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Agevolazioni per imprese appartenenti a Reti di imprese
E' stata prevista una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (articolo 42, comma 2-quater, dl n. 78/2010).
Per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI", disponibile sul sito internet http://www.agenziaentrate.gov.it.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d’imposta spettante per ciascuna annualità.
In allegato:
- Modello Reti – Comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d’impresa
- Istruzioni per la compilazione del modello Reti
Rilascio dell'asseverazione del programma di rete
Questa comunicazione è riservata esclusivamente alle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Cnel- Comunicazione relativa al possesso dei requisiti per il rilascio dell’asseverazione del programma di rete
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Agevolazioni associazioni senza fine di lucro
Le associazioni senza fini di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, possono chiedere di essere inserite tra i beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali. In particolare:
- le associazioni godono dell’esenzione dall’Ires
- le persone fisiche incaricate di gestirne le attività connesse alle finalità istituzionali non assumono la qualifica di sostituti d’imposta
- le prestazioni gratuite e le donazioni eseguite da persone fisiche in loro favore hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.
Per usufruire di queste agevolazioni, occorre presentare un’istanza, a decorrere dal 20 luglio ed entro il 20 settembre di ciascun anno, esclusivamente in via telematica. La presentazione va effettuata direttamente da parte delle associazioni interessate oppure tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il software IstanzaBenefici_Associazioni
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Regime opzionale nuovi residenti – Check list
Coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata.
L’adesione al regime avviene al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quello immediatamente successivo. È consentito, inoltre, presentare una specifica istanza preventiva di interpello alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate.
La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:
- i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
- lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
- gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.
È necessario indicare la sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.
Il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari in possesso dei requisiti, attraverso una specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. In questo caso, l’imposta sostitutiva è pari a 25mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti della stessa opzione.
L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, mentre gli effetti cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità. -
Tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari
Chi vende un bene immobile può richiedere al notaio, all’atto della cessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito pari al 20%. La disposizione riguarda le plusvalenze realizzate per le cessioni a titolo oneroso di beni immobili (fabbricati e terreni agricoli) acquistati, costruiti o ricevuti in donazione da non più di cinque anni. In quest’ultimo caso, il periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Il notaio, cui è stata richiesto di applicare l’imposta sostitutiva, ne calcola l’importo e provvede al versamento, ricevendo la somma dal venditore, ed è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni, con il presente modello, che deve essere compilato in relazione a un solo cedente e a un solo immobile.
Se nell’atto di cessione intervengono più venditori e/o vengono trasferiti più immobili, per ciascun cedente che richiede l’applicazione della tassazione sostitutiva devono essere compilati tanti modelli quanti sono gli immobili per i quali è richiesto questo tipo di tassazione.
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, insieme al contratto di compravendita trasmesso per la registrazione dell’atto, secondo le istruzioni dell’Agenzia (le specifiche tecniche sono allegate al provvedimento del 6 dicembre 2006).
Il notaio deve versare l’imposta sostitutiva entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla stipula dell’atto.
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CUPE 2018 – Certificazione Utili e altri proventi
Approvato schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (Provvedimento del 12.01.2018)
Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita la disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.05.2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:
– partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
– partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
– partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR. -
Deposito titoli carburanti – Modelli per la garanzia
Approvati i modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’immissione in consumo da un deposito fiscale o per l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
I modelli approvati consentono ai soggetti che intendono immettere in consumo da un deposito fiscale o estrarre da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio per uso autotrazione nei casi previsti dall’art. 1, commi 940 e 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di procedere all’operazione senza effettuare il versamento dell’IVA prestando garanzia a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia, accettata dall’Agenzia delle entrate e con comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata di dodici mesi dalla data di estrazione.- Allegato 1 – deposito titoli carburanti (modello per Società/Banche)
- Allegato 2 – deposito titoli carburanti (modello per Intermediari/Banche)
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Definizione agevolata 2000/17 – Modello e istruzioni
Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Fanno eccezione:- i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per aderire alla Definizione agevolata è possibile presentare la domanda di adesione:
- compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- oppure, in alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.
Attenzione: la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec); - presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 che qui alleghiamo, debitamente compilato e firmato.
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.
In allegato:
- Modello DA – 2000/17
- Elenco caselle Pec
- Faq
- Guida alla compilazione del Modello DA-2017