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Fondo bambini oncologici: graduatoria 2025
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto con la graduatoria per il 2025 dei progetti presentati dagli enti per accedere alle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e prevista dall’Avviso n. 1/2025, adottato Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese con il D.D. n. 39 del 7 aprile 2025, Si ricorda che la dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Il decreto ammette al finanziamento statale i progetti presentati dalle associazioni dell'elenco sottostante (denominazione- punti):
1 SOCIETA’ PER L’ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA ENTE DEL TERZO SETTORE – 93
2 UGI – UNIONE GENITORI ITALIANI – 93
3 PETER PAN ODV 92
4 SOLETERRE STRATEGIE DI PACE ONLUS, IN BREVE SOLETERRE – 91
5 S.A.M.O.T. ONLUS – 90
6 ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS – 89
7 ASSOCIAZIONE LIGURE DEL BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO ODV – 88
8 L’ALBERO DEI DESIDERI ENTE DEL TERZO SETTORE – 86
9 F.A.V.O. FED. ITA ASS.VOL. IN ONC 97320000587 86
10 LA COLLINA DEGLI ELFI 9 – 85
11 ANVOLT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI – 78
12 AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA ONLUS – 76
13 AGOP ONLUS – 75
14 OFFICINE BUONE ONLUS 70
15 AGEOP RICERCA – ODV 69
16 ASSOCIAZIONE DAVIDE CIAVATTINI PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI ONLUS 66
17 FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA – 63
18 CUORE E MANI APERTE ODV – 57
19 ASLTI ODV – 52
20 LA BAND DEGLI ORSI – 51
21 ASSOCIAZIONE CILLA ODV – 3 43
22 DIATESO CARE APS – 43
23 IL CORAGGIO DEI BAMBINI AURORA MP CANNOLICCHIO ETS – 41
24 NOI PER VOI – 34
25 APS SPAZIO 47 – 33
Con successivo provvedimento saranno individuati gli enti ammessi e i relativi importi dei fondi assegnati meo limiti delle risorse.Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
Vale la pena ricordare che al fondo in esame possono accedere le associazioni che svolgono attività di:
- assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
 - in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
 
Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106
In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse.
I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
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Il Decreto aiuti Ter 2022 è legge: pubblicato in GU il testo coordinato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, la Legge del 17.11.2022 n. 175 di conversione del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Scarica il Testo decreto Aiuti ter n. 144/2022 coordinato con la legge di conversione, all'interno del quale le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi (ri pubblicato corredato delle relative note, restano invariati il valore e l’efficacia).
Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste a sostegno di imprese e famiglie.
Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono previsti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:
- per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
 - per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
 - sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
 - per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.
 
Credito d'imposta acquisto carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L’indennità una tantum di 200,00 euro prevista per dipendenti, pensionati lavoratori autonomi e professionisti (articol1 31- 33 del DL 17 maggio 2022, n. 50), viene incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Proroga riversamento credito d'imposta R&S
L’articolo 38, interamente sostituito in sede referente, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:
- in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023,
 - ovvero in tre rate di pari importo, di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
 - la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
 
 
Per approfondire leggi anche Credito imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento e verifica indicatori di anomalia
Allegati: - 			
Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione introdotta dal decreto legge 21 2022 il cd "Bonus Benzina" che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti da tassazione.
Il documento chiarisce anche alcuni aspetti inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .
Viene specificato ad esempio che il buono resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):
- sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
 - sia come liberalità del datore di lavoro
 
Inoltre ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.
L'agenzia ricorda anche che tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi
- le imprese
 - i lavoratori autonomi
 - i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
 - gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
 
Riguardo alla spettanza, la circolare specifica però che per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:
- collaboratori coordinati,
 - stagisti e
 - titolari di borsa di studio
 
il buono carburante esente Irpef non può essere erogato.
Buoni carburante: i beni agevolati
II bonus benzina può riguardare non solo carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le ricariche per le auto elettriche "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.
Viene anche chiarito che i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.
Infine con riguardo al rapporto con i fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro, si conferma che si tratta di due benefici distinti e complementari cioè
- si puo beneficiare di entrambi
 - è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta, anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.
 
aggiornamento 9 novembre 2022
Da segnalare che invece nella circolare 35 del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi di rimborsi per utenze domestiche (cd Bonus bollette) l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai collaboratori coordinati , stagisti e dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.
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Riduzione prezzo dei carburanti: in GU il decreto di proroga al18 novembre
Viene pubblicato in GU n 247 del 21 ottobre il Decreto Legge n 153/2022 recante Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.
In particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022.La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate.
Nel caso in cui non venga disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.
Ricordiamo che Il decreto Aiuti ter (DL n 144/2022) pubblicato in GU n 223 del 23 settembre tra le altre novità, ha previsto interventi in materia di carburanti e in particolare, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.
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Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi
Il DL Aiuti ter (DL n 144/2022) appena pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022 ha previsto novità per i crediti di imposta energia e gas tanto relativamente ai termini di utilizzo, quanto agli importi
Vediamo una sintesi, percorrendo i commi dell'art 1 del DL 144 che porta cambiamenti.
Per ciò che concerne gli importi dei contributi straordinari spettanti, si riepiloga quanto previsto dai commi da 1 a 4:
- per le imprese “energivore”, il bonus passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
 - per le imprese “gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
 - per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (prima fissato a 16,5 kW), il bonus passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
 - per le imprese “non gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
 
In merito invece agli utilizzi, l'art 1 del DL n 144 al comma 6 stabilisce che i crediti di imposta energia e gas possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.
Esso infatti specifica che "I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."
Inoltre, il comma 7 stabilisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati.
Attenzione al fatto che i crediti d’imposta devono essere utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità di utilizzo del cedente, entro la data del 31 marzo 2023.
Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas del terzo trimestre 2022, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre per l'utilizzo di quelli del primo e secondo trimestre 2022.
In merito alla comunicazione da inviare alle Entrate al fine della fruizione dei crediti di imposta, il comma 8 dispone che i beneficiari dei crediti di cui agli commi 1,2,3,4,11 devono inviarla, a pena di decadenza del beneficio entro il 16 febbraio 2023.
Infine, il comma 5 dell'art 1 del DL 144/2022, per i crediti di imposta di cui ai commi 3 e 4, prevede che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
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Bonus benzina anche ai dipendenti degli studi professionali
Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia aggravatosi con la crisi Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis) prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con :
- nuove possibilità di accesso alla cassa integrazione e
 - ampliamento dell'esonero contributivo totale per le assunzioni.
 
Inoltre, una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita all'art .2, consiste nella possibilità "per le aziende private di erogare buoni carburante a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022 ".
Il beneficio dei 200 euro in buoni benzina 2022, è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma come specifica la relazione tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits.
Il valore di tali buoni benzina fino a 200 euro, non incidendo sul superamento della soglia non comporta dunque la tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.
Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo dovrebbe rientrare tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir ma il condizionale è d'obbligo perche non viene specificato.
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO
Nell'iter di conversione del decreto è stato modificato il testo della norma che facendo riferimento a "aziende private " lasciava adito a dubbi.
Potevano essere infatti esclusi i datori di lavoro non considerati dalla legge "aziende" ovvero :
- datori del settore pubblico non economico
 - lavoratori autonomi,
 - studi associati
 - cooperative e consorzi.
 
La nuova formulazione del testo che parla di "datori di lavoro privati" ricomprende invece tutta la platea del settore privato, quindi anche gli studi professionali.
Buoni benzina 2022: chi sono i lavoratori beneficiari
La norma cita i «lavoratori dipendenti» , comprendendo quindi tutti i lavoratori subordinati, compresi somministrati e apprendisti.
Resta il dubbio,però, per coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti ma quasi sempre assimilati a tale categoria, ovvero i seguenti:
- collaboratori coordinati e continuativi
 - amministratori non iscritti ad albi professionali
 - soci di cooperative.
 
Come detto il provvedimento è attualmente in corso di conversione in legge e sono previsti alcuni emendamenti correttivi tra cui sia la specificazione del diritto per tutti i datori di lavoro che l'inserimento dei soggetti sopracitati tra i beneficiari.
Si segnalano ancora tra i dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, che :
- non sono chiare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro se la soglia di esenzione operi autonomamente oppure in combinazione con quella generale dei fringe benefit (258,23 euro) cioè se una somma superiore a 200 euro, per la parte non imponibili rientri o meno nei fringe benefits conteggiati nella franchigia di 258,23.
 - La norma non contiene uno specifico richiamo alla tassazione in capo al datore di lavoro ne interviene sull’articolo 51, comma 3, del Tuir, per cui sono legittimi di dubbi riguardo sia alla deducibilità che sulla possibilità di inserire tale bonus fra i permi di risultato convertibili, da concordare con i sindacati,
 - Infine la nuova norma non pone condizioni rispetto alla platea del personale aziendale che puo accedere al benefit , come richiesto ad esempio per il welfare aziendale, cioè lascia alla facolta del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.
 
Buoni carburante: cedibilità come omaggi ai clienti
E' stato osservato in un articolo del Sole 24 Ore a firma Stefano Sirocchi che i bonus benzina potrebbero anche essere offerti in omaggio dalle aziende ai propri clienti per poi essere ceduti, a norma del DL 21 2022 ai loro dipendenti .
In questo caso per l'azienda che li cede come omaggio risulterebbere deducibili come spese di rappresentanza, come specificato nella risposta dell'Agenzia interpello n. 519/2019 In questo caso si ricorda che opera la distinzione tra:
- buoni carburante monouso emessi da una specifica compagnia (articolo 6-ter del Dpr 633/1972 (circolare 8/2018 dell’agenzia delle Entrate) con IVA esigibile al momento dell’emissione del buono, o della ricarica in caso di titolo digitale ;
 - buoni carburante multiuso (articolo 6-quater del Dpr 633/1972) validi presso molti distributori e per l'acquisto di vari beni e servizi, esenti IVA
 
Si fa notare anche che ai fini IVA , l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, è detraibile solo per beni di costo unitario non superiore a 50 euro.