• Attualità

    Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre il servizio massivo ADE

    Con un avviso del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 novembre al 15 dicembre 2024 è disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali – Servizio Anagrafico Massivo SM1.02, vediamo chi riguarda e come accedervi.

    Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre

    Il servizio è rivolto a:

    • imprese bancarie e assicurative,
    • altri operatori finanziari, 
    • gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

    L'Agenzia delle Entrate, ia norma del D.L. n. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. 

    Attenzione al fatto che possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.

    Il servizio è erogato via PEC (Posta Elettronica Certificata) mediante il SID dove si accreditano gli enti. 

    In particolare, il SID permette, per gli enti caratterizzati da particolare complessità organizzativa e numerosità dei clienti, anche il colloquio automatizzato tra sistemi mediante scambio di file in modalità FTP su rete privata virtuale (VPN).

    Il Servizio Anagrafico Massivo permette di individuare il soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici.

    Con le interrogazioni, le informazioni anagrafiche e il codice fiscale restituiti dal servizio corrispondono alla situazione più aggiornata registrata in Anagrafe Tributaria per il soggetto in questione.

    Il servizio consente, per ogni richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni.

    L’Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente la richiesta. 

    I soggetti che effettuano la verifica per la prima volta, possono verificare un numero di codici fiscali pari al totale delle comunicazioni inviate per l’anno precedente. 

    Quelle che invece hanno già fruito del Servizio Anagrafico Massivo, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente.

  • Attualità

    I servizi delle Entrate per i contribuenti: guida aggiornata a luglio

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 18 luglio, la nuova guida con tutti i servizi che mette a disposizione per i contribuenti.

    Il documento di circa 65 pagine contiene indicazioni pratiche sulle seguenti tematiche:

    • conoscere il sito delle Entrate,
    • come usare i servizi dell'Agenzia,
    • delegare persone di fiducia per l'accesso,
    • come richiedere codice fiscale e partita IVA,
    • come gestire atti e contratti di locazione,
    • i rimborsi fiscali,
    • le dichiarazioni dei redditi,
    • i certificati,
    • i dati sugli immobili,
    • i servizi per gli intermediari.

    L'agenzia specifica anche che, chi non ha dimestichezza con il PC, può utilizzare i canali tradizionali: 

    • ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).
    • e c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

    Vediamo in dettaglio come gli intermediari possono accreditarsi presso le Entrate per agire per conto dei propri clienti.

    Abilitare un intermediario per parlare col Fisco in vece del Cliente

    Gli intermediari fiscali quali:

    • professionisti, società, associazioni e enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).
    • che possono agire come intermediari per la trasmissione telematica di dichiarazioni e atti, 
    • devono richiedere l’abilitazione al servizio Entratel. 

    A tal fine, occorre prima procedere alla preiscrizione, utilizzando il servizio accessibile senza registrazione sul sito web dell’Agenzia.

    Il servizio guida l’utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere compilato e, con i relativi allegati, presentato a uno degli uffici territoriali della regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale. 

    Attenzione, i documenti devono essere presentati:

    • personalmente, previo appuntamento 
    • oppure possono essere inviati via PEC.

    Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell’abilitazione, l’ufficio rilascia all’intermediario l’attestazione di avvenuta presentazione e un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia, tra i quali il numero della “busta virtuale”. 

    Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata trasmessa mediante PEC, l’ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all’indirizzo del mittente. 

  • Attualità

    Alluvione Emilia Romagna 2023: ulteriori aiuti

    Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.

    Vediamo gli interventi per:

    • Contributi per beni mobili,
    • Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.

    Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per  danni  ai  beni  mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi  nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili  di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario  straordinario,  ai  sensi del comma  6-ter, riconosce  un  contributo commisurato  in maniera forfetaria e sulla  base del  numero e della  tipologia  dei  vani all'interno dei quali erano ubicati i  beni mobili, nel limite di:

    • 3.200 euro per il vano  adibito a cucina,  
    • nonche' nel  limite  di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, 
    • fino ad un  importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando  il rispetto dei limiti di spesa. 

    I contributi  sono riconosciuti  al  netto degli indennizzi assicurativi eventualmente  ricevuti  dal   beneficiario in   conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.

    Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono  essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili  sulla  ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

    • a) all'acquisto di aree  alternative,  già individuate  dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere  alla delocalizzazione, parziale  o  totale,  di  edifici  gravemente danneggiati  per i quali non  sia   possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
    • b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili  per  la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui  è ubicato l'immobile danneggiato,  nelle  ipotesi  in  cui  tale  immobile  sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere  alla  ricostruzione nel medesimo luogo.
    • inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o  da  demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di  cui  al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo  quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario,  al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla  relativa  demolizione  con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

     

  • Attualità

    Concessioni balneari: proroga tecnica possibile solo fino al 31.12.24

    Con tre sentenze depositate il 20 maggio il Consiglio di Stato si esprime contro le proroghe delle concessioni balneari che di fatto violano le norme UE in materia.

    Inoltre, accetta proroghe tecniche solo fino al 31 dicembre 2024 a certe condizioni.

    Vediamo i dettagli delle pronunce.

    Concessioni balneari: proroga tecnica solo fino al 31.12.24 e con gare già avviate

    Con le sentenze n 4479, 4480 e 4481 il Consiglio di Stato ha risolto la spinosa questione delle concessioni balneari.

    In dettaglio le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea e in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE nota come Direttiva Bolkestein.

    Inoltre le pronunce affrontano anche il problema della proroghe per la stagione avviata, e al fine di tutelare tutti gli interessi in campo, si accoglie la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni, solo fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara.

    Secondo il Consiglio di Stato non è più procrastinabile l’indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali.

    Le autorità preposte devono avviare immediatamente le procedure di gara per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.

    Viene evidenziato che la proroga tecnica è consentita solo se:

    • è già stata avviata
    • o è stato deliberato 

    di indire in tempi brevissimi le gare.

    Le autorità dovranno emanare senza indugio, atti di indirizzo per avviare senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.

  • Attualità

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. 

    Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

    Vediamo tutte le novità.

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:

    • da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
    • da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68  (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

    I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

    L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario. 

    Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

    Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:

    • novità, 
    • scadenze,
    • rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

    Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

    Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

    Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

    Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale

    Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). 

    In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.

  • Attualità

    Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024

    In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile  i datori di lavoro  possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore  dipendente  secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).

     Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.

    Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)

    Linee guida rimborso per  volontari Protezione Civile

    La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri,  ha disciplinato  le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:

    • delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
    • nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

    Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .

    A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso. 

    Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari

    Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso  vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] allegando:

    • l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
    • l’attivazione per l’attività in questione
    • la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.

    Inoltre, la richiesta dovrà:

    • essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
    • specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
    • specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
    • contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.

    Si ricorda infine che:

    1.  il rimborso  può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
    2.  la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.

    Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024

     A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale  dell'indice dei prezzi del 16,7% per  il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023,  il dipartimento per la protezione civile ha emanato  il decreto 22.9. 2023,  pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 ,  che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno    a  120,55 euro giornalieri. 

    Allegati:
  • Attualità

    Covid-19: novità per accesso negli ospedali e tamponi

    Con Circolare del Ministero della Salute n 27648 dell'8 settembre si regolamentano gli accessi negli ospedali relativamente ai positivi al covid.

    Nel dettaglio, si specificano le indicazioni

    • per l’effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2
    • per l’accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

    La Circolare precisa che, esaminato l’attuale andamento clinico-epidemiologico e considerate le indicazioni contenute nei documenti nazionali e internazionali citati nell’allegato 1, anche al fine di rendere omogenea la pratica dell’effettuazione dei test a livello nazionale, si forniscono raccomandazioni in merito ai casi nei quali è opportuno procedere all’approfondimento diagnostico per SARS-CoV-2. 

    Resta ferma la responsabilità e la possibilità da parte del direttore sanitario della struttura o del clinico che ne ravvisi la necessità, di definire ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei test e misure di prevenzione e protezione aggiuntive rispetto a quelle di seguito riportate. 

    Covid-19: regole di accesso in Pronto Soccorso e ricovero strutture sanitarie

    • Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all’accesso al Pronto Soccorso non è indicata l’esecuzione del test per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainfluenzali, Rhinovirus, Enterovirus. 
    • Per i pazienti che all’anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. 
    • Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in setting assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.

    Covid-19: regole di accesso alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie: 

    Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l’effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell’accesso presso la struttura. 

    Covid-19: contenimento dei contagi, misure di igiene e di protezione personale 

    Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/20231 e dalla Circolare n. 25613 dell’11 agosto 20232 , si precisa quanto segue:

    • i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture; 
    • gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.