• Redditi Fondiari

    Indennità deprezzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Con risposta a interpello n 476 del 15.12 le Entrate chiariscono il perimetro di tassazione della indennità da esproprio.

    Nel dettaglio, all'istante in qualità di comproprietario di un immobile con aree pertinenziali, interessato da una procedura ablativa con atti di  parziale esproprio e occupazione per la realizzazione di un collegamento autostradale ed opere ad esso connesse, è stata riconosciuta una somma di denaro a titolo di:

    • ''indennità di esproprio'' dell'area edificabile ­ ,    
    •  ''indennità per deprezzamento'' residuo dell'area non espropriata,
    • ''indennità di occupazione temporanea'',
    • ''indennità di occupazione d'urgenza''.

    Ciò  premesso, chiede  se  sia corretto assoggettare a  tassazione anche  l'importo corrisposto a titolo di ''indennità per il deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata ricompreso della somma assoggettata a ritenuta.

    Indennità deprazzamento terreno non espropriato: va tassata?

    Le entrate ricordano che l'articolo  35,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  8  giugno  2001, n. 327 in  cui  sono  confluite  le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi da 5 a 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che «qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite  dagli strumenti urbanistici.»

    Tale somma rientra tra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b),  del testo unico delle imposte sui  redditi  (TUIR) di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il successivo comma 2 del citato articolo 35 del TUEPU dispone che «Il soggetto  che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di  imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto.». 

    Come chiarito con la circolare 24 luglio 1994, n. 194/E, l'assoggettamento a tassazione  delle indennità  di  esproprio  è subordinato  alla  verifica  della  collocazione  del  terreno  oggetto  del procedimento espropriativo in una delle zone omogenee richiamate dalla norma a nulla  rilevando, invece, se sia suscettibile di edificabilità. Con  specifico  riferimento alla  determinazione  dell'indennità  di  esproprio,  l'articolo  32,  comma  1,  del  TUEPU  stabilisce  che  «l'indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinati all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista.

    Inoltre, il successivo articolo 33 del TUEPU prevede che «Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore». 

    Al  riguardo, appare  opportuno  osservare che  secondo il costante  orientamento  della  giurisprudenza  civile  della  Corte di  cassazione, «nel caso di espropriazione parziale  (che  si configura  quando la vicenda  ablativa investa  parte  di  un complesso  immobiliare caratterizzato da una destinazione economica unitaria e da un nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato) l'indennizzo riconosciuto al proprietario dall'art. 33 del d.P.R. n. 327 del 2001 non può riguardare soltanto la porzione espropriata ma anche la compromissione o l'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione del bene rimasta nella disponibilità del proprietario, in tutti i casi in cui il distacco di una parte del fondo e l'esecuzione dell'opera pubblica influiscano  negativamente sulla parte residua (cfr. Cass. 7.10.2016, n. 20241). 

    La Corte spiega ulteriormente che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, rispetto al soggetto espropriato non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione e l'altro quale risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato, tenuto conto che questa seconda voce è da considerare ricompresa nella prima che, per definizione, riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo.

    Pertanto, l'indennità corrisposta ai sensi del citato articolo 33 del TUEPU per il  deprezzamento dell'area non espropriata, costituendo parte integrante dell'indennità di  esproprio in base ai principi formulati dalla giurisprudenza sopra richiamata, deve essere  assoggettata a tassazione ai sensi dell'articolo 35 del TUEPU. 

    Concludendo, nel caso in esame, in cui l'Istante è stato interessato da una procedura  ablativa  con  atti  di  parziale esproprio  e  occupazione  per  la  realizzazione  di  un  collegamento autostradale, anche l'''indennità peril deprezzamento'' residuo dell'area non  espropriata (pari a euro 101.204) va tassata.

    Si precisa che, in relazione alla somma percepita dall'Istante, comprendente anche  l'''indennità per deprezzamento'',  su cui  è  stata  applicata la  ritenuta  del  20  per  cento, lo stesso potrà optare con la dichiarazione dei  redditi, per la tassazione ordinaria, col  computo della ritenuta a titolo di acconto, facendo rientrare tali redditi tra le plusvalenze  di cui al citato all'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR la cui base imponibile è  determinata ai sensi del successivo articolo 68.

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  • Redditi Fondiari

    Centrali eoliche e determinazione della rendita catastale: esclusa la torre di sostegno

    Con Circolare del 16 ottobre 2023 n. 28, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della rendita catastale delle c.d. “centrali eoliche”, alla luce dell’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento catastale in rettifica della rendita.

    In particolare, viene chiarito che la “torre eolica” di sostegno deve essere considerata, fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, una componente impiantistica della centrale eolica in considerazione del rapporto strumentale della stessa rispetto al processo produttivo e, di conseguenza, non rientra nella determinazione della rendita catastale 

    Ricordiamo che le “centrali eoliche” rappresentano strutture destinate alla produzione dell’energia elettrica attraverso lo sfruttamento dell’energia del vento, costituite, in generale, da una serie di generatori eolici con le relative opere di fondazione, cabine di trasformazione e controllo, installazioni elettriche e cavi per la connessione alla rete, opere di sistemazione a terra, ecc..

    L’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.
    Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Detta disposizione normativa ha innovato il preesistente quadro normativo in materia di determinazione della rendita catastale di alcune tipologie di unità immobiliari, effettuando una “rimodulazione” delle componenti da prendere in considerazione nella stima diretta, con l’inclusione di quelle “immobiliari”, finalizzate alla determinazione della rendita catastale, e l’esclusione di quelle di natura essenzialmente “impiantistica”, come tali finalizzate solo al processo produttivo.

    Come chiarito nella circolare n. 2/E del 2016, l’esclusione dalla stima catastale interessa quelle componenti «che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno», indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.

    In sintesi, dal 1° gennaio 2016:

    • la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta;
    • a tal fine, si tiene conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento;
    • sono, invece, esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    Al fine di garantire uniformità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, il legislatore ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri.

    In recepimento dei recenti indirizzi della giurisprudenza di legittimità, si considerano superate le indicazioni contenute nel richiamato paragrafo 1.3 della circolare n. 27/E del 2016, secondo cui le torri eoliche sono da annoverare tra le “costruzioni” a prescindere da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità al processo produttivo nel senso descritto.

    Conseguentemente, per le centrali eoliche, deve ritenersi escluso dalla stima catastale tutto il complesso “rotore-navicella-torre”, da considerarsi quindi un unicum impiantistico, funzionale allo specifico processo di produzione di energia, fatte salve eventuali peculiarità costruttive specifiche dell’impianto

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