• Comunicazioni regime di tassazione delle SIIQ e SIINQ

    Questo modello va utilizzato per comunicare:

    • l’esercizio dell’opzione per il regime di tassazione delle SIIQ o delle SIINQ. La comunicazione va presentata entro il termine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale il contribuente intende avvalersene;
    • l’integrazione dell’opzione in caso di sopravvenuta sussistenza di uno o più requisiti per la fruizione del regime speciale che non si possedevano al momento dell’esercizio dell’opzione, oppure la cui carenza temporanea abbia determinato la sospensione dal regime.

    Si ricorda che è previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).

    Il regime speciale prevede l’esenzione dall’Ires e dall’Irap del reddito d’impresa derivante dall’attività di locazione e l’applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti.
    La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d’imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene.
    L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (Siiq), che deve essere indicata nella denominazione sociale e in tutti i documenti della società.

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  • Modello Patent box per opzione tassazione agevolata

    Approvato, con Provvedimento del 10 novembre 2015, il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.

    L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali (introdotta dalla Legge di Stabilità 2015) è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.

    I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione.

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  • Domanda di abilitazione assistenza tecnica

    Schema di domanda per l'abilitazione all'assistenza tecnica e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie ai sensi dell’art. 63, 3° comma del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 12 del D.Lgs n. 546/1992:

    • Schema di domanda per l'abilitazione – PDF

    Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:

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  • IVA – presentazione garanzia per rimborso

    Il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l’innalzamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti da 15.000 a 30.000 euro.

    I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

    La garanzia è obbligatoria, invece, per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

    L’intero iter è stato dettagliatamente descritto nella circolare 32/E del 2014. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015 è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’Iva, ed è stato modificato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.

    Modelli allegati:

    1. Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile fino al 31 dicembre 2015)
    2. Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)
    3. Modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)

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  • Modello per la richiesta di anticipazione Iva

    Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate.
    Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.

    Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.

    Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.

    La documentazione non va inviata alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti.

    L'attestazione per i rimborsi annuali, richiesti con procedura semplificata, può essere rilasciata, per l'importo richiesto nella dichiarazione annuale, non prima del 41° giorno dalla presentazione della dichiarazione. Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata solo dopo l'emissione della "disposizione di pagamento" da parte dello stesso ufficio.

    In allegato:

    • Schema di richiesta di attestazione Iva annuale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
    • Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
    • Disposizione irrevocabile di pagamento  (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento)

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  • Modello Voluntary disclosure e istruzioni

    La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

    La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.

    Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

    In allegato:

    • Modello e istruzioni per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (Approvato con Provvedimento del Provvedimento del 30 gennaio 2015)
    • Format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione
    • Specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione
    • Fac-simile e istruzioni dell’autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri a trasmettere all’Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (legge 15 dicembre 2014, n. 186) 
    • Fac-simile e istruzioni dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari svizzeri a trasmettere all’Agenzia delle Entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (Waiver svizzero)

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  • Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche

    I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello.
    Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.

    La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

    Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.

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