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Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RI
Con la Circolare del 30 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy fornisce importanti chiarimenti per le start up.
In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.
Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative
Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio
Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro.
Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE.Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione.Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:
- a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:
- a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
- b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
- c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
- d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
- e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Chiarimenti sul concetto di “Agenzia”
Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985.
D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.
Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”.
Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.
A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione
speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.
Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.
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Start up innovativa: di quali benefici gode?
La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana.
In proposito la Legge Annuale per la Concorrenza n 193/2024 ha aggiornato il DL n 179/2012 introducendo alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita.
Così, oltre a sviluppare un ecosistema dell’innovazione dinamico e competitivo, si possono creare nuove opportunità per fare impresa e incoraggiare l’occupazione, oltre che promuovere una strategia di crescita sostenibile.
Start up innovativa: che vantaggi fiscali può avere?
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, di seguito esplicitati possono accedere allo status di startup innovativa tramite autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e di conseguenza godere di specifiche agevolazioni registrandosi nella sezione speciale dedicata del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia.
Attenzione al fatto che, le startup possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla loro costituzione.
Una volta effettuata l’iscrizione, le start up innovative possono godere dei benefici previsti entro i 3 anni dalla data di prima iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese; la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese, dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di cinque anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.
Le startup innovative possono comunque trasformarsi in PMI innovative senza perdere i benefici disponibili.
Start up innovativa: che requisiti deve avere?
I requisiti per essere considerati start up innovative e quindi godere dei relativi benefici sono previsti dall'art 25 comma 2 del DL n 179/2012.
Una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
- è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
- è costituita da non più di 5 anni;
- è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:
- 1. sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- 2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- 3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Start up di quali vantaggi gode?
Precisando che la Legge annuale concorrenza 193/2024 (art. 31) ha introdotto ulteriori misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative, modificando l’incentivo fiscale in “de minimis” per l’investimento nel capitale di startup innovative, ecco la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.
- Incentivo fiscale in “de minimis” al 65% per l’ investimento nel capitale di startup innovative
- Incentivo fiscale al 30% per l’investimento nel capitale di startup innovative
- Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
- Smart&Start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
- Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
- Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
- Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
- Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
- Disciplina del lavoro flessibile
- Proroga del termine per la copertura delle perdite
- Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
- Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
- Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)
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Incentivi autoimpiego under 35 settori strategici: le regole
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 111 del 15 maggio 2025) il Decreto 3 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo per le nuove imprese under 35 operanti nei settori strategici, previsto dall’art. 21 del DL 60/2024.(Coesione)
La versione definitiva del provvedimento non presenta modifiche rispetto alla bozza che avevamo già anticipato sul nostro portale nelle scorse settimane. Il testo è stato registrato dalla Corte dei conti in data 5 maggio 2025, confermando così la piena validità amministrativa della misura.
Il decreto attua le disposizioni contenute nel Programma Nazionale “Giovani, Donne e Lavoro” 2021–2027 e si rivolge a soggetti disoccupati under 35 che avviano una nuova attività imprenditoriale in Italia tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, nei settori ritenuti strategici per la transizione digitale ed ecologica.
Per il via alle domande si attende però la circolare INPS.
Esonero contributivo e contributi a giovani imprenditori nei settori strategici
Il decreto legge ha introdotto due misure chiave per favorire l’imprenditorialità giovanile e la crescita dell’occupazione stabile nei settori innovativi:
1- Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di under 35
- Beneficiari: Le piccole imprese che assumono giovani under 35 con contratti a tempo indeterminato
- Periodo di validità: Dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.
- Durata esonero: Fino a tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Dettagli esonero:
- Riguarda la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro.
- Valido per dipendenti assunti a tempo indeterminato con meno di 35 anni.
- Massimo 800 euro mensili per lavoratore.
- Non copre rapporti di apprendistato o lavoro domestico.
- Condizioni:
- Richiesta di autorizzazione dalla Commissione europea.
- Non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento.
- Compatibile con la deduzione fiscale prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 216/2023.
2- Contributo mensile INPS al neo imprenditore:
- Beneficiari: Stessi soggetti che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici.
- Importo: 500 euro mensili per massimo tre anni (non oltre il 31 dicembre 2028).
- Erogazione: Anticipata annualmente.
- Condizioni: Non concorre alla formazione del reddito imponibile.
ATTENZIONE L’INPS verificherà la capienza territoriale delle risorse (fondo a gestione regionale) prima di autorizzare il beneficio. I dati relativi agli aiuti saranno registrati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Saranno effettuati controlli e, in caso di accesso indebito ai benefici, è previsto l’obbligo di restituzione e l’eventuale responsabilità penale.
Incentivi start up settori strategici: esonero e contributo
Come detto l'incentivo è sdoppiato:
- l’esonero consiste nella totale riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (escluso INAIL), per un massimo di 3 anni, entro il limite di 800 euro mensili per ogni dipendente.
- In aggiunta, per le nuove imprese è previsto un contributo mensile di 500 euro per l’attività, non tassabile e cumulabile con l’esonero contributivo.
Ecco una tabella riepilogativa dei principali importi e scadenze:
Misura Importo Durata massima Periodo di riferimento Esonero contributivo Fino a 800 €/mese per lavoratore 3 anni (entro il 31/12/2028) Assunzioni tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Contributo per l’attività imprenditoriale 500 €/mese (non tassabile) 3 anni (entro il 31/12/2028) Imprese avviate tra 01/07/2024 e 31/12/2025 Incentivi autoimpiego under 35 : Come richiedere i benefici
Le domande per entrambe le misure vanno presentate esclusivamente in via telematica all’INPS, secondo le modalità e istruzioni operative che saranno definite dall’Istituto.
Per il contributo attività, la domanda deve essere inviata entro 30 giorni dalla costituzione dell’impresa (o entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto se successiva).
La domanda deve contenere:
- Dati impresa e fondatore;
- Indicazione del codice ATECO;
- Dati lavoratore assunto (per l’esonero);
- Contratto, retribuzione, aliquota e dichiarazione di non cumulo con altri incentivi.
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Voucher 3I per start up e micro imprese: via alle domande
Il MIMIT con Decreto Direttoriale del 19.11 pubblica le regole per l'apertura dello sportello della agevolazione nota come Voucher 3I.
Ricordiamo che con il Decreto 8 agosto 2024 per l'anno 2024, si concede la misura agevolativa del voucher 3I ossia del contributo per la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative e le microimprese.
Lo sportello sarà aperto dalle ore 10 del giorno 10 dicembre, e a tal proposito Invitalia soggetto gestore della misura ha pubblicato il format di domanda, clicca qui per scaricarlo.
Voucher 3I: cosa ci acquisto?
Il decreto specifica che tramite il voucher 3I è possibile acquisire i seguenti servizi:
- a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della
brevettabilità dell'invenzione; - b) servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- c) servizi di consulenza relativi al deposito all'estero di una domanda che rivendica la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.
Si precisa che i servizi di cui sopra, per l'acquisizione dei quali è possibile utilizzare il voucher 3I, possono essere forniti esclusivamente dai consulenti in proprietà industriale e dagli avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti, rispettivamente, dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense sulla base di criteri e modalità fissati con i successivi articoli 5 e 6 del presente decreto.
L'inclusione dei soggetti fornitori negli elenchi avviene su base volontaria, tramite la presentazione della propria candidatura.
Ciascun soggetto può richiedere la concessione di un solo voucher 3I, per un solo servizio fermo restando che, per la richiesta del voucher relativo ai servizi di cui alla lettera c) del comma 1, il soggetto beneficiario deve esserein possesso di una domanda di brevetto nazionale.
L'impresa utilizzerà il voucher 3I concesso per fruire del servizio richiesto, le cui modalità di pagamento sono disciplinate all'art. 4, comma 7.
Non possono essere richiesti servizi per i quali il soggetto beneficiario abbia già ricevuto un voucher 3I.Voucher 3I: procedura per la domanda dal 10.12
Il Voucher 3I è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2023/2831 in materia di aiuti «de minimis», nelle seguenti misure:
- a) euro 1.000,00 + IVA per i servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilita' dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorita' preventive;
- b) euro 3.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- c) euro 4.000,00 + IVA, per i servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto.
Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti concernenti il deposito delle domande di brevetto.
L'agevolazione è concessa sulla base di una procedura automatica a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni che si aprirà il prossimo 10 dicembre come previsto dal DD MIMIT del 19.11.
Le domande di agevolazione, aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi di consulenza relativi agli ambiti di cui all’articolo 3 del decreto 8 agosto 2024, devono essere presentate dalle microimprese e dalle start-up innovative interessate, a pena di invalidità, esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Soggetto gestore nell’apposita sezione del sito internet www.invitalia.it, a partire dalle ore 12.00 e fino alle ore 18.00 del giorno 10 dicembre 2024 e dalle ore 9.00 e fino alle ore 18.00 dei giorni lavorativi successivi, fino a esaurimento delle risorse disponibili per il riconoscimento dei voucher.
Il Soggetto gestore procede a dare tempestiva comunicazione sul proprio sito internet dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e della conseguente chiusura dello sportello agevolativo a partire dal giorno successivo a quello di esaurimento delle risorse.
Per potere accedere all'agevolazione, il soggetto richiedente presenta apposita domanda nella quale deve essere indicata la tipologia del servizio di consulenza di cui intende beneficiare, nonche' il fornitore individuato e la relativa accettazione dell'incarico.
Ricevuta la domanda, il soggetto gestore fornisce riscontro al richiedente dell'avvenuta ricezione della stessa unitamente alla trasmissione del codice unico di progetto (CUP) assegnato alla richiesta e procede con la verifica dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione
Il soggetto gestore, in caso di esito positivo, della valutazione di cui al comma 5, rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. In caso di esito negativo, il soggetto gestore procede con il diniego dell'istanza, dandone comunicazione al soggetto richiedente.
L'iter di valutazione sarà espletato nel rispetto del termine indicato nel successivo decreto di cui all'art. 8.
A seguito dell'esito dei controlli effettuati dal soggetto gestore sull'effettiva erogazione del servizio, secondo le modalità e nei termini indicati nel decreto di cui all'art. 8, il fornitore del servizio emette relativa fattura con indicazione nell'apposito campo del relativo CUP ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Il soggetto gestore procede al pagamento per l'intero importo della fattura in favore del singolo fornitore di servizi, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura stessa.
Nel caso dei servizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), l'esito positivo dei controlli è vincolato al superamento delle verifiche preliminari di ricevibilità, da parte della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi, della domanda di brevetto presentata.
Non sono ammessi al pagamento tramite il voucher 3I i servizi erogati da soggetti non inclusi negli elenchi di cui all'art. 3, comma 2 o erogati dal fornitore prima dell'inserimento in tali elenchi.
Per la fornitura dei servizi, i soggetti inseriti negli elenchi si impegnano a non richiedere anticipi di pagamento, nè ulteriori compensi per il servizio coperto dal voucher.
Non sono ammissibili i servizi erogati a imprese di cui il fornitore del servizio sia amministratore, socio o dipendente.
I fac simele per le domande saranno resi disponibili sul sito INVITALIA, leggi qui, tutte le altre regole operative per richiedere il bonus
Allegati: - a) servizi di consulenza relativi all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive e alla verifica della
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Agevolazioni e incentivi per Start-up e PMI Innovative: le novità della Legge 162/2024
Pubblicata in GU la legge del 28 ottobre 2024 n. 162 con misure volte a sostenere la crescita e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, puntando su agevolazioni fiscali e incentivi finanziari rivolti a start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative.
La norma risponde alla necessità di rendere più attrattivo il mercato italiano per gli investimenti, sia per le aziende già operative sia per gli investitori individuali, offrendo nuove opportunità di risparmio fiscale.
In particolare, la legge inquadra le categorie di imprese interessate:
- Start-up innovative
sono quelle società caratterizzate da alti contenuti tecnologici e orientate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. La definizione completa si trova nel Decreto-Legge n. 179/2012, che stabilisce i requisiti specifici. - PMI innovative
sono piccole e medie imprese che si distinguono per innovazione e digitalizzazione, come definito dal Decreto-Legge n. 3/2015. Queste imprese devono rispettare determinati criteri, come un'elevata spesa in ricerca e sviluppo.
In breve sintesi le principali disposizioni contenute nella legge.
Agevolazioni fiscali per investimenti in Start-up e PMI innovative
Uno dei punti chiave della legge è l’incentivo fiscale per chi decide di investire in start-up o PMI innovative.
Ecco come funziona:
- gli investitori persone fisiche possono beneficiare di una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) proporzionale all’investimento.
- qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta, la parte eccedente si trasforma in un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni fiscali future.
- questa misura sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, con un impatto economico stimato di circa 1,8 milioni di euro all’anno a partire dal 2025.
Con queste agevolazioni, il governo intende ridurre il rischio di investimento e rendere più interessante l’iniezione di capitali in progetti innovativi, anche per i piccoli investitori.
Nuovi incentivi per la Patrimonializzazione delle PMI
Un'altra importante novità è rappresentata dall’ampliamento delle possibilità di intervento del Patrimonio Destinato, il fondo istituito per sostenere il rilancio delle imprese italiane, che avrà la facoltà di:
- investire in quote o azioni di fondi di investimento di nuova costituzione, che dovranno operare con politiche di investimento compatibili con gli obiettivi di crescita e innovazione.
- tali investimenti potranno indirizzarsi verso titoli di emittenti italiani di media o piccola capitalizzazione, promuovendo così l'intero mercato italiano dei capitali.
Questo meccanismo rafforza il supporto economico alle imprese che operano in settori strategici, come le filiere produttive e le reti di innovazione. Si tratta di un passo importante per incrementare la competitività delle PMI italiane sul mercato internazionale.
Esenzione fiscale sulle plusvalenze da investimenti in Imprese innovative
La legge introduce ulteriori vantaggi per chi decide di investire in start-up e PMI innovative:
- le plusvalenze derivanti dalla vendita di quote in start-up e PMI innovative sono esentate da imposizione fiscale, a condizione che le quote siano detenute per almeno tre anni e siano acquisite entro il 31 dicembre 2025.
- questa esenzione è applicabile solo ai proventi generati dalla partecipazione a fondi di investimento dedicati alle imprese innovative, sia start-up che PMI.
Questa agevolazione mira a incentivare non solo la creazione di nuove imprese, ma anche la fidelizzazione degli investitori, scoraggiando il disinvestimento precoce e favorendo il reinvestimento in nuove iniziative.
Allegati: - Start-up innovative
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Start up e PMI innovative: gli incentivi per chi investe
Pubblicata in GU n 261 la legge n 162 del 2024 con Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
La legge composta da 5 articoli entrerà in vigore il 22 novembre prossimo, vediamo le novità per queste realtà imprenditoriali.
Incentivi fiscali per investimenti in start-up e in PMI innovative
Con l'art 2 della legge si prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui e' presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.Patrimonializzazione imprese trmite sviluppo del mercato italiano dei capitali
Inoltre con l'art 3 al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il comma 5-bis che prevede quanto segue.
Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;
- b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidita' gli organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
- e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato e' mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio e' sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato».
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili.
Legge start up e PMI innovative: ulteriori modifiche a norme precedenti
La legge di cui sitratta ha inotlre previsto:
- modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche,
- modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
cui si rimanda dal testo di legge.
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Detraibilità IVA dei beni acquistati in fase di start up
Con l'ordinanza n 22664/2024 la Cassazione ha stabilito che è detraibile l'IVA per l'acquisto di beni strumentali all'attività d'impresa a prescindere dal momento di acquisto degli stessi.
Anche se acquistati in fase di start up spetta la detrazione IVA, i dettagli della pronuncia.
Detraibilità IVA dei beni in fase di start up: chiarimenti della Cassazione
Con l'ordinanza n. 22664 del 12 agosto 2024 , la Corte di Cassazione affronta la questione della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni strumentali effettuati da una società durante la fase di start-up, ovvero prima dell'effettivo avvio dell'attività imprenditoriale.
Il tutto si è generato da un contenzioso tra una società e l'Agenzia delle Entrate veniva disconosciuto un credito IVA di circa 62.000 euro, relativo all'acquisto di un opificio industriale.
L'immobile, acquistato per essere utilizzato nell'attività di confezionamento di abbigliamento, era stato poi locato a terzi prima che l'attività imprenditoriale fosse effettivamente avviata.
L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che, essendo trascorsi circa cinque anni tra l'acquisto e l'avvio dell'attività, mancassero i requisiti di inerenza e strumentalità necessari per la detraibilità dell'IVA.
L'ADE aveva sostenuto che l'immobile non era stato effettivamente utilizzato per l'attività dichiarata e che la locazione a terzi era estranea all'esercizio dell'attività imprenditoriale principale.
La Corte di Cassazione, ha però accolto il ricorso della società, stabilendo che l'IVA è detraibile anche per beni strumentali acquistati durante la fase preparatoria di un'attività imprenditoriale, a condizione che tali acquisti siano effettivamente inerenti all'attività imprenditoriale complessiva.
La Corte ha affermato che non è necessario che l'attività sia già operativa al momento dell'acquisto del bene, purché il bene stesso sia funzionale all'organizzazione dell'impresa e alle sue future attività economiche, sottolineando che solo gli acquisti chiaramente estranei all'attività imprenditoriale non possono beneficiare della detrazione dell'IVA.
In conclusione, l'IVA sugli acquisti di beni strumentali durante la fase di start-up è detraibile, purché tali beni siano effettivamente destinati all'attività imprenditoriale, anche se l'operatività dell'impresa avviene successivamente.