• Riforme del Governo Draghi

    Fondo bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto di riparto, per il 2024  delle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

    Si ricorda che la  dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178. 

    Il decreto ammette al finanziamento statale i  progetti  presetati dalle associazioni dell'elenco sottostante , per un totale pari ad € 4.884.462,37 .

    • 1 SOLETERRE  – 393.048,00 €
    • 2 DYNAMO CAMP  -658.500,00 €
    • 3 UGI TORINO –  689.261,00 €
    • 4 LAD ONLUS –  571.090,37 €
    • 5 ABEO LIGURIA –   259.600,00 €
    • 6 MARIA LETIZIA VERGA  –  990.500,00 €
    • 7 FAVO  – 574.960,00 €
    • 8 ASLTI OdV –  447.503,00 €
    • 9 PETER PAN  – 300.000,00 €

    Totale progetti finanziati 4.884.462,37 

    La graduatoria e i punteggi sono  dettagliati nel testo del decreto.

    Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

    Vale la pena ricordare che al fondo in esame  possono accedere le associazioni che svolgono attività di:

    • assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
    • in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

    Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106

    In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse. 

    I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni: 

    a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari; 

    b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari; 

    c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

    d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura; 

    e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

    f) riabilitazione psicomotoria dei bambini; 

    g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico; 

    h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

    Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

  • Riforme del Governo Draghi

    Il Decreto aiuti Ter 2022 è legge: pubblicato in GU il testo coordinato

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, la Legge del 17.11.2022 n. 175 di conversione del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

    Scarica il Testo decreto Aiuti ter n. 144/2022 coordinato con la legge di conversione, all'interno del quale le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi (ri pubblicato corredato delle relative note, restano invariati il valore e l’efficacia).

    Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste a sostegno di imprese e famiglie.

    Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

    Anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono previsti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:

    • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica; 
    • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
    • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
    • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

    Credito d'imposta acquisto carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

    Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

    Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

    Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura 

    Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.

    Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

    L’indennità una tantum di 200,00 euro prevista per dipendenti, pensionati  lavoratori autonomi e  professionisti (articol1 31- 33 del DL 17 maggio 2022, n. 50), viene incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

    Proroga riversamento credito d'imposta R&S

    L’articolo 38, interamente sostituito in sede referente, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

    Slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.

    Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:

    • in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023, 
    • ovvero in tre rate di pari importo, di cui:
      • la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
      • la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.

    Per approfondire leggi anche Credito imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento e verifica indicatori di anomalia

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese

    Pubblicata in GU n 269 del 17 novembre la Legge di conversione del DL Aiui ter.

    Ricordiamo che in data 16 novembre, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n 311 di conversione con modificazioni, del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Aiuti ter: misure per le imprese contro il caro energia

    Si prevede che anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:

    • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica; 
    • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
    • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
    • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

    Leggi anche Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi

    DL Aiuti ter: disposizioni in materia di sport

    Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

    Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

    DL Aiuti ter: contributo energia e gas per cinema e teatri

    Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. 

    Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. 

    DL Aiuti ter: fondo per il settore autotrasporti

    Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  è autorizzata  la spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
    Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di determinazione, le modalità  di  assegnazione  e  le  procedure  di erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della normativa europea sugli aiuti di Stato. 

    DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca

    Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della  pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica  di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette attività un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
    Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione  alla spesa sostenuta  nel quarto  trimestre solare  dell'anno  2022  per l'acquisto  del  gasolio  e   della  benzina  utilizzati  per il riscaldamento delle serre  e  dei fabbricati  produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

    Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla formazione  del  reddito  d'impresa  nè della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il  credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attività produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.
    Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari  finanziari,  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di  due ulteriori  cessioni  solo se  effettuate  a favore  di  banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero imprese di assicurazione 

    Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del credito  non  ancora  fruito, inviano all'Agenzia   delle   Entrate un'apposita   comunicazione  sull'importo  del  credito  maturato nell'esercizio 2022.

    Il contenuto e  le  modalità di  presentazione della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore del presente decreto.

  • Riforme del Governo Draghi

    Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori

    Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd "Bonus Benzina"  che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti  da tassazione.

    Il documento chiarisce anche alcuni aspetti  inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .

    Viene specificato ad esempio che il buono  resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):

    •   sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi 
    •  sia come liberalità del datore di lavoro 

     Inoltre  ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione  dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam. 

    L'agenzia ricorda anche che   tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi 

    •  le imprese
    • i lavoratori autonomi  
    •  i soggetti che non svolgono un’attività commerciale 
    • gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

    Riguardo alla spettanza, la circolare specifica  però che  per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:

    •  collaboratori coordinati, 
    • stagisti e 
    • titolari di borsa di studio 

    il buono  carburante  esente Irpef non può essere erogato.

    Buoni carburante:  i beni agevolati  

    II bonus benzina può riguardare non solo  carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le  ricariche per le auto elettriche  "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.

    Viene anche chiarito che  i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.

    Infine con riguardo al rapporto con i   fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro,   si conferma che si tratta di due benefici  distinti e complementari cioè

    •  si puo beneficiare di  entrambi 
    • è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta,   anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.

    aggiornamento 9 novembre 2022

    Da segnalare che invece nella circolare 35  del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi  di rimborsi per utenze domestiche  (cd Bonus bollette)   l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai  collaboratori coordinati , stagisti e  dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.

  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
    •  “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • 7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”. 

    Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 
    • “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo

    Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

    L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 

    Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per

    • ricerca fondamentale, 
    • ricerca industriale, 
    • sviluppo sperimentale 
    • e studi di fattibilità 

    necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. 

    Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

    Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. 

    Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Monopattini: obbligo di frecce e freni dal 30.09

    Con Decreto del 18 agosto 2022 il Ministero delle infrastrutture, pubblicato in GU n 202 del 30 agosto 2022, emana la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o monopattini

    In particolare, per «monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica» si intende un veicolo a due  assi  con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
    I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.  

    Monopattini: tutte le regole per i monopattini commercializzati dal 30.09

    I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
    I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla  ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione. 

    I monopattini elettrici devono essere dotati:

    • di un segnalatore acustico;
    • di indicatori luminosi di svolta;
    • anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
    • posteriormente di catadiottri rossi;
    • di catadiottri gialli applicati sui lati.

    Sono ammesse anche luci di arresto.

    Il suono emesso dal campanello deve essere di  intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

    Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta ufficiale e si  applica obbligatoriamente a  tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. 

    Monopattini: tutte le regole per i monopattini già in circolazione

    Inoltre, i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere  adeguati entro il 1 gennaio 2024 per quanto riguarda:

    • la presenza degli indicatori di svolta  
    • dell'impianto frenante su entrambe le ruote

    E' fatto  obbligo agli  utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. 

    I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento  della conformità alla  direttiva  n.  2006/42/CE  a  cui  i  monopattini elettrici devono essere rispondenti.