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CUPE 2018 – Certificazione Utili e altri proventi
Approvato schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. (Provvedimento del 12.01.2018)
Nel nuovo schema di certificazione è stata recepita la disposizione contenuta nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.05.2017 che prevede che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 58,14%, se gli utili derivano da:
– partecipazioni in soggetti residenti in Italia;
– partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella “white list” di cui all’art. 11, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239);
– partecipazioni quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi del comma 4 dell’art. 167 del TUIR ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR. -
Deposito titoli carburanti – Modelli per la garanzia
Approvati i modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’immissione in consumo da un deposito fiscale o per l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, di benzina e gasolio per uso autotrazione, senza versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
I modelli approvati consentono ai soggetti che intendono immettere in consumo da un deposito fiscale o estrarre da un deposito di un destinatario registrato benzina e gasolio per uso autotrazione nei casi previsti dall’art. 1, commi 940 e 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di procedere all’operazione senza effettuare il versamento dell’IVA prestando garanzia a favore del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, per l’importo corrispondente all’imposta dovuta. La garanzia, accettata dall’Agenzia delle entrate e con comunicazione dell’accettazione al gestore del deposito, deve essere prestata per la durata di dodici mesi dalla data di estrazione.- Allegato 1 – deposito titoli carburanti (modello per Società/Banche)
- Allegato 2 – deposito titoli carburanti (modello per Intermediari/Banche)
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Definizione agevolata 2000/17 – Modello e istruzioni
Il decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Fanno eccezione:- i carichi “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016). Rientrano tra questi per esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati da una precedente “rottamazione” (presentata in base al D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016), che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili” in base alla legge (art. 6, comma 10, del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Chi intende aderire alla “rottamazione” pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per aderire alla Definizione agevolata è possibile presentare la domanda di adesione:
- compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- oppure, in alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.
Attenzione: la domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec); - presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 che qui alleghiamo, debitamente compilato e firmato.
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.
In allegato:
- Modello DA – 2000/17
- Elenco caselle Pec
- Faq
- Guida alla compilazione del Modello DA-2017
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Definizione agevolata 2016 – Istanze respinte
Il decreto legge n. 148/2017 stabilisce che i contribuenti a cui è stata rigettata la richiesta di definizione agevolata da parte di Equitalia esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, possano mettersi in regola con i pagamenti e quindi chiedere di essere ammessi ai benefici previsti dal decreto legge.
Hanno quindi la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il presente modello DA-R.
Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.
In allegato:
- Modello DA-R
- Elenco caselle Pec
- Faq
- Guida alla compilazione del Modello DA-R
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Definizione agevolata 2017 – Modello e istruzioni
Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, per le cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Coloro che intendono aderire alla Definizione agevolata devono compilare il Modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.
La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata:- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017 debitamente compilato, stampato e firmato.
In allegato:
- Modello DA – 2017
- Elenco caselle Pec
- Faq
- Guida alla compilazione del Modello DA-2017
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Definizione liti fiscali pendenti – Modello domanda
Approvato, con Provvedimento del 21.07.2017, il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. Infatti, entro questa data – primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre 2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica.
In allegato:
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti – Modello
- Istruzioni per la compilazione
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Modello di Comunicazione Polivalente
Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.
Il modello di Comunicazione Polivalente si riferisce a normativa modificata o soppressa e pertanto, dall’anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni effettuate in deroga alla limitazione all’uso del contante nel settore del turismo (art. 3, comma 2bis, del d.l. n. 16/2012).