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Richiesta notifica via PEC – Voluntary disclosure
Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.
A tal fine, il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura di collaborazione all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.Il modello può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti che hanno presentato la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e intendono manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste.
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Visto di conformità – Fac-simili
I professionisti per svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, presentano una comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale e indicano:
- i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva
- il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale
- la denominazione o ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione, o del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.
Se il professionista esercita nell’ambito di un’associazione professionale, deve indicare anche i dati dello studio associato (denominazione, codice fiscale e sede).
Alla comunicazione va allegata: copia della polizza assicurativa; dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza; dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, come non avere condanne e procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari), non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti (l’elenco completo è indicato nella circolare n. 28/E dell'Agenzia delle Entrate). Alle dichiarazioni, rese come sostitutive di certificazioni e di atto notorio, va allegata copia del documento di identità.
Il professionista deve, infine, sottoscrivere l’impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.
La richiesta può essere consegnata a mano, inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Pec.
Per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si possono utilizzare i fac simile pubblicati dall'Agenzia delle Entrate che qui alleghiamo:In Allegato:
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
- Comunicazione per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità da utilizzare da parte di professionisti operanti in studi associati
- Comunicazione da utilizzare nell'ipotesi in cui il professionista si avvalga di una società di servizi
- Autocertificazione
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Comunicazione annuale dati IVA 2016
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2016, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all'anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall'Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. -
Modello Patent box per opzione tassazione agevolata
Approvato, con Provvedimento del 10 novembre 2015, il modello “Opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali”, da utilizzare per l’esercizio dell’opzione per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014.
L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di bei immateriali (introdotta dalla Legge di Stabilità 2015) è esercitata, per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, entro il periodo d’imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda il predetto periodo d’imposta e i successivi quattro.
I soggetti che intendono optare per il regime opzionale comunicano in via telematica i dati previsti nel modello, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione.
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Domanda di abilitazione assistenza tecnica
Schema di domanda per l'abilitazione all'assistenza tecnica e rappresentanza dinanzi alle Commissioni Tributarie ai sensi dell’art. 63, 3° comma del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 12 del D.Lgs n. 546/1992:
- Schema di domanda per l'abilitazione – PDF
Schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445:
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IVA – presentazione garanzia per rimborso
Il d.l. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto l’innalzamento dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti da 15.000 a 30.000 euro.
I rimborsi di importo superiore a 30.000 euro si possono ottenere senza prestazione della garanzia presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.
La garanzia è obbligatoria, invece, per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio, ossia per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, a esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.
L’intero iter è stato dettagliatamente descritto nella circolare 32/E del 2014. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2015 è stato approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell’Iva, ed è stato modificato il modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.
Modelli allegati:
- Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile fino al 31 dicembre 2015)
- Modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)
- Modello per società/banche per il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'Iva (utilizzabile dal 27 giugno 2015)
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Modello per la richiesta di anticipazione Iva
Le imprese possono accedere a linee di credito aggiuntive (l’anticipazione dei crediti Iva) messe a disposizione dalle banche che aderiscono a specifici protocolli stipulati con l’Agenzia delle Entrate.
Il finanziamento può essere concesso dall’80 al 90% del credito a tassi di interesse agevolati, previa valutazione del merito creditizio da parte della banca erogante.Per accedere all’anticipazione occorre produrre alla banca l’attestazione di certezza liquidità dei crediti tributari, che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – direzione centrale Servizi ai contribuenti. Va inoltre presentata la disposizione irrevocabile di pagamento a favore della banca che concede l’anticipazione.
Per il rilascio dell’attestazione, è necessario presentare tutta la documentazione di rito richiesta per ottenere i rimborsi Iva (polizza fideiussoria, comunicazione delle coordinate bancarie, certificato della Camera di commercio, ecc.) all’ufficio o all’agente di riscossione che ne ha fatto richiesta.
La documentazione non va inviata alla Direzione centrale Servizi ai contribuenti.
L'attestazione per i rimborsi annuali, richiesti con procedura semplificata, può essere rilasciata, per l'importo richiesto nella dichiarazione annuale, non prima del 41° giorno dalla presentazione della dichiarazione. Per l'importo richiesto all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate (sia nel caso di rimborso annuale sia di rimborso infrannuale), l'attestazione può essere rilasciata solo dopo l'emissione della "disposizione di pagamento" da parte dello stesso ufficio.
In allegato:
- Schema di richiesta di attestazione Iva annuale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
- Schema di richiesta di attestazione Iva trimestrale (da inoltrare via fax al n. 0650544033)
- Disposizione irrevocabile di pagamento (da far vistare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate localmente competente e al Concessionario e successivamente prodotta alla Banca di riferimento)