• Cooperative e Consorzi

    Piccole società cooperative: agevolazioni sulle imposte di cessione

    Viene pubblicato in GU n. 51 del 1 marzo il Decreto MEF 17 febbraio 2023 in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 272, della legge 30 dicembre  2020, n. 178, con i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici previsti in favore delle piccole società cooperative.

    In particolare, si prevede che alle cessioni d'azienda o di rami di azienda, di cui all'art. 23, comma 3-quater, del  decreto-legge  22 giugno  2012,  n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134, effettuate a titolo gratuito da imprenditori individuali in favore di piccole imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, costituite in forma di società cooperativa da parte dei lavoratori provenienti dall'azienda medesima, 

    si applica:
    a) l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
    b) il regime previsto dall'art. 58, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui a decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ( ossia "il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenza dell'azienda stessa").

    L'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni si applica a condizione che:

    • gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa 
    • o detengano il controllo della società cooperativa per un periodo non inferiore a cinque  anni dalla data del trasferimento, 
    • rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

    Il regime di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 si applica invece a condizione che la società cooperativa:

    • assuma gli  ultimi valori  fiscalmente riconosciuti  dell'azienda 
    • e subentri  nella posizione dell'imprenditore individuale in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito  prospetto  di riconciliazione  della  dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 
  • Cooperative e Consorzi

    Erogazioni liberali a consorzio impresa sociale: il regime fiscale

    Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime  fiscale delle erogazioni  liberali di cui all' articolo 83  commi  1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale. 

    Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

    L'Istante fa presente  che,  in  base  alla certificazione  rilasciata  dalla competente  Camera  di  Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli  2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''». 

    Ciò  premesso, il Consorzio chiede  se le  somme allo  stesso  erogate  a titolo  di  liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.

    Le Entrate innanzitutto ricordano che ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  CTS  sono  ETS  «le  organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni  e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità». 

    L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che: ­ 

    • Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato 
    • Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

    Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica,  ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli ETS  di cui all'articolo  82, comma  1, ovvero a tutti  gli Enti iscritti  nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS  comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite  in forma di società. 

    Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma  1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di  cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». 

    Pertanto,  in  base  alla  predetta  disposizione possono assumere la qualifica di  impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti  nelle  forme  societarie.  

    Non  ci  sono,  dunque,  preclusioni  riguardo la  veste  civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di  soggetti privati  riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .

    Ne consegue che,  nel  presupposto che  sussistano i  requisiti  per la  qualifica  di  ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali), l'Istante  rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal  reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo  83 del CTS.

    Allegati:
  • Cooperative e Consorzi

    Finanziamenti agevolati per il subentro di cooperative di dipendenti

    Definite  le modalità di finanziamento per le cooperative di lavoratori che subentrano nella gestione delle aziende in crisi: e' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4  aprile 2022 il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17.2.2022: " Modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi."

    Il nuovo decreto , a  seguito delle modifiche apportate con la  legge 30  dicembre  2021  n.  234 amplia la possibilità di concessione di  finanziamento da parte delle società finanziarie  partecipate dal MISE,  gia previsto dal DM 4.1.2021 (Nuova Marcora)  per le piccole  imprese in forma di societa'  cooperative, anche  al caso particolare delle piccole cooperative  che intendono operare il cd. "workers' buy out" ovvero subentrare nella gestione aziendale.

    Finanziamenti piccole cooperative: novità del Decreto 17.2.2022

    Il nuovo decreto rimanda al regime di aiuti  istituito  dal  decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  4  gennaio  2021 riguardo alle  modalita' e le condizioni  già in vigore, salvo che per   l'applicazione  delle  seguenti novità:

    • DURATA : i finanziamenti avranno  durata non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni,  comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni; 
    • IMPORTO :    non può superare  oltre   sette  volte  il   valore   della   partecipazione  gia'  detenuta  dalla  societa'   finanziaria   nella societa' cooperativa beneficiaria e, in ogni  caso,  per  un  importo  complessivamente    non     superiore     a     euro     2.500.000,00
    • CONDIZIONE DI PREVALENZA  Le societa' cooperative beneficiarie dell'intervento rispettano  la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del  codice  civile,  a  decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.  

    ATTENZIONE  Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato   presentate  alle  societa' finanziarie a decorrere dalla  data  di  pubblicazione del   decreto, quindi a partire dal 4 aprile 2022

    Per tutto quanto non espressamente previsto  si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo economico 4 gennaio 2021  (vedi sotto) 

     La gestione dei rapporti  e' regolata dalla medesima convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e le  societa'  finanziarie partecipate dal ministero ai fini del sostegno alle società cooperative  e cooperative sociali  (art. 17, comma 2,  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  49).

    Sostegno alle cooperative Nuova Marcora 2021 : beneficiari

    Il decreto del ministero dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 aveva istituito un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al  consolidamento delle società cooperative, sostituendo la precedente displina del  4 dicembre 2014, cd Nuova Marcora. secondo le modalità previste dall’articolo 15.

    Il decreto prescrive che :

    possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di  produzione e lavoro e   cooperative sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:

    •  regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese
    • non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento diesenzione;
    • che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
    • anche  senza  sede legale nel territorio italiano purche con una sede operativa in Italia alla data di erogazione del finanziamento agevolato,  fermo restando che gli investimenti devono essere realizzati nel territorio nazionale.

    I finanziamenti  sono concessi   nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis 

    •  sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti  posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
    • sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
    • nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento
    • non sono assistiti da alcuna forma di  garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27dicembre 1997, n. 449.

    Finanziamento agevolato Cooperative: come si richiede

    Per le istruzioni sulla richiesta di finanziamenti agevolati in favore delle  cooperative  di piccola e media dimensione e' stato emanato il decreto direttoriale  del 31 marzo 2021 ed è stato  reso  disponibile l'indirizzo della CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione : [email protected]

    E' richiesta la seguente documentazione

    a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2

    b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3

    c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante n merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia.

    Finanziamenti cooperative: le iniziative ammissibili

    Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente,

    a)   per la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie

    b)  per  esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa. 

    SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili

    ATTENZIONE Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.

  • Cooperative e Consorzi

    Cooperative: dal 23 aprile le domande per l’agevolazione “Nuova Marcora”

    Da venerdì 23 aprile 2021 prende il via la presentazione delle domande per richiedere finanziamenti agevolati in favore:

    • della nascita delle società cooperative
    • dello sviluppo delle società cooperative
    • del consolidamento delle società cooperative

    di piccola e media dimensione.

    E' stato reso disponibile l'indirizzo della CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c. al quale inviare tutta la documentazione ed è il seguente: [email protected]

    Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 marzo 2021 con i termini e le modalità di presentazione delle domande è stato pubblicato in GU n 84 dell'8 aprile 2021.

    La misura chiamata Nuova marcora sostiene le società cooperative di produzione e lavoro attive in tutti i settori produttivi con sede sul territorio nazionale attraverso finanziamenti agevolati:

    • con durata non superiore a 10 anni, 
    • regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento 
    • e possono coprire l’intero importo dei nuovi investimenti.

    Presenta la domanda per l'agevolazione Nuova Marcora

     Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, le società cooperative proponenti sono tenute a presentare, dal 23 aprile all’indirizzo di posta elettronica certificata suddetto la seguente documentazione: 

    a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2. SCARICA QUI L'ALLEGATO 2

    b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3. SCARICA QUI L'ALLEGATO 3

    c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all’allegato n. 4 in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

    Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi.

    Soggetti beneficiari dell'agevolazione Nuova Marcora

    Possono beneficiare delle agevolazione le società cooperative: 

    a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale; 

    b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;

    c) operanti in tutti i settori produttivi.

    Soggetti esclusi:

    a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

    b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 

    Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le società cooperative: 

    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 

    b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 

    Iniziative e spese ammissibile all'agevolazione Nuova Marcora

    Le agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte

    a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie

    b) di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa. Si rimanda all'art 3 del decreto in oggetto per i dettagli sulla ammissibiltà.

    SCARICA QUI L'ALLEGATO 1 con l'elenco delle iniziative e delle spese ammissibili

    Allegati: