• Riforme del Governo Draghi

    Fondo bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto di riparto, per il 2024  delle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

    Si ricorda che la  dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. 

    Il decreto ammette al finanziamento statale i  progetti  presetati dalle associazioni dell'elenco sottostante , per un totale pari ad € 4.884.462,37 .

    • 1 SOLETERRE  – 393.048,00 €
    • 2 DYNAMO CAMP  -658.500,00 €
    • 3 UGI TORINO –  689.261,00 €
    • 4 LAD ONLUS –  571.090,37 €
    • 5 ABEO LIGURIA –   259.600,00 €
    • 6 MARIA LETIZIA VERGA  –  990.500,00 €
    • 7 FAVO  – 574.960,00 €
    • 8 ASLTI OdV –  447.503,00 €
    • 9 PETER PAN  – 300.000,00 €

    Totale progetti finanziati 4.884.462,37 

    La graduatoria e i punteggi sono  dettagliati nel testo del decreto.

    Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

    Vale la pena ricordare che al fondo in esame  possono accedere le associazioni che svolgono attività di:

    • assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
    • in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106

    In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse. 

    I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: 

    a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; 

    b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; 

    c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

    d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 

    e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

    f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; 

    g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; 

    h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

    Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

  • Riforme del Governo Draghi

    Bonus 200 euro anche per lavoratori in mobilità

    Con il messaggio 4231-2022 del 23 novembre 2022,  Inps  informa sulla possibilità di erogazione del bonus  200 euro previsto dall’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, fossero titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe  a NASpI/DIS-COLL, anche se non vengono citati specificamente dalla norma.

    Il chiarimento  viene fornito a seguito del parere del Ministero del lavoro che ha specificato che la disposizione può  essere interpretate in maniera estensiva.

    Viene anche ricordato  che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed è destinata ai lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni di legge.

    L'indennità  verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato. L'istituto precisa che  i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.

    Per quanto riguarda invece il  riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, istituita  successivamente dal decreto legge Aiuti ter n. 144-2022, l'istituto  rinvia alla circolare n. 127/2022 in cui è stato precisato che il bonus sarà erogato insieme alla  stessa prestazione assistenziale di nobilità.

  • Riforme del Governo Draghi

    Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese

    Pubblicata in GU n 269 del 17 novembre la Legge di conversione del DL Aiui ter.

    Ricordiamo che in data 16 novembre, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n 311 di conversione con modificazioni, del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Aiuti ter: misure per le imprese contro il caro energia

    Si prevede che anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:

    • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica; 
    • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
    • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
    • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

    Leggi anche Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi

    DL Aiuti ter: disposizioni in materia di sport

    Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

    Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

    DL Aiuti ter: contributo energia e gas per cinema e teatri

    Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. 

    Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. 

    DL Aiuti ter: fondo per il settore autotrasporti

    Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  è autorizzata  la spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
    Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di determinazione, le modalità  di  assegnazione  e  le  procedure  di erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della normativa europea sugli aiuti di Stato. 

    DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca

    Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della  pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica  di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette attività un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
    Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione  alla spesa sostenuta  nel quarto  trimestre solare  dell'anno  2022  per l'acquisto  del  gasolio  e   della  benzina  utilizzati  per il riscaldamento delle serre  e  dei fabbricati  produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

    Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla formazione  del  reddito  d'impresa  nè della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il  credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attività produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.
    Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari  finanziari,  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di  due ulteriori  cessioni  solo se  effettuate  a favore  di  banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero imprese di assicurazione 

    Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del credito  non  ancora  fruito, inviano all'Agenzia   delle   Entrate un'apposita   comunicazione  sull'importo  del  credito  maturato nell'esercizio 2022.

    Il contenuto e  le  modalità di  presentazione della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore del presente decreto.

  • Riforme del Governo Draghi

    Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori

    Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd "Bonus Benzina"  che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti  da tassazione.

    Il documento chiarisce anche alcuni aspetti  inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .

    Viene specificato ad esempio che il buono  resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):

    •   sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi 
    •  sia come liberalità del datore di lavoro 

     Inoltre  ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione  dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam. 

    L'agenzia ricorda anche che   tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi 

    •  le imprese
    • i lavoratori autonomi  
    •  i soggetti che non svolgono un’attività commerciale 
    • gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

    Riguardo alla spettanza, la circolare specifica  però che  per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:

    •  collaboratori coordinati, 
    • stagisti e 
    • titolari di borsa di studio 

    il buono  carburante  esente Irpef non può essere erogato.

    Buoni carburante:  i beni agevolati  

    II bonus benzina può riguardare non solo  carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le  ricariche per le auto elettriche  "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.

    Viene anche chiarito che  i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.

    Infine con riguardo al rapporto con i   fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro,   si conferma che si tratta di due benefici  distinti e complementari cioè

    •  si puo beneficiare di  entrambi 
    • è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta,   anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.

    aggiornamento 9 novembre 2022

    Da segnalare che invece nella circolare 35  del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi  di rimborsi per utenze domestiche  (cd Bonus bollette)   l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai  collaboratori coordinati , stagisti e  dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.

  • Riforme del Governo Draghi

    Esonero agenzie viaggi: istanze riesame entro il 13 ottobre

    Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022  le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione  dello sgravio  contributivo totale per 5 mesi   previsto per  le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022  (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era  fissato al 9 settembre 2022

    II  27 luglio era stata  pubblicata  anche la circolare INPS 89 2022  con le  indicazioni  per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.

    Rivediamo con ordine  i dettagli sulla misura  sull'invio delle richieste e le nuove  istruzioni.

    Esonero contributivo agenzie viaggi 2022 

    L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda 

    •  i datori di lavoro  rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
    • ha una durata di un massimo di 5 mesi anche non continuativi  
    •  per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 .

    L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

    Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.  Resta  confermata l'aliquota di computo  dei contributi ai fini previdenziali. 

    L’esonero che va applicato su base mensile ed  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

    L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande  per il rispetto del limite di spesa  fissato in cira 56 milioni di euro.

    Sgravio agenzie viaggi: dichiarazione sugli aiuti di stato

    Il messaggio INPS  di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione  alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto,  il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

    A seguito dell’attribuzione del predetto codice  sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche  con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve  nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

    In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato  i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.

    Esonero agenzie e tour operator: invio domande

    L'istituto ha  reso disponibile per l'invio delle domande  il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti  oltre ai dati anagrafici  aziendali  :

    • l’importo dell’esonero richiesto, pari alla contribuzione dovuta 
    •  l’indicazione del numero di dipendenti per il medesimo periodo,
    •  l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità  nel periodo agevolato.

    Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando   sulla base delle richieste pervenute gli  importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo  

    Istanza di riesame e Uniemens

    Nel messaggio 3549/2022  si specifica che i datori di lavoro che volessero  presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .

    Va utilizzato  il modulo di domanda AT_2TER  presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile  allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps. 

    Il messaggio sottolinea che la mancata risposta  dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile  in calce al modulo di domanda.

    Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che  I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono 

    • esporre il credito  nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022,
    •  valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022” e 
    • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

    Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

  • Riforme del Governo Draghi

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo

    Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

    L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 

    Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per

    • ricerca fondamentale, 
    • ricerca industriale, 
    • sviluppo sperimentale 
    • e studi di fattibilità 

    necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. 

    Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

    Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. 

    Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Bonus 150 euro una tantum novembre: tutti i requisiti

    Specifichiamo nel dettaglio beneficiari e requisiti del nuovo bonus 150 euro  istituito dal  DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso e pubblicato il 23 settembre 2022 in Gazzetta ufficiale  (DL 144 2022), in vigore dal 24 settembre.

    Bonus 150 euro novembre dipendenti

    L'indennità sarà riconosciuta :

    Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,

    •  aventi  una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente  l'importo di 1.538 euro,
    •  per il tramite dei datori di lavoro, 
    • nella retribuzione erogata nella competenza  del mese di novembre 2022, in via automatica, 
    • previa dichiarazione del lavoratore  di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore 

    L’indennità  è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia  interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia)

    Indennità una tantum per pensionati 

    A  norma dell'art 19 comma 2 il bonus 150 euro è riconosciuto anche ai soggetti residenti in Italia, titolari di   

    1. uno o più trattamenti pensionistici a  carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di  pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure 
    2.  trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 
    3. con  reddito  personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non  superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, 

    Viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel mese di novembre 2022 

    Per i pensionati titolari di assegni  non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS 

    Dal calcolo del reddito personale  assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

    •  trattamenti di fine rapporto 
    • il reddito della casa di abitazione e
    •  le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

    Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e  soggetto alla successiva verifica del reddito.

     Requisiti per indennità una tantum autonomi e altre categorie

     L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti 

    c.8  lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro  del DL 50 2021  che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto
    c. 9 disoccupati con  indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  percepite  nel mese di novembre 2022
    c. 10 percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel  corso del 2021
    c.11 titolari di  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  

    con contratti attivi alla data del 24.9.2022,

     iscritti alla Gestione separata,  

    non titolari di pensioni  e 

    non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
    c. 11  dottorandi e agli assegnisti di ricerca
    • con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
    •  iscritti alla Gestione separata,  
    • non titolari di pensioni  e 
    • non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
    c.12

     Collaboratori sportivi 

    beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, 

    reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
    c. 14 Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo  con almeno 50 contributi giornalieri versati

    che hanno reddito derivante dai  suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

    c. 15

    lavoratori  autonomi,  privi  di

    partita IVA,

     non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie

    che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi  occasionali  (articolo 2222  del  codice civile,

    Per tali  contratti deve risultare per  il  2021  l'accredito  di  almeno  un  contributo mensile, e i lavoratori devono essere  gia'  iscritti  alla  data  alla Gestione separata

    c. 13

    lavoratori  intermittenti e  stagionali   del   turismo,   degli

            stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport 

    che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro 
    c. 15

     incaricati  alle  vendite  a domicilio   

    • con reddito  nell'anno  2021  derivante  dalle  medesime attivita' superiore a 5.000 euro 
    •  titolari di  partita  IVA  attiva, 
    • iscritti alla data di entrata in vigore  del decreto  alla Gestione separata

    c. 16 nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza

     restano esclusi i  nuclei in cui e'  presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti

    ATTENZIONE  Le  categorie descritte ai commi da 9 a 15  riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro  delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.

    All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine  viene previsto  l'incremento pari a 150 euro per  i lavoratori autonomi iscritti :

    1. alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  o
    2.  agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie (Casse private) 

    con reddito complessivo nel 2021  inferiore a 20mila euro.

    Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro,  le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.