• Saldo e stralcio delle cartelle – Modello SA-ST-R

    Avviso: il “decreto Crescita” (Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019) ha riaperto i termini per aderire al “Saldo e stralcio” entro il 31 luglio. L’agevolazione riguarda solo i debiti non ricompresi nelle dichiarazioni di adesione al “Saldo e stralcio” già presentate entro lo scorso 30 aprile.

    La Legge n. 145/2018 ha introdotto il “Saldo e stralcio” delle cartelle, ossia una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L’agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

    Si tratta dei carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione, in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

    Per i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, l’applicabilità al saldo e stralcio è subordinata all’approvazione di un’apposita delibera che ciascuna Cassa dovrà pubblicare, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 16 settembre 2019, dandone altresì comunicazione, entro la stessa data, all’Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

    Il “Saldo e stralcio” riguarda esclusivamente le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica:

    • quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare non supera 20 mila euro;
    • quando alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulta già presentata la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

    Per aderire al “Saldo e stralcio” è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai D.A. Te”, è possibile presentare la domanda di adesione al "Saldo e stralcio" entro il 31 luglio 2019: 

    • alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA–ST–R qui allegato, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia della documentazione di riconoscimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
    • presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA–ST-R debitamente compilato e firmato.

    Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata.

    I dati attestati dal contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione di adesione, saranno verificati dall’Agente della riscossione con l’INPS al fine di verificarne la congruenza e la sussistenza dei requisiti per accedere al “Saldo e stralcio”.

    Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il 31 ottobre 2019, una “Comunicazione” contenente il piano per il pagamento dell’importo dovuto, unitamente ai bollettini per il pagamento. 

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  • Definizione agevolata 2018 – Modello adesione DA-2018-R

    Il Decreto Legge n. 34/2019 (“decreto Crescita”), convertito con modificazioni dalla L. n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter” delle cartelle, adesione entro entro il 31 luglio 2019!

    L’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”). Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

    Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione. Per farlo, puoi scegliere tra diverse modalità: online, tramite PEC e allo sportello. In alternativa al servizio web “Fai.D.A.Te” (online), è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2018 entro il 31 luglio 2019:

    Per maggiori dettagli sulla compilazione del Modello, consulta la Guida dedicata sempre qui in allegato.

    In allegato:

    • Modello DA-2018-R
    • Caselle Pec
    • Guida alla compilazione del Modello DA-2018-R

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  • 5 per mille 2019 – Modello iscrizione e istruzioni

    Attenzione: i soggetti che sono presenti nell’elenco permanente degli enti iscritti, pubblicato il 29 marzo 2019, non sono tenuti a presentare la domanda di accesso al beneficio del 5 per mille di quest’anno, né la dichiarazione sostitutiva. Solo nel caso di variazione del rappresentante legale, quest’ultimo è tenuto entro il 1° luglio 2019, a pena di decadenza dell’ente dal beneficio, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la domanda telematica di iscrizione già presentata.

    Gli enti del volontariato che si devono iscrivere per la prima volta trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate, a partire dal 3 aprile 2019, utilizzando il modello qui allegato e software specifici. La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).

    Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2019.
    In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
    Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

    • avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
    • avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
    • avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

    L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 7 maggio 2019. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

    In allegato:

    • Modello per l'iscrizione al 5 per mille 2019
    • Istruzioni per la compilazione della domanda 5 per mille 2019
    • Dichiarazione sostitutiva – Onlus ed Enti del volontariato
    • Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche

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  • Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata

    Le società e gli enti i soggetti che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione, possono chiedere all’Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione stessa, mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.

    L’istanza di accesso alla procedura può essere presentata dalle imprese estere che ravvisino la possibilità che l’attività esercitata nel territorio dello Stato costituisca una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che abbiano, altresì, i seguenti requisiti:

    1. appartenere a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo;
    2. effettuare nel territorio dello Stato cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a cinquanta milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie.

    La presentazione dell’istanza avvia un percorso collaborativo con l’Agenzia delle entrate finalizzato a valutare, in contraddittorio con essa, la presenza dei requisiti di legge per la configurazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e per la definizione dei relativi debiti tributari.

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  • Strutture Sanitarie private: Comunicazione Modello SSP

    Modello per la comunicazione dei compensi riscossi da parte delle strutture sanitarie private e relative istruzioni.
    Le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute a:

    • riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura
    • registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento
    • riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)
    • comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

    Questa comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun medico e paramedico dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente.

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  • Definizione agevolata liti pendenti: Modello DCT/18

    Approvato con Provvedimento del 18 febbraio 2019, (previsto dall’articolo 6, comma 15, del Dl 119/2018), unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

    Il modello di domanda si compone:

    • del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali,
    • e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda;
    • la controversia tributaria oggetto di definizione;
    • l’atto impugnato;
    • l’importo dovuto per la definizione
    • e le relative modalità di pagamento.

    Entro il termine del 31 maggio 2019, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.

    La trasmissione va effettuata:
    a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;
    b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
    c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito.

     

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  • Delega utilizzo servizi di Fatturazione elettronica

    Approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 05.11.2018 n. 291241, il modulo per il conferimento/revoca delle deleghe all’utilizzo dei servizi di Fatturazione elettronica, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

    In allegato:

    • Modello per il conferimento/revoca della delega per l'utilizzo dei servizi di Fatturazione Elettronica
    • Istruzioni per la compilazione del modello delega FE
    • Schema file comunicazione via PEC
    • Istruzioni per la compilazione dello schema

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