• Start up e Crowdfunding

    Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RI

    Con la Circolare del 30 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy fornisce importanti chiarimenti per le start up.

    In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.

    Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative 

    Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio

    Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
    Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.

    Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro. 

    Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
    Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE. 

    Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
    ‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione. 

    Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
    L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
    A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri. 

    Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:

    • a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
    • b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:

    • a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
    • b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
    • c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
    • d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
    • e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

    Chiarimenti sul concetto di “Agenzia”

    Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985. 

    D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.

    Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”. 

    Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.

    A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione

    speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.

    Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Lavoro su piattaforme: la legge europea prevede la presunzione di subordinazione

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 giugno 2025  la Legge 13 giugno 2025, n. 91 – cosiddetta Legge di delegazione europea 2024 – che conferisce al Governo numerose deleghe per il recepimento di direttive e regolamenti europei in ambiti chiave come giustizia, ambiente, finanza, diritti sociali e lavoro.

    Il provvedimento, composto da 29 articoli e un allegato con i riferimenti alle direttive citate, entra in vigore il 10 luglio 2025.

    Tra i temi trattati, particolare rilievo  per il lavoro assume l’attuazione della direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto dell’articolo 11.

    Questa direttiva rientra nella strategia europea volta a tutelare i cosiddetti “gig workers” – cioè i lavoratori impiegati tramite app o piattaforme digitali per la consegna di beni, la mobilità urbana, l’assistenza personale e altre attività – assicurando loro tutele più solide e trasparenza nei rapporti di lavoro.

     La delega ha implicazioni rilevanti anche per gli obblighi dei datori di lavoro digitali in materia di privacy, algoritmi e sicurezza che saranno esplicitati in decreti legislativi da emanare entro  il 1 °agosto 2026

    Art. 11: piattaforme digitali e nuove tutele per i lavoratori

    L’articolo 11 della legge delega il Governo a recepire la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, stabilendo una serie di criteri stringenti per garantire la corretta qualificazione del rapporto di lavoro e una maggiore protezione dei lavoratori coinvolti.

    Tra i principali interventi previsti:

    • Modifiche al D.Lgs. 81/2015, in particolare al Capo V-bis, per integrare la nozione di piattaforma di lavoro digitale e armonizzare la disciplina nazionale con le definizioni europee.
    • Procedure per l’accertamento della corretta classificazione contrattuale (subordinato o autonomo), evitando false collaborazioni autonome prive di autonomia reale.
    • Tutela della privacy dei lavoratori: sarà necessario limitare l’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati e decisioni algoritmiche, prevedendo obblighi informativi e sistemi di riesame umano.
    • Sicurezza sul lavoro: estensione della normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 anche alle attività svolte tramite piattaforma, con l’introduzione di misure specifiche contro molestie o abusi digitali.
    • Tutele previdenziali commisurate al tipo di attività svolta, con adattamenti alla disciplina per lavoratori autonomi o subordinati.
    • Trasparenza e accesso alle informazioni da parte dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali circa l’uso di algoritmi, i criteri di assegnazione dei compiti, le valutazioni di performance e le modalità di trattamento dati.
    • Viene inoltre valorizzato il ruolo dell’Osservatorio nazionale sul lavoro digitale (art. 47-octies del D.Lgs. 81/2015) come strumento di monitoraggio e trasparenza del settore.

    Tabella novità operativi piattaforme digitali e attuazione

    Ambito Obbligo operativo per le piattaforme digitali Riferimento normativo/azione prevista
    Classificazione del rapporto di lavoro Verifica della corretta qualificazione del lavoratore come autonomo o subordinato Procedura specifica – modifica al D.Lgs. 81/2015
    Trattamento algoritmico dei dati Limitazione all'uso di sistemi automatizzati per monitoraggio e decisioni Trasparenza e revisione umana obbligatorie
    Informazione ai lavoratori Comunicazione sull’uso di algoritmi e criteri decisionali Accesso garantito a lavoratori e rappresentanti
    Sicurezza e salute sul lavoro Adozione di misure contro rischi e molestie digitali Estensione del D.Lgs. 81/2008
    Tutele previdenziali Contributi e assicurazioni adeguati al tipo di rapporto Adattamento alle regole previdenziali esistenti
    Protezione dei dati personali Limitazioni al trattamento e comunicazione dei dati Rispetto della normativa privacy
    Accesso e trasparenza Disponibilità delle informazioni tramite canali ufficiali Rafforzamento dell’Osservatorio sul lavoro digitale

    Come detto, per questi obiettivi la legge delega il Governo  ad adottare uno o più decreti legislativientro i termini stabiliti dalla direttiva stessa” (ovvero il 1° agosto 2026):

    • previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto;  
    • senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovativa: novità e regole 2025

    La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

    Il D.L. 179/2012, come modificato dalla Legge annuale concorrenza 193/2024ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità). 

    Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.

    Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

    Le modifiche di cui sopra, in aggiunta a quanto già previsto per le start up dalla Legge n 162 del 2024, sono volte a favorire l’accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti. Leggi anche Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe 

    Start up innovativa: nuove regole e incentivi 2025

    In particolare, il Capo III della legge sulla concorrenza, dagli articoli 28 a 33, contiene norme per la disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati.

    In primo luogo si interviene sul Start-up Act che riporta le definizioni di start-up innovativa e di incubatore certificato, risalenti ormai al 2017.

    Queste definizioni vengono aggiornate e viene modificato il regime di incentivi.

    Vediamo cosa contengono le nuove norme:

    • l'articolo 28 aggiunge ulteriori requisiti che qualificano il concetto di start-up innovativa. Si introduce il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (Mpmi) come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE e, nell'ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico viene specificato che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Lo stesso articolo 28 inserisce delle condizioni specifiche ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, e consentendo di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza per ulteriori due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa. Inoltre, si introduce che mantiene gli incentivi di settore.
    • l'articolo 29, prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti i nuovi requisiti, entro dodici o sei mesi, a patto che siano iscritte nel registro speciale, rispettivamente da oltre o da meno di diciotto mesi. Poi, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle Pmi innovative.
    • l'articolo 31 delimita l'ambito di applicazione della discpiplina agevoltiva e fissa al 31 dicembre 2024, il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.
    • l'articolo 32, prosegue nell’obiettivo di incentivare l'investimento in start-up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025.
    • l'articolo 33 stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5% (10%a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
      Poi, con apposita clausola di salvaguardia, riconosce, in ogni caso, il beneficio fiscale, per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente.
      Il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe

    Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up  e delle piccole e medie imprese innovative mediante  agevolazioni  fiscali  e incentivi agli investimenti.

    La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.

    Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative

    Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta  una  detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo  29-bis  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo  4,  comma 9-ter, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33, qualora   la detrazione  sia  di  ammontare  superiore  all'imposta   lorda,  per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241.

    Il credito d'imposta è fruibile nel periodo  di imposta in cui e' presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  e  nei periodi di imposta successivi.
    Le disposizioni si  applicano  agli  investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in corso al 31 dicembre 2023.

    Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali

    Inoltre con l'art 3 al fine  di  sostenere la  patrimonializzazione delle  imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti  e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato  italiano dei  capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è  inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.

    Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma  5,  sesto  periodo, il  Patrimonio  Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote  o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  34  del testo  unico  delle  disposizioni  in materia  di   intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica  di  investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel  rispetto delle seguenti condizioni:

    • a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi  di  investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli  quotati in mercati regolamentati o  sistemi  multilaterali  di negoziazione italiani emessi da emittenti di  medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
    • b) per la quota non  prevalente,  ai  fini  di  ottimizzare  la gestione dei rischi di portafoglio  e  liquidità gli  organismi di investimento collettivo  del  risparmio  possono  investire,  secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di  cui  al comma 6,  in  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti  con  sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia,  anche  in deroga al comma 4, lettera b);
    • c) le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  si  applicano anche  ai  titoli  emessi  da  emittenti che hanno   completato positivamente il processo di ammissione alla  quotazione  su  mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  italiani,  con data certa di inizio negoziazione;
    • d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di  liquidita' gli  organismi  di  investimento  collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze,  criteri  e  condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli  di  debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
    • e)  l'ammontare  delle  quote  o   azioni   dell'organismo   di investimento collettivo del  risparmio  sottoscritte  dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo  del  risparmio; la restante quota dell'ammontare  del  patrimonio  dell'organismo  di investimento   collettivo   del   risparmio   e'   sottoscritta    da co-investitori  privati  alle  medesime  condizioni  del   Patrimonio Destinato».

    A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato  e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. 

    Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti

    La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:

    • modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  in materia di agevolazioni agli  investimenti  in  start-up  e  PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe  nazionale  delle ricerche,
    • modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni  in materia  di  intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 

    cui si rimanda dal testo di legge.

  • Start up e Crowdfunding

    Bonus 500 euro e sgravi assunzioni per start up under 35

    L’articolo 21 del decreto Coesione n. 60 2024 introduce numerosi incentivi per le nuove attività imprenditoriali avviate in particolare da giovani  e in specifici settori produttivi, con misure diverse tra nord-centro e Sud Italia.

    Leggi anche Resto al Sud regole in vigore  e Dl Coesione aiuti ai giovani disoccupati per mettersi in proprio 

    Vediamo in particolare le agevolazioni descritta all'art 21  riguardano  soggetti disoccupati  under 35 

    • che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, 
    • un’attività imprenditoriale nell’ambito di  settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale  ed ecologica.

    Si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l'approvazione della Commissione europea .

    Vediamo intanto piu in dettaglio in cosa consistono i nuovi  incentivi , e  i requisiti necessari per accedere.

    Nuove imprese in settori strategici: esonero contributivo per assunzioni

    Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale,  a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025,  un’attività imprenditoriale  nell’ambito dei settori strategici per

    • lo sviluppo di  nuove tecnologie e 
    • la transizione digitale ed ecologica

    potranno chiedere 

    • per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, 
    • per i dipendenti  under 35 assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025,  

    l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

    Il limite massimo di esonero è pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore

    Andranno comunque  rispettati i limiti della spesa autorizzata  i  vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. 

    L'esonero non comporterà modifiche al computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori .

    L’esonero contributivo  non è cumulabile con altre agevolazioni contributive mentre sarà integralmente compatibile con la maxideduzione IRES prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre  2023, n. 216 .

    Da notare che la norma specifica che lo sgravio non  avrà effetto  sugli acconti delle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 , cioe non si avrà una maggiore  imposizione  fiscale a causa delle minore contribuzione previdenziale versata.

     I dettagli operativi saranno comunque specificati da un prossimo  decreto ministeriale.

    DL Coesione: Bonus 500 euro mensili ai neoimprenditori

    L'art 21 del DL Coesione prevede inoltre la possibilità di  avere un contributo anticipato  dall’INPS per la nuova attività (una sorta di "ministipendio") per il  giovane  imprenditore :

    • pari a 500 euro mensili 
    • per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) ; 

    il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del  reddito imponibile. 

    Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse  stanziate  (vedi sotto).

     Anche per tale beneficio  si  devono attendere ulteriori specificazioni dal decreto ministeriale e dal documento di istruzioni INPS  nonché la clausola

    che subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione  europea.

    Neoimprenditori under 35 le risorse stanziate

    La norma precisa i  limiti di spesa separati per le due tipologie di beneficio.

     In particolare,

    1. per  il riconoscimento dell’esonero  contributivo è previsto  un limite di spesa pari a 5 milioni di euro  per l’anno 2024, a 39,5 milioni per l’anno 2025, a 58,8 milioni per l’anno 2026, a 53,7 milioni per l’anno 2027 e a 19,3 milioni per l’anno 2028. 
    2.  per il  riconoscimento del  bonus 500 euro è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 1,8 milioni di  euro per l’anno 2024, a 14,1 milioni per l’anno 2025, a 21,0 milioni per l’anno  2026, a 19,2 milioni per l’anno 2027 e a 6,9 milioni per l’anno 2028. 

    L ’INPS provvedera  al  monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa  totale  circa 220 milioni  di euro  fornendo i risultati d al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e interrompera eventualmente l’accoglimento delle  domande  di accesso.

  • Start up e Crowdfunding

    Startup Turismo: domande di agevolazione entro il 6 dicembre

    Con avviso n 31101 del 22 novembre il Ministero del Turismo definisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo e i relativi.

    Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere l’Allegato 2 e l’Allegato 3 all'avviso di cui si tratta, debitamente compilati e firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC: [email protected].

    Innovation Network: agevolazione per startup

    Il Ministero del Turismo con la misura in oggetto intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo. 

    I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo. 

    Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l’identificazione dei principali obiettivi previsti. 

    Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno: 

    • risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 Euro), erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all’operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il contributo potrà essere erogato in tre tranche, per un valore massimo di € 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.
    • usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie. 

    La concessione del contributo a fondo perduto sarà, in ogni caso, condizionata alle verifiche richieste in conseguenza del ricorso al regime di aiuti de minimis.

    Innovation Network: i beneficiari

    Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che: 

    • abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.); 
    • siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.

    Innovation Network: presenta la domanda di forndo perduto

    Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo: [email protected], riportando in oggetto “Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo”, 

    la seguente documentazione: 

    • Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo», utilizzando il Format allegato al presente Avviso (Allegato 2); 
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (Allegato 3). 

    Accedi qui per tutta la modulistica

    Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi sottoscritti con firma digitale. 

    Ogni startup proponente potrà presentare una sola proposta progettuale. 

    Nel caso di invio di più proposte progettuali da parte della medesima startup proponente, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico, intendendosi in variazione ed in sostituzione alla precedente. 

    Per quanto possa occorrere, si chiarisce che, al verificarsi di tale fattispecie, verranno considerati quali termini effettivi di presentazione dell’istanza quelli relativi all’ultima inviata.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: pubblicati elenchi imprese ammesse ai percorsi di accelerazione

    Con un comunicato del 28 luglio Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa per star-up, pubblica le graduatorie delle imprese ammesse ai percorsi di accelerazione.

    Nel dettaglio, sono online le graduatorie delle 50 migliori startup che a settembre parteciperanno ai 5 programmi di accelerazione di Bravo Innovation Hub, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e di Invitalia dedicato alle imprese più innovative.  Bravo è realizzato nell’ambito dell’Asse VI del PON IC 2014-2020-REACT EU. 

    Le imprese sono state selezionate da Invitalia grazie a una call nazionale che si è chiusa il 3 luglio 2023 e alla quale le startup hanno risposto con 245 domande di partecipazione da tutta Italia. I business analyst dell’Agenzia hanno valutato la qualità dei progetti, le soluzioni proposte, le potenzialità dell’impresa e il team imprenditoriale.

    Consulta qui gli elenchi

    Ricordiamo che i 5 programmi di accelerazione divisi in altrettanti percorsi tematici che si svolgeranno all’interno degli Hub di Brindisi, Cagliari e Palermo riguardano i seguenti settori:

    • nuove energie
    • inclusione e salute
    • mobilità green

    L’obiettivo è rendere più rapido ed efficace l’ingresso sul mercato delle nuove idee imprenditoriali.

    Bravo Innovation Hub: tutti i dettagli

    Invitalia col comunicato specifica che: 

    • a Brindisi i programmi saranno dedicati a “Tecnologie per transizione 4.0” e “Turismo, cultura, wellness e sostenibilità” e realizzati da LVenture Group Spa con The QUBE Srl e CETMA; 
    • a Palermo riguarderanno i temi “New energy, green e clean tech” e “Inclusione, impatto sociale e salute” e saranno realizzati da Dpixel Srl con Polo Meccanotronica Valley, Socialfare Impresa Sociale Srl e Consorzio U.N.I.V.E.R. Infine,
    • a Cagliari, il programma riguarderà “Mobilità green e smart cities” e sarà gestito da Nana Bianca Srl con Apply Consulting Srl e Startup Italia! Srl.

    Bravo Innovation Hub: le imprese beneficiarie

    Nel dettaglio, possono partecipare ai programmi di accelerazione:

    • le società di piccola dimensione
    • con sede operativa in Italia, 
    • iscritte al registro delle imprese da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione,
    • in qualsiasi forma giuridica.

    Le domande devono essere presentate attraverso la pagina dedicata del sito Invitalia entro le ore 16.00 del 3 luglio 2023.

    Invitalia provvederà a selezionare 50 imnprese in base a:

    • le soluzioni proposte,
    • le potenzialità dell’impresa
    • il team imprenditoriale,

    da inserire nel programma di accelerazione.

    Bravo Innovation Hub: i vantaggi per le imprese scelte

    Le imprese che parteciperanno ai programmi di “Bravo Innovation Hub” avranno la possibilità di avere:

    • un grant di 20.000 euro
    • assesment personalizzato per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento del tuo progetto
    • 60 ore di mentoring e coaching per lo sviluppo del tuo prodotto/servizio con analisi del modello di business e consulenza su nuove tecnologie, tecniche di comunicazione, marketing e raccolta fondi
    • un percorso di formazione sulle competenze imprenditoriali e sulle tematiche più rilevanti del settore dalla durata di circa 18 giornate
    • uno spazio di lavoro all’interno del Bravo Innovation HUB di riferimento che diventerà anche un luogo per la sperimentazione e i test delle soluzioni tecnologiche proposte
    • benchmark day per ascoltare e confrontarti con testimoni nazionali e internazionali, imprenditori, ricercatori, esperti, specializzati nel settore di tuo interesse
    • iniziative di business matching, Open Innovation e partecipazione a importanti fiere di settore
    • il demo day conclusivo, durante il quale potrai presentare il tuo progetto e i suoi obiettivi a investitori nazionali e internazionali