• Cessione credito imposta canoni locazione Covid19

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 07.09.2021 n. 228685, sono state apportate modifiche al modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e alle relative istruzioni, approvato in precedenza con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

    In particolare:

    • nel quadro “TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO”, punto n. 2, all’elenco delle tipologie dei contratti è aggiunta la seguente voce: “F – Atto o contratto da registrare in caso d’uso”.

    Con il presente provvedimento è approvata la nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni, che qui alleghiamo, allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione.

    Il nuovo modello di comunicazione è utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021, in sostituzione del modello approvato con il provvedimento prot. n. 43058 del 12 febbraio 2021.

    I decreti-legge 17 marzo 2020, n. 18 e 19 maggio 2020, n. 34 hanno riconosciuto alcuni crediti d’imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

    Si tratta, in particolare dei crediti d’imposta per:

    • canoni di locazione relativi a botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18,
    • canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    In proposito, l’articolo 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta su indicati possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

    Per poter optare per la cessione del credito d'imposta, con il recente provvedimento del 14.12.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello con le relative istruzioni, che può essere utilizzato, in sostituzione del precedente modello approvato con provvedimento del 1° luglio 2020 n. 250739.

    Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate la cessione dei suddetti crediti e i dati dei relativi cessionari, per consentire a questi ultimi di fruire deicrediti medesimi. La comunicazione dell’opzione per la cessione è presentata dai soggetti beneficiari dei creditid’imposta.

    La comunicazione può essere presentata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

    La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure avvalendosi di un intermediario.

    Ricordiamo che Inoltre, il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo a canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, è stato esteso:

    • all’articolo 77, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020);
    • dall’articolo 77, comma 1, lettera b-bis), del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020, per le imprese turistico-ricettive, fino al 31 dicembre 2020;
    • dall’articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 137del 2020;
    • dall’articolo 4del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per le imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al citato decreto-legge n. 149 del 2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale c.d. zone rosse.

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  • Credito imposta sanificazione – Modello e istruzioni

    L’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

    • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati,
    • nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti
    • comprese le spese per la somministrazione dei tamponi per COVID-19,

    fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

    Il credito d’imposta per la sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.
    Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.07.2021 n. 191910 sono stati defniti criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, nonchè il modello con le relative istruzioni.

    Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta per la sanificazione, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

    La comunicazione è presentata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 all’Agenzia delle entrate, in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario.

    In allegato:

    • Modello per la comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche per la trasmissione della comunicazione

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  • Contributo riduzione canone locazione – Modello

    Con provvedimento del 06.07.2021 n. n. 180139, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione (articolo 9-quater del DL Ristori n. 137/2020).

    L’art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:

    • il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020;
    • l’immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
    • l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
    • entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l’anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.

    L’istanza può essere presentata dal 6 luglio al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre, termine prorogato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021), in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizioweb disponibile nell’area riservata del portale del sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web.

    L’istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediarioautorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.

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  • Contributo a fondo perduto Sostegni Bis – Modello

    Approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa altrattamento dei dati personali.

    L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”, riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito“contributo Sostegni bis attività stagionali”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

    Con Provvedimento n. 175776  del 2 Luglio 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo:

    • Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali – Decreto Sostegni bis
    • Istruzioni per la compilazione
    • Specifiche tecniche

    Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (“contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delleentrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n. 41 (“contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.

    Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

    La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica, utilizzando il presente modello.

    L’istanza può essere presentata:

    • a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
    • a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanzasia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.

    Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

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  • Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Modello

    L’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto Sostegni, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
    Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

    Con Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo.

    La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata , in via telematica, utilizzando il presente modello.
    La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:

    • l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
    • servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” delsito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

    L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

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  • Modello credito imposta investitori – Decreto Rilancio

    Modello e istruzioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori, da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal giorno 12 aprile 2021 e non oltre il 3 maggio 2021.

    L’art. 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d’imposta ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di unaumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integra-le versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è pari al 20% dei conferimenti medesimi.

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  • Modello credito imposta aumento capitale – DL Rilancio

    Modello e istruzioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale, da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal 1° giugno 2021 e non oltre il 2 novembre 2021.

    L’art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato.

    La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.

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