• Locazione immobili 2024

    Locazioni brevi e condivisione dei dati: il testo del Regolamento UE

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29.04.2024, il Regolamento UE 2024/1028 dell'11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

    Il presente regolamento stabilisce norme per la raccolta di dati da parte delle autorità competenti e dei fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine e per la condivisione di dati da parte delle piattaforme online di locazione a breve termine con le autorità competenti per quanto riguarda la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine offerti da locatori attraverso piattaforme online di locazione a breve termine.

    Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per:

    • istituire procedure di registrazione
    • adeguare le procedure di registrazione esistenti del presente regolamento 
    • e istituire punti di ingresso digitali unici
    • come pure di consentire alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori di adeguarsi ai nuovi requisiti,

    l’applicazione del presente regolamento è rinviata a 24 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso (19 maggio 2024, ovvero il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea) e si applica pertanto a decorrere dal 20 maggio 2026.

    Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di locazione a breve termine che offrono servizi a locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine nell’Unione, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, e ai locatori che prestano servizi di locazione di alloggi a breve termine.

    Principali punti del Regolamento

    • Obiettivi e Campo di Applicazione: Il regolamento mira a stabilire un quadro uniforme per la raccolta e condivisione dei dati, applicabile a piattaforme online e locatori che offrono alloggi a breve termine. Esso non si applica a hotel, campeggi, o altri alloggi non residenziali.
    • Raccolta di Dati: Le piattaforme online dovranno raccogliere e condividere dati essenziali come l'identità dei locatori, i dettagli degli alloggi, e le transazioni effettuate.
    • Registrazione e Numero di Identificazione: I locatori dovranno registrarsi e ottenere un numero di identificazione unico per ogni unità affittata, che dovrà essere visibile nell'annuncio corrispondente sulla piattaforma online.
    • Trasparenza e Conformità: Il regolamento impone alle piattaforme di assicurare la trasparenza delle informazioni e la conformità dei locatori alle normative locali, includendo l'obbligo di comunicare il numero di registrazione in ogni annuncio.
    • Protezione dei Dati: Conformemente al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'UE), il regolamento stabilisce limiti rigorosi sulla raccolta, uso e conservazione dei dati personali.
    • Implementazione e Sanzioni: Gli Stati membri dovranno implementare meccanismi adeguati per garantire il rispetto del regolamento, con sanzioni efficaci e dissuasive per le piattaforme che non adempiono ai loro obblighi.
    • Monitoraggio e Revisione: Il regolamento prevede periodi di valutazione regolari per monitorare l'efficacia delle misure introdotte e apportare eventuali modifiche necessarie.

    Numero di registrazione identificativo dell'unità in locazione breve

    Il Regolamento definisce il numero di registrazione, che è un identificatore unico rilasciato dall’autorità competente, che identifica ciascuna unità di alloggio offerta per la locazione a breve termine nello Stato membro.

    Il numero di registrazione dovrebbe garantire che i dati raccolti e condivisi dalle piattaforme online di locazione a breve termine possano essere correttamente attribuiti ai locatori e alle unità.

    Tale numero di registrazione dovrebbe essere inserito in un registro pubblico e facilmente accessibile e gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tale numero di registrazione non includa dati personali. Le autorità competenti, negli Stati membri che hanno imposto alle piattaforme online di locazione a breve termine l’obbligo di trasmettere dati, dovrebbero di conseguenza istituire o mantenere procedure di registrazione per i locatori e per le rispettive unità.

    Al fine di evitare situazioni in cui a un’unità sia attribuito più di un numero di registrazione per annuncio, ciascuna unità dovrebbe essere oggetto di un’unica procedura di registrazione in uno Stato membro, a livello nazionale, regionale o locale.

    Gli obblighi di registrazione stabiliti a norma del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati altri eventuali obblighi di informazione derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale in relazione alla fiscalità, al censimento della popolazione e alla raccolta di statistiche.

    Al fine di garantire che le autorità competenti ottengano le informazioni e i dati di cui hanno bisogno senza imporre oneri sproporzionati alle piattaforme online di locazione a breve termine e ai locatori, è necessario stabilire un approccio comune alle procedure di registrazione negli Stati membri che si limiti alle informazioni di base che consentono l’identificazione precisa dell’unità e del locatore. A tal fine gli Stati membri dovrebbero garantire che, al momento della presentazione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione pertinente, ai locatori e alle unità sia attribuito un numero di registrazione.

    I locatori dovrebbero potersi identificare e autenticare tramite mezzi di identificazione elettronica rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di completare tali procedure di registrazione. La registrazione dovrebbe, ove possibile, essere gratuita o avere un costo ragionevole e proporzionato che non dovrebbe superare il costo della procedura amministrativa in questione.

    Sarebbe inoltre opportuno garantire che i locatori abbiano la possibilità di presentare tutta la documentazione richiesta in formato digitale. Tuttavia, dovrebbe essere sempre disponibile un servizio offline al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti con competenze e strumenti digitali ridotti, in particolare gli anziani.

    Allegati:
  • Locazione immobili 2024

    Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

    La Legge di Bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio, tra le altre ha previsto novità, per le locazioni brevi, dette anche affitti brevi.

    Sinteticamente, si prevede che l'articolo 1, comma 63 della legge di bilancio 2024 aumenta:

    • dal 21 al 26 per cento,
    • l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca,
    • applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. 

    A tal  proposito l'agenzia delle entrate con una FAQ del 17 aprile chiarisce che per chi affitta un solo immobile con più contratti di locazione breve nel corso dell'anno ha comunque diritto all'aliquota del 21%, vediamo i dettagli.

    Cedolare secca su affitti brevi: che aliquota spetta?

    Per la tassazione Irpef dei redditi fondiari derivanti dai contratti di locazione breve, il proprietario (o il titolare di diritto reale di godimento) di unità immobiliari abitative locate a uso abitativo può scegliere il regime fiscale della cedolare secca (in alternativa al regime ordinario).

    Dal 1° gennaio 2024 chi sceglie questo regime deve calcolare l’imposta sostitutiva da versare applicando la nuova aliquota di tassazione del 26% come sopra specificato.

    La stessa norma prevede, tuttavia, la riduzione al 21% per i redditi che derivano dalle locazioni brevi relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    Le Entrate, con FAQ del 17 aprile, hanno fornito un chiarimento al seguente quesito: Se affitto più volte nel corso del 2024 la stessa unità immobiliare mediante contratti di locazione breve e scelgo il regime della cedolare secca, mi confermate che l’aliquota di tassazione è del 21% e non del 26%? 

    La risposta ADE è affermativa, dal momento che il contribuente concede in locazione breve, anche se più volte, una sola abitazione. 

    Se, per ipotesi, gli immobili locati fossero due, sul reddito derivante dalla locazione breve di uno dei due (a scelta del locatore) si applicherebbe l’aliquota del 21%, sull’altro quella del 26%.

    Si ricorda, che per locazioni brevi devono intendersi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

  • Locazione immobili 2024

    Imposta di soggiorno non incassata: gestori responsabili del versamento

    Il MEF durante Telefisco 2024 ha chiarito che i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno agli enti locali anche se non è stata pagata dal cliente.

    Imposta soggiorno non incassata: gestori responsabili del versamento

    Ricordiamo intanto che con il Dl n 34/2020 il ruolo dei gestori delle strutture ricettive è mutato in modo radicale in quanto sono divenuti responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno.

    L’attuale normativa in materia assegna ai gestori delle strutture ricettive tanto responsabilità nel versamento dell’imposta con diritto di rivalsa sui soggetti passivi , quanto responsabilità nella presentazione della dichiarazione.

    In merito alla disciplina di riferimento leggi anche: Nuovo modello di comunicazione imposta di soggiorno 2022

    Nel dettaglio, il Ministero delle Finanze durante Telefisco 2024 ha chiarito che i gestori sono tenuti a versare ai Comuni le somme non pagate dal cliente.

    In caso di inadempimento, sono preiste sanzioni che vanno dal 100 al 200% dell’importo dovuto per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e sanzioni del 30% in caso di omesso, ritardato o parziale versamento del tributo.

    Il Comune, secondo il chiarimento del MEF, può rivolgersi direttamente al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione.

    Il Ministero, nella risposta durante il convegno del 1 febbraio  scorso, per avvalorare quanto affermato cita le sezioni regionali della Corte dei conti Emilia-Romagna e Lombardia e relativamente a quest'ultima secondo l'orientamento consolidato i Comuni dovrebbero emettere gli avvisi di accertamento per il recupero dell’imposta e il contenzioso sarebbe esaminato dalle corti di giustizia tributaria. 

    Viene anche specificato che secondo un opposto orientamento, i Comuni dovrebbero segnalare alla Corte dei conti il mancato riversamento e attendere l’esito del giudizio per recuperare l’imposta. 

    Sembrerebbe utile un intervento legislativo in modo da dirimere ogni dubbio in proposito.

  • Locazione immobili 2024

    Locazioni brevi: la certificazione unica 2024

    Viene pubblicato il Provvedimento n 8253 del 15 gennaio, con il modello e le istruzioni per la certificazione unica 2024.

    In dettaglio, viene approvata la Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
    Sono inoltre individuate le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

    La Certificazione Unica 2024, da inviare entro il 18 marzo, il 16 marzo termine ordinario quest'anno cade di sabato, attesta, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi).

    Per le regole generali sulla CU 2024 leggi anche: Certificazione unica 2024: invio entro il 18 marzo.

    Certificazione unica 2024: i redditi degli affitti brevi

    Ricordiamo che, con l’articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017,

    n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi.

    Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni. 

    Si prevede che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

    In base a quanto previsto al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

    Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. 

    Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.

    Certificazione unica 2024: come si compila il quadro degli affitti brevi

    Vediamo come si compila il quadro della CU 2024 relativo alla certificazione dei redditi da locazione breve.

    Le istruzioni al modello 2024 specificano che, nella ipotesi in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata, nel punto 1 riportare il numero complessivo dei contratti stipulati relativi alla singola unità immobiliare.

    Attenzione al fatto che, nella ipotesi di esposizione dei dati in forma analitica il punto 1 non deve essere compilato.

    I punti 2 e 3 sono alternativi tra loro e vanno rispettivamente barrati se: 

    • trattasi di un contratto che prevede la locazione dell’intera unità immobiliare.
    • trattasi di un contratto che prevede la locazione parziale dell’unità immobiliare.

    Nel punto 4 occorre riportare l’anno relativo al periodo di locazione che si sta indicando. 

    Si specifica che:

    • nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2022 che il 2023 e il pagamento è stato effettuato nel 2023 dovranno essere compilati due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2022 e l’importo di competenza del 2023;
    • nel caso di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2023 che il 2024 e il pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2023, anche in questo caso è necessario compilare due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2023 e l’importo di competenza del 2024.

    Nel punto 5 indicare il numero dei giorni della durata del contratto di locazione ricompresa nel periodo di riferimento.

    Nei punti da 6 a 13 vanno indicati i dati relativi all’indirizzo dell’immobile mentre nei punti da 14 a 18 è necessario indicare i dati catastali dell’immobile locato.

    Nel punto 19 indicare l’importo del corrispettivo lordo e nel punto 20 l’importo della relativa ritenuta operata. 

    Si precisa che:

    • l’importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell’importo del corrispettivo indicato al punto 19,
    • nel punto 20 deve essere riportato l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919. Tale precisazione è valida anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.

    Nel punto 21 barrare la casella se il percipiente al quale viene rilasciata la certificazione 2024 non riveste la qualifica di proprietario dell’unità  immobiliare locata.

    Il punto “N. contratti locazione” deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l’esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata. Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d’imposta

    (2022 e 2023 ovvero 2023 e 2024) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all’anno riportato nel punto 4.

    Infine si sottolinea che per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica.

    I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa. 

    Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei predetti corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.

    Nel caso in cui è barrato il punto 21 riportare nel punto 4 sempre il valore 2023. 

    Sulle locazioni brevi si segnalano le novità previste dalla Legge di bilancio 2024:  Locazioni brevi: le novità 2024 per la cedolare secca.

  • Locazione immobili 2024

    Dichiarazione imposta di soggiorno 2022: presentazione entro il 30 giugno

    Entro il 30 giugno va inviata la dichiarazione per l'imposta di soggiorno 2022.

    Ricordiamo che con avviso del 2 maggio il MEF informava del fatto che, il servizio è attivo dal giorno 8 maggio, ed è possibile procedere, attraverso l’apposito servizio presente nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate alla:

    • predisposizione,
    • e all’invio telematico,

    della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022. 

    Il comunicato MEF specifica che, l’utente dopo aver effettuato l'accesso:

    • trova il servizio all’interno della scheda “Servizi”, 
    • nella categoria “dichiarazioni” (in alternativa può ricercarlo con parole chiavi, per esempio “imposta di soggiorno” nella casella di ricerca).

    Inoltre, resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (entratel/fisconline) che l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili su richiesta del Dipartimento.

    Il relativo modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

    Si precisa che il modello dichiarativo e le istruzioni di compilazione, pubblicate nella sezione “Fiscalità regionale e locale  – Dichiarazione telematica imposta di soggiorno”, sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno.

    Dichiarazione imposta di soggiorno 2022: il modello da inviare

    In data 12 maggio 2022 è stato pubblicato in GU n 110 il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo alla approvazione del nuovo modello e istruzioni di dichiarazione dell'imposta di soggiorno da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto impositivo: CLICCA QUI PER MODELLO E ISTRUZIONI 

    La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno deve essere presentata:

    • dal soggetto gestore della struttura ricettiva,
    • o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore,

    secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto.

    Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell’attività di impresa, la dichiarazione dell’imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all’art 4, co. 5-ter, del Dl 50/2017, deve essere presentata:

    • dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, 
    • ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: le FAQ del Ministero

    Il MEF ha pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti e tra i principali chiarimenti viene specificato che:

    • è necessario presentare una dichiarazione per ciascuna annualità, in quanto la presentazione “cumulativa” non riguarda annualità diverse, bensì i dati che devono essere dichiarati nel singolo anno di riferimento,
    • la dichiarazione “multipla” riguarda ipotesi nelle quali il dichiarante presenta la dichiarazione allo stesso Comune e nel caso in cui “non sia possibile rappresentare integralmente la propria posizione su un unico modello”,
      l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario per i pernottamenti da lui gestiti,
    • nelle locazioni brevi gestite da un intermediario che incassi il contributo di soggiorno, l’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta all’intermediario anche nel caso in cui il gestore riscuota solo in parte personalmente il tributo, in quanto “il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile della presentazione della dichiarazione”.
    • gli intermediari quali ad esempio le agenzie immobiliari, che hanno in gestione più immobili eventualmente ubicati in comuni diversi, dovranno presentare una dichiarazione in ciascun comune di riferimento.

    Dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni in caso di omissione

    L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

    Le dichiarazioni e i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e contributo di soggiorno per Roma Capitale per le proprie finalità istituzionali e di controllo. 

    Ricordiamo infine che, con una Nota del 28 novembre 2022 l'IFEL Fondazione Anci aveva fornito un chiarimento in merito alla dichiarazione dell'imposta di soggiorno.

    In particolare, veniva specificato che, la previsione del nuovo obbligo dichiarativo non assorbe la potestà, che rimane in capo ai Comuni (ai sensi dall’art. 52 del Dlgs 446/1997):

    • di disciplinare le modalità di riversamento dell’imposta (e le comunicazioni trimestrali collegate), 
    • così come, non sostituisce gli ulteriori adempimenti collegati alla responsabilità contabile dei gestori, che si sostanzia nell’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

    Leggi anche:

    con gli ultimi chiarimenti del MEF.

    Allegati:
  • Locazione immobili 2024

    Dichiarazione imposta di soggiorno: chiarimenti MEF

    Con Risoluzione n 1 del 9 febbraio il MEF risponde a dubbi sulla dichiarazione per l'imposta di soggiorno.

    In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito all’obbligo dichiarativo relativo all’imposta di soggiorno in virtù del quale la dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022. 

    Nel quesito si ricordava che con le FAQ 8 e 9, pubblicate sul sito internet di questo Dipartimento, è stato chiarito che, considerato che l’anno 2022 costituisce il primo anno di applicazione dell'obbligo dichiarativo mediante presentazione del modello ministeriale, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al comune, seguendo le indicazioni prescritte dal comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale.

    Sempre tramite risposte a faq il ministero ha precisato che, al di fuori di tale caso, è chiaro che il contribuente dovrà utilizzare esclusivamente il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione. 

    Viene quindi chiesto di confermare che, per le annualità successive a quelle indicate nelle predette FAQ, l’utilizzo del modello ministeriale e quindi il contestuale adempimento dell'obbligo dichiarativo, esonera i soggetti obbligati dal presentare ulteriori dichiarazioni/comunicazioni richieste dai comuni. 

    Il MEF ritiene che per le annualità successive a quelle indicate nelle FAQ richiamate, e quindi dal 2022 in poi, la presentazione del modello ministeriale approvato con il decreto rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo in questione, imposto dal Legislatore ai fini della verifica da parte dei comuni del corretto adempimento dell’imposta di soggiorno e valido su tutto il territorio nazionale. 

    Infatti, sottolinea il Ministero, all’interno della disciplina generale del tributo non ci sono norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. 

    Vengono in ultimo ricordati i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale "al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

    Leggi anche Nuovo modello di comunicazione imposta di soggiorno 2022 per tutte le novità

  • Locazione immobili 2024

    Locazioni brevi: pubblicato il protocollo con regole della Banca dati del Turismo

    In data 19 ottobre 2022 viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il Protocollo d'intesa in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 161 del 29 settembre 2021, avente finalità di realizzazione e gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

    Il Ministero specifica che a seguito del parere favorevole del Garante per la Protezione dei Dati Personali le Regioni e Province autonome possono procedere alla stipula con il Ministero del Turismo del protocollo di intesa avente finalità di realizzazione e gestione della Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 29 settembre 2021, n. 161.

    Il protocollo, prevedendo la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dei dati, le modalità di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell’efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalità di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, ivi compreso il momento di decorrenza dell’obbligo di indicazione del codice in ogni comunicazione, offerta e promozione.

    Le Regioni e Province autonome che NON sottoscrivono il protocollo di intesa, forniranno, direttamente al gestore della banca dati, i dati, nonché i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

    Ricordiamo che il Decreto n 161/2021 del Ministero del Turismo recante il regolamento con le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati in oggetto, e in vigore dal 1 dicembre 2021 è stato pubblicato in GU n 273 del 16 novembre 2021.

    Banca dati del turismo: che cos'è

    La piattaforma del turismo raccoglierà:

    • le informazioni relative a tutte le strutture ricettive e agli alloggi 
    • concessi in affitto breve sul territorio nazionale.

    La banca dati in particolare conterrà:

    • la tipologia degli alloggi, 
    • l’ubicazione,
    • la capacità ricettiva, 
    • gli estremi dei titoli abilitativi richiesti ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva,
    • il soggetto che esercita l’attività, anche in forma di locazione breve,
    • il codice identificativo regionale, o laddove questo non sia stato adottato, un codice alfanumerico generato dalla banca dati stessa.

    I dati in essa contenuti vengono forniti dalle Regioni e dalle Province autonome

    Come funziona la banca dati del turismo

    La banca dati è realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della stessa. 

    Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.

    Le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma, sono stabilite dal Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, pubblicato in data 19 ottobre 2022 sul sito del Ministero del Turismo.

    SCARICA QUI IL PROTOCOLLO

    Banca dati del turismo: chi può accedere

    Come indicato dal protocollo in oggetto, l’accesso alla Banca Dati è consentito alle seguenti categorie di soggetti per le finalità e con le modalità definite nell’Allegato 1: 

    • Ministero del Turismo; 
    • Gestore della Banca Dati; 
    • Regioni/P.A.; 
    • Soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve (es., locatori e proprietari), delegati o rappresentanti legali, tramite servizi web di consultazione raggiungibili attraverso il portale istituzionale del Ministero del Turismo; 
    • Agenzia delle Entrate. 

    Banca dati del turismo: quali dati sono contenuti

    Le informazioni raccolte all’interno della Banca Dati afferiscono a: 

    a) tipologia di alloggio;

     b) ubicazione della struttura/immobile; 

    c) capacità ricettiva, intesa come posti letto; 

    d) estremi dei titoli abilitativi (e al titolo della disponibilità dell’alloggio per gli affitti brevi), ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e provinciale, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

    e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve; 

    f) Codice Identificativo Regionale, ove adottato, e Codice Identificativo Nazionale

    Ai fini dell’alimentazione della Banca Dati, si identificano due fasi di acquisizione dei dati: 

    • in fase di prima applicazione, saranno oggetto di acquisizione tutte e sole le informazioni disponibili tra quelle definite ai punti a), b), c), e), f) del precedente comma 2. In particolare, i dati personali trattati sono specificati nell’Allegato 2 (rif. T2 – Tabella dei Soggetti); 
    • in fase successiva, saranno oggetto di acquisizione le informazioni di cui al punto d) del precedente comma 2, da parte del Ministero, avvalendosi ove opportuno dell’integrazione con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa verifica di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 per i fini di tale integrazione

    Banca dati del turismo: il codice identificativo

    Ai sensi dell'art 3 del protocollo, si prevede che la Banca Dati genera un Codice Identificativo Nazionale univoco per ogni struttura ricettiva e immobile in locazione breve censita al proprio interno, anche in presenza di un codice CIR già definito a livello di Regione/P.A. 

    Il Codice Identificativo Nazionale riporta l'indicazione:

    • della tipologia di alloggio, 
    • della Regione/P.A., della provincia e del comune di ubicazione.

    Inoltre, ai fini dell’identificazione delle strutture, ciascun Codice Identificativo Nazionale è contraddistinto da una sequenza numerica univoca generata in modo casuale.

    Nel rispetto degli obblighi dettati dall’articolo 3, comma 2 del D.M. n. 161 del 29 settembre 2021, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza:

    • Il CIR, qualora una Regione/P.A. abbia normato tale codice attraverso legge regionale o provinciale, ovvero atti amministrativi, normativi e non, adottati in attuazione di una specifica previsione di legge regionale o provinciale, e purché tale codice sia coerente con il tracciato dettagliato nell’Allegato 2; 
    • Il Codice Identificativo Nazionale in tutti gli altri casi

    Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.

    Per chi non dovesse provvedere sono previste sanzioni da 500 euro a 5.000 euro per ogni unità non comunicata. 

    Le sanzioni raddoppiano se la violazione è reiterata.

    Allegati: