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Decreto correttivo CPB: le novità per i professionisti
È stato approvato il decreto fiscale correttivo del Concordato Preventivo Biennale, contenente anche alcune novità in tema di adempimenti tributari.
Tra le principali novità si segnala la modifica alla tassazione incrementale del reddito oggetto di CPB, rispetto a quello conseguito nell’anno precedente.
Tale reddito incrementale è oggetto di tassazione con una imposta sostitutiva la cui aliquota (10%, 12% o 15%) varia a seconda del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.
È stato adesso introdotto un tetto massimo alla tassazione del reddito incrementale tramite imposta sostitutiva, stabilito in euro 85 mila, superati i quali viene adesso applicata l’ordinaria aliquota IRES del 24% oppure l’aliquota IRPEF del 43%, a seconda del tipo di contribuente.
È stata inoltre confermata l’abolizione del CPB per i contribuenti in regime forfetario, per i quali, comunque, il primo anno di applicazione era stato considerato di prova.
Le novità per i professionisti
Particolari, anche se limitate a una ristretta cerchia di persone, le novità previste dal decreto correttivo per i professionisti.
Ad essere interessati sono coloro che posseggono una posizione IVA personale e al tempo stesso partecipano a una associazione professionale o a una società tra professionisti (o una società tra avvocati).
Nella versione attuale del CPB, in una situazione del genere, il professionista è libero di aderire al CPB per la sua posizione personale, a prescindere dal fatto che lo faccia anche l’associazione professionale o la STP.
Con le modifiche apportate dal decreto correttivo, viene confermato l’inserimento di una sorta di vincolo, ipotesi che circolava già in sede di bozza: fondamentalmente si impone una sorta di legame tra la posizione personale del contribuente e quella dell’associazione professionale o della STP in cui partecipa. Infatti:
- il contribuente titolare di una posizione personale può aderire al CPB solo se aderisce anche l’associazione professionale o la STP;
- l’associazione professionale e la STP possono aderire al CPB solo se vi aderiscono personalmente anche la totalità dei partecipanti che hanno una posizione IVA personale.
Di conseguenza, ovviamente, se uno soci a titolo personale decade dal CPB, di conseguenza decadrà anche l’associazione professionale o la STP, e ugualmente il contrario.
La particolarità della previsione normativa è quella di legare, ai fini del CPB, una pluralità di soggetti allo stesso destino: si pensi a una STP in cui partecipano ad esempio dieci professionisti con posizioni personali: per accedere al CPB dovranno essere tutti d’accordo, e anche se questo accordo si raggiunge, sarà sufficiente che uno solo dei partecipanti decada dal CPB, per qualsiasi motivo, per comportare la decadenza della STP e di tutti gli altri soci.
Ovviamente la previsione normativa limiterà molto l’accesso al CPB in una situazione del genere.
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Riforma irpef e ires: testo in vigore dal 31.12 con vigenze diversificate
Pubblicato in GU n 294 del 16 dicembre il Decreto legislativo n 192/2024 con Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).
Facciamo una panoramica generale delle novità in arrivo con vigenza diversificata, rimandando ad approfondimenti delle singole novità.
Riforma irpef e ires: testo in vigore dal 31.12
In attuazione della Legge n 111/2023 Riforma Fiscale pubblicato in GU n. 294 del 15 dicembre, il Dlgs. n 192 del 13 dicembre, che introduce numerose novità in materia di Irpef e Ires.
Trascorso il periodo di "vacatio legis" di 15 giorni il Decreto entrerà in vigore dal 31 dicembre prossimo.
Sintetizziamo le principali novità già annunciate a più riprese dagli esponenti del Governo:
- novità in materia di redditi dei terreni già applicabili dal 2024,
- modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro dipendente in vigore dal 1° gennaio 2025,
- revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo con riscrittura integrale dell’art. 54 del TUIR e introduzione di nuovi artt. da 54-bis a 54-octies nel Tuir. Di rilievo il nuovo art. 177-bis nel Tuir che estende il regime di neutralità fiscale alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali. In base a quanto previsto dall’art. 6 del DLgs le disposizioni sul lavoro autonomo, salvo alcune eccezioni, si applicano “per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso”,
- novità sul regime fiscale delle plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione, disponendo che si debba assumere come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, anche qui la norma si applicherà alle cessioni effettuate a partire dal 31 dicembre 2024,
- in materia di redditi d’impresa, con decorrenza diversificate, si prevedono norme finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali. Si consente l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta presenti nei bilanci dei soggetti che producono redditi d’impresa,
- si dispone la revisione del regime di riporto delle perdite fiscali nell’ambito delle operazioni straordinarie, con effetti a partire del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024,
- in tema di operazioni straordinarie viene introdotta la disciplina fiscale delle scissioni per scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c. (con effetto dal 2023),
- apportate alcune modifiche alla disciplina dei conferimenti d’azienda e di partecipazioni effettuati a partire dal 31 dicembre 2024.
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Irpef dal 35 al 33%: calcoli del CNDCEC sul risparmio fiscale
Il CNDCEC con un comunicato dell'8 novembre, basandosi su dati ufficiali della Fondazione nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i numeri del passaggio di aliquota Irpef dal 35% al 33%.
In effetti viene evidenziato quali risorse sarebbero necessarie per attuare questa novità e come si ripercuoterebbe sui lavoratori autonomi e sui dipendenti, vediamo i dettagli.
Irpef dal 35 al 33%: le risorse necessarie
Secondo la Fondazione dei Commercialisti gli incassi derivanti dal Concordato preventivo biennale, attualmente stimati in 1,3 miliardi di euro potrebbero essere sufficienti a ridurre l’aliquota Irpef di un solo punto percentuale, dal 35% al 34%.
Al fine di attuare un taglio di due punti, dal 35% al 33%, i dati della Fondazione evidenziano che ne servirebbero invece circa 2,5.
Comunque tanto nel primo quanto nel secondo caso, la platea dei contribuenti beneficiari è pari a circa 11 milioni di soggetti.
La Fondazione ha anche calcolato gli effetti che le due ipotesi produrrebbero per:
- i lavoratori dipendenti (per i quali va considerato anche il nuovo taglio del cuneo fiscale contemplato nella legge di bilancio 2025),
- i lavoratori autonomi e pensionati, ai quali, invece, il taglio del cuneo non si applica.
Secondo lo studio pubblicato, per i lavoratori dipendenti i risparmi, cumulando taglio del cuneo e riduzione aliquota, scatterebbero solo a partire dalle retribuzioni lorde superiori a 35 mila euro. Sotto questa cifra per alcuni gli effetti, secondo lo studio pubblicato, sarebbero leggermente negativi.
Tutti con il segno positivo invece gli effetti per autonomi e pensionati, anche se con risparmi, specie per i redditi tra i 30 e i 35mila euro, molto contenuti.
Relativamente al nuovo cuneo fiscale dopo i calcoli effettuati i Commercialisti rilanciano la loro proposta alternativa, ossia quella di utilizzare gli incassi del concordato preventivo per alzare a 56mila euro il limite del secondo scaglione Irpef.
Irpef dipendenti: il risparmio fiscale con aliquota al 33%
Il comunicato evidenzia che, nell’ipotesi di taglio di un punto percentuale (dal 35% al 34%) dell’aliquota del secondo scaglione IRPEF, per i lavoratori dipendenti, considerando il nuovo cuneo fiscale, i risparmi arriverebbero per quanti hanno una retribuzione lorda superiore a 35mila euro. Ad esempio, in corrispondenza di una retribuzione lorda pari a 40mila euro il risparmio è pari a 543 euro su base annua, mentre quelli tra 30 e 35mila euro farebbero registrare un segno meno (rispettivamente -101 euro e -145 euro su base annua).
Secondo le simulazioni dei commercialisti, nell’ipotesi di un taglio di due punti dell’aliquota IRPEF (dal 35% al 33%): più 627euro per le retribuzioni lorde pari a 40mila euro e -101 e -107euro per quelle pari a 30 e 35mila euro.
Irpef autonomi: il risparmio fiscale con aliquota al 33%
La Fondazione nazionale dei commercialisti, nello studio diffuso in data 8 novembre, ha calcolato anche gli effetti del taglio dell’IRPEF su autonomi e pensionati, ai quali non si applica il taglio del cuneo fiscale.
In questo caso ci sono risparmi per tutte le fasce di reddito.
Per i redditi compresi tra 30 e a 35 mila euro, però, si tratta di cifre molto contenute: 20 euro all’anno nel caso del taglio di un punto percentuale della seconda aliquota IRPEF e 40 euro l’anno nel caso del taglio di due punti percentuali.