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Credito d’imposta Investimenti ZLS | Modelli
L’art. 3, comma 14-octies, del D.L. 202/2024 stabilisce che il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), introdotto dal D.L. 60/2024, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Il beneficio riguarda l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive, già attive o di nuova apertura, situate nelle ZLS ammesse agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, e nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti regionali 2022-2027.
Per poter usufruire del credito d’imposta, le imprese devono innanzitutto inviare all’Agenzia delle Entrate una prima comunicazione nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025. In questo documento devono indicare sia le spese già sostenute dal 1° gennaio 2025, sia quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
La comunicazione è considerata valida anche se trasmessa tra il 19 e il 23 giugno ma inizialmente scartata dal sistema, a condizione che venga ritrasmessa entro il 28 giugno 2025.
Occorre però prestare molta attenzione: se viene scartato l’intero file, ad esempio per errori nel codice di autenticazione o nel codice fiscale, non sarà possibile inviare nuovamente la comunicazione dopo il 23 giugno 2025.Successivamente, le imprese che hanno inviato la prima comunicazione devono trasmettere, a pena di decadenza dal beneficio, una comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025. Questa seconda comunicazione serve a confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati in precedenza. Anche in questo caso è considerato valido l’invio effettuato tra il 28 novembre e il 2 dicembre se il file è stato scartato, purché la trasmissione corretta avvenga entro il 7 dicembre 2025. Tuttavia, se viene scartato l’intero file, non è permesso alcun invio oltre il 2 dicembre 2025.
Nella comunicazione integrativa devono inoltre essere riportati gli estremi della certificazione del revisore, che attesta il reale sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
L’invio può essere effettuato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Sono previsti anche software dedicati:
- “ZLS2025” per la comunicazione iniziale
- e “ZLSINTEGRATIVA2025” per quella integrativa.
Per ottenere il credito, le spese devono risultare da una certificazione rilasciata da un soggetto iscritto alla sezione A del Registro dei revisori legali (art. 8, D.Lgs. 39/2010), che attesti sia l’effettivo sostenimento dei costi sia la coerenza con la documentazione contabile dell’impresa.
In Allegato
- Modello comunicazione ZLS 2025
- Istruzioni per la compilazione – comunicazione ZLS 2025
- Modello comunicazione integrativa ZLS 2025
- Istruzioni per la compilazione – comunicazione integrativa ZLS 2025
- Provvedimento del 19.11.2025 di modifica Modello comunicazione integrativa
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Credito d’imposta ZES Unica – Agricoltura
L'art. 1, commi 544-546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati, devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
In allegato:
- Modello – Comunicazione ZES unica Agricola 2025
- Istruzioni per la compilazione
- Modello – Comunicazione integrativa Agricola 2025
- Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa Agricola 2025
- Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986
- Motivi aggiornamento del 07.11.2025
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Credito d’imposta ZES Unica | Modelli e istruzioni
L'art. 1, commi 485-491 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 a favore delle imprese che effettuano dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (c.d. “ZES unica”), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Approvati i modelli di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica
Approvati con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025 n. 25972.
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni:- Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE,
- e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA 2025”, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
- Modello di comunicazione integrativa
Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione.
La comunicazione integrativa deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica, utilizzando il software “ZES UNICA INTEGRATIVA 2025”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In allegato:
- Provvedimento del 31.01.2025
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di comunicazione integrativa
- Istruzioni per la compilazione per il modello di comunicazione integrativa
- Motivi dell'aggiornamento del 07.11.2025
- Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica
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Comunicazioni regime di tassazione delle SIIQ e SIINQ
E’ previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).
Modello da utilizzare dal 22 ottobre 2025
Questo modello va utilizzato per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione da parte delle società che intendono aderire al regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di costituzione. La comunicazione va presentata nel periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersi del regime stesso;
- l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.
- in caso di operazioni straordinarie, la prosecuzione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria;
- a cessazione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio nel quale si verifica la perdita dei requisiti (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 4, 5, 6, 7). Nel caso in cui nella casella “Cessazione/Sospensione” sia stato indicato il codice 1, 2 o 3 la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si verifica il presupposto della cessazione del regime. Qualora, invece, nella predetta casella sia stato indicato il codice 8, 9, 10 o 11, la comunicazione deve essere presentata entro trenta giorni dalla fine dell’esercizio nel quale ha efficacia giuridica l’operazione straordinaria o nel quale è venuto meno il regime del consolidato nazionale ovvero dall’avvenuto scioglimento;
- la sospensione del regime speciale. La comunicazione va presentata entro trenta giorni dalla chiusura del periodo d’imposta nel quale si verifica la perdita temporanea del requisito partecipativo (casella “Cessazione/Sospensione” con codice 12);
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “SIIQ”, resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate a partire dalla medesima data.
La comunicazione va presentata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
- tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario
- tramite gli intermediari indicati nell’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, altri soggetti). L’invio della richiesta può avvenire utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
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Reverse charge Logistica | Modello opzione e istruzioni
Approvato con Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, il modello e relative istruzioni da utilizzare per la Comunicazione l’opzione Iva relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.
Il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Detto regime stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.
La facoltà di esercizio dell’opzione, ivi prevista, è consentita anche nei rapporti tra i subappaltatori. L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima facoltà nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei suddetti rapporti per i quali è esercitata l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione.
Come previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge, l’opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate ed ha durata triennale. L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della presente Comunicazione.
La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal committente o tramite un intermediario. La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software “Reverse ChargeLogistica”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello – Opzione settore logistica
- Istruzioni per la compilazione
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Superbonus 2025 | Modello cessione o sconto
Nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025, approvati con Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025.
Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento, devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio o dal condòmino incaricato. In caso di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In allegato:
- Provvedimento del 07.08.2025 n. 321370
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di opzione
- Specifiche tecniche
Ricordiamo che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede detrazioni fiscali per alcuni interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici o a ridurre il rischio sismico. Secondo l’articolo 121 dello stesso decreto, chi sostiene le spese per questi interventi nel periodo 2020-2025 può scegliere, invece di utilizzare direttamente la detrazione, una delle seguenti opzioni:
- Sconto in fattura
- Si tratta di un contributo, applicato direttamente sul prezzo dovuto al fornitore, di importo massimo pari al corrispettivo stesso.
- Lo sconto viene anticipato dal fornitore, che poi lo recupera come credito d’imposta di pari importo rispetto alla detrazione spettante.
- Cessione del credito
- È possibile cedere a terzi (compresi banche e altri intermediari finanziari) un credito d’imposta di valore equivalente alla detrazione spettante.
Adempimenti aggiuntivi per accedere all’opzione
Poiché si tratta di un’agevolazione particolarmente favorevole, oltre agli adempimenti ordinari previsti per le detrazioni, il contribuente deve ottenere anche:- Visto di conformità: rilasciato da professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai CAF, per verificare la correttezza dei dati e la sussistenza dei requisiti.
- Asseverazione tecnica: documento che certifica il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute, sia per gli interventi di efficienza energetica sia per quelli di riduzione del rischio sismico.
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Bonus formazione giovani imprenditori agricoli
Approvato il Modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n.36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica.
Questo modello va utilizzato dagli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, come di- sposto dall’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.
Il credito d’imposta concesso è pari all’80 per cento delle spese ef- fettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e idoneamente documen- tate, fino a un importo massimo concedibile di euro 2.500 per ciascun beneficiario.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica
Sono ammessi al credito solo i soggetti di cui sopra che svolgono attività individuate con co- dice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area ri- servata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.