• Attualità

    Fisco e AppIO: messaggi su rimborsi e scadenze

    L'Agenzia delle entrate informa con un comunicato stampa del 10 aprile che, tramite l'App IO, gestita da PagoPa, comunicherà con i contribuenti informazioni su:

    • rimborsi in arrivo,
    • scadenze,
    • avvisi prsonalizzati.

    I messaggi del Fisco arrivano su “IO”

    Viene precisatp che chi ha un rimborso in arrivo o la registrazione del contratto di locazione che sta per scadere, l’Agenzia delle Entrate avviserà con un messaggio personalizzato su IO, l’App dei servizi pubblici sviluppata e gestita da PagoPA. 

    Viene ricordato che IO consente infatti di ricevere, in un’unica app sul cellulare, i messaggi del Fisco insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio.

    I messaggi del Fisco che arrivano su “IO”  sono:

    • Rimborsi in arrivo, 
    • scadenze di contratti, 
    • adempimenti e rate, 
    • comunicazioni non recapitati e altri.

    Gli avvisi riguardano anche le abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l’accesso alla propria area riservata e alcune date da ricordare, ma nel tempo si aggiungeranno via via nuovi contenuti.

    Viene ricordato che l’app dei servizi pubblici “IO” è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. 

    Per poterla utilizzare è necessario effettuare il login con carta d’identità elettronica (Cie) o con Spid. 

    L’uso dell’app come canale di comunicazione permette di eliminare il ricorso agli sms e alle email, che possono prestarsi con più facilità a campagne di phishing.

  • Attualità

    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.
  • Attualità

    Mascherine: proroga per RSA e reparti intensivi fino al 31.12

    E' stata pubblicata sul sito istituzionale del  Ministero della salute la  nuova ordinanza di proroga dell'uso delle mascherine ma con riduzione  dell'obbligo a RSA e alcuni reparti degli ospedali , dopo l'annuncio  dato l'altro giorno dal Ministro della Salute, Schillaci  a margine di una cerimonia al Quirinale .

    Qui il testo

    Obbligo Mascherine dal 1 maggio 2023

    Il provvedimento prevede l'obbligo di indossare  le mascherine di protezione delle vie respiratorie dal 1 maggio al 31 dicembre 2023:

    • ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti  che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura,  identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. 
    • ai lavoratori  e visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, – RSA  – comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture  riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le  strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12gennaio 2017.
    • Nei reparti delle strutture sanitarie diversi la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatorisanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso  anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.

    Sono esclusi gli spazi ospedalieri  comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.

    Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo  delle mascherine resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera  scelta.

    ATTENZIONE resta sempre valida la specificazione che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le  persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso  del dispositivo.

    L'ordinanza precisa che i responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni.

    Ordinanza 28.4.2023 e utilizzo tamponi COVID 

     La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali.  Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022.

    Nuovi termini di quarantena per gli asintomatici

    Il Ministero della salute, con circolare n. 37615 del 31 agosto 2022, aveva aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi Covid-19, prevedendo una riduzione dei giorni di quarantena.

    Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono  sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

    – Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano  asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga  effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo  d’isolamento.

    – In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

    Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora vigenti le indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19”.

  • Attualità

    Congedi COVID e smart working: proroga per la quarantena dei figli

    E' stato approvato e pubblicato a tempo di record ieri in Gazzetta Ufficiale  un nuovo decreto legge (n. 111/2020) intitolato "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze  finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

     Il provvedimento si occupa delle norme per il trasporto pubblico e per Lampedusa ma prevede anche alcune misure per aiutare le famiglie a fronteggiare ancora l'emergenza Coronavirus  in vista  dell'inizio della scuola, che potrebbe portare ulteriori necessità di assistenza dei figli nel caso siano contagiati o semplicemente obbligati alla quarantena per contatti con il covid 19 .

    Vediamo le previsioni dell'art 5  che si occupa appunto di "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per  contatti scolastici":

    • Diritto al lavoro agile per i lavoratori dipendenti per tutto o parte del periodo  corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione  della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
    • In alternativa   possibilità di congedo "Covid": nel caso il lavoro non possa essere svolto in smart working ,   uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo  corrispondente alla durata della quarantena del figlio, con indennizzo Inps  pari al 50 per cento della retribuzione stessa.  I  suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
    •  Per i giorni in cui un genitore fruisce dello smart working o del congedo l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.
    • L'agevolazione avra termine il 31 dicembre 2020 .

    Come detto, l'agevolazione riguarda espressamente i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato . Da notare che il testo non fa riferimento a lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'inps che invece erano destinatari del Congedo Covid previsto dal Decreti Cura Italia e Rilancio (per approfondire vedi " Covid 19: congedi e permessi legge 104 ").

    La spesa prevista per questa proroga è pari a 50 milioni di euro. Le domande saranno gestite e monitorate dall'INPS che probabilmente fornirà a breve indicazioni per le modalità di  richiesta dei benefici descritti.

    Vedi i contenuti della circolare pubblicata il 2.10 nell'articolo "Quarantena scolastica le istruzioni INPS"

    Allegati:
  • Attualità

    Il 15 giugno il via alle domande per Voucher 3I-investire in innovazioni

    Voucher 3I è un’iniziativa rivolta alle start-up innovative che finanzia l’acquisto di servizi di consulenza specialistica nei percorsi di brevettabilità delle loro invenzioni.

    Tale incentivo è stato introdotto con il Decreto Crescita (art 32, comma 7, D.L. 34/2019) convertito con modificazioni dalla L. 58/2019. È una misura agevolativa promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestita da Invitalia valida per il triennio 2019-2021.

    Le domande sono presentabili tramite piattaforma on-line a partire dal 15 giugno con apposito fac-simile

    SCARICABILE QUI

    e accompagnato dalla seguente documentazione:

    • una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
    • l'accordo di consulenza tra la startup innovativa e il fornitore del servizio compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal consulente prescelto e dal legale rappresentante della start up innovativa. Non sarà possibile redigere e inviare una domanda senza allegare tale documento. 

    Sarà inoltre necessario che vi sia piena corrispondenza tra i dati relativi al fornitore (nominativo, codice fiscale / partita IVA ecc.) indicati nell'accordo di consulenza e quanto riportato nella domanda di ammissione.

    In assenza di tale conformità, Invitalia non potrà prendere in esame la domanda presentata.

    Vediamo come si svolge l’iter delle domande in caso di esito positivo o negativo:

    la start-up innovativa presenta richiesta a Invitalia esclusivamente tramite la procedura informatica appositamente predisposta e indicando la tipologia del servizio di cui vuole beneficiare nonché il fornitore dello stesso (sarà necessario allegare accettazione dell’incarico da parte di quest’ultimo)

    Entro 30 giorni dalla domanda INVITALIA verifica i requisiti di richiedente e fornitore. Appena avviata la procedura di verifica avvisa quest’ultimo. In caso di esito positivo della stessa, rilascia il voucher alla start-up e lo notifica al fornitore prescelto. Il fornitore provvede entro 120 giorni ad erogare il servizio richiesto che sarà pagato con il voucher. Successivamente il fornitore dovrà inviare ad INVITALIA apposita documentazione attestante una relazione conclusiva dell’erogazione del servizio controfirmata dalla start-up, il voucher 3l ricevuto dall’impresa, la fattura per il servizio intestata a INVITALIA che verificato il tutto provvederà al pagamento (in caso di diniego non pagherà il voucher)

    in caso di esito negativo della domanda INVITALIA procede a darne con istanza ad entrambi apposita comunicazione.

    Il Voucher 3I finanzia l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione, attraverso il rilascio di voucher per:

    • verifica della brevettabilità dell’invenzione ed effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive al deposito della domanda di brevetto (importo consentito euro 2.000 + IVA)
    • stesura della domanda di brevetto e di deposito della stessa presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (importo consentito euro 4.000 + IVA)
    • deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto (importo consentito euro 6.000 + IVA).

    Attenzione va prestata al fatto che una impresa può richiedere nell’anno, conteggiato a partire dalla prima richiesta, un massimo di 3 voucher per singola tipologia per cui massimo 9 totali.

    Soggetti fornitori abilitati:

    I servizi possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e avvocati, iscritti negli appositi elenchi predisposti e gestiti dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense.

    Allegati: