• Riforme del Governo Draghi

    Il Decreto Aiuti bis diventa legge: il testo coordinato pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21.09.2022, la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

    Scarica il testo del Decreto Aiuti bis n. 115/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Alcune modifiche apportate in sede di conversione

    Tra le modifiche apportate dal Senato al ddl segnaliamo:

    • Accordo in materia di responsabilità per la cessione dei crediti dei bonus edilizi e superbonus (art. 33-ter)
      Con la modifica approvata, la responsabilità in solido si configura solo se il concorso nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, ovvero qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
    • Proroga del lavoro agile fino al 31 dicembre 2022, per lavoratori fragili e i genitori di figli minori di 14 anni (art. 23-bis)
    • Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni (art. 21-bis)
      Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1000,00 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
    • Installazione di Vetrate Panoramiche sul balcone come attività edilizia libera
      All'articolo 6, comma 1, del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), che riguarda gli interventi eseguibili come attività di edilizia libera, dopo la lettera b, è inserita la seguente lettera ''b-bis) che prevede anche gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche''».
    • Definizione agevolata liti
      Con la modifica introdotta ai commi 1 e 2 della legge n. 130/2022, possono accedere alla definizione agevolata delle controversie pendenti tutti i procedimenti per i quali il ricorso viene notificato entro il 16 settembre 2022 (con la modifica approvata viene eliminata la data del 15 luglio 2022).

    Ricordiamo che il provvedimento conta 43 articoli, ed è suddiviso nei seguenti capitoli:

    • Capo I Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e  carburanti
    • Capo II Misure urgenti in materia di emergenza idrica
    • Capo III Regioni ed enti locali 
    • Capo IV Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza
    • Capo V  Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di  investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici
    • Capo VI  Istruzione e Universita'
    • Capo VII  Disposizioni in materia di giustizia
    • Capo VIII  Disposizioni finanziarie e finali

    Le principali misure del DL  Aiuti bis

    Il decreto comporta l'investimento di 17 miliardi di euro. Le principali misure prevedono tra l'altro:

    • taglio contributivo di 1,2 punti sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022
    • doppio intervento sulle pensioni con rivalutazione al 1 novembre di tutti gli assegni pensionistici  pari al 1,9%,   e  di 2 punti percentuali per gli assegni fino a 34.996 euro dal 1  ottobre 2022. 
    • bonus contro il caro-carburante  per il  trasporto locale
    • incremento della soglia di esenzione dei fringe benefits a 600 euro  invece che  258,27 euro
    • estensione  del bonus 200 euro  a lavoratori non coperti  dal precedente decreto, come cassaintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternita, sportivi, dottorandi.
    • finanziamento di ulteriori 100 milioni per l'erogazione del bonus 200 euro ai professionisti 
    • nuovo finanziamento per 1 miliardo all'ILVA 
    • finanziamento di 500 milioni circa per i contratti di sviluppo 
    • rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per il IV trimestre 2022 per i soggetti economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute
    • proroga dei crediti di imposta alle imprese per l'acquisto di gas ed energia
    • azzeramento degli oneri di sistema
    • sostegno per 200 milioni alle imprese agricole contro la siccità
    • contributi a enti locali per 350 milioni
    • misure di semplificazione normativa per l'accellerazione dei programmi di edilizia universitaria.

    Allegati:
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    Buono trasporti 2022: ecco il decreto attuativo

    Pubblicato  nel sito del  Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 29 luglio 2022 n. 5 che chiarisce  le modalità di presentazione delle domande e di emissione del c.d. “bonus trasporti” previsto dall’art. 35 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).

    Il buono è destinato all’acquisto di  abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

    Il Fondo conta su  180 milioni di euro  grazie al nuovo finanziamento delll’art. 27 del DL 115/2022 (DL “Aiuti-bis”).

    Vediamo in sintesi  di cosa si tratta.

    Bonus trasporti 2022:  guida 

    BENEFICIARI  persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

    VALORE DEL BUONO:  60 euro per ciascun beneficiario

    UTILIZZO  per l’acquisto entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale ( ESCLUSI I servizi di prima classe, executive, business, ecc)

    Il bonus trasporti 

    – è personale e utilizzabile una sola volta;

    – non è cedibile;

    – non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE 

    Va utilizzato presso il gestore prescelto entro un mese dall'emissione

    MODALITA' PER LE DOMANDE da presentare  entro il 31 dicembre 2022, sul Portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, operativo dal 1 settembre 2022 , allegando le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione su dati anagrafici e reddito 2021

    RIMBORSO AI GESTORI

    I gestori dei servizi pubblici devono inviare domanda di rimborso per i buoni attraverso la stessa piattaforma telematica.

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    DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto

    Pubblicata il GU n 193 del 19 agosto 2022 la legge n 122  di conversione del DL Semplificazioni. Vediamo una sintesi delle novità introdotte nell’iter di conversione che entrano in vigore da oggi 20 agosto

    DL Semplificazioni convertito in  legge: alcune delle novità

    Con l'art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022 che modifica l'art 7 comma 4-quater del DL 357/94 viene superato l'obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

    Con l'art. 40-quater del DL 73/2022 recante l'abrogazione dell'art 2 comma 3-ter del DL 50/2022 si elimina l’obbligo del rispetto dei limiti de minimis ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, 

    Si concretizza la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 degli enti non commerciali.

    A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022, si stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio per effetto della correzione di errori contabili sono rilevanti fiscalmente, non solo ai fini IRES ma anche ai fini IRAP, nell'esercizio in cui si corregge l'errore.

    Si segnalano inoltre numerose novità relative al Terzo settore quali tra le altre:

    • la proroga del termine per l’adeguamento degli statuti per ONLUS, ODV e APS, 
    • la sospensione del termine per la verifica dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS di ODV e APS

    DL Semplificazioni è legge: le novità IVA e IRAP

    In merito alle modifiche al calendario IVA:

    • viene portato nuovamente al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, il termine di scadenza per presentare all’Agenzia delle dogane e dei monopoli i modelli Intrastat, che il testo originario del “decreto Semplificazioni fiscali” aveva, invece, spostato all’ultimo giorno di quel mese. E' ripristinato il calendario vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Si tratta degli elenchi riepilogativi alla cui trasmissione sono tenuti i soggetti passivi Iva per le operazioni effettuate nei confronti di (ovvero acquisite presso) soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea.
    • viene modificato il termine per la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva riferite al secondo trimestre: non più il 16 settembre di ciascun anno, come previsto finora, bensì il 30 settembre. La novità è introdotta con l’articolo 3, comma 1, del Dl 73/2022, che interviene sull'art 21 bis comma 1, Dl 78/2010, secondo cui i soggetti passivi Iva, ad accezione di quelli non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero, sono tenuti a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche, Modello LIPE. L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre. Fanno eccezione la comunicazione relativa al secondo trimestre che, secondo la disposizione ora modificata, doveva essere presentata entro il 16 settembre, e quella relativa al quarto trimestre che, in alternativa, può avvenire all’interno della dichiarazione annuale Iva (quadro VP); quest’ultima, in tale circostanza, dev’essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, quindi in anticipo rispetto alla scadenza ordinaria del 30 aprile.
      Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:
      • primo trimestre, 31 maggio
      • secondo trimestre, 30 settembre
      • terzo trimestre, 30 novembre
      • quarto trimestre, 28 febbraio.

    Confermato, infine, il contenuto dell’art 10 del DL 73/2022, che, modificando in parte l’art 11 del DLgs. 446/97, prevede in un’unica deduzione IRAP le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato, semplificando così la compilazione della dichiarazione IRAP. 

    In sede di conversione è stata anche introdotta la facoltà di compilare il modello IRAP 2022 secondo le vecchie regole, ove più agevole, recependo così normativamente i chiarimenti della Risoluzione n 40/2022.

    Leggi anche:

  • Riforme del Governo Draghi

    Decreto Semplificazioni 2022 convertito in legge: il testo coordinato con le modifiche

    Il Decreto Semplificazioni diventa legge.

    Pubblicata in GU del 19.08.2022 n. 193, la Legge del 4 agosto 2022 n. 122 di conversione del Decreto Semplificazioni (DL del 21.06.2022 n. 73), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, in vigore dal 20 agosto 2022.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, e hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Per le novità introdotte in sede di conversione, leggi anche l'articolo "DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto"

    Con il provvedimento in oggetto è stato ridisegnato il calendario fiscale e sono state prorogate alcune scadenze di fine giugno:

    • la presentazione della Dichiarazione Imu slitta al 31 dicembre 2022,
    • la Dichiarazione imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, il cui termine di presentazione fissato al 30 giugno viene differito al 30 settembre 2022.

    Vengono inoltre previste diverse misure di semplificazione:

    • imposta di bollo fatture elettroniche: al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: 
      • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (in luogo di 250 euro);
      • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a  a 5.000 euro (in luogo di 250 euro),
    • viene semplificata la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale,
    • semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, ovvero all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, viene inserito il nuovo comma 6-bis che stabilisce che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate,
    • Caf o il professionista non saranno più obbligati a conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie,
    • semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato,
    • ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell'esterometro: i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:
      • quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale
      • quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
      • nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:
        • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; 
        • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

    e tanto altro ancora, scarica qui il testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 122/2022.

    Allegati:
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    Spettacolo: il testo della legge delega in GU

    È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3.8.2022 la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" .

    La nuova legge interviene sull'art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), anche alla luce della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società  e  della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).

    L'entrata in vigore è prevista per il 18 agosto 2022.

    Il provvedimento  prevede che il  Governo  emani entro  nove mesi dalla sua pubblicazione, quindi teoricamente entro il 4 aprile  2023   i decreti legislativi necessari  alla creazione di un Nuovo Codice dello spettacolo, per il coordinamento e il riordino delle disposizioni vigenti  in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti lirici, ndel teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.

    In particolare:

    1. un  decreto legislativo sarà dedicato alle disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo,  che riconosca in particolare le specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative,  un'indennità giornaliera, aggiuntivo  per la disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva con specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale , tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica. Nella legge è già definito l'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali nella misura di 120 euro e prevede  l'attivazione di tirocini formativi e di in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.
    2. Un decreto legislativo dovrà prevedere disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    • determinazione di parametri retributivi 
    •  obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

    Ammortizzatori per il settore dello spettacolo

    Un ulteriore decreto lsarà dedicato alla  revisione degli ammortizzatori  sociali per il settore e alla introduzione di un'indennità di discontinuità,n favore dei lavoratori a tempo determinato, e dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo. Iil decreto dovrà individuare 

    a) requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, fondati su:

    b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera,

    c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

    d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

    e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché' di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

    Agenti e rappresentanti degli spettacoli dal vivo 

    La legge inoltre :

    • istituisce il Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo presso il Ministero della Cultura pubblicato sul sito internet del medesimo Dicastero.
    • riconosce la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
    • istituisce il Sistema nazionale degli osservatori regionali dello spettacolo e il  Tavolo permanente per lo spettacolo.

    Servizi INPS per il settore dello spettacolo 

    Viene previsto infine che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tramite il proprio portale, l'INPS attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo,  per agevolare l'accesso alle prestazionie alla consultazione dell'estratto conto contributivo, anche  per le  attività svolte all'estero.

    Allegati:
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    Decreto Semplificazioni: approvata la conversione. Guida alle novità

    Pubblicato sulla GU n 143 del 21 giugno 2002 il DL Semplificazioni fisco che introduce semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.

    Per le novità introdotte in sede di conversione in legge Leggi l'articolo: DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto

    Viene ridisegnato il calendario fiscale atteso da imprese e professionisti :

    • Dichiarazione Imu: la presentazione slitta al 31 dicembre 2022 per persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali (questi ultimi aggiunti in sede di conversione),
    • Dichiarazione imposta di soggiorno: il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 viene differito al 30 settembre 2022

    La conversione in legge del decreto è stata approvata dal Governo e si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Conversione DL Semplificazioni fisco: ecco il nuovo calendario fiscale

    Si segnala fin da ora che in sede di conversione il termine per l'invio degli intrastat è stato riportato al 25 del mese successivo, mentre la prima versione del DL aveva introdotto la possibilità dell'invio entro la fine del mese successivo.

    Ecco le principali novità introdotte:

    • si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730,
    • vengono semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, il Caf o il professionista non dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
    • si introducono semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle micro-imprese e per la gestione degli errori contabili; 
    • sono semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, articolo questo che è stato modificato in sede di conversione, 
    • vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di importo inferiore a 5.000 euro.
    • è semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro 
    • sono semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU (leggi anche Dichiarazione IMU 2022: prorogata al 31 dicembre)
    • per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta,
    • sono estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il 2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.
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    Pagamenti POS: chiarimenti sulle sanzioni per chi non le accetta

    Con due note diramate ai reparti operativi dal Comando della Guardia di Finanza si chiariscono le condizioni per le quali scattano le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti POS

    Ricordiamo innanzitutto che è stata pubblicata in GU n 150 la Legge n 79  di conversione del decreto PNRR 2 recante varie novità in materia fiscale e tra le altre quella sulle sanzioni dal 30 giugno per chi non accetta i pagamenti POS.

    In particolare, da tale data scattano le sanzioni (30 euro aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata) per mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti obbligati.

    La Guardia di Finanza ha specificato che la doppia penalità prevista scatta soltanto se il consumatore si vede negare il pagamento elettronico dal commerciante, dall’esercente o dal professionista.

    In sostanza, se uno degli operatori su indicati non ha il Pos ma un cliente non gli chiede di poter pagare con carta o bancomat non scattano le condizioni per le sanzioni.

    Fermo restando il diritto del consumatore di scegliere come saldare il dovuto nei limiti di utilizzo del contante "il cedente o il prestatore è sanzionabile quando non accetti pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate e non anche con altri strumenti alternativi al contante". 

    Non scatta alcuna sanzione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica, che ricorre ad esempio in presenza di "comprovati problemi di connettività o di malfunzionamenti tecnici dei dispositivi per l’accettazione dei pagamenti elettronici"

    Pagamenti POS: dal 30 giugno 2022 sanzioni per chi li rifiuta

    Ricordiamo che il decreto sull'attuazione del PNRR ha anticipato di 6 mesi le sanzioni per coloro che non accettano il pagamento tramite POS, portando così la data dell'obbligo dal 1 gennaio 2023 al 30 giugno 2022.

    La data del 1° gennaio 2023 era stata introdotta dal DL n. 152/202, convertito in legge n 233 del 29.12.2021 pubblicata in GU n 310 del 31.12.2021.

    Perciò i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dal 30 giugno 2022 e non più dal 1° gennaio 2023, dovrà avere il Pos e accettare pagamenti elettronici. 

    In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. 

    Come ricordato anche nella Circolare n 8 del 7 giugno della Fondazione studio dei consulenti del lavoro  è bene sottolineare che tale "Obbligo, tuttavia, non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta".

    Ti consigliamo anche Comunicazione dati POS: termini e modalità di invio per i prestatori di servizi