• Principi Contabili Internazionali

    Check list ASSIREVI 2023: pubblicate il 19 dicembre

    Con un comunicato stampa del 19 dicembre, ASSIREVI Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, annuncia la pubblicazione delle check list 2023.

    Nel dettaglio, si rende noto di aver pubblicato:

    • la lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea,
    • nonché la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)
    • la lista di controllo lista di controllo dei principi di redazione del bilancio consolidato (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127). 

    La lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), così come omologati (“endorsed”) dall’Unione Europea pubblicata da ASSIREVI, ha subito alcune modifiche rispetto allo scorso anno in quanto recepisce nuovi obblighi informativi previsti dai documenti, di seguito riepilogati, entrati in vigore a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2023

    Check list ASSIREVI 2023: per bilanci redatti con principi internazionali

    Il comunicato stampa di ASSIREVI evidenzia che, tra le novità degli aggiornamenti apportati, si segnalano in particolare quelle relative a: 

    • IFRS 17 – Contratti assicurativi, che sostituisce l’IFRS 4 e rappresenta una rilevante novità per il settore di riferimento nonché per tutte le aziende che si trovano a dover contabilizzare contratti di tipo assicurativo. Il principio introduce nuovi criteri di iscrizione e rilevazione dei contratti assicurativi volti, tra l’altro, al superamento dei modelli contabili previsti dalle normative locali dei singoli paesi (come accadeva con IFRS 4) e alla differente misurazione delle performance aziendali; 
    • IAS 1 e IAS 8, che introducono chiarimenti volti ad aiutare le entità a decidere quali informazioni sui principi contabili devono essere divulgate (modifiche allo IAS 1) e a distinguere tra principi contabili e stime (modifiche allo IAS 8); 
    • IAS 12 – Imposte sul reddito, in relazione alla riforma fiscale internazionale (norme del secondo pilastro dell’OCSE, anche dette “Pillar Two Model Rules”), che prevede alcune modifiche allo IAS 12 mediante l’introduzione di un’eccezione temporanea obbligatoria alla contabilizzazione delle imposte differite determinate dall’attuazione delle menzionate norme (in vigore dal 2024), nonché previsioni in materia di informazioni integrative da fornire, da parte delle società interessate, nelle situazioni infrannuali e in bilancio.
  • Principi Contabili Internazionali

    Revisione imprese meno complesse: pubblicato il nuovo principio IAASB

    Con un comunicato stampa del giorno 11 dicembre, il CNDCEC annunica che lo IAASB ha pubblicato l'atteso principio contabile di revisione delle imprese meno complesse.

    Viene precisato che si tratta di uno standard di revisione “stand-alone” da utilizzare nello svolgimento degli incarichi di revisione in contesti aziendali meno complessi.

    Il comunicato evidenzia la soddisfazione del Presidente De Nuccio che ha commentato:

     "Il nuovo standard rappresenta la giusta risposta dello IAASB alle sfide e alle questioni relative alla revisione delle entità “meno complesse”, ove l’adozione di questa nuova terminologia, in sostituzione della precedente espressione “imprese di dimensioni minori”, sottolinea un cambiamento di rotta e di prospettiva, che tende a far prevalere le caratteristiche di complessità dell’impresa piuttosto che il solo aspetto quantitativo dimensionale”.

    Principio contabile IAASB revisione imprese meno complesse

    Il nuovo principio, che segue l’impostazione “principle-based” tipica dei principi di revisione ISA e, pertanto, adotta l’approccio basato sulla valutazione preliminare dei rischi, è separato e distinto e contiene tutte le regole rilevanti per la revisione di un’impresa meno complessa. 

    Viene evidenziato che, il principio ripercorre, in un’ottica taylorizzata alle esigenze della revisione delle imprese meno complesse, le medesime fasi di una revisione contabile, dall’accettazione alla pianificazione, all’identificazione e valutazione preliminare dei rischi, allo svolgimento delle procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati, alle conclusioni di revisione fino alla formazione del giudizio professionale.

    Lo IAASB specifica che per supportare l'adozione e l'implementazione di questo nuovo principio, nel 2024 pubblicherà:

    • Linee guida supplementari sull'autorità del principio e sulla rendicontazione
    • Scheda informativa sull'adozione
    • Guida all'implementazione per la prima volta
    • Webinar sull'ambito di applicazione e l'autorità, le linee guida generali e l'attuazione.
  • Principi Contabili Internazionali

    OIC: nominati i comitati per rendicontazione finanziaria e sostenibilità

    Con un comunicato stampa del 28 giugno l'OIC informa del fatto che il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito a Roma, ha nominato i due comitati tecnici per lo svolgimento della funzioni connesse, rispettivamente, alla rendicontazione finanziaria ed a quella di sostenibilità.

    In particolare:

    • il dott. Simone Scettri guiderà il comitato tecnico per la rendicontazione finanziaria 
    • il dott. Paolo Marullo Reedtz quello sulla sostenibilità. 

    Per gli altri menbri consulta il sito OIC.

    Nella scheda allegata al comunicato sono indicati i nomi dei componenti dei due organismi.

    Inoltre, con lo stesso comunicato si informa del fatto che il CdA dell’OIC ha approvato la lettera di risposta alla Draft Comment Letter dell’EFRAG sull’ Exposure Draft dello IASB contenente modifiche sulla classificazione e valutazione degli strumenti finanziari posseduti. 

    In particolare, l’Organismo Italiano di Contabilità, supporta nel complesso gli emendamenti proposti dallo IASB. 

    Tra questi il più rilevante è quello relativo alla possibilità di applicare il costo ammortizzato ai titoli il cui rendimento dipende dal raggiungimento di obiettivi ESG, quando ricorrono i presupposti proposti dallo IASB. 

    In relazione all’emendamento che introduce la disclosure sugli utili (o le perdite) realizzati relativi ai titoli azionari posseduti, la riposta dell’OIC evidenzia che la decisione dello IASB conferma la rilevanza di tale informativa per gli investitori e pertanto sarebbe preferibile che gli utili (o le perdite) realizzati fossero rilevati nel conto economico.

    Il CdA è inoltre stato informato circa l’intenzione dello IASB di decidere in un prossimo futuro se proseguire o meno col progetto sulle Business Combination Under Common Control. 

    Il CdA ha sottolineato l’importanza di questo progetto soprattutto per gli effetti che tali operazioni producono nel bilancio d’esercizio. È quindi auspicabile che lo IASB decida di non interrompere il progetto. 

  • Principi Contabili Internazionali

    Codice etico revisori: applicabile dal 1 gennaio 2023

    Con avviso del 30 marzo il MEF informa del nuovo codice etico avente decorrenza 1 gennaio 2023. Esso sostituisce il precedente emanato nel 2018.

    In particolare, con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023, è stato adottato il "Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti", anche denominato "Codice Italiano di Etica e Indipendenza”, elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

    Codice Etico revisori: come è composto

    Il documento si compone:

    • della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, 
    • di una Introduzione, 
    • di un Glossario,
    • del corpo dei principi.

    Attenzione al fatto che il Codice è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

    Codice Etico revisori: i principi

    Come specificato nella guida, il Codice Italiano di Etica e Indipendenza, elaborato ai sensi degli articoli 9, 9-bis e 10, co. 12, del D.Lgs. 39/2010, definisce i principi deontologici fondamentali per i soggetti abilitati alla revisione, sulla base del riconoscimento da parte di tali soggetti della responsabilità di agire nell’interesse generale. 

    Tali principi costituiscono lo standard di comportamento che il soggetto abilitato alla revisione deve osservare.

    I principi fondamentali cui attenersi sono: 

    • integrità,
    • obiettività, 
    • formazione, 
    • competenza e diligenza professionali,
    • riservatezza e comportamento professionale. 

    Tra le novità appunto, si segnala la parte relativa all'indipendenza non regolamentata prima.

    In particolare, come specificato nella Parte 4A del Codice sottosezione 400.5:

    • l'indipendenza è legata ai principi dell'obiettività e dell'integrità
    • l'indipendenza comprende: 
      • (a) Indipendenza mentale – lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale, consentendo quindi a un soggetto di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale. 
      • (b) Indipendenza agli occhi di terzi – l’evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l’integrità, l’obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione. 

    Codice Etico revisori: i compensi

    In merito al compenso da segnalare nella sezione 330 la parte R330.3 (I).

    Ai sensi dell’art. 10, comma 10 D. Lgs. 39/2010, il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. 

    A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo: 

    • (a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società  del gruppo; 
    • (b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede; 
    • (c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 del D. Lgs. 39/2010 (Principi di revisione).
    Allegati: