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Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24
Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
- “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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NADEF 2022: approvata il 28 settembre dal Consiglio dei Ministri
Nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 96 datato 28 Settembre 2022 si evidenzia tra le altre, l'approvazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2022 ,NADEF.
In particolare, il Consiglio, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato la Nota 2022, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2023-2025.
Viene specificato che l’economia italiana ha registrato sei trimestri di crescita superiore alle aspettative; le prospettive adesso risultano meno favorevoli in ragione del marcato rallentamento dell’economia globale e di quella europea, principalmente legato all’aumento dei prezzi dell’energia, all’inflazione e alla situazione geopolitica.
Come specificato nel Documento NADEF 2022 che si allega, di seguito alcuni numeri dell'economia:
- per l’anno in corso, si prevede che il livello tendenziale del prodotto interno lordo (PIL) aumenti del 3,3%, dal 3,1% contenuto nello scenario programmatico del DEF in aprile, grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del PIL nella seconda metà dell’anno;
- per effetto del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrati quest’anno, si prevede che l’indebitamento netto (deficit) tendenziale scenda dal 7,2% del 2021 al 5,1% del 2022, un livello inferiore all’obiettivo programmatico definito nel DEF, pari al 5,6%;
- il rapporto debito/PIL è previsto in netto calo quest’anno, al 145,4% dal 150,3% del 2021, con un ulteriore sentiero di discesa negli anni a seguire fino ad arrivare al 139,3% nel 2025.
- nel 2023, a causa dell’indebolimento del ciclo internazionale ed europeo, la crescita tendenziale prevista scende allo 0,6% rispetto al 2,4% programmatico del DEF di aprile; l’indebitamento netto tendenziale a legislazione vigente viene previsto al 3,4%, inferiore all’obiettivo programmatico del 3,9% del DEF.
Attenzione al fatto che queste previsioni sono improntate a un approccio prudenziale e non tengono conto dell’azione di politica economica che potrà essere realizzata con la prossima legge di bilancio e con altre misure.
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Bonus idrico sanitari e docce: il Mite informa della fase di chiusura
Il MITE in data 27 settembre informa che è in fase di chiusura, da parte di Sogei, l’analisi delle domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa ‘Bonus idrico’ del Ministero della Transizione Ecologica (DM 27/9/2021, n. 395).
Si ricorda agli utenti che hanno ricevuto comunicazione da Sogei per la rettifica o correzione dei dati inseriti, che le richieste di assistenza tecnica relativa alle pratiche devono essere indirizzate a Sogei, utilizzando l’indirizzo mail [email protected].
Attenzione al fatto che non è più attivo il numero verde 800.090.545, attivato dal MiTE a dicembre 2021 e rimasto operativo fino al 28 febbraio 2022, con la finalità di assistenza
Ricordiamo che era il 30 giugno scorso il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, come previsto dal Ministero della Transizione Ecologica (DM n. 395 del 27/9/2021).
In particolare fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it era possibile accedere al rimborso – fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario – per gli interventi (effettuati nel 2021) di sostituzione:
- di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto
- e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
Bonus idrico: a quanto ammonta, a chi spetta, per quali spese
Il bonus è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere richiesto una sola volta, per un solo immobile, per le spese effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico.
Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione, saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, il Ministero della transizione ecologica ha pubblicato le FAQ aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento pervenute.
Ha inoltre reso disponibile anche il Modello esercente bonus idrico, tramite il quale il venditore certifica:
- le modalità di pagamento,
- le tipologie di beni acquistati
- e il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202.
Bonus idrico 2021: come funziona?
Il bonus può essere richiesto
- per una sola volta,
- per un solo immobile,
per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.
Possono beneficiare del bonus i
- maggiorenni residenti in Italia,
- titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,
- per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.
A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Bonus idrico 2021: interventi agevolati
Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto,
- fornitura e l'installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento delle risorse.
Bonus idrico 2021: cosa devono fare i beneficiari?
Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari hanno presentato istanza entro il 30 giugno 2022, registrandosi sulla Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.
All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:
- nome,
- cognome,
- codice fiscale del beneficiario;
- importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
- quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
- specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
- identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
- di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.
All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.
L’Amministrazione responsabile per l’attuazione del presente decreto è il Ministero della Transizione Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo sviluppo e la gestione dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la gestione delle attività di liquidazione.
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo
Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per
- ricerca fondamentale,
- ricerca industriale,
- sviluppo sperimentale
- e studi di fattibilità
necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
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Bonus 150 euro una tantum novembre: tutti i requisiti
Specifichiamo nel dettaglio beneficiari e requisiti del nuovo bonus 150 euro istituito dal DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso e pubblicato il 23 settembre 2022 in Gazzetta ufficiale (DL 144 2022), in vigore dal 24 settembre.
Bonus 150 euro novembre dipendenti
L'indennità sarà riconosciuta :
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
- aventi una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro,
- per il tramite dei datori di lavoro,
- nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, in via automatica,
- previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia)
Indennità una tantum per pensionati
A norma dell'art 19 comma 2 il bonus 150 euro è riconosciuto anche ai soggetti residenti in Italia, titolari di
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure
- trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022
- con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro,
Viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel mese di novembre 2022
Per i pensionati titolari di assegni non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS
Dal calcolo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- trattamenti di fine rapporto
- il reddito della casa di abitazione e
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e soggetto alla successiva verifica del reddito.
Requisiti per indennità una tantum autonomi e altre categorie
L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti
c.8 lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro del DL 50 2021 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto c. 9 disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL percepite nel mese di novembre 2022 c. 10 percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel corso del 2021 c.11 titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
iscritti alla Gestione separata,
non titolari di pensioni e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 11 dottorandi e agli assegnisti di ricerca - con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
- iscritti alla Gestione separata,
- non titolari di pensioni e
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c.12 Collaboratori sportivi
beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 14 Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
c. 15 lavoratori autonomi, privi di
partita IVA,
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile,
Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia' iscritti alla data alla Gestione separata
c. 13 lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro c. 15 incaricati alle vendite a domicilio
- con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro
- titolari di partita IVA attiva,
- iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata
c. 16 nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza restano esclusi i nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti
ATTENZIONE Le categorie descritte ai commi da 9 a 15 riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine viene previsto l'incremento pari a 150 euro per i lavoratori autonomi iscritti :
- alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) o
- agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie (Casse private)
con reddito complessivo nel 2021 inferiore a 20mila euro.
Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro, le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.
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Il Decreto Aiuti bis diventa legge: il testo coordinato pubblicato in GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Alcune modifiche apportate in sede di conversione
Tra le modifiche apportate dal Senato al ddl segnaliamo:
- Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)
Con la modifica approvata, la responsabilità in solido si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, ovvero qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. - Proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni (art. 23-bis)
- Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)
Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. - Installazione di Vetrate Panoramiche sul balcone come attività edilizia libera
All'articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), che riguarda gli interventi eseguibili come attività di edilizia libera, dopo la lettera b, è inserita la seguente lettera ''b-bis) che prevede anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''». - Definizione agevolata liti
Con la modifica introdotta ai commi 1 e 2 della legge n. 130/2022, possono accedere alla definizione agevolata delle controversie pendenti tutti i procedimenti per i quali il ricorso viene notificato entro il 16 settembre 2022 (con la modifica approvata viene eliminata la data del 15 luglio 2022).
Ricordiamo che il provvedimento conta 43 articoli, ed è suddiviso nei seguenti capitoli:
- Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
- Capo II Misure urgenti in materia di emergenza idrica
- Capo III Regioni ed enti locali
- Capo IV Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
- Capo V Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
- Capo VI Istruzione e Universita'
- Capo VII Disposizioni in materia di giustizia
- Capo VIII Disposizioni finanziarie e finali
Le principali misure del DL Aiuti bis
Il decreto comporta l'investimento di 17 miliardi di euro. Le principali misure prevedono tra l'altro:
- taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022
- doppio intervento sulle pensioni con rivalutazione al 1 novembre di tutti gli assegni pensionistici pari al 1,9%, e di 2 punti percentuali per gli assegni fino a 34.996 euro dal 1 ottobre 2022.
- bonus contro il caro-carburante per il trasporto locale
- incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 600 euro invece che 258,27 euro
- estensione del bonus 200 euro a lavoratori non coperti dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternita, sportivi, dottorandi.
- finanziamento di ulteriori 100 milioni per l'erogazione del bonus 200 euro ai professionisti
- nuovo finanziamento per 1 miliardo all'ILVA
- finanziamento di 500 milioni circa per i contratti di sviluppo
- rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il IV trimestre 2022 per i soggetti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute
- proroga dei crediti di imposta alle imprese per l'acquisto di gas ed energia
- azzeramento degli oneri di sistema
- sostegno per 200 milioni alle imprese agricole contro la siccità
- contributi a enti locali per 350 milioni
- misure di semplificazione normativa per l'accellerazione dei programmi di edilizia universitaria.
- Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)
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Contributo straordinario caro bollette: chi deve pagare entro il 30.06
Con Circolare n 22 del 23 giugno le Entrate si occupano, attraverso risposte a quesiti dei contribuenti, di dettagliare le regole per il contributo straordinario contro il caro bollette (Articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto Ucraina)
In particolare, è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.
Il contributo è dovuto sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA, risultanti dalla Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
Il contributo straordinario è stabilito nella misura del 25 per cento dell’anzidetto incremento e si applica se l’incremento stesso è superiore al 10 per cento e a euro 5.000.000.
Per ulteriori dettagli leggi anche Contributo extra-profitti imprese energetiche: prima rata entro il 30.06 con F24
Contributo straordinario caro bollette: i codici ATECO tenuti al versamento
La circolare fornisce chiarimenti sotto forma di risposte a domande e in merito all'ambito soggettivo ovvero la platea dei soggetti tenuti al versamento del contributo straordinario entro il 30 giugno in acconto del 40%, vengono specificati i codici ATECO interessati.
Dettagliatamente, il comma 1 dell'art 37 pone l'obbligo di versamento a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato:
- per la successiva vendita dei beni,
- l’attività di produzione di energia elettrica,
- dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale,
- dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale
- e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi,
- nonché dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.
In considerazione del dato testuale della norma, si deve ritenere che il contributo straordinario sia applicabile, al verificarsi degli altri presupposti normativamente previsti, a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che – anche in via residuale, e non solo come attività principale – esercitano nel territorio italiano una o più delle attività sopra richiamate e riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:
- 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
- 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
- 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la
- petrolchimica);
- 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento;
- 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
- 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
- 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
- 35.21.00 Produzione di gas;
- 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte.
Contributo straordinario caro bollette: chi ha iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2021
Si domanda se:
- i soggetti che hanno iniziato ex novo l’attività successivamente al 30 aprile 2021
- i soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 1° ottobre 2020 e il 30 aprile 2021
rientrano nell’ambito applicativo dell’articolo 37 del decreto Ucraina
Il contributo straordinario si applica alla variazione del saldo relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al saldo relativo al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
Si ritiene che i soggetti che hanno iniziato l’attività in un momento successivo al primo periodo di riferimento (ossia dopo il 30 aprile 2021) siano, quindi, esclusi dal prelievo di cui trattasi, dal momento che per tali soggetti non si realizza il presupposto per l’applicazione del contributo, mancando del tutto lo svolgimento dell’attività in tale periodo.
Se, invece, un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), ad esempio il 1° gennaio 2021, si ritiene che il contributo sia dovuto, confrontando tuttavia dati omogenei.
In particolare, nell'esempio di sopra, si dovranno prendere come termine di confronto i dati desumibili dalle LIPE relative al periodo 1° gennaio 2021 – 30 aprile 2021 e raffrontarli con i dati relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022, facendo riferimento (in caso di periodi non coincidenti con la LIPE), ai dati dei registri IVA (come prima illustrato nel paragrafo n. 2. 8 cui si rimanda)
Per inizio di attività, in conformità ai principi generali in materia di IVA, si intende il momento in cui il soggetto acquisisce la soggettività passiva ai fini IVA, ossia al momento dell’apertura della partita IVA, accompagnata dallo svolgimento delle attività di carattere preparatorio finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica, a prescindere dall’effettiva realizzazione di operazioni attive.
Per ulteriori chiarimenti forniti con il documento di prassi datato 23 giugno 2022 si rimanda alla sua lettura integrale, cliccando qui
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