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Reverse charge Logistica | Modello opzione e istruzioni
Approvato con Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, il modello e relative istruzioni da utilizzare per la Comunicazione l’opzione Iva relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.
Il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Detto regime stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.
La facoltà di esercizio dell’opzione, ivi prevista, è consentita anche nei rapporti tra i subappaltatori. L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima facoltà nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei suddetti rapporti per i quali è esercitata l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione.
Come previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge, l’opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate ed ha durata triennale. L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della presente Comunicazione.
La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal committente o tramite un intermediario. La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software “Reverse ChargeLogistica”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In allegato:
- Provvedimento
- Modello – Opzione settore logistica
- Istruzioni per la compilazione
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Superbonus 2025 | Modello cessione o sconto
Nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025, approvati con Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025.
Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento, devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio o dal condòmino incaricato. In caso di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In allegato:
- Provvedimento del 07.08.2025 n. 321370
- Istruzioni per la compilazione
- Modello di opzione
- Specifiche tecniche
Ricordiamo che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede detrazioni fiscali per alcuni interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici o a ridurre il rischio sismico. Secondo l’articolo 121 dello stesso decreto, chi sostiene le spese per questi interventi nel periodo 2020-2025 può scegliere, invece di utilizzare direttamente la detrazione, una delle seguenti opzioni:
- Sconto in fattura
- Si tratta di un contributo, applicato direttamente sul prezzo dovuto al fornitore, di importo massimo pari al corrispettivo stesso.
- Lo sconto viene anticipato dal fornitore, che poi lo recupera come credito d’imposta di pari importo rispetto alla detrazione spettante.
- Cessione del credito
- È possibile cedere a terzi (compresi banche e altri intermediari finanziari) un credito d’imposta di valore equivalente alla detrazione spettante.
Adempimenti aggiuntivi per accedere all’opzione
Poiché si tratta di un’agevolazione particolarmente favorevole, oltre agli adempimenti ordinari previsti per le detrazioni, il contribuente deve ottenere anche:- Visto di conformità: rilasciato da professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro) e dai CAF, per verificare la correttezza dei dati e la sussistenza dei requisiti.
- Asseverazione tecnica: documento che certifica il rispetto dei requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute, sia per gli interventi di efficienza energetica sia per quelli di riduzione del rischio sismico.
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Bonus formazione giovani imprenditori agricoli
Approvato il Modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n.36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica.
Questo modello va utilizzato dagli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, come di- sposto dall’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.
Il credito d’imposta concesso è pari all’80 per cento delle spese ef- fettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e idoneamente documen- tate, fino a un importo massimo concedibile di euro 2.500 per ciascun beneficiario.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica
Sono ammessi al credito solo i soggetti di cui sopra che svolgono attività individuate con co- dice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area ri- servata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Sanatoria Bonus Ricerca e Sviluppo – Modello
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19.05.2025, è stato approvato unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.
La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:
- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Il modello, fatto salvo quanto di seguito specificato, deve essere presentato all'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica entro il 3 giugno 2025.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.
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Concordato preventivo biennale 2025/2026 | Modello CPB
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 con le relative istruzioni.
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale (modello CPB) è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13.
Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato. Il modello CPB deve essere utilizzato in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2024-2025.
Si può aderire alla proposta di CPB con le seguenti modalità alternative:
- inviando il modello CPB congiuntamente al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi;
- inviando il modello CPB in modo autonomo.
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Iva regime transfrontaliero di franchigia | Modello
La Comunicazione deve essere utilizzata dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’art. 70-octiesdecies, comma 1, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime.
Per ciascun trimestre civile dell’anno, come previsto dall’art. 70-unvicies, tali soggetti sono tenuti a comunicare il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel territorio dello Stato e il valore delle predette operazioni effettuate in ogni altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.
La Comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia (modello approvato con Provvedimento del 28.03.2025) deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
L’obbligo di invio della Comunicazione ricorre anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.
In allegato Modello e Istruzioni.
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5xmille 2025 – Modello per le ONLUS
L’articolo 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, ha previsto che, anche per l’anno finanziario 2025, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.
L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all’apposita sezione “Come accedere ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate”
L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 10 aprile 2025. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2025 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.