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Fondo bambini oncologici : riparto 2024 alle associazioni
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto di riparto, per il 2024 delle risorse del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
Si ricorda che la dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Il decreto ammette al finanziamento statale i progetti presetati dalle associazioni dell'elenco sottostante , per un totale pari ad € 4.884.462,37 .
- 1 SOLETERRE – 393.048,00 €
- 2 DYNAMO CAMP -658.500,00 €
- 3 UGI TORINO – 689.261,00 €
- 4 LAD ONLUS – 571.090,37 €
- 5 ABEO LIGURIA – 259.600,00 €
- 6 MARIA LETIZIA VERGA – 990.500,00 €
- 7 FAVO – 574.960,00 €
- 8 ASLTI OdV – 447.503,00 €
- 9 PETER PAN – 300.000,00 €
Totale progetti finanziati 4.884.462,37
La graduatoria e i punteggi sono dettagliati nel testo del decreto.
Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica
Vale la pena ricordare che al fondo in esame possono accedere le associazioni che svolgono attività di:
- assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme)
- in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175106
In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni beneficiarie, anche in partenariato tra di esse.
I progetti devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:
a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.
Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.
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Bonus 200 euro anche per lavoratori in mobilità
Con il messaggio 4231-2022 del 23 novembre 2022, Inps informa sulla possibilità di erogazione del bonus 200 euro previsto dall’articolo 32, comma 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, a favore dei soggetti che, nel mese di giugno 2022, fossero titolari dei trattamenti di mobilità in deroga o indennità di importo pari alla mobilità, prestazioni analoghe a NASpI/DIS-COLL, anche se non vengono citati specificamente dalla norma.
Il chiarimento viene fornito a seguito del parere del Ministero del lavoro che ha specificato che la disposizione può essere interpretate in maniera estensiva.
Viene anche ricordato che la mobilità in deroga, a oggi, è disciplinata dall'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed è destinata ai lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché da norme particolari che hanno le stesse finalità, per aree non incluse inizialmente nelle previsioni di legge.
L'indennità verrà conseguentemente riconosciuta d’ufficio, senza necessità di una domanda da parte dell’interessato. L'istituto precisa che i pagamenti avverranno nel mese di dicembre 2022.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 150 euro, istituita successivamente dal decreto legge Aiuti ter n. 144-2022, l'istituto rinvia alla circolare n. 127/2022 in cui è stato precisato che il bonus sarà erogato insieme alla stessa prestazione assistenziale di nobilità.
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Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese
Pubblicata in GU n 269 del 17 novembre la Legge di conversione del DL Aiui ter.
Ricordiamo che in data 16 novembre, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n 311 di conversione con modificazioni, del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Vediamo una sintesi delle misure.
DL Aiuti ter: misure per le imprese contro il caro energia
Si prevede che anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:
- per le imprese energivore aumento del credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
- per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
- sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
- per le imprese gasivore e non gasivore aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.
Leggi anche Crediti di imposta energia e gas 2022: aumentati gli importi
DL Aiuti ter: disposizioni in materia di sport
Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
DL Aiuti ter: contributo energia e gas per cinema e teatri
Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022.
Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.
DL Aiuti ter: fondo per il settore autotrasporti
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazioneEntro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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Buoni benzina e bonus bollette: regole diverse per i collaboratori
Con la circolare n. 27 del 14 luglio 2022 l'Agenzia era intervenuta a riepilogare la disciplina dell'agevolazione introdotta dal decreto legge 21 2022 il cd "Bonus Benzina" che prevede la facolta per i datori di lavoro di erogare buoni carburante ai dipendenti esenti da tassazione.
Il documento chiarisce anche alcuni aspetti inizialmente dubbi segnalati dalla stampa e dai consulenti .
Viene specificato ad esempio che il buono resta deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo):
- sia nel caso sia erogato sulla base di contratti collettivi
- sia come liberalità del datore di lavoro
Inoltre ai fini del beneficio fiscale non fa differenza che la distribuzione dei buoni avvenga per tutti i dipendenti o solo alcune categorie di dipendenti o addirittura al singolo, come beneficio ad personam.
L'agenzia ricorda anche che tra i soggetti titolati all'erogazione ai propri dipendenti sono compresi
- le imprese
- i lavoratori autonomi
- i soggetti che non svolgono un’attività commerciale
- gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.
Riguardo alla spettanza, la circolare specifica però che per coloro che percepiscono redditi assimilati a quelli dipendenti, ovvero:
- collaboratori coordinati,
- stagisti e
- titolari di borsa di studio
il buono carburante esente Irpef non può essere erogato.
Buoni carburante: i beni agevolati
II bonus benzina può riguardare non solo carburanti "classici" come benzina, gasolio, Gpl, metano , ma anche le ricariche per le auto elettriche "al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli», specifica l'Agenzia.
Viene anche chiarito che i buoni carburante possono sostituire i premi di risultato, in questo caso rispettando la specifica normativa.
Infine con riguardo al rapporto con i fringe benefits agevolati fino alla soglia di 600 euro, si conferma che si tratta di due benefici distinti e complementari cioè
- si puo beneficiare di entrambi
- è consigliabile il conteggio e la registrazione in forma distinta, anche per il calcolo di eventuali eccedenze , che sono soggette a tassazione in forma differenziata.
aggiornamento 9 novembre 2022
Da segnalare che invece nella circolare 35 del 4 novembre 2022 riguardante le istruzioni per l'innalzamento della soglia dei fringe benefits a 600 euro comprensivi di rimborsi per utenze domestiche (cd Bonus bollette) l'Agenzia specifica che questa agevolazione è fruibile anche dai collaboratori coordinati , stagisti e dai titolari di borsa di studio, con le stesse modalità.
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Esonero agenzie viaggi: istanze riesame entro il 13 ottobre
Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022 le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione dello sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022 (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era fissato al 9 settembre 2022
II 27 luglio era stata pubblicata anche la circolare INPS 89 2022 con le indicazioni per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.
Rivediamo con ordine i dettagli sulla misura sull'invio delle richieste e le nuove istruzioni.
Esonero contributivo agenzie viaggi 2022
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda
- i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
- ha una durata di un massimo di 5 mesi anche non continuativi
- per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 .
L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta confermata l'aliquota di computo dei contributi ai fini previdenziali.
L’esonero che va applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande per il rispetto del limite di spesa fissato in cira 56 milioni di euro.
Sgravio agenzie viaggi: dichiarazione sugli aiuti di stato
Il messaggio INPS di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.
Esonero agenzie e tour operator: invio domande
L'istituto ha reso disponibile per l'invio delle domande il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti oltre ai dati anagrafici aziendali :
- l’importo dell’esonero richiesto, pari alla contribuzione dovuta
- l’indicazione del numero di dipendenti per il medesimo periodo,
- l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità nel periodo agevolato.
Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando sulla base delle richieste pervenute gli importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo
Istanza di riesame e Uniemens
Nel messaggio 3549/2022 si specifica che i datori di lavoro che volessero presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .
Va utilizzato il modulo di domanda AT_2TER presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps.
Il messaggio sottolinea che la mancata risposta dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile in calce al modulo di domanda.
Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono
- esporre il credito nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022,
- valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022” e
- nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci e vaccini: il codice tributo
Con la Risoluzione n 52 del 23 settembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini di cui all’articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
L’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini, un credito d'imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per
- ricerca fondamentale,
- ricerca industriale,
- sviluppo sperimentale
- e studi di fattibilità
necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.
Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d’imposta spetta fino ad un importo massimo di euro 20 milioni annui per ciascun beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“6981” denominato “credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo per farmaci, inclusi i vaccini – art. 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
Allegati: -
Bonus 150 euro una tantum novembre: tutti i requisiti
Specifichiamo nel dettaglio beneficiari e requisiti del nuovo bonus 150 euro istituito dal DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso e pubblicato il 23 settembre 2022 in Gazzetta ufficiale (DL 144 2022), in vigore dal 24 settembre.
Bonus 150 euro novembre dipendenti
L'indennità sarà riconosciuta :
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
- aventi una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro,
- per il tramite dei datori di lavoro,
- nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, in via automatica,
- previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia)
Indennità una tantum per pensionati
A norma dell'art 19 comma 2 il bonus 150 euro è riconosciuto anche ai soggetti residenti in Italia, titolari di
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure
- trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022
- con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro,
Viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel mese di novembre 2022
Per i pensionati titolari di assegni non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS
Dal calcolo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- trattamenti di fine rapporto
- il reddito della casa di abitazione e
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e soggetto alla successiva verifica del reddito.
Requisiti per indennità una tantum autonomi e altre categorie
L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti
c.8 lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro del DL 50 2021 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto c. 9 disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL percepite nel mese di novembre 2022 c. 10 percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel corso del 2021 c.11 titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
iscritti alla Gestione separata,
non titolari di pensioni e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 11 dottorandi e agli assegnisti di ricerca - con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
- iscritti alla Gestione separata,
- non titolari di pensioni e
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c.12 Collaboratori sportivi
beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 14 Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
c. 15 lavoratori autonomi, privi di
partita IVA,
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile,
Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia' iscritti alla data alla Gestione separata
c. 13 lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro c. 15 incaricati alle vendite a domicilio
- con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro
- titolari di partita IVA attiva,
- iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata
c. 16 nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza restano esclusi i nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti
ATTENZIONE Le categorie descritte ai commi da 9 a 15 riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine viene previsto l'incremento pari a 150 euro per i lavoratori autonomi iscritti :
- alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) o
- agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie (Casse private)
con reddito complessivo nel 2021 inferiore a 20mila euro.
Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro, le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.