• Riforme del Governo Draghi

    Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese

    Pubblicata in GU n 269 del 17 novembre la Legge di conversione del DL Aiui ter.

    Ricordiamo che in data 16 novembre, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n 311 di conversione con modificazioni, del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Aiuti ter: misure per le imprese contro il caro energia

    Si prevede che anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:

    • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica; 
    • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
    • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
    • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

    Leggi anche Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi

    DL Aiuti ter: disposizioni in materia di sport

    Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

    Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

    DL Aiuti ter: contributo energia e gas per cinema e teatri

    Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. 

    Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. 

    DL Aiuti ter: fondo per il settore autotrasporti

    Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  è autorizzata  la spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
    Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di determinazione, le modalità  di  assegnazione  e  le  procedure  di erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della normativa europea sugli aiuti di Stato. 

    DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca

    Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della  pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica  di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette attività un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
    Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione  alla spesa sostenuta  nel quarto  trimestre solare  dell'anno  2022  per l'acquisto  del  gasolio  e   della  benzina  utilizzati  per il riscaldamento delle serre  e  dei fabbricati  produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

    Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla formazione  del  reddito  d'impresa  nè della  base  imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il  credito  d'imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell'imposta regionale  sulle  attività produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.
    Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari  finanziari,  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di  due ulteriori  cessioni  solo se  effettuate  a favore  di  banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero imprese di assicurazione 

    Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del credito  non  ancora  fruito, inviano all'Agenzia   delle   Entrate un'apposita   comunicazione  sull'importo  del  credito  maturato nell'esercizio 2022.

    Il contenuto e  le  modalità di  presentazione della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore del presente decreto.

  • Riforme del Governo Draghi

    Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori

    Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione   introdotta  dal decreto legge 21 2022  il cd "Bonus Benzina"  che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti  da tassazione.

    Il documento chiarisce anche alcuni aspetti  inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .

    Viene specificato ad esempio che il buono  resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):

    •   sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi 
    •  sia come liberalità del datore di lavoro 

     Inoltre  ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione  dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam. 

    L'agenzia ricorda anche che   tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi 

    •  le imprese
    • i lavoratori autonomi  
    •  i soggetti che non svolgono un’attività commerciale 
    • gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

    Riguardo alla spettanza, la circolare specifica  però che  per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:

    •  collaboratori coordinati, 
    • stagisti e 
    • titolari di borsa di studio 

    il buono  carburante  esente Irpef non può essere erogato.

    Buoni carburante:  i beni agevolati  

    II bonus benzina può riguardare non solo  carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le  ricariche per le auto elettriche  "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.

    Viene anche chiarito che  i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.

    Infine con riguardo al rapporto con i   fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro,   si conferma che si tratta di due benefici  distinti e complementari cioè

    •  si puo beneficiare di  entrambi 
    • è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta,   anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.

    aggiornamento 9 novembre 2022

    Da segnalare che invece nella circolare 35  del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi  di rimborsi per utenze domestiche  (cd Bonus bollette)   l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai  collaboratori coordinati , stagisti e  dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.

  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24

    Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

    In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • 7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
    •  “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    • “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • 7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”. 

    Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3 
    • “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
    •  “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 
    • “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. 

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi

    Il DL Aiuti ter (DL n 144/2022) appena pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022 ha previsto novità per i crediti di imposta energia e gas tanto relativamente ai termini di utilizzo, quanto agli importi

    Vediamo una sintesi, percorrendo i commi dell'art 1 del DL 144 che porta cambiamenti.

    Per ciò che concerne gli importi dei contributi straordinari spettanti, si riepiloga quanto previsto dai commi da 1 a 4:

    • per le imprese “energivore”, il bonus passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
    • per le imprese “gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; 
    • per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (prima fissato a 16,5 kW), il bonus passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
    • per le imprese “non gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

    In merito invece agli utilizzi, l'art 1 del DL n 144 al comma 6 stabilisce che i crediti di imposta energia e gas possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.

    Esso infatti specifica che "I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."

    Inoltre, il comma 7 stabilisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati. 

    Attenzione al fatto che i crediti d’imposta devono essere utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità di utilizzo del cedente, entro la data del 31 marzo 2023.

    Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas del terzo trimestre 2022, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre per l'utilizzo di quelli del primo e secondo trimestre 2022.

    In merito alla comunicazione da inviare alle Entrate al fine della fruizione dei crediti di imposta, il comma 8 dispone che i beneficiari dei crediti di cui agli commi 1,2,3,4,11 devono inviarla, a pena di decadenza del beneficio entro il 16 febbraio 2023.

    Infine, il comma 5 dell'art 1 del DL 144/2022,  per i crediti di imposta di cui ai commi 3 e 4, prevede che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. 

    L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. 

  • Riforme del Governo Draghi

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo

    Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 

    L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. 

    Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per

    • ricerca fondamentale, 
    • ricerca industriale, 
    • sviluppo sperimentale 
    • e studi di fattibilità 

    necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. 

    Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. 

    Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo: 

    “6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”. 

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”. 

    Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Draghi

    Bonus 150 euro una tantum novembre: tutti i requisiti

    Specifichiamo nel dettaglio beneficiari e requisiti del nuovo bonus 150 euro  istituito dal  DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso e pubblicato il 23 settembre 2022 in Gazzetta ufficiale  (DL 144 2022), in vigore dal 24 settembre.

    Bonus 150 euro novembre dipendenti

    L'indennità sarà riconosciuta :

    Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,

    •  aventi  una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente  l'importo di 1.538 euro,
    •  per il tramite dei datori di lavoro, 
    • nella retribuzione erogata nella competenza  del mese di novembre 2022, in via automatica, 
    • previa dichiarazione del lavoratore  di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore 

    L’indennità  è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia  interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia)

    Indennità una tantum per pensionati 

    A  norma dell'art 19 comma 2 il bonus 150 euro è riconosciuto anche ai soggetti residenti in Italia, titolari di   

    1. uno o più trattamenti pensionistici a  carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di  pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure 
    2.  trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 
    3. con  reddito  personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non  superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, 

    Viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel mese di novembre 2022 

    Per i pensionati titolari di assegni  non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS 

    Dal calcolo del reddito personale  assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:

    •  trattamenti di fine rapporto 
    • il reddito della casa di abitazione e
    •  le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

    Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e  soggetto alla successiva verifica del reddito.

     Requisiti per indennità una tantum autonomi e altre categorie

     L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti 

    c.8  lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro  del DL 50 2021  che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto
    c. 9 disoccupati con  indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL  percepite  nel mese di novembre 2022
    c. 10 percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel  corso del 2021
    c.11 titolari di  rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  

    con contratti attivi alla data del 24.9.2022,

     iscritti alla Gestione separata,  

    non titolari di pensioni  e 

    non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
    c. 11  dottorandi e agli assegnisti di ricerca
    • con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
    •  iscritti alla Gestione separata,  
    • non titolari di pensioni  e 
    • non  iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
    c.12

     Collaboratori sportivi 

    beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, 

    reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021
    c. 14 Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo  con almeno 50 contributi giornalieri versati

    che hanno reddito derivante dai  suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

    c. 15

    lavoratori  autonomi,  privi  di

    partita IVA,

     non iscritti ad altre forme  previdenziali  obbligatorie

    che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi  occasionali  (articolo 2222  del  codice civile,

    Per tali  contratti deve risultare per  il  2021  l'accredito  di  almeno  un  contributo mensile, e i lavoratori devono essere  gia'  iscritti  alla  data  alla Gestione separata

    c. 13

    lavoratori  intermittenti e  stagionali   del   turismo,   degli

            stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport 

    che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro 
    c. 15

     incaricati  alle  vendite  a domicilio   

    • con reddito  nell'anno  2021  derivante  dalle  medesime attivita' superiore a 5.000 euro 
    •  titolari di  partita  IVA  attiva, 
    • iscritti alla data di entrata in vigore  del decreto  alla Gestione separata

    c. 16 nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza

     restano esclusi i  nuclei in cui e'  presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti

    ATTENZIONE  Le  categorie descritte ai commi da 9 a 15  riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro  delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.

    All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine  viene previsto  l'incremento pari a 150 euro per  i lavoratori autonomi iscritti :

    1. alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  o
    2.  agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie (Casse private) 

    con reddito complessivo nel 2021  inferiore a 20mila euro.

    Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro,  le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.

  • Riforme del Governo Draghi

    Monopattini: obbligo di frecce e freni dal 30.09

    Con Decreto del 18 agosto 2022 il Ministero delle infrastrutture, pubblicato in GU n 202 del 30 agosto 2022, emana la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o monopattini

    In particolare, per «monopattino  a  propulsione  prevalentemente  elettrica» si intende un veicolo a due  assi  con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
    I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.  

    Monopattini: tutte le regole per i monopattini commercializzati dal 30.09

    I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
    I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla  ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione. 

    I monopattini elettrici devono essere dotati:

    • di un segnalatore acustico;
    • di indicatori luminosi di svolta;
    • anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
    • posteriormente di catadiottri rossi;
    • di catadiottri gialli applicati sui lati.

    Sono ammesse anche luci di arresto.

    Il suono emesso dal campanello deve essere di  intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.

    Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta ufficiale e si  applica obbligatoriamente a  tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. 

    Monopattini: tutte le regole per i monopattini già in circolazione

    Inoltre, i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere  adeguati entro il 1 gennaio 2024 per quanto riguarda:

    • la presenza degli indicatori di svolta  
    • dell'impianto frenante su entrambe le ruote

    E' fatto  obbligo agli  utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino. 

    I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento  della conformità alla  direttiva  n.  2006/42/CE  a  cui  i  monopattini elettrici devono essere rispondenti.