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Contributo fondo perduto Ristori e Ristori Bis: Modello
Con Provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l'Agenzia ha approvato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreti Ristori e Ristori BIS).
Dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, i titolari di partita Iva possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto tramite i canali telelmatici dell'Agenzia delle Entrate.
ATTENZIONE: la domanda di accesso ai contributi va presentata:
- via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure
- attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.
L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.
In allegato:
- Provvedimento Agenzia delle Entrate del 20.11.2020
- Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis
- Istruzioni per la compilazione
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Bonus PC e internet – Modello
Domanda di ammissione al contributo piano“Voucher Banda ultralarga” per le famiglie a basso reddito da presentare all'Operatore per poter beneficiare del contributo previsto dal “Piano voucher per le famiglie meno abbienti.
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Accesso documentale – Modello
L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”); con provvedimento 4 agosto 2020 l’Agenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.
L’istanza può essere presentata:
- in via informale, formulando una richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. L’istanza di accesso verrà trattata senza formalità quando non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sull’ammissibilità della richiesta
- in via formale, inviando all’ufficio competente un’istanza scritta, redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modello pubblicato in questa sezione. L’istanza può essere inviata:
- per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata dell’ufficio competente
- tramite raccomandata con le modalità previste dall’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
- mediante consegna a mano (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).
L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.
Il rilascio di copie – anche se parziali – è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all’originale. -
Accesso civico generalizzato – Modello
L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge (D.lgs. n. 33/2013, art. 5-bis) e con le esclusioni e le limitazioni previste dal D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.
L’obiettivo dell’istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.Diversamente, se il cittadino ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrà presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non un’istanza di accesso civico generalizzato.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail all’indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, reperibile nella sezione Telefono e posta elettronica. utilizzando l’apposito modello editabile qui allegato. In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, il richiedente può eventualmente presentare istanza di riesame (sempre qui in allegato) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate.
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Accesso civico semplice – Modello
L’accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui non ne sia stata rinvenuta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
La richiesta può essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], utilizzando preferibilmente questo modello editabile.
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5 per mille 2020 ASD – Dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
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5 per mille 2020 ONLUS – Dichiarazione sostitutiva
I legali rappresentanti degli enti iscritti devono spedire entro il 30 giugno 2020 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva può essere inviata dagli interessati con la propria casella di posta elettronica certificata alla casella PEC delle predette Direzioni Regionali , riportando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2020” e allegando copia del modello di dichiarazione, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché copia del documento di identità.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.