legge a seguito dell'approvazione della legge di conversione del Decreto Liquidità (Legge 40-2020) avvenuta lo scorso 5 giugno,  quindi le indicazioni vincolano i datori di lavoro,  come obblighi di tutela della salute dei lavoratori contenuti nel Testo Unico sulla sicurezza, con le relative conseguenze penali in caso di violazione.

    Vediamo allora le misure  minime obbligatorie concordate dalla Conferenza Stato-Regioni, simili ma non identiche,  alle raccomandazioni INAIL (allegate e riassunte piu sotto).

    • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
    • Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14  gg.
    • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
    • La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
    • L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
    • Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli  operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di  riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
    • L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una  distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina aprotezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come  la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri  della mansione).
    • In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata,  l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
    •  L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare  camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
    • Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una  adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente.
    • Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
    • Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO 2020: In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria  esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale  e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i  livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo,  sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi   igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
    • Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
    • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale  deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.

     

    RIEPILOGO LINEE GUIDA INAIL 

    ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

    • Stretta programmazione dell'attivita con prenotazione dei servizi per minimizzare il numero di persone presenti 
    • eventualmente predisporre aree di attesa all'esterno (ora esenti da imposte)
    • deroghe ai giorni di chiusura ed estensione degli orari di apertura
    • distanziamento delle postazioni di almeno due metri
    • ventilazione continua dei locali, se possibile lavorare con le porte aperte.
    • utilizzo della mascherina di comunità  obbligatorio da parte del cliente  sin dall'ingresso, a eccezione del tempo necessario per  i trattamenti che non lo rendano possibile.
    • grembiuli e asciugamani monouso  oppure di materiali  riutilizzabili lavabili ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
    • In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.
    •  Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.
    •  In caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente dovrà rimanere a casa.
    • Ogni cliente accede al locale da solo. Consentito un accompagnatore solo per i clienti che necessitano di assistenza
    •  Consegnare all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso  per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio
    • evitare di maneggiare il denaro  contante, privilegiando i pagamenti elettronici.
    • I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli
    • Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule  monouso


    SANIFICAZIONE

    • Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a  base di altri principi attivi autorizzati dal  Ministero della Salute) per l’igiene delle mani all’ingresso e in  corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della
      clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone.
    •  sanificare dopo ogni trattamento-servizio l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. forbici, pettini, etc.) oltre  le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere Rapporto ISS  COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020).
    • Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone  (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.)
    • Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici
    • Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento
    • Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.

    INDICAZIONI SPECIFICHE PER ESTETISTI:

    • per i trattamenti del viso che implicanol’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative.  potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che  devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione.
    • Sono inibiti, ove presenti, l’uso della sauna o del bagno turco, come anche  quello delle vasche idromassaggio.
    • Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi, con i guanti, le pellicole, i   lenzuolini monouso e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento.
    • Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica  all’uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro
      con particolare attenzione a tutte le apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in  contatto.

    MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI

    • obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente
    • L’uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali  per le attività di cura del viso e della barba.
      per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le
      attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di  aerosol
    • adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell’uso personale e alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo  e della accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo ri mosso e  manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.
    •  dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il  dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti  agenti “disinfettanti” ;
    • Allo stesso modo, anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica
    • turnazione del personale 

     Il documento tecnico rimanda per ulteriori approfondimenti :

    Allegati: