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Certificazione Unica 2025 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2025
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- ossia entro il 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
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Certificazione Unica 2024 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2024 n. 8253, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Modello e Istruzioni aggiornate il 23.04.2024
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2024 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2024
- Motivi aggiornamento
- Scheda 8, 5 e 2 per mille
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 18 marzo 2024, in quanto il 16 marzo cadendo di sabato fa slittare la scadenza al primo giorno non festivo successivo (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2024 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2024 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).
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Modello CUPE – Certificazione Utili e altri proventi
Modello e Istruzioni CUPE (Certificazione Utili ed altri proventi equiparati).
Istruzioni aggiornate il 18 dicembre 2023
La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzionedi cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apportodi capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
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Certificazione Unica 2023 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 17 gennaio 2023 n. 14392, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2023”, relativa all’anno 2022, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2023 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 17.01.2023
Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione al l’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto
per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1). -
Certificazione Unica 2022 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 14 gennaio 2022 n. 11169, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2022”, relativa all’anno 2021, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2022 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2022 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).Il sostituto d’imposta che nell’anno 2022 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2022 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3). entro i se –
guenti termini:- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la consegna, entro lo stesso termine, delle buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per
mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1).In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 14.01.2022
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Certificazione Unica 2021 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2021 n. 13088, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2021”, relativa all’anno 2020, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2021 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.Il termine ultimo per effettuare l’invio telematico, all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2021 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche per la trasmissione
- Provvedimento del 15.01.2021
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Certificazione Unica 2020 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2020 n. 8932, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2020 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Cu 2020 – Scheda per le scelte della destinazione dell’ 8, 5 e 2 per mille dell’Irpef
Le istruzioni sono state aggiornate il 14 febbraio 2020, elenco degli aggiornamenti:
- Alla pagina 16, alla quindicesima riga, la lettera “D” è sostituita con la lettera “ F”;
- Alla pagina 43, alla cinquantatreesima riga il periodo “non prodotto a” è sostituito con il periodo “in periodi dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di”;
- Alla pagina 44, alla quindicesima riga il periodo “prodotti in luoghi diversi da” è sostituito con il periodo “ percepiti dal contribuente in periodi dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di”;
- Alla pagina 58, alla tredicesima riga le parole “28 febbraio” sono sostituite con le parole “31 marzo”;
- Alla pagina 59:
- Alla prima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla ventitreesima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla ventiquattresima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019” e l’anno “2017” con “2018”;
- Alla venticinquesima riga l’anno “2017” è sostituito con “2018”;
- Alla ventiseiesima riga l’anno “2019” è sostituito con “2020” e l’anno “2018” con “2019”;
- Alla pagina 66:
- Alla seconda riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla settima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- All’ottava riga il numero “101.427,00” è sostituito con “102.543,00” e l’anno “2018” con “2019”;
- Alla nona riga l’anno “2019” è sostituito con “2020”, l’anno “2018” con “2019” e, dopo le parole “del 22 dicembre 1986” è eliminata la parentesi “)” ed è aggiunto il seguente periodo “per i soggetti il cui reddito è disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir.”;
- All’undicesima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla dodicesima riga la parola “lavoratore” è sostituita con la parola “prestatore”.