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Lavoratori fragili, INPS chiarisce quali patologie sono tutelate
Le tutele anti COVID previste per i lavoratori fragili a partire dal 2020 e piu volte prorogate prevedono :
- assenze dal lavoro indennizzate come ricovero ospedaliero con rimborsi ai datori di lavoro esclusi dalla tutela INPS
- diritto al lavoro agile o ad essere adibiti a mansioni diverse o a formazione anche da remoto
- sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici competenti
Con il decreto del 4 febbraio 2022 adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, il Ministero della sanità ha fornito l'elenco dettagliato delle patologie riconosciute per avere accesso alle misure.(V. paragrafo 3)
AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2022
Il decreto 24-2022 "Riaperture", convertito in legge (QUI IL TESTO L. 52/2022) ha prorogato nuovamente le tutele:
- per i lavoratori fragili e
- per i genitori dipendenti pubblici e privati con figli con disabilità e
- le modalità di smart working semplificato per tutti i lavoratori,
con scadenze diversificate . (Vedi ultimo paragrafo).
AGGIORNAMENTO 30 GIUGNO 2022
Con il messaggio 2622 del 30 giugno 2022 INPS chiarisce finamente che "per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del decreto ministeriale del 4 febbraio 2022.
L’Istituto provvederà, inoltre, al monitoraggio del limite di spesa sulla base delle risorse stanziate, ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 10 citato, pari a 3,7 milioni di euro,
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulle tutele ai lavoratori fragili e il nuovo elenco delle patologie che danno accesso ai benefici elencate dal decreto 4.2.2022."
Assenze indennizzate come ricovero ospedaliero
L'indennità economica garantita ai lavoratori fragili prevista dall'articolo 26, comma 2 del Dl 18/2020, era in vigore fino al 31 marzo 2022.
Si ricorda che si applica al lavoratore fragile la cui prestazione non puo essere svolta in modalità agile, che quindi puo assentarsi dal lavoro con la una copertura economica pari al trattamento previsto per il ricovero ospedaliero. In dettaglio questo il testo della norma originaria
"laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita' agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante:
- una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
- da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riiconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato."
La conversione del DL 24 2022 in L. 52 2022 prevede la proroga della misura fino al 30 giugno 2022 ma , specifica , ESCLUSIVAMENTE per i lavoratori con patologie elencate dal decreto del Ministero della Salute.
E' prorogato anche per l'attuazione delle tutele sopracitate, alla stessa data, il diritto dei datori di del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi a un rimborso forfettario pari a 600 euro per gli oneri relativi ai dipendenti non aventi diritto all'indennità di malattia INPS.
Lavoro agile: forma ordinaria per i lavoratori fragili
- Come detto con il comma 1 dell’articolo 17, era stata prorogata dal 28 febbraio al 31 marzo 2022, data termine dello stato di emergenza, la tutela contenuta nell’articolo 26, comma 2bis del Dl 18/2020, grazie alla quale i lavoratori fragili, sia del settore privato che del settore pubblico possono svolgere la prestazione lavorativa ordinariamente in modalità agile, ovvero in smart working,
- eventualmente attraverso l’adibizione a mansioni diverse, purché di pari inquadramento contrattuale o
- attraverso lo svolgimento di attività di formazione professionale, anche da remoto.
La conversione in legge del DL 24 2022 prevede una nuova proroga della norma fino al 30 giugno 2022, per tutti i lavoratori fragili (come definiti dal DL 18/2020).
Il nuovo elenco delle patologie dei lavoratori fragili
Questo l'elenco dei lavoratori che possono ottenere la certificazione di LAVORATORI FRAGILI ai fini dello svolgimento dello smart working secondo il DM 4.2.2022:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale (sia vaccinati che non vaccinati):
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori,
farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B) soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
eta' >60 anni;
condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
Dubbi applicativi. chi sono i lavoratori fragili?
La legge di conversione del DL 221 2021 ha modificato anche il comma 2 dell’articolo 26, relativo all'atteso decreto del ministro della Salute,che doveva individuare le patologie con connotazione di particolare gravità che danno diritto alla definizione di lavoratore fragile
Il decreto era stato nel frattempo già emanato lo scorso 4 febbraio 2022.
Non è chiaro però dalla nuova norma né dal citato decreto se il nuovo elenco di patologie sia sostitutivo o aggiuntivo rispetto alla definizione di " lavoratore fragile" fornita dal DL 18 2020, che era la seguente:
- lavoratori in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o
- da esiti da patologie oncologiche o
- dallo svolgimento di relative terapie salvavita,
- ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
La necessità di un chiarimento era stata segnalata anche dall'ufficio Studi parlamentare. Il messaggio INPS 1126 sembrava fugare i dubbi in quanto fa riferimento all' "apposito decreto" ovvero il DM 4.2.2022, nel definire i lavoratori tutelati ai fini dello smart working mentre non era citato per l'equiparazione tra assenza e ricovero ospedaliero L'istituto è intervenuto di nuovo il 24 marzo 2022 con il messaggio 1349 che sostituisce il precedente ma senza chiarire apertamente a quale delle due definizioni fare riferimento.
Come anticipato sopra il nuovo messaggio 2622 del 30 giugno 2022 chiarisce finalmente a quali lavoratori sono applicabili le tutele.
Conversione decreto 24 2022 riepilogo delle proroghe
<>La conversione in legge 52-2022 del decreto-legge n. 24 del 2022 (Decreto Riaperture), ha definito dunque le seguenti nuove scadenze:
SCADENZA TUTELA BENEFICIARI 30 giugno 2022 diritto allo smart working come forma ordinaria o adibizione ad altre mansioni o formazione art 26 DL 18/2020 e
indennità di ricovero in caso di assenza (solo per patologie di cui al dm 4.2.2022?)disabili malati immunodepressi oncologici 30 giugno 2022 rimborso forfettario indennita per i lavoratori fragili conon coperti da indennità INPS art 26 DL 18/2020 datori di lavoro privati 30 giugno 2022 smart working prioritario lavoratori pubblici e privati con figli con disabilità certificate legge 104 1992 e BES 31 luglio 2022 sorveglianza sanitaria eccezionale art 83 dl 34 2020 lavoratori fragili 31 agosto 2022 modalità semplificate per lo smart working (accordi e comunicazione al ministero) tutti i lavoratori del settore privato -
Super green pass al lavoro: obbligo cessato
Nel nuovo decreto "COVID" per la fine dell'emergenza, approvato il 17 marzo dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale: DL n. 24 del 24 marzo 2022, oltre alle misure di allentamento generale dei divieti per la vita sociale dovuti alla pandemia, spiccano importanti misure per il mondo del lavoro.
In primo luogo si segnala l’anticipazione della scadenza dell'obbligo di supergreen pass imposto ai lavoratori over 50 a partire dal 15 febbraio scorso. Si ricorderà che la norma prevedrebbe una durata fino al 15 giugno 2022 (art. 4-quinquies del DL 44/2021 come modificato dal DL 1/2022 (conv. L. 18/2022).
Il decreto nella versione definitiva pubblicata ha subito piccoli aggiustamenti e prevede:
- stop al super green pass (green pass rafforzato) per i lavoratori obbligati alla vaccinazione già dal 25 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto 24-2022
- conferma del green pass base per tutti i lavoratori fino al 30 aprile 2022, quindi accesso possibile anche solo presentando tampone negativo
- conferma dell'obbligo vaccinale per le categorie obbligate ad oggi ma con scadenze differenziate:
- fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e delle RSA
- fino al 15 giugno per tutti gli altri.
Da notare che per il personale della scuola la possibilita di accedere solo con gren pass base (tampone negativo) non consente comunque di svolgere attività a contatto con i ragazzi
Per i lavoratori che non adempiono all'obbligo vaccinale resta confermata la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dall'Agenzia.
Si conferma l'obbligo di mascherina chirurgica al lavoro per tutti.
Proroghe per altre misure sul lavoro nel DL COVID 2022
Inoltre sempre in tema di lavoro il decreto prevede altre proroghe differenziate riassunte negli allegati A e B del decreto stesso:
per le seguenti misure è prevista la proroga al 31 dicembre 2022:
- Articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
- Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
- Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del contenimento della diffusione del COVID19
- Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22: Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
- articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie
Invece la proroga si ferma al 30 giugno 2022 per queste altre misure straordinarie
- Articolo 4, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228: Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza
- Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,: Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
- Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.
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Congedi COVID e smart working: proroga per la quarantena dei figli
E' stato approvato e pubblicato a tempo di record ieri in Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto legge (n. 111/2020) intitolato "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."
Il provvedimento si occupa delle norme per il trasporto pubblico e per Lampedusa ma prevede anche alcune misure per aiutare le famiglie a fronteggiare ancora l'emergenza Coronavirus in vista dell'inizio della scuola, che potrebbe portare ulteriori necessità di assistenza dei figli nel caso siano contagiati o semplicemente obbligati alla quarantena per contatti con il covid 19 .
Vediamo le previsioni dell'art 5 che si occupa appunto di "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici":
- Diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
- In alternativa possibilità di congedo "Covid": nel caso il lavoro non possa essere svolto in smart working , uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con indennizzo Inps pari al 50 per cento della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
- L'agevolazione avra termine il 31 dicembre 2020 .
Come detto, l'agevolazione riguarda espressamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato . Da notare che il testo non fa riferimento a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'inps che invece erano destinatari del Congedo Covid previsto dal Decreti Cura Italia e Rilancio (per approfondire vedi " Covid 19: congedi e permessi legge 104 ").
La spesa prevista per questa proroga è pari a 50 milioni di euro. Le domande saranno gestite e monitorate dall'INPS che probabilmente fornirà a breve indicazioni per le modalità di richiesta dei benefici descritti.
Vedi i contenuti della circolare pubblicata il 2.10 nell'articolo "Quarantena scolastica le istruzioni INPS"
Allegati: -
Parrucchieri e estetiste: le regole antiCOVID
Dopo il documento tecnico INAIL , ecco le linee guida preparate dalle Regioni e approvate dal Governo con le indicazioni da rispettare da parte degli operatori dei servizi di cura alla persona, parrucchieri , estetisti SPA per il contenimento della diffusione del Coronavirus.
Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni aveva infatti precisato che il documento tecnico non rappresentava un testo normativo ma un: "contributo di carattere scientifico, con una analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento già note. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni”.
Nel DPCM sulle misure di contenimento del virus pubblicato anche per queste attività si consentiva la riapertura dal 18 maggio "a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e cheindividuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio".
Va sottolineato che queste linee guida hanno assunto il ruolo di legge a seguito dell'approvazione della legge di conversione del Decreto Liquidità (Legge 40-2020) avvenuta lo scorso 5 giugno, quindi le indicazioni vincolano i datori di lavoro, come obblighi di tutela della salute dei lavoratori contenuti nel Testo Unico sulla sicurezza, con le relative conseguenze penali in caso di violazione.
Vediamo allora le misure minime obbligatorie concordate dalla Conferenza Stato-Regioni, simili ma non identiche, alle raccomandazioni INAIL (allegate e riassunte piu sotto).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina aprotezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente.
- Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO 2020: In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.
RIEPILOGO LINEE GUIDA INAIL
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
- Stretta programmazione dell'attivita con prenotazione dei servizi per minimizzare il numero di persone presenti
- eventualmente predisporre aree di attesa all'esterno (ora esenti da imposte)
- deroghe ai giorni di chiusura ed estensione degli orari di apertura
- distanziamento delle postazioni di almeno due metri
- ventilazione continua dei locali, se possibile lavorare con le porte aperte.
- utilizzo della mascherina di comunità obbligatorio da parte del cliente sin dall'ingresso, a eccezione del tempo necessario per i trattamenti che non lo rendano possibile.
- grembiuli e asciugamani monouso oppure di materiali riutilizzabili lavabili ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
- In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.
- Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.
- In caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente dovrà rimanere a casa.
- Ogni cliente accede al locale da solo. Consentito un accompagnatore solo per i clienti che necessitano di assistenza
- Consegnare all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio
- evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici.
- I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli
- Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso
SANIFICAZIONE-
Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi autorizzati dal Ministero della Salute) per l’igiene delle mani all’ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della
clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone. - sanificare dopo ogni trattamento-servizio l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. forbici, pettini, etc.) oltre le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020).
- Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.)
- Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici
- Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
INDICAZIONI SPECIFICHE PER ESTETISTI:
- per i trattamenti del viso che implicanol’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione.
- Sono inibiti, ove presenti, l’uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio.
- Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi, con i guanti, le pellicole, i lenzuolini monouso e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento.
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Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica all’uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro
con particolare attenzione a tutte le apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in contatto.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
- obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente
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L’uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali per le attività di cura del viso e della barba.
per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le
attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol - adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell’uso personale e alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e della accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo ri mosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.
- dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti “disinfettanti” ;
- Allo stesso modo, anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica
- turnazione del personale
Il documento tecnico rimanda per ulteriori approfondimenti :
- alla normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( Testo Unico – D.Lgs. 81/08 es.m.i.),
- al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24aprile 2020.
- alla Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.
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al Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”.