-
Start up innovative: riodino delle regole con un TU
Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
Tra le misure vi sono bovità per le start-up e PMI innovative, vediamo di cosa si tratta.
Start up innovative: nuove regole in arrivo
In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:
- start-up innovative,
- spin-off,
- PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up,
nonchè di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up
innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in ItalySullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
-
Credito d’imposta incubatori startup: domande dal 30 marzo
Il MIMIT ha adottato il decreto che stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo sotto forma di credito d’imposta riservato agli incubatori e agli acceleratori certificati che investono nel capitale di startup innovative in forma diretta, o, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società che investono prevalentemente in startup innovative, in forma indiretta.
Le risorse stanziate per il provvedimento, previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, sono pari a 1,8 milioni di euro all’anno.
I soggetti interessati potranno inviare istanza dal 30 marzo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, all’indirizzo PEC:
- [email protected], compilando l’apposito modulo elettronico,
- scarica qui il modello.
Credito d’imposta incubatori: che cos’è?
L’agevolazione fiscale Credito d’imposta per incubatori ed acceleratori certificati ha l’obiettivo di incentivare l’accesso al capitale da parte delle start-up innovative e promuoverne lo sviluppo, anche nelle prime fasi di vita dell’impresa.
L'agevolazione sostiene gli investimenti degli incubatori ed acceleratori certificati nel capitale di rischio delle start-up innovative, tramite un credito d’imposta pari all’8% dell’investimento agevolabile.
L’investimento massimo agevolabile per ciascun incubatore o acceleratore certificato è pari a 500mila euro per periodo d’imposta.
L’investimento agevolabile deve essere mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in start-up innovative o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione europea del 13 dicembre 2023). Pertanto, l’importo dell’agevolazione concessa rileva ai fini del calcolo del plafond “de minimis”, pari a 300mila euro nell’arco di tre anni per ciascun incubatore o acceleratore certificato richiedente.
Credito d’imposta incubatori: a chi spetta
Possono beneficiare dell’agevolazione gli incubatori ed acceleratori certificati, di cui all’art. 25, comma 5 del DL 179/2012, che:
- sono regolarmente costituiti, attivi e iscritti alla sezione speciale del Registro imprese di cui al comma 8 della norma di cui sopra;
- non si classificano tra le imprese in difficoltà, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né in altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente.
Credito d’imposta incubatori: presenta la domanda
L’istanza di accesso al contributo deve essere presentata via PEC all’indirizzo [email protected] a partire dalle ore 10:00 del 30 marzo 2026, compilando l’apposito modulo di domanda, che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’incubatore o acceleratore richiedente.
Allegati:
Sarà possibile presentare istanze di accesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili. -
Forfettari e investimenti in start-up: requisiti di ammissione
Con la Risposta n 29 del 10.02.2026 le Entrate chiariscono che anche i contribuenti in regime forfettario possono fruire del credito d’imposta previsto dalla legge n. 162/2024 per gli investimenti in start‑up e Pmi innovative.
Forfettari e investimenti in start-up: requisiti di ammissione
I contribuenti forfettari non sono soggetti ad Irpef ordinaria, ma ad un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile a sua volta determinata secondo coefficienti di redditività sui ricavi.
Ne deriva che non è loro consentito ridurre l’ammontare dell’imposta utilizzando la detrazione.
In altri termini, trattandosi di una detrazione dall’Irpef lorda, la detrazione per gli investimenti in questione non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a imposta sostitutiva.
L'Agenzia però, relativamente al caso di specie, ricorda che la legge 162/2024 ha introdotto un meccanismo che consente di fruire della detrazione per gli investimenti in Start up e Pmi innovative in caso di incapienza del contribuente beneficiario, cioè quando la detrazione spettante supera l’Irpef lorda dovuta.
Tale meccanismo consiste nella trasformazione dell’eccedenza in credito d’imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione tramite F24.
L'Agenzia chiarisce che la norma non pone limiti soggettivi e subordina l’agevolazione ad un’unica condizione: l’incapienza dell’imposta lorda Irpef rispetto alla detrazione spettante.
Pertanto, anche i soggetti in regime forfettario possono, in caso di incapienza dell'Irpef lorda dovuta, utilizzare il credito d'imposta dell'articolo 2 della legge n. 162/2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Inoltre, si precisa che la compensazione può anche avvenire con il debito per l’imposta sostitutiva.Con la risposta a interpello n 29/2026 viene chiarito che i contribuenti in regime forfettario possono utilizzare il credito d’imposta per investimenti in start up e Pmi innovative, sia nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, sia in compensazione tramite modello F24, anche a riduzione dell’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario.
Allegati: -
Bonus assunzioni under 35 settori strategici: le istruzioni INPS
Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025 il Decreto 3 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo per le nuove imprese under 35 operanti nei settori strategici, previsto dall’art. 21 del DL 60/2024.(Coesione)
Il decreto attua le disposizioni contenute nel Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021–2027 e si rivolge a soggetti disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, nei settori ritenuti strategici per la transizione digitale ed ecologica.
Solo ieri 27 novembre INPS ha reso note le istruzioni operative per la domanda e la fruizione con la circolare 147 2025 In allegato viene fornito l'elenco con i nuovi codici ateco 2025 dei settori interessati.
ATTENZIONE
- sono agevolabili le assunzioni effettuate dal 1 luglio 2024 o da effettuare entro 10 giorni dalla domanda , comunque entro il 31 dicembre 2025.
- Le domande sono accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Esonero contributivo e contributi a giovani imprenditori nei settori strategici
Il decreto legge ha introdotto due misure chiave per favorire l’imprenditorialità giovanile e la crescita dell’occupazione stabile nei settori innovativi:
1- Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35
- Beneficiari: Le piccole imprese che assumono giovani under 35 con contratti a tempo indeterminato
- Periodo di validità: Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
- Durata esonero: Fino a tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Dettagli esonero:
- Riguarda la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro.
- Valido per dipendenti assunti a tempo indeterminato con meno di 35 anni.
- Massimo 800 euro mensili per lavoratore.
- Non copre rapporti di apprendistato, avoro intermittente o lavoro domestico.
- Condizioni:
- Richiesta di autorizzazione dalla Commissione europea.
- Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
- Compatibile con la deduzione fiscale prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.
2- Contributo mensile INPS al neo imprenditore:
- Beneficiari: Stessi soggetti che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici.
- Importo: 500 euro mensili per massimo tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Erogazione: Anticipata annualmente.
- Condizioni: Non concorre alla formazione del reddito imponibile.
ATTENZIONE L’INPS verificherà la capienza territoriale delle risorse (fondo a gestione regionale) prima di autorizzare il beneficio. I dati relativi agli aiuti saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Saranno effettuati controlli e, in caso di accesso indebito ai benefici, è previsto l’obbligo di restituzione e l’eventuale responsabilità penale.
INPS specifica che sula seconda misura (contributo mensile all'imprenditore) verranno fornite istruzioni con una ulteriore circolare.
Incentivi start up settori strategici: esonero e contributo
Come detto l'incentivo è sdoppiato:
- l’esonero consiste nella totale riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), per un massimo di 3 anni, entro il limite di 800 euro mensili per ogni dipendente.
- In aggiunta, per le nuove imprese è previsto un contributo mensile di 500 euro per l’attività, non tassabile e cumulabile con l’esonero contributivo.
Ecco una tabella riepilogativa dei principali importi e scadenze:
Misura Importo Durata massima Periodo di riferimento Esonero contributivo Fino a 800 €/mese per lavoratore 3 anni (entro il 31/12/2028) Assunzioni tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Contributo per l’attività imprenditoriale 500 €/mese (non tassabile) 3 anni (entro il 31/12/2028) Imprese avviate tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Incentivi autoimpiego under 35: Come richiedere l’esonero per assunzioni
L’INPS richiede ai datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo per l’autoimpiego nei settori strategici di presentare un’apposita domanda esclusivamente tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando la sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 21”.
Nel modulo telematico devono essere inseriti:
- i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione e dell’invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese;
- le informazioni che attestano l’appartenenza dell’attività ai settori strategici ammessi; i dati anagrafici e lo stato di disoccupazione del soggetto che ha avviato l’impresa, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000; i dati del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia contrattuale (che deve essere a tempo indeterminato),
- la percentuale oraria e la retribuzione media mensile prevista, comprensiva dei ratei; l’aliquota contributiva datoriale applicabile;
- infine, una dichiarazione che esclude il cumulo con altri esoneri contributivi.
Una volta ricevuta la domanda, l’INPS effettua automaticamente una serie di verifiche: controlla lo stato di disoccupazione tramite la banca dati del Ministero del Lavoro, calcola l’importo teorico dell’esonero, verifica nel Registro Nazionale Aiuti di Stato l’assenza di cause ostative (clausola Deggendorf) e accerta la disponibilità delle risorse finanziarie per tutti i 36 mesi massimi di incentivo.
- Se l’assunzione è già avvenuta, il sistema comunica direttamente l’esito di accoglimento;
- se invece si tratta di assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e invita tramite PEC o email a procedere con l’assunzione entro 10 giorni, termine perentorio, pena la perdita dell’accantonamento.
Per la fruizione dell’incentivo tramite Uniemens devono essere utilizzati i codici causale indicati (“EA34”, “L627”, “L628”) e rispettati tutti gli obblighi contributivi e dichiarativi previsti.
Le mensilità arretrate da luglio 2024 potranno essere esposte solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.
I settori strategici ammessi per le nuove imprese
Di seguito l'elenco dei settori ammessi, con il codice a due digit 2024. Per i codici 2025 si deve consultare l'elenco allegato sopra.
Sezione Codice Descrizione C – Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI C – Attività manifatturiere 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE C – Attività manifatturiere 13 INDUSTRIE TESSILI C – Attività manifatturiere 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA C – Attività manifatturiere 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI C – Attività manifatturiere 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO C – Attività manifatturiere 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA C – Attività manifatturiere 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI C – Attività manifatturiere 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI C – Attività manifatturiere 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI C – Attività manifatturiere 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE C – Attività manifatturiere 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI C – Attività manifatturiere 241 SIDERURGIA C – Attività manifatturiere 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) C – Attività manifatturiere 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO C – Attività manifatturiere 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 “TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI”) C – Attività manifatturiere 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI C – Attività manifatturiere 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE C – Attività manifatturiere 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. C – Attività manifatturiere 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI C – Attività manifatturiere 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO C – Attività manifatturiere 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI C – Attività manifatturiere 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE C – Attività manifatturiere 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 383 RECUPERO DEI MATERIALI E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI F – Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI F – Costruzioni 42 INGEGNERIA CIVILE F – Costruzioni 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI H – Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE H – Trasporto e magazzinaggio 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA H – Trasporto e magazzinaggio 51 TRASPORTO AEREO H – Trasporto e magazzinaggio 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI H – Trasporto e magazzinaggio 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE J – Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI J – Servizi di informazione e comunicazione 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE J – Servizi di informazione e comunicazione 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE J – Servizi di informazione e comunicazione 61 TELECOMUNICAZIONI J – Servizi di informazione e comunicazione 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE J – Servizi di informazione e comunicazione 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 SERVIZI VETERINARI N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO P – Istruzione 85 ISTRUZIONE Q – Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA Q – Sanità e assistenza sociale 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE Q – Sanità e assistenza sociale 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI S – Altre attività di servizi 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE S – Altre attività di servizi 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA S – Altre attività di servizi 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA -
Start up innovativa: di quali benefici gode?
La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
In proposito la Legge Annuale per la Concorrenza n 193/2024 ha aggiornato il DL n 179/2012 introducendo alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita.
Così, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, si possono creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, oltre che promuovere una strategia di crescita sostenibile.
Start up innovativa: che vantaggi fiscali può avere?
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, di seguito esplicitati possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e di conseguenza godere di specifiche agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Attenzione al fatto che, le startup possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla loro costituzione.
Una volta effettuata l’iscrizione, le start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 3 anni dalla data di prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative senza perdere i benefici disponibili.
Start up innovativa: che requisiti deve avere?
I requisiti per essere considerati start up innovative e quindi godere dei relativi benefici sono previsti dall'art 25 comma 2 del DL n 179/2012.
Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- è costituita da non più di 5 anni;
- è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
- 1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- 2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Start up di quali vantaggi gode?
Precisando che la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative, ecco la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.
- Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
- Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
- Smart&Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
- Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
- Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- Disciplina del lavoro flessibile
- Proroga del termine per la copertura delle perdite
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
- Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
-
Start up innovativa: novità e regole 2025
La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
Il D.L. 179/2012, come modificato dalla Legge annuale concorrenza 193/2024, ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità).
Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.
Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Le modifiche di cui sopra, in aggiunta a quanto già previsto per le start up dalla Legge n 162 del 2024, sono volte a favorire l’accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti. Leggi anche Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe
Start up innovativa: nuove regole e incentivi 2025
In particolare, il Capo III della legge sulla concorrenza, dagli articoli 28 a 33, contiene norme per la disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati.
In primo luogo si interviene sul Start-up Act che riporta le definizioni di start-up innovativa e di incubatore certificato, risalenti ormai al 2017.
Queste definizioni vengono aggiornate e viene modificato il regime di incentivi.
Vediamo cosa contengono le nuove norme:
- l'articolo 28 aggiunge ulteriori requisiti che qualificano il concetto di start-up innovativa. Si introduce il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (Mpmi) come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE e, nell'ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico viene specificato che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Lo stesso articolo 28 inserisce delle condizioni specifiche ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, e consentendo di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza per ulteriori due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa. Inoltre, si introduce che mantiene gli incentivi di settore.
- l'articolo 29, prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti i nuovi requisiti, entro dodici o sei mesi, a patto che siano iscritte nel registro speciale, rispettivamente da oltre o da meno di diciotto mesi. Poi, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle Pmi innovative.
- l'articolo 31 delimita l'ambito di applicazione della discpiplina agevoltiva e fissa al 31 dicembre 2024, il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.
- l'articolo 32, prosegue nell’obiettivo di incentivare l'investimento in start-up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025.
- l'articolo 33 stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5% (10%a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
Poi, con apposita clausola di salvaguardia, riconosce, in ogni caso, il beneficio fiscale, per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente.
Il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.
-
Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio
La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.
Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.
Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.
Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.
La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.
Per gli investimenti in start up innovative
In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:
- detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
- detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.
In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.
Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.
Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.
Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.
La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.
Aggiornamento di gennaio 2025In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata.