• Start up e Crowdfunding

    Bonus assunzioni under 35 settori strategici: le istruzioni INPS

    Era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025 il Decreto 3 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo per le nuove imprese under 35 operanti nei settori strategici, previsto dall’art. 21 del DL 60/2024.(Coesione)

    Il decreto attua le disposizioni contenute nel Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021–2027 e si rivolge a soggetti disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, nei settori ritenuti strategici per la transizione digitale ed ecologica.

    Solo ieri 27 novembre INPS ha reso note le istruzioni operative per la domanda e la fruizione con la circolare 147 2025 In allegato viene fornito  l'elenco  con i nuovi codici ateco 2025 dei settori interessati.

    ATTENZIONE

    •  sono agevolabili le assunzioni effettuate  dal 1 luglio 2024 o da effettuare entro 10 giorni dalla domanda , comunque entro il 31 dicembre 2025.
    • Le domande sono accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

    Esonero contributivo e contributi a giovani imprenditori nei settori strategici

    Il decreto legge ha  introdotto due misure chiave per favorire l’imprenditorialità giovanile e la crescita dell’occupazione stabile nei settori innovativi:

    1- Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35 

    • Beneficiari: Le piccole imprese che assumono giovani under 35 con contratti a tempo indeterminato 
    • Periodo di validità: Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
    • Durata esonero: Fino a tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
    • Dettagli esonero:
      • Riguarda la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro.
      • Valido per dipendenti assunti a tempo indeterminato con meno di 35 anni.
      • Massimo 800 euro mensili per lavoratore.
      • Non copre rapporti di apprendistato, avoro intermittente  o lavoro domestico.
    • Condizioni:
      • Richiesta di autorizzazione dalla Commissione europea.
      • Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
      • Compatibile con la deduzione fiscale prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.

    2- Contributo mensile INPS al neo imprenditore:

    • Beneficiari: Stessi soggetti che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici.
    • Importo: 500 euro mensili per massimo tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
    • Erogazione: Anticipata annualmente.
    • Condizioni: Non concorre alla formazione del reddito imponibile.

    ATTENZIONE L’INPS verificherà la capienza territoriale delle risorse (fondo a gestione regionale) prima di autorizzare il beneficio. I dati relativi agli aiuti saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

    Saranno effettuati controlli e, in caso di accesso indebito ai benefici, è previsto l’obbligo di restituzione e l’eventuale responsabilità penale.

    INPS  specifica che sula seconda misura  (contributo mensile all'imprenditore) verranno fornite istruzioni con una ulteriore circolare.

    Incentivi start up settori strategici: esonero e contributo

    Come detto l'incentivo è sdoppiato:

    1. l’esonero consiste nella totale riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), per un massimo di 3 anni, entro il limite di 800 euro mensili per ogni  dipendente.
    2. In aggiunta, per le nuove imprese è previsto un contributo mensile di 500 euro per l’attività, non tassabile e cumulabile con l’esonero contributivo.

    Ecco una tabella riepilogativa dei principali importi e scadenze:

    Misura Importo Durata massima Periodo di riferimento
    Esonero contributivo Fino a 800 €/mese per lavoratore 3 anni (entro il 31/12/2028) Assunzioni tra 01/07/2024 e 31/12/2025
    Contributo per l’attività imprenditoriale 500 €/mese (non tassabile) 3 anni (entro il 31/12/2028) Imprese avviate tra 01/07/2024 e 31/12/2025

    Incentivi autoimpiego under 35: Come richiedere l’esonero per assunzioni

    L’INPS richiede ai datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero contributivo per l’autoimpiego nei settori strategici di presentare un’apposita domanda esclusivamente tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), selezionando la sezione “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 21”. 

    Nel modulo telematico devono essere inseriti:

    • i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione e dell’invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese; 
    • le informazioni che attestano l’appartenenza dell’attività ai settori strategici ammessi; i dati anagrafici e lo stato di disoccupazione del soggetto che ha avviato l’impresa, da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000; i dati del lavoratore assunto o da assumere; 
    • la tipologia contrattuale (che deve essere a tempo indeterminato), 
    • la percentuale oraria e la retribuzione media mensile prevista, comprensiva dei ratei; l’aliquota contributiva datoriale applicabile;
    •  infine, una dichiarazione che esclude il cumulo con altri esoneri contributivi.

    Una volta ricevuta la domanda, l’INPS effettua automaticamente una serie di verifiche: controlla lo stato di disoccupazione tramite la banca dati del Ministero del Lavoro, calcola l’importo teorico dell’esonero, verifica nel Registro Nazionale Aiuti di Stato l’assenza di cause ostative (clausola Deggendorf) e accerta la disponibilità delle risorse finanziarie per tutti i 36 mesi massimi di incentivo. 

    • Se l’assunzione è già avvenuta, il sistema comunica direttamente l’esito di accoglimento; 
    • se invece si tratta di assunzione non ancora effettuata, l’INPS accantona le risorse e invita tramite PEC o email a procedere con l’assunzione entro 10 giorni, termine perentorio, pena la perdita dell’accantonamento.

    Per la fruizione dell’incentivo tramite Uniemens devono essere utilizzati i codici causale indicati (“EA34”, “L627”, “L628”) e rispettati tutti gli obblighi contributivi e dichiarativi previsti. 

    Le mensilità arretrate da luglio 2024 potranno  essere esposte solo nei flussi di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

    I settori strategici ammessi per le nuove imprese

    Di seguito l'elenco dei settori ammessi,  con il codice a due digit 2024. Per i codici 2025 si deve consultare l'elenco allegato sopra.

    Sezione Codice Descrizione
    C – Attività manifatturiere 10 INDUSTRIE ALIMENTARI
    C – Attività manifatturiere 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
    C – Attività manifatturiere 13 INDUSTRIE TESSILI
    C – Attività manifatturiere 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
    C – Attività manifatturiere 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
    C – Attività manifatturiere 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
    C – Attività manifatturiere 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
    C – Attività manifatturiere 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
    C – Attività manifatturiere 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
    C – Attività manifatturiere 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
    C – Attività manifatturiere 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
    C – Attività manifatturiere 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
    C – Attività manifatturiere 241 SIDERURGIA
    C – Attività manifatturiere 242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
    C – Attività manifatturiere 243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO
    C – Attività manifatturiere 244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 “TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI”)
    C – Attività manifatturiere 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
    C – Attività manifatturiere 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
    C – Attività manifatturiere 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
    C – Attività manifatturiere 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
    C – Attività manifatturiere 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
    C – Attività manifatturiere 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
    C – Attività manifatturiere 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
    C – Attività manifatturiere 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
    D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
    D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
    E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
    E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
    E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
    E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 383 RECUPERO DEI MATERIALI
    E – Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
    F – Costruzioni 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
    F – Costruzioni 42 INGEGNERIA CIVILE
    F – Costruzioni 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
    H – Trasporto e magazzinaggio 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
    H – Trasporto e magazzinaggio 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
    H – Trasporto e magazzinaggio 51 TRASPORTO AEREO
    H – Trasporto e magazzinaggio 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
    H – Trasporto e magazzinaggio 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
    J – Servizi di informazione e comunicazione 58 ATTIVITÀ EDITORIALI
    J – Servizi di informazione e comunicazione 59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
    J – Servizi di informazione e comunicazione 60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
    J – Servizi di informazione e comunicazione 61 TELECOMUNICAZIONI
    J – Servizi di informazione e comunicazione 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
    J – Servizi di informazione e comunicazione 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
    M – Attività professionali, scientifiche e tecniche 75 SERVIZI VETERINARI
    N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
    P – Istruzione 85 ISTRUZIONE
    Q – Sanità e assistenza sociale 86 ASSISTENZA SANITARIA
    Q – Sanità e assistenza sociale 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
    Q – Sanità e assistenza sociale 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
    R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
    R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
    S – Altre attività di servizi 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
    S – Altre attività di servizi 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
    S – Altre attività di servizi 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovativa: novità e regole 2025

    La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.

    Il D.L. 179/2012, come modificato dalla Legge annuale concorrenza 193/2024ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità). 

    Con questo pacchetto, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, si vuole promuovere una strategia di crescita sostenibile.

    Le imprese in possesso dei requisiti possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e godere delle agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.

    Le modifiche di cui sopra, in aggiunta a quanto già previsto per le start up dalla Legge n 162 del 2024, sono volte a favorire l’accesso ai finanziamenti, e, in particolare, a beneficiare di ulteriori incentivi fiscali che si affiancano a quelli già presenti. Leggi anche Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe 

    Start up innovativa: nuove regole e incentivi 2025

    In particolare, il Capo III della legge sulla concorrenza, dagli articoli 28 a 33, contiene norme per la disciplina in materia di start-up innovative e incubatori certificati.

    In primo luogo si interviene sul Start-up Act che riporta le definizioni di start-up innovativa e di incubatore certificato, risalenti ormai al 2017.

    Queste definizioni vengono aggiornate e viene modificato il regime di incentivi.

    Vediamo cosa contengono le nuove norme:

    • l'articolo 28 aggiunge ulteriori requisiti che qualificano il concetto di start-up innovativa. Si introduce il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa (Mpmi) come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE e, nell'ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa debba avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico viene specificato che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza. Lo stesso articolo 28 inserisce delle condizioni specifiche ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, e consentendo di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza per ulteriori due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa. Inoltre, si introduce che mantiene gli incentivi di settore.
    • l'articolo 29, prevede che le start-up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che siano raggiunti i nuovi requisiti, entro dodici o sei mesi, a patto che siano iscritte nel registro speciale, rispettivamente da oltre o da meno di diciotto mesi. Poi, dispone che le imprese non più in possesso dei requisiti di start-up innovativa possano iscriversi, qualora ne abbiano i requisiti, nel registro delle Pmi innovative.
    • l'articolo 31 delimita l'ambito di applicazione della discpiplina agevoltiva e fissa al 31 dicembre 2024, il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.
    • l'articolo 32, prosegue nell’obiettivo di incentivare l'investimento in start-up innovative attraverso il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati che effettuino, direttamente o tramite altri organismi specializzati, investimenti in start-up innovative. Il beneficio è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, nella misura dell'8% della somma investita entro il limite massimo di 500.000 euro di investimento annuo, con obbligo di mantenimento dello stesso per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione di quanto fruito. Il contributo è inoltre concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dal 2025.
    • l'articolo 33 stabilisce, quale condizione di accesso al regime di non imponibilità per i redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il venture capital effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria e dalle forme di previdenza complementare che i suddetti investimenti siano almeno pari al 5% (10%a partire dall'anno 2026) del paniere di investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente.
      Poi, con apposita clausola di salvaguardia, riconosce, in ogni caso, il beneficio fiscale, per gli investimenti qualificati effettuati da tali enti di previdenza in base alla normativa previgente.
      Il regime di non imponibilità è applicabile ai redditi finanziari derivanti da investimenti effettuati, prima della data di entrata in vigore di tali disposizioni, dalle Casse di previdenza private e dai Fondi pensione, a prescindere dalla composizione del paniere di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande

    Il MIMIT con Decreto Direttoriale del 19.11 pubblica le regole per l'apertura dello sportello della agevolazione nota come Voucher 3I.

    Ricordiamo che con il Decreto 8 agosto 2024 per l'anno 2024, si concede la misura agevolativa del voucher 3I ossia del contributo per la valorizzazione  del processo di innovazione delle  start-up  innovative  e  le microimprese.

    Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 del giorno 10 dicembre, e a tal proposito Invitalia soggetto gestore della misura ha pubblicato il format di domanda, clicca qui per scaricarlo.

    Voucher 3I: cosa ci acquisto?

    Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi: 

    • a)  servizi  di  consulenza  relativi   all'effettuazione delle ricerche  di  anteriorità preventive e alla  verifica della
      brevettabilità dell'invenzione;
    • b) servizi di consulenza relativi alla stesura della  domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero  di  una domanda  che  rivendica  la  priorità di  una  precedente   domanda nazionale di brevetto. 

    Si precisa che i servizi di cui sopra, per  l'acquisizione  dei  quali è possibile  utilizzare  il voucher  3I,  possono essere forniti esclusivamente dai  consulenti  in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal  Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e  modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6  del  presente  decreto.  

    L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
    Ciascun  soggetto  può richiedere  la concessione di un  solo  voucher  3I,  per  un  solo  servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve essere 

    in possesso di una domanda di brevetto nazionale.
    L'impresa utilizzerà il voucher  3I  concesso  per  fruire  del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento  sono disciplinate all'art. 4, comma 7.
    Non possono essere richiesti servizi per  i  quali  il  soggetto  beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.                                         

    Voucher 3I: procedura per la domanda dal 10.12

    Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei  limiti  di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti  «de  minimis», nelle seguenti misure:

    • a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi  alla verifica della brevettabilita'  dell'invenzione  e  all'effettuazione  delle ricerche di anteriorita' preventive; 
    • b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto  e  di  deposito  presso  l'Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    • c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza  relativi  al  deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.

    Il voucher non include gli oneri  relativi  a  tasse  e  diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto. 

    L'agevolazione è concessa  sulla  base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni che si aprirà il prossimo 10 dicembre come previsto dal DD MIMIT del 19.11.

    Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher. 

    Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.

    Per potere accedere all'agevolazione, il  soggetto richiedente presenta apposita domanda nella quale deve essere  indicata la tipologia del  servizio di consulenza  di  cui  intende  beneficiare,  nonche'  il  fornitore individuato e  la relativa accettazione dell'incarico. 

    Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta  ricezione  della  stessa unitamente alla trasmissione del  codice  unico  di  progetto  (CUP)  assegnato  alla richiesta e procede con  la  verifica dei  requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione

    Il  soggetto  gestore,  in  caso  di  esito   positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher  notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto  gestore procede  con  il  diniego  dell'istanza,  dandone comunicazione al soggetto richiedente. 

    L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto  del  termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8. 

    A seguito  dell'esito  dei  controlli  effettuati  dal  soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all'art.  8, il  fornitore del servizio emette relativa fattura  con  indicazione nell'apposito campo  del  relativo  CUP  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   6,   del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in  favore  del  singolo fornitore di servizi,  entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della fattura stessa. 

    Nel caso dei servizi di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettere b) e c), l'esito positivo  dei  controlli è vincolato  al superamento delle verifiche preliminari di  ricevibilità,  da  parte della Direzione generale per  la  proprietà  industriale  –  Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata. 

    Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I  i  servizi erogati da soggetti non inclusi negli  elenchi  di  cui  all'art. 3, comma 2 o  erogati  dal  fornitore  prima  dell'inserimento  in  tali elenchi. 

    Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento,  nè ulteriori compensi  per  il  servizio  coperto  dal voucher. 

    Non sono ammissibili i servizi erogati  a  imprese di  cui  il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.        

    I fac simele per le domande saranno resi disponibili sul sito INVITALIA, leggi qui, tutte le altre regole operative per richiedere il bonus                                          

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Agevolazioni e incentivi per Start-up e PMI Innovative: le novità della Legge 162/2024

    Pubblicata in GU la legge del 28 ottobre 2024 n. 162 con misure volte a sostenere la crescita e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, puntando su agevolazioni fiscali e incentivi finanziari rivolti a start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative.

    La norma risponde alla necessità di rendere più attrattivo il mercato italiano per gli investimenti, sia per le aziende già operative sia per gli investitori individuali, offrendo nuove opportunità di risparmio fiscale.

    In particolare, la legge inquadra le categorie di imprese interessate:

    • Start-up innovative
      sono quelle società caratterizzate da alti contenuti tecnologici e orientate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. La definizione completa si trova nel Decreto-Legge n. 179/2012, che stabilisce i requisiti specifici.
    • PMI innovative
      sono piccole e medie imprese che si distinguono per innovazione e digitalizzazione, come definito dal Decreto-Legge n. 3/2015. Queste imprese devono rispettare determinati criteri, come un'elevata spesa in ricerca e sviluppo.

    In breve sintesi le principali disposizioni contenute nella legge.

    Agevolazioni fiscali per investimenti in Start-up e PMI innovative

    Uno dei punti chiave della legge è l’incentivo fiscale per chi decide di investire in start-up o PMI innovative.

    Ecco come funziona:

    • gli investitori persone fisiche possono beneficiare di una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) proporzionale all’investimento.
    • qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta, la parte eccedente si trasforma in un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni fiscali future.
    • questa misura sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, con un impatto economico stimato di circa 1,8 milioni di euro all’anno a partire dal 2025.

    Con queste agevolazioni, il governo intende ridurre il rischio di investimento e rendere più interessante l’iniezione di capitali in progetti innovativi, anche per i piccoli investitori.

    Nuovi incentivi per la Patrimonializzazione delle PMI

    Un'altra importante novità è rappresentata dall’ampliamento delle possibilità di intervento del Patrimonio Destinato, il fondo istituito per sostenere il rilancio delle imprese italiane, che avrà la facoltà di:

    • investire in quote o azioni di fondi di investimento di nuova costituzione, che dovranno operare con politiche di investimento compatibili con gli obiettivi di crescita e innovazione.
    • tali investimenti potranno indirizzarsi verso titoli di emittenti italiani di media o piccola capitalizzazione, promuovendo così l'intero mercato italiano dei capitali.

    Questo meccanismo rafforza il supporto economico alle imprese che operano in settori strategici, come le filiere produttive e le reti di innovazione. Si tratta di un passo importante per incrementare la competitività delle PMI italiane sul mercato internazionale.

    Esenzione fiscale sulle plusvalenze da investimenti in Imprese innovative

    La legge introduce ulteriori vantaggi per chi decide di investire in start-up e PMI innovative:

    • le plusvalenze derivanti dalla vendita di quote in start-up e PMI innovative sono esentate da imposizione fiscale, a condizione che le quote siano detenute per almeno tre anni e siano acquisite entro il 31 dicembre 2025.
    • questa esenzione è applicabile solo ai proventi generati dalla partecipazione a fondi di investimento dedicati alle imprese innovative, sia start-up che PMI.

    Questa agevolazione mira a incentivare non solo la creazione di nuove imprese, ma anche la fidelizzazione degli investitori, scoraggiando il disinvestimento precoce e favorendo il reinvestimento in nuove iniziative.

    Allegati:
  • Start up e Crowdfunding

    Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe

    Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up  e delle piccole e medie imprese innovative mediante  agevolazioni  fiscali  e incentivi agli investimenti.

    La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.

    Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative

    Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta  una  detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo  29-bis  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo  4,  comma 9-ter, del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2015,  n.  33, qualora   la detrazione  sia  di  ammontare  superiore  all'imposta   lorda,  per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta  utilizzabile  nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte  dovute  o  in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241.

    Il credito d'imposta è fruibile nel periodo  di imposta in cui e' presentata  la  dichiarazione  dei  redditi  e  nei periodi di imposta successivi.
    Le disposizioni si  applicano  agli  investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello  in corso al 31 dicembre 2023.

    Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali

    Inoltre con l'art 3 al fine  di  sostenere la  patrimonializzazione delle  imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti  e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato  italiano dei  capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è  inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.

    Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma  5,  sesto  periodo, il  Patrimonio  Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote  o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  34  del testo  unico  delle  disposizioni  in materia  di   intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli  articoli  41-bis,  41-ter  e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica  di  investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel  rispetto delle seguenti condizioni:

    • a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi  di  investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli  quotati in mercati regolamentati o  sistemi  multilaterali  di negoziazione italiani emessi da emittenti di  medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
    • b) per la quota non  prevalente,  ai  fini  di  ottimizzare  la gestione dei rischi di portafoglio  e  liquidità gli  organismi di investimento collettivo  del  risparmio  possono  investire,  secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di  cui  al comma 6,  in  titoli  quotati  in  mercati  regolamentati  o  sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti  con  sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia,  anche  in deroga al comma 4, lettera b);
    • c) le disposizioni di cui alle lettere a)  e  b)  si  applicano anche  ai  titoli  emessi  da  emittenti che hanno   completato positivamente il processo di ammissione alla  quotazione  su  mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  italiani,  con data certa di inizio negoziazione;
    • d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di  liquidita' gli  organismi  di  investimento  collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze,  criteri  e  condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli  di  debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
    • e)  l'ammontare  delle  quote  o   azioni   dell'organismo   di investimento collettivo del  risparmio  sottoscritte  dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo  del  risparmio; la restante quota dell'ammontare  del  patrimonio  dell'organismo  di investimento   collettivo   del   risparmio   e'   sottoscritta    da co-investitori  privati  alle  medesime  condizioni  del   Patrimonio Destinato».

    A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato  e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. 

    Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti

    La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:

    • modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  in materia di agevolazioni agli  investimenti  in  start-up  e  PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe  nazionale  delle ricerche,
    • modifiche  al  testo  unico  delle   disposizioni  in materia  di  intermediazione finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 

    cui si rimanda dal testo di legge.

  • Start up e Crowdfunding

    Bonus 500 euro e sgravi assunzioni per start up under 35

    L’articolo 21 del decreto Coesione n. 60 2024 introduce numerosi incentivi per le nuove attività imprenditoriali avviate in particolare da giovani  e in specifici settori produttivi, con misure diverse tra nord-centro e Sud Italia.

    Leggi anche Resto al Sud regole in vigore  e Dl Coesione aiuti ai giovani disoccupati per mettersi in proprio 

    Vediamo in particolare le agevolazioni descritta all'art 21  riguardano  soggetti disoccupati  under 35 

    • che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, 
    • un’attività imprenditoriale nell’ambito di  settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale  ed ecologica.

    Si attende un decreto attuativo entro 30 giorni e l'approvazione della Commissione europea .

    Vediamo intanto piu in dettaglio in cosa consistono i nuovi  incentivi , e  i requisiti necessari per accedere.

    Nuove imprese in settori strategici: esonero contributivo per assunzioni

    Le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale,  a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025,  un’attività imprenditoriale  nell’ambito dei settori strategici per

    • lo sviluppo di  nuove tecnologie e 
    • la transizione digitale ed ecologica

    potranno chiedere 

    • per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, 
    • per i dipendenti  under 35 assunti a tempo indeterminato dall’1 luglio 2024 al 31 dicembre 2025,  

    l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

    Il limite massimo di esonero è pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore

    Andranno comunque  rispettati i limiti della spesa autorizzata  i  vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. 

    L'esonero non comporterà modifiche al computo delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori .

    L’esonero contributivo  non è cumulabile con altre agevolazioni contributive mentre sarà integralmente compatibile con la maxideduzione IRES prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre  2023, n. 216 .

    Da notare che la norma specifica che lo sgravio non  avrà effetto  sugli acconti delle imposte dirette relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028 , cioe non si avrà una maggiore  imposizione  fiscale a causa delle minore contribuzione previdenziale versata.

     I dettagli operativi saranno comunque specificati da un prossimo  decreto ministeriale.

    DL Coesione: Bonus 500 euro mensili ai neoimprenditori

    L'art 21 del DL Coesione prevede inoltre la possibilità di  avere un contributo anticipato  dall’INPS per la nuova attività (una sorta di "ministipendio") per il  giovane  imprenditore :

    • pari a 500 euro mensili 
    • per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) ; 

    il contributo viene erogato in forma anticipata annualmente e non concorre alla formazione del  reddito imponibile. 

    Il beneficio è riconosciuto nel limite delle risorse  stanziate  (vedi sotto).

     Anche per tale beneficio  si  devono attendere ulteriori specificazioni dal decreto ministeriale e dal documento di istruzioni INPS  nonché la clausola

    che subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione  europea.

    Neoimprenditori under 35 le risorse stanziate

    La norma precisa i  limiti di spesa separati per le due tipologie di beneficio.

     In particolare,

    1. per  il riconoscimento dell’esonero  contributivo è previsto  un limite di spesa pari a 5 milioni di euro  per l’anno 2024, a 39,5 milioni per l’anno 2025, a 58,8 milioni per l’anno 2026, a 53,7 milioni per l’anno 2027 e a 19,3 milioni per l’anno 2028. 
    2.  per il  riconoscimento del  bonus 500 euro è subordinato al rispetto di un limite di spesa pari a 1,8 milioni di  euro per l’anno 2024, a 14,1 milioni per l’anno 2025, a 21,0 milioni per l’anno  2026, a 19,2 milioni per l’anno 2027 e a 6,9 milioni per l’anno 2028. 

    L ’INPS provvedera  al  monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa  totale  circa 220 milioni  di euro  fornendo i risultati d al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze e interrompera eventualmente l’accoglimento delle  domande  di accesso.

  • Start up e Crowdfunding

    Startup Turismo: domande di agevolazione entro il 6 dicembre

    Con avviso n 31101 del 22 novembre il Ministero del Turismo definisce le modalità per la presentazione delle domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo e i relativi.

    Le startup che intendono candidarsi dovranno trasmettere l’Allegato 2 e l’Allegato 3 all'avviso di cui si tratta, debitamente compilati e firmati digitalmente, entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC: [email protected].

    Innovation Network: agevolazione per startup

    Il Ministero del Turismo con la misura in oggetto intende supportare i «progetti di sviluppo» di startup che abbiano svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori facenti parte dell’Innovation Network del Ministero del Turismo. 

    I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo. 

    Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l’identificazione dei principali obiettivi previsti. 

    Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno: 

    • risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00 Euro), erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis applicabile all’operazione (ad oggi, rinvenibile nel Regolamento (UE) n. 1407/2013). Il contributo potrà essere erogato in tre tranche, per un valore massimo di € 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.
    • usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie. 

    La concessione del contributo a fondo perduto sarà, in ogni caso, condizionata alle verifiche richieste in conseguenza del ricorso al regime di aiuti de minimis.

    Innovation Network: i beneficiari

    Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che: 

    • abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione con uno degli Operatori già qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.); 
    • siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.

    Innovation Network: presenta la domanda di forndo perduto

    Le startup che intendano candidarsi dovranno compilare ed inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023, all’indirizzo PEC del Ministero del Turismo: [email protected], riportando in oggetto “Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell’ambito dell’Innovation Network del Ministero del Turismo”, 

    la seguente documentazione: 

    • Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo», utilizzando il Format allegato al presente Avviso (Allegato 2); 
    • Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio ai sensi del DPR. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità (Allegato 3). 

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    Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi sottoscritti con firma digitale. 

    Ogni startup proponente potrà presentare una sola proposta progettuale. 

    Nel caso di invio di più proposte progettuali da parte della medesima startup proponente, sarà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine cronologico, intendendosi in variazione ed in sostituzione alla precedente. 

    Per quanto possa occorrere, si chiarisce che, al verificarsi di tale fattispecie, verranno considerati quali termini effettivi di presentazione dell’istanza quelli relativi all’ultima inviata.