• Depositi Iva – Modelli per prestare la garanzia

    Con Provvedimento del 28 marzo 2017 sono stati approvati i modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 da parte di soggetti che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prestando garanzia con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 38-bis del medesimo decreto.

    In allegato:

    • Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'estrazione da deposito Iva
    • Modello per società/banche per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'estrazione di beni da deposito Iva

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  • Voluntary Disclosure Bis – Modello e istruzioni

    Il Dl n. 193 del 22 ottobre 2016 ha disposto la riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclousure.
    Con Provvedimento del 3 febbraio 2017 si sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello.

    In allegato:

    • Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 4 del provvedimento del 3 febbraio 2017)
    • Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 3 del provvedimento del 3 febbraio 2017)
    • Specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
    • Format per la redazione della relazione di accompagnamento

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  • Tonnage tax – Consolidato – Trasparenza – Opzione Irap

    Approvato il modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP” con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da utilizzare nelle ipotesi di:

    • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax (articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2005);
    • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004);
    • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2004);
    • opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
    • opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.

    Il modello è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le informazioni relative ai regimi di tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica.

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  • Modello di Comunicazione beni in godimento ai soci

    Modello di Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa.

    A partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

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  • Richiesta notifica via PEC – Voluntary disclosure

    Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
    A tal fine, il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura di collaborazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.

    Il modello può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno presentato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e intendono manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.

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  • Visto di conformità – Fac-simili

    I professionisti per svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, presentano una comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale e indicano:

    • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
    • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale
    • la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, o del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

    Se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato (denominazione, codice fiscale e sede).

    Alla comunicazione va allegata: copia della polizza assicurativa; dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza; dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, come non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari), non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (l’elenco completo è indicato nella circolare n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate). Alle dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio, va allegata copia del documento di identità.

    Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
    La richiesta può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec.
    Per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si possono utilizzare i fac simile pubblicati dall'Agenzia delle Entrate che qui alleghiamo:

    In Allegato:

    • Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
    • Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
    • Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
    • Autocertificazione

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  • Comunicazione annuale dati IVA 2016

    Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
    I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
    La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.

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