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Definizione agevolata 2016 – Istanze respinte
Il decreto legge n. 148/2017 stabilisce che i contribuenti a cui è stata rigettata la richiesta di definizione agevolata da parte di Equitalia esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, possano mettersi in regola con i pagamenti e quindi chiedere di essere ammessi ai benefici previsti dal decreto legge.
Hanno quindi la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il presente modello DA-R.
Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.
In allegato:
- Modello DA-R
- Elenco caselle Pec
- Faq
- Guida alla compilazione del Modello DA-R
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Definizione agevolata 2017 – Modello e istruzioni
Il decreto legge n. 148/2017 (art. 1) prevede la Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle, per le cartelle di pagamento affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Coloro che intendono aderire alla Definizione agevolata devono compilare il Modello DA-2017 entro e non oltre il 15 maggio 2018.
La dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata 2017 può essere presentata:- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA-2017, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve provenire anch’essa da una casella pec;
- presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione utilizzando il Modello DA-2017 debitamente compilato, stampato e firmato.
In allegato:
- Modello DA – 2017
- Elenco caselle Pec
- Faq
- Guida alla compilazione del Modello DA-2017
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Definizione liti fiscali pendenti – Modello domanda
Approvato, con Provvedimento del 21.07.2017, il modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per chiudere le liti in modo agevolato occorre tenere presente la scadenza del 2 ottobre 2017. Infatti, entro questa data – primo giorno lavorativo successivo al 30 settembre 2017, che cade di sabato – scade il termine per versare gli importi dovuti o la prima rata e presentare la relativa domanda di definizione della controversia mediante trasmissione telematica.
In allegato:
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti – Modello
- Istruzioni per la compilazione
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Modello di Comunicazione Polivalente
Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione va effettuata una sola volta, nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva trimestralmente, attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del modello “comunicazione polivalente”.
Il modello di Comunicazione Polivalente si riferisce a normativa modificata o soppressa e pertanto, dall’anno 2017 in poi, continua ad essere utilizzato esclusivamente per la comunicazione delle operazioni effettuate in deroga alla limitazione all’uso del contante nel settore del turismo (art. 3, comma 2bis, del d.l. n. 16/2012).
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Depositi Iva – Modelli per prestare la garanzia
Con Provvedimento del 28 marzo 2017 sono stati approvati i modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 da parte di soggetti che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 2 comma 4 del Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prestando garanzia con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 38-bis del medesimo decreto.
In allegato:
- Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per l'estrazione da deposito Iva
- Modello per società/banche per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l'estrazione di beni da deposito Iva
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Voluntary Disclosure Bis – Modello e istruzioni
Il Dl n. 193 del 22 ottobre 2016 ha disposto la riapertura dei termini di accesso alla voluntary disclousure.
Con Provvedimento del 3 febbraio 2017 si sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, e modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello.In allegato:
- Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 4 del provvedimento del 3 febbraio 2017)
- Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (aggiornato ai sensi del punto 3 del provvedimento del 3 febbraio 2017)
- Specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
- Format per la redazione della relazione di accompagnamento
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Tonnage tax – Consolidato – Trasparenza – Opzione Irap
Approvato il modello di “COMUNICAZIONI PER I REGIMI DI TONNAGE TAX, CONSOLIDATO, TRASPARENZA E PER L’OPZIONE IRAP” con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati da utilizzare nelle ipotesi di:
- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della Tonnage tax (articolo 5 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione (articoli 13 e 14 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP secondo le regole dell’articolo 5 del d.lgs. n. 446/97, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione IRAP in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della Tonnage tax o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad. esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente.
Il modello è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, le informazioni relative ai regimi di tonnage tax, consolidato fiscale, trasparenza fiscale e opzione IRAP, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica.