-
5 per mille ENTI DEL VOLONTARIATO – Dich. variazione
5 per mille Enti del Volontariato – MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE.
Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate in caso di variazione del rappresentante legale dell’ente che è inserito nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno.Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 30 giugno 2020.
Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
-
Canone Rai – Esonero Diplomatici e militari stranieri
Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:
- gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
- i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
- i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
- i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell'utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l'addebito del canone sulla fattura dell'utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.
Qualora l'intestatario dell'utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell'utenza elettrica residenziale.
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall'interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentare tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).
È possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica. La dichiarazione di variazione dei presupposti va tempestivamente presentata nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto.
In allegato:
- Modello dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali
- Istruzioni di compilazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali
-
Canone Rai – Esonero over 75 anni con reddito basso
I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell'apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:
- essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
- essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected];
- essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
In allegato:
- Modello di esenzione canone per gli over 75
- Istruzioni per la compilazione del modello di esenzione
- Modello di rimborso canone per gli over 75
- Istruzioni per la compilazione del modello di rimborso
-
Costituzione del Gruppo Iva – Modello AGI/1
Modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni.
Modello e istruzioni aggiornati il 18 ottobre 2019. -
Saldo e stralcio delle cartelle – Modello SA-ST-R
Avviso: il “decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019) ha riaperto i termini per aderire al “Saldo e stralcio” entro il 31 luglio. L’agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “Saldo e stralcio” già presentate entro lo scorso 30 aprile.
La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.
Il “Saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:
- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
- quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.
Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai D.A. Te”, è possibile presentare la domanda di adesione al "Saldo e stralcio" entro il 31 luglio 2019:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA–ST–R qui allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia della documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA–ST-R debitamente compilato e firmato.
Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata.
I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento.
-
Definizione agevolata 2018 – Modello adesione DA-2018-R
Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle, adesione entro entro il 31 luglio 2019!
L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai.D.A.Te” (online), è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 31 luglio 2019:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018 debitamente compilato e firmato.
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2018-R qui allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA-2018-R debitamente compilato e firmato, unitamente alla documentazione di riconoscimento.
Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata sempre qui in allegato.
In allegato:
- Modello DA-2018-R
- Caselle Pec
- Guida alla compilazione del Modello DA-2018-R
-
5 per mille 2019 – Modello iscrizione e istruzioni
Attenzione: i soggetti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti, pubblicato il 29 marzo 2019, non sono tenuti a presentare la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille di quest’anno, né la dichiarazione sostitutiva. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 1° luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.
Gli enti del volontariato che si devono iscrivere per la prima volta trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 aprile 2019, utilizzando il modello qui allegato e software specifici. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).
Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2019.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2019. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
In allegato:
- Modello per l'iscrizione al 5 per mille 2019
- Istruzioni per la compilazione della domanda 5 per mille 2019
- Dichiarazione sostitutiva – Onlus ed Enti del volontariato
- Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche