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Contributo maternità per le atlete 2023 – Modello
Modello di richiesta contributo di maternità per le atlete 2023, la richiesta è presentata all’Ufficio per lo Sport tramite invio per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
Il modulo di richiesta deve essere compilato in ogni sua parte e corredato degli allegati richiesti.Possono accedere al contributo tutte le atlete non professioniste che abbiano interrotto la propria attività agonistica e in possesso dei seguenti requisiti fissati dall’art. 8 del DPCM del Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, del 24 marzo 2023:
- svolgimento, nell’attuale o nella precedente stagione sportiva, in via esclusiva o prevalente di un’attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI o dal CIP;
- assenza di redditi superiori a 15.000 euro annui, derivanti da altre attività;
- non appartenenza a gruppi militari o altri gruppi che garantiscano una forma di tutela previdenziale per la maternità;
- non svolgere attività lavorativa che garantisca tutele in caso di maternità;
- possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della richiesta.
Inoltre, al momento della domanda, le atlete devono, alternativamente:
- aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o coppa europei riconosciuti dalla Federazione di appartenenza;
- aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di una selezione nazionale della Federazione di appartenenza in occasione di gare ufficiali;
- aver preso parte, per almeno due stagioni sportive, a un campionato nazionale federale.
Il diritto a ricevere il contributo può essere esercitato a partire dalla fine del primo mese di gravidanza e non oltre la fine degli undici mesi successivi, e decade comunque al momento in cui viene ripresa l’attività agonistica.
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PREVINDAPI – Modulo PREV/1 versamento contributi
Le aziende che occupano dirigenti iscritti al PREVINDAPI devono effettuare il versamento dei contributi dovuti con cadenza trimestrale. I trimestri cominciano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi devono essere versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio). Per i dirigenti neo assunti o neo nominati si dovrà provvedere al versamento in occasione della scadenza del primo trimestre utile.
Per il versamento dei contributi dei quattro trimestri le aziende devono utilizzare i moduli PREV/1 prestampati dall’Ente.
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CNPADC – Moduli per la Ricongiunzione
Moduli per la ricongiunzione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti:
- Ricongiunzione
[Domanda Online – DRE] - Adesione-Rinuncia alla Ricongiunzione con onere
- Adesione-Rinuncia alla Ricongiunzione senza onere
- Rimborso contributi per periodi coincidenti
- Ricongiunzione
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CNPADC – Rimborso somme versate e non dovute
Domanda di rimborso delle somme versate e non dovute da inviare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti.
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CNPADC – Certificazione di regolarità contributiva
Domanda di certificazione di regolarità contributiva ad uso mutuo ipotecario alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti
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CNPADC – Moduli per la Regolarizzazione spontanea
Moduli per la Regolarizzazione spontanea da inviare alla alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei Dottori Commercialisti:
- Regolarizzazione spontanea obblighi dal 2015
[Domanda Online – DRS] - Regolarizzazione spontanea obblighi anno 2014
- Regolarizzazione spontanea obblighi dal 2015
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CNPADC – Moduli Tirocinanti
I moduli per la pre-iscrizione e cancellazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali:
- Pre-iscrizione Tirocinanti
- Cancellazione-restituzione contributi Tirocinanti
La pre-iscrizione consente di ottenere una copertura previdenziale per il periodo del tirocinio a cui aggiungere facoltativamente un ulteriore periodo massimo di 3 anni, laddove l’iscrizione alla Cassa decorra entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione e può essere richiesta da coloro che:
- dal 1° gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo del tirocinio professionale di cui all’art.42 del D.L. 28 giugno 2005, n.139;
- non sono iscritti per lo stesso periodo e per la stessa attività ad un altro ente di previdenza obbligatoria;
- non sono iscritti all’Albo.
La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata prima dell’iscrizione all’Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. La pre-iscrizione decorre dal 1° gennaio di uno degli anni di tirocinio a scelta del richiedente.