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Monopattini: obbligo di frecce e freni dal 30.09
Con Decreto del 18 agosto 2022 il Ministero delle infrastrutture, pubblicato in GU n 202 del 30 agosto 2022, emana la normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, o monopattini
In particolare, per «monopattino a propulsione prevalentemente elettrica» si intende un veicolo a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile.
I componenti che costituiscono il monopattino elettrico sono quelli elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 4 giugno 2019.Monopattini: tutte le regole per i monopattini commercializzati dal 30.09
I monopattini elettrici devono essere dotati di freno su entrambe le ruote. Il dispositivo frenante deve essere indipendente per ciascun asse e deve essere tale da agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote.
I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sulla ruota ovvero sul mozzo, ovvero, in generale, sugli organi di trasmissione.I monopattini elettrici devono essere dotati:
- di un segnalatore acustico;
- di indicatori luminosi di svolta;
- anteriormente di una luce bianca o gialla e posteriormente di una luce rossa, entrambe a luce fissa;
- posteriormente di catadiottri rossi;
- di catadiottri gialli applicati sui lati.
Sono ammesse anche luci di arresto.
Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica obbligatoriamente a tutti i monopattini elettrici nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022.
Monopattini: tutte le regole per i monopattini già in circolazione
Inoltre, i monopattini elettrici già in circolazione in Italia prima del 30 settembre 2022 dovranno essere adeguati entro il 1 gennaio 2024 per quanto riguarda:
- la presenza degli indicatori di svolta
- dell'impianto frenante su entrambe le ruote
E' fatto obbligo agli utilizzatori di conformarsi alle suddette prescrizioni, utilizzando kit appositamente previsti per il proprio monopattino.
I suddetti kit dovranno garantire il mantenimento della conformità alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini elettrici devono essere rispondenti.
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Buono trasporti 2022: ecco il decreto attuativo
Pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 29 luglio 2022 n. 5 che chiarisce le modalità di presentazione delle domande e di emissione del c.d. “bonus trasporti” previsto dall’art. 35 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).
Il buono è destinato all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il Fondo conta su 180 milioni di euro grazie al nuovo finanziamento delll’art. 27 del DL 115/2022 (DL “Aiuti-bis”).
Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Bonus trasporti 2022: guida
BENEFICIARI persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
VALORE DEL BUONO: 60 euro per ciascun beneficiario
UTILIZZO per l’acquisto entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale ( ESCLUSI I servizi di prima classe, executive, business, ecc)
Il bonus trasporti
– è personale e utilizzabile una sola volta;
– non è cedibile;
– non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE
Va utilizzato presso il gestore prescelto entro un mese dall'emissione
MODALITA' PER LE DOMANDE da presentare entro il 31 dicembre 2022, sul Portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, operativo dal 1 settembre 2022 , allegando le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione su dati anagrafici e reddito 2021
RIMBORSO AI GESTORI
I gestori dei servizi pubblici devono inviare domanda di rimborso per i buoni attraverso la stessa piattaforma telematica.
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DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto
Pubblicata il GU n 193 del 19 agosto 2022 la legge n 122 di conversione del DL Semplificazioni. Vediamo una sintesi delle novità introdotte nell’iter di conversione che entrano in vigore da oggi 20 agosto
DL Semplificazioni convertito in legge: alcune delle novità
Con l'art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022 che modifica l'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 viene superato l'obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.
Con l'art. 40-quater del DL 73/2022 recante l'abrogazione dell'art 2 comma 3-ter del DL 50/2022 si elimina l’obbligo del rispetto dei limiti de minimis ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale,
Si concretizza la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, si stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili sono rilevanti fiscalmente, non solo ai fini IRES ma anche ai fini IRAP, nell'esercizio in cui si corregge l'errore.
Si segnalano inoltre numerose novità relative al Terzo settore quali tra le altre:
- la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS,
- la sospensione del termine per la verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS
DL Semplificazioni è legge: le novità IVA e IRAP
In merito alle modifiche al calendario IVA:
- viene portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat, che il testo originario del “decreto Semplificazioni fiscali” aveva, invece, spostato all’ultimo giorno di quel mese. E' ripristinato il calendario vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Si tratta degli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di (ovvero acquisite presso) soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.
- viene modificato il termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre: non più il 16 settembre di ciascun anno, come previsto finora, bensì il 30 settembre. La novità è introdotta con l’articolo 3, comma 1, del Dl 73/2022, che interviene sull'art 21 bis comma 1, Dl 78/2010, secondo cui i soggetti passivi Iva, ad accezione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero, sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, Modello LIPE. L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Fanno eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre che, secondo la disposizione ora modificata, doveva essere presentata entro il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre che, in alternativa, può avvenire all’interno della dichiarazione annuale Iva (quadro VP); quest’ultima, in tale circostanza, dev’essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.
Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:- primo trimestre, 31 maggio
- secondo trimestre, 30 settembre
- terzo trimestre, 30 novembre
- quarto trimestre, 28 febbraio.
Confermato, infine, il contenuto dell’art 10 del DL 73/2022, che, modificando in parte l’art 11 del DLgs. 446/97, prevede in un’unica deduzione IRAP le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato, semplificando così la compilazione della dichiarazione IRAP.
In sede di conversione è stata anche introdotta la facoltà di compilare il modello IRAP 2022 secondo le vecchie regole, ove più agevole, recependo così normativamente i chiarimenti della Risoluzione n 40/2022.
Leggi anche:
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Decreto Semplificazioni 2022 convertito in legge: il testo coordinato con le modifiche
Il Decreto Semplificazioni diventa legge.
Pubblicata in GU del 19.08.2022 n. 193, la Legge del 4 agosto 2022 n. 122 di conversione del Decreto Semplificazioni (DL del 21.06.2022 n. 73), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, in vigore dal 20 agosto 2022.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, e hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per le novità introdotte in sede di conversione, leggi anche l'articolo "DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto"
Con il provvedimento in oggetto è stato ridisegnato il calendario fiscale e sono state prorogate alcune scadenze di fine giugno:
- la presentazione della Dichiarazione Imu slitta al 31 dicembre 2022,
- la Dichiarazione imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, il cui termine di presentazione fissato al 30 giugno viene differito al 30 settembre 2022.
Vengono inoltre previste diverse misure di semplificazione:
- imposta di bollo fatture elettroniche: al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (in luogo di 250 euro);
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a a 5.000 euro (in luogo di 250 euro),
- viene semplificata la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale,
- semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, ovvero all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, viene inserito il nuovo comma 6-bis che stabilisce che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate,
- Caf o il professionista non saranno più obbligati a conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie,
- semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato,
- ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell'esterometro: i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:
- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche,
- nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».
e tanto altro ancora, scarica qui il testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 122/2022.
Allegati: -
DL Semplificazioni convertito in legge 122 2022: il testo in Gazzetta
E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2022 la legge di conversione n. 122 2022 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 143 del 21 giugno 2022) recante: « Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.».
La legge è stata approvata definitivamente dal senato il 2 agosto 2022 e promulgata dal Presidente della Repubblica il 4 agosto. E' entrata in vigore il 20 agosto 2022, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
Alleghiamo il testo della legge e il testo coordinato del DL con i nuovi articoli in evidenza.
Tra le numerose novita si segnalano in particolare :
- Misure di razionalizzazione del calendario fiscale.
- Riduzione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate.
- Estensione al 2022 dei correttivi in materia di ISA.
- Stop alla stampa dei registri contabili
- Ampliamento dell'utilizzoda parte dei contribuenti debitori fiscali dell'F24 telematico per pagamenti e compensazioni precedentemente effettuati con F23 cartaceo
- Possibile vendita diretta dei beni immobili pignorati o ipotecati privi di rendita catastale a un valore determinatoda perizia
- Semplificazioni per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili.
- Modifiche nella disciplina dell’esterometro e del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari
- Proroga al 31 dicembre 2026 del reverse charge.
- accesso ai crediti di imposta per Università statali e non, regolarmente riconosciute, ed enti di ricerca con certificazione delle spese sostenute per ricerca
- Novità per il Terzo settore: criteri sulla non commercialità delle attività di interesse generale e proroga a fine 2022 per l'allineamento degli statuti
- Comunicazioni semplificate per lo smart working
- Semplificazioni della disciplina di rilascio del nulla osta al lavoro
Si tratta in totale di 61 articoli suddivisi in tre titoli:
Titolo I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Capo I
Semplificazioni del rapporto fisco-contribuente
Capo II
Semplificazioni in materia di imposte dirette
Capo III
Semplificazioni in materia di imposte dirette
Capo IV
Altre misure di semplificazione fiscale
Capo V
Ulteriori disposizioni fiscali
Titolo II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO E DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE
Capo I
Ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento della tesoreria dello Stato
Capo II
Disposizioni in materia economico-finanziaria e sociale
Titolo III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLAOSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8,DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Capo I
Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Capo II
Disposizioni finanziarie e finali
Allegati: -
Decreto Semplificazioni: approvata la conversione. Guida alle novità
Pubblicato sulla GU n 143 del 21 giugno 2002 il DL Semplificazioni fisco che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.
Per le novità introdotte in sede di conversione in legge Leggi l'articolo: DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto Viene ridisegnato il calendario fiscale atteso da imprese e professionisti :
- Dichiarazione Imu: la presentazione slitta al 31 dicembre 2022 per persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali (questi ultimi aggiunti in sede di conversione),
- Dichiarazione imposta di soggiorno: il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 viene differito al 30 settembre 2022
La conversione in legge del decreto è stata approvata dal Governo e si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Conversione DL Semplificazioni fisco: ecco il nuovo calendario fiscale
Si segnala fin da ora che in sede di conversione il termine per l'invio degli intrastat è stato riportato al 25 del mese successivo, mentre la prima versione del DL aveva introdotto la possibilità dell'invio entro la fine del mese successivo.
Ecco le principali novità introdotte:
- si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730,
- vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
- si introducono semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili;
- sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, articolo questo che è stato modificato in sede di conversione,
- vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.
- è semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro
- sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (leggi anche Dichiarazione IMU 2022: prorogata al 31 dicembre)
- per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta,
- sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.
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Crediti professionali verso PA compensabili con somme iscritte a ruolo
Il DL Aiuti pubblicato in GU n 640 del 15 luglio prevede novità per i professionisti titolari di crediti verso la PA.
In particolare, con l'art 20 ter rubricato "Compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione" si estende la platea dei soggetti che:
- possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
- maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche
- con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
La norma in esame concede tale possibilità anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.
A tal fine l’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
La norma stabilisce che anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Si prevede che le disposizioni sopra citate si applichino anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Si precisa che ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile (previste dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto), recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Il dossier al decreto ricorda che il comma 3-bis stabilisce che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.