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Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello.
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.
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Modello per la richiesta di accreditamento su c/c dei rimborsi fiscali riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche
I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale possono farne richiesta in qualsiasi momento, utilizzando l'apposito modello.
Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso. In particolare, è necessario riportare il codice Iban. Per le operazioni di accredito su conti correnti esteri vanno indicati la denominazione della banca, l’intestatario del conto corrente, il codice BIC e l’IBAN (se UEM) oppure le coordinate bancarie (se extra UEM) e l’indirizzo della banca.La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Le coordinate possono essere segnalate anche online, tramite la specifica applicazione.
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Riqualificazione energetica (detrazione 55 – 65 per cento) – Modello IRE
I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, spetta una detrazione del 65%. Percentuale che passerà al 50%, per i pagamenti effettuati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Va ricordato che le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%. Dal 1° gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Attenzione: per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; al 50% per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016. -
Comunicazione annuale dati IVA 2014
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2014, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all’anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall’Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale. -
Modello AA5/6 editabile – Richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita Iva
Modello editabile per la Richiesta del codice fiscale da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non titolari di partita IVA (Modello AA5/6).
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Il codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche è formato da 11 caratteri numerici, di cui i primi 7 individuano il contribuente attraverso un numero progressivo, i successivi 3 sono il codice identificativo dell’ufficio, l’ultimo è un carattere di controllo. -
Modello AA4/8 – Tessera sanitaria/Codice fiscale editabile
Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino /duplicato tessera sanitaria.
La tessera sanitaria
La tessera sanitaria, che contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, viene utilizzata ogni volta che il cittadino si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL o quando fruisce di cure termali e, comunque, ogni volta che deve certificare il proprio codice fiscale.
La tessera, che è strettamente personale, permette di ottenere servizi sanitari anche nei paesi dell’Unione europea. Viene rilasciata a tutti i cittadini che hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
Il codice fiscale
Il codice fiscale costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.
Ai cittadini che hanno diritto anche all’assistenza sanitaria da parte del Servizio Sanitario Nazionale, viene rilasciata la Tessera sanitaria (che contiene anche il codice fiscale).
L’unico valido è quello rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. -
Comunicazione annuale dati IVA 2013
Approvate, con Provvedimento del 15 gennaio 2013, le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011.
I contribuenti Iva, salvo alcune eccezioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati Iva relativi all’anno precedente.
La comunicazione viene utilizzata dall’Amministrazione finanziaria per eseguire, nei termini previsti dalla normativa comunitaria, il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. Attraverso la comunicazione annuale dati Iva il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.