• Sanatoria Bonus Ricerca e Sviluppo – Modello

    Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19.05.2025, è stato approvato unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

    La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021

    La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:

    • realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
    • applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    • commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
    • commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

    Il modello, fatto salvo quanto di seguito specificato, deve essere presentato all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica entro il 3 giugno 2025.

    La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.

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  • Concordato preventivo biennale 2025/2026 | Modello CPB

    Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 con le relative istruzioni.

    Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (modello CPB) è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.

    Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.

    Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative:

    • inviando il modello CPB congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
    • inviando il modello CPB in modo autonomo.

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  • Iva regime transfrontaliero di franchigia | Modello

    La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime. 

    Per ciascun trimestre civile dell’anno, come previsto dall’art. 70-unvicies, tali soggetti sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione. 

    La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (modello approvato con Provvedimento del 28.03.2025) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.

    L’obbligo di invio della Comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

    In allegato Modello e Istruzioni.

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  • Credito imposta Zone Logistiche Semplificate – Modello

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27.03.2025 n. 153474 sono stati approvati i modelli di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per:

    • gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 
    • nelle Zone Logistiche Semplificate (di seguito, ZLS), 

    di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, con le relative istruzioni (ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15).

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “ZLS2025”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione, tra il 20 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti.

    In allegato:

    • Modello – Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello – Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS
    • Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa
    • Provvedimento del 27.03.2025

     

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  • 5xmille 2025 – Modello per le ONLUS

    L’articolo 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.

    Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.

    L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2025 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.

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  • 5xmille 2025 – Associazioni sportive dilettantistiche

    Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.

    In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia.

    e associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2025 (ammesse al beneficio per il 2024) pubblicato sul sito del CONI  non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2025.

    L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle entrate

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    In allegato Modello e Istruzioni

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  • Bonus pubblicità | Modello e istruzioni

    Modello con le relative istruzioni per l'invio telematico della Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali.

    Si tratta di un'agevolazione rivolta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, sia in formato cartaceo che online, come previsto dall'articolo 57-bis del Decreto-legge 50/2017. A partire dal 2023, per poter accedere al beneficio, è necessario che il totale degli investimenti pubblicitari effettuati superi almeno dell’1% quello dell'anno precedente.

    L’agevolazione si concretizza in un credito d’imposta pari al 75% dell’incremento degli investimenti effettuati. Tuttavia, il contributo è concesso entro il limite delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme europee sugli aiuti "de minimis". Se le richieste complessive superano i fondi stanziati, l’importo viene ripartito proporzionalmente tra tutti i beneficiari.

    Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti interessati devono presentare:

    • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
    • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

    L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

    Modalità di presentazione
    La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la successiva dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti interessati o avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

    Termini di presentazione
    La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata dal 1° al 31 marzo dell’anno per il quale si chiede l’agevolazione.
    La dichiarazione sostitutiva deve essere trasmessa dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli investimenti (per gli investimenti del 2024, il termine è stato prorogato al 10 febbraio 2025).

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