• Definizione agevolata 2018 per le risorse UE – Modello

    L’articolo 5 del Decreto Legge n. 119/2018 estende la Definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di "risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (tariffe doganali) e di IVA riscossa all’importazione.

    Si tratta dei debiti relativi ai carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

    Per aderire alla Definizione agevolata 2018 per le risorse UE è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione:

    In allegato:

    • Modello DA-2018-D
    • Caselle Pec
    • Guida alla compilazione del Modello DA-2018-D

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  • Richiesta di sospensione legale della riscossione

    Con questo modello il Contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento può presentare domanda di sgravio totale o parziale delle somme erroneamente richieste. Questa richiesta non sospende i termini per presentare il ricorso in Commissione tributaria provinciale.

    Puoi chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto notificato da Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia), se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:

    • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
    • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
    • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
    • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
    • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) non ha preso parte.

    Modalità

    E' sufficiente compilare il modulo che trovi allo sportello o qui in allegato e spiegare i motivi per cui non devi pagare. Alla richiesta vanno allegati un documento di riconoscimento e tutta la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole. La domanda non è ripetibile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando l’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.

    La domanda può essere presentata allo sportello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (fino al 30 giugno 2017 Equitalia) oppure on-line con il servizio “Sospensione” (Invia la richiesta on-line).

    In alternativa si può la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

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