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Contributo a fondo perduto Sostegni Bis – Modello
Approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali" con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa altrattamento dei dati personali.
L’art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica“Covid-19”, riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito“contributo Sostegni bis attività stagionali”) a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Con Provvedimento n. 175776 del 2 Luglio 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo:
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali – Decreto Sostegni bis
- Istruzioni per la compilazione
- Specifiche tecniche
Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (“contributo Sostegni bis automatico”), consistente nell’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delleentrate di un importo pari al contributo di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n. 41 (“contributo Sostegni”) ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata, in via telematica, utilizzando il presente modello.
L’istanza può essere presentata:
- a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanza sia presentata tramite il servizio web;
- a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l'istanzasia presentata tramite l'applicazione desktop telematico.
Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.
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Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Modello
L’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto Sostegni, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.Con Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 l'Agenzia ha approvato il Modello con le relative istruzioni che qui alleghiamo.
La trasmissione dell’Istanza deve essere effettuata , in via telematica, utilizzando il presente modello.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:- l’applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell'Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
- servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” delsito dell’Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.
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Modello credito imposta investitori – Decreto Rilancio
Modello e istruzioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore degli investitori, da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal giorno 12 aprile 2021 e non oltre il 3 maggio 2021.
L’art. 26, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce un credito d’imposta ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di unaumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integra-le versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è pari al 20% dei conferimenti medesimi.
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Modello credito imposta aumento capitale – DL Rilancio
Modello e istruzioni per l'attribuzione del credito d'imposta in favore delle società che aumentano il capitale, da presentare esclusivamente in via telematica a partire dal 1° giugno 2021 e non oltre il 2 novembre 2021.
L’art. 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce alle società che soddisfano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato.
La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021.
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Canone Rai – Esonero non detenzione TV
I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.
Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.
Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).
La dichiarazione deve essere presentata:
- dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
- dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
In allegato:
- Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
- Istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
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Comunicazione agevolazione versamenti Lampedusa Linosa
Modello di comunicazione e istruzioni, relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione. La comunicazione deve essere presentata entro il 21 dicembre 2020.
I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC, mentre i contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC oppure tramite e-mail. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente.
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Contributo fondo perduto Ristori e Ristori Bis: Modello
Con Provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l'Agenzia ha approvato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreti Ristori e Ristori BIS).
Dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, i titolari di partita Iva possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto tramite i canali telelmatici dell'Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: la domanda di accesso ai contributi va presentata:
- via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure
- attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.
In allegato:
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 20.11.2020
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis
- Istruzioni per la compilazione