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Fondo bambini oncologici: graduatoria 2025
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto con la graduatoria per il 2025 dei progetti presentati dagli enti per accedere alle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205 e prevista dall’Avviso n. 1/2025, adottato Direzione Generale per le politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese con il D.D. n. 39 del 7 aprile 2025, Si ricorda che la dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Il decreto ammette al finanziamento statale i progetti presentati dalle associazioni dell'elenco sottostante (denominazione- punti):
1 SOCIETA’ PER L’ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE CATANIA ENTE DEL TERZO SETTORE – 93
2 UGI – UNIONE GENITORI ITALIANI – 93
3 PETER PAN ODV 92
4 SOLETERRE STRATEGIE DI PACE ONLUS, IN BREVE SOLETERRE – 91
5 S.A.M.O.T. ONLUS – 90
6 ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS – 89
7 ASSOCIAZIONE LIGURE DEL BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO ODV – 88
8 L’ALBERO DEI DESIDERI ENTE DEL TERZO SETTORE – 86
9 F.A.V.O. FED. ITA ASS.VOL. IN ONC 97320000587 86
10 LA COLLINA DEGLI ELFI 9 – 85
11 ANVOLT – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI – 78
12 AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE LINFOMI E MIELOMA ONLUS – 76
13 AGOP ONLUS – 75
14 OFFICINE BUONE ONLUS 70
15 AGEOP RICERCA – ODV 69
16 ASSOCIAZIONE DAVIDE CIAVATTINI PER LA RICERCA E LA CURA DEI TUMORI E LEUCEMIE DEI BAMBINI ONLUS 66
17 FONDAZIONE MARIA TERESA LAVAZZA – 63
18 CUORE E MANI APERTE ODV – 57
19 ASLTI ODV – 52
20 LA BAND DEGLI ORSI – 51
21 ASSOCIAZIONE CILLA ODV – 3 43
22 DIATESO CARE APS – 43
23 IL CORAGGIO DEI BAMBINI AURORA MP CANNOLICCHIO ETS – 41
24 NOI PER VOI – 34
25 APS SPAZIO 47 – 33
Con successivo provvedimento saranno individuati gli enti ammessi e i relativi importi dei fondi assegnati meo limiti delle risorse.Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
Vale la pena ricordare che al fondo in esame possono accedere le associazioni che svolgono attività di:
- assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
- in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106
In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse.
I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
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Bonus 200 euro anche per lavoratori in mobilità
Con il messaggio 4231-2022 del 23 novembre 2022, Inps informa sulla possibilità di erogazione del bonus 200 euro previsto dall’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, fossero titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe a NASpI/DIS-COLL, anche se non vengono citati specificamente dalla norma.
Il chiarimento viene fornito a seguito del parere del Ministero del lavoro che ha specificato che la disposizione può essere interpretate in maniera estensiva.
Viene anche ricordato che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed è destinata ai lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni di legge.
L'indennità verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato. L'istituto precisa che i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, istituita successivamente dal decreto legge Aiuti ter n. 144-2022, l'istituto rinvia alla circolare n. 127/2022 in cui è stato precisato che il bonus sarà erogato insieme alla stessa prestazione assistenziale di nobilità.
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Il Decreto aiuti Ter 2022 è legge: pubblicato in GU il testo coordinato
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022, la Legge del 17.11.2022 n. 175 di conversione del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Scarica il Testo decreto Aiuti ter n. 144/2022 coordinato con la legge di conversione, all'interno del quale le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi (ri pubblicato corredato delle relative note, restano invariati il valore e l’efficacia).
Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste a sostegno di imprese e famiglie.
Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 vengono previsti crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:
- per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
- per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
- sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
- per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.
Credito d'imposta acquisto carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
L’indennità una tantum di 200,00 euro prevista per dipendenti, pensionati lavoratori autonomi e professionisti (articol1 31- 33 del DL 17 maggio 2022, n. 50), viene incrementata di 150,00 euro a condizione che, nel periodo d’imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Proroga riversamento credito d'imposta R&S
L’articolo 38, interamente sostituito in sede referente, proroga i termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
Slitta al 31 ottobre 2023 (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza per accedere al riversamento spontaneo del credito d’imposta sulla ricerca e sviluppo indebitamente fruito.
Il versamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione, indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate può essere effettuato:
- in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2023,
- ovvero in tre rate di pari importo, di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2023,
- la seconda e la terza (per le quali sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale) rispettivamente entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025.
Per approfondire leggi anche Credito imposta Ricerca e Sviluppo: riversamento e verifica indicatori di anomalia
Allegati: -
Crediti energia e gas terzo trimestre 2022: i codici tributo per F24
Con Risoluzione n 59/E dell'11 ottobre le Entrate istituiscono i codici tributo per l'utilizzo da parte dei cessionari dei crediti d’imposta a favore delle imprese, per i maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.
In particolare, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. (Leggi anche Credito d’imposta acquisto carburanti pesca: il codice tributo)
- “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Ricordiamo che con Risoluzione n. 49/E del 16 settembre 2022 le Entrate hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante per il terzo trimestre 2022 direttamente dai beneficiari.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; 3
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
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Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi
Il DL Aiuti ter (DL n 144/2022) appena pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022 ha previsto novità per i crediti di imposta energia e gas tanto relativamente ai termini di utilizzo, quanto agli importi
Vediamo una sintesi, percorrendo i commi dell'art 1 del DL 144 che porta cambiamenti.
Per ciò che concerne gli importi dei contributi straordinari spettanti, si riepiloga quanto previsto dai commi da 1 a 4:
- per le imprese “energivore”, il bonus passa dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese “gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici;
- per le imprese “non energivore” dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW (prima fissato a 16,5 kW), il bonus passa dal 15% al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- per le imprese “non gasivore”, il bonus passa dal 25% al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
In merito invece agli utilizzi, l'art 1 del DL n 144 al comma 6 stabilisce che i crediti di imposta energia e gas possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 marzo 2023.
Esso infatti specifica che "I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."
Inoltre, il comma 7 stabilisce che i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti vigilati.
Attenzione al fatto che i crediti d’imposta devono essere utilizzati dal cessionario, con le stesse modalità di utilizzo del cedente, entro la data del 31 marzo 2023.
Il comma 11 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 l'utilizzo dei crediti di imposta energia e gas del terzo trimestre 2022, mentre resta invariato il termine del 31 dicembre per l'utilizzo di quelli del primo e secondo trimestre 2022.
In merito alla comunicazione da inviare alle Entrate al fine della fruizione dei crediti di imposta, il comma 8 dispone che i beneficiari dei crediti di cui agli commi 1,2,3,4,11 devono inviarla, a pena di decadenza del beneficio entro il 16 febbraio 2023.
Infine, il comma 5 dell'art 1 del DL 144/2022, per i crediti di imposta di cui ai commi 3 e 4, prevede che ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
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Bonus benzina anche ai dipendenti degli studi professionali
Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia aggravatosi con la crisi Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis) prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con :
- nuove possibilità di accesso alla cassa integrazione e
- ampliamento dell'esonero contributivo totale per le assunzioni.
Inoltre, una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita all'art .2, consiste nella possibilità "per le aziende private di erogare buoni carburante a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022 ".
Il beneficio dei 200 euro in buoni benzina 2022, è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma come specifica la relazione tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits.
Il valore di tali buoni benzina fino a 200 euro, non incidendo sul superamento della soglia non comporta dunque la tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.
Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo dovrebbe rientrare tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir ma il condizionale è d'obbligo perche non viene specificato.
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO
Nell'iter di conversione del decreto è stato modificato il testo della norma che facendo riferimento a "aziende private " lasciava adito a dubbi.
Potevano essere infatti esclusi i datori di lavoro non considerati dalla legge "aziende" ovvero :
- datori del settore pubblico non economico
- lavoratori autonomi,
- studi associati
- cooperative e consorzi.
La nuova formulazione del testo che parla di "datori di lavoro privati" ricomprende invece tutta la platea del settore privato, quindi anche gli studi professionali.
Buoni benzina 2022: chi sono i lavoratori beneficiari
La norma cita i «lavoratori dipendenti» , comprendendo quindi tutti i lavoratori subordinati, compresi somministrati e apprendisti.
Resta il dubbio,però, per coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti ma quasi sempre assimilati a tale categoria, ovvero i seguenti:
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori non iscritti ad albi professionali
- soci di cooperative.
Come detto il provvedimento è attualmente in corso di conversione in legge e sono previsti alcuni emendamenti correttivi tra cui sia la specificazione del diritto per tutti i datori di lavoro che l'inserimento dei soggetti sopracitati tra i beneficiari.
Si segnalano ancora tra i dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, che :
- non sono chiare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro se la soglia di esenzione operi autonomamente oppure in combinazione con quella generale dei fringe benefit (258,23 euro) cioè se una somma superiore a 200 euro, per la parte non imponibili rientri o meno nei fringe benefits conteggiati nella franchigia di 258,23.
- La norma non contiene uno specifico richiamo alla tassazione in capo al datore di lavoro ne interviene sull’articolo 51, comma 3, del Tuir, per cui sono legittimi di dubbi riguardo sia alla deducibilità che sulla possibilità di inserire tale bonus fra i permi di risultato convertibili, da concordare con i sindacati,
- Infine la nuova norma non pone condizioni rispetto alla platea del personale aziendale che puo accedere al benefit , come richiesto ad esempio per il welfare aziendale, cioè lascia alla facolta del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.
Buoni carburante: cedibilità come omaggi ai clienti
E' stato osservato in un articolo del Sole 24 Ore a firma Stefano Sirocchi che i bonus benzina potrebbero anche essere offerti in omaggio dalle aziende ai propri clienti per poi essere ceduti, a norma del DL 21 2022 ai loro dipendenti .
In questo caso per l'azienda che li cede come omaggio risulterebbere deducibili come spese di rappresentanza, come specificato nella risposta dell'Agenzia interpello n. 519/2019 In questo caso si ricorda che opera la distinzione tra:
- buoni carburante monouso emessi da una specifica compagnia (articolo 6-ter del Dpr 633/1972 (circolare 8/2018 dell’agenzia delle Entrate) con IVA esigibile al momento dell’emissione del buono, o della ricarica in caso di titolo digitale ;
- buoni carburante multiuso (articolo 6-quater del Dpr 633/1972) validi presso molti distributori e per l'acquisto di vari beni e servizi, esenti IVA
Si fa notare anche che ai fini IVA , l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, è detraibile solo per beni di costo unitario non superiore a 50 euro.