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Esterometro: la trasmissione via SdI delle fatture in valuta estera
Da luglio 2022 l’adempimento del cosiddetto Esterometro è divenuto puntuale, da effettuarsi, per ogni singola fattura non italiana ricevuta o emessa, attraverso la trasmissione al Sistema di interscambio (il cosiddetto SdI) di un tracciato in formato xml, analogo a quello utilizzato per la fatturazione elettronica.
Di conseguenza, uno dei problemi che più facilmente si può prospettare, è quello della modalità di traduzione del documento straniero nel formato stabilito per la fatturazione elettronica, al quale la fattura estera dovrà adattarsi.
In questa operazione di travaso dei dati dal documento estero al tracciato xml analogo alla fattura elettronica, il contribuente dovrà preoccuparsi di trasmettere i dati richiesti dal legislatore con l’articolo 21 del DPR 633/72.
Poche le semplificazioni previste (come si evince dalla Circolare numero 26/2022 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata all’argomento), tra le quali la più rilevante, si ricorda, è la possibilità di indicare sul campo descrizione i soli riferimenti a “beni”, “servizi”, oppure “beni e servizi”, con rimando alla descrizione presente sul documento estero, che dovrà essere analitica.
Non raramente accade che una fattura passiva ricevuta, per acquisti di beni o servizi fuori dal territorio nazionale, sia espressa in valuta differente dall’euro.
Il dubbio che può legittimamente sorgere è se sul tracciato xml che assolve l’Esterometro dovrà essere utilizzata la valuta utilizzata in fattura oppure l’euro.
In linea di principio, la risposta discende dal citato articolo 21 del DPR 633/1972, il quale prescrive che l’imposta e l’imponibile debbano essere espressi con arrotondamento al centesimo di euro.
Quindi, ai fini dell’adempimento, l’imposta e l’imponibile dovranno essere espressi in euro, al tasso di cambio del giorno di riferimento, mentre su altre parti del tracciato tale indicazione non è ugualmente dogmatica.
Da un punto di vista più pratico, la Circolare numero 26/2022 non ha fornito particolari informazioni sul tema, ma è possibile trarre utili indicazioni dai precedenti chiarimenti di prassi, nello specifico dalla FAQ numero 64 dell’Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2019 che appunto tratta della fatturazione elettronica in valuta straniera.
Dalla lettura dei chiarimenti di prassi si evince come la normativa nazionale richieda la conversione in euro, al tasso di riferimento giornaliero, della fattura estera espressa in valuta diversa dall’euro, e l’Agenzia delle Entrate dà per scontato che i valori espressi di sui campi imponibile e imposta del tracciato xml siano in euro; per cui la completa conversione in euro è la procedura più semplice da seguire.
Nei casi in cui il contribuente voglia esporre sul tracciato xml anche i valori originali espressi in valuta estera, potrà farlo utilizzando i campi diversi da imponibile e imposta; in questa direzione, le strade che il contribuente può concretamente percorrere, sono essenzialmente due:
- l’emissione del tracciato xml inserendo sul campo divisa la voce EUR e indicando tutti i valori della fattura in euro: il contribuente potrà indicare in fattura anche gli importi originali in valuta straniera utilizzando le sezioni Codice articolo o Altri dati gestionali;
- l’emissione del tracciato xml selezionando come divisa di riferimento la valuta straniera e inserendo come totale della fattura (valore su cui il SdI non effettua controlli) il valore originario; in tale situazione bisognerà fare attenzione però a indicare, per rispetto delle richieste dell’articolo 21 del DPR 633/1972, sui campi imponibile e imposta i valori convertiti in euro, perché gli importi qui inseriti sono considerati espressi in euro dall’Agenzia delle Entrate; inoltre, in una delle sezioni descrittive del tracciato sarà preferibile precisare il fatto che solo il totale della fattura presenta il dato in valuta estera, mentre i campi imponibile e imposta riportano i relativi valori convertiti in euro.
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Esterometro: un riepilogo dopo la conversione del DL Semplificazioni
La legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni è stata pubblicata sulla GU n 193 del 19 agosto ed entra in vigore dal giorno 20.
Essa reca diverse novità e tra queste, con l'art. 12 si ampliano le ipotesi di esonero dalla presentazione del c.d. “esterometro” comprendendo le operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
Pertanto, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:
- operazioni documentate da bollette doganali;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
Ricordiamo che dal 1 luglio 2022 i soggetti passivi sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche nonché quelle, purché di importo non superiore a 5mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia.
Con il passaggio al Sistema di interscambio per l’invio delle comunicazioni, cambiano modalità, procedure e tempistica dell’adempimento.
Infatti, si passa dall’invio massivo dei dati del trimestre di riferimento entro il mese successivo a una trasmissione telematica per singola operazione.
In particolare, riguardo alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, ora tenute ad essere effettuate tramite il Sistema di Interscambio, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia 12 giorni per le fatture immediate, mentre la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Ricordiamo innanzitutto che in data 13 luglio è uscita la Circolare n 26/E delle Entrate con chiarimenti sull'esterometro inoltre,
durante l'incontro organizzato da Confindustria sul "nuovo esterometro" al quale è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, svoltasi il 4 luglio scorso è stato ribadito che per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 nei confronti e da soggetti non residenti gli operatori nazionali devono trasmettere allo Sdi (Sistema di interscambio) con il formato Xml della fattura elettronica i dati delle singole operazioni.
E' stato chiarito che rispetto alla vecchia comunicazione trimestrale saranno necessari maggiori dettagli relativi alle singole operazioni e viene richiesto di inviare descrizione con indicazione di natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi.
Per le operazioni attive il contribuente dovrà produrre il file Xml con il normale processo di fatturazione inserendo tutti gli elementi della fattura elettronica e la differenza rispetto alle fatture nazionali è costituita dal fatto che il codice del destinatario da utilizzare è quello convenzionale a sette ics.
Per le fatture passive la compilazione dei campi relativi a natura, qualità e quantità dei beni e servizi ricevuti, potrà essere semplificata poiché il documento ricevuto verrà conservato dal cessionario/committente insieme alla documentazione di base delle singole operazioni.
Viene chiarito che questi documenti vanno conservati non obbligatoriamente in formato elettronico e l'unica eccezione potrebbe essere costituita dal caso in cui o il cliente o il fornitore estero si sia registrato allo Sdi.
In questo caso la fattura emessa dall’operatore nazionale ovvero la fattura emessa dall’operatore estero transiterebbe tramite Sdi come fattura elettronica e, in quanto tale sarebbe direttamente registrata dai sistemi dell’Agenzia e rimessa a disposizione del cliente nell’area dedicata del portale fatture e corrispettivi. Allora la conservazione dovrebbe essere fatta obbligatoriamente in elettronico.
Nell'incontro, inoltre, in merito alle operazioni escluse, le Entrate hanno suggerito a chi volesse trasmetterle di evitare di farlo perché l’invio potrebbe produrre una duplicazione del dato nelle basi dati del fisco creando un evidente problema nella compilazione dei registri precompilati.
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