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Il socio di una STA può essere socio investitore di una STP?
Con il Pronto Ordini n 78 del 29 ottobre il cui oggetto è iscrizione STP – Socio investitore STP già socio professionista STA – Incompatibilità ex art. 10, c. 6, Legge n.183/2011 il CNDCEC replica ad un quesito sui soci investitori di STP.
Il socio di una STA: può essere anche socio investitore di una STP?
L’Ordine di Roma chiede chiarimenti in merito alla richiesta di iscrizione di una Società tra Professionisti che conta tra i soci non professionisti un avvocato già socio professionista di una Società tra Avvocati.
In particolare, l’Ordine scrivente pone il seguente quesito: “Posto che l’art. 10, c. 6, della legge n. 183 del 2011, rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” prevede che “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti”, e l’esercizio della professione forense in forma societaria è disciplinato da una specifica normativa di settore prevista nell’art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, ai fini dell’interpretazione della richiamata disposizione sul regime delle incompatibilità, si ritiene opportuno acquisire il parere del Consiglio Nazionale in merito all’inclusione, o meno, delle Società tra Avvocati, nella categoria delle Società tra Professionisti”.
Il CNDCEC ricorda che con riguardo alla partecipazione del socio avvocato in STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, ha ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella speciale recata dall’art. 5 della legge n. 247/2012, al tempo vigente
Si è chiarito che attualmente la disciplina della STA è contenuta nell’art. 4-bis della legge n. 247/20122, espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria.
Il pronto ordini evidenzia anche che la materia è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione (SS.UU.19 luglio 2018 n. 19282) la quale ha ritenuto che il carattere speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione recata dall’art. 10 della legge n. 183/2011 3.
L’esercizio dell’attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva, dunque, alle STA (ex art. 4-bis della legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito a STP costituite ex lege n. 183/2011 esercitare l’attività forense in forma societaria; tuttavia, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all’art. 18 legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi a una STP ex lege n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all’interno di tale società la tipica e riservata attività forense.
Con riguardo all’ipotesi della partecipazione a una STP ex lege n. 183/2011 da parte di un avvocato in qualità di socio non professionista che, al contempo, rivesta anche la qualifica di socio professionista in una STA ex art. 4-bis, legge n. 247/2012, sembrerebbe potersi ritenere che non si incorra nella incompatibilità prevista dall’ art. 10, comma 6, della n. 183/2011 secondo cui “la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti”, poiché in tale evenienza, essendo la STA soggetta alla disciplina speciale recata della menzionata legge n. 247/2012, non trova applicazione il sopra richiamato art. 10, comma 6, della legge n. 183/2011.
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Neutralità fiscale conferimenti degli Studi: il Governo approva la norma
Il 30 aprile il Governo ha approvato in via preliminare, e ora passa alle Commissioni tecniche per ulteriore approvazione, salvo modifiche, il Dlgs sulla revisione dell'irpef e dell'ires, tredicesimo decreto della Riforma Fiscale.
Tra le varie novità previste dal decreto legislativo, si introduce la neutralità fiscale delle operazioni di conferimento di studi professionali in società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all’art. 10 della L. 183/2011.
L'interevento viene accolto con grande favore dal CNDCEC che, in nota del 30 aprile, a voce del Presidente De Nuccio ha specificato che la norma: “Rappresenta un altro concreto passo verso la razionalizzazione del nostro sistema tributario. In particolare, il decreto contiene la norma, proposta da tempo dal Consiglio Nazionale, che renderà neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali. Un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere e che faciliterà i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato. Un particolare ringraziamento va al Viceministro Maurizio Leo, principale artefice del percorso di riforma del sistema tributario”.
Neutralità fiscale conferimenti degli Studi: il Dlgs del 30 aprile
In pratica la norma va a premiare le aggregazioni tra professionisti, e l'agevolazione scatterà da subito, appena il decreto entrerà in vigore.
L'intervento prevede che i singoli che si associano tra loro e gli studi che, da associati, si trasformano in società non pagheranno imposte.
Si stabilisce che non costituiscono plusvalenze tutti i conferimenti, sia di beni materiali che immateriali derivanti da attività artistica o professionale che confluiscono in una società, prevedendo che non si verseranno le imposte per queste operazioni
La neutralità riguarderà tutte le operazioni straordinarie attuate dai professionisti, tra cui fusioni e scissioni delle società già costituite.
Una previsione pensata proprio per incentivare i professionisti, ancora organizzati per la maggior parte in realtà di piccole dimensioni o individuali, a unirsi e a crescere.
Secondo il vice ministro Leo si tratta di "una svolta epocale che punta a favorire la logica dell’aggregazione tra studi anche per rispondere alle esigenze della clientela".
La neutralità fiscale, ricordiamolo è uno dei principi guida indicati dalla legge di Riforma fiscale e ora è concretamente introdotta nel tredicesimo decreto sui redditi.
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Indicazione attività prevalente nello Statuto di una STP: chiarimenti del CNDCEC
Con il Pronto ordini n 51 del 17 maggio il CNDCEC chiarisce cosa occorra indicare nello statuto di una STP in cui i soci sono tutti iscritti all'Albo Commercialisti ai fini della iscrizione presso l'Ordine.
In particolare, un ordine professionale chiedeva al Consiglio quale tipo di dichiarazione si renda necessaria al fine di procedere con l’iscrizione di una STP composta da tre soci professionisti (iscritti ODCEC) avente il seguente oggetto sociale:
- “ la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall’art. 1 del D.lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate”
e che non ha indicato nell’atto costitutivo l’attività prevalente.
Il Consiglio ricorda innanzitutto che l’art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.
L’art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, precisa che l’atto costitutivo della STP può prevedere l’ammissione in qualità di soci:- i) dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- ii) di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.
Inoltre, l’art. 10, comma 8, legge n. 183/2011, dispone che la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali. Il compendio normativo di riferimento è completato dall’art. 1 D.M. n. 34 /2013 che precisa che:
- la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
- la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011.
L’art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro tenuto dall’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
A tal riguardo, è doveroso precisare come i soci non sono obbligati a individuare l’attività prevalente, essendo quest’ultima una scelta del tutto discrezionale, con il corollario che, qualora una delle attività dedotte nell’oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.
Ciò posto, stante quanto previsto dall’art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 e dall’art. 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP; pertanto non è consentita l’iscrizione, ovvero il mantenimento di iscrizione, di STP multidisciplinari se nella compagine sociale non sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all’esercizio delle professioni individuate nell’oggetto sociale.
Nel caso di specie sembrerebbe che la STP sia costituita esclusivamente da tre soci iscritti all’albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, allora, la STP dovrebbe avere per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti, pur precisandosi che tale ultima attività possa essere esercitata solo da soci professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano al contempo iscritti al registro dei revisori legali.
Infine, il CNDCEC ricorda che, come chiarito nel PO n. 161/2022 con riferimento alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP ex lege n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso in data 15 dicembre 2022 e, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, abbia ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che:
- i) l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA;
- ii) l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite ex lege n. 183/2011.
Ciononostante, è possibile, senza alcun dubbio, che l’avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della professione forense, possa partecipare a una STP costituita ex lege n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento).
In definitiva, l’Ordine di Verona dovrebbe richiedere di riformulare secondo le indicazioni fornite l’oggetto della STP i cui soci professionisti sono iscritti unicamente all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.