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Mascherine: proroga per RSA e reparti intensivi fino al 31.12
E' stata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero della salute la nuova ordinanza di proroga dell'uso delle mascherine ma con riduzione dell'obbligo a RSA e alcuni reparti degli ospedali , dopo l'annuncio dato l'altro giorno dal Ministro della Salute, Schillaci a margine di una cerimonia al Quirinale .
Obbligo Mascherine dal 1 maggio 2023
Il provvedimento prevede l'obbligo di indossare le mascherine di protezione delle vie respiratorie dal 1 maggio al 31 dicembre 2023:
- ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse.
- ai lavoratori e visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, – RSA – comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017.
- Nei reparti delle strutture sanitarie diversi la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatorisanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
Sono esclusi gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo delle mascherine resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
ATTENZIONE resta sempre valida la specificazione che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
L'ordinanza precisa che i responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni.
Ordinanza 28.4.2023 e utilizzo tamponi COVID
La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022.
Nuovi termini di quarantena per gli asintomatici
Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, aveva aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19, prevedendo una riduzione dei giorni di quarantena.
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
– Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
– In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.
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Protocollo Covid lavoro in vigore fino al 31 ottobre
Il Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 aggiornato il 6 aprile 2021 è stato aggiornato il 30 giugno, 2022 alla data di scadenza, con il nuovo accordo raggiunto da Governo e parti sociali. Resterà in vigore,a meno di nuove proroghe, fino al 31 ottobre 2022.
Qui il nuovo protocollo del 30.6.2022.
I partecipanti alla riunione si sono impegnati a garantirne l'applicazione e a trovarsi nuovamente, entro il prossimo 31 ottobre , per verificare l'opportunità di apportare modifiche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione epidemiologica nel Paese.
Si ricorda che il Protocollo contiene disposizioni volte ad assicurare adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano .
Le principali novità sono le seguenti
- raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento
- messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori
- decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili
- creazione di comitati aziendali che verifichino l'applicazione delle misure.
Si confermano inoltre:
- l'obbligo di informazione e di precauzioni igieniche,
- il divieto di accedere con sintomi da covid ,
- l'obbligo di sanificazione dei locali,
- accessi contingentati per evitare assembramenti,
- il lavoro agile come strumento di prevenzione.
Da notare che le Parti sociali chiedevano altresì una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili, misura adottata dal Governo con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (115 2022)
Leggi per approfondire DL Aiuti bis: conferma smart working per fragili e genitori
Protocollo COVID luoghi di lavoro 2021 in sintesi
Le misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione.
Vediamone i punti principali:
- Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie è una alternativa al lavoro in presenza.
- Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
- L’azienda fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l'affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. Si precisa che laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
- Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell'ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo del 24 aprile 2020
- Sul punto dell' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE invece il protocollo fa riferimento al dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di intesa con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità,
- assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili per consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
- In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi locali.
- Altra novità sul medico competente, che ha un ruolo maggiore: può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
Trovi qui il precedente protocollo condiviso del 24.4.2020 a confronto con il primo del 14 marzo 2020.
Allegati: -
Parrucchieri e estetiste: le regole antiCOVID
Dopo il documento tecnico INAIL , ecco le linee guida preparate dalle Regioni e approvate dal Governo con le indicazioni da rispettare da parte degli operatori dei servizi di cura alla persona, parrucchieri , estetisti SPA per il contenimento della diffusione del Coronavirus.
Il presidente dell’Inail, Franco Bettoni aveva infatti precisato che il documento tecnico non rappresentava un testo normativo ma un: "contributo di carattere scientifico, con una analisi del rischio per settori specifici di attività, per cui forniscono ipotesi di modulazione delle misure di contenimento già note. Spetterà alle autorità politiche e alle parti sociali trovare il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco, con la flessibilità che le situazioni territoriali possono richiedere tutelando allo stesso tempo la salute dei lavoratori, degli imprenditori e della popolazione in generale. Se, sulla base del trend epidemiologico e dell’analisi dei dati di monitoraggio regionale, si dovesse verificare un miglioramento degli indici di contagio, il Comitato tecnico scientifico potrà richiedere la revisione del quadro delle raccomandazioni”.
Nel DPCM sulle misure di contenimento del virus pubblicato anche per queste attività si consentiva la riapertura dal 18 maggio "a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e cheindividuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio".
Va sottolineato che queste linee guida hanno assunto il ruolo di legge a seguito dell'approvazione della legge di conversione del Decreto Liquidità (Legge 40-2020) avvenuta lo scorso 5 giugno, quindi le indicazioni vincolano i datori di lavoro, come obblighi di tutela della salute dei lavoratori contenuti nel Testo Unico sulla sicurezza, con le relative conseguenze penali in caso di violazione.
Vediamo allora le misure minime obbligatorie concordate dalla Conferenza Stato-Regioni, simili ma non identiche, alle raccomandazioni INAIL (allegate e riassunte piu sotto).
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
- Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo). Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
- L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Nelle aree del locale, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, una mascherina aprotezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
- In particolare per i servizi di estetica, nell’erogazione della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
- L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
- Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori. Igienizzazione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente.
- Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici.
- Favorire il regolare e frequente ricambio d’aria negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria. AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO 2020: In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
- Sono inibiti, dove presenti, l’uso della sauna, il bagno turco e le vasche idromassaggio.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani.
RIEPILOGO LINEE GUIDA INAIL
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
- Stretta programmazione dell'attivita con prenotazione dei servizi per minimizzare il numero di persone presenti
- eventualmente predisporre aree di attesa all'esterno (ora esenti da imposte)
- deroghe ai giorni di chiusura ed estensione degli orari di apertura
- distanziamento delle postazioni di almeno due metri
- ventilazione continua dei locali, se possibile lavorare con le porte aperte.
- utilizzo della mascherina di comunità obbligatorio da parte del cliente sin dall'ingresso, a eccezione del tempo necessario per i trattamenti che non lo rendano possibile.
- grembiuli e asciugamani monouso oppure di materiali riutilizzabili lavabili ad almeno 60 gradi per 30 minuti.
- In tutti i casi possibili, le procedure devono essere svolte rimanendo alle spalle del cliente.
- Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.
- In caso di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C il cliente dovrà rimanere a casa.
- Ogni cliente accede al locale da solo. Consentito un accompagnatore solo per i clienti che necessitano di assistenza
- Consegnare all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio
- evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici.
- I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli
- Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso
SANIFICAZIONE-
Posizionare soluzioni disinfettanti e dispenser con soluzioni idro-alcoliche o a base di altri principi attivi autorizzati dal Ministero della Salute) per l’igiene delle mani all’ingresso e in corrispondenza delle postazioni di lavoro a disposizione del personale e della
clientela, con erogatori tali da evitare il contatto con il flacone. - sanificare dopo ogni trattamento-servizio l’area di lavoro e gli strumenti utilizzati (ad es. forbici, pettini, etc.) oltre le normali procedure di prevenzione in atto per il settore (vedere Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 del 25 aprile 2020).
- Disinfettare frequentemente le superfici comuni, ossia utilizzate da più persone (comprese tastiere, POS, maniglie, corrimani, etc.)
- Pulire giornalmente i locali comuni come spogliatoi e servizi igienici con prodotti specifici
- Eliminare, ove possibile, la funzione di ricircolo dell’aria negli impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti.
INDICAZIONI SPECIFICHE PER ESTETISTI:
- per i trattamenti del viso che implicanol’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione.
- Sono inibiti, ove presenti, l’uso della sauna o del bagno turco, come anche quello delle vasche idromassaggio.
- Al termine di ciascuna sessione vanno rimossi, con i guanti, le pellicole, i lenzuolini monouso e quant’altro sia stato utilizzato per il trattamento.
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Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica all’uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro
con particolare attenzione a tutte le apparecchiature e strumenti e a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in contatto.
MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI
- obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche durante tutta la giornata di lavoro e di guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente
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L’uso della mascherina chirurgica dovrà essere associato a visiere o schermi facciali per le attività di cura del viso e della barba.
per gli estetisti dovranno essere previsti dispositivi di protezione individuale di livello protettivo superiore (FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria) per le
attività di cura del viso che prevedono l’utilizzo di vapore e/o generazione potenziale di aerosol - adeguata informazione e formazione sull’utilizzo dei DPI, con particolare riferimento alla importanza dell’uso personale e alla importanza di non toccare la parte esterna del dispositivo durante l’utilizzo e della accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo ri mosso e manipolato per la sanificazione se riutilizzabile.
- dopo ogni utilizzo di schermi facciali e visiere, il dispositivo deve prima essere lavato con acqua e comuni detergenti e quindi disinfettato secondo le istruzioni fornite dal produttore o, in mancanza, mediante prodotti contenenti agenti “disinfettanti” ;
- Allo stesso modo, anche il personale addetto alla cassa dovrà indossare la mascherina chirurgica
- turnazione del personale
Il documento tecnico rimanda per ulteriori approfondimenti :
- alla normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( Testo Unico – D.Lgs. 81/08 es.m.i.),
- al Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24aprile 2020.
- alla Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.
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al Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020”.