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Modello IPEC scomputo perdite – Società consolidanti
Istanza di scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento nei confronti delle società consolidanti (Modello IPEC)
Le società consolidanti possono chiedere lo scomputo delle perdite dai maggiori imponibili derivanti da un accertamento fiscale, come stabilito dall’articolo 40-bis, comma 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 o nell’ambito dell’adesione ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997
Le disposizioni sui controlli del consolidato prevedono l’emissione di un unico atto per la consolidata e la consolidante, entrambe responsabili per la pretesa tributaria.
Per l’istanza di scomputo delle perdite è necessario utilizzare un apposito modello (modello Ipec) approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 20 ottobre 2014, che individua: l’ambito di applicazione, i contenuti, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza. Il modello IPEC deve essere trasmesso – esclusivamente per via telematica – direttamente dai contribuenti utilizzando i servizi online o tramite gli intermediari. Per la compilazione dell’istanza, l’Agenzia rende disponibile il relativo software di compilazione.
Con questo modello possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili accertati le perdite pregresse “disponibili”, cioè quelle utilizzabili alla data di chiusura del periodo d’imposta oggetto di rettifica e che, al momento della presentazione dell’istanza IPEC, non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati.
Il modello deve essere presentato dalla società consolidante, che può scegliere come e nei confronti di quali società controllate utilizzare le perdite del consolidato nell’ambito dell’accertamento ordinario oppure nell’accertamento con adesione.
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Bonus mobilità sostenibile – Modello e istruzioni
Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile e relative istruzioni di compilazione.
L’articolo 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Il credito d’imposta è riconosciuto, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020, alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato unicamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, e fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario mediante:
- il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
L’istanza può essere presentata dal 13 aprile 2022 al 13 maggio 2022.
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Costituzione del Gruppo Iva – Modello AGI/1
Modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni.
Modello e istruzioni aggiornati il 14 gennaio 2022
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Contributo perequativo – Modello e istruzioni
Approvato il modello con relative istruzioni, con il Provvedimento dell'Agenzia del 29.11.2021 n. 336196, per la presentazione della domanda per il riconoscimento del Contributo a fondo perduto perequativo (art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni bis).
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
- a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web,
all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:
- l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
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Professionisti abilitati – Modelli visto di conformità
In allegato i Fac-simili della comunicazione che i professionisti devono inviare alla alla Direzione regionale competente e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni:
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
- Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
- Comunicazione da utilizzare da parte del professionista dipendente di una società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999
- Autocertificazione
Per svolgere l'attività di assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale.
La comunicazione deve contenere:- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale (se il professionista esercita nell'ambito di un'associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede)
- la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o del collegio sindacale
- la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Alla comunicazione va allegata:
- copia della polizza assicurativa
- dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza
- dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (per l'elenco completo consultare la circolare n. 28/E – pdf )
- copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio).
Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, devono essere comunicati entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
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Contributo Start up Decreto Sostegni – Modello
Modello e istruzioni di compilazione per la richiesta del “contributo start-up” (introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 del Decreto Sostegni n. 41/2021) a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.
L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021.
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Credito imposta impianti pubblicitari – Modello
L’art. 67-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha istituito un credito d’imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall’art. 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d’imposta è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai predetti soggetti, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La comunicazione è presentata dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022.