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Regolarizzazione somme e attività all’estero – Modello
L’art 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha introdotto la disciplina della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero derivanti dallo svolgimento di lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all’estero (cd. collaborazione volontaria per l’emersione di redditi prodotti all’estero).
In particolare la disposizione consente l’emersione delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all’estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’AIRE o frontalieri, attività di lavoro autonomo o dipendente.In Allegato:
- Allegato 1 – Modello
- Allegato 2 – Istruzioni per la compilazione
- Allegato 3 – Modalità d'invio
- Allegato 4 – Specifiche tecniche del file Segnature
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Richiesta di sospensione della riscossione
Con questo modello il Contribuente che ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale può richiedere la sospensione della riscossione delle somme risultanti dalla cartella di pagamento ricevuta (art. 39 Dpr n. 602/1973).
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5 per mille 2018 – Modello iscrizione e istruzioni
Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2018 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel Dpcm del 23/4/2010. Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (DPCM 28/07/2016) e al sostegno degli enti gestori delle aree protette (DL n. 148 del 16/10/2017).
In allegato:
- Modello per l'iscrizione al 5 per mille 2018
- Istruzioni per la compilazione della domanda 5 per mille 2018
- Dichiarazione sostitutiva – Onlus ed Enti del volontariato
- Dichiarazione sostitutiva – Associazioni Sportive Dilettantistiche
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Agevolazioni per imprese appartenenti a Reti di imprese
E' stata prevista una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (articolo 42, comma 2-quater, dl n. 78/2010).
Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI", disponibile sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante per ciascuna annualità.
In allegato:
- Modello Reti – Comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d’impresa
- Istruzioni per la compilazione del modello Reti
Rilascio dell'asseverazione del programma di rete
Questa comunicazione è riservata esclusivamente alle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Cnel- Comunicazione relativa al possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete
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Agevolazioni associazioni senza fine di lucro
Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare:
- le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires
- le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
- le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica. La presentazione va effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni
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Regime opzionale nuovi residenti – Check list
Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata.
L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:
- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.
Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità. -
Tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari
Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Il notaio, cui è stata richiesto di applicare l’imposta sostitutiva, ne calcola l’importo e provvede al versamento, ricevendo la somma dal venditore, ed è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni, con il presente modello, che deve essere compilato in relazione a un solo cedente e a un solo immobile.
Se nell’atto di cessione intervengono più venditori e/o vengono trasferiti più immobili, per ciascun cedente che richiede l’applicazione della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili per i quali è richiesto questo tipo di tassazione.
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, insieme al contratto di compravendita trasmesso per la registrazione dell’atto, secondo le istruzioni dell’Agenzia (le specifiche tecniche sono allegate al provvedimento del 6 dicembre 2006).
Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.