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Visto di conformità – Fac-simili
I professionisti per svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, presentano una comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale e indicano:
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale
- la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, o del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato (denominazione, codice fiscale e sede).
Alla comunicazione va allegata: copia della polizza assicurativa; dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza; dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, come non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari), non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (l’elenco completo è indicato nella circolare n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate). Alle dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio, va allegata copia del documento di identità.
Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
La richiesta può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec.
Per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si possono utilizzare i fac simile pubblicati dall'Agenzia delle Entrate che qui alleghiamo:In Allegato:
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
- Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
- Autocertificazione
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Comunicazione annuale dati IVA 2016
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. -
Comunicazioni regime di tassazione delle SIIQ e SIINQ
Questo modello va utilizzato per comunicare:
- l’esercizio dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ. La comunicazione va presentata entro il termine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersene;
- l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.
Si ricorda che è previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).
Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.
La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene.
L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (Siiq), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società. -
Modello Patent box per opzione tassazione agevolata
Approvato, con Provvedimento del 10 novembre 2015, il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.
L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali (introdotta dalla Legge di Stabilità 2015) è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.
I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione.
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Domanda di abilitazione assistenza tecnica
Schema di domanda per l'abilitazione all'assistenza tecnica e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie ai sensi dell’art. 63, 3° comma del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 12 del D.Lgs n. 546/1992:
- Schema di domanda per l'abilitazione – PDF
Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:
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Modello Voluntary disclosure e istruzioni
La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In allegato:
- Modello e istruzioni per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (Approvato con Provvedimento del Provvedimento del 30 gennaio 2015)
- Format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione
- Specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
- Fac-simile e istruzioni dell’autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri a trasmettere all’Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (legge 15 dicembre 2014, n. 186)
- Fac-simile e istruzioni dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari svizzeri a trasmettere all’Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (Waiver svizzero)
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IVA – presentazione garanzia per rimborso
Il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l’innalzamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti da 15.000 a 30.000 euro.
I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
La garanzia è obbligatoria, invece, per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
L’intero iter è stato dettagliatamente descritto nella circolare 32/E del 2014. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015 è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’Iva, ed è stato modificato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.
Modelli allegati:
- Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile fino al 31 dicembre 2015)
- Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)
- Modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)