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Fondo bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto di riparto, per il 2024 delle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Si ricorda che la dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Il decreto ammette al finanziamento statale i progetti presetati dalle associazioni dell'elenco sottostante , per un totale pari ad € 4.884.462,37 .
- 1 SOLETERRE – 393.048,00 €
- 2 DYNAMO CAMP -658.500,00 €
- 3 UGI TORINO – 689.261,00 €
- 4 LAD ONLUS – 571.090,37 €
- 5 ABEO LIGURIA – 259.600,00 €
- 6 MARIA LETIZIA VERGA – 990.500,00 €
- 7 FAVO – 574.960,00 €
- 8 ASLTI OdV – 447.503,00 €
- 9 PETER PAN – 300.000,00 €
Totale progetti finanziati 4.884.462,37
La graduatoria e i punteggi sono dettagliati nel testo del decreto.
Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
Vale la pena ricordare che al fondo in esame possono accedere le associazioni che svolgono attività di:
- assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
- in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106
In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse.
I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
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Il Decreto aiuti Ter 2022 è legge: pubblicato in GU il testo coordinato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, la Legge del 17.11.2022 n. 175 di conversione del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Scarica il Testo decreto Aiuti ter n. 144/2022 coordinato con la legge di conversione, all'interno del quale le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi (ri pubblicato corredato delle relative note, restano invariati il valore e l’efficacia).
Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste a sostegno di imprese e famiglie.
Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono previsti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:
- per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
- per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
- sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
- per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.
Credito d'imposta acquisto carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L’indennità una tantum di 200,00 euro prevista per dipendenti, pensionati lavoratori autonomi e professionisti (articol1 31- 33 del DL 17 maggio 2022, n. 50), viene incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Proroga riversamento credito d'imposta R&S
L’articolo 38, interamente sostituito in sede referente, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:
- in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023,
- ovvero in tre rate di pari importo, di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
- la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Per approfondire leggi anche Credito imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento e verifica indicatori di anomalia
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Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese
Pubblicata in GU n 269 del 17 novembre la Legge di conversione del DL Aiui ter.
Ricordiamo che in data 16 novembre, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n 311 di conversione con modificazioni, del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Vediamo una sintesi delle misure.
DL Aiuti ter: misure per le imprese contro il caro energia
Si prevede che anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:
- per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
- per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
- sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
- per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.
Leggi anche Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi
DL Aiuti ter: disposizioni in materia di sport
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
DL Aiuti ter: contributo energia e gas per cinema e teatri
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022.
Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.
DL Aiuti ter: fondo per il settore autotrasporti
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazioneEntro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione introdotta dal decreto legge 21 2022 il cd "Bonus Benzina" che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti da tassazione.
Il documento chiarisce anche alcuni aspetti inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .
Viene specificato ad esempio che il buono resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):
- sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
- sia come liberalità del datore di lavoro
Inoltre ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.
L'agenzia ricorda anche che tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi
- le imprese
- i lavoratori autonomi
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
- gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Riguardo alla spettanza, la circolare specifica però che per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:
- collaboratori coordinati,
- stagisti e
- titolari di borsa di studio
il buono carburante esente Irpef non può essere erogato.
Buoni carburante: i beni agevolati
II bonus benzina può riguardare non solo carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le ricariche per le auto elettriche "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.
Viene anche chiarito che i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.
Infine con riguardo al rapporto con i fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro, si conferma che si tratta di due benefici distinti e complementari cioè
- si puo beneficiare di entrambi
- è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta, anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.
aggiornamento 9 novembre 2022
Da segnalare che invece nella circolare 35 del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi di rimborsi per utenze domestiche (cd Bonus bollette) l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai collaboratori coordinati , stagisti e dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.
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Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24
Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
- “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo
Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per
- ricerca fondamentale,
- ricerca industriale,
- sviluppo sperimentale
- e studi di fattibilità
necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Allegati: -
Monopattini: obbligo di frecce e freni dal 30.09
Con Decreto del 18 agosto 2022 il Ministero delle infrastrutture, pubblicato in GU n 202 del 30 agosto 2022, emana la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o monopattini
In particolare, per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.Monopattini: tutte le regole per i monopattini commercializzati dal 30.09
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.I monopattini elettrici devono essere dotati:
- di un segnalatore acustico;
- di indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- di catadiottri gialli applicati sui lati.
Sono ammesse anche luci di arresto.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022.
Monopattini: tutte le regole per i monopattini già in circolazione
Inoltre, i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati entro il 1 gennaio 2024 per quanto riguarda:
- la presenza degli indicatori di svolta
- dell'impianto frenante su entrambe le ruote
E' fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino.
I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.