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Piccole società cooperative: agevolazioni sulle imposte di cessione
Viene pubblicato in GU n. 51 del 1 marzo il Decreto MEF 17 febbraio 2023 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative.
In particolare, si prevede che alle cessioni d'azienda o di rami di azienda, di cui all'art. 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima,
si applica:
a) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
b) il regime previsto dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( ossia "il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenza dell'azienda stessa").L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni si applica a condizione che:
- gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa
- o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,
- rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 si applica invece a condizione che la società cooperativa:
- assuma gli ultimi valori fiscalmente riconosciuti dell'azienda
- e subentri nella posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
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Erogazioni liberali a consorzio impresa sociale: il regime fiscale
Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime fiscale delle erogazioni liberali di cui all' articolo 83 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale.
Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
L'Istante fa presente che, in base alla certificazione rilasciata dalla competente Camera di Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli 2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''».
Ciò premesso, il Consorzio chiede se le somme allo stesso erogate a titolo di liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.
Le Entrate innanzitutto ricordano che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CTS sono ETS «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità».
L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che:
- Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato
- Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare
Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica, ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS di cui all'articolo 82, comma 1, ovvero a tutti gli Enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.
Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».
Pertanto, in base alla predetta disposizione possono assumere la qualifica di impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti nelle forme societarie.
Non ci sono, dunque, preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .
Ne consegue che, nel presupposto che sussistano i requisiti per la qualifica di ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), l'Istante rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo 83 del CTS.
Allegati: -
Finanziamenti agevolati per il subentro di cooperative di dipendenti
Definite le modalità di finanziamento per le cooperative di lavoratori che subentrano nella gestione delle aziende in crisi: e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4 aprile 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17.2.2022: " Modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi."
Il nuovo decreto , a seguito delle modifiche apportate con la legge 30 dicembre 2021 n. 234 amplia la possibilità di concessione di finanziamento da parte delle società finanziarie partecipate dal MISE, gia previsto dal DM 4.1.2021 (Nuova Marcora) per le piccole imprese in forma di societa' cooperative, anche al caso particolare delle piccole cooperative che intendono operare il cd. "workers' buy out" ovvero subentrare nella gestione aziendale.
Finanziamenti piccole cooperative: novità del Decreto 17.2.2022
Il nuovo decreto rimanda al regime di aiuti istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021 riguardo alle modalita' e le condizioni già in vigore, salvo che per l'applicazione delle seguenti novità:
- DURATA : i finanziamenti avranno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- IMPORTO : non può superare oltre sette volte il valore della partecipazione gia' detenuta dalla societa' finanziaria nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore a euro 2.500.000,00
- CONDIZIONE DI PREVALENZA Le societa' cooperative beneficiarie dell'intervento rispettano la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.
ATTENZIONE Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle societa' finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, quindi a partire dal 4 aprile 2022
Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 gennaio 2021 (vedi sotto)
La gestione dei rapporti e' regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le societa' finanziarie partecipate dal ministero ai fini del sostegno alle società cooperative e cooperative sociali (art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49).
Sostegno alle cooperative Nuova Marcora 2021 : beneficiari
Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 aveva istituito un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, sostituendo la precedente displina del 4 dicembre 2014, cd Nuova Marcora. secondo le modalità previste dall’articolo 15.
Il decreto prescrive che :
possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e cooperative sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
- non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento diesenzione;
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
- anche senza sede legale nel territorio italiano purche con una sede operativa in Italia alla data di erogazione del finanziamento agevolato, fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.
I finanziamenti sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento
- non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27dicembre 1997, n. 449.
Finanziamento agevolato Cooperative: come si richiede
Per le istruzioni sulla richiesta di finanziamenti agevolati in favore delle cooperative di piccola e media dimensione e' stato emanato il decreto direttoriale del 31 marzo 2021 ed è stato reso disponibile l'indirizzo della CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione : [email protected]
E' richiesta la seguente documentazione
a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2
b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3
c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante n merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.
Finanziamenti cooperative: le iniziative ammissibili
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente,
a) per la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie
b) per esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa.
SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili
ATTENZIONE Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.
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Cooperative: dal 23 aprile le domande per l’agevolazione “Nuova Marcora”
Da venerdì 23 aprile 2021 prende il via la presentazione delle domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore:
- della nascita delle società cooperative
- dello sviluppo delle società cooperative
- del consolidamento delle società cooperative
di piccola e media dimensione.
E' stato reso disponibile l'indirizzo della CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione ed è il seguente: [email protected]
Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 marzo 2021 con i termini e le modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato in GU n 84 dell'8 aprile 2021.
La misura chiamata Nuova marcora sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati:
- con durata non superiore a 10 anni,
- regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento
- e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti.
Presenta la domanda per l'agevolazione Nuova Marcora
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare, dal 23 aprile all’indirizzo di posta elettronica certificata suddetto la seguente documentazione:
a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2
b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3
c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all’allegato n. 4 in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.
Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.
Soggetti beneficiari dell'agevolazione Nuova Marcora
Possono beneficiare delle agevolazione le società cooperative:
a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale;
b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;
c) operanti in tutti i settori produttivi.
Soggetti esclusi:
a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative:
a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.
Iniziative e spese ammissibile all'agevolazione Nuova Marcora
Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte:
a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie
b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa. Si rimanda all'art 3 del decreto in oggetto per i dettagli sulla ammissibiltà.
SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili
Allegati: