-
Locazione – Nuovo Modello RLI e istruzioni
Modello e istruzioni RLI aggiornati il 26 novembre 2024.
Il Modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Inoltre è possibile comunicare la rinegoziazione del canone.
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.Il contratto di locazione può essere registrato:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
- richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
- incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).
In allegato:
- Modello RLI
- Istruzioni di compilazione
- motivazioni dell'aggiornamento
- e modello può essere utilizzato in ufficio per richiedere il versamento delle imposte, mediante addebito su conto corrente bancario o postale.
-
Dichiarazione IMU e IMPi – Modello e istruzioni
Nuovo Modello unificato di Dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) e IMPI (Imposta sulle piattaforme marine) e relative istruzioni di compilazione.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.Può anche essere presentata:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- consegnando una copia cartacea presso il comune competente.
In allegato:
- Decreto dichiarazione IMU e IMPi del 24.04.2024
- Modello dichiarazione IMU/IMPi
- Istruzioni
- Specifiche tecniche
-
Dichiarazione IMU e IMPi – Modello e istruzioni
Nuovo Modello unificato di Dichiarazione IMU (Imposta municipale propria) e IMPI (Imposta sulle piattaforme marine) e relative istruzioni di compilazione.
La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.Può anche essere presentata:
- per via telematica, direttamente dal dichiarante;
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
- consegnando una copia cartacea presso il comune competente.
In allegato:
- Decreto dichiarazione IMU e IMPi del 24.04.2024
- Modello dichiarazione IMU/IMPi
- Istruzioni
- Specifiche tecniche
-
Variazioni colturali e rettifiche – Modelli
I soggetti che effettuano variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del Catasto terreni, hanno l’obbligo di dichiarare queste variazioni, utilizzando il Software DOCTE 2.0 oppure il modello Dichiarazione variazione coltura qui in allegato.
In ogni caso la dichiarazione va presentata al competente ufficio provinciale – Territorio dell'Agenzia.
In allegato:
- Dichiarazione variazione coltura
- Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali
Dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui un soggetto dichiari correttamente l’uso del suolo sulle singole particelle catastali a un Organismo pagatore, riconosciuto ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, questo adempimento non è necessario.
Infatti, sulla base di tali dichiarazioni l’Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ogni anno propone all’Agenzia delle Entrate l’aggiornamento della banca dati del Catasto Terreni.
In seguito all’aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana un comunicato con l’elenco dei Comuni interessati dalle variazioni colturali (l'ultimo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2022).
Per i 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, l’Agenzia rende disponibili gli elenchi delle particelle interessate dall’aggiornamento.
E’ possibile consultare l’elenco delle particelle interessate da queste variazioni colturali:
- presso gli uffici provinciali – Territorio
- presso il Comune interessato, nei 60 giorni successivi alla pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale
- con il servizio di consultazione online.
Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, mediante una richiesta di rettifica (Richiesta di esercizio dell’autotutela – Variazioni colturali).
-
Registrazione e adempimenti successivi – Modello 69
Modello 69 – Modello 69 – Richiesta di registrazione e adempimenti successivi.
Ricordiamo che tale modello deve essere utilizzato solo per la Registrazione contratti di comodato.
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:
- redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto;
- stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.
Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:
- il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
- ricevuta del pagamento di 200 euro per l'imposta di registro effettuato con modello F23 (codice tributo 109T).
Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.
-
Richiesta rettifica/iscrizione superficie catastale
Dal 9 novembre 2015 le visure delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, contengono anche la superficie catastale dell'immobile (calcolata sulla base di quanto stabilito con le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria di cui all'allegato C del Dpr 138/98 "Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96").
L'intestatario può richiedere di rettificare il dato sulla superficie catastale dell'immobile oppure, qualora questo dato non fosse presente negli archivi del catasto, di inserirlo associandolo a una planimetria già esistente in banca dati.
La richiesta va effettuata utilizzando l'apposito modello o tramite il servizio telematico Correzione dati catastali online (Contact Center).In allegato:
- Modello per la richiesta di rettifica/iscrizione della superficie catastale
- Allegato: Tabella per il calcolo della superficie delle unità – xls
-
Domanda di revisione della rendita catastale
Con questo modello il Contribuente può richiedere la revisione della rendita catastale se differisce di oltre il 50% dal reddito effettivamente realizzato dall’immobile.