• Registrazione atti privati | Modello RAP e istruzioni

    Modello di Registrazione Atti privati (RAP), e relative istruzioni per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati, nonchè moduli aggiuntivi.

    Modello e istruzioni aggiornato a dicembre 2025.

    Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10.03.2025 n. 114787 al modello per la richiesta di registrazione in modalità telematica degli atti privati (modello RAP) e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 dicembre 2022 e successive modificazioni, sono apportati ulteriori aggiornamenti, descritti nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

    In attuazione del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, concernente la riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’IVA, che prevede la graduale telematizzazione delle richieste di registrazione degli atti nonché il versamento delle imposte dovute, è approvato il modulo aggiuntivo al modello RAP, riguardante la richiesta di registrazione del verbale della delibera assembleare relativa alla distribuzione di utili societari. L’adempimento prevede il versamento delle imposte di registro e di bollo calcolate in autoliquidazione da parte dei soggetti obbligati al pagamento, in luogo della liquidazione effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate. La registrazione di tale atto, secondo le disposizioni di cui all’articolo 13 del
    TUR e all’articolo 4, comma 1, lettera d), punto 1) della Tariffa Parte Prima ad esso allegata, deve avvenire entro 30 giorni dalla sua deliberazione ed è soggetta all’imposta di registro in misura fissa.

    In particolare, con il presente provvedimento è approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modulo aggiuntivo del modello “RAP – Registrazione di atto privato”, da utilizzare, per la richiesta di registrazione in via telematica dei verbali di distribuzione degli utili societari, da parte dei rappresentanti legali o incaricati delle società e degli intermediari autorizzati. Il modulo aggiuntivo approvato con il presente provvedimento è composto dal:

    • quadro “Atto – Verbale di distribuzione utili”, nel quale vanno indicati “Totale utile conseguito” e “Importo utile distribuito ai soci”;
    • quadro “Soci”, contenente i dati anagrafici dei soci nonché, per ciascuno di essi, le informazioni relative a “Quota di partecipazione” e “Importo utile percepito”.

    Ricordiamo che il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati. Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:

    • del contratto di comodato
    • del contratto preliminare di compravendita,
    • e del verbale di distribuzione utili delle società.

    Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta, direttamente oppure tramite un intermediario abilitato, mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Alla richiesta di registrazione è necessario allegare l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b); il file così realizzato conterrà, quindi:

    • la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
    • gli eventuali documenti allegati all’atto;
    • la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

    Con successivi provvedimenti l’utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

    La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello RAP in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti ed agli eventuali allegati.

    Nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it, dal 20 dicembre 2022 è resa disponibile gratuitamente un’apposita procedura web per la compilazione e la presentazione del modello RAP.

    In allegato:

    • Modello “RAP – Registrazione di atto privato” e istruzioni di compilazione
    • Guida all'utilizzo dell'applicazione web
    • Provvedimenti e motivi aggiornamenti

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  • Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica 2025 | Modello

    Il presente modello (approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 56564 del 16.02.2026) deve essere utilizzato dalle imprese che intendono fruire del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES Unica, previsto dall’art. 1, commi 448-452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

    Possono accedere al beneficio le imprese che hanno validamente trasmesso, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa di cui all’art. 1, comma 486, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, relativa al credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2025.

    Il credito aggiuntivo è riconosciuto nella misura del 14,6189% dell’importo del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa, a condizione che, per gli stessi investimenti, l’impresa non abbia già ottenuto il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (“Transizione 5.0”).

    In ogni caso, la somma tra:

    • il credito d’imposta aggiuntivo (art. 1, comma 448, legge n. 199/2025), e
    • il credito d’imposta di cui all’art. 16 del D.L. 19 settembre 2024, n. 124, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 488, della legge n. 207/2024

    non può superare l’importo complessivamente richiesto con la comunicazione integrativa.

    Il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    L’utilizzo in compensazione è consentito dal 26 maggio 2026 al 31 dicembre 2026. La presentazione del modello F24 con modalità diverse comporta il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Allegati

    • Istruzione per la compilazione 
    • Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica
    • Provvedimento del 16.02.2026 n. 56564

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  • Sistema di controllo del rischio fiscale | Modello

    Con Provvedimento del 03.02.2026 è stato pubblicato il Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale con le relative istruzioni.

    Il presente modello può essere utilizzato dai contribuenti in possesso di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.

    Il presente modello, è sottoscritto e presentato alla Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

    Il Modello va inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): [email protected]

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  • Credito d’imposta ZES Unica 2026 2027 2028 | Modelli

    Con Provvedimento del 30.01.2026 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 439, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo riconosciuto sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni 2026, 2027 e 2028 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito,“ZES unica”), di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dall’articolo 1, comma 438, della legge.

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028

    relativi al credito d’imposta ZES unica.

    Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (“ZES unica”) che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    ATTENZIONE: con il presente modello non è possibile accedere al credito d’imposta previsto dall’art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall’art. 1, comma 462, della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare, a pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione integrativa:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

    Allegati

    • Istruzione per la compilazione della comunicazione integrativa
    • Modello di comunicazione integrativa
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello di comunicazione
    • Provvedimento del 30.01.2026 n. 3882

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  • Credito d’imposta Investimenti ZLS | Modelli

    Con Provvedimento del 30.01.2026 n. 3873 sono approvati, ai sensi dell’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i modelli di comunicazione previsti dal comma 445, primo e secondo periodo, del citato articolo 1, con le relative istruzioni, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati:

    • dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
    • dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;
    • dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028,

    nelle Zone Logistiche Semplificate (“ZLS”), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    I modelli di comunicazione, con le relative istruzioni, devono essere utilizzati dalle imprese per comunicare i dati relativi agli investimenti effettuati negli anni 2026, 2027 e 2028, relativi al credito d’imposta ZLS.

    In Allegato

    • Allegato 1 – Istruzione per la compilazione – comunicazione integrativa ZLS 2026
    • Allegato 2- Modello comunicazione integrativa ZLS 2026
    • Allegato 3 – Istruzione per la compilazione – comunicazione ZLS 2026
    • Allegato 4 – Modello comunicazione ZLS 2026
    • Provvedimento del 30.01.2026

    La comunicazione deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate dagli operatori economici:

    • dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026;
    • dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027;
    • dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028, per comunicare l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

    La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica, utilizzando il presente modello per ciascuno degli anni 2026,2027 e 2028, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

    Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall’agevolazione:

    • dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2026 degli investimenti relativi all'anno 2026;
    • dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2027 degli investimenti relativi all'anno 2027;
    • dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2028 degli investimenti relativi all'anno 2028.

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  • 730 precompilato 2026 | Opposizione spese sanitarie

    Ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni di età (in caso contrario, il tutore o rappresentante legale) può comunque decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate questi dati (o alcuni di essi) e di non farli inserire nella precompilata. Di conseguenza, nel caso in cui si fosse fiscalmente a carico di un familiare, quest’ultimo non visualizzerà le informazioni su spese sanitarie e rimborsi per cui sia fatta “opposizione all’utilizzo”.

    Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l’opposizione può essere effettuata seguendo due modalità:

    • dal 9 febbraio 2026 al 9 marzo 2026 (l’8 marzo cade di domenica), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata
    • dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026 (il 31 gennaio cade di sabato), comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.
      Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’apposito modello qui allegato anche in versione editabile.

    La comunicazione può essere effettuata:

    • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata [email protected]
    • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0697617689 da cellulare, +39 0645470468 dall’estero)

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

    Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

    E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

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  • Credito d’imposta ZES Unica – Agricoltura

    L'art. 1, commi 544-546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati, devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.

    A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.

    In allegato:

    • Modello – Comunicazione ZES unica Agricola 2025
    • Istruzioni per la compilazione
    • Modello – Comunicazione integrativa Agricola 2025
    • Istruzioni per la compilazione – Comunicazione integrativa Agricola 2025
    • Provvedimento del 31.01.2025 n. 25986
    • Motivi aggiornamento del 07.11.2025

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