• Canone Rai – Esonero non detenzione TV

    I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo.

    Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

    Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento.
    In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

    La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

    La dichiarazione deve essere presentata:

    • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2019 avrà effetto per tutto il 2020)
    • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2020 avrà effetto per il secondo semestre del 2020).

    Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

    • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
    • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
    • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
    • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).

    In allegato:

    • Modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato
    • Istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato

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  • Comunicazione agevolazione versamenti Lampedusa Linosa

    Modello di comunicazione e istruzioni, relativa all’agevolazione prevista per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa dall’art. 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

    Nel modello di comunicazione sono previste apposite sezioni per la separata indicazione dei dati relativi ai tributi, ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i quali il contribuente intende avvalersi dell’agevolazione. La comunicazione deve essere presentata entro il 21 dicembre 2020.

    I soggetti che svolgono attività economiche e gli intermediari devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC, mentre i contribuenti che non svolgono attività economiche devono inviare la comunicazione debitamente sottoscritta tramite PEC oppure tramite e-mail. In ogni caso alla comunicazione deve essere allegata copia del documento di identità del contribuente.

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  • Contributo fondo perduto Ristori e Ristori Bis: Modello

    Con Provvedimento n. 358844 del 20 novembre 2020 l'Agenzia ha approvato il Modello di istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (Decreti Ristori e Ristori BIS).

    Dal 20 novembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, i titolari di partita Iva possono inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto tramite i canali telelmatici dell'Agenzia delle Entrate.

    ATTENZIONE: la domanda di accesso ai contributi va presentata:

    • via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure
    • attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”.

    L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.

    In allegato:

    • Provvedimento Agenzia delle Entrate del 20.11.2020
    • Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto Decreti Ristori e Ristori bis
    • Istruzioni per la compilazione

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  • Accesso documentale – Modello

    L’accesso documentale consente ai soggetti interessati di accedere a quei documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
    L’istituto è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 (“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”); con provvedimento 4 agosto 2020 l’Agenzia ha inoltre adottato un proprio regolamento in materia di accesso, con cui vengono fra l’altro individuate le tipologie di documenti amministrativi di competenza sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della citata legge, e fornite indicazioni operative.

    L’istanza può essere presentata da chi ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso; in sede di accesso documentale, non sono tuttavia ammesse richieste finalizzate a un controllo generalizzato dell’attività amministrativa.

    L’istanza può essere presentata:

    • in via informale, formulando una richiesta, anche verbale, all’ufficio competente. L’istanza di accesso verrà trattata senza formalità quando non risultino controinteressati e non vi siano dubbi sull’ammissibilità della richiesta
    • in via formale, inviando all’ufficio competente un’istanza scritta, redatta preferibilmente utilizzando l’apposito modello pubblicato in questa sezione. L’istanza può essere inviata:
      1. per via telematica, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata dell’ufficio competente
      2. tramite raccomandata con le modalità previste dall’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
      3. mediante consegna a mano (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000).

    L’esame dei documenti è gratuito, fatto salvo il rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura secondo gli importi che sono stati indicati nella tabella allegata al provvedimento del 4 agosto 2020.
    Il rilascio di copie – anche se parziali – è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, oltre che degli eventuali costi di ricerca e visura, fatte salve le disposizioni in materia di imposta di bollo per il rilascio di copia dichiarata conforme all’originale.

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  • Accesso civico generalizzato – Modello

    L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) permette a ogni cittadino di richiedere dati, informazioni e documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti indicati dalla legge (D.lgs. n. 33/2013, art. 5-bis) e con le esclusioni e le limitazioni previste dal  D.M. 29 ottobre 1996, n. 603.
    L’obiettivo dell’istituto è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico: per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato, quindi, non è necessario dimostrare un interesse qualificato.

    Diversamente, se il cittadino ha un “interesse diretto, concreto e attuale”, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso, dovrà presentare un’istanza di accesso documentale (L. 241/1990, art. 22 e seguenti) e non un’istanza di accesso civico generalizzato.

    L’istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail all’indirizzo dell’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti, reperibile nella sezione Telefono e posta elettronica. utilizzando l’apposito modello editabile qui allegato. In caso di diniego, anche parziale, all’accesso, il richiedente può eventualmente presentare istanza di riesame (sempre qui in allegato) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Entrate.

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  • Accesso civico semplice – Modello

    L’accesso civico semplice è disciplinato dall’art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013. Si tratta del diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui non ne sia stata rinvenuta la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

    L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

    La richiesta può essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica: [email protected], utilizzando preferibilmente questo modello editabile.

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