• Esterometro e Spesometro

    Esterometro: buoni corrispettivo multiuso sono irrilevanti

    Con Risposta a interpello n 579 del 30 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti sui buoni corrispettivo multiuso e l'irrilevanza dell'acquisto ai fini del c.d. ''esterometro''  (Articolo  1, comma  3–bis, decreto legislativo  5  agosto 2015, n. 127)

    La società  istante opera nel settore del welfare aziendale e nello svolgimento della sua attività riceve frequentemente fatture da fornitori esteri relative ad acquisti qualificabili come ''buoni corrispettivi multiuso'' ai sensi dell'art. 6­quater DPR 633/72, quali ad esempio cofanetti regalo (smart box), che vengono poi rivenduti sulla base di un mandato senza rappresentanza ai clienti che hanno attivato piani di welfare aziendale per i propri dipendenti.

    Nello specifico, esso domanda se devono essere comunicati con l'esterometro gli acquisti da fornitori esteri fuori campo iva art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­ corrispettivo multiuso di cui all'art. 6­ quater DPR 633/72. 

    Le Entrate ricordano che con la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 si è già chiarito che l'«evoluzione normativa del c.d. ''esterometro'', a partire dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ­ articolo abrogato dalle medesime previsioni che hanno introdotto la trasmissione telematica dei dati di cui al d.lgs. n. 127 (cfr. l'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)­ dimostra come la ratio dell'adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è ''estera''.» [cfr. la risposta al quesito 1.2)]. 

    Infatti, ai fini dell'adempimento di detto obbligo comunicativo: ­è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;  non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

    Tale interpretazione va confermata, fermo restando, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall'articolo 12 del d.l. n. 73 del 2022, che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7­octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell'eventuale imposta).

    Da notare che  seppure l'assenza di rilevanza territoriale dell'operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell'esterometro (salvo si tratti di acquisti di valore inferiore a 5.000 euro), un'''operazione'' deve comunque sussistere.

    È necessario, quindi, essere in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (di cui sia parte un soggetto passivo d'imposta residente o stabilito in Italia).

    Ciò, tuttavia, non avviene nel caso rappresentato. Va infatti evidenziato che il mero trasferimento di buoni corrispettivo c.d. ''multiuso'' ­ non diversamente da quello del denaro o di crediti in denaro non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi: «[…] 2. Ogni trasferimento di un buono ­corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono­ corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono­ corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono­ corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.» 

    Alla luce di quanto sopra,  nei  limiti  richiamati,  la  soluzione interpretativa ipotizzata dall'istante sia da condividere, quindi l'agenzia ritiene che i dati relativi agli acquisti fuori campo iva art. 2 c. 3 lett. a) DPR 633/72, che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro, a cui sono assimilati i buoni­ corrispettivo multiuso di cui all'art. 6­quater DPR 633/72 acquistati da soggetti esteri, come sopra illustrati, non vanno comunicati con l'esterometro non trattandosi di operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi in senso stretto.

  • Esterometro e Spesometro

    Esterometro: un riepilogo dopo la conversione del DL Semplificazioni

    La legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni è stata pubblicata sulla GU n 193 del 19 agosted entra in vigore dal giorno 20.

    Essa reca diverse novità e tra queste, con l'art. 12 si ampliano le ipotesi di esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” comprendendo le operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

    Pertanto, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:

    • operazioni documentate da bollette doganali;
    • operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
    • operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

    Ricordiamo che dal 1 luglio 2022 i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia. 

    Con il passaggio al Sistema di interscambio per l’invio delle comunicazioni, cambiano modalità, procedure e tempistica dell’adempimento. 

    Infatti, si passa dall’invio massivo dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica per singola operazione.

    In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite il Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia 12 giorni per le fatture immediate, mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

    Ricordiamo innanzitutto che in data 13 luglio è uscita la Circolare n 26/E delle Entrate con chiarimenti sull'esterometro inoltre, 

    durante l'incontro organizzato da Confindustria sul "nuovo esterometro" al quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, svoltasi il 4 luglio scorso è stato ribadito che per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 nei confronti e da soggetti non residenti gli operatori nazionali devono trasmettere allo Sdi (Sistema di interscambio) con il formato Xml della fattura elettronica i dati delle singole operazioni.

    E' stato chiarito che rispetto alla vecchia comunicazione trimestrale saranno necessari maggiori dettagli relativi alle singole operazioni e viene richiesto di inviare descrizione con indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.

    Per le operazioni attive il contribuente dovrà produrre il file Xml con il normale processo di fatturazione inserendo tutti gli elementi della fattura elettronica e la differenza rispetto alle fatture nazionali è costituita dal fatto che il codice del destinatario da utilizzare è quello convenzionale a sette ics.

    Per le fatture passive la compilazione dei campi relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi ricevuti, potrà essere semplificata poiché il documento ricevuto verrà conservato dal cessionario/committente insieme alla documentazione di base delle singole operazioni.

    Viene chiarito che questi documenti vanno conservati non obbligatoriamente in formato elettronico e l'unica eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui o il cliente o il fornitore estero si sia registrato allo Sdi. 

    In questo caso la fattura emessa dall’operatore nazionale ovvero la fattura emessa dall’operatore estero transiterebbe tramite Sdi come fattura elettronica e, in quanto tale sarebbe direttamente registrata dai sistemi dell’Agenzia e rimessa a disposizione del cliente nell’area dedicata del portale fatture e corrispettivi. Allora la conservazione dovrebbe essere fatta obbligatoriamente in elettronico.

    Nell'incontro, inoltre, in merito alle operazioni escluse, le Entrate hanno suggerito a chi volesse trasmetterle di evitare di farlo perché l’invio potrebbe produrre una duplicazione del dato nelle basi dati del fisco creando un evidente problema nella compilazione dei registri precompilati. 

    Leggi anche:

  • Esterometro e Spesometro

    Nuovo Esterometro: esempi pratici sui termini di invio

    Con la Circolare n 26 del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del nuovo Esterometro (per approfondimenti leggi anche Esterometro 2022: le regole nella Circolare ADE)

    Ricordiamo intanto che, dal 1 luglio 2022 è stato abolito il vecchio esterometro, ovvero trova applicazione la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate delle operazioni con e da soggetti non residenti. 

    Al posto della comunicazione trimestrale si provvede ad invio tramite SdI delle singole operazioni.

    Esterometro: le regole dal 1 luglio 2022

    Brevemente ricordiamo che l’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilisce uno specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) per la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi delle operazioni transfrontaliere: 

    • i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento).

    L’art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 la Finanziaria 2021 ha previsto che, dalle operazioni effettuate dall'1 gennaio 2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite SdI, secondo il formato previsto per la fattura elettronica. 

    L’art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021 Decreto Fiscale, ha differito le nuove modalità di invio dell’esterometro dal 1 gennaio a 1 luglio.

    Perciò, dal 1 luglio, al posto della comunicazione trimestrale nota come esterometro, è previsto l’invio tramite SdI Sistema di interscambio, delle singole operazioni effettuate e ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica. 

    I particolare, dati relativi: 

    • alle cessioni o prestazioni rese (operazioni attive) vanno inviati entro i termini di emissione delle fatture o documenti che ne certificano i corrispettivi;
    • agli acquisti o prestazioni ricevute (operazioni passive) vanno inviati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento / effettuazione dell'operazione;

    utilizzando gli specifici “Tipo documento” resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. 

    Sono escluse dall’esterometro:

    • le operazioni documentate da bolletta doganale o fattura elettronica 
    • e quelle non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a € 5.000

    Questo ultimo caso di esclusione è stato recentemente inserito con l'art 12 del DL n 73/2022 l'oramai noto Decreto Semplificazioni che ha modificato il comma 3 bis dell'art 1 del del DLgs n 127/2015

    Nuovo Esterometro: esempi di termini di invio dati

    Esempi pratici sui termini di invio dati delle operazioni attive e passive da/verso soggetti esteri

    Operazioni attive-Esempi pratici dei termini di invio per le operazioni attive Operazioni passive-Esempi pratici dei termini di invio per le operazioni passive
    Cessione di beni intra-Ue effettuata il 20 agosto 2022 andrà comunicata entro il giorno 15 settembre 2022 Fornitore francese emette fattura il 3 settembre 2022 per una cessione intra-Ue. La ft viene inviata tramite email al cliente il 5 settembre 2022. La comunicazione dati va fatta entro il 15 ottobre 2022.
    Cessione di beni interna effettuata il 20 agosto 2022 andrà comunicata entro il 1° settembre 2022 (entro 12 giorni dalla data di effettuazione stessa)

     

    Fornitore francese vende a impresa italiana beni mobili presenti in Italia. La fattura è recapitata al cessionario nazionale in data 8 settembre 2022. La trasmissione dei dati deve avvenire entro il 15 ottobre 2022.

    Servizio (non generico) di manutenzione impianto di edificio sito all’estero, richiesto da un cliente extra-UE. Trasmissione dati entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione Impresa americana effettua consulenza informativa completata il 18 settembre a ditta italiana.
    Entro il 15 ottobre 2022, il committente nazionale deve:

    • emettere autofattura 
    • comunicare i dati dell’operazione transfrontaliera.

    Nuovo esterometro: soggetti obbligati all'invio con SdI

    L'esterometro era un obbligo rivolto ai soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia per i quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura elettronica. 

    Mentre erano esclusi, secondo la norma originaria i soggetti seguenti:

    • i contribuenti minimi e forfetari; 
    • i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
    • le società, le associazioni ed enti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000

    Di fatto però dal 1 luglio, con l'art 18 comma 2 del DL 36/2022 ossia PNRR 2 convertito in Legge, sono inclusi nell'obbligo di fatturazione elettronica e quindi anche obbligati all'esterometro i seguenti soggetti:

    • i contribuenti minimi e forfetari; 
    • le società, le associazioni ed enti che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

    con ricavi o compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

    Nuovo esterometro: le sanzioni per omesso invio dati

    Per le operazioni dal 1 luglio 2022 il nuovo regime sanzionatorio come modificato dall'art 13 del DL n 73/2022 prevede: 

    • in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, l’applicazione della sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili; 
    • la riduzione alla metà della sanzione entro il limite di € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  • Esterometro e Spesometro

    Esterometro e bollette doganali: il rischio di duplicazione dei dati

    Con la Circolare n 26 del 13 luglio l'Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti sul nuovo esterometro in vigore dal 1 luglio.

    In particolare, in risposta ad un contribuente che domanda se vi sia un divieto di invio dei dati per i quali è stata emessa una bolletta doganale viene replicato che "non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell’obbligo"

    Per espressa previsione di legge l'adempimento dell’esterometro per i dati per i quali vi è una bolletta doganale o di una fattura elettronica via Sdi è escluso ma vi è rischio di duplicazione dei dati.

    Ricordiamo innanzitutto che ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

    Le Entrate evidenziano come può sussistere un potenziale rischio di duplicazione delle operazioni nei sistemi informatici a carico di coloro che inviano nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione.

    Viene in sintesi precisato che sebbene la trasmissione dell’esterometro già in presenza di fattura elettronica o bolletta doganale non determina alcuna violazione sanzionabile, il contribuente si pone nelle condizioni di dover rispondere alle entrate per una duplicazione dei dati nei sistemi informatici delle Entrate con eventuali lettere di compliance.

    Leggi anche Esterometro 2022: le regole nella Circolare ADE

  • Esterometro e Spesometro

    Esterometro 2022: il punto dell’Agenzia sui nuovi adempimenti

    Pronti i chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

    Con la circolare del 13 luglio 2022 n. 26, rispondendo ai quesiti posti dalle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle modifiche normative del c.d. esterometro, in particolare su:

    • trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, 
    • ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’adempimento, 
    • regole di compilazione dei file da trasmettere,
    • e conservazione dei documenti.

    Termini di trasmissione dei dati

    Ricordiamo che con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:

    • quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, 
    • quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, 
    • nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del dPR n. 633/72,

    devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi):

    • entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni svolte nei
      confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato
      ,
    • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, per quanto riguarda i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

    Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

    Allegati:
  • Esterometro e Spesometro

    Esterometro 2022: le regole nella Circolare ADE

    Con la Circolare n 26 del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate chiarisce l'ambito applicativo del nuovo Esterometro.

    In particolare, si forniscono chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.

    A inizio trattazione della Circolare, le Entrate ricordano che ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come sostituito dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione, «I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni: 

    a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; Si rammenta che il termine inizialmente previsto dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per la decorrenza delle modifiche in tema di esterometro (1° gennaio 2022) è stato sostituito dall’articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, risultando fissato al 1° luglio 2022. Termine in ultimo confermato dall’articolo 12 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in corso di conversione.

    b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».

    Leggi anche Fatturazione elettronica operazioni con l'estero: obbligo dal 2022

    Esterometro: il monitoraggio delle operazioni con l’estero

    Il documento di prassi datato 13 luglio 2022 sotto forma di risposte a quesiti chiarisce vari aspetti, innanzitutto l’Agenzia esplicita che la finalità dell’esterometro non è più ravvisabile nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA, ma ricomprende il monitoraggio di tutte le operazioni in cui la controparte del soggetto passivo IVA residente in Italia è “estera”.

    Ne consegue che la trasmissione dei dati deve riferirsi non solo alle operazioni in cui la controparte è un operatore economico, ma anche a quelle poste in essere con privati consumatori.

    Il monitoraggio omnicomprensivo è relativo anche all'aspetto qualitativo delle operazioni, infatti nella osservazione ricadono tutte le operazioni, prescindendo dalla natura delle stesse ed in particolare dal fatto che rilevino territorialmente in Italia ai fini del tributo.

    Esistono esclusioni espressamente indicate nella norma novellata recentemente dall'art 12 del DL 73/2022 che in principio ricordate.

    Si sottolinea come l'obbligo di compilazione dell’esterometro sia esteso anche ai soggetti in regime forfetario e a coloro che aderiscono al regime di vantaggio, con la previsione che, vista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 l’esterometro è dovuto solo da parte di coloro che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro. 

    Esterometro: i termini di trasmissione dei dati

    Con un quesito si è domandato di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero e l'agenzia specifica quanto segue.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022: 

    «a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 

    b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione»

    Dunque sottolineano le Entrate non vi è un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate. 

    Volendo esemplificare senza essere esaustivi, spiega l'Agenzia, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie, per le quali «è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione» (cfr. l’articolo 46 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. 

    Ciò, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata il 1° ottobre 2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10 di novembre 2022). 

    Lo stesso dicasi «per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter» 

    I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA – normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione»), sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni). 

    Qualora, invece, si parli di acquisti, si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extra UE, in assenza di un documento comprovante l’operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, da individuarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del decreto IVA (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.» [cfr. il comma 6]).

    Esterometro: la descrizione delle operazioni

    Molti contribuenti si sono domandati quale fosse il livello di dettaglio della descrizione dei beni e dei servizi oggetto della transazione richiesta ai fini di assolvere agli obblighi dell’esterometro.

    Rispetto all’adempimento della comunicazione trimestrale la nuova forma di invio dei dati richiede anche l’indicazione della descrizione dell’operazione. 

    L’Agenzia ha indicato chiaramente che:

    • Per le operazioni attive, qualora, per generare il file XML da trasmettere a SdI per l’esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4  potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la «fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472» (cfr la circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, quesito 1.1). 
    • Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il 10 campo 2.2.1.4  potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.