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Crediti d’imposta Mezzogiorno – ZES e ZLS – Modello
Modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023:
- nel Mezzogiorno,
- nelle Zone Economiche Speciali (ZES)
- e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS),
aggiornato a seguito del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 01.06.2023.
La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo della nuova versione del modello è consentita a partire dall’8 giugno 2023.
Il Modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:
- nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (“Carta”);
- nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;
- nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.
Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni.
La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando il software denominato “CIM23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. a partire dall’8 giugno 2023.
ATTENZIONE: Per esigenze di semplificazione e al fine di garantire i controlli ed evitare possibili intenti frodatori, sono ridefiniti i termini di presentazione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da utilizzare per la richiesta dei predetti crediti d’imposta relativi a investimenti realizzati dal 2016 al 2022. In particolare, è stabilito che detta comunicazione può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2023. (per scaricare il modello utilizzabile fino al 31 dicembre 2023 clicca qui).
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Modello richiesta accredito rimborsi fiscali su c/c PF
Modello e istruzioni per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali riservato alle persone fisiche.
Con questo modello le persone fisiche possono chiedere l’accredito di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione sul proprio conto corrente bancario o postale.
La richiesta di accredito può essere effettuata comunicando i dati del proprio conto corrente:
- tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, disponibili nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, accedendo alla propria area riservata e seguendo il percorso “Servizi – Rimborsi – Richiesta Accredito su c/c”;
- utilizzando questo modello, compilato in tutte le sue parti e contenente i dati relativi ad un conto corrente intestato al soggetto beneficiario del rimborso.
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Denuncia imposta assicurazioni su premi incassati
Approvata, con Provvedimento del 31.03.2023 n. 113875, con le relative istruzioni, la versione aggiornata del modello di denuncia dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale precedente, su cui è dovuta l’imposta, distinti per categorie di assicurazioni, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Costituisce parte integrante del modello, la comunicazione degli importi annualmente versati alle province, distinti per contratto ed ente di destinazione, relativi ai contratti di assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.I dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record approvati con il presente provvedimento, sono i seguenti:
- numero di polizza;
- codice fiscale del proprietario del veicolo
- indicazione di casi particolari (polizza che copre il rischio di più veicoli, come ad esempio nel caso di ditte di trasporto, di leasing o di noleggio);
- targa del veicolo;
- sigla della provincia;
- aliquota d’imposta;
- ammontare del premio;
- ammontare dell’imposta;
- totale premio e totale imposta riferito a ciascuna provincia.
Il Modello dovrà essere utilizzato già a partire dalla denuncia 2023 per l’anno 2022, da trasmettere entro il 31 maggio, e presentato all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati.
In Allegato:
- Modello
- Istruzioni per la compilazione
- Allegato A – Caratteristiche tecniche per la stampa del modello
- Allegato B – Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle denunce dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati
- Provvedimento del 31.03.2023
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Bonus impianti di compostaggio centri agroalimentari
L’art. 1, commi da 831 a 834, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per l’anno 2023, sotto forma di credito d’imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni:
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Basilicata,
- Calabria
- e Sicilia.
L’agevolazione è richiesta dal gestore del centro agroalimentare purché l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici prodotti dal medesimo centro agroalimentare.
La comunicazione per la fruizione del credito d’imposta è inviata:
- dal 20 aprile 2023 al 31 maggio 2023, con riferimento alle spese sostenute nel 2022;
- dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute nel 2023.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando il software denominato “CreditoImpiantiCompostaggio”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
In allegato:
- Provvedimento del 31.03.2023
- Modello e istruzioni
- Specifiche tecniche
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5xmille 2023 – Modello per le ONLUS
Le ONLUS, iscritte all’Anagrafe delle ONLUS, presentano l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate.
Per la compilazione va utilizzato il prodotto informatico “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ONLUS” disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it
Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2023 non sono tenuti a presentare l’istanza di accreditamento al 5 per mille.
L’articolo 9, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille contiene la domanda di iscrizione e l’autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.
Di conseguenza la ONLUS richiedente non è tenuta a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
L’iscrizione deve essere trasmessa entro l’11 aprile 2023 (in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
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5xmille 2023 – Associazioni sportive dilettantistiche
Per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille delle Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano che ha stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione.
In base alla convenzione, il software di compilazione denominato “Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell’Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell’Agenzia a questo link Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD – 2023.
Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti nell’elenco permanente 2023 (ammesse al beneficio per il 2022) pubblicato sul sito del CONI (www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html) non sono tenute a trasmettere l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2023.
L’istanza deve essere presentata esclusivamente per via telematica, entro l’11 aprile 2023 (in quanto il 10 aprile cade di giorno festivo), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (in quanto il 30 settembre cade di sabato) dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115
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Comunicazione crediti energia 2022 – Modello
Modello e istruzioni di compilazione della Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici
Modello e Istruzioni aggiornati con Provvedimento del 1° marzo 2023, che vanno a sostituire quelli approvati con il provvedimento del 16 febbraio 2023.
L'aggiornamento è stato effettuato per consentire l’acquisizione delle comunicazioni relative all’ulteriore credito d’imposta spettante per l’acquisto di carburanti, da parte dei soggetti che esercitano attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022.
I beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un’apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022:
- CODICE 6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6970 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – articolo 6, comma 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
- CODICE 6983 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6984 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6985 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6986 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6987 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) – articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
- CODICE 6993 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6994 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6995 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- CODICE 6996 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
- CODICE 6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022), di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia. Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.